Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.
Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria).
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 32
del 2 marzo 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale, sulla base
della competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in
conformità al Titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il
territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è
sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa nazionale e
regionale e dei rispettivi regolamenti.
3. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall’apposito
vigente regolamento.
4. I tempi e le modalità dei prelievi in selezione agli ungulati sono
stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo,
in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un
rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto
delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di
natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed
ambientali della regione Emilia-Romagna.
5. Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV)
provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali relative
alla gestione delle Aziende medesime ed al vigente regolamento regionale
concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
6. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di AFV possono
autorizzare l’abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice
rossa e lepre superiori a quelli previsti dall’articolo 6 della presente
legge, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento;
detto piano potrà essere realizzato fino al 31 dicembre ad eccezione del
fagiano, per il quale il termine è fissato al 31 gennaio. Per tutte le altre
specie non citate nel presente comma valgono i limiti temporali e di carniere
previsti agli articoli 3 e 6 della presente legge.
7. Nelle AFV la caccia agli ungulati si svolge nei periodi fissati
dall’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) della presente legge. E’ facoltà del
titolare dell’AFV scegliere le giornate di caccia al cinghiale in forma
collettiva nel rispetto delle leggi vigenti.
ARTICOLO 2
Rapporti tra Province e Regioni confinanti
1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i
corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti
con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini
amministrativi, salvo diverse specifiche intese stipulate tra gli Ambiti
territoriali di caccia (ATC) interessati, intese che le Province competenti
renderanno eventualmente operanti a mezzo di propri atti amministrativi, ove
ritenute compatibili rispetto ai propri Piani faunistico-venatori.
ARTICOLO 3
Specie cacciabili e periodi di caccia
1. Le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:
a) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
tortora (Streptopelia turtur);
merlo (Turdus merula);
allodola (Alauda arvensis);
starna (Perdix perdix);
pernice rossa (Alectoris rufa);
lepre comune (Lepus europaeus);
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
quaglia (Coturnix coturnix);
b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
alzavola (Anas crecca);
beccaccia (Scolopax rusticola);
beccaccino (Gallinago gallinago);
canapiglia (Anas strepera);
cesena (Turdus pilaris);
codone (Anas acuta);
colombaccio (Columba palumbus);
cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
fagiano (Phasianus colchicus);
fischione (Anas penelope);
folaga (Fulica atra);
frullino (Limnocryptes minimus);
gallinella d’acqua (Gallinula chloropus);
gazza (Pica pica);
germano reale (Anas platyrhynchos);
ghiandaia (Garrulus glandarius);
marzaiola (Anas querquedula);
mestolone (Anas clypeata);
moriglione (Aythya ferina);
pavoncella (Vanellus vanellus);
porciglione (Rallus aquaticus);
tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus);
volpe (Vulpes vulpes);
c) dal 1° ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell’arco temporale
massimo di tre mesi anche non consecutivi:
cinghiale (Sus scrofa);
d) ungulati unicamente in forma selettiva, alla cerca e all’aspetto, in
cinque giornate settimanali, con esclusione del martedì e del venerdì, secondo
il prospetto di cui all’Allegato A;
e) dal 1° novembre al 31 gennaio:
moretta (Aythya Guligula).
2. La caccia agli ungulati in forma selettiva è consentita anche su terreni in
tutto o nella maggior parte coperti di neve. Per il prelievo selettivo della
specie cinghiale è consentito il ricorso a forme di pasturazione artificiale.
Alla data del 30 novembre di ogni anno le Province valutano lo stato
d’attuazione del piano di prelievo al cinghiale al fine di consentirne o meno
la caccia in forma collettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte
coperti di neve.
3. Le limitazioni di cui all’articolo 33, comma 11, lettera b), della legge
regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), e successive
modificazioni, non si applicano alle specie appartenenti all’avifauna
migratoria, per le quali valgono le disposizioni del calendario venatorio
regionale.
ARTICOLO 4
Giornate e forme di caccia
1. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva,
escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito
l’esercizio dell’attività venatoria.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita nelle
forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
a) dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive,
da appostamento e/o vagante con l’uso di non più di due cani per cacciatore in
due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana, fatto salvo quanto
previsto alla lettera c) del presente comma;
b) dal lunedì successivo alle due settimane di cui alla lettera a) del
presente comma fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l’uso di
non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
c) dal 1° ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in
più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da
appostamento.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, lettera b), della
legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, nelle ATV ogni
cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali,
secondo gli orari di cui all’articolo 5 della presente legge e senza
limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV
non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili
da ogni cacciatore.
4. Le Province, mediante i rispettivi calendari venatori, ai sensi
dell’articolo 50, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 8 del 1994, e
successive modificazioni, possono determinare l’inizio dell’attività venatoria
in forma vagante con l’uso del cane, anche successivamente alla terza domenica
di settembre, per esigenze connesse all’esercizio dell’attività agricola e per
garantire una maggiore tutela della fauna. Le esigenze sopraindicate dovranno
essere valutate con particolare attenzione soprattutto quando tale data è
particolarmente prossima alla metà del mese.
5. Le Province esercitano le facoltà stabilite dall’articolo 18, comma 2,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nei limiti ed alle
condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano, nei rispettivi calendari
venatori provinciali, l’anticipa¬zione dell’esercizio venatorio alla data del
1° settembre, la caccia in tale periodo si potrà effettuare nella giornata del
1° settembre – purché non coincidente con il martedì o il venerdì – e nelle
successive giornate di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento,
fisso o temporaneo, fino alle ore 13, alle specie di cui al comma 6 del
presente articolo, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione
Emilia-Romagna – ciascuno negli ambiti di iscrizione – o che esercitino la
caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi.
6. Le specie cacciabili ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del presente
articolo vengono individuate dalle Province tra le seguenti: cornacchia
grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora.
7. Le Province, nell’ambito delle facoltà concesse dall’articolo 18, comma 2,
della legge n. 157 del 1992, possono modificare i termini di cui all’articolo
3, comma 1, lettera c), della presente legge previo parere dell’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
8. La caccia alla fauna migratoria di cui all’articolo 36 bis, comma 1, della
legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, si svolge nelle
forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2
del medesimo articolo.
9. Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in
materia, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il
fenotipo selvatico (Anas platyrynchos) possono essere utilizzati come richiami
vivi senza l’obbligo dell’opzione di cui all’articolo 12, comma 5, lettera b),
della legge n. 157 del 1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che
condizionano la detenzione di volatili per l’utilizzo nell’attività venatoria.
Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/jsp/index.jsp