DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2010, n. 277 Regolamento recante criteri e modalita’ per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 101 del 3-5-2011

Capo I Disposizioni comuni

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le conclusioni adottate dal Consiglio Europeo di Lisbona del
23 e 24 marzo 2000 che hanno ribadito l’importanza della
conciliazione tra vita professionale e vita familiare, in vista del
raggiungimento degli obiettivi strategici in materia di occupazione
femminile, nel rispetto dei principi di pari opportunita’;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
recante "Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto l’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 recante
"Disposizioni per il sostegno della maternita’ e della paternita’,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle citta’", come modificato dall’articolo 38 della legge 18
giugno 2009, n. 69;
Visto, in particolare, il comma 4 dell’articolo 9 della legge 8
marzo 2000, n. 53, che rinvia ad un successivo decreto per la
definizione dei nuovi criteri e modalita’ per la concessione dei
contributi ivi previsti;
Visto l’articolo 1, comma 19 del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
ministeri", che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri,
tra le altre, le competenze statali in materia di conciliazione dei
tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 17 luglio 2006,
n. 233;
Visto l’articolo 1, comma 14, lett. b) del decreto-legge 16 maggio
2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377
della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008,
n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio
2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi e’ stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008, di delega delle funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri al Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo
Giovanardi, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lett. e);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
ottobre 2009 che istituisce il Dipartimento per le politiche della
famiglia tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale" ed in particolare
l’articolo 19, che istituisce il Fondo per le politiche della
famiglia;
Visto l’articolo 1, commi 1250 e 1252 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato"(legge finanziaria 2007);
Visto il decreto del 15 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la solidarieta’
sociale ed il Ministro per le pari opportunita’, di prima attuazione
dell’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Visto il parere reso dalla Conferenza unificata in data 29 aprile
2010;
Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato
nell’adunanza del 24 maggio e trasmesso in data 9 giugno 2010;
Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato
nell’adunanza del 22 luglio e trasmesso in data 3 agosto 2010;
Visto il parere reso dal Consiglio di Stato nell’adunanza dell’8
novembre e trasmesso in data 23 novembre 2010;
Di concerto con il Ministro per le pari opportunita’ e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Adotta
il seguente regolamento: Art. 1
Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) legge: la legge 8 marzo 2000, n. 53;
b) ufficio: il Dipartimento per le politiche della famiglia,
competente per la gestione del procedimento di cui all’articolo 9
della legge;
c) pubblici registri: i documenti che assolvono ad una funzione
di certezza pubblica o legale, ivi compresi il registro delle
imprese, il repertorio economico amministrativo, i registri regionali
delle fondazioni e delle associazioni e gli albi professionali;
d) azioni positive: le misure dirette a sostenere i soggetti con
responsabilita’ genitoriali o familiari, attraverso la rimozione
degli ostacoli alla realizzazione del principio di uguaglianza
sostanziale in ambito familiare e lavorativo e la promozione della
qualita’ delle relazioni familiari grazie ad un maggiore equilibrio
tra vita privata e vita professionale;
e) reti: partenariati o altri sistemi di partecipazione integrata
di soggetti pubblici e privati alla progettazione, realizzazione o
finanziamento di azioni positive per la conciliazione tra vita
professionale e vita familiare;
f) sostituzione del titolare di impresa, del libero
professionista o del lavoratore autonomo: azione con cui il
promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma, incarica un
soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di
svolgere la totalita’ delle proprie attivita’ lavorative, in modo da
liberare tempo per la cura dei figli minori o figli disabili, senza
pregiudicare l’andamento della propria vita professionale;
g) collaborazione con il titolare di impresa, il libero
professionista o il lavoratore autonomo: azione con cui il promotore,
instaurando un rapporto di natura autonoma o dipendente, incarica un
soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di
svolgere parte delle proprie attivita’ lavorative, in modo da
liberare tempo per la cura dei figli minori o figli disabili, senza
pregiudicare l’andamento della propria vita professionale.

Capo I Disposizioni comuni

Art. 2
Ripartizione delle risorse tra tipologie progettuali 1. Le risorse disponibili sono destinate:
1) per il 90% al finanziamento delle tipologie di progetto
previste all’articolo 9, comma 1, della legge;
2) per il 10% al finanziamento dei progetti di cui all’articolo
9, comma 3, della legge.
2. Le quote percentuali da destinare alle diverse tipologie di
azione previste dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 9, comma 1,
della legge sono stabilite con il decreto di cui al medesimo articolo
9, comma 1, primo alinea, sulla base dei seguenti criteri:
a) numero medio delle richieste di finanziamento ricevute
nell’anno precedente, in relazione a ciascuna tipologia di azione;
b) numero medio di progetti approvati e positivamente conclusi
nell’anno precedente, in relazione a ciascuna tipologia di azione;
risultati complessivi della sperimentazione per ciascuna tipologia di
azione.

Capo II Progetti per la flessibilita’, il reinserimento e gli interventi
innovativi in favore di lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo
9, comma 1, della legge

Art. 3
Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile 1. I progetti disciplinati dal presente capo, sono finanziati per
un importo massimo di euro 500.000,00, hanno una durata massima di 24
mesi e devono prevedere almeno una delle seguenti tipologie di azioni
positive:
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai
lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilita’ degli
orari e dell’organizzazione del lavoro, quali, a titolo
esemplificativo, part time reversibile, telelavoro e lavoro a
domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita,
su turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico
interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle
misure di flessibilita’, sistemi innovativi per la valutazione della
prestazione e dei risultati, in base a quanto previsto dall’articolo
7, comma 2. L’elenco delle predette azioni di flessibilita’ non e’,
comunque, tassativo;
b) programmi ed azioni, comprese le attivita’ di formazione e
aggiornamento, volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e
dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro non inferiore a
sessanta giorni a titolo di congedo di maternita’ e paternita’ o
parentale, o per altri motivi legati ad esigenze di conciliazione tra
vita professionale e vita familiare. Nel caso di congedo parentale o
per altri motivi legati alla conciliazione tra vita professionale e
vita familiare, il periodo di assenza non inferiore a sessanta giorni
deve riferirsi a un periodo continuativo;
c) progetti che, anche attraverso l’attivazione di reti tra enti
territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e
servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione tra
vita professionale e vita familiare delle lavoratrici e dei
lavoratori.

Capo II Progetti per la flessibilita’, il reinserimento e gli interventi
innovativi in favore di lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo
9, comma 1, della legge

Art. 4
Soggetti finanziabili 1. Possono presentare progetti di cui al presente capo, sulla base
di specifico accordo contrattuale, stipulato con le modalita’ di cui
all’articolo 6:
a) i datori di lavoro privati che esercitano attivita’ di
impresa, anche in forma collettiva (societa’), nonche’ i consorzi, i
gruppi di imprese e le associazioni di imprese, ivi comprese quelle
temporanee, costituite o costituende, anche ove prevedano la
partecipazione di enti locali cofinanziatori;
b) altri datori di lavoro privati non esercenti attivita’ di
impresa, a condizione che risultino iscritti in pubblici registri;
c) le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le
aziende ospedaliere universitarie, a concorrenza della somma
eventualmente residua, una volta soddisfatte, per ciascuna scadenza,
le richieste di contributi presentate dai soggetti di cui alle
lettere a) e b) e dichiarate "ammissibili a finanziamento" ai sensi
dell’articolo 16, comma 3.
2. Gli enti pubblici diversi da quelli elencati al comma 1, lett.
c) non rientrano, comunque, tra i soggetti finanziabili, anche nel
caso in cui prendano parte a progetti promossi nell’ambito di una
rete o di un consorzio, ai sensi del comma 1, lett. a).
3. Parimenti, non sono finanziabili i soggetti che si trovino in
stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o
concordato preventivo o per i quali siano in corso procedimenti
diretti all’apertura di una delle predette procedure.
4. I soggetti che hanno gia’ usufruito di contributi ai sensi
dell’articolo 9 della legge possono presentare una nuova domanda di
finanziamento alle seguenti condizioni:
a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e
siano concluse le procedure di verifica, nonche’ sia rilasciata
l’autorizzazione al pagamento del saldo;
b) che il nuovo progetto presentato contenga e indichi
chiaramente elementi di novita’ sostanziale rispetto al precedente,
sviluppando un’azione riferita ad una diversa tipologia progettuale
ovvero, nell’ambito della medesima tipologia progettuale, ad una
differente azione positiva di flessibilita’, ovvero a diversi
destinatari.
5. In caso di progetti presentati da consorzi, gruppi di imprese e
associazioni temporanee di imprese finalizzate alla promozione di
azioni di conciliazione tra vita professionale e vita familiare per i
dipendenti delle aziende consorziate o partecipanti, le singole
aziende coinvolte possono presentare anche individualmente altri
progetti a valere sull’articolo 9 della legge, solo quando il
progetto comune sia stato concluso e sempre che il nuovo progetto sia
diverso dal precedente, nei termini di cui al comma 4.

Capo II Progetti per la flessibilita’, il reinserimento e gli interventi
innovativi in favore di lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo
9, comma 1, della legge

Art. 5
Destinatari 1. Destinatari dei progetti disciplinati dal presente capo sono le
lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, con
figli minori ovvero con a carico persone disabili o non
autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave
infermita’.
2. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono compresi altresi’, alle
medesime condizioni, i soci lavoratori e le socie lavoratrici di
societa’ cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in
somministrazione, nonche’ i soggetti titolari di un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa nella modalita’ a progetto,
purche’ la natura del rapporto sia compatibile con la tipologia e con
la durata dell’azione proposta con la domanda di finanziamento.

Capo II Progetti per la flessibilita’, il reinserimento e gli interventi
innovativi in favore di lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo
9, comma 1, della legge

Art. 6
Accordo contrattuale 1. Per accordo contrattuale si intende, anche in via alternativa:
a) l’accordo con le organizzazioni di rappresentanza sindacale
firmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in
azienda;
b) l’accordo collettivo di secondo livello stipulato con le
rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali
unitarie;
c) l’accordo collettivo di secondo livello stipulato con le
strutture territoriali di organizzazioni sindacali comparativamente
piu’ rappresentative sul piano nazionale;
d) l’accordo quadro stipulato a livello territoriale tra le
associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali
comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale;
e) le intese definite dagli enti bilaterali per il comparto di
riferimento ovvero dagli organismi paritetici territoriali costituiti
tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali piu’
rappresentative a livello nazionale;
f) nel caso di datori che occupino alle loro dipendenze meno di
15 prestatori di lavoro, l’accordo tra il datore di lavoro e il
lavoratore interessato.
2. L’accordo contrattuale e’ presupposto indispensabile per
l’ammissibilita’ dei progetti disciplinati dal presente capo, in
funzione di garanzia dell’adattamento del contesto aziendale alle
esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare
espresse dai lavoratori.
3. Il predetto accordo fornisce soluzioni specifiche alle esigenze
individuali dei soggetti interessati alle misure di conciliazione tra
vita professionale e vita familiare ovvero introduce procedure
generali che consentano alle esigenze di conciliazione tra vita
professionale e vita familiare dei lavoratori di essere soddisfatte.
4. L’accordo illustra espressamente, in relazione ai singoli
interventi proposti, la valenza di azione positiva e l’innovazione
apportata dal progetto rispetto a quanto gia’ previsto dalla
legislazione vigente, dal contratto collettivo nazionale di
riferimento, ovvero, ove piu’ avanzata, dalla prassi gia’ adottata in
azienda.

Capo II Progetti per la flessibilita’, il reinserimento e gli interventi
innovativi in favore di lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo
9, comma 1, della legge

Art. 7
Requisiti di priorita’ o preferenza 1. Per tutti i progetti disciplinati dal presente capo, e’
assegnato un punteggio addizionale nei casi in cui:
a) le azioni previste siano rivolte in misura prevalente a
destinatari che abbiano figli con disabilita’ ovvero figli minori
fino a dodici anni di eta’, o fino a quindici anni in caso di
affidamento o di adozione;
b) il proponente sia un’impresa che realizza un fatturato annuo o
un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e che
si avvale dell’apporto complessivo di non piu’ di 50 persone, ivi
compreso il titolare che partecipi personalmente al lavoro aziendale
con carattere di abitualita’ e prevalenza.
2. Per i progetti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della
legge, e’ inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui,
contestualmente alle misure di flessibilita’, si preveda di applicare
sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei
risultati, tali da rimuovere gli ostacoli ad una piena valorizzazione
del contributo prestato dai soggetti beneficiari delle misure di
flessibilita’.
3. Per i progetti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), della
legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 56 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e’ inoltre attribuito un punteggio
aggiuntivo ai progetti che prevedano il rientro della lavoratrice o
del lavoratore nella medesima unita’ produttiva e con le funzioni
precedentemente svolte, ovvero condizioni di miglior favore.
4. Per i progetti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), della
legge, e’ inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui
gli stessi prevedano l’attivazione di reti funzionali agli interventi
e ai servizi progettati.

Capo II Progetti per la flessibilita’, il reinserimento e gli interventi
innovativi in favore di lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo
9, comma 1, della legge

Art. 8
Criteri per la valutazione dei progetti 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 7, per la
valutazione dei progetti di cui al comma 1 dell’articolo 9 della
legge, la commissione tecnica di cui all’articolo 15 utilizza i
seguenti criteri:
a) innovativita’ dell’azione, intesa come introduzione, non
sperimentata in precedenza, di pratiche o servizi migliorativi
rispetto a quelli gia’ in vigore in base alla legislazione, al
contratto collettivo e alle prassi applicate all’interno del luogo di
lavoro;
b) concretezza dell’azione, intesa come chiara individuazione e
coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con
particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita
professionale e vita familiare dei destinatari degli interventi;
c) efficacia dell’azione, intesa come idoneita’ delle azioni a
raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, valutata anche alla
luce degli strumenti di monitoraggio predisposti e del grado di
coinvolgimento dei soggetti interessati;
d) economicita’ dell’azione, intesa come corretta articolazione e
congruita’ dei costi illustrati nel piano finanziario;
e) sostenibilita’ dell’azione, intesa come capacita’ di mantenere
i benefici nel tempo, anche in virtu’ dei contenuti dell’accordo
contrattuale e della presenza di reti in grado di sostenere
l’intervento ovvero della coerenza del progetto con le politiche di
conciliazione tra vita professionale e vita familiare attivate a
livello territoriale.

Capo III Progetti di sostituzione o collaborazione in favore di soggetti
autonomi ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge

Art. 9
Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile 1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, l’importo massimo
finanziabile e’ di euro 35.000,00; il compenso da corrispondere al
sostituto o al collaboratore non puo’ superare il reddito imponibile
relativo all’attivita’ svolta dall’interessato nell’anno precedente
ovvero, ove piu’ favorevole, la media dei redditi imponibili
dichiarati nei due anni antecedenti la domanda di agevolazione; tanto
nel caso di sostituzione, quanto nel caso di collaborazione, il
compenso non puo’, comunque, essere inferiore al minimo retributivo
previsto dal CCNL per il lavoratore subordinato che svolge funzioni
comparabili, con specifico riferimento, per i professionisti ed
eventuali categorie residuali, al CCNL per i dipendenti degli studi e
delle attivita’ professionali.
2. La durata massima, riferita alla coppia genitoriale, e’ fissata
in 12 mesi, anche frazionabili nell’arco di 24 mesi.
3. I progetti devono prevedere azioni che consentano ai titolari di
impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per
esigenze legate alla maternita’ o alla presenza di figli minori o
figli disabili, di attivare una sostituzione o una collaborazione, ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 1, lettere f) e g).
4. I familiari partecipanti, i soci partecipanti all’impresa e gli
eventuali associati in partecipazione non possono, in nessun caso,
rivestire il ruolo di sostituti o di collaboratori.

Capo III Progetti di sostituzione o collaborazione in favore di soggetti
autonomi ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge

Art. 10
Soggetti finanziabili 1. Possono presentare progetti disciplinati dal presente capo:
a) i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, ivi compresi
i lavoratori a progetto. Questi ultimi devono dimostrare l’assenso
esplicito del committente, al quale possono anche scegliere di
delegare integralmente gli adempimenti relativi alla presentazione e
alla gestione del progetto.
b) i titolari di impresa individuale;
c) i titolari di impresa collettiva, limitatamente ai casi in
cui:
1. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere
di abitualita’ e prevalenza e risultino iscritti, da almeno 6 mesi,
ad un’assicurazione obbligatoria;
2. sussista l’autorizzazione da parte degli altri soci alla
sostituzione o alla collaborazione.
2. Sono equiparati ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 1:
a) i liberi professionisti costituiti in associazione;
b) i familiari partecipanti all’impresa di cui all’articolo 230
bis del codice civile, nei limiti dallo stesso previsti;
c) gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e
seguenti del codice civile.
3. Tra i soggetti finanziabili sono soddisfatti, in via prioritaria
per ciascuna scadenza, coloro la cui media del reddito imponibile,
dichiarato negli ultimi due anni antecedenti alla domanda, non sia
superiore a euro 70.000,00, sempre che, laddove titolari di impresa
individuale o collettiva, la stessa si avvalga dell’apporto
lavorativo complessivo di non piu’ di dieci soggetti, ivi compresi il
titolare o i soci che partecipino personalmente al lavoro aziendale
con carattere di abitualita’ e prevalenza.
4. I soggetti che hanno gia’ usufruito di finanziamenti ai sensi
dell’articolo 9, comma 3, della legge possono presentare una nuova
domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:
a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e
siano concluse le procedure di verifica, nonche’ sia rilasciata
l’autorizzazione al pagamento del saldo;
b) che si presenti una specifica esigenza di conciliazione tra
vita professionale e vita familiare legata ad un nuovo evento, quale
una nuova maternita’ o adozione.

Capo III Progetti di sostituzione o collaborazione in favore di soggetti
autonomi ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge

Art. 11
Requisiti di priorita’ o preferenza 1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, e’ assegnato un
punteggio addizionale in presenza di figli fino a tre anni di eta’ o
figli disabili ovvero in presenza di particolari carichi di cura,
nonche’ nel caso in cui gli stessi siano promossi attraverso reti.

Capo III Progetti di sostituzione o collaborazione in favore di soggetti
autonomi ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge

Art. 12
Criteri di valutazione e selezione dei progetti 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 11, per la
valutazione dei progetti di cui al comma 3 dell’articolo 9 della
legge, la commissione tecnica di cui all’articolo 15 utilizza i
seguenti criteri:
a) concretezza dell’azione, intesa come chiara individuazione e
coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con
particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita
professionale e vita familiare del soggetto proponente;
b) efficacia dell’azione, intesa come idoneita’ delle azioni a
raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, anche alla luce del
contesto familiare e lavorativo di riferimento;
c) economicita’ dell’azione, intesa come corretta articolazione e
congruita’ dei costi illustrati nel piano finanziario, con
particolare riguardo al compenso del sostituto.

Capo IV Presentazione, valutazione e selezione dei progetti

Art. 13
Modalita’ e termini di presentazione 1. I soggetti proponenti fanno pervenire all’ufficio i progetti,
allegando l’apposita domanda di ammissione a finanziamento e il
relativo piano finanziario, sulla base dei modelli predisposti e resi
disponibili dall’ufficio stesso.
2. Le domande sono presentate entro il 10 febbraio, il 10 giugno e
il 10 ottobre di ciascun anno, salva diversa indicazione contenuta
nell’avviso di finanziamento annuale.

Capo IV Presentazione, valutazione e selezione dei progetti

Art. 14
Condizioni di ammissibilita’ 1. L’ufficio verifica la regolare presentazione dei progetti
pervenuti e li dichiara "non ammissibili a valutazione" in presenza
di una o piu’ delle seguenti condizioni:
a) la domanda di finanziamento e’ pervenuta fuori termine;
b) la domanda di finanziamento non risulta sottoscritta dal
proponente o dal suo legale rappresentante ovvero da altro soggetto
specificamente autorizzato;
c) il soggetto proponente non e’ fra quelli finanziabili;
d) le azioni proposte non rientrano tra quelle ammissibili;
e) manca il piano finanziario redatto in base al modello proposto
dall’ufficio e non e’ possibile operare un’esatta imputazione dei
costi alle attivita’, ne’ valutare la congruita’ dei costi stessi;
f) per i progetti di cui all’articolo 9, comma 1, della legge,
manca l’accordo contrattuale.
2. L’ufficio chiede l’integrazione della documentazione, da
produrre nel termine perentorio di quindici giorni, in presenza di
una o piu’ delle seguenti condizioni:
a) non e’ possibile risalire con evidenza ai soggetti
sottoscrittori dell’accordo contrattuale, purche’ gli stessi
risultino individuabili;
b) manca l’indicazione del CCNL o, in mancanza, dell’accordo
aziendale applicato dal proponente;
c) manca la documentazione giustificativa (delega o atto
costitutivo) che autorizza un soggetto diverso dal proponente alla
sottoscrizione della domanda di finanziamento, del piano finanziario
o dell’accordo contrattuale;
d) per i progetti di cui all’articolo 9, comma 3, della legge del
presente decreto, manca documentazione relativa al reddito imponibile
prodotto nei due anni precedenti alla presentazione della domanda di
finanziamento.

Capo IV Presentazione, valutazione e selezione dei progetti

Art. 15
Commissione tecnica di valutazione 1. La selezione e’ affidata ad un’apposita commissione nominata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro
o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia.
2. La commissione, la cui composizione e’ individuata nel
successivo decreto di nomina, e’ presieduta dal Capo del Dipartimento
per le politiche della famiglia o da un dirigente da lui delegato e
vede rappresentate le amministrazioni concertanti, nonche’ le regioni
e gli enti locali. La commissione puo’ avvalersi della consulenza di
esperti.
3. La commissione funziona a titolo gratuito. Il rimborso delle
eventuali spese di missione in favore dei componenti fuori sede e’ a
carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
4. Ai fini della individuazione della composizione della
commissione, si terra’ conto dell’opportunita’ di garantire il
coordinamento con il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi
di parita’ di trattamento ed uguaglianza di opportunita’ tra
lavoratori e lavoratrici di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e con il Comitato per
l’imprenditoria femminile di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.

Capo IV Presentazione, valutazione e selezione dei progetti

Art. 16
Formazione delle graduatorie 1. Le risorse annualmente disponibili per il finanziamento dei
progetti disciplinati, rispettivamente, al comma 1 ed al comma 3
dell’articolo 9 della legge sono ripartite, nei limiti delle quote
stabilite dall’articolo 2, comma 1, in base al numero di scadenze
fissate nell’arco dell’anno per la presentazione delle domande di
finanziamento.
2. I progetti riferiti alle due tipologie, una volta valutati, sono
inseriti in due elenchi distinti, all’interno dei quali sono formate
graduatorie prioritarie in relazione alle categorie di soggetti
individuati, rispettivamente, all’articolo 4, comma 1, lettere a) e
b) e all’articolo 10, comma 3.
3. Sono dichiarati "ammissibili a finanziamento" i progetti che
riportano un punteggio minimo di 50.
4. Sono, infine, "ammessi a finanziamento", in ordine di punteggio,
i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento", a partire dalle
graduatorie prioritarie di cui al comma 2 e fino ad esaurimento delle
risorse disponibili per la scadenza considerata.

Capo IV Presentazione, valutazione e selezione dei progetti

Art. 17
Scorrimento della graduatoria 1. Nel caso di risorse eccedenti rispetto alle somme richieste per
finanziare i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento" per
ciascuna scadenza, le stesse sono riportate sulla scadenza
successiva, nei limiti dell’anno di riferimento.
2. Nel caso di risorse insufficienti rispetto alle somme richieste
per finanziare tutti i progetti dichiarati "ammissibili a
finanziamento" per ciascuna scadenza, i progetti non finanziati
concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorita’, a formare le
graduatorie della scadenza successiva, nei limiti dell’anno di
riferimento.
3. Quando le risorse che residuano dall’attribuzione progressiva
delle somme riconosciute dalla commissione ai singoli proponenti non
sono sufficienti a finanziare tutti i progetti che riportano il
medesimo punteggio nell’ambito della categoria di riferimento, detti
progetti concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorita’, a
formare le graduatorie delle scadenze successive, sulle quali sono
altresi’ riportate le somme residue disponibili, nei limiti dell’anno
di riferimento.

Capo IV Presentazione, valutazione e selezione dei progetti

Art. 18
Modalita’ di erogazione del contributo 1. I progetti selezionati sono approvati e ammessi al rimborso
totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro
o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, entro 180
giorni dalla data di scadenza prevista per la loro presentazione,
sulla base di una specifica convenzione predisposta dall’ufficio e
sottoscritta, per accettazione, dal proponente.
2. L’erogazione totale del contributo complessivamente destinato al
finanziamento di ciascun progetto e’ subordinata alla effettiva e
corretta attuazione e rendicontazione dello stesso, nonche’ all’esito
delle eventuali verifiche disposte dall’ufficio, anche tramite i
servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. In particolare, il contributo concesso e’ erogato in due quote
con le seguenti modalita’:
a) la prima quota, pari al 40% del contributo ammesso al
finanziamento, e’ corrisposta a titolo di anticipo, dopo la
comunicazione circa l’accoglimento della domanda, previa
presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa e della
ulteriore documentazione richiesta dall’ufficio;
b) il saldo, pari al 60% del contributo ammesso a finanziamento,
e’ corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate in
rapporto alle spese sostenute, certificate da un revisore dei conti e
dietro presentazione all’ufficio di apposita relazione, che, per i
progetti di cui all’articolo 9, comma 1, della legge, e’ sottoscritta
congiuntamente dal datore di lavoro e dai lavoratori interessati, con
dichiarazione sindacale di conformita’ al progetto concordato,
rilasciata dalla stessa struttura stipulante l’accordo.
4. L’ufficio competente puo’ rivolgersi, in ogni momento fino alla
corresponsione del saldo, ai servizi ispettivi del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, per la verifica presso il
proponente della corretta attuazione e rendicontazione del progetto.
5. I proponenti destinatari dei contributi sono tenuti a
collaborare alle attivita’ di monitoraggio qualitativo svolte
dall’ufficio competente.

Capo V Sanzioni e disposizioni finali

Art. 19
Sanzioni 1. In caso di mancata osservanza della convenzione ovvero di
irregolarita’ nell’attuazione o nella rendicontazione del progetto,
anche sulla base dei riscontri effettuati dai servizi ispettivi del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’ufficio, previo
preavviso ovvero diffida ad adempiere entro il termine perentorio di
10 giorni ed esaminate le eventuali osservazioni dell’interessato
rese ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241/1990, con decreto
motivato revoca il finanziamento e procede al recupero delle somme
eventualmente gia’ erogate, maggiorate degli interessi legali.

Capo V Sanzioni e disposizioni finali

Art. 20
Abrogazioni 1. Il decreto interministeriale 15 maggio 2001 e’ abrogato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 23 dicembre 2010 p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia
Giovanardi
Il Ministro per le pari opportunita’
Carfagna
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 5, foglio n. 202

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LEGGE 13 maggio 2011, n. 77 Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 126 del 1-6-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina la preparazione, il confezionamento
e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come
definiti ai sensi dell’articolo 2.

Art. 2

Definizione

1. Si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i
prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi,
confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono
sottoposti a processi tecnologici di minima entita’ atti a
valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate
nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio,
lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette
sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

Art. 3 Procedure di commercializzazione 1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. E’ consentita l’eventuale aggiunta, in quantita’ percentualmente limitata definita dal decreto di cui all’articolo 4, di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi. 2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti lungo l’intera filiera distributiva o mediante distributori automatici, purche’ siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 4.

Art. 4 Disposizioni di attuazione 1. In linea con la normativa comunitaria in materia, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, individuando le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all’allegato I al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonche’ le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore. 2. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 13 maggio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 975): Presentato dall’on. Brandolini ed altri il 13 maggio 2008. Assegnato alla XIII Commissione (Agricoltura), in sede referente, il 5 settembre 2008 con pareri delle Commissioni I, X, XII, e XIV. Esaminato dalla XIII Commissione, in sede referente, il 10, 11 febbraio 2009; 6 maggio 2009, 23 giugno 2009; 30 luglio 2009 e 14 ottobre 2009. Esaminato in aula l’8 febbraio 2010 ed approvato in un testo unificato con l’atto C.2513 (Rainieri ed altri) il 9 febbraio 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2005): Assegnato alla 9ª Commissione (Agricoltura), in sede referente, il 24 febbraio 2010 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 12ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 9ª Commissione, in sede referente, il 9 marzo 2010; 5 maggio 2010; 7 e 21 luglio 2010; 12, 19 e 27 ottobre 2010; 9 novembre 2010. Relazione scritta annunciata il 24 novembre 2010 (atto 2005/A) relatore sen. Sanciu. Esaminato in aula il 22 febbraio 2011 ed approvato, con modificazioni il 23 febbraio 2011. Camera dei deputati (atto n. 975-2513-B): Assegnato alla XIII Commissione (Agricoltura), in sede referente, il 28 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni I, VIII, X e XIV. Esaminato dalla XIII Commissione, in sede referente, l’8 e 9 marzo 2011. Assegnato nuovamente alla XIII Commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 6 aprile 2011. Esaminato dalla XIII Commissione, in sede legislativa, ed approvato il 13 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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LEGGE 14 giugno 2011, n. 95 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 153 del 4-7-2011

Fonte: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la
Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo,
fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di seguito denominata
"Convenzione".
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Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione medesima.

Art. 3

Stoccaggio e distruzione delle scorte

1. Il Ministero della difesa provvede alla distruzione delle
munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, di cui
all’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, in dotazione alle
Forze armate.
2. Lo stoccaggio e la distruzione delle munizioni e delle
submunizioni di cui al comma 1 sono effettuati secondo le modalita’
previste dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Convenzione.
3. Si procede alla distruzione di munizioni e submunizioni di cui
al comma 1, fatta eccezione per una quantita’ limitata e comunque non
superiore alle mille unita’, esclusivamente destinata agli scopi
consentiti dall’articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione,
rinnovabile tramite trasferimento da altro Stato parte, ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 7, della Convenzione.

Art. 4

Autorita’ competente

1. Il Ministero degli affari esteri e’ designato quale autorita’
nazionale competente a presentare al Segretariato generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni
iniziali e quelle periodiche indicate dall’articolo 7 della
Convenzione, nonche’ a ricevere e formulare le richieste e ad
effettuare gli adempimenti previsti dall’articolo 8 della Convenzione
medesima.
2. Il Ministero degli affari esteri, in qualita’ di autorita’
nazionale per gli adempimenti internazionali di cui al comma 1,
riceve dai Ministeri competenti i dati necessari alla compilazione
dei rapporti nazionali, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della
Convenzione, in particolare:
a) dal Ministero della difesa i dati relativi alle lettere b),
c), e), f), g), h) e i);
b) dal Ministero dello sviluppo economico i dati relativi alla
lettera c).

Art. 5

Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58

1. All’articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 58, e
successive modificazioni, la lettera g) e’ sostituita dalla seguente:
"g) sensibilizzazione contro l’uso delle mine terrestri e delle
munizioni a grappolo ed in favore dell’adesione alla totale messa al
bando delle mine e delle munizioni a grappolo nonche’ in favore
dell’universalizzazione della Convenzione di Ottawa contro le mine
antipersona e della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle
munizioni a grappolo".
2. All’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 58, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente:
"1-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2011, il Fondo di
cui al comma 1 e’ destinato, altresi’, alla realizzazione di
programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo, da
attuare secondo le modalita’ previste dagli articoli 4 e 6 della
Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo,
fatta a Dublino il 30 maggio 2008, e all’assistenza alle vittime
delle munizioni a grappolo, prevista dall’articolo 5 della citata
Convenzione, ivi inclusi la riabilitazione psicofisica e
l’inserimento sociale ed economico".

Art. 6 Modifica alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 1. All’articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera m-bis) e’ sostituita dalla seguente: "m-bis) il sostegno e l’assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi le attivita’ di riabilitazione psicofisica e l’inserimento sociale ed economico, tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo".

Art. 7 Sanzioni 1. Chiunque impiega, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attivita’, e’ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 258.228 a euro 516.456. 2. La sanzione prevista dal comma 1 e’ diminuita fino alla meta’ se il fatto per cui si procede e’ di particolare tenuita’.

Art. 8

Copertura finanziaria

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3,
concernenti le attivita’ di smaltimento del munizionamento a
grappolo, da realizzare in attuazione della Convenzione, e’
autorizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno 2011, di euro
2.006.400 per l’anno 2012 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni
dal 2013 al 2015.
2. Per l’attuazione dell’articolo 14 della Convenzione, la spesa e’
valutata in euro 50.000 annui a decorrere dall’anno 2011.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,
nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e
riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel
caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari
esteri, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall’attivita’ del monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente iscritte nell’ambito delle spese rimodulabili di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, nel programma "Cooperazione politica, promozione della pace e
sicurezza internazionale" della missione "L’Italia in Europa e nel
mondo" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo
alle Camere con apposita relazione in merito alle cause di
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo del
presente comma.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 14 giugno 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2538): Presentato dal Ministro degli Affari esteri (Frattini) il 27 gennaio 2011. Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 febbraio 2011, con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 10ª e 12ª. Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 9 e 14 febbraio 2011; il 2 e 15 marzo 2011. Esaminato in aula l’8 e 15 marzo 2011 ed approvato il 16 marzo 2011. Camera dei deputati (atto n. 4193): Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 marzo 2011 con pareri delle Commissioni I, II, IV, V, X e XII. Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 30 marzo 2011; il 6 e 14 aprile 2011; il 4 maggio 2011. Esaminato in aula il 17 maggio 2011 ed approvato il 18 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 15 luglio 2011, n. 111 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 164 del 16-7-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e’ convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 15 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2814):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro dell’economia e finanze (Tremonti) il 6 luglio 2011.
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio), in sede referente, il 7
luglio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª,
9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 7
e 12 luglio 2011.
Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 12 e 13
luglio 2011.
Esaminato in Aula ed approvato il 14 luglio 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4509):
Assegnato alIa V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
in serle referente, il 14 luglio 2011 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle Commissioni I, II, III,IV,VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, XIV.
Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 14 luglio
2011.
Esaminato in Aula ed approvato il 15 luglio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/