Legge Regionale n. 10 del 22-07-2009 Regione Campania. Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 48
del 3 agosto 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Oggetto

1. La presente legge regolamenta l’installazione e l’utilizzo di tutti gli
apparecchi per la misurazione della velocità, comunque denominati, sulle
strade di proprietà regionale, anche se affidate in gestione alle province, ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Ai fini del corretto utilizzo, gli apparecchi di misurazione della
velocità, devono essere impiegati esclusivamente a scopo preventivo e per
indurre una maggiore consapevolezza dell’uso dei mezzi di trasporto. Non è
consentito l’uso repressivo di tali apparecchi.
2. Per assicurare il perseguimento ottimale delle finalità di cui alla
presente legge, tutti gli apparecchi di cui al comma 1 devono essere
installati esclusivamente a livello stradale, con esclusione di pali per la
sopraelevazione e di altri dispositivi che possano comportare la
mimetizzazione o l’occultamento degli stessi.
3. Per tale motivo la presente legge promuove un uso consapevole degli
apparecchi in questione.

ARTICOLO 3

Installazione degli apparecchi di misurazione della velocità

1. Per la installazione degli apparecchi di misurazione della velocità su
tutte le strade di proprietà regionale è necessario il parere preventivo della
regione Campania, giusto il disposto dell’articolo 4, comma 2, del decreto-
legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito dalla legge 1 agosto 2002, n. 168.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso dal dirigente dell’area competente
per materia della Giunta regionale, previa istruttoria del dirigente di
settore competente e nel rispetto delle prescrizioni in materia previste sia
dalle norme nazionali che dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente alle strade
individuate con decreto del prefetto territorialmente competente in cui è
ammessa la mancata contestazione delle infrazioni.

ARTICOLO 4

Segnalazione degli apparecchi per la misurazione della velocità

1. In conformità dell’articolo 142, comma 6-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), le postazioni di controllo
fisse e mobili installate sulla rete stradale di proprietà regionale per il
rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben
visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, in base alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del
codice della strada.
2. In particolare, le postazioni di controllo per il rilevamento della
velocità sulla rete stradale devono essere segnalate:
a) per le postazioni fisse con segnali stradali luminosi a messaggio
variabile;
b) per le postazioni mobili con dispositivi di segnalazione luminosi
installati su veicoli.
3. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 2, lettera a), devono
essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni idonee e colore
di fondo propri del tipo di strada sul quale sono installati. Sul pannello
luminoso deve essere riportata l’iscrizione «controllo elettronico della
velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità», eventualmente
integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale
che attua il controllo.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 2, lettera b), sono
installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o
nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono
riportate le iscrizioni di cui al comma 3. Se installati su autovetture le
iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma
sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità».
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495.

ARTICOLO 5

Disposizioni inerenti la segnaletica

1. I dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con
adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della
velocità in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla
velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la
postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione
allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il
segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali in quanto
queste comportano la ripetizione del messaggio dopo le stesse.
2. Tra la segnalazione e l’autovelox deve esserci una distanza di quattro
chilometri.

Le Leggi Regionali

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Legge Regionale n. 5 del 12-03-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Norme per il sostegno alle attivita’ delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 11
del 18 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalita’)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in considerazione del tributo
apportato nella costruzione delle attuali condizioni di pace e sviluppo e del
contributo dato per l’affermazione dei valori della Costituzione Repubblicana
dagli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi
di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di
guerra, riconosce alle loro associazioni rappresentative il particolare ruolo
di promozione di progetti mirati al mantenimento della memoria e della
testimonianza storica.

ARTICOLO 2

(Sostegno economico)

1. La Regione e’ autorizzata a sostenere con contributi annuali l’attivita’
delle associazioni rappresentative dei soggetti di cui all’articolo 1,
operanti nel territorio regionale anche in qualita’ di organi periferici di
associazioni nazionali che nel loro statuto abbiano previsto l’articolazione
regionale.

2. La concessione dei contributi e’ subordinata alla sussistenza delle
seguenti condizioni:
a) costituzione e operativita’ dell’associazione precedentemente all’entrata
in vigore della presente legge;
b) esistenza e regolare funzionamento degli organi previsti dallo statuto; nel
caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali condizioni
sono riferite ad ambedue le realta’;
c) assenza di finalita’ di lucro;
d) svolgimento effettivo di attivita’ promosse e realizzate dall’associazione;
nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali attivita’
sono riferite ad ambedue le realta’.

3. Le associazioni presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, domanda di
concessione del contributo alla direzione centrale competente in materia di
attivita’ culturali. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le modalita’ di presentazione delle domande e i criteri per la concessione
dei contributi sono fissati con deliberazione della Giunta regionale. Con la
medesima deliberazione sono individuate le priorita’ nella concessione dei
contributi, tra le quali il recupero e la divulgazione di materiale storico-
documentale e l’organizzazione di incontri nelle scuole.

ARTICOLO 3

(Lapidi e monumenti celebrativi)

1. In coerenza con il perseguimento delle finalita’ della presente legge,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata altresi’ a sostenere il restauro e
la realizzazione di lapidi e monumenti celebrativi nel territorio regionale da
parte dei Comuni e delle associazioni di cui all’articolo 1.

2. Le modalita’ di presentazione delle domande e i criteri per
l’individuazione degli interventi e per la concessione dei contributi sono
fissati con deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 4

(Norme finanziarie)

1. Per le finalita’ di cui all’articolo 2, comma 1, e’ autorizzata la spesa di
200.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 5.2.1.1092 e del
capitolo 5398 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009,
con la denominazione <> e con lo
stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2009.

2. Per le finalita’ di cui all’articolo 3, comma 1, e’ autorizzata la spesa di
50.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 5.2.1.1092 e del
capitolo 5436 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009,
con la denominazione <> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno
2009.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2, si provvede
mediante storno di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 10.1.1.1161 e
del capitolo 5393 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009,
intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Le Leggi Regionali

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Legge Regionale n. 9 del 06-04-2009 Regione Lazio. Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 14
del 14 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, nell’ambito delle politiche dirette ad assicurare lo
sviluppo civile e sociale dei propri cittadini attraverso un sistema integrato
di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria,
informato al principio del pieno rispetto della dignità della persona,
provvede all’istituzione dei distretti socio-sanitari montani.

2. In particolare, con l’istituzione dei distretti socio-sanitari montani
si vogliono garantire livelli essenziali ed uniformi di prestazioni socio-
sanitarie ai cittadini residenti nelle aree montane, con specifico riguardo
agli standards di sicurezza e funzionalità e alla adeguata presenza sul
territorio di servizi relativi al pronto soccorso, alla diagnostica e alle
branche specialistiche, nonché ridurre l’indice di mobilità passiva e quello
di ricorso alla ospedalizzazione, a favore dell’assistenza domiciliare.

ARTICOLO 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per prestazioni socio-sanitarie si
intendono le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprese quelle ad
elevata integrazione sanitaria, cioè le attività finalizzate alla promozione
della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di
esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite ed acquisite.

ARTICOLO 3

(Distretto socio-sanitario montano)

1. Il distretto socio-sanitario montano è un’articolazione territoriale,
organizzativa e funzionale dell’azienda unità sanitaria locale (ASL), il cui
ambito territoriale coincide, di norma, con quello dei territori delle
comunità montane ricadenti nella medesima provincia.

2. Il distretto socio-sanitario montano è istituito con apposita
deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della
commissione consiliare permanente competente in materia di sanità.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale individua,
in particolare, le attività e i servizi di competenza del distretto socio-
sanitario montano nell’ambito delle seguenti funzioni:
a) attuazione locale delle politiche aziendali;
b) organizzazione dell’assistenza territoriale diretta o funzionale.

4. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono altresì definiti:
a) le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie da destinare al
distretto socio-sanitario montano;
b) un sistema di incentivi economici volti a favorire l’esercizio
dell’attività medico-specialistica in area montana;
c) i percorsi diagnostico-terapeutici tesi a realizzare l’integrazione
fra il territorio montano e i luoghi dell’eccellenza sanitaria, anche
attraverso strumenti di e-government e telemedicina;
d) gli adeguamenti dei finanziamenti correnti, in considerazione dei
maggiori costi strutturali.

5. Per la specificità ed il ruolo del distretto socio-sanitario montano,
la Giunta regionale, relativamente alla definizione degli aspetti di cui ai
commi 3 e 4, può derogare a quanto previsto dalla vigente normativa regionale
sull’organizzazione del servizio sanitario regionale ed in materia di
parametri di riferimento per la dotazione di professionalità qualificate e per
il contenimento della spesa.

6. L’incarico di responsabile del distretto socio-sanitario montano è
attribuito dal direttore generale della ASL competente per territorio, previo
parere della Conferenza locale per la sanità, secondo quanto previsto
dall’articolo 19, comma 7, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18
(Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere) e successive modifiche.

ARTICOLO 4

(Ospedale di montagna)

1. Nell’ambito di ciascun distretto socio-sanitario montano è individuato
un ospedale di montagna.

2. Sono considerati ospedali di montagna quei presidi ospedalieri,
distanti almeno trenta chilometri da altri complessi ospedalieri, ubicati in
aree comprese nel territorio di una comunità montana che presentano le
seguenti criticità:
a) svantaggi orografici;
b) difficoltà di collegamento viario;
c) disagi socio-economici;
d) squilibri nella struttura demografica, dovuti alla particolare incidenza
del tasso percentuale di popolazione anziana.

3. La Regione garantisce in ciascun ospedale di montagna il servizio di
eliambulanza.

ARTICOLO 5

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima attuazione della presente legge, sono istituiti e
qualificati come distretti socio-sanitari montani i seguenti distretti
sanitari:
a) il distretto sanitario G4, con sede nel Comune di Subiaco, nell’ambito
della ASL Roma G;
b) il distretto sanitario RI/5 “Alto Velino”, con sede nel Comune di Amatrice,
nell’ambito della ASL Rieti;
c) il 1° distretto sanitario, con sede nel Comune di Montefiascone,
nell’ambito della ASL Viterbo.

2. In fase di prima attuazione della presente legge, sono individuati e
qualificati come ospedali di montagna, con riferimento ai distretti socio-
sanitari montani di cui al comma 1, i seguenti presidi ospedalieri:
a) l’Ospedale “A. Angelucci” di Subiaco;
b) l’Ospedale “F. Grifoni” di Amatrice;
c) l’Ospedale Civile di Acquapendente.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 2 del 03-02-2009 Regione Lombardia. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) – Disposizioni sulle strutture alpinistiche

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 5
del 2 febbraio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 6 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo)

1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo) sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:

a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 32 è sostituita dalla seguente:

c) “rifugi alpinistici e rifugi escursionistici;”;

b) la Sezione II del Capo II del Titolo III è sostituita dalla seguente:

“SEZIONE II
(Strutture alpinistiche)

Art. 37
(Tipologie)

1. Le strutture alpinistiche si distinguono in:

a) rifugi alpinistici;

b) rifugi escursionistici;

c) bivacchi fissi;

d) viabilità alpina.

Art. 38
(Definizioni)

1. I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire
ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di
altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte
al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico oppure distanti
da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello, ad esclusione
delle sciovie.

2. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee ad offrire
ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di
altitudine, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di
servizio o impianti di trasporto pubblico, ad esclusione delle sciovie.

3. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e senza
viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad
alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a
2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di
dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o
impianti di risalita.

4. Per viabilità alpina si intendono i sentieri di accesso ai rifugi dal
fondovalle, i sentieri di collegamento tra i rifugi ed i sentieri o le vie che
dai rifugi consentono di raggiungere mete di interesse escursionistico o
alpinistico. La viabilità alpina si distingue in:

a) sentieri alpini, ovvero i percorsi pedonali che consentono un agevole
movimento in zone di montagna e conducono a rifugi alpinistici,
escursionistici, bivacchi e località di interesse alpinistico, naturalistico e
ambientale;

b) sentieri alpinistici attrezzati, ovvero i percorsi pedonali che
consentono il movimento in zone di montagna, la cui percorribilità è
parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali;

c) vie ferrate, ovvero i percorsi di interesse alpinistico che si
svolgono totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la
cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse.

Art. 39
(Gestori e custodi dei rifugi)

1. Gestore del rifugio è la persona fisica che sia titolare di un
contratto di gestione di rifugio in corso di validità oppure ne sia il
proprietario oppure abbia in affidamento la struttura dalla proprietà. Se il
titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore
coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Durante il
periodo di apertura del rifugio il gestore è il punto di riferimento
informativo della zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio
collabora nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e operativo.

2. Qualora si tratti di rifugi con custodia, il proprietario del rifugio
deve indicare il nominativo del custode o gestore che deve sottoscrivere per
accettazione la denuncia di inizio attività. Il comune accerta che la persona
abbia conoscenza della zona, delle vie d’accesso al rifugio, ai rifugi
limitrofi e ai posti di soccorso più vicini, nonché delle nozioni necessarie
per un primo intervento di soccorso, mediante attestazione del corpo nazionale
del soccorso alpino. Qualora il custode proposto sia titolare di licenza di
guida alpina o aspirante guida alpina, si prescinde dall’accertamento.

Art. 40
(Caratteristiche funzionali dei rifugi)

1. I rifugi devono possedere strutture, dotazioni e caratteristiche
igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti.

2. I rifugi devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali
per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Devono inoltre disporre di:

a) servizio cucina;

b) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;

c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che
nei rifugi possono essere sovrapposti;

d) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alle capacit
ricettive;

e) impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue
compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura;

f) posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di
apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei
collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico o
della protezione civile provinciale;

g) idoneo impianto di produzione di energia elettrica, possibilmente
ricorrendo a fonte rinnovabile;

h) alloggio riservato per il gestore.

Art. 40 bis
(Elenco regionale dei rifugi)

1. E’ istituito l’elenco regionale dei rifugi. La competente struttura
regionale cura l’iscrizione e l’aggiornamento sulla base degli aggiornamenti
forniti dai comuni.

2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare i rifugi,
adotta il marchio di riconoscimento.

3. L’uso della denominazione di rifugio alpinistico e rifugio
escursionistico, nonché l’utilizzo del marchio è riservato esclusivamente alle
strutture iscritte nell’elenco di cui al comma 1.

Art. 40 ter
(Commissione per le strutture alpinistiche)

1. E’ istituita presso la Giunta regionale la commissione per le
strutture alpinistiche, composta da:

a) gli assessori regionali al turismo e al territorio o loro delegati di
cui uno con qualifica di presidente;

b) tre dirigenti delle direzioni generali regionali competenti in materia
di turismo, territorio e infrastrutture;

c) un rappresentante di Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani
(UNCEM);

d) due rappresentanti del Club alpino italiano – Regione Lombardia (CAI
Lombardia);

e) un rappresentante dell’Associazione Gestori Rifugi Alpini ed
Escursionistici della Lombardia;

f) un rappresentante del Collegio delle Guide Alpine della Regione
Lombardia;

g) un rappresentante dell’Unione Province Lombarde.

2. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale, all’inizio di ogni legislatura, dura in carica per tutta la
legislatura e i suoi membri possono essere riconfermati; in sede di primo
insediamento la commissione è costituita entro il 31 marzo 2009.

3. Le direzioni generali regionali competenti in materia di turismo e di
territorio assicurano alla commissione il supporto logistico.

4. La commissione ha il compito di:

a) proporre iniziative per la tutela e la valorizzazione delle strutture
alpinistiche;

b) esprimere pareri in materia di strutture alpinistiche su richiesta dei
comuni e della direzione generale regionale competente in materia di turismo;

c) formulare proposte sulla disciplina normativa regionale per la
costruzione, la manutenzione, la sicurezza, l’igiene, la gestione dei rifugi e
la qualificazione dei gestori attraverso azioni specifiche;

d) collaborare con la Giunta regionale per la stesura del regolamento
attuativo di cui all’articolo 40 quinquies;

e) proporre iniziative culturali e sportive e di solidarietà sociale che
riguardano:

1) la valorizzazione del territorio alpino, con particolare riguardo alle
scoperte geologiche, paleontologiche e geografiche, nonché alla specifica
storia del territorio;

2) l’educazione all’utilizzo corretto del territorio montano da parte di
studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

3) i soggiorni nei rifugi per i soggetti diversamente abili fisici e
psichici adeguatamente sostenuti e accompagnati.

5. Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite con
deliberazione della Giunta regionale.

6. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita.

Art. 40 quater
(Agevolazioni e finanziamenti)

1. La Regione concede agevolazioni finanziarie ai soggetti che hanno la
proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, dell’immobile per le
seguenti iniziative:

a) costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e
straordinaria manutenzione di rifugi;

b) acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi e realizzazione
delle relative opere di ristrutturazione;

c) realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o
comunque necessarie al funzionamento o all’adeguamento normativo;

d) realizzazione di interventi per l’utilizzo di fonti alternative di
energia nei rifugi;

e) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature per
i rifugi;

f) realizzazione di opere per lo smaltimento di rifiuti e reflui.

2. Gli immobili ammessi alle agevolazioni sono vincolati alla specifica
destinazione di struttura alpinistica per un periodo di vent’anni, con
decorrenza dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori.

3. La Regione provvede, attraverso opportune forme di sostegno
finanziario e normativo, al supporto delle attività logistiche necessarie per
l’esecuzione di trasporti in quota o finalizzati al rifornimento delle
strutture alpinistiche.

4. Nel rispetto della normativa vigente, il comune ha facoltà di
applicare ai gestori dei rifugi alpinistici una riduzione della tariffa
ordinaria di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

5. La Regione fornisce sostegno finanziario ed organizzativo alle
iniziative volte ad ampliare il periodo di apertura dei rifugi.

6. La Regione concede agevolazioni per la realizzazione di iniziative
informative, editoriali e divulgative intese a valorizzare e promuovere il
patrimonio alpinistico regionale promosse dal CAI Lombardia e dalle
associazioni più rappresentative delle guide alpine e dei gestori di rifugi.

7. La Regione può concedere agli enti, alle associazioni e ai soggetti
privati:

a) agevolazioni per gli interventi di straordinaria manutenzione;

b) finanziamenti per la realizzazione di attività di controllo e
manutenzione;

c) finanziamenti per la realizzazione di cartografia elettronica dei
sentieri con rilevamento satellitare.

8. I soggetti di cui al comma 7 si impegnano, contestualmente alla
concessione del beneficio, a controllare ed effettuare la manutenzione
ordinaria di sentieri alpini, di sentieri alpinistici attrezzati e di vie
ferrate nei termini fissati da specifica convenzione.

9. Il CAI Lombardia, l’Associazione Nazionale Alpini, i gestori dei
rifugi alpinistici e le guide alpine singolarmente o associati, possono
concorrere per l’assegnazione di opere di carattere ambientale, soprattutto in
riferimento alla viabilità alpina, come:

a) manutenzione dei sentieri;

b) tracciamento di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra quelli
esistenti;

c) interventi sulla segnaletica sentieristica da predisporre oltre che in
lingua italiana anche nel dialetto locale;

d) tracciamento o attrezzaggio e verifica di agibilità annuale di vie
ferrate.

10. I provvedimenti attuativi del presente articolo, qualificabili come aiuti
di Stato, sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 40 quinquies
(Regolamento di attuazione)

1. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di modifica alla l.r.
15/2007 è approvato il regolamento regionale che disciplina i requisiti
strutturali e igienico sanitari, nonché il periodo di apertura dei rifugi.”;

c) il comma 4 dell’articolo 47 è sostituito dal seguente:

“4. I prezzi dei servizi delle strutture ricettive denominate case per ferie,
ostelli per la gioventù e rifugi devono essere denunciati al comune entro il
31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima
dell’apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata
denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l’obbligo
dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.”;

d) dopo il comma 4 dell’articolo 47 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le tariffe e i prezzi esposti nei rifugi devono essere redatti, oltre
che in lingua italiana, anche in, almeno, una lingua straniera.”;

e) il comma 2 dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:

“2. Il periodo di cessazione temporanea dell’attività, fatta eccezione per i
rifugi, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per
fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine,
l’attività si intende definitivamente cessata.”;

f) al comma 5 dell’articolo 49 le parole: “rifugi alpini” sono sostituite
dalle seguenti “rifugi alpinistici”;

g) la sezione VII del Capo II del Titolo III è abrogata;

h) dopo il comma 3 dell’articolo 101 è aggiunto il seguente:

“3bis. Alle spese previste all’articolo 40 quater si provvede con le risorse
stanziate annualmente all’U.P.B. 2.4.2.3.67 “Sviluppo dell’impiantistica
sportiva”. Alle altre spese si provvederà con successiva legge.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it