REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 18 Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8
del 20 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Principi
1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 34 della
Costituzione e dell’art. 2, comma 2, lettera l), dello statuto, pone
la persona al centro delle politiche educative, dell’istruzione e
della formazione e garantisce la piena realizzazione della liberta’
individuale e dell’integrazione sociale, nonche’ il diritto
all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. La Regione
garantisce altresi’ l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione secondo le vigenti disposizioni normative.
2. La Regione concorre a garantire i livelli essenziali di
prestazione definiti su base nazionale a norma dell’art. 117, comma
2, lettera m), della Costituzione quale fondamento necessario per il
conseguimento del successo scolastico e formativo e per l’inserimento
nel mondo del lavoro, in condizioni di pari opportunita’ di genere,
etnia, scelte civili e religiose.
3. La Regione determina l’allocazione delle funzioni
amministrative in coerenza con il principio di sussidiarieta’
previsto dall’art. 118, comma 1, della Costituzione e favorisce
l’integrazione di sistema e gli apporti funzionali di soggetti del
terzo settore e di privati.
4. La Regione, ai sensi dell’art. 29 della Costituzione,
riconosce il ruolo prioritario della famiglia nel processo educativo
dei figli e riconosce altresi’ la funzione delle associazioni dei
genitori all’interno del sistema educativo regionale di istruzione e
formazione, anche al fine della valorizzazione delle differenze e
delle identita’ individuali.

Art. 2 Sistema educativo regionale 1. La presente legge disciplina il sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento, nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, delle disposizioni comunitarie e nazionali ed in correlazione con le politiche regionali relative al diritto allo studio, al lavoro, all’inclusione e alla promozione sociale. 2. Ai fini della presente legge, il «Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento» (di seguito sistema educativo regionale) e’ costituito dall’insieme dei percorsi, dei servizi e delle opportunita’ educative di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle Istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi, funzionale all’espansione e alla conseguente generalizzazione dell’offerta formativa e di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita, nonche’ gli interventi relativi a supportare le persone nella formulazione e nell’attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali. 3. La Regione e gli enti locali sostengono la valorizzazione dell’autonomia scolastica e perseguono il rafforzamento dell’offerta formativa, anche attraverso azioni di orientamento scolastico-formativo e professionale, favorendo inoltre l’articolazione del sistema educativo nel suo complesso nell’intero territorio regionale, con particolare attenzione alle aree deboli ed ai territori montani.

Art. 3 Finalita’ 1. La Regione, in conformita’ alle disposizioni nazionali generali in materia, istituisce un unico Sistema educativo regionale con l’obiettivo di integrare i diversi percorsi educativi e realizzare le seguenti finalita’: a) sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli organismi formativi affinche’ ogni singola persona possa trovare nel sistema educativo regionale le risposte formative adatte alla propria realizzazione; b) facilitare l’accesso al sistema educativo regionale, attraverso un ambiente di apprendimento aperto tutta la vita (longlife learning) e settori di apprendimento ampi e gratificanti (widelife learning); c) favorire l’interazione del sistema educativo regionale mediante il rafforzamento dei collegamenti tra ricerca, alta formazione ed innovazione per lo sviluppo delle imprese e mediante lo sviluppo della cooperazione, della mobilita’ e degli scambi a livello europeo; d) promuovere standard di qualita’ dell’offerta formativa mediante l’innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l’innovazione dei modelli formativi e delle modalita’ di erogazione dell’offerta; e) favorire la crescita della cultura tecnica e professionale sviluppando in particolare la formazione professionale quale servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta; f) agevolare il percorso formativo ed il successivo inserimento in attivita’ lavorative di soggetti a rischio di esclusione sociale o con disabilita’ particolari e promuovere la realizzazione di iniziative per favorire ed accompagnare l’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di marginalita’ e a rischio di esclusione, integrate con le politiche sociali e del lavoro; g) supportare interventi finalizzati al miglioramento qualitativo del sistema educativo regionale.

Art. 4
Soggetti del sistema educativo regionale
1. Sono soggetti attivi del sistema educativo regionale, in
attuazione dell’art. 118 della Costituzione, sulla base dei principi
di sussidiarieta’ e adeguatezza:
a) la Regione, titolare delle funzioni di cui all’art. 5;
b) le province, che svolgono le funzioni di cui all’art. 6;
c) i comuni, che svolgono le funzioni di. cui all’art. 7;
d) le istituzioni scolastiche autonome (ISA);
e) gli organismi di formazione accreditati secondo quanto
disposto dall’art. 75;
f) la comunita’ scolastica, formata dagli studenti, dai docenti e
dagli operatori del sistema educativo regionale e dalle famiglie.

Art. 5
Funzioni della Regione
1. La Regione svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, indirizzo, coordinamento ed attuazione delle
politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere
unitario su base regionale;
b) definizione degli indirizzi per la programmazione, nei limiti
delle disponibilita’ di risorse umane e finanziarie, del sistema
educativo regionale, della rete scolastica, dell’offerta complessiva
e coordinata d’istruzione e formazione;
c) suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti
locali interessati, del territorio regionale in ambiti territoriali
ottimali funzionali al miglioramento dell’offerta formativa
complessiva;
d) definizione, nel rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all’art.
117, comma 2, lettera m), della Costituzione e in riferimento al
sistema educativo regionale, dei requisiti di accesso, degli standard
qualitativi, delle linee guida di valutazione e di certificazione
degli esiti e dei risultati nonche’ delle figure professionali, delle
qualifiche e delle qualificazioni corrispondenti;
e) promozione del coordinamento e dell’integrazione tra
l’universita’ e il sistema impresa, anche attraverso la stipula di
apposite convenzioni e l’attivazione di reti di Istituzioni
scolastiche autonome (ISA) e organismi formativi per iniziative di
formazione superiore o di poli formativi;
f) attuazione, in raccordo con le istituzioni scolastiche ed
universitarie, di programmi di aggiornamento e specializzazione per
educatori, formatori ed insegnanti nonche’ promozione di azioni di
sistema e sviluppo della qualita’ per le ISA e gli organismi
formativi accreditati;
g) adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione del
Sistema educativo regionale nelle sue diverse articolazioni ed in
particolare dell’efficacia dei risultati raggiunti dalle singole ISA
e dagli organismi formativi;
h) promozione di strumenti per l’adeguamento e lo sviluppo
qualitativo degli edifici scolastici e collaborazione con i comuni e
le province nella programmazione dell’edilizia scolastica;
i) collaborazione con le articolazioni territoriali del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca (MIUR) secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni, anche attraverso
specifici accordi e intese;
j) coordinamento e valutazione, attraverso gli strumenti di
programmazione e secondo le proprie competenze, del sistema educativo
regionale, mantenendo l’organizzazione diretta degli interventi di
valenza o interesse regionale e delle azioni sperimentali nonche’
delle iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per
l’attuazione delle proprie competenze;
k) definizione, attraverso il piano regionale di cui all’art. 57,
degli obiettivi formativi del sistema e determinazione dei fabbisogni
professionali per attivare i percorsi di formazione professionale di
cui all’art. 17;
l) sostegno agli interventi di accompagnamento e affiancamento
alla corrente programmazione del sistema educativo;
m) definizione dell’offerta formativa complessiva al fine di
rispondere al diritto di scelta degli alunni, compatibilmente con le
esigenze programmatorie e con gli ordinamenti in atto, con
l’obiettivo di realizzare la complementarieta’ tra la formazione
professionale e l’istruzione secondaria superiore.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0517&tmstp=1256715010452

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2009, n. 72

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

Legge regionale n. 18/2005, articolo 24. Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l’accreditamento di servizi al lavoro, le modalita’ di tenuta dell’Elenco regionale dei soggetti accreditati e l’affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell’articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualita’ del lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 1° aprile 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualita’ del lavoro); Visti il programma triennale regionale di politica del lavoro 2006 – 2008, approvato con deliberazione della giunta regionale 21 aprile 2006, n. 856 ed i successivi aggiornamenti annuali approvati con deliberazioni giuntali 23 novembre 2007, n. 2892, e 11 dicembre 2008, n. 2756; Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144); Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), ed in particolare l’art. 7, il quale dispone che le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri: a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell’ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio; b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell’affidamento di funzioni relative all’accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro; c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell’ottimizzazione delle risorse; d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro, nonche’ l’invio alla autorita’ concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro; e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione; Vista la deliberazione della giunta regionale 22 aprile 2005, n. 860, recante gli standard generali di qualita’ e standard essenziali dei servizi per l’impiego nella regione Friuli-Venezia Giulia; Visto in particolare l’art. 24, comma 4, della citata legge regionale n. 18/2005, che prevede che la giunta regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori comparativamente piu’ rappresentative, definisce, tra l’altro: a) le procedure per l’accreditamento; b) i requisiti minimi per l’accreditamento relativi alle capacita’ gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell’accreditamento; c) le modalita’ di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca; d) le modalita’ di tenuta dell’elenco dei soggetti accreditati; e) i criteri di misurazione dell’efficacia ed efficienza dei servizi erogati; g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro; h) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro; Rilevato che, come risulta da recenti indagini, la situazione di crisi internazionale e’ destinata a produrre ricadute sulle prospettive economiche ed anche occupazionali della nostra regione; Considerato pertanto opportuno, anche in vista del prevedibile aumento delle situazioni di criticita’ occupazionale e delle richieste di ricollocazione e riqualificazione professionale, di prevedere il ricorso a strumenti piu’ specifici e mirati di collocamento e ricollocamento occupazionale, allo scopo di sostenere e integrare le attivita’ gia’ svolte dai centri pubblici per l’impiego; Ritenuto percio’ di procedere all’implementazione dell’istituto dell’accreditamento regionale, in attuazione di quanto gia’ previsto nel sopra citato aggiornamento annuale del programma triennale regionale di politica del lavoro, definendo con regolamento: a) le procedure per l’accreditamento; b) i requisiti minimi per l’accreditamento relativi alle capacita’ gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell’accreditamento; c) le modalita’ di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca; d) le modalita’ di tenuta dell’elenco dei soggetti accreditati; e) i criteri di misurazione dell’efficacia ed efficienza dei servizi erogati; g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro; h) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro; Sentiti il comitato di coordinamento interistituzionale e la commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 27 gennaio 2009 e del 11 febbraio 2009 hanno esaminato lo schema del presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l’art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della giunta regionale 5 marzo 2009, n. 506, con la quale e’ stato approvato il «Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l’accreditamento di servizi al lavoro, le modalita’ di tenuta dell’elenco regionale dei soggetti accreditati e l’affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell’art. 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualita’ del lavoro)»; Decreta: 1. E’ emanato il «Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l’accreditamento di servizi al lavoro, le modalita’ di tenuta dell’elenco regionale dei soggetti accreditati e l’affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell’art. 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualita’ del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato mel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0469&tmstp=1256888425038

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 2009

Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 257 del 4-11-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e in particolare, l’art. 5, comma 2, lettera
e) che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere
di emanare direttive per assicurare l’imparzialita’, il buon
andamento e l’efficienza degli uffici pubblici;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che all’art. 2 prevede
che il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvalga della
Presidenza per l’esercizio, in forma organica e integrata, tra
l’altro, delle funzioni di coordinamento dell’attivita’ di
comunicazione istituzionale;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle
attivita’ di informazione e di comunicazione istituzionali» che,
all’art. 11, attribuisce al Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la funzione
di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali
che realizzano programmi di comunicazione istituzionale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» che all’art. 11, comma 4, prevede che, per
l’attuazione delle iniziative di comunicazione, le amministrazioni
dello Stato si avvalgono del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale
struttura centrale di servizio;
Visto l’art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante «Testo unico della radiotelevisione», che disciplina le
modalita’ di destinazione delle somme per l’acquisto di spazi
pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa per fini di
comunicazione istituzionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio
2008 con il quale l’on. Paolo Bonaiuti e’ stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 giugno 2008, con il quale sono state delegate al Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Paolo
Bonaiuti, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi
compresa l’attuazione delle relative politiche;
Ritenuto di formulare alcuni indirizzi interpretativi ed
applicativi del citato art. 41 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n.177, alle amministrazioni dello Stato;
Sentita l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;

E m a n a
la seguente direttiva:

Premessa.
Con la presente direttiva si intendono fornire criteri
interpretativi ed operativi nell’applicazione dell’art. 41 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di uniformare
l’azione delle Amministrazioni statali, per le quali il Dipartimento
per l’informazione e l’editoria svolge la funzione di centro di
orientamento ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 11 della
legge 7 giugno 2000, n. 150. L’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni ha segnalato, infatti, orientamenti differenziati da
parte delle Amministrazioni dello Stato, relativamente al rispetto
degli obblighi di destinazione previsti dalla legge per l’acquisto di
spazi per fini di comunicazione istituzionale.
L’art. 41, primo comma, del predetto decreto legislativo n. 177 del
2005 prevede che «le somme che le amministrazioni pubbliche o gli
enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione
istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di
massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza
di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore
dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale
operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea e per
almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e
periodici.». Si fa presente inoltre che, stante la disposizione del
comma 4 del medesimo art. 41, quest’ultima percentuale e’ aumentata
al 60% nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica
digitale. A tal fine e’ utile precisare che la fase di transizione,
ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 10 settembre 2008, sara’ completata nel 2012,
quando, in tutto il territorio nazionale, le trasmissioni televisive
saranno in tecnica digitale.
1. Criteri di applicazione dell’art. 41 del decreto legislativo n.
177 del 2005.
1.1 Spese per l’acquisto di spazi pubblicitari.
Le spese destinate dalle Amministrazioni pubbliche per l’acquisto
di spazi pubblicitari per fini di comunicazione istituzionale, sono
quelle relative alle somme impegnate per l’acquisto, a titolo
oneroso, di qualunque spazio atto a veicolare avvisi o messaggi
attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, rivolto
alla generalita’ dei cittadini, allo scopo di:
a) illustrare le attivita’ delle istituzioni e il loro
funzionamento;
b) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni
normative, al fine di facilitarne l’applicazione;
c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la
conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di
rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e
di modernizzazione degli apparati nonche’ la conoscenza dell’avvio e
del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonche’ quella
dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo visibilita’ ad eventi
di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Non rientrano, pertanto, in tale ambito le spese pubblicitarie
connesse a forme di pubblicita’ obbligatoria, quali, ad esempio,
quelle per pubblicazione del bilancio, di avvisi di gara, di bandi di
concorso, etc. in osservanza di precisi obblighi di legge ovvero al
fine di rendere pubblici atti e procedure concorsuali.
Analogamente non rientrano in tale ambito le spese sostenute dalle
Amministrazioni pubbliche per l’acquisto di spazi a seguito di
provvedimenti amministrativi emanati per ragioni di necessita’ ed
urgenza.
Ai sensi del citato art. 41 sono altresi’ esclusi gli oneri
relativi alla produzione degli strumenti pubblicitari come, ad
esempio, le spese sostenute per la stampa di manifesti, depliant, le
spese per la creativita’, le spese tipografiche, cartacee ed
informatiche. Sono altresi’ escluse le spese sostenute per la
produzione e l’edizione di testate giornalistiche registrate a norma
di legge, le spese per convegni o eventi, quelle effettuate a titolo
di sponsorizzazione e quelle relative a partecipazione a fiere,
mercati e mostre.
1.2 Periodo di riferimento.
Il periodo di riferimento per il calcolo delle percentuali di cui
al citato art. 41 e’ l’anno solare. Le spese da inserire nel calcolo
sono quindi tutte quelle impegnate, per le quali quindi sia stata
assunta una obbligazione giuridicamente perfezionata, durante
l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare.
1.3 Mezzi di comunicazione utilizzati.
Rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’art. 41 le spese
relative all’acquisto di spazi sulla stampa quotidiana e periodica,
anche in forma elettronica; su Internet; sui mezzi di diffusione
radiotelevisiva; nell’ambito della diffusione di opere presso le sale
cinematografiche; sulle reti mobili di comunicazione elettronica
nonche’ le spese per l’acquisto di spazi per le pubbliche affissioni,
salvo quanto previsto dal paragrafo che segue.
Ai fini dell’applicazione delle quote di destinazione di cui
all’art. 41 non sono da computare le spese sostenute per la
diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di
comunicazione tramite pubbliche affissioni su spazi di proprieta’ di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
1.4 Rispetto delle quote di destinazione – Totale.
Il valore complessivo delle spese sostenute per l’acquisto di spazi
per fini di comunicazione istituzionale di cui al punto 1.1
effettuate sui mezzi di comunicazione di cui al punto 1.3 costituisce
il totale su cui calcolare le quote di destinazione previste
dall’art. 41.
1.5 Rispetto delle quote di destinazione – Stampa.
Nell’ambito della percentuale, di cui al primo comma del predetto
art. 41, riferita ai quotidiani ed i periodici devono essere intese
le spese destinate all’acquisto di spazi su quotidiani e periodici,
anche elettronici, diffusi al pubblico, nei territori dei Paesi
membri dell’Unione europea. Ai fini del rispetto della suddetta
percentuale di destinazione, sono equiparati gli acquisti di spazi
sulle emittenti radiofoniche che trasmettono quotidianamente propri
programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari per almeno il 25% delle ore di
trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, di cui sia stato
accertato il possesso dei requisiti. Tali soggetti equiparati sono
individuati con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’informazione e l’editoria – e pubblicati sul sito
del Dipartimento stesso.
Ai fini del rispetto delle percentuali di destinazione in favore di
giornali quotidiani e periodici le amministrazioni possono includere
l’acquisto di spazi per la pubblicita’ istituzionale sulle testate
italiane all’estero in relazione al tipo di messaggio e ai
destinatari, secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 3, della
legge n. 150/2000.
1.6 Rispetto delle quote di destinazione – Emittenza locale.
Nell’ambito della percentuale, di cui al primo comma del predetto
art. 41, riferita all’emittenza privata televisiva locale e
radiofonica locale devono essere intese le spese per l’acquisto di
spazi sulle emittenti che, nei territori dei Paesi membri dell’Unione
europea, siano caratterizzate dai seguenti parametri, in relazione
all’ambito di diffusione dell’esercizio dell’attivita’ di
radiodiffusione:
«ambito locale radiofonico»: irradiazione del segnale fino a una
copertura massima di quindici milioni di abitanti;
«ambito locale televisivo»: diffusione in uno o piu’ bacini,
comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purche’ con
copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale.
2. Obblighi di comunicazione delle amministrazioni dello Stato.
2.1 Capitoli di bilancio.
Si ricorda altresi’ che le amministrazioni statali, ivi compresa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e gli enti pubblici, inclusi
gli enti territoriali e gli enti pubblici economici, hanno l’obbligo
di individuare distinti capitoli di bilancio su cui far gravare le
spese di comunicazione istituzionale di cui all’art. 41 del decreto
legislativo n. 177 del 2005. In ogni caso successivamente
all’approvazione del Bilancio preventivo dello Stato le
amministrazioni centrali provvederanno a comunicare, secondo le
modalita’ stabilite dall’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni, la denominazione dei capitoli su cui gravano le spese
di comunicazione istituzionale ed il relativo stanziamento.
2.2 Obblighi di comunicazione.
Il comma 3 del predetto art. 41 prevede che le amministrazioni
pubbliche e gli enti pubblici anche economici diano comunicazione
all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni delle somme
impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicita’ istituzionale, di
spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L’Autorita’, anche
attraverso I Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla
diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui
diversi mezzi di comunicazione di massa. Per l’attuazione delle
disposizioni previste dalla norma, le amministrazioni pubbliche o gli
enti pubblici anche economici nominano un responsabile del
procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni
stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non
imputabili, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro.
Competente all’accertamento, alla contestazione e all’applicazione
della sanzione e’ l’Autorita’.
La norma e’ molto chiara anche con riferimento al soggetto che ha
l’obbligo di rispettare le percentuali di spesa previste: si tratta
di ogni pubblica amministrazione individuabile come soggetto
giuridico autonomo.
In ogni amministrazione quindi, ai sensi del comma 3 del citato
art. 41 del decreto legislativo n. 177 del 2005, deve essere
individuato un responsabile del procedimento in ordine sia alla
comunicazione dei dati di spesa all’Autorita’, sia al rispetto delle
percentuali di destinazione previste. Al fine di ovviare alla
problematica, sollevata da molte amministrazioni in fase di
applicazione della norma, relativa alla non corrispondenza tra colui
che e’ individuato come responsabile della comunicazione e chi,
invece, e’ responsabile della spesa il rispetto dell’effettiva
applicazione delle percentuali, previste dai commi 1 e 4 del citato
art. 41, deve essere assicurato dai responsabili di ogni singolo
centro di spesa che risponderanno di eventuali sanzioni.
Ogni Amministrazione comunichera’ all’Autorita’, come da delibera
dell’AGCOM n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005, entro il 31 marzo di ogni
anno, le percentuali relative alle spese dell’ultimo esercizio
finanziario concluso, in conformita’ ai modelli telematici resi
disponibili attraverso l’accesso al sistema all’indirizzo Internet
www.roc.infocamere.it
Roma, 28 settembre 2009

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
Bonaiuti

Registrata alla Corte dei conti il 12 ottobre 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 9, foglio n. 83

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-04&task=dettaglio&numgu=257&redaz=09A12998&tmstp=1257584864844

Regolamento (CE) n. 1062/2009 del Consiglio, del 26 ottobre 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2010-2012 e che abroga il regolamento (CE) n. 824/2007

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 291/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.11.2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) L’approvvigionamento di taluni prodotti della pesca nella Comunità dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Nell’ultimo decennio il livello di autosufficienza
dell’UE per i prodotti della pesca è sceso dal
57 % al 36 %. È nell’interesse della Comunità sospendere
parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a
questi prodotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari
adeguati. Al fine di non compromettere la produzione
comunitaria di prodotti della pesca assicurando
al contempo un adeguato approvvigionamento delle industrie
di trasformazione dell’UE, tali contingenti tariffari
dovrebbero essere aperti in funzione della maggiore o
minore sensibilità del prodotto in questione sul mercato
comunitario. È pertanto opportuno procedere all’apertura
di tali contingenti tariffari per il periodo 2010-2012,
applicando una riduzione o la soppressione dei dazi doganali.
(2) Il regolamento (CE) n. 824/2007 del Consiglio, del
10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione
di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni
prodotti della pesca per il periodo 2007-2009 ( 1 ), dovrebbe
essere sostituito dal presente regolamento al fine
di garantire all’industria comunitaria condizioni di approvvigionamento
adeguate per il periodo 2010-2012.
(3) È opportuno garantire l’uguaglianza e la continuità di
accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti
contingenti, nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote
previste a tutte le importazioni dei prodotti in
questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento
dei contingenti stessi.
(4) Al fine di assicurare l’efficacia della gestione comune dei
contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati
membri a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi
necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive.
Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta
collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,
quest’ultima dovrebbe poter sorvegliare in particolare il
ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informare
gli Stati membri di conseguenza.
(5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del
2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio
che istituisce il codice doganale comunitario ( 2 ), instaura
un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue
l’ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni
di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari
aperti dal presente regolamento dovrebbero essere
gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base
a tale sistema.
(6) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n.
824/2007 con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2010.
(7) Data l’urgenza della questione è importante accordare
un’esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto
I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti
nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato
sull’Unione europea ed ai trattati istitutivi delle ComunitÃ
europee,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I dazi applicabili all’importazione dei prodotti elencati in
allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle
aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza
dei volumi indicati.
2. Le importazioni dei prodotti elencati in allegato sono coperte
dai contingenti di cui al paragrafo 1 solo se il valore
dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento
fissato o da fissare ai sensi dell’articolo 29 del regolamento
(CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura ( 3 ).
L 291/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.11.2009
( 1 ) GU L 184 del 14.7.2007, pag. 1.
( 2 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
( 3 ) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
Articolo 2
I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti a norma
degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento
(CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano
in stretta collaborazione per garantire l’adeguata gestione e
il controllo dell’applicazione del presente regolamento.
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 824/2007 è abrogato.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2010 fino al
31 dicembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:291:0008:0011:IT:PDF