REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 6 Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell’ambiente» e successive modificazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 25 del 24 marzo 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Introduzione dell’art. 5.1 nella legge regionale
16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni
1. Dopo l’art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e
successive modificazioni e’ introdotto il seguente articolo:
«Art. 51 (Disposizioni particolari in materia di autorizzazione
allo scarico finale di acque depurate). – 1. La Regione e’
l’autorita’ competente alla autorizzazione allo scarico finale di
acque depurate, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
a) l’opera di scarico di acque depurate sia esplicitamente
prevista dalla pianificazione regionale di settore vigente, in quanto
caratterizzata da un valore strategico regionale;
b) lo scarico finale avviene in una provincia diversa da quella
in cui sono localizzati gli impianti di depurazione collegati a tale
opera di scarico.
2. La Giunta regionale rilascia l’autorizzazione prevista al
comma 1, d’intesa con le province interessate.
3. Ai fini di cui al comma 2, qualora la Giunta regionale non
ottenga una o piu’ intese previste entro trenta giorni dalla
ricezione della relativa richiesta da parte dei una o piu’ province
competenti, convoca nei successivi otto giorni la conferenza di
servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e
successive modificazioni, per l’assunzione della determinazione
conclusiva del procedimento.
4. I lavori della conferenza di servizi decisoria di cui al comma
3 sono disciplinati dall’art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni ed, in particolare, ai fini
dell’assunzione della determinazione conclusiva del procedimento, dal
comma 6-bis del medesimo art. 14-ter.».

Art. 2
Clausola d’urgenza
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 19 marzo 2009
GALAN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0501&tmstp=1258100416681

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2009 Scioglimento del consiglio comunale di Sorisole e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 265 del 13-11-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile
2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sorisole
(Bergamo);
Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati
contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da nove
consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non
puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’Interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1
Il consiglio comunale di Sorisole (Bergamo) e’ sciolto.

Art. 2
Il dott. Lucio Marotta e’ nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli
organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 3 novembre 2009

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-13&task=dettaglio&numgu=265&redaz=09A13587&tmstp=1258452371736

Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 6 dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2009

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

10.11.2009 Gazzetta ufficialedell’Unione europea L 293/1

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 272, paragrafo 7,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 177,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio
generale delle Comunità europee(1)
visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2009, adottato in via definitiva il 18 dicembre 2008(2)
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3)
visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 6 dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2009, presentato dalla Commissione il18 giugno 2009,
visto il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2009, adottato dal Consiglio il 13 luglio 2009,
visti l’articolo 75 e l’allegato V del regolamento del Parlamento europeo,
vista la risoluzione approvata dal Parlamento il 15 settembre 2009,
DICHIARA:
Articolo unico
La procedura di cui all’articolo 272 del trattato che istituisce la Comunità europea e all’articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica è conclusa e il bilancio rettificativo n. 6 dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2009 è definitivamente adottato.
Fatto a Strasburgo, addì 15 settembre 2009.
Il presidente
J. BUZEK

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:293:0001:0034:IT:PDF

Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2009, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell’accordo SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 304/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.11.2009

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 83/2009 del 3 luglio 2009 ( 1 ).
(2) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità ( 2 ).
(3) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità ( 3 ).
(4) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/671/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 905 MHz per le applicazioni
legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) ( 4 ).
(5) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/673/CE della Commissione, del 13 agosto 2008,
recante modifica della decisione 2005/928/CE relativa all’armonizzazione della banda di frequenze
169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea ( 5 ),
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XI dell’accordo è modificato come segue:
1) dopo il punto 5czc (decisione 2008/294/CE della Commissione) vengono aggiunti i seguenti punti:
«5czd. 32008 D 0411: decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa
all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado
di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 144 del 4.6.2008, pag. 77).
5cze. 32008 D 0477: decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all’armonizzazione
della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di
fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37).
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 83/2009 del 3 luglio 2009 ( 1 ).
(2) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità ( 2 ).
(3) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità ( 3 ).
(4) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/671/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 905 MHz per le applicazioni
legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) ( 4 ).
(5) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/673/CE della Commissione, del 13 agosto 2008,
recante modifica della decisione 2005/928/CE relativa all’armonizzazione della banda di frequenze
169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea ( 5 ),
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XI dell’accordo è modificato come segue:
1) dopo il punto 5czc (decisione 2008/294/CE della Commissione) vengono aggiunti i seguenti punti:
«5czd. 32008 D 0411: decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa
all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado
di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 144 del 4.6.2008, pag. 77).
5cze. 32008 D 0477: decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all’armonizzazione
della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di
fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0008:0009:IT:PDF