LEGGE 14 giugno 2011, n. 96

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 154 del 5-7-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare lo
Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come
sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
(CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data allo Scambio di lettere di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3 Copertura finanziaria 1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» della missione «L’Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 14 giugno 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Romano, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4027):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Galan) il
24 gennaio 2011.
Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in
sede referente, il 10 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni I,
V, VI e XIII.
Esaminato dalla Commissione III, in sede referente, il 16 e 24
febbraio 2011.
Esaminato in aula l’11 aprile 2011 ed approvato il 14 aprile
2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2693):
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione), in
sede referente, il 20 aprile 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª
e 9ª.
Esaminato dalla Commissione 3ª, in sede referente, il 3 e 24
maggio 2011.
Esaminato in aula ed approvato il 25 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 12 luglio 2011, n. 112 Istituzione dell’Autorita’ garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 166 del 19-7-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:
Art. 1

Istituzione dell’Autorita’ garante
per l’infanzia e l’adolescenza

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei
diritti e degli interessi delle persone di minore eta’, in
conformita’ a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con
particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27
maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New
York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle liberta’ fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950
e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo
2003, n. 77, nonche’ dal diritto dell’Unione europea e dalle norme
costituzionali e legislative nazionali vigenti, e’ istituita
l’Autorita’ garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito
denominata «Autorita’ garante», che esercita le funzioni e i compiti
ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di
organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di
subordinazione gerarchica.

Art. 2

Modalita’ di nomina, requisiti, incompatibilita’ e compenso del
titolare dell’Autorita’ garante

1. L’Autorita’ garante e’ organo monocratico. Il titolare
dell’Autorita’ garante e’ scelto tra persone di notoria indipendenza,
di indiscussa moralita’ e di specifiche e comprovate
professionalita’, competenza ed esperienza nel campo dei diritti
delle persone di minore eta’ nonche’ delle problematiche familiari ed
educative di promozione e tutela delle persone di minore eta’, ed e’
nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il titolare dell’Autorita’ garante dura in carica quattro anni e
il suo mandato e’ rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell’incarico il titolare dell’Autorita’
garante non puo’ esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita’
professionale, imprenditoriale o di consulenza, non puo’ essere
amministratore o dipendente di enti pubblici o privati ne’ ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di
utilita’ sociale, ordini professionali o comunque in organismi che
svolgono attivita’ nei settori dell’infanzia e dell’adolescenza. Se
dipendente pubblico, secondo l’ordinamento di appartenenza, e’
collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la
durata del mandato. Il titolare dell’Autorita’ garante non puo’
ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all’interno di
partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il
periodo del mandato.
4. Al titolare dell’Autorita’ garante e’ riconosciuta un’indennita’
di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque
nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 7, comma 2.

Art. 3 Competenze dell’Autorita’ garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 1. All’Autorita’ garante sono attribuite le seguenti competenze: a) promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, nonche’ del diritto della persona di minore eta’ ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo; b) esercita le funzioni di cui all’articolo 12 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77; c) collabora all’attivita’ delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore eta’ e all’attivita’ di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresi’, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore eta’ appartenenti ad altri Paesi; d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore eta’ e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell’ affido e dell’adozione, nonche’ di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore eta’ nonche’ con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalita’ di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta’; e) verifica che alle persone di minore eta’ siano garantite pari opportunita’ nell’accesso alle cure e nell’esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunita’ nell’accesso all’istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura; f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva, previsto dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalita’ stabiliti dall’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007; g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione, alla salute; h) segnala, in casi di emergenza, alle autorita’ giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore eta’ in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorita’ competenti; i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell’articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso; l) formula osservazioni e proposte sull’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore eta’, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi; m) diffonde la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore eta’, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attivita’ socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore eta’, anche tramite consultazioni periodiche con le autorita’ o le amministrazioni indicate; puo’ altresi’ diffondere buone prassi sperimentate all’estero; o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore eta’, stimolando la formazione degli operatori del settore; p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull’attivita’ svolta con riferimento all’anno solare precedente. 2. L’Autorita’ garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarieta’ . 3. L’Autorita’ garante puo’ esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonche’ sui progetti di legge all’esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 4. L’Autorita’ garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, previsto dall’articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonche’ dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L’Autorita’ garante puo’ altresi’ richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma. 5. L’Autorita’ garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione. 6. Nel rispetto delle competenze e dell’autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all’infanzia e all’adolescenza, l’Autorita’ garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l’Autorita’ garante. 7. Ai fini di cui al comma 6 e’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall’Autorita’ garante e composta dai garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza e’ convocata su iniziativa dell’Autorita’ garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza, o di figure analoghe. 8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti: a) promuove l’adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali; b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore eta’ a livello nazionale e regionale. 9. L’Autorita’ garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore eta’, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima. 10. L’Autorita’ garante prende in esame, anche d’ufficio, situazioni generali e particolari delle quali e’ venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui e’ possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore eta’, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui e’ attribuito il potere di controllo o di sanzione. 11. L’Autorita’ garante puo’ formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull’infanzia e sull’adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonche’ dei rischi di espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformita’ a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Art. 4

Informazioni, accertamenti e controlli

1. L’Autorita’ garante puo’ richiedere alle pubbliche
amministrazioni, nonche’ a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la
Commissione per le adozioni internazionali di cui all’articolo 38
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il
Comitato per i minori stranieri previsto dall’articolo 33 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a
qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini
della tutela delle persone di minore eta’, nel rispetto delle
disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L’Autorita’ garante puo’ richiedere alle amministrazioni
competenti di accedere a dati e informazioni, nonche’ di procedere a
visite e ispezioni, nelle forme e con le modalita’ concordate con le
medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove
siano presenti persone di minore eta’ .
3. L’Autorita’ garante puo’ altresi’ effettuare visite nei luoghi
di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 8
delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni
o del giudice che procede.
4. L’Autorita’ garante puo’ richiedere ai soggetti e per le
finalita’ indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad
archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell’Autorita’ garante si svolgono
nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Art. 5

Organizzazione

1. E’ istituito l’Ufficio dell’Autorita’ garante per l’infanzia e
l’adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell’Autorita’
garante», posto alle dipendenze dell’Autorita’ garante, composto ai
sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad
altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando
obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita’ e, comunque, nei
limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente
articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in
possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita’
necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di
indipendenza e imparzialita’ dell’Autorita’ garante. I funzionari
dell’Ufficio dell’Autorita’ garante sono vincolati dal segreto
d’ufficio.
2. Le norme concernenti l’organizzazione dell’Ufficio
dell’Autorita’ garante e il luogo dove ha sede l’Ufficio, nonche’
quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell’Autorita’ garante. Ferme restando l’autonomia
organizzativa e l’indipendenza amministrativa dell’Autorita’ garante,
la sede e i locali destinati all’Ufficio dell’Autorita’ medesima sono
messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le spese per l’espletamento delle competenze di cui all’articolo
3 e per le attivita’ connesse e strumentali, nonche’ per il
funzionamento dell’Ufficio dell’Autorita’ garante, sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unita’
previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
4. L’Autorita’ garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed e’
soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art. 6 Forme di tutela 1. Chiunque puo’ rivolgersi all’Autorita’ garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilita’ gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore eta’. 2. Le procedure e le modalita’ di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell’Autorita’ garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicita’ delle forme di accesso all’Ufficio dell’Autorita’ garante, anche mediante strumenti telematici.

Art. 7 Copertura finanziaria 1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l’anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011- 2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede, per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 12 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Carfagna, Ministro per le pari opportunita’ Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2008): Presentato dal Ministro senza portafoglio per le pari opportunita’ (Carfagna) l’11 dicembre 2008. Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 5 gennaio 2009, con pareri delle Commissioni II, III, V, XI, XIV e Questioni regionali. Esaminato dalle Commissioni I e XII, in sede referente, il 12 e 26 febbraio 2009, il 12 e 17 marzo 2009, il 20 maggio 2009, il 21 e 27 luglio 2009, il 23 settembre 2009, il 15 e 22 febbraio 2011, l’8 e 9 marzo 2011. Esaminato in aula il 29 settembre 2009, il 6 e 7 ottobre 2009 ed approvato il 16 marzo 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2631): Assegnato alla Commissione 1^ (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 marzo 2011, con pareri delle Commissioni 2^, 3^, 5^, 12^, 14^ e Questioni regionali. Esaminato dalla Commissione 1^, in sede referente, il 13 e 19 aprile 2011, il 4 e 24 maggio 2011 e il 7 giugno 2011. Relazione scritta annunciata il 10 giugno 2011 (atto n. 2631/A) relatore on. Anna Maria Serafini. Esaminato in Aula il 7, 14 e 15 giugno 2011 ed approvato il 22 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 27 luglio 2011, n. 128 Nuova disciplina del prezzo dei libri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 181 del 5-8-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Oggetto e finalita’ generali

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei
libri.
2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore
librario, al sostegno della creativita’ letteraria, alla promozione
del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela
del pluralismo dell’informazione.

Art. 2 Disciplina del prezzo dei libri 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e’ liberamente fissato dall’editore o dall’importatore ed e’ da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato. 2. E’ consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalita’ effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attivita’ di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1. 3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori e’ consentita la possibilita’ di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell’anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purche’ non superiori a un quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. E’ comunque fatta salva la facolta’ dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali. 4. La vendita di libri ai consumatori finali e’ consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1: a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita’ scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita’. 5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti: a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualita’ formale e tipografica; b) libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale; c) libri antichi e di edizioni esaurite; d) libri usati; e) libri posti fuori catalogo dall’editore; f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio; g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell’ambito di rapporti associativi. 6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, puo’ essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono. 7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 8. La vendita di libri, effettuata in difformita’ dalle disposizioni del presente articolo, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

Art. 3 Efficacia e abrogazione. Relazione al Parlamento 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° settembre 2011. 2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge e’ abrogato l’articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62. 3. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 1, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali e con il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’informazione e all’editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, che provvede al successivo inoltro alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente legge sul settore del libro.

Art. 4 Clausola di neutralita’ finanziaria 1. I comuni provvedono alle attivita’ di cui al comma 9 dell’articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 27 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 1257): Presentato dall’on. Ricardo Franco Levi il 5 giugno 2008. Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 5 settembre 2008 con pareri delle commissioni I, II, V, X, e questioni regionali. Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 29 aprile 2010; il 20 e 27 maggio 2010; il 3, 16 e 30 giugno 2010; il 7 luglio 2010. Assegnato nuovamente alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 13 luglio 2010, con pareri delle commissioni I, II, V, X e questioni regionali. Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato il 14 luglio 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2281): Assegnato alla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 20 luglio 2010 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e 10ª. Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 28 settembre 2010; il 6 e 12 ottobre 2010; il 3 e 17 novembre 2010. Esaminato in aula il 22 febbraio 2011; ed approvato, con modificazioni, il 2 marzo 2011. Camera dei deputati (atto n. 1257-B): Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 7 marzo 2011 con pareri delle commissioni I, V e X. Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 23 e 29 marzo 2011; il 6 e 13 aprile 2011. Assegnato nuovamente alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, l’8 giugno 2011 con pareri delle commissioni I, V e X. Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa l’8 giugno 2011 ed approvato, con modificazioni, il 22 giugno 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2281-B): Assegnato alla 7ª commissione, in sede referente, il 1° luglio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 6 luglio 2011. Esaminato in aula il 14 luglio 2011 ed approvato il 20 luglio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO 6 luglio 2011, n. 145

Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 197 del 25-8-2011

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 giugno
2011;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui
delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole
«nell’ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o
con qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Il direttore
generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza,
si puo’ avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero della
giustizia.».
2. All’articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui
delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole
«nell’ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o
con qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo, e’ aggiunto il seguente periodo: «Il
direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la
vigilanza, si puo’ avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero
della giustizia.».

Art. 2 Modifiche all’articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 1. All’articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonche’ la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;».

Art. 3

Modifiche all’articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180

1. All’articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera c) sono aggiunte
le seguenti:
a) «d) che, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante
anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e
la segreteria dell’organismo puo’ rilasciare attestato di conclusione
del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione
della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal
mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo;»;
b) «e) criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di
mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza
professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia
di laurea universitaria posseduta.».

Art. 4 Modifiche all’articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 1. All’articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. L’organismo iscritto e’ obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b)».

Art. 5

Modifiche all’articolo 16 del decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All’articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite
dalle seguenti: «un quarto»;
b) al comma 4, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «nelle
materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve
essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta’
per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del
presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli
previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla
lettera b) del presente comma»;
c) al comma 4, lettera e), le parole «deve essere ridotto di un
terzo» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere ridotto a euro
quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli
altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del
presente comma»;
d) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «Qualora il valore
risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole
divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di
riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle
parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il
valore risulta diverso, l’importo dell’indennita’ e’ dovuto secondo
il corrispondente scaglione di riferimento.»;
e) al comma 9, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Il
regolamento di procedura dell’organismo puo’ prevedere che le
indennita’ debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio
del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma
1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono
rifiutarsi di svolgere la mediazione.»;
f) dopo il comma 13 e’ aggiunto il seguente: «14. Gli importi
minimi delle indennita’ per ciascun scaglione di riferimento, come
determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto,
sono derogabili.».

Art. 6 Modifiche all’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 1. All’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente,»; b) al comma 2, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»; c) al comma 3, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente,»; d) al comma 4, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».

Art. 7 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 luglio 2011 Il Ministro della giustizia: Alfano Il Ministro dello sviluppo economico: Romani Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 297

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/