DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2010, n. 270

Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell’articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 37 del 15-2-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, gli articoli
13-bis, comma 4, e 17, comma 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, e in
particolare, gli articoli 4, comma 4, e 21, concernenti
rispettivamente le modalita’ di individuazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei
Ministeri e l’articolazione ordinamentale del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e, in
particolare, l’articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, che, ad
esclusione, tra gli altri, delle Forze armate, impone alle
amministrazioni pubbliche di ridimensionare i propri assetti
organizzativi risultati all’esito delle riduzioni gia’ operate ai
sensi dell’articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, attraverso
le ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali di livello non
generale, in misura non inferiore al dieci per cento, nonche’ delle
dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, in modo
tale da conseguire una riduzione non inferiore al dieci per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 1° febbraio
2010, recante l’individuazione degli uffici e dei posti di livello
dirigenziale non generale, dei relativi compiti nonche’ della
struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali,
compresi relativi Uffici tecnici territoriali e degli Uffici
centrali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio
2010;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell’ordinamento militare, e in particolare il libro primo,
titolo III, concernente l’organizzazione dell’Amministrazione della
difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, e in particolare il libro primo,
titoli II e IV, concernenti, rispettivamente, l’organizzazione
dell’Amministrazione della difesa e i compiti della sanita’ militare
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il libro quarto, titolo
II, capo II, concernente gli accertamenti psico-fisici di idoneita’
al servizio militare e ai servizi di navigazione aerea, e il libro
quinto, titolo I, capo I, concernente la ripartizione delle dotazioni
organiche del personale civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9
settembre 2005, e successive modificazioni, concernente la
rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche
dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali,
delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale
civile del Ministero della difesa;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 26 agosto 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri per la semplificazione normativa, per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, per le riforme per il federalismo e
dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
1. In attuazione dell’articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, al testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 81:
1) al comma 3, la lettera e), e’ sostituita dalla seguente:
«e) un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del
Ministero della difesa con funzioni di relatore.»;
2) il comma 8, e’ sostituito dal seguente:
«8. Il membro relatore e’ incaricato con decreto del Ministro della
difesa, su proposta del Segretario generale della difesa.»;
b) all’articolo 89, comma 1, lettera f), dopo le parole: «anche
per l’impiego nei complessi multinazionali», sono aggiunte, in fine,
le seguenti: «. In particolare, in materia di sanita’ militare,
assicura la direzione e il coordinamento dell’attivita’ e dei servizi
sanitari militari, nonche’ la formazione del personale sanitario,
tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti
sia centrali che periferici, mantenendo l’unitarieta’ delle funzioni
sanitarie, attraverso apposita struttura nell’ambito dello Stato
maggiore della difesa, retta da ufficiale di grado non inferiore a
generale ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione e’
approvata dal Ministro della difesa»;
c) all’articolo 95, comma 1, lettera b), le parole: «generali
interessate» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo
106, comma 1, e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze,»;
d) l’articolo 106, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della difesa). –
1. Il Segretariato generale della difesa, composto da nove strutture
di livello dirigenziale generale, e’ cosi’ ordinato:
a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello
dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del
ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con
il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze
armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario
generale, coordinamento generale delle attivita’ del Segretariato
generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali;
controllo di gestione;
b) Ufficio generale centro di responsabilita’ amministrativa, di
livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di
brigadiere generale del Corpo di commissariato dell’Esercito o gradi,
corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l’Arma dei
carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e
programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto
inerente il centro di responsabilita’ "segretariato generale";
c) I Reparto – Personale, di livello dirigenziale generale, retto
da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della
difesa il cui incarico e’ conferito ai sensi dell’articolo 19, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell’area
tecnico-amministrativa e impiego del relativo personale;
reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e
affari giuridici del personale militare e civile, contenzioso in
materia di personale militare e civile non assegnato alle relative
direzioni generali; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e
prevenzione;
d) II Reparto – Coordinamento amministrativo, di livello
dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei
dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e’ conferito ai
sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, con competenze in materia di:
coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto
dall’articolo 107 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa,
nonche’ emanazione di direttive in materia di attivita’
amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le
problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di
normative in materia contrattuale; contenzioso non assegnato ai
reparti e alle direzioni di cui alle lettere c), h), i), l) ed m),
comprese le transazioni, nonche’ quello in materia di incidentistica
e i giudizi di responsabilita’ amministrativa e contabile, il
recupero di danni erariali e ogni altra attivita’ demandata in
materia nell’ambito del segretariato generale;
e) III Reparto – Politica industriale e relazioni internazionali,
di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o
grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di
politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di
pianificazione previsti dall’articolo 41, comma 1, lettera a) del
Codice; competenza in materia di relazioni internazionali
multilaterali e bilaterali, attinenti la cooperazione governo-governo
nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e
sostegno alla cooperazione industriale. E’ competente altresi’ sul
controllo delle esportazioni e delle compensazioni industriali;
f) IV Reparto – Coordinamento dei programmi di armamento, di
livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado
corrispondente delle Forze armate, con competenza sulla politica di
acquisizione, attinente le attivita’ di ammodernamento e rinnovamento
dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli
aspetti di cooperazione internazionale specifici; effettua, sentito
il reparto di cui alla lettera d), l’armonizzazione procedurale e la
standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore;
g) V Reparto – Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale
generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del
Ministero della difesa il cui incarico e’ conferito ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui
sistemi informatici e telematici, attivita’ destinate ad incrementare
il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell’alta
tecnologia, armonizzando altresi’ gli obiettivi della difesa con la
politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei
materiali e assicurazione di qualita’, normazione tecnica;
statistica; gestione dell’attivita’ degli Enti dell’area
tecnico-industriale e relazioni con l’Agenzia Industrie Difesa;
h) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate
(TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, e’ retta da un
ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e
provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 95,
comma 1, lettera b), all’approvvigionamento e all’emanazione della
normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e
per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la
sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima
e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purche’ non facenti
parte integrante e inscindibile di sistemi d’arma piu’ complessi
terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni,
ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e
osservazione, agli impianti e ai mezzi per l’assistenza al volo e per
la meteorologia, nonche’ alla predisposizione e implementazione dei
sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attivita’
di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione,
trasformazione, ammodernamento, e alle indagini tecniche, sui
materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni
afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;
i) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello
dirigenziale generale, e’ retta da un ufficiale generale
dell’Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 95, comma 1, lettera b), all’approvvigionamento e
all’emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle
munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle
protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai
materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali
per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli
equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi
d’arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici,
speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e
agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attivita’ di studio,
progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione,
trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche,
sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni
afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;
l) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale
generale, e’ retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e
provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 95,
comma 1, lettera b), all’approvvigionamento e all’emanazione della
normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle
munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli
equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei
complessi d’arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai
materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi.
Sovrintende alle attivita’ di studio, progettazione, sviluppo
tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento,
disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza.
Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia
contrattuale di pertinenza;
m) Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO). Di livello
dirigenziale generale, e’ retta da un ufficiale generale
dell’Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni
di cui all’articolo 95, comma 1, lettera b), all’approvvigionamento e
all’emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili
militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli
armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte
integrante e inscindibile dei complessi d’arma aeronautici e
spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai
carbolubrificanti, nonche’ per gli aeromobili militari provvede
all’ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla
immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende
alle attivita’ di studio, progettazione, sviluppo tecnico,
costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione
delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il
contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di
pertinenza.
2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere h), i), l) ed m),
dipendono otto uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale
non generale retti da militari, preposti all’attuazione di programmi
e accordi nazionali e internazionali per l’acquisizione di impianti,
mezzi e materiali forniti dall’industria nazionale ed estera, nonche’
al controllo tecnico dell’esecuzione dei contratti di competenza,
alla certificazione di qualita’ dei fornitori e alla dichiarazione di
conformita’ dei prodotti per la presentazione al collaudo.
3. Agli uffici, ai reparti e alle direzioni di cui al comma 1, e’
demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di
supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di cui
egli si avvale, nell’esercizio delle attribuzioni conferite dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonche’
nell’attivita’ di predisposizione delle linee di indirizzo
programmatico e di coordinamento dell’area tecnico-amministrativa. Ai
medesimi uffici, reparti e direzioni e’ assegnato personale militare,
su base di equilibrata rappresentativita’ delle Forze armate, nonche’
personale civile.
4. Ove il Segretario generale e i Vice segretari generali della
difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede,
se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero
della difesa sulla base della normativa vigente, assicurando il
rispetto del criterio dell’invarianza della spesa di personale.
5. Con decreto del Ministro della difesa di natura non
regolamentare, di cui all’articolo 113, comma 4, sono individuati
nell’ambito del Segretariato generale centoundici uffici di livello
dirigenziale non generale e le relative competenze, ivi inclusi
quelli di cui al comma 2.»;
e) all’articolo 111, comma 2, le parole: «e’ articolato in
undici» sono sostituite dalle seguenti: «e’ articolato in dieci»;
f) all’articolo 112, comma 2, le parole: «e’ articolato in
diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «e’ articolato in
diciassette»;
g) all’articolo 113:
1) al comma 1, le parole: «, in numero di nove,» sono
soppresse;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
a) la Direzione generale per il personale militare;
b) la Direzione generale per il personale civile;
c) la Direzione generale dei lavori e del demanio;
d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali;
e) la Direzione generale della previdenza militare, della leva e
del collocamento al lavoro dei volontari congedati.»;
3) il comma 4, e’ sostituito dal seguente:
«4. All’attuazione delle disposizioni di modifica del numero
massimo dei posti di livello dirigenziale non generale previsto dal
comma 4-bis, si provvede, entro novanta giorni dalla sua data di
entrata in vigore, con uno o piu’ decreti del Ministro della difesa
di natura non regolamentare adottati ai sensi dell’articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti alla
individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non
generale e dei relativi compiti, nell’ambito del Segretariato
generale, delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici
territoriali, e degli uffici centrali.»;
4) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non
generale, in attuazione dell’articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e’ rideterminato
in riduzione in duecentottantasei unita’.»;
h) all’articolo 114, comma 2, le parole: «e’ articolata in
ventisette» sono sostituite dalle seguenti: «e’ articolata in
ventisei»;
i) all’articolo 115, comma 2, le parole: «e’ articolata in
ventuno» sono sostituite dalle seguenti: «e’ articolata in venti»;
l) all’articolo 116, comma 2, le parole: «e’ articolata in
diciannove» sono sostituite dalle seguenti: «e’ articolata in
diciotto»;
m) all’articolo 120:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, comprese le
predisposizioni e, su richiesta, le implementazioni dei sistemi
informatici nelle infrastrutture» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «e’ articolata in ventiquattro» sono
sostituite dalle seguenti: «e’ articolata in ventitre»;
n) all’articolo 122:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «materiali di uso
ordinario», sono aggiunte le seguenti: «. Cura, inoltre,
l’approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici,
l’attivita’ contrattuale relativa all’erogazione dell’energia
elettrica, dell’acqua e del gas, nonche’ la gestione amministrativa
degli asili nido»;
2) al comma 2, le parole: «e’ articolata in quattordici» sono
sostituite dalle seguenti: «e’ articolata in tredici»;
o) all’articolo 248:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «o all’istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA)» sono soppresse;
1.2) le parole: «inoltrate alla Direzione generale della
Sanita’ militare, secondo le procedure a tal fine stabilite dal
Segretariato generale della difesa, sentiti lo Stato maggiore della
difesa, gli Stati maggiore di Forza armata e i Comandi generali
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. La
Direzione generale della Sanita’ militare comunica all’INAIL e
all’IPSEMA i dati in suo possesso relativi agli infortuni e alle
malattie professionali del personale militare;» sono sostituite dalle
seguenti: «inoltrate alle competenti articolazioni del Ministero
della difesa, secondo le procedure stabilite dallo Stato maggiore
della difesa. Tali articolazioni comunicano all’INAIL i dati in loro
possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del
personale militare;»;
2) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «anche alla Direzione
generale della Sanita’ militare, secondo le medesime procedure» sono
sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni»;
p) all’articolo 257:
1) al comma 2, le parole: «del Direttore generale della
Direzione generale della sanita’ militare» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’autorita’ militare individuata dal Capo di stato
maggiore della difesa»;
2) al comma 3, le parole: «La Direzione generale della sanita’
militare istituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Presso lo Stato
maggiore della difesa e’ istituito»;
3) al comma 4, le parole: «la Direzione generale della sanita’
militare, d’intesa con lo Stato maggiore della difesa,» sono
sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa, d’intesa
con»;
4) al comma 9, le parole: «la Direzione generale della sanita’
militare» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della
difesa»;
q) all’articolo 258:
1) al comma 1, le parole: «alla Direzione generale della
sanita’ militare,» sono sostituite dalle seguenti: «alle
articolazioni di cui all’articolo 248, comma 1,»;
2) al comma 2, le parole: «La Direzione generale della sanita’
militare provvede:» sono sostituite dalle seguenti: «Le articolazioni
di cui all’articolo 248, comma 1, provvedono:»;
r) all’articolo 260, comma 4, le parole: «del Direttore generale
della Direzione generale della sanita’ militare.» sono sostituite
dalle seguenti: «dello Stato maggiore della difesa.»;
s) all’articolo 283, comma 1, la parola: «generale» e’ soppressa;
t) all’articolo 580, il comma 4, e’ sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le
direttive tecniche riguardanti l’accertamento delle imperfezioni e
infermita’ di cui all’articolo 579, comma 3, e i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa,
sentita ciascuna Forza armata.»;
u) all’articolo 584, il comma 5, e’ sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le
direttive tecniche riguardanti l’accertamento e la valutazione, ai
fini dell’idoneita’ ai servizi di navigazione aerea, delle
imperfezioni e infermita’ di cui all’articolo 586, predisposte dallo
Stato maggiore della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore
dell’Aeronautica militare.»;
v) all’articolo 957, il comma 5, e’ sostituito dal seguente:
«5. Per il personale di cui al comma 2, con decreto del Ministro
della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti
l’accertamento delle imperfezioni e delle infermita’ di cui
all’articolo 579, nonche’ i criteri per delineare il profilo dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo
Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.»;
z) all’articolo 964:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296, e» sono
sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,»;
1.2) dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»,
sono aggiunte le seguenti: «e dell’articolo 2, commi da 8-bis a
8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,»;
1.3) le parole: «e’ rideterminata in riduzione in 175
unita’,» sono sostituite dalle seguenti: «e’ rideterminata in
riduzione in 159 unita’,»;
2) al comma 2, le parole: «e’ rideterminata in riduzione in
37.242 unita’,» sono sostituite dalle seguenti: «e’ rideterminata in
riduzione in 33.402 unita’»;
aa) all’articolo 965:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «164 unita’» sono
sostituite dalle seguenti: «148 unita’»;
2) al comma 2, le parole: «e’ comprensivo di due dirigenti
generali con incarico» sono sostituite dalle seguenti: «e’
comprensivo di un dirigente generale con incarico»;
3) al comma 3:
3.1) le parole: «Il totale di 164 unita’ di cui al comma 1,
lettera b), tiene conto della riduzione» sono sostituite dalle
seguenti: «Il totale di 148 unita’ di cui al comma 1, lettera b),
tiene conto delle riduzioni,»;
3.2) le parole: «dell’articolo 1, comma 897 della legge n.
296 del 2006 e di ulteriori» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006, di»;
3.3) dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133», sono aggiunte le seguenti: «e di
ulteriori 16 unita’ dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai
sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25,»;
bb) all’articolo 966, comma 1, lettera a):
1) al numero 1), le parole: «5.276 unita’» sono sostituite
dalle seguenti: «5.266 unita’»;
2) al numero 2), le parole: «31.805 unita’» sono sostituite
dalle seguenti: «27.975 unita’»;
cc) all’articolo 967, comma 1, le parole: «dopo l’emanazione»
sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore»;
dd) all’articolo 1044:
1) al comma 1, le parole: «I procedimenti di competenza delle
Direzioni generali degli armamenti terrestri, degli armamenti navali,
degli armamenti aeronautici, di commissariato e dei servizi generali,
dei lavori e del demanio e della sanita’ militare e» sono sostituite
dalle seguenti: «I procedimenti di competenza delle rimanenti
Direzioni generali, delle articolazioni del Segretariato generale
della difesa,»;
2) al comma 3, le parole: «di competenza della Direzione
generale della» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di».

Art. 2

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

1. Gli articoli 117, 118, 119 e 121 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati; le relative
soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 2.
2. In conseguenza delle abrogazioni di cui al comma 1, le
competenze, le strutture organizzative e il personale dirigenziale e
non dirigenziale delle direzioni generali soppresse, cosi’ come
rideterminati in riduzione dall’articolo 1, sono ridistribuiti con il
decreto del Ministro della difesa di cui all’articolo 113, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
nell’ambito del Segretariato generale della difesa e delle direzioni
generali, nonche’, per le competenze di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), in materia di sanita’ militare, nell’ambito delle
strutture organizzative dipendenti dal Capo di stato maggiore della
difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 15 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 269

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 273

Regolamento recante individuazione dei termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 47 del 26-2-2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1, lett. b) dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto l’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, e successive modificazioni, con il quale e’ stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell’Amministrazione dell’ industria, del commercio e dell’artigianato; Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, e successive modificazioni, con il quale e’ stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla individuazione dei procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l’estero; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1994, concernente modifica dei termini per la conclusione di alcuni procedimenti amministrativi concernenti le societa’ fiduciarie e di revisione; Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9, recante regolamento di individuazione dei termini entro i quali il Ministero del commercio con l’estero deve compiere le attivita’ endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione ha competenze nell’adozione dell’atto finale; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 22 luglio 2010; Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi 1. Nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero dello sviluppo economico verifica lo stato di attuazione della normativa, per le modificazioni ritenute necessarie, anche per le finalita’ di cui all’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, da apportare nelle forme previste dalle vigenti disposizioni,

Art. 2 Abrogazioni 1. Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali: a) decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329; b) decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454; c) decreto ministeriale 28 dicembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1995, n.4; d) decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 dicembre 2010 Il Presidente Berlusconi Il Ministro dello sviluppo economico Romani Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 1, foglio n. 107

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 24 Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 68 del 24-3-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare,
l’allegato B;
Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso
consumo energetico nel trasporto su strada;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
in data 28 aprile 2008, recante recepimento della direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre
2007, relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, nonche’ dei sistemi, componenti ed entita’ tecniche
destinate a tali veicoli, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, recante approvazione
del Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione;
Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
Visto il regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione del 30
novembre 2009 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del
Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 novembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della
giustizia, degli affari esteri e dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita’

1. Al fine di promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a
ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e di
potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche
della Comunita’ in materia di ambiente, di clima e di energia, il
presente decreto stabilisce l’obbligo per le amministrazioni
aggiudicatrici, per gli enti aggiudicatori e per gli operatori di cui
all’articolo 2, comma 1, di tener conto, al momento dell’acquisizione
di veicoli adibiti al trasporto su strada, di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera c), dell’impatto energetico e dell’impatto
ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO 2 e di
talune sostanze inquinanti, nell’intero arco della loro la vita.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente decreto si
applica ai contratti di acquisizione di veicoli adibiti al trasporto
su strada, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera c),
stipulati:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti
aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), nei
casi in cui sono assoggettati all’obbligo di applicare le procedure
di appalto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) dagli operatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),
che assolvono obblighi di servizio pubblico, nel quadro di un
contratto di servizio pubblico, ai sensi del regolamento (CE) n.
1370/2007, di importo superiore alle soglie definite all’articolo 28
del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. Il presente decreto non si applica ai contratti di acquisizione
dei veicoli di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 aprile 2008, nel caso
in cui detti veicoli non siano stati assoggettati all’omologazione
tipo o ad omologazione individuale.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) amministrazioni aggiudicatrici: le amministrazioni
aggiudicatrici come definite all’articolo 3, comma 25, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) enti aggiudicatori: gli enti aggiudicatori come definiti
all’articolo 3, comma 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
c) veicolo adibito al trasporto su strada: un veicolo che
appartenga ad una delle categorie di veicoli elencate alla tabella 3
dell’allegato 1;
d) operatore di servizio pubblico: l’operatore di servizio
pubblico come definito all’articolo 2, primo paragrafo, lettera d),
del regolamento (CE) n. 1370/2007;
e) contratto di servizio pubblico: il contratto di servizio
pubblico come definito all’articolo 2, primo paragrafo, lettera i),
del regolamento (CE) n. 1370/2007;
f) appalti pubblici: gli appalti pubblici come definiti
all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
g) specifiche tecniche: le specifiche tecniche come definite al
punto 1), lettera b), dell’allegato VIII al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
h) acquisizione: l’acquisto, a titolo oneroso, della proprieta’ o
del godimento.

Art. 4

Acquisizione di veicoli adibiti a trasporto su strada a ridotto
impatto ambientale e a basso consumo energetico

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli
operatori di cui all’articolo 2, comma 1, devono tener conto, al
momento dell’acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada,
almeno dei seguenti impatti energetici ed ambientali imputabili al
loro esercizio nel corso dell’intero ciclo di vita:
a) il consumo energetico;
b) le emissioni di biossido di carbonio (CO 2 );
c) le emissioni di ossidi di azoto (NO x ), idrocarburi non
metanici (NMHC) e particolato.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli
operatori di cui all’articolo 2, comma 1, devono tenere conto, al
momento dell’acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada,
anche degli ulteriori impatti ambientali definiti ai sensi
dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 11 aprile 2008.
3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2, le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli
operatori di cui all’articolo 2, comma 1, applicano almeno una delle
seguenti opzioni:
a) stabiliscono, nei documenti dell’appalto, specifiche tecniche
in materia di prestazioni energetiche ed ambientali per ciascun tipo
di impatto considerato, nonche’ per ogni altro eventuale tipo di
impatto ambientale;
b) nel caso in cui venga esperita una procedura di appalto con il
criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente piu’
vantaggiosa, fondano la decisione di acquisizione altresi’
sull’impatto energetico e sull’impatto ambientale, includendo tali
impatti fra i criteri di aggiudicazione e utilizzando la metodologia
di calcolo dei costi di esercizio di cui all’articolo 5, qualora tali
impatti siano trasformati in valore monetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, devono comunque essere applicate le
disposizioni definite ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in
data 11 aprile 2008.

Art. 5 Metodologia di calcolo dei costi di esercizio durante l’intero arco di vita 1. I costi di esercizio nell’intero arco di vita connessi al consumo energetico sono calcolati usando la metodologia seguente: a) il consumo di carburante per chilometro di un veicolo, misurato come indicato al comma 4, deve essere, in ogni caso, computato in unita’ di consumo energetico per chilometro; b) qualora il consumo di carburante sia fornito in unita’ di misura diverse da quella di consumo energetico, esso e’ convertito in consumo di energia per chilometro utilizzando i fattori di conversione di cui alla tabella 1 dell’allegato 1; c) quale costo per unita’ di energia e’ utilizzato il costo pre-accisa per unita’ di energia piu’ basso fra quello della benzina e quello del combustibile diesel per autotrazione; d) i costi di esercizio imputabili al consumo energetico di un veicolo nell’intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all’intero arco di vita indicato alla tabella 3 dell’allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio gia’ effettuato, per il consumo di energia per chilometro di cui alla lettera b) e per il costo per unita’ di energia di cui alla lettera c). 2. I costi di esercizio nell’intero arco di vita connessi alle emissioni di CO 2 sono calcolati usando la metodologia seguente: a) il chilometraggio relativo all’intero arco di vita, indicato alla tabella 3 dell’allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio gia’ effettuato, va moltiplicato per le emissioni di CO 2 espresse in chilogrammi per chilometro, misurate come indicato al comma 4; b) il valore di cui alla lettera a) va moltiplicato per il costo per chilogrammo di CO 2 di cui alla tabella 2 dell’allegato 1. 3. I costi di esercizio nell’intero arco di vita connessi alle emissioni di sostanze inquinanti sono calcolati usando la metodologia seguente: a) i costi di esercizio relativi alle emissioni inquinanti di un veicolo nell’intero arco di vita, sono calcolati sommando i costi di esercizio relativi alle emissioni di NOx, NMHC e particolato nell’intero arco di vita; b) i costi di esercizio relativi a ogni sostanza inquinante per l’intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all’intero arco di vita indicato alla tabella 3 dell’allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio gia’ effettuato, per le emissioni in grammi per chilometro misurate, come indicato al comma 4 e per il rispettivo costo per grammo di cui alla tabella 2 dell’allegato 1. 4. Il consumo di carburante, le emissioni per chilometro di CO 2 e delle sostanze inquinanti di cui alla tabella 2 dell’allegato 1, sono misurati: a) per i veicoli per cui la normativa comunitaria in materia di omologazione definisce procedure di prova standardizzate, utilizzando tali procedure; b) per i veicoli che non sono oggetto di procedure di prova standardizzate comunitarie, utilizzando procedure di prova alternative indicate dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1. 5. Nel caso di veicoli elettrici, nelle more dell’adozione di specifiche norme comunitarie, il consumo energetico, le emissioni per chilometro di CO 2 e delle sostanze inquinanti di cui alla tabella 2 dell’allegato 1 sono misurati utilizzando procedure di prova indicate dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1.

Art. 6 Adeguamenti al progresso tecnico 1. Con appositi decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si provvede alla modifica dell’allegato 1 al fine di dare attuazione a successive norme comunitarie non autonomamente applicabili.

Art. 7 Disposizioni finanziarie 1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 3 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Alfano, Ministro della giustizia Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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LEGGE 7 aprile 2011, n. 45 Modifica all’articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, concernente la composizione dei comitati consultivi provinciali presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 90 del 19-4-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell’articolo 1 della legge
3 dicembre 1962, n. 1712, e’ inserito il seguente:
«3-bis) da un rappresentante dell’associazione maggiormente
rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del
lavoro, designato dall’organismo provinciale della stessa;».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 7 aprile 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2587):
Presentato dall’on. Giacomo Stucchi il 7 luglio 2009.
Assegnato alla Commissione XI (Lavoro pubblico e privato), in
sede referente il 14 settembre 2009, con pareri delle Commissioni I e
V.
Esaminato dalla Commissione XI, in sede referente, il 2, 9 e 10
febbraio 2010 e il 4 marzo 2010.
Assegnato nuovamente alla Commissione XI (Lavoro pubblico e
privato), in sede legislativa, il 14 aprile 2010, con pareri delle
Commissioni I e V.
Esaminato ed approvato dalla Commissione XI, in sede legislativa,
il 14 aprile 2010.
Senato della Repubblica (atto. n. 2114):
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale), in
sede referente, il 21 aprile 2010 con pareri delle Commissioni 1ª e
5ª.
Esaminato dalla Commissione 11ª, in sede referente, il 9 novembre
2010, il 21 dicembre 2010, il 18 gennaio 2011, il 2 e 16 febbraio
2011.
Assegnato nuovamente alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza
sociale), in sede deliberante, il 3 marzo 2011, con pareri delle
Commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla Commissione 11ª, in sede deliberante, il 9 marzo
2011 ed approvato il 16 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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