DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2011, n. 127

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2007, n. 84, per l’esclusione del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 180 del 4-8-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante
"Riforma dell’organizzazione di Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale", ed in particolare l’articolo 29;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
84, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo
29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248";
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante "Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee" (legge comunitaria per il 1991) e in
particolare l’articolo 40 con il quale, ai sensi del comma 2 del
menzionato articolo, e’ istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri un Comitato scientifico per i rischi derivati
dall’impiego di agenti biologici;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante
"Attuazione della direttiva 98/81/CE" che modifica la direttiva
90/219/CE, concernente l’impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati e, in particolare, l’articolo 14, comma 7,
lettera c) ai sensi del quale il Comitato per la biosicurezza, le
biotecnologie e le scienze della vita (di seguito anche Comitato) e’
organo consultivo per la Commissione interministeriale di valutazione
operante in materia di impiego confinato dei microrganismi
geneticamente modificati;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante
"Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati" e, in
particolare, l’articolo 6, ai sensi del quale al Comitato nazionale
per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita viene
attribuita la funzione di organo consultivo – unitamente al Consiglio
superiore di sanita’ – della Commissione interministeriale di
valutazione in materia di emissione deliberata nell’ambiente di
organismi geneticamente modificati;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il
codice della proprieta’ industriale,ai sensi dell’articolo 19 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, e – in particolare – l’articolo 170-bis,
comma 1, nel quale il Comitato e’ individuato quale organo consultivo
dell’Ufficio italiano brevetti e marchi in materia di valutazione
della brevettabilita’ delle invenzioni biotecnologiche;
Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, recante "Adesione della
Repubblica Italiana al trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il
Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di
Spagna, la Repubblica francese, Granducato di Lussemburgo, il Regno
dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’
approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare
allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’
transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di
Prum).Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al
Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di
accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla liberta’ personale, e,
in particolare, gli articoli 15 e 16 della legge sopra citata, con i
quali il Comitato e’ stato individuato quale organo di garanzia per
"l’osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento
del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed
esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che
lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le
procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste,
nonche’ ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del
servizio";
Visto l’articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria";
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2358/2010, Adunanza del
19 maggio 2010 della Sezione I, relativo alla applicabilita’ della
normativa di riordino a taluni organismi operanti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale, vale a
dire la Commissione interministeriale per le intese con le
confessioni religiose, la Commissione consultiva per la liberta’
religiosa, la Commissione governativa per l’attuazione delle
disposizioni dell’Accordo tra Italia e Santa Sede firmato il 18
febbraio 1984 ed Comitato nazionale per la bioetica;
Preso atto che il Consiglio di Stato, nel predetto parere ha,
conclusivamente, ritenuto che "mentre e’ ammissibile che gli
organismi in esame possano costituire l’oggetto di interventi
normativi o amministrativi volti a modificarne la composizione o la
durata oppure a sostituirli con organismi equipollenti, non appare
compatibile con la funzione e il fondamento giuridico degli stessi
l’applicazione ai medesimi dell’articolo 68 comma 1 e 2 del
decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la semplice soppressione
delle commissioni, al piu’ tardi dopo una proroga biennale della loro
attivita’ (articolo 68, comma 2), con "definitivo trasferimento delle
attivita’ ad essi demandate nell’ambito di quelle istituzionali delle
Amministrazioni" (articolo 68, comma 1);
Considerato che il Consiglio di Stato, nel medesimo parere, ha,
altresi’, ricondotto l’istituzione della Commissione governativa per
l’attuazione delle disposizioni dell’Accordo tra 1’Italia e la Santa
Sede firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la
bioetica, all’adempimento di obblighi internazionali;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 5077/2006 emesso
nell’Adunanza del 5 febbraio 2007 dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi, il quale, in sede di parere sullo schema di
regolamento concernente la ricognizione e riordino di commissioni,
comitati ed altri organismi operanti presso il Ministero degli affari
esteri, ha ritenuto che e’ da escludere in radice la possibilita’ di
soppressione di organismi che si ricollegano ad accordi
internazionali stipulati dal nostro Paese in quanto l’intervento
finirebbe per alterare l’assetto dei rapporti concordati
bilateralmente;
Considerato che il Comitato nazionale per la biosicurezza, le
biotecnologie e le scienze della vita e’ stato istituito in
adempimento di direttive comunitarie, e che, nel corso degli anni,
gli sono stati attribuiti ulteriori compiti e funzioni da normative
di attuazione di direttive comunitarie e di Trattati internazionali;
Considerato che i compiti del Comitato si muovono in ambiti di
competenza del tutto precipui e specialistici e di elevato livello
scientifico, non attinenti al normale ambito di conoscenze del
personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerato, quindi, che l’inserimento nel sopra citato articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84,
non fosse gia’ all’epoca dovuto poiche’ il presente organismo era da
ritenersi sottratto all’operativita’ dell’articolo 29 del
decreto-legge n. 223 del 2006, in quanto organismo istituito in
adempimento di obblighi comunitari e internazionali;
Ritenuto di conseguenza di dover sopprimere all’articolo 3, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84,
la lettera a) in cui e’ menzionato il Comitato Nazionale per la
biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita;
Ritenuto di dover garantire comunque la riduzione di spesa prevista
dall’articolo 68, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Adunanza
Generale del 2 dicembre 2010, n. 5632;
Visto il parere espresso dalle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, la lettera a) e’ soppressa.
2. Restano ferme le riduzioni operate sui capitoli di bilancio ai
sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.

Art. 2

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 68, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la spesa del Comitato di cui al
presente decreto e’ ridotta in misura tale da assicurare, unitamente
alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa
complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione
dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l’anno 2010
la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo
corrente tra l’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al citato articolo 68, comma 3, ed il 31 dicembre
2010.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 3 giugno 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 114

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2011, n. 144 Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 197 del 25-8-2011

Capo I

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in
particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare
l’articolo 6, comma 4-bis;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo in
materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e
alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
nonche’ disposizioni integrative delle funzioni attribuite al
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei
conti;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente
l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l’articolo 1, commi da 404 a
416;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), ed in particolare l’articolo 1, commi 376 e 377;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l’articolo 74, che provvede alla riduzione degli assetti
organizzativi;
Visto l’articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
121, il quale ha istituito, all’articolo 1, comma 1, il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l’istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato, ed in particolare, l’articolo 1, comma 2,
recante l’istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare
l’articolo 7, commi 6 e 15;
Ritenuto che il predetto articolo 7, comma 6, del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che i posti
corrispondenti all’incarico di componente dei Collegi dei sindaci in
posizione di fuori ruolo istituzionale, presso gli enti previdenziali
soppressi, tra i quali l’Ipsema, per effetto dei commi precedenti del
medesimo articolo 7, sono trasformati in posti di livello
dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in modo
permanente;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante
razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di
contabilita’ e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante
modificazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l’articolo 17;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle strutture e delle
risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della
solidarieta’ sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del
31 maggio 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
176, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il
regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 ottobre 2005, recante rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree
funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 aprile 2007, concernente le linee guida per l’attuazione delle
disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 404 a 416, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture
trasferite ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 giugno 2010, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della
legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2010;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2010;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 26
agosto 2010, e il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 25
novembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per le riforme per il
federalismo;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni e attribuzioni

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito
denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45
e 46, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze
affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.

Capo I

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 2

Organizzazione

1. Il Ministero, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati,
e’ articolato in dieci direzioni generali coordinate da un segretario
generale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nell’organismo
indipendente di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per il quale e’ prevista una
posizione di livello dirigenziale generale, disciplinati da apposito
regolamento. Il Ministero e’, altresi’, articolato nella rete
territoriale disciplinata dal Capo II del presente decreto.
2. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

Capo I

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 3

Segretario generale

1. Il Segretario generale del Ministero, il cui incarico e’
conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in conformita’ a
quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il
coordinamento dell’azione amministrativa, provvede all’istruttoria
per l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro,
coordina gli uffici e le attivita’ del Ministero esercitando le
seguenti funzioni:
a) coordinamento delle attivita’ del Ministero, anche attraverso
la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali,
per l’esame delle questioni di carattere generale e di particolare
rilievo;
b) definizione, d’intesa con le direzioni generali competenti,
delle determinazioni da assumere in sede di Conferenza dei servizi
per interventi di carattere intersettoriale;
c) coordinamento delle attivita’ del Ministero in materia di
risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati,
nonche’ in materia di pianificazione, programmazione economico
finanziaria, bilancio e controllo di gestione;
d) vigilanza sull’efficienza, sull’efficacia e sul buon andamento
degli uffici del Ministero e coordinamento delle attivita’ di
programmazione previste all’articolo 11 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, in materia di integrita’ e trasparenza;
e) coordinamento delle attivita’ di programmazione e verifica
dell’attuazione dei programmi di attivita’ del Ministero, ivi inclusi
quelli indicati nel Piano della performance di cui all’articolo 10
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le
direzioni generali competenti, in tutte le materie di competenza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
f) coordinamento delle attivita’ di programmazione degli uffici
territoriali del Ministero;
g) indirizzo, vigilanza e controllo sull’Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e su
Italia Lavoro S.p.A.;
h) coordinamento delle attivita’ di programmazione e
organizzazione delle attivita’ statistiche e dell’ufficio di
statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico
nazionale (Sistan), operante presso l’Istituto nazionale di
statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
i) coordinamento delle attivita’ del Ministero in materia di
politiche internazionali, in raccordo con le direzioni generali
competenti, nonche’ la relativa cura dei rapporti con gli organi
competenti dell’Unione europea, con il Consiglio d’Europa, con
l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con
l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e
con l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
l) coordinamento delle attivita’ di studio, ricerca e indagine
nelle materie che interessano in modo trasversale le attivita’ del
Ministero;
m) assicura i rapporti e la collaborazione con l’organismo
indipendente di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Presso il Segretariato generale e’ incardinato il Servizio
ispettivo, che assicura l’attivita’ ispettiva diretta alle verifiche
strumentali volte ad accertare il corretto esercizio dell’azione
amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Il
Servizio ispettivo effettua verifiche e controlli sull’osservanza
delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, nonche’ sulla corretta attuazione
dell’articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e delle disposizioni contemplate all’articolo 53, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina in materia
di incompatibilita’, cumulo di impieghi e incarichi, nonche’
verifiche e controlli sull’osservanza delle disposizioni vigenti in
materia di trasparenza. Al servizio ispettivo sono assegnati cinque
dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui uno con
funzione di coordinatore. Nell’esercizio delle proprie funzioni il
servizio ispettivo puo’ avvalersi degli uffici territoriali del
Ministero, nonche’ di personale, in possesso di titoli ed esperienza
in materia, che opera all’interno dell’amministrazione.
3. Il Segretario generale svolge, altresi’, funzioni di
coordinamento, nei confronti dei rappresentanti del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali
degli enti previdenziali e assicurativi previsti dall’articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonche’ cura
gli atti di indirizzo rivolti agli enti pubblici vigilati dal
Ministero.
4. Il Segretariato generale si articola in cinque uffici di livello
dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilita’
amministrativa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279.

Capo I

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 4

Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione, il
bilancio e la logistica

1. La direzione generale per le politiche del personale,
l’innovazione, il bilancio e la logistica si articola in tredici
uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti
funzioni: pianificazione, ottimizzazione e innovazione dei modelli
organizzativi, dei processi e delle strutture degli uffici
territoriali, anche attraverso i processi di sinergia con gli enti
pubblici vigilati; programmazione delle attivita’, coordinamento
operativo, monitoraggio e verifica dei risultati degli uffici
territoriali, in raccordo con le direzioni generali e nell’ambito del
coordinamento dell’azione amministrativa esercitata dal segretariato
generale; servizi generali, amministrazione, logistica e
coordinamento delle attivita’ di prevenzione nei luoghi di lavoro con
riferimento alle sedi centrali e territoriali del Ministero;
politiche del personale e relativa gestione, fabbisogno, formazione;
conferimento degli incarichi dirigenziali; valutazione e politiche
premianti delle performance dei dirigenti e del personale delle aree
funzionali, ivi incluso il personale ispettivo sulla base
dell’attivita’ di programmazione della direzione generale
dell’attivita’ ispettiva; contrattazione integrativa e relazioni
sindacali; contenzioso, procedimenti disciplinari e recupero del
danno erariale; istruttoria conferimento onorificenze; attivita’
legate all’attuazione delle misure in materia di trasparenza;
pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi
informativi e delle soluzioni applicative; applicazioni delle
disposizioni in materia di amministrazione digitale; coordinamento
tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi;
progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti,
comunicazione dati, telefonia, internet, sito web
dell’amministrazione; gestione del centro servizi; gestione
amministrativo-contabile; programmazione e gestione del bilancio in
termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonche’ dei fabbisogni
finanziari e strumentali; programmazione e procedure di gestione del
patrimonio di acquisizione beni e servizi anche informatici;
programmazione e procedure di gestione del patrimonio;
contrattualistica e gestione unificata delle spese di carattere
strumentale per il funzionamento dell’amministrazione.

Capo I

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 5

Direzione generale per la comunicazione e l’informazione in materia
di lavoro e politiche sociali

1. La direzione generale per la comunicazione e l’informazione in
materia di lavoro e politiche sociali si articola in tre uffici di
livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
progettazione, sviluppo e gestione delle attivita’ di informazione e
di comunicazione istituzionale in conformita’ ai principi generali
previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; cura le relazioni con i
mezzi di comunicazione, d’intesa con l’ufficio stampa, e provvede
alla produzione editoriale dell’amministrazione, nonche’ alla
raccolta dei dati e delle informazioni prodotti all’esterno inerenti
all’attivita’ dell’amministrazione; cura le attivita’ di relazione
con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli urp centrali
in raccordo con gli urp periferici; gestione del centro di contatto
al fine di sviluppare le relazioni con i cittadini e le imprese, in
raccordo con la direzione generale per le politiche del personale,
l’innovazione, il bilancio e la logistica; cura l’analisi dei
processi comunicativi interni all’amministrazione; cura il
monitoraggio dei servizi offerti e di gradimento degli stessi da
parte dei cittadini e delle imprese in raccordo con il Segretariato
generale e l’organismo indipendente di valutazione; sviluppo e
gestione del sistema di comunicazione interna, anche attraverso la
gestione della intranet; elaborazione del piano di comunicazione
annuale, raccordandosi anche con le strutture di diretta
collaborazione del Ministro, tenuto conto delle politiche settoriali
perseguite dalle direzioni generali; gestione del portale web,
coordinando la redazione dei contenuti e dei servizi, in raccordo con
la direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione,
il bilancio e la logistica.

Capo I

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 6

Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

1. La direzione generale per le politiche attive e passive del
lavoro si articola in dieci uffici di livello dirigenziale non
generale e svolge le seguenti funzioni: elaborazione di programmi di
intervento integrati a sostegno dell’occupazione e dell’occupabilita’
del capitale umano; predisposizione di programmi di reinserimento
lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e
rafforzamento dell’occupabilita’; analisi e monitoraggio sugli
istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di
tutela del reddito; disciplina degli incentivi all’occupazione, con
gestione del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, del Fondo per lo sviluppo di cui all’articolo 1-ter del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo per gli interventi a
sostegno dell’occupazione; vigilanza e controllo degli enti nazionali
di formazione professionale; attuazione della disciplina in materia
di formazione professionale e gestione del Fondo di rotazione di cui
alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni;
finanziamento dell’Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e di Italia Lavoro
S.p.A.; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di
integrazione salariale, dei trattamenti di disoccupazione e
mobilita’; controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle
indennita’; analisi, verifica e controllo dei programmi di
ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale secondo
quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223; disciplina dei
contratti di solidarieta’, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863; disciplina dei contratti di solidarieta’ di cui all’articolo
5 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993; disciplina delle misure
di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662; disciplina dell’esonero dal contributo per la disoccupazione
involontaria; lavori socialmente utili; indirizzo, promozione e
coordinamento delle politiche e delle attivita’ comunitarie e
nazionali relative alla formazione e all’orientamento, ferme restando
le competenze delle regioni; coordinamento, gestione e controllo dei
programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo; vigilanza
nelle materie di competenza sugli organismi di cui all’articolo 5
della legge 24 giugno 1997, n.196, e successive modificazioni;
attivita’ giuridico – legali e contenzioso nelle materie di
competenza; promozione e coordinamento, in accordo con il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con le regioni,
delle politiche di orientamento e formazione e gestione delle azioni
rivolte all’integrazione dei sistemi della formazione, della scuola,
del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388; attivita’ di coordinamento in
materia di aiuti di stato alla formazione; riconoscimento delle
qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, e articoli 40 e 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Capo I

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 7

Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di
lavoro

1. La direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti
di lavoro si articola in otto uffici di livello dirigenziale non
generale e svolge le seguenti funzioni: partecipazione a tutte le
attivita’ di rilievo internazionale, per quanto di competenza e cura
dei rapporti con Unione europea, Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL), Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu),
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e
Consiglio d’Europa; tutela delle condizioni di lavoro, applicazione e
monitoraggio sull’attuazione della legislazione attinente alla salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle
misure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, in raccordo con le amministrazioni
competenti in materia; partecipazione al comitato di cui all’articolo
5 e presidenza della Commissione di cui all’articolo 6, nonche’
supporto al Comitato di cui all’articolo 232 del predetto decreto
legislativo n. 81 del 2008; promozione delle politiche riguardanti la
materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in
raccordo con le altre amministrazioni competenti in materia, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente; gestione del Fondo speciale
infortuni; attivita’ di analisi e studio in materia di mobbing,
nonche’ raccolta e verifica delle denunce pervenute in materia;
disciplina dei profili di sicurezza nell’impiego sul lavoro di
macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli
destinati ad attivita’ sanitarie ospedaliere e dei mezzi di
circolazione stradale; diritti sindacali e tutela della dignita’ del
lavoratore e dell’esercizio dell’attivita’ sindacale nei luoghi di
lavoro; rappresentanza e rappresentativita’ sindacale; analisi della
contrattazione collettiva e del costo di lavoro; certificazione dei
contratti di lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276; tenuta dell’archivio nazionale dei contratti collettivi
nazionali di lavoro; attivita’ di indirizzo e coordinamento in
materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di
lavoro; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti
i rapporti di lavoro ed alla tutela della maternita’; promozione
delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello
sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione e mediazione
delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, con
particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per
richiesta di CIGS e di esame congiunto per mobilita’ dei lavoratori
ed al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.

Capo I

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 8

Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro

1. La direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro
si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e
svolge le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento
dei servizi per il lavoro e dei sistemi informativi al fine di
supportare le politiche per l’occupazione; attivita’ coordinate con
le regioni per l’implementazione della rete dei servizi per il
lavoro; coordinamento sul sistema informativo del mercato del lavoro
e gestione delle comunicazioni obbligatorie, coordinamento dei flussi
informativi sul mercato del lavoro derivanti da altri soggetti
istituzionali preposti; esercizio delle funzioni e attivita’ dirette
a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto
del principio di sussidiarieta’; attivita’ connesse all’attuazione
della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con
particolare riferimento alla mobilita’ e al distacco; raccordo con
gli altri Paesi membri UE e con gli organismi comunitari competenti
per gli adempimenti connessi alla programmazione e attuazione delle
politiche e azioni riferite ai servizi per il lavoro; monitoraggio
sulla qualita’ dei servizi per il lavoro e sul rispetto della
normativa vigente in materia; attivita’ connesse alla valutazione
dell’efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione
delle politiche occupazionali; iniziative di contrasto al lavoro
sommerso; adempimenti connessi a specifiche disposizioni dell’Unione
europea e in particolare la redazione dei piani annuali di azione con
riferimento ai servizi per il lavoro; indirizzo e coordinamento in
materia di collocamento ordinario e speciale; attivita’ di indirizzo,
coordinamento ed iniziative per l’inserimento ed il reinserimento nel
lavoro dei soggetti diversamente abili e dei soggetti svantaggiati;
attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili; attuazione delle disposizioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006,
n. 231, recante disciplina del collocamento della gente di mare;
attivita’ di promozione dell’occupazione femminile; attivita’ di
promozione delle pari opportunita’ per l’inserimento occupazionale;
supporto all’attivita’ delle consigliere e dei consiglieri di parita’
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna a norma dell’articolo
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nell’ambito delle competenze
spettanti per legge; analisi e studio sulla normativa di settore;
promozione delle pari opportunita’ sul lavoro e finanziamento di
azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari
opportunita’; supporto Comitato nazionale per l’attuazione dei
principi di parita’ di trattamento ed uguaglianza di opportunita’ tra
lavoratori e lavoratrici di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Capo I

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 9

Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

1. La direzione generale per le politiche previdenziali e
assicurative si articola in nove uffici di livello dirigenziale non
generale e svolge le seguenti funzioni: gestione dei trasferimenti
agli enti previdenziali; analisi e attuazione della normativa
relativa ai regimi previdenziali; coordinamento e applicazione della
normativa previdenziale inerente all’assicurazione generale
obbligatoria (AGO- IVS), fondi sostitutivi e integrativi
dell’assicurazione generale obbligatoria, previdenza per i lavori
familiari; sgravi contributivi; analisi e attuazione della normativa
previdenziale e assistenziale relativa gli enti privati; alta
vigilanza, indirizzo e attivita’ in materia di previdenza
complementare; riconoscimento della personalita’ giuridica dei fondi
pensione e scioglimento degli organi di amministrazione e di
controllo in interazione con la Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione (Covip); vigilanza generale giuridico – amministrativa degli
enti previdenziali, sulla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
(Covip), Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e nomina dei
componenti degli organi collegiali; vigilanza economico-finanziaria
sugli enti di assicurazione sociale e di previdenza; analisi dei
bilanci tecnici finalizzata alla verifica della sostenibilita’ e
dell’adeguatezza delle prestazioni previdenziali; piani di impiego
delle disponibilita’ finanziarie degli enti previdenziali pubblici;
vigilanza sui criteri di selezione del rischio nella gestione
patrimoniale e sulla gestione del patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali; vigilanza sugli andamenti gestionali degli enti
previdenziali e assicurativi in raccordo con i rappresentanti del
Ministero presso i collegi dei sindaci degli enti medesimi; esame dei
regolamenti di amministrazione e di contabilita’ degli enti
previdenziali e della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
(Covip); sicurezza sociale comunitaria e internazionale; convenzioni
internazionali; rapporti con le istituzioni comunitarie e
internazionali in materia previdenziale; coordinamento della
struttura di supporto del Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale; direttive e vigilanza sugli istituti che regolano gli
infortuni sul lavoro, le malattie professionali e l’assicurazione
della gente di mare; ordinamento, vigilanza e gestione del
finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
prestazioni previdenziali temporanee e connesse contribuzioni;
inquadramento nei settori economici delle imprese con attivita’
plurime.

Capo I

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 10

Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali

1. La direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali si
articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge
le seguenti funzioni: determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell’area
delle politiche sociali; indirizzo e vigilanza, d’intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze, nell’attuazione del
programma carta acquisti; promozione delle politiche di contrasto
alla poverta’, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione;
promozione e monitoraggio delle politiche per l’infanzia e
l’adolescenza e tutela dei minori, incluse le politiche di contrasto
al lavoro minorile, la promozione delle azioni alternative
all’istituzionalizzazione dei minori fuori dalla famiglia di origine
e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia,
nell’ambito delle competenze spettanti per legge; promozione e
monitoraggio delle politiche in favore delle persone non
autosufficienti; coordinamento delle politiche per l’inclusione
sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunita’
delle persone con disabilita’; gestione dei trasferimenti di natura
assistenziale agli enti previdenziali, incluso il finanziamento dei
diritti soggettivi; gestione del Fondo nazionale per le politiche
sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e di altri fondi di
finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle risorse
trasferite; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per
progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla
comunita’; sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali,
monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell’efficacia e
dell’efficienza delle politiche sociali; attivita’ di coordinamento e
applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali
erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento a
pensione e assegno sociale e trattamenti di invalidita’; studio,
ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione a
tutte le attivita’ di rilievo internazionale, per quanto di
competenza, e cura dei rapporti con Unione europea (UE), Consiglio
d’Europa, Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL),
Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) e Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Capo I

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 11

Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali

1. La direzione generale per il terzo settore e le formazioni
sociali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non
generale e svolge le seguenti funzioni: promozione e sostegno delle
attivita’ svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli
interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di
volontariato, per favorire la crescita di un welfare della societa’
attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione
sociale; rapporti con l’Agenzia nazionale delle ONLUS; diffusione
dell’informazione in materia di terzo settore, anche mediante la
predisposizione di documentazione, consulenza tecnica per le
organizzazioni di volontariato e associazionismo, coordinamento e
monitoraggio delle attivita’ svolte dai comitati di gestione per il
volontariato e dai relativi centri di servizio per il volontariato.
Supporto alle attivita’ degli organismi collegiali incardinati presso
la direzione generale: osservatorio nazionale per l’associazionismo,
osservatorio nazionale per il volontariato. Attivita’ connesse
all’attuazione della normativa relativa alla disciplina dell’impresa
sociale; promozione delle politiche di sostegno alla diffusione della
responsabilita’ sociale d’impresa (CSR), sviluppo e coordinamento
delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni
internazionali e l’Unione europea; progettazione e attuazione delle
attivita’ relative ai finanziamenti previsti dai fondi strutturali
comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di
integrazione tra le politiche sociali e le politiche del lavoro;
attivita’ riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle
organizzazioni del terzo settore previste dalle normative vigenti e
rapporti con l’Agenzia delle entrate.

Capo I

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 12

Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione

1. La direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale
non generale e svolge le seguenti funzioni: programmazione dei
flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei
lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i Paesi d’origine;
interconnessione dei sistemi informativi nel trattamento dei dati
sull’immigrazione; promozione e cura delle iniziative afferenti alle
politiche attive ed il coinvolgimento dei servizi competenti nelle
attivita’ di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori
stranieri, in raccordo con la direzione generale per le politiche
attive e passive del lavoro; monitoraggio del mercato del lavoro con
riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri in raccordo con la
direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro;
coordinamento delle politiche per l’integrazione sociale e lavorativa
degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a
contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del
razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta
del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita’ a
favore degli immigrati; supporto all’attivita’ del Comitato per i
minori stranieri di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative
norme di attuazione, in ordine ai compiti di vigilanza sulle
modalita’ di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti
temporaneamente; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari e neocomunitari; sviluppo e gestione del
sistema riguardante l’anagrafe internazionale dei lavoratori
extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di
immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; promozione e
coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all’estero
attribuiti al Ministero; sviluppo della cooperazione internazionale
per le attivita’ di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali
ed occupazionali, nonche’ per le iniziative relative ai flussi
migratori per ragioni di lavoro.

Capo I

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 13

Direzione generale per l’attivita’ ispettiva

1. La Direzione generale per l’attivita’ ispettiva si articola in
quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le
seguenti funzioni: coordinamento e indirizzo delle attivita’
ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di
tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale
nel settore pubblico e privato, con riferimento all’attivita’
ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l’attivita’ di monitoraggio;
programmazione e monitoraggio dell’attivita’ di vigilanza in materia
di sicurezza e salute del lavoro relativamente a cantieri edili,
radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli
ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali;
programmazione delle attivita’ ispettive, ivi inclusa, la gestione,
la formazione e l’aggiornamento del personale ispettivo e del
personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, in
raccordo con la direzione per le politiche del personale,
l’innovazione, il bilancio e la logistica; segreteria della
commissione centrale di coordinamento dell’attivita’ di vigilanza di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
attivita’ derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e dell’articolo 12 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; supporto tecnico-giuridico alle
strutture territoriali del Ministero in ordine alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro e legislazione sociale;
coordinamento delle attivita’ di prevenzione e promozione svolte
presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto
del lavoro sommerso ed irregolare di cui all’articolo 8, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124; supporto all’attivita’ di
trattazione del contenzioso di provvedimenti e degli atti connessi
all’attivita’ ispettiva; attivita’ di coordinamento del centro studi
attivita’ ispettiva; attivita’ inerenti alla vigilanza in materia di
trasporti su strada; coordinamento dei controlli sull’adeguamento
delle macchine ed attrezzature alle direttive di mercato; attivita’
di coordinamento delle vigilanze c.d. speciali; attivita’ di studio e
analisi dei fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare e mappatura dei
rischi, al fine dell’orientamento dell’attivita’ di vigilanza;
attivita’ internazionale e partecipazione ad organismi comunitari ed
internazionali.

Capo II

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI

Art. 14

Direzioni regionali e territoriali del lavoro

1. La rete territoriale degli uffici del Ministero e’ articolata in
direzioni regionali e territoriali del lavoro che esercitano le
competenze riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. Le direzioni regionali e territoriali, quali strutture
organizzative territoriali del Ministero, dipendono organicamente e
funzionalmente dalla direzione generale per le politiche del
personale, l’innovazione, il bilancio e la logistica che impartisce
direttive, in raccordo con la funzione esercitata dal segretariato
generale al fine di assicurare l’unita’ dell’azione amministrativa e
garantire il coordinamento dei programmi. Le direzioni regionali e
territoriali del lavoro esercitano le competenze e le funzioni
attribuite dalla normativa vigente, anche nella prospettiva della
progressiva integrazione logistica e funzionale con gli enti
previdenziali ed assistenziali.
3. Le direzioni regionali del lavoro sono costituite nel numero di
diciotto, di cui nove articolate ciascuna in tre uffici dirigenziali
di livello non generale, e otto articolate ciascuna in due uffici
dirigenziali di livello non generale e una articolata in un ufficio
dirigenziale di livello non generale. Le direzioni regionali
coordinano, in particolare, l’attivita’ di vigilanza in materia di
lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124, anche attraverso le procedure di riesame
normativamente previste, e sviluppano, in attuazione di quanto
previsto al comma 1, rapporti con il sistema delle regioni e degli
enti locali ed altri organismi per la realizzazione di interventi
sinergici sul mercato del lavoro, sulle politiche del lavoro ed in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Al fine di ottimizzare l’efficacia dei processi di lavoro e
razionalizzare lo svolgimento delle attivita’ strumentali e di
supporto, le direzioni regionali del lavoro esercitano nei confronti
delle direzioni territoriali insistenti nell’ambito territoriale di
riferimento, in attuazione di quanto previsto al comma 1, funzioni
di:
a) programmazione e coordinamento delle attivita’ operative;
b) programmazione economico finanziaria attraverso l’elaborazione
dei piani attuativi di intervento;
c) gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
d) gestione amministrativa delle risorse umane;
e) indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli
standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di
servizio;
f) monitoraggio del livello di trasparenza ed imparzialita’
dell’azione istituzionale;
g) monitoraggio sull’attuazione delle politiche del lavoro e
delle politiche sociali;
h) supporto nell’analisi del mercato del lavoro e nel
monitoraggio degli indicatori di contesto.
5. Le direzioni territoriali del lavoro, costituite nel numero di
settantaquattro ed articolate ciascuna in un ufficio dirigenziale di
livello non generale, sono preposte all’esercizio delle funzioni
istituzionali operative del Ministero. Nell’ambito delle attribuzioni
riservate dalla normativa vigente, esercitano, in particolare,
funzioni di:
a) coordinamento e razionalizzazione dell’attivita’ di vigilanza
ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b) vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione
sociale e strumenti di sostegno al reddito;
c) tutela anche civilistica delle condizioni di lavoro;
d) prevenzione, promozione e informazione per la corretta
applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;
e) vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 13,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) autorita’ territoriale competente a valutare, ai sensi degli
articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza
degli accertamenti svolti dagli organi addetti, ai sensi
dell’articolo 13 della medesima legge, al controllo sull’osservanza
delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del
Ministero, per la cui violazione e’ prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
g) mediazione delle controversie di lavoro;
h) certificazione dei contratti di lavoro;
i) gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.
6. Nell’ambito provinciale in cui hanno sede, le direzioni
regionali del lavoro esercitano anche i compiti operativi propri
della direzione territoriale del lavoro.
7. Alla riorganizzazione delle strutture territoriali si provvede
ai sensi del successivo articolo 16, nel limite massimo di
centodiciotto posti di funzione di livello dirigenziale non generale
di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo.
8. Ai direttori regionali del lavoro e ai direttori territoriali
del lavoro e’ conferito un incarico di livello dirigenziale non
generale.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Art. 15

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non
dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo la tabella A,
allegata al presente decreto, che costituisce parte integrante.
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, i
contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e
terza sono ripartiti nei profili professionali secondo quanto
previsto dall’articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui all’articolo 16, comma 1, del presente regolamento.
3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
dei decreti di cui all’articolo 16, comma 1, i contingenti di
organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti
nell’ambito delle strutture in cui si articola l’amministrazione.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Art. 16

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All’individuazione delle funzioni degli uffici di livello
dirigenziale non generale, nel numero complessivo di duecentouno
posti di funzione, nonche’ alla definizione dei relativi compiti ivi
compresi le direzioni regionali e territoriali del lavoro, si
provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, su proposta delle direzioni generali interessate,
sentite le organizzazioni sindacali, con decreti ministeriali di
natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
2. I posti di funzione di livello dirigenziale non generale degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e dell’Organismo indipendente di valutazione di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
individuati nel numero complessivo di nove. All’individuazione dei
posti di funzione di livello dirigenziale non generale si provvedera’
con specifico regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Capo IV

NORME DI ABROGAZIONE E FINALI

Art. 17

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176,
recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30
marzo 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse
trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministero della solidarieta’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
125 del 31 maggio 2007;
c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9
novembre 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse
finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri al Ministero della solidarieta’ sociale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2008.
2. Ogni due anni, l’organizzazione del Ministero e’ sottoposta a
verifica, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita’ e
efficienza. Dall’attuazione del presente regolamento non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 7 aprile 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Tremonti, Ministro dell’economia e delle
finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 139.
La sezione del controllo nell’adunanza del 7 luglio 2011, con
deliberazione n. 13/2011/P ha ammesso al visto e alla conseguente
registrazione il regolamento con esclusione del comma 2 dell’articolo
2.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 4 agosto 2011, n. 155

Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi’ come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 222 del 23-9-2011

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente la disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
cosi’ come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
23, recante «Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione
dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;
Visto in particolare l’articolo 10, comma 3, della legge n. 580 del
1993, come modificato dal decreto legislativo n. 23 del 2010,
relativo alla composizione dei consigli camerali, che stabilisce che
con un decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i
criteri generali per la ripartizione dei consiglieri sulla base della
classificazione ISTAT delle attivita’ economiche e tenuto conto del
numero delle imprese, dell’indice di occupazione e del valore
aggiunto di ogni settore nonche’ dell’ammontare del diritto annuale
versato, ai sensi dell’articolo 18, ad ogni singola camera di
commercio dalle imprese di ogni settore;
Visti l’articolo 2 e l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 23;
Acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
sancita nella seduta del 25 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 luglio 2011;
Vista la nota del 29 luglio 2011, con la quale lo schema di
regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
Ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
a) «Ministero» indica il Ministero dello sviluppo economico;
b) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
c) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
d) «parametri» indica il numero delle imprese, l’indice di
occupazione, il valore aggiunto di ogni settore e il diritto annuale
versato dalle imprese di ogni settore ad ogni singola camera di
commercio;
e) «numero delle imprese» indica il numero complessivo delle
imprese, delle unita’ locali e delle sedi secondarie operanti nelle
circoscrizioni territoriali delle camere di commercio e iscritte o
annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative;
f) «addetti» indica le persone occupate nelle sedi delle imprese,
nelle sedi secondarie e nelle unita’ locali, con una posizione di
lavoro indipendente o dipendente;
g) «indice di occupazione» indica il rapporto tra il numero degli
addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore
e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese
di tutti i settori;
h) «valore aggiunto» indica l’incremento di valore che le imprese
dei diversi settori apportano con l’impiego dei propri fattori
produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori
valutato al costo dei fattori;
i) «diritto annuale versato» indica l’ammontare del diritto annuale
di competenza dell’anno riscosso da ciascuna camera di commercio, per
ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unita’ locali,
appartenente a ciascun settore economico di cui alla legge o allo
statuto camerale;
l) «ISIC» International Standard Industries Classification – indica
la classificazione delle attivita’ economiche stabilita a livello
delle Nazioni unite;
m) «NACE» Nomenclatura attivita’ Comunita’ europee – indica la
classificazione delle attivita’ economiche stabilita a livello di
Unione europea;
n) «ATECO» – indica la classificazione delle attivita’ economiche
stabilita dall’ISTAT per l’Italia.

Art. 2

Individuazione dei settori

1. I settori economici dell’agricoltura, delle assicurazioni, del
commercio, del credito, dell’industria, dei servizi alle imprese, dei
trasporti e spedizioni, e del turismo, di cui all’articolo 10, comma
2, della legge, sono individuati sulla base della classificazione
ufficiale delle attivita’ economiche definite a livello
internazionale da ISIC e da NACE e a livello italiano da ATECO,
secondo il prospetto di cui all’allegato A, che forma parte
integrante del presente regolamento.
2. Il settore dell’artigianato e’ individuato sulla base delle
imprese come definite dall’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n.
443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di
cui all’articolo 8 della legge.
3. Gli altri settori di rilevante interesse per l’economia
provinciale, di cui all’articolo 10, comma 2, della legge, sono
individuati considerando i settori economici previsti dalla
classificazione ATECO non esplicitamente richiamati dal comma 1 del
presente articolo e puntualmente indicati nell’allegato A,
limitatamente alle attivita’ svolte da imprese, nonche’ gli altri
settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprono un
rilevante interesse nell’economia della circoscrizione provinciale,
tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5. In
ogni caso le imprese dei settori non esplicitamente richiamati dal
comma 1 del presente articolo sono rappresentate nel consiglio
camerale da un unico soggetto anche se il relativo settore non sia
compreso nell’ambito di quelli specifici individuati ai sensi del
presente comma.

Art. 3 Fonti 1. I dati relativi al numero delle imprese di ciascuna circoscrizione territoriale, per i settori individuati ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2, sono elaborati dalle camere di commercio utilizzando il registro delle imprese e il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all’articolo 8 della legge. 2. Il dato relativo all’indice di occupazione e’ determinato sulla base del numero degli addetti fornito dall’Istituto nazionale di statistica. 3. Il dato relativo al valore aggiunto provinciale e’ determinato sulla base delle stime effettuate dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne. 4. Il dato del diritto annuale riscosso e’ determinato, da ciascuna camera di commercio, in base alle proprie scritture contabili risultanti alla data del 31 dicembre di ogni anno. 5. I dati di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono elaborati con l’assistenza dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e comunicati, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero, il quale, previa verifica della loro completezza e coerenza complessiva, sentiti in Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l’ Istituto nazionale di statistica e l’Unioncamere, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, alla loro pubblicazione, anche in forma sintetica, sul proprio sito internet istituzionale.

Art. 4

Procedure di calcolo per la ripartizione

1. Al fine di evitare duplicazioni:
a) le imprese artigiane e le societa’ cooperative dei settori
dell’agricoltura, industria e commercio nonche’ degli altri settori
diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) sono considerate
esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri del settore
artigiano e della rappresentanza autonoma delle societa’ in forma
cooperativa;
b) le imprese artigiane e le societa’ cooperative dei settori delle
assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni,
turismo sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione
dei parametri dei rispettivi settori;
c) nel caso in cui i consigli camerali istituiscono specifici
settori di particolare rilevanza ai sensi dell’articolo 5, comma 3,
le imprese artigiane e le societa’ cooperative appartenenti a tali
settori vengono scorporate dall’artigianato e dalla cooperazione e
utilizzate per la partecipazione all’assegnazione del seggio del
settore di rilevanza particolare.
2. Il numero delle imprese, il valore aggiunto e l’ammontare del
diritto annuale riscosso sono calcolati in percentuale assumendo come
base rispettivamente il numero complessivo delle imprese, il valore
aggiunto complessivo prodotto e l’ammontare del diritto annuale
versato dalle imprese nella circoscrizione provinciale.
3. Ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori e’ calcolata
per ciascuno dei settori individuati la media aritmetica semplice
delle quote percentuali dei quattro parametri.
4. Il quorum percentuale necessario per l’attribuzione di ciascun
consigliere e’ calcolato in base al numero dei consiglieri
determinato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge, ferma
restando, in ogni caso,la partecipazione dei componenti di cui
all’articolo 10, comma 6, della legge.

Art. 5

Ripartizione dei consiglieri

1. Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri
spettanti a ciascuno settore, le camere di commercio rapportano per
ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali
dei quattro parametri di cui all’articolo 4, comma 3, al quorum
percentuale necessario per l’attribuzione di ciascun consigliere.
Esse possono discostarsi per un valore pari a un consigliere in piu’
o in meno, rispetto al numero dei consiglieri risultante da tale
calcolo, in relazione alle specifiche caratteristiche economiche
della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di
cui al comma 3.
2. Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle
assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e
spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse
per l’economia della circoscrizione provinciale, le camere di
commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima
di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore
all’unita’ nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente;
possono inoltre stabilire per i medesimi settori l’accorpamento della
rappresentanza tra piu’ di uno di essi.
3. Le camere di commercio possono prevedere una autonoma
rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l’economia
della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del
grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni
intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori,
nonche’ delle specificita’ economiche e delle tradizioni locali.
4. Qualora, sulla base del calcolo effettuato, il numero
complessivo dei consiglieri dei settori dell’industria, del
commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, sia inferiore alla
meta’ dei componenti il consiglio, il numero dei consiglieri
necessario per raggiungere detta percentuale, da arrotondare
all’unita’ superiore, e’ portato in detrazione al numero complessivo
dei consiglieri, da ripartire tra gli altri settori di cui
all’articolo 10, comma 2, della legge, ferma restando, in ogni caso,
la partecipazione dei componenti di cui all’articolo 10, comma 6,
della legge.

Art. 6 Piccole imprese 1. La rappresentanza spettante alle piccole imprese, ai sensi dell’articolo 10, comma 5 della legge, e’ computata all’interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura.

Art. 7 Norme transitorie e finali 1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, le disposizioni del presente regolamento si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli camerali, limitatamente a quelle avviate successivamente a tale termine, con conseguente abrogazione da tale data del decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995. 2. Le camere di commercio interessate all’avvio delle procedure di rinnovo dei consigli nel periodo compreso tra la data di prima applicazione del presente regolamento di cui al comma 1 e il termine previsto per la prima pubblicazione generale dei dati di cui all’articolo 3, comma 5, trasmettono in tempo utile al Ministero i dati di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, ai fini della loro specifica pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 agosto 2011 Il Ministro: Romani Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 7, foglio n. 111

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011, n. 171

Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneita’ psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 245 del 20-10-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare,
l’articolo 55-octies, inserito dall’articolo 69 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’
del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 10 gennaio 1957, n. 3, recante disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modificazioni;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela
della liberta’ e dignita’ dei lavoratori, della liberta’ sindacale e
dell’attivita’ sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti per
il riconoscimento dell’infermita’ da causa di servizio, per la
concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo
indennizzo, nonche’ per il funzionamento e la composizione del
comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante revisione della
disciplina della invalidita’ pensionabile;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di trattamento di dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni recante codice dell’Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
Visto l’articolo 20 decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
recante norme in materia di provvedimenti anti crisi, nonche’ proroga
dei termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso il 19 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 9 giugno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali;

Emana
il seguente regolamento

Art. 1

Oggetto e destinatari

1. Il presente regolamento disciplina la procedura, gli effetti ed
il trattamento giuridico ed economico relativi all’accertamento della
permanente inidoneita’ psicofisica dei dipendenti, anche con
qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti
di ricerca e delle universita’, delle Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell’articolo 55-octies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo
n. 165 del 2001 rimane ferma la disciplina prevista dai rispettivi
ordinamenti.

Art. 2 Inidoneita’ psicofisica 1. Ai fini del presente decreto, si intende per inidoneita’ psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b): a) inidoneita’ psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermita’ o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilita’ di svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa; b) inidoneita’ psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermita’ o difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilita’ permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.

Art. 3 Presupposti ed iniziativa per l’avvio della procedura di verifica dell’idoneita’ al servizio 1. L’iniziativa per l’avvio della procedura per l’accertamento dell’inidoneita’ psicofisica permanente spetta all’Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato. Se il dipendente presta servizio in un’amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, la procedura e’ attivata dall’amministrazione di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta servizio. La segnalazione avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita’ dei dati trattati, di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d), e 22, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. 2. Il dipendente puo’ presentare istanza per l’avvio della procedura all’amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova. 3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l’accertamento dell’inidoneita’ psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneita’ psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneita’ fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Art. 4

Organi di accertamento medico

1. L’accertamento dell’inidoneita’ psicofisica e’ effettuato dagli
organi medici competenti in base agli articoli 6, 9 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.
2. Gli organi medici possono avvalersi per specifici accertamenti,
analisi o esami del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5

Procedura per la verifica dell’idoneita’ al servizio

1. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 3, comma 3, lettera a), del
presente decreto, l’amministrazione, prima di concedere l’eventuale
ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva
comunicazione all’interessato, procede all’accertamento delle
condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell’organo medico
competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
permanente inidoneita’ psicofisica assoluta o relativa. Ferma
restando la possibilita’ di risoluzione del rapporto di lavoro in
caso di superamento del periodo di comporto previsto dai contratti
collettivi di riferimento, l’amministrazione procede ai sensi
dell’articolo 8 se in seguito all’accertamento medico emerge
un’inidoneita’ permanente psicofisica assoluta.
2. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) e c),
l’amministrazione puo’ chiedere che il dipendente sia sottoposto a
visita da parte dell’organo medico competente, al fine di verificare
l’eventuale inidoneita’ relativa o assoluta, dandone immediata e
contestuale comunicazione al dipendente interessato.
3. Se dall’accertamento medico risulta l’inidoneita’ psicofisica
assoluta o relativa alla mansione l’amministrazione adotta i
provvedimenti di cui all’articolo 7.
4. Nel caso di accertata inidoneita’ permanente assoluta,
l’amministrazione procede ai sensi dell’articolo 8.
5. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento
sono effettuate ordinariamente per via telematica, in conformita’ a
quanto previsto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, recante Codice dell’Amministrazione
digitale e nel rispetto della disciplina normativa di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, in materia di trattamento di dati
personali. Il dipendente puo’ chiedere in qualunque stato del
procedimento che gli atti gli vengano comunicati in via telematica,
dando preventiva comunicazione dei dati necessari. In caso di
trasmissione di documenti in forma cartacea, la documentazione
concernente dati relativi alle condizioni di salute dell’interessato
e’ inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione.
6. Rimane salva la vigente disciplina in materia di ricorsi in sede
amministrativa e giurisdizionale.

Art. 6

Misure cautelari

1. L’amministrazione puo’ disporre la sospensione cautelare dal
servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi:
a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno
ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneita’ psichica,
quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per
l’incolumita’ del dipendente interessato, degli altri dipendenti o
dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneita’;
b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere
l’inidoneita’ fisica permanente assoluta o relativa al servizio,
quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per
l’incolumita’ del dipendente interessato, degli altri dipendenti o
dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneita’;
c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di
idoneita’, in assenza di giustificato motivo.
2. Nell’ipotesi di cui alle lettere a) e b) l’amministrazione puo’
disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della
visita e avvia senza indugio la procedura per l’accertamento
dell’inidoneita’ psicofisica del dipendente.
3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c), l’amministrazione puo’
disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo
accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla
visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui
all’articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001,
l’amministrazione puo’ risolvere il rapporto di lavoro con preavviso.
4. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la
sospensione e’ preceduta da comunicazione all’interessato, che, entro
i successivi 5 giorni puo’ presentare memorie e documenti che
l’amministrazione ha l’obbligo di valutare. La sospensione e’
disposta con atto motivato e comunicata all’interessato.
5. L’efficacia della sospensione cessa immediatamente ove,
all’esito dell’accertamento medico, non sia riscontrata alcuna
inidoneita’ psicofisica in grado di costituire pericolo per
l’incolumita’ del dipendente interessato, degli altri dipendenti o
dell’utenza.
6. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata
massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in
presenza di giustificati motivi.
7. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del
comma 1, lettere a) e b), e’ corrisposta un’indennita’ pari al
trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in
base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in
via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), e’
corrisposta un’indennita’ pari al trattamento previsto dai CCNL in
caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il
periodo di sospensione e’ valutabile ai fini dell’anzianita’ di
servizio. Nel caso in cui l’accertamento medico si concluda con un
giudizio di piena idoneita’, l’amministrazione provvede alla
corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del
presente comma, al ricorrere dell’ipotesi di cui al comma 1, lettere
a) e b).

Art. 7

Trattamento giuridico ed economico

1. Nel caso di inidoneita’ permanente relativa allo svolgimento
delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del
dipendente, l’amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero
al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in
mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla
posizione di inquadramento, valutando l’adeguatezza dell’assegnazione
in riferimento all’esito dell’accertamento medico e ai titoli
posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di
riqualificazione.
2. Nel caso di inidoneita’ a svolgere mansioni proprie del profilo
di inquadramento o mansioni equivalenti, l’amministrazione puo’
adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo
appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni
inferiori, se giustificate e coerenti con l’esito dell’accertamento
medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento
nell’area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un
percorso di riqualificazione.
3. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti
corrispondenti ad un profilo di professionalita’ adeguata in base
alle risultanze dell’accertamento medico, l’amministrazione colloca
il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a
successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto
di vista finanziario.
4. Se il dipendente e’ adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha
diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e
continuativo corrispondente all’area ed alla fascia economica di
provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam
riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
5. Se l’inidoneita’ psicofisica relativa riguarda personale con
incarico di funzione dirigenziale, l’amministrazione, previo
contradditorio con l’interessato, revoca l’incarico in essere e, in
base alle risultanze dell’accertamento dell’organo medico competente,
puo’:
a) conferire un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili,
diverso e compatibile con l’esito dell’accertamento medico,
assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione; a tal
fine l’amministrazione programma il conferimento degli incarichi
dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di
idoneita’ in corso;
b) nel caso di indisponibilita’ di posti di funzione
dirigenziale, il dirigente con inidoneita’ permanente relativa e’
collocato a disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, senza
incarico.
6. Nel caso di conferimento a dirigente di incarico di valore
economico inferiore, questi conserva il trattamento economico fisso e
continuativo corrispondente all’incarico di provenienza sino alla
prevista scadenza mediante la corresponsione di un assegno ad
personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
7. Se l’inidoneita’ psicofisica relativa riguarda un dipendente con
incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e l’inidoneita’ risulta incompatibile con
lo svolgimento dell’incarico stesso, l’Amministrazione, previa
revoca, dispone la restituzione al profilo professionale di
inquadramento, ovvero il rientro presso le amministrazioni di
appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta.
8. In ogni caso, se il congelamento dei posti di cui al comma 3 non
e’ possibile a causa di carenza di disponibilita’ in organico,
l’amministrazione avvia una procedura di consultazione di mobilita’,
anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell’ambito
territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del
dipendente interessato. All’esito della procedura di consultazione,
da concludersi entro 90 giorni dall’avvio, se non emergono
disponibilita’, si applica l’articolo 33 del decreto legislativo n.
165 del 2001.
9. Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle
istituzioni di alta cultura la normativa di cui all’articolo 3, comma
127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del
dipendente ai sensi dei commi 2 e 5 l’amministrazione segue la
procedura di informazione sindacale.

Art. 8 Risoluzione per inidoneita’ permanente 1. Nel caso di accertata permanente inidoneita’ psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all’articolo 1 comma 1, l’amministrazione previa comunicazione all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l’ indennita’ sostitutiva del preavviso.

Art. 9 Disposizioni finali 1. Le disposizioni oggetto del presente decreto di attuazione dell’articolo 55-octies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano in via automatica, ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilita’, ivi compresa quella recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 3. Rimane salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 e successive modificazioni, nonche’ dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e del decreto legislativo n. 38 del 2000 in materia di infortuni sul lavoro. Rimane fermo, altresi’, quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro. 4. Resta salva la disciplina di maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico, nonche’ di gravi patologie in stato terminale del dipendente. 5. Resta salva la disciplina di maggior favore della legge n. 68 del 1999 per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilita’.

Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 27 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 68

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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