MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 settembre 2009 Riconoscimento, al sig. Hani Sassi, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: Leonardi — 173 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 DECRETO 11 settembre 2009 . Riconoscimento, al sig. Hani Sassi, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la domanda con la quale il Sig HANI SASSI ha chiesto il riconoscimento del titolo di “Infermiere” conseguito in Tunisia, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell’art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell’art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319; VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/22604 del 30 giugno 2004 con il quale è stato riconosciuto il titolo di “Infermiere”, ai sensi dell’art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R .n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004; CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il Sig HANI SASSI si sia iscritto all’albo professionale; VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal Sig HANI SASSI in data 28 marzo 2009; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”; — 174 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; DECRETA 1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1997, presso il “Scuola Professionale della Sanità” di Sidi Bouzid (Tunisia) dal Sig. HANI SASSI nato a Regueb-Sidi Bouzid (Tunisia) il giorno 18.09.1968 è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. 2. Il Sig HANI SASSI è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 09A11058 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2009-10-09&task=pdf&datainiziovalidita=0&subarticolo=1&redaz=09A11058&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=235&numeroarticolo=1&versionearticolo=1&tmstp=1255253603871&cdimg=09A11058000101

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 17 settembre 2009 Modifica del decreto 10 settembre 2009 di riconoscimento, al sig. Leube Joachim, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di chimico.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il proprio decreto datato 10 settembre 2009, con il quale si
riconosceva il titolo di chimico, conseguito in Germania dal sig.
Leube Joachim, nato a Andernach (Germania) il 24 dicembre 1953,
cittadino tedesco, quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia
della medesima professione;
Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, sono
inserite delle inesattezze;
Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dal
sig. Leube;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 10 settembre 2009, con il quale si riconosceva il
titolo di chimico, conseguito in Germania dal sig. Leube Joachim,
nato a Andernach (Germania) il 24 dicembre 1953, cittadino tedesco,
quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della medesima
professione, e’ modificato come segue: in tutte le parti del decreto
in cui si fa riferimento al Paese in cui detto titolo professionale
e’ stato conseguito dalla richiedente ed all’Autorita’ competente del
Paese stesso, la frase: «titolo accademico professionale spagnolo» e’
sostituita dalla frase: «titolo accademico professionale tedesco»; la
frase «Autorita’ competente rumena» e’ sostituita dalla frase
«Autorita’ competente tedesca».

Art. 2.

Il decreto cosi’ modificato dispiega efficacia a decorrere dal 10
settembre 2009.
Roma, 17 settembre 2009

Il direttore generale: Frunzio

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=236&redaz=09A11774&tmstp=1255416373691

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 8 ottobre 2009 Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’
generale dello Stato;
Visto l’art. 548 del Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato, approvato con
il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996;
nonche’ l’art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219
del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato
scelti sui mercati finanziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di debito pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato,
in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano
al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul
mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti
finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare
nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita’;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei
redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli
obiettivi, i limiti e le modalita’ cui il Dipartimento del Tesoro
deve attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi’, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e’ stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e’ stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l’approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009, ed in
particolare il terzo comma dell’art. 2, con cui si e’ stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003 n. 398, relativo all’ammissibilita’ del servizio di
riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli
di Stato;
Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante
norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli
di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le
procedure da adottare in caso di ritardo nell’adempimento
dell’obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti
degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del
Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento,
anziche’ di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari
dell’area euro;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 6
ottobre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia’
effettuati, a euro 122.734 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche’ del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga
all’art. 548 del regolamento di contabilita’ generale dello Stato, e’
disposta per il 15 ottobre 2009 l’emissione dei buoni ordinari del
Tesoro (appresso denominati
BOT) a 365 giorni con scadenza 15 ottobre 2010, fino al limite
massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.
Per la presente emissione e’ possibile effettuare riaperture in
tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, e’ altresi’ disposta
l’emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al
presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli
di Stato», individuati ai sensi dell’art. 3 del Regolamento adottato
con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalita’
specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste effettuate a
rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato
in base alle seguenti modalita’:
a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si determina
il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire
dal rendimento piu’ basso, costituiscono la seconda meta’
dell’importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale
inferiore all’offerta, si determina il rendimento medio ponderato
delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento piu’ basso,
costituiscono la seconda meta’ dell’importo domandato;
b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente
al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 25
punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente
articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si
determina sottraendo dalla quantita’ totale offerta dall’emittente
una quantita’ pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono
assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento
ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto
nell’asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate a rendimenti
superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio
ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento piu’
basso, costituiscono la meta’ dell’ammontare complessivo di quelle
pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche
offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base
dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente
rispetto al rendimento e pari alla meta’ della tranche offerta.
Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al
presente articolo le richieste escluse ai sensi dell’art. 2 del
presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono
indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo
accoglibile – derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del
presente decreto – e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione,
nonche’ il corrispondente prezzo medio ponderato.
In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto
di cui al comma precedente riportera’ altresi’ il prezzo medio
ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell’art.17 del
presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai
sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998,
gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a
favore degli aventi diritto.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite
dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di
compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari
con valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante
all’asta, al fine di regolare i BOT assegnati, puo’ avvalersi di un
altro intermediario da comunicare alla Banca d’Italia, in base alla
normativa e alle modalita’ dalla stessa stabilite.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari
accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i
sottoscrittori.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-12&task=dettaglio&numgu=237&redaz=09A12087&tmstp=1255417383096

REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2009, n 4

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

Disposizioni per il trasferimento di personale regionale alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales e altre disposizioni in materia di funzioni camerali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 7 del 17 febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge
Art. 1
Procedure di trasferimento del personale
1. Il personale regionale, appartenente alle categorie di cui al
sistema di classificazione introdotto dal Contratto collettivo
regionale di lavoro del 12 giugno 2000 o alla qualifica dirigenziale
e in servizio alla data del 31 maggio 2005 presso gli uffici che
svolgevano le funzioni di cui all’art. 1 della legge regionale 20
maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle
d’Aosta), e’ trasferito, su domanda, alla Camera valdostana delle
imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et
des activites liberales, di seguito denominata Chambre, fino alla
concorrenza della dotazione or-ganica iniziale determinata dal
Consiglio camerale, su proposta del Comitato paritetico di cui
all’art. 13 della legge regionale n. 7/2002. La Giunta regionale
procede alla revisione delle dotazioni di personale tenuto conto dei
trasferimenti agli organici della Chambre.
2. Per il trasferimento del personale di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale 11 dicembre
1996, n. 6 (Norme sull’accesso agli organici dell’Amministrazione
regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione
e degli enti locali della Valle d’Aosta), fatto salvo quanto segue:
a) le domande per il trasferimento alla Chambre devono essere
inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla struttura regionale competente in materia di personale, di
seguito denominata struttura competente; la mancata presentazione
della domanda equivale, quanto agli effetti, alla manifestazione di
volonta’ di permanenza nei ruoli della Regione;
b) qualora il numero delle domande risulti superiore ai posti
disponibili nella dotazione organica provvisoria, la struttura
competente predispone una graduatoria, sulla base dell’anzianita’ di
servizio, utilizzabile fino alla concorrenza dei posti disponibili.
Nella valutazione dell’anzianita’ di servizio maturata presso
l’Amministrazione regionale, e’ assegnato un punteggio maggiore al
periodo prestato nello svolgimento delle funzioni di cui all’art. 1
della legge regionale n.7/2002, sulla base dei criteri e dei punteggi
di cui all’allegato A alla presente legge.
3. Il personale trasferito conserva il trattamento economico
acquisito e l’anzianita’ di servizio maturata e aderisce al Fondo
pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione
autonoma Valle d’Aosta (FOPADIVA).
4. Il personale trasferito, sino alla data di inquadramento nei
ruoli della Chambre, continua ad essere amministrato dalla Regione.
5. Qualora non siano presentate domande, o le stesse risultino in
numero inferiore rispetto ai posti disponibili nella dotazione
organica provvisoria, la Regione, su richiesta della Chambre,
provvede ad assicurare la continuita’ nello svolgimento delle
funzioni trasferite mediante comando di proprio personale, per il
tempo necessario ad assicurare alla Chambre la copertura dei posti
vacanti nella propria dotazione organica.
6. Nell’ ipotesi di cui al comma 5, con apposito accordo tra la
Regione e la Chambre, sono stabiliti il numero dei dipendenti da
comandare, la loro ripartizione in ragione della categoria di
appartenenza e le modalita’ per la copertura degli oneri connessi al
relativo trattamento economico.

Art. 2
Modificazioni all’art. 12 della legge regionale n. 7/2002
1. Il comma 3 dell’art. 12 della legge regionale n. 7/2002 e’
sostituito dal seguente:
«3. La Regione eroga un finanziamento annuale alla Chambre,
nella misura massima del 40 per cento dell’ammontare del diritto
annuale iscritto tra i ricavi del conto economico dell’esercizio
precedente, e, comunque, comprensivo di somme pari agli stanziamenti
previsti alla data di entrata in vigore della presente legge nel
bilancio regionale, per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 1.
Il finanziamento e’ approvato con deliberazione della Giunta
regionale, sentita la Chambre, e non puo’, in ogni caso, essere
inferiore al 20 per cento del diritto annuale iscritto tra i ricavi
del conto economico dell’esercizio precedente ed e’ destinato al
perseguimento degli obiettivi indicati nella deliberazione di
approvazione del finanziamento. Nelle more del trasferimento di cui
all’art. 11, comma 1, il finanziamento di cui al presente comma e’
aumentato, fatto salvo il limite massimo del 40 per cento, in misura
pari alle spese sostenute dalla Chambre per la locazione di una sede
temporanea.».

Art. 3
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l’art. 16 della legge regionale n. 7/2002;
b) l’allegato A alla legge regionale n. 7/2002.
La presente legge sara’ pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 23 gennaio 2009.
ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0288&tmstp=1255507370469