DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2010 Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le provincie di Varese, Bergamo, Como e Lecco nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 4-6-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
luglio 2009 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza,
fino al 31 dicembre 2009, in ordine agli eccezionali eventi
meteorologici che hanno colpito le province di Varese, Bergamo, Como
e Lecco nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Ravvisata, pertanto, la necessita’ di mantenere l’assetto
straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine
di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate ad
un rientro in un contesto di ordinarieta’;
Considerata l’esigenza di prevedere una proroga dello stato di
emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
occorrenti al definitivo superamento del contesto emergenziale;
Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di
cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la
proroga dello stato di emergenza;
Vista la richiesta della regione Lombardia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 20 maggio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 luglio 2011, lo stato di emergenza
nelle province di Varese, Bergamo, Como e Lecco colpite dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15
luglio al 18 luglio 2009.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-04&task=dettaglio&numgu=128&redaz=10A06708&tmstp=1275983432767

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali Legge n. 75 del 29 Maggio 2009, G.U. n. 143 del 23 Giugno 2009

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 29 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette il testo dell’Accordo)

Legge Regionale n. 2 del 16-02-2009 Regione Basilicata. Bilanci di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009 degli Enti ed Organismi comunque costituiti dipendenti dalla Regione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 9
del 20 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 11, 17 e 18 della L.R. 14.7.2006, n.
11, è approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009
dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale – Potenza, allegato alla
presente legge.

ARTICOLO 2

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 11, 17 e 18 della L.R. 14.7.2006, n.
11, è approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009
dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale – Matera, allegato alla
presente legge.

ARTICOLO 3

E’ approvato il finanziamento di € 7.680.000,00 (F.O.0510 – U.P.B. 0510.05) in
favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata
(A.R.P.A.B.) a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative
all’Esercizio Finanziario 2009.

ARTICOLO 4

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – ultimo comma – dello Statuto
Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il Bilancio
di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009 dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente in Basilicata, allegato alla presente legge.

ARTICOLO 5

E’ approvato il finanziamento di € 10.939.000,00 (F.O.0421 – U.P.B. 0421.01)
in favore dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
(A.L.S.I.A.) a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative
all’Esercizio Finanziario 2009.

ARTICOLO 6

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – ultimo comma – dello Statuto
Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il Bilancio
di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009 dell’Agenzia Lucana di Sviluppo
e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), allegato alla presente legge.

ARTICOLO 7

E’ approvato il finanziamento di € 400.000,00 (F.O.0540 – U.P.B. 0540.05) in
favore del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del
Materano a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative
all’Esercizio Finanziario 2009.

ARTICOLO 8

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – ultimo comma – dello Statuto
Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il Bilancio
di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009 del Parco Archeologico Storico
Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, allegato alla presente legge.

ARTICOLO 9

E’ approvato il finanziamento di € 2.000.000,00 (F.O.0473 – U.P.B. 0473.04) in
favore dell’Agenzia di Promozione Territoriale – A.P.T. – a titolo di concorso
nelle spese di funzionamento relative all’Esercizio Finanziario 2009.

ARTICOLO 10

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – ultimo comma – dello Statuto
Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il Bilancio
di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009 dell’Agenzia di Promozione
Territoriale – A.P.T, allegato alla presente legge.

ARTICOLO 11

E’ approvato il finanziamento di € 400.000,00 (F.O.0540 – U.P.B. 0540.04) in
favore dell’Ente Parco Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane – L.R.
24.11.1997, n. 47 – a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative
all’Esercizio Finanziario 2009.

ARTICOLO 12

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – ultimo comma – dello Statuto
Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il Bilancio
di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009 dell’Ente Parco Gallipoli
Cognato – Piccole Dolomiti Lucane – L.R. 24.11.1997, n. 47, allegato alla
presente legge.

ARTICOLO 13

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 16 febbraio 2009

DE FILIPPO

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 6 del 31-03-2009 Regione Calabria. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 «Istituzione dei distretti rurali ed agro-alimentari di qualità. Istituzione del distretto agro-alimentare di qualità di Sibari»

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 6
del 1 aprile 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 7 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L’articolo 5 della legge n. 21 del 13 ottobre 2004 è così sostituito:

«Art. 5
(Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agro-alimentari di
qualità)

1. I distretti rurali e i distretti agro-alimentari di qualità sono
individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante
della Commissione consiliare competente, in base ai requisiti di cui agli
articoli 3 e 4, sulla base di proposte documentate e motivate presentate da
comitati promotori costituiti dalle O.O.P.P. provinciali e regionali e/o da
enti e organismi rappresentativi del territorio e del sistema economico
locale, fatto salvi i distretti rurali e agro-alimentari di qualità giÃ
istituiti con legge regionale.

2. La deliberazione di individuazione dei distretti è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).»

ARTICOLO 2

1. L’articolo 6 della legge n. 21 del 13 ottobre 2004 è così sostituito:

«Art. 6
(Costituzione società di distretto)

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di
individuazione del distretto, il comitato promotore, gli enti locali, le
rappresentanze economiche e sociali nonché le autonomie funzionali e le
strutture dello sviluppo locale, che operano sul territorio del distretto, gli
imprenditori agricoli, agro-alimentari, agrituristici e agro-industriali
rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i
rappresentanti delle filiere organizzate con le O.P. di riferimento,
promuovono la costituzione del soggetto giuridico, denominato società di
distretto.

2. Possono far parte della società di distretto anche i soggetti gestori di
strumenti quali programmi leader, strade dei prodotti tipici, piani di
sviluppo socio-economico delle Comunità montane, interessanti le aree del
distretto.»

ARTICOLO 3

1. Dopo l’articolo 6 della legge n. 21 del 13 ottobre 2004 è aggiunto il
seguente:

«Art. 6 bis
(Competenze e funzioni della società di distretto)

1. La società di distretto elabora e cura l’attuazione del piano di distretto
sulla scorta degli indirizzi forniti dal comitato di distretto di cui
all’articolo 7. Il Piano deve essere elaborato entro 120 giorni dalla
costituzione della società di distretto e del comitato di distretto. La
società di distretto svolge altresì le seguenti funzioni:

a) rappresenta in modo unitario gli interessi del distretto;

b) promuove e coordina, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra
i soggetti pubblici e privati interessati, l’elaborazione, il
cofinanziamento e la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 7ter,
in coerenza con gli obiettivi individuati dal piano di distretto, e li
presenta alla Regione per il relativo finanziamento;

c) presenta per i relativi finanziamenti i progetti di cui all’articolo 7ter,
secondo le modalità previste per ciascuna forma di finanziamento dalla
normativa vigente;

d) propone l’aggiornamento del piano di distretto, previo parere del comitato
di distretto di cui all’articolo 7 sulla base di nuovi scenari e mutamenti
di contesto socio-economico;

e) raccoglie ed elabora i dati relativi all’attuazione del piano di distretto
e li trasmette, con cadenza annuale, alla direzione regionale competente in
materia di agricoltura, ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo;

f) gestisce le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano di
distretto e presenta, annualmente, alla Giunta regionale una relazione che
illustri gli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attività del distretto
ed, in particolare:

1) il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati dal piano di
distretto;

2) il grado di attuazione del piano di distretto e di realizzazione delle
azioni e dei progetti finanziati;

3) il livello di spesa impegnata ed erogata, con l’indicazione delle diverse
forme di finanziamento attivate, pubbliche e private.»

ARTICOLO 4

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge n. 21 del 13 ottobre 2004, alla 5a
alinea aggiungere dopo Camera di Commercio le parole