REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2009, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Valle d’Aosta n. 6 del 10
febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1 . Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi
complessivi di finanza pubblica ed in attuazione del combinato
disposto degli articoli 2, comma primo, lettere a) e b), e 3, comma
primo, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto speciale per la Valle d’Aosta), e 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), la presente legge detta
disposizioni in materia di assenze per malattia e collocamento a
riposo dei dipendenti dell’Amministrazione regionale, degli enti
locali valdostani e degli altri enti di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma
dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della
disciplina del personale).

Art. 2
Disciplina delle assenze per malattia
1. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, possono disporre il
controllo in ordine alla sussistenza della malattia dei loro
dipendenti anche nei casi di assenza di un solo giorno. In ogni caso,
il controllo e’ sempre disposto qualora l’assenza sia continuativa
per almeno dieci giorni.
2. Le fasce orarie entro le quali devono essere effettuate le
visite mediche di controllo da parte degli enti di cui all’articolo
1, comma 1, sono dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle
ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della l.r. 45/1995 e per il
perseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 1, il contratto
collettivo regionale di lavoro stabilisce l’ammontare della riduzione
del trattamento economico da effettuarsi nei primi cinque giorni di
assenza per malattia, quale che sia la durata del periodo di assenza.
La riduzione non si applica nei casi di assenza per malattia dovuta
ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital e alle assenze relative a patologie
gravi che richiedono terapie salvavita. I risparmi derivanti
dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di
bilancio per l’Amministrazione regionale e per gli altri enti di cui
all’articolo 1, comma 1.

Art. 3
Esonero dal servizio
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 , il personale in servizio
presso la Regione puo’ chiedere di essere esonerato dal servizio nel
corso del triennio antecedente la data di maturazione dell’anzianita’
contributiva massima di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio
deve essere presentata dai dipendenti interessati improrogabilmente
entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l’anno
solare raggiungano il requisito minimo di anzianita’ contributiva
richiesto. La richiesta di esonero non e’ revocabile.
2. E’ data facolta’ alla Regione, in base alle proprie esigenze
funzionali, di accogliere la richiesta, dando priorita’ al personale
interessato da processi di riorganizzazione o razionalizzazione.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio, al dipendente
spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50 per cento di
quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie,
al momento del collocamento in esonero. Ove durante tale periodo il
dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attivita’ di
volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, associazioni di
promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel
campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o altri enti
e soggetti presso i quali operino volontari, la misura del
trattamento economico temporaneo e’ elevata al 70 per cento. Fino al
collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli
importi del trattamento economico posti a carico del fondo unico
aziendale non possono essere utilizzati per nuove finalita’. Il
contratto collettivo regionale di lavoro definisce le voci
retributive fisse ed accessorie del trattamento economico temporaneo
spettante durante il periodo di esonero.
4. All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di
eta’, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e
previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il
periodo di esonero dal servizio e’ cumulabile con altri redditi
derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come
lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti
diversi dalle amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione
dell’Amministrazione. In ogni caso, non e’ consentito l’esercizio di
prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio
all’Amministrazione.
6. La Regione, in relazione alle economie effettivamente
derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, puo’
procedere ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a
quelle consentite nell’anno di cessazione dal servizio per limiti di
eta’ del dipendente collocato in esonero; tali assunzioni sono
portate in riduzione rispetto a quelle consentite in tale anno.
7. Analoghe misure, nel rispetto delle procedure e delle regole
di cui al presente articolo, possono essere adottate dagli altri enti
del comparto unico regionale nel quadro dei propri bilanci e nel
rispetto del patto di stabilita’.

Art. 4
Collocamento a riposo d’ufficio
1. I dipendenti degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, sono
collocati a riposo d’ufficio:
a) al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’;
b) al raggiungimento dell’anzianita’ contributiva massima di
quarant’anni.
2. La risoluzione del rapporto di lavoro decorre dalla prima data
utile prevista dalla disciplina vigente in materia di accesso al
trattamento pensionistico, fatto salvo il trattenimento in servizio
eventualmente disposto ai sensi dell’articolo 5.
3. L’ente comunica all’interessato, almeno sei mesi prima del
verificarsi della condizione prevista, la risoluzione del rapporto di
lavoro.

Art. 5
Trattenimento in servizio oltre i limiti di eta’ o di servizio
1. Il collocamento a riposo puo’ essere differito su richiesta
dell’ente o del dipendente.
2. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 1 , lettera b), gli enti
possono, nei termini di cui all’articolo 4, comma 3, differire il
collocamento a riposo per proprie esigenze funzionali ed
organizzative, previo assenso del dipendente interessato, non oltre
il compimento del sessantacinquesimo anno di eta’.
3. I dipendenti possono chiedere il trattenimento in servizio per
un periodo massimo di un biennio oltre i sessantacinque anni di eta’
oppure, nel caso in cui abbiano raggiunto l’anzianita’ contributiva
massima di quarant’anni, fino al compimento del sessantacinquesimo
anno di eta’.
4. Nei casi di cui al comma 3 , e’ data facolta’ all’ente, in
base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere
la domanda in relazione alla particolare esperienza professionale
acquisita dal richiedente in determinati e specifici ambiti ed in
funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La domanda di
trattenimento in servizio deve essere presentata all’ente almeno nove
mesi prima del verificarsi della condizione prevista.
5. Gli enti di cui all’articolo 1 stabiliscono, con propri atti
amministrativi , nel rispetto delle disposizioni concernenti le
relazioni sindacali, i criteri generali sulla cui base disporre il
differimento del collocamento a riposo o il trattenimento in servizio
nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. I benefici di cui ai commi 2 e 3 non sono tra essi cumulabili.
7. Per coloro che maturano i requisiti per il collocamento a
riposo d’ufficio nel corso dell’anno 2009, le eventuali domande di
trattenimento in servizio ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere
presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio gia’ in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli gia’
disposti con decorrenza sino al 28 febbraio 2009.
9. Gli enti di cui all’articolo 1 riconsiderano, con
provvedimento motivato e tenuto conto di quanto previsto dal comma 4,
i trattenimenti in servizio gia’ disposti con decorrenza dal 10 marzo
2009.
10. Sono o restano abrogati:
a) l’articolo 177 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3;
b) l’articolo 9 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 59;
c) la legge regionale 12 dicembre 1986, n. 60.

Art. 6
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed
entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 2 febbraio 2009
ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0377&tmstp=1255513681280

REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2009, n. 5

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (istituzione del fondo di solidarieta’ per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4
del 25 febbraio 2009)
LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana
il seguente regolamento:
Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (istituzione del
fondo di solidarieta’ per le famiglie delle vittime di incidenti
mortali sul luogo di lavoro) ed in particolare l’art. 6;
Visto il parere espresso dal comitato tecnico della
programmazione (CTP) nella seduta del 4 dicembre 2008;
Vista la preliminare decisione della giunta regionale 15 dicembre
2008, n. 30;
Visto il parere della terza commissione consiliare – Attivita’
produttive e della quarta commissione consiliare – Sanita’, espresso
nella seduta congiunta del 15 gennaio 2009;
Visti i pareri delle strutture di cui all’art. 29 della legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (ordinamento della dirigenza e della
struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17
marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione e personale»);
Vista la deliberazione della giunta regionale 16 febbraio 2009,
n. 100;
Considerato quanto segue:
1. le Aziende USL, intervengono tempestivamente sul luogo di
lavoro in caso di infortuni mortali, e costituiscono pertanto le
strutture piu’ idonee all’espletamento dell’istruttoria per quanto
attiene alle circostanze del decesso;
2. la direzione generale della regione competente all’adozione
del provvedimento di concessione dei contributi effettua i controlli
sulle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti richiedenti, in
conformita’ alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa – Testo A);
3. la medesima direzione generale della Regione provvede al
recupero del contributo concesso nei casi di non veridicita’ delle
dichiarazioni prodotte e di mancato riconoscimento della condizione
di lavoratore deceduto per infortunio sul luogo di lavoro;
4. la terza commissione consiliare – Attivita’ produttive e la
quarta commissione consiliare – Sanita’ hanno congiuntamente emanato
un parere contenente raccomandazioni, che vengono accolte e che
comportano un adeguamento del testo;
si approva il presente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina in attuazione della legge
regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (istituzione del fondo di
solidarieta’ per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul
luogo di lavoro) le modalita’ di presentazione della domanda di
concessione del contributo alle famiglie delle vittime di incidenti
mortali sul luogo di lavoro, nonche’ lo svolgimento della relativa
istruttoria, l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese e
le modalita’ di recupero del contributo concesso.
2. Secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 2 della legge
regionale n. 57/2008, il contributo compete nei casi di incidente
mortale avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale Restano
esclusi gli infortuni in itinere, come definiti dall’art. 2, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
(testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Art. 2
Modalita’ di presentazione della domanda di contributo
1. I soggetti di cui all’art. 3 della legge regionale n. 57/2008
presentano domanda di concessione del contributo alla Regione tramite
1’Azienda USL nel cui territorio si e’ verificato l’incidente entro
il termine di centottanta giorni dalla data del decesso del
lavoratore; ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 5,
comma 1 della legge regionale n. 57/2008 fa fede la data di
registrazione della domanda al protocollo dell’Azienda USL.
2. In caso di sospensione del termine ordinario ai sensi
dell’art. 5 della legge regionale n. 57/2008, decorso inutilmente il
termine di sessanta giorni assegnato per la presentazione di
documentazione integrativa, il procedimento si conclude con un
provvedimento di non accoglimento della domanda di contributo.
3. La domanda deve essere predisposta unicamente utilizzando la
modulistica approvata con apposito decreto dirigenziale e deve
contenere l’indicazione completa dei requisiti richiesti per
l’erogazione del contributo.
4. Nei casi di pluralita’ di beneficiari di cui all’art. 4 della
legge regionale n. 57/2008, uno di essi puo’ presentare un’unica
domanda, con allegata apposita delega rilasciata dagli altri
beneficiari.

Art. 3
Istruttoria sulle circostanze del decesso
1. In caso di presentazione di una domanda di concessione del
contributo, le competenti strutture delle Aziende USL acquisiscono le
informazioni necessarie ad accertare che il decesso del lavoratore e’
avvenuto a seguito di infortunio sul luogo di lavoro. Tali
informazioni possono essere acquisite anche tramite l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA),
eventualmente previa stipula di intese ai sensi dell’art. 6, comma 3
della legge regionale n. 57/2008.
2. Al termine dell’istruttoria di cui al comma 1 la competente
struttura dell’Azienda USL trasmette la documentazione relativa alla
direzione generale della Regione competente per materia, che provvede
all’adozione del decreto dirigenziale di erogazione del contributo ed
all’effettuazione dei controlli di cui all’art. 4.

Art. 4
Effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese
1. La direzione generale della Regione competente per materia
effettua, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A)
e della deliberazione della giunta regionale recante direttive per
l’applicazione del medesimo decreto, gli opportuni controlli, anche a
campione, sulla veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto notorio rese dai soggetti richiedenti,
avvalendosi eventualmente delle intese con le amministrazioni di cui
all’art. 6, comma 3 della legge regionale n. 57/2008.

Art. 5
Modalita’ di recupero del contributo
1. Qualora successivamente all’erogazione del contributo risulti
la non veridicita’ delle dichiarazioni di cui all’art. 4, ovvero il
mancato riconoscimento della condizione di lavoratore deceduto per
infortunio sul luogo di lavoro, come previsto dall’art. 6, comma 2
della legge regionale n. 57/2008, la direzione generale della Regione
competente per materia provvede al recupero del contributo concesso
secondo le disposizioni del decreto del presidente della giunta
regionale 19 dicembre 2001, n.61/R/2001 (regolamento di attuazione
della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 – Ordinamento contabile
della Regione Toscana) in materia di crediti extratributari.

Art. 6
Norma di prima applicazione
1. Le domande di concessione del contributo relative agli
incidenti mortali avvenuti nel periodo intercorrente tra il 1°
gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del presente regolamento
sono presentate entro il termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento stesso.
Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 19 febbraio 2009
MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0359&tmstp=1255513775045

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 14 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva picloran revocati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 5 novembre 2008 relativo all’iscrizione della sostanza attiva stessa nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui
l’ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull’organizzazione del Ministero della salute;
Visto l’art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della
direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1 luglio 2008, relativo
all’iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva
picloran;
Visto l’art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 5 novembre
2008, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti picloran dovevano presentare al Ministero del
lavoro, della salute, e delle politiche sociali entro il 31 dicembre
2008, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all’allegato II
del sopraccitato decreto;
Visto l’art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 5 novembre
2008, secondo il quale le autorizzazioni all’immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva picloran non
aventi i requisiti di cui all’art. 1 e all’art. 2, comma 2, del
medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere
dal 1° gennaio 2009;
Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari elencati nell’allegato al presente decreto non hanno
ottemperato a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto
ministeriale 5 novembre 2008 nei tempi e nelle forme da esso
stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell’elenco dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva picloran revocati
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 5
novembre 2008;
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l’elenco, riportato in allegato al presente
decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
picloran la cui autorizzazione all’immissione in commercio e’ stata
automaticamente revocata a far data dal 1° gennaio 2009,
conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale 5 novembre 2008.

Art. 2.

La vendita e l’utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei
prodotti di cui all’articolo 1 del presente decreto e’ consentita,
conformemente a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del citato
decreto 5 novembre 2008, fino al 31 dicembre 2009.
I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui
all’art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti fitosanitari medesimi dell’avvenuta revoca e del rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara’ notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A12080&tmstp=1256279374251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2009 Scioglimento del consiglio comunale di Volturara Irpina e nomina del commissario straordinario.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 243 del 19-10-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Volturara Irpina (Avellino); Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 21 luglio 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Volturara Irpina (Avellino) e’ sciolto.

Art. 1.

Il consiglio comunale di Volturara Irpina (Avellino) e’ sciolto.

Art. 2. La dott.ssa Silvana Tizzano e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 5 ottobre 2009 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-19&task=dettaglio&numgu=243&redaz=09A12116&tmstp=1256291390537