Decisione della Commissione, del 20 novembre 2009, recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

21.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 307/7

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità ( 1 ), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 82/894/CEE concerne la notifica dei focolai delle malattie degli animali elencate nel suo allegato I.
(2) La decisione 2005/176/CE della Commissione ( 2 ) stabilisce
la codificazione e i codici per la notifica delle malattie
degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE. L’allegato
X/01 di detta decisione elenca i codici delle regioni
veterinarie della Germania.
(3) La Germania ha modificato i nomi e i confini delle sue
regioni veterinarie. La modifica di queste regioni interessa
il sistema di notifica delle malattie degli animali. Le regioni
attualmente elencate in tale sistema vanno perciò
sostituite con le nuove regioni. È pertanto opportuno
modificare di conseguenza l’allegato X/01 della decisione
2005/176/CE.
(4) La decisione 2005/176/CE va quindi modificata di conseguenza.
(5) Allo scopo di tutelare la riservatezza delle informazioni
trasmesse, gli allegati della presente decisione non vanno
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato X/01 della decisione 2005/176/CE è sostituito dall’allegato
della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:307:0007:0007:IT:PDF

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 3 Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale) e successive modifiche.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 14 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale n. 25 novembre 1976, n. 58 «Istituzione della Consulta femminile regionale» e successive modifiche 1. Alla legge regionale 58/1976 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo e’ sostituito dal seguente: «Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunita’»; b) l’art. 1 e’ sostituito dal seguente: «Art. 1 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunita’). – 1. La Regione, nell’ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione dei principi di cui agli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione, nonche’ degli articoli 6 e 73 del Nuovo Statuto della Regione Lazio, istituisce la Consulta femminile regionale per le pari opportunita’, di seguito denominata Consulta.»; c) al primo comma dell’art. 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente: «a-bis) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge attinenti alle materie di cui alla presente legge, nonche’ sugli strumenti di programmazione generale e di settore della Regione. Il parere obbligatorio deve essere espresso entro il termine di venti giorni dalla ricezione del testo della proposta di legge. In caso di mancata emissione del parere entro il termine indicato, questo e’ considerato a tutti gli effetti positivo;»; 2) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) propone agli organi consiliari iniziative da sottopone al Parlamento, dirette a tutelare i diritti della donna e a promuovere le pari opportunita’;»; 3) alla lettera d), le parole: «Consulte femminili» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di pari opportunita’»; 4) alla lettera f) le parole: «ed incontri» sono sostituite dalle seguenti: «, incontri ed iniziative congiunte»; 5) dopo la lettera f) e’ inserita la seguente: «f-bis) promuove l’istituzione di un organismo di raccordo tra le Presidenti degli organismi regionali di pari opportunita’;»; 6) dopo la lettera f-bis) e’ inserita la seguente: «f-ter) promuove e cura sul sito istituzionale, con il supporto della LAit S.p.A., senza alcun aggravio di costi, la banca dati dei talenti femminili che si sono contraddistinti nei diversi ambiti;»; d) dopo l’art. 3 e’ inserito il seguente: «Art. 3-bis (Durata in carica). – 1. La Consulta resta in carica quattro anni. La Consulta svolge attivita’ di ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento della nuova Consulta, da costituirsi entro il termine di novanta giorni dalla data di decadenza della precedente.»; e) all’art. 4 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al primo comma, le parole: «l’emancipazione e la liberazione della donna» sono sostituite dalle seguenti: «il percorso di crescita della donna attraverso la sua emancipazione e liberazione;»; 2) al quarto comma, le parole: «La partecipazione alle sedute della Consulta e’ gratuita.» sono sostituite dalle seguenti: «Alle componenti della Consulta che, autorizzate dalla presidente della Consulta stessa, partecipano alle iniziative istituzionali proprie della Consulta, e’ corrisposto il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti regionali appartenenti alla categoria «D», comprensivo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti del budget annualmente assegnato.»; f) dopo l’art. 4 e’ inserito il seguente: «4-bis (Organi). – 1. Gli organi della Consulta sono: a) l’assemblea; b) la presidente; c) le due vice-presidenti; d) la tesoriera; e) l’esecutivo; f) il comitato delle garanti.»; g) dopo l’art. 4-bis e’ inserito il seguente: «4-ter (Assemblea). – 1. L’assemblea della Consulta e’ composta dai componenti effettivi e supplenti degli organismi di cui all’art. 4. Ne fanno altresi’ parte le consigliere regionali e la consigliera di parita’ regionale. 2 . Tutti hanno diritto di parola, mentre il diritto di voto e’ riservato ai soli componenti effettivi della Consulta, o, in loro assenza, ai rispettivi componenti supplenti. 3. L’assemblea resta in funzione fino alla data di decadenza della Consulta. 4. L’assemblea e’ presieduta, fino alla elezione delle componenti dell’ufficio di presidenza, dalla componente effettiva piu’ anziana. 5. Le sedute dell’assemblea sono valide quando siano presenti la meta’ piu’ uno degli organismi in prima convocazione, ed un terzo degli stessi in seconda convocazione. 6. Le sedute dell’assemblea il cui ordine del giorno preveda l’elezione degli organi o modifiche al regolamento di cui all’art. 10 sono valide quando siano presenti i due terzi degli organismi in prima convocazione, e la meta’ piu’ uno degli stessi in seconda convocazione. Dopo la seconda convocazione e’ richiesta la presenza del 40 per cento delle componenti.»; h) dopo l’art. 4-ter e’ inserito il seguente: «4-quarter (Votazioni). – 1. In assemblea ogni rappresentante ha diritto ad un voto. Nessuna rappresentante puo’ delegare il proprio voto ad un altro organismo. 2. Per l’adozione delle decisioni che non comportino l’elezione degli organi o le modifiche al regolamento, e’ richiesta la maggioranza dei voti delle presenti che si esprimono in modo palese. 3. Per l’elezione della presidente e’ richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti delle presenti. 4. Per l’elezione delle due vice-presidenti, della tesoriera e del comitato delle garanti, e’ richiesta la maggioranza dei voti delle presenti. 5. Per l’elezione della presidente, delle due vice-presidenti, della tesoriera e del comitato delle garanti, si procede con votazione a scrutinio segreto. 6. Per l’elezione della presidente, delle due vice-presidenti congiuntamente e della tesoriera, si procede a votazioni separate e successive. Per l’elezione del comitato delle garanti si procede ad un’unica votazione. 7. L’assemblea accetta di porre in votazione le candidature alle funzioni di presidente, vice-presidenti e tesoriera delle persone che: a) siano componenti effettivi della Consulta, purche’ l’organismo di appartenenza non sia gia’ rappresentato negli altri organi della Consulta; b) negli anni immediatamente precedenti, non abbiano ricoperto per piu’ di due volte consecutive l’incarico per il quale si candidano. 8. L’assemblea accetta di porre in votazione le candidature alla funzione di garante, delle persone che: a) siano componenti supplenti della Consulta, purche’ l’organismo di appartenenza non sia gia’ rappresentato negli altri organi della Consulta; b) negli anni immediatamente precedenti non abbiano ricoperto per piu’ di due volte consecutive l’incarico per il quale si candidano. 9. Per l’adozione delle modifiche al regolamento di cui all’art. 10 e’ richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti delle presenti, che si esprimono in modo palese.»; i) dopo l’art. 4-quater e’ inserito il seguente: «4-quinquies (Ufficio di presidenza). – 1. L’ufficio di presidenza, composto da una presidente che ne eresponsabile e da due vicepresidenti, e’ rappresentativo dell’intera assemblea. 2. L’ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta al mese. Le componenti dell’ufficio di presidenza durano in carica due anni e possono essere confermate per un solo ulteriore mandato consecutivo.»; l) dopo l’art. 4-quinquies e’ inserito il seguente: «4-sexies (Esecutivo). – 1. L’esecutivo e’ composto da: a) la presidente e le due vice-presidenti; b) la tesoriera; c) le coordinatrici dei gruppi di lavoro. 2. Gli organismi cui appartengono la presidente, le vicepresidenti e la tesoriera, non hanno diritto ad una ulteriore rappresentanza in esecutivo. 3. Le sedute dell’esecutivo sono valide quando siano presenti la maggioranza delle componenti. Per l’adozione delle decisioni e’ richiesto il voto favorevole, espresso in modo palese, della maggioranza delle presenti.»; m) dopo l’art. 4-sexies e’ inserito il seguente: «4-septies (Comitato delle garanti). – 1. Il comitato delle garanti e’ composto da tre persone, scelte tra le componenti supplenti della Consulta ed appartenenti alle diverse realta’ presenti nella medesima. 2. Le componenti del comitato delle garanti durano in carica due anni e possono essere confermate per un solo ulteriore mandato consecutivo.»; n) dopo l’art. 4-septies e’ inserito il seguente: «4-octies (Tesoriera). – 1. La tesoriera, di concerto con la presidente, nel rispetto dei termini previsti per il bilancio della Regione, predispone il bilancio preventivo e consuntivo e, sentito l’esecutivo, li sottopone all’approvazione dell’assemblea. 2. La tesoriera dura in carica due anni e puo’ essere confermata per un solo ulteriore mandato consecutivo.»; o) al primo comma dell’art. 5, le parole: «attraverso la propria rappresentante, effettiva o supplente.» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ assemblea senza giustificati motivi.»; p) all’art. 6 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al secondo comma, dopo le parole: «consiliare competente» sono inserite le seguenti: «in materia di pari opportunita’»; 2) al terzo comma, le parole: «fino alla scadenza della legislature» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di decadenza della Consulta»; 3) al quarto comma, le parole: «della Giunta» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio»; 4) al sesto comma, le parole da: «a rotazione» fino a: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dall’ufficio di presidenza»; q) all’art. 7 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La Regione chiede il parere preventivo ed obbligatorio della Consulta sulle proposte di legge e di deliberazione concernenti le condizioni di pari opportunita’ ed i finanziamenti destinati all’attivita’ della Consulta medesima.»; 2) al terzo comma, le parole da: «che deve riportare» fino a: «minoranza» sono sostituite dalle seguenti: «dall’ufficio di presidenza, sentito l’esecutivo»; r) al primo comma dell’art. 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della stessa.»; s) l’art. 9 e’ sostituito dal seguente: «Art. 9. (Disposizioni finanziarie). – 1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009, e’ istituito, nell’ambito dell’UPB R11, il capitolo denominato «Spese per l’attivita’ della Consulta femminile regionale per le pari opportunita’», alla cui copertura si provvede mediante legge di bilancio. 2. Il capitolo R11503 assume la seguente nuova denominazione: ”Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o da privati a favore del Consiglio regionale: convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche e spesa per il funzionamento e per il finanziamento delle iniziative del Comitato regionale per le comunicazioni.”»; t) l’art. 11 e’ sostituito dal seguente: «Art. 11 (Disposizione transitoria). – 1. L’art. 3-bis si applica a decorrere dalla data di costituzione della nuova Consulta.».

Art. 2 Disposizione transitoria 1. La Consulta provvede ad adottare le modifiche del regolamento necessarie ai fini dell’adeguamento alla presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa. Nelle more dell’adeguamento, restano in vigore le disposizioni compatibili con la presente legge. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 3 marzo 2009 MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0560&tmstp=1259566637267

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009.

Recante modifica della decisione 2006/168/CE per quanto concerne l’elenco dei gruppi di prelievo e di produzione di embrioni riconosciuti ai fini dell’importazione di embrioni di bovini nella Comunità.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 315/22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.12.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni
di animali domestici della specie bovina ( 1 ), in particolare
l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 89/556/CEE stabilisce le condizioni di polizia
sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le
importazioni in provenienza dai paesi terzi di embrioni
freschi e congelati di animali domestici della specie bovina.
(2) La decisione 2006/168/CE della Commissione, del
4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie
e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative
all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità ( 2 ),
dispone che gli Stati membri autorizzino l’importazione
di embrioni di animali domestici della specie bovina prelevati
o prodotti nei paesi terzi indicati nell’allegato I
della stessa decisione da gruppi di prelievo o di produzione
di embrioni riconosciuti, elencati nell’allegato della
decisione 92/452/CEE della Commissione, della Commissione,
del 30 luglio 1992, che stabilisce l’elenco dei
gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione
di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell’esportazione
di embrioni di bovini verso la Comunità ( 3 ).
(3) La decisione 2008/155/CE della Commissione, del
14 febbraio 2008, che stabilisce un elenco dei gruppi
di raccolta e produzione di embrioni di paesi terzi riconosciuti
ai fini dell’importazione di embrioni di bovini
nella Comunità ( 4 ) ha abrogato e sostituito la decisione
92/452/CEE. La decisione 2008/155/CE dispone che gli
Stati membri possano importare embrioni da paesi terzi
soltanto se siano stati prelevati, trattati e immagazzinati
dai gruppi di raccolta o produzione di embrioni elencati
nell’allegato della stessa decisione.
(4) La direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio
2008, che semplifica le procedure di redazione degli
elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario
e zootecnico e che modifica le direttive
64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE,
89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE,
90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE,
91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione
2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE,
2002/60/CE e 2005/94/CE ( 5 ) ha modificato la direttiva
89/556/CEE introducendo una procedura semplificata di
redazione e pubblicazione dell’elenco dei gruppi di raccolta
o di produzione di embrioni di paesi terzi riconosciuti
ai fini dell’importazione di embrioni bovini verso la
Comunità. In base alla nuova procedura, applicabile a
partire dal 1 o gennaio 2010, la redazione di tale elenco
non sarà più di competenza della Commissione. L’elenco
dei gruppi di raccolta o produzione di embrioni, riconosciuti
dall’autorità competente del paese terzo sulla base
delle condizioni stabilite dalla direttiva 89/556/CEE e dai
quali gli embrioni possono essere spediti alla Comunità,
dovrà solamente essere comunicato alla Commissione, la
quale è tenuta a metterlo a disposizione del pubblico a
scopo informativo.
(5) In conseguenza della nuova procedura introdotta dalla
direttiva 2008/73/CE, la decisione 2008/155/CE si applicher
fino al 31 dicembre 2009.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione
2006/168/CE.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 1 della decisione 2006/168/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Condizioni generali per l’importazione di embrioni
Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni di
animali domestici della specie bovina (di seguito “embrioni”)
prelevati o prodotti nei paesi terzi indicati nell’allegato I della
presente decisione da gruppi di prelievo o di produzione di
embrioni riconosciuti a norma dell’articolo 8 della direttiva
89/556/CEE.»
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1 o gennaio
2010.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0022:0023:IT:PDF

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2009 Scioglimento del consiglio comunale di Filiano e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 285 del 7-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio
2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Filiano
(Potenza);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 28 settembre
2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Filiano (Potenza) e’ sciolto.

Art. 2

Il dottor Francesco Mauceri e’ nominato commissario straordinario
per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 20 novembre 2009

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-07&task=dettaglio&numgu=285&redaz=09A14590&tmstp=1260346141886