REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 12-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte Parte I-II del 16 luglio 2009, n. 28) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni a termine 1. In attuazione dell’intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1° aprile 2009, la Regione, per sostenere il rilancio dell’economia attraverso gli interventi edilizi, favorendo la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualita’ architettonica e dell’efficienza energetica, nonche’ migliorando la sicurezza delle strutture e l’accessibilita’ degli edifici, approva le disposizioni di cui alla presente legge. 2. Le disposizioni contenute nel capo I sono valide fino al 31 dicembre 2011. 3. Sono validi ed efficaci i permessi di costruire o le denunce di inizio attivita’ (DIA) presentati entro la data prevista dal comma 2; le relative opere edilizie possono essere realizzate anche oltre tale data, entro i termini di validita’ previsti dai rispettivi titoli abilitativi.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti
definizioni:
a) per unita’ edilizie si intendono gli edifici con
destinazione d’uso residenziale, nonche’ gli edifici rurali ad uso
abitativo necessari alle esigenze dei proprietari dei fondi e a chi
abbia titolo per l’esclusivo uso degli imprenditori agricoli
professionali, quando persone fisiche, ai sensi del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti
e attivita’, integrita’ aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), g), l), ee),
della legge 7 marzo 2003, n. 38), e dei salariati fissi, addetti alla
conduzione del fondo;
b) la volumetria complessiva, la superficie coperta e la
superficie utile lorda (SUL) sono quelle calcolate con il metodo
previsto dallo strumento urbanistico o, in mancanza, dal regolamento
edilizio vigente nel comune.

Art. 3

Interventi di ampliamento in deroga

1. Fatto salvo quanto disposto all’art. 5, negli edifici
residenziali esistenti, legittimamente realizzati o che hanno
ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della
presente legge, e’ consentito realizzare interventi
di ampliamento delle unita’ edilizie uni e bi-familiari, anche in
deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici,
vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che per la
realizzazione si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico
e al miglioramento della qualita’ architettonica, della sicurezza
delle strutture e dell’accessibilita’ degli edifici. In ogni caso, ad
intervento compiuto, la volumetria complessiva data da quella
esistente sommata all’ampliamento realizzato, come disciplinato ai
commi 5, 6 e 7, non deve superare i 1.200 metri cubi.
2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche
dettate dalle disposizioni regionali in materia di rendimento
energetico nell’edilizia, gli ampliamenti di cui al comma 1 sono
consentiti solo se accompagnati da interventi tali da ridurre il
fabbisogno di energia primaria dell’unita’ edilizia complessiva fino
al raggiungimento dei requisiti prestazionali minimi fissati dalle
disposizioni regionali in materia di rendimento energetico
nell’edilizia o tali da ridurre almeno del 40 per cento il fabbisogno
di energia primaria dell’unita’ edilizia complessiva, da dimostrare
nel progetto allegato alla richiesta del permesso di costruire o
della DIA.
3. La percentuale di riduzione del fabbisogno energetico prevista
dal comma 2 non e’ richiesta per gli edifici che rispettano i
requisiti prestazionali minimi fissati dalle disposizioni regionali
in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
4. Nelle more dell’approvazione delle disposizioni attuative
delle norme regionali in materia di certificazione energetica, la
riduzione del fabbisogno di energia primaria e’ dimostrata mediante
la redazione dell’attestato di qualificazione energetica di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia). La conformita’ delle opere realizzate rispetto al
progetto e alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica di
cui all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192/2005, nonche’ l’attestato
di qualificazione energetica dell’edificio risultante sono asseverati
dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza
contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori; in
mancanza di detti requisiti o della presentazione della comunicazione
stessa non puo’ essere certificata l’agibilita’ dell’intervento
realizzato.
5. Se gli strumenti urbanistici vigenti gia’ prevedono la
possibilita’ di ampliamento del 20 per cento per motivi igienico
funzionali e l’ampliamento e’ stato realizzato, e’ possibile
realizzare in deroga un ulteriore ampliamento del 20 per cento della
volumetria esistente, per un incremento massimo di 200 metri cubi, a
condizione che siano rispettati i requisiti di cui ai commi 1 e 2.
6. Se gli strumenti urbanistici vigenti gia’ prevedono la
possibilita’ di ampliamento del 20 per cento per motivi igienico
funzionali e l’ampliamento non e’ stato realizzato, e’ possibile
realizzarlo prevedendo un ulteriore ampliamento in deroga del 20 per
cento della volumetria esistente, per un incremento massimo di 200
metri cubi, a condizione che siano rispettati, per l’ampliamento
previsto dallo strumento urbanistico, le prescrizioni specifiche
dettate dalle disposizioni regionali in materia di rendimento
energetico nell’edilizia, e, per l’ulteriore 20 per cento, i
requisiti di cui ai commi 1 e 2.
7. Se gli strumenti urbanistici vigenti non prevedono la
possibilita’ di ampliamento del 20 per cento per motivi igienico
funzionali, e’ possibile realizzare in deroga un ampliamento del 20
per cento della volumetria esistente, per un incremento massimo di
200 metri cubi, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui
ai commi 1 e 2.
8. Negli edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata sono consentiti interventi di ampliamento nel limite
del 20 per cento della volumetria esistente volti al miglioramento
della qualita’ architettonica e ambientale, della sicurezza delle
strutture e dell’accessibilita’ degli edifici attraverso
l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in deroga alle
previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che, fermo restando
il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento
energetico nell’edilizia, per la realizzazione si utilizzino
tecnologie per il raggiungimento di una qualita’ ambientale ed
energetica degli interi edifici, tali da raggiungere il valore 1 del
sistema di valutazione denominato «Protocollo Itaca Sintetico 2009
Regione Piemonte» approvato dalla Giunta regionale con propria
deliberazione.
9. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non possono
superare l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici,
tranne che per la quantita’ necessaria per sopraelevare di un piano,
o derogare ai parametri qualitativi vigenti, all’indice di
permeabilita’ dei suoli, stabilito nei piani o nei regolamenti, e in
ogni caso non possono essere superati i limiti di densita’ fondiaria
massima stabiliti all’art. 23, comma 2, della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
10. Gli ampliamenti di cui al presente articolo devono essere
realizzati in soluzione unitaria con l’unita’ abitativa principale e
nel rispetto delle sue caratteristiche formali, non possono
costituire una nuova unita’ abitativa e devono comunque essere
rispettate le distanze dai confini, dalle strade e le distanze tra
edifici fissate dagli strumenti urbanistici.
11. Con gli interventi di cui al presente articolo non puo’
essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati,
salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.
12. Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e’
ridotto in misura pari al 20 per cento per gli interventi edilizi di
cui al presente articolo che prevedano il superamento delle barriere
architettoniche ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati).
13. Negli edifici residenziali ultimati entro il 2008 e’
consentito trasformare il piano pilotis in residenza, in deroga alle
disposizioni normative e regolamentari dei piani regolatori e dei
regolamenti edilizi vigenti, a condizione che le opere realizzate
siano conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie e alle norme in
materia di contenimento del consumo energetico. La trasformazione e’
assoggettata a permesso di costruire o a DIA, e non e’ ammessa nelle
aree esondabili e in quelle a destinazione agricola.

Art. 4 Interventi di demolizione e ricostruzione in deroga 1. Con deliberazione consiliare il comune individua, anche su richiesta degli aventi titolo, edifici residenziali da riqualificare attraverso interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione volti al miglioramento della qualita’ architettonica, della sicurezza delle strutture e dell’accessibilita’ degli edifici, in deroga agli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi. 2. Fatto salvo quanto disposto all’art. 5, gli edifici di cui al comma 1 devono essere legittimamente realizzati o avere ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della presente legge, possono avere al loro interno porzioni con destinazioni d’uso diverse e compatibili con la destinazione d’uso abitativa nella misura non superiore al 25 per cento del volume complessivo dell’edificio medesimo. 3. Per gli interventi di cui al comma 1 e’ ammesso un ampliamento del 25 per cento della volumetria esistente a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell’edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualita’ ambientale ed energetica degli edifici tali da raggiungere il valore 1,5 del sistema di valutazione denominato «Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte»; in alternativa e’ ammesso un ampliamento fino al 35 per cento della volumetria esistente a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell’edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualita’ ambientale ed energetica degli edifici tali da raggiungere il valore 2,5 del sistema di valutazione denominato «Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte». Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti a condizione che il volume a destinazione non residenziale non sia computato ai fini dell’ampliamento e non sia aumentato. 4. L’utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto dei valori della scala di prestazione di cui al comma 3 sono dimostrati nel progetto allegato alla richiesta del permesso di costruire o della DIA e il loro conseguimento e’ certificato dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti o della presentazione della comunicazione stessa non puo’ essere certificata l’agibilita’ dell’intervento realizzato. 5. Il comune disciplina gli interventi di ricostruzione che devono essere realizzati all’interno della stessa unita’ catastale nella quale e’ avvenuta la demolizione, non possono superare l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantita’ necessaria per sopraelevare di un piano, derogare ai parametri qualitativi vigenti, all’indice di permeabilita’ dei suoli, stabilito nei piani o nei regolamenti, e in ogni caso non possono essere superati i limiti di densita’ fondiaria massima stabiliti all’art. 23, comma 2, della 1egge regionale 56/1977. 6. La ricostruzione deve avvenire comunque nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e delle distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici. 7. Con gli interventi di cui al presente articolo non puo’ essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati, salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti. 8. Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e’ ridotto in misura pari al 20 per cento per gli interventi edilizi di cui al presente articolo che prevedano il superamento delle barriere architettoniche ai sensi della legge n. 13/1989.

Art. 5

Limitazioni

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere
realizzati su edifici che, al momento della richiesta del permesso di
costruire o della DIA, risultano eseguiti in assenza o in difformita’
anche parziale dal titolo abilitativo, fatti salvi gli edifici
realizzati prima che fosse obbligatorio tale titolo.
2. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere
realizzati su edifici o ambiti, individuati dai piani regolatori come
centri storici comunque denominati, aree esterne d’interesse storico
e paesaggistico ad essi pertinenti, nuclei minori, monumenti isolati,
singoli edifici, civili o di architettura rurale, di valore
storico-artistico o ambientale o documentario, nei parchi nazionali e
nelle aree protette istituite con legge regionale.
3. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere
realizzati nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di
pericolosita’ IIIa) secondo le indicazioni della circolare del
Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell’8 maggio 1996 e negli
abitati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 2
febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche).
4. Negli edifici ricadenti all’interno di aree dichiarate di
notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137) sono ammessi gli interventi di cui all’articolo 3, fatto salvo
l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica.
5. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4, ove autorizzabili,
devono rispettare le normative vigenti in materia antisismica, di
sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, nonche’ le disposizioni
contenute nel decreto legislativo n. 42/2004 e quanto definito dalle
norme del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino
idrografico del fiume Po (PAI) e dalle norme degli strumenti
urbanistici adeguati al PAI; devono inoltre acquisire i pareri e le
autorizzazioni necessari prima del rilascio del permesso di costruire
o, in alternativa, prima della presentazione della DIA.
6. Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 sono
alternative all’applicazione della legge regionale 6 agosto 1998, n.
21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti), come
prorogata dall’art. 13 della presente legge e non sono utilizzabili
per i rustici, ai quali si applica la legge regionale 29 aprile 2003,
n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici).

Art. 6 Facolta’ comunali in ordine all’applicazione della legge 1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono, nel termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disporre l’esclusione dell’applicazione degli articoli 3 e 4, in tutto o in parte del territorio comunale. 2. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono inoltre indicare i parametri quantitativi e qualitativi stabiliti dagli strumenti urbanistici non derogabili per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4. 3. I comuni istituiscono e aggiornano l’elenco degli interventi di cui agli articoli 3 e 4, anche per evitare che, mediante interventi successivi, siano superati i limiti di cui alla presente legge.

Art. 7 Interventi in deroga per l’edilizia produttiva 1. I fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva, effettivamente utilizzati e legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia esaurita la SUL consentita, possono essere soppalcati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, per un aumento massimo del 30 per cento della SUL esistente; gli standard derivanti dall’aumento della SUL, se non reperibili, devono essere monetizzati. 2. Negli edifici produttivi o artigianali, legittimamente realizzati, e’ consentito realizzare interventi di ampliamento pari al 20 per cento della SUL, con un massimo di 200 metri quadrati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi. 3. Per le finalita’ della presente legge gli edifici a finalita’ ricettive sono equiparati agli edifici residenziali.

Art. 8 Denuncia di inizio attivita’ 1. Fermo restando quanto disposto dal titolo II, capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in merito alla disciplina della DIA si applicano, inoltre, le disposizioni previste dal presente articolo. 2. Le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, purche’ presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori stessi, sono realizzabili mediante DIA, senza attendere alcun termine per l’inizio dei lavori. 3. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante DIA: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e quelli disciplinati dalla legge regionale n. 21/1998 e dalla legge regionale n. 9/2003; b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, se sono disciplinati da piani attuativi comunque denominati, compresi gli atti negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale con l’approvazione degli stessi piani o con atto di ricognizione di quelli vigenti; c) gli interventi di nuova costruzione, se sono in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale. 4. La dichiarazione prevista al comma 3, lettere b) e c), e’ assunta dal competente organo comunale entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati ad operare con DIA; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione purche’ il progetto di costruzione sia accompagnato da relazione tecnica, nella quale sia asseverata l’esistenza delle caratteristiche sopra menzionate. 5. Il competente ufficio comunale, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA, provvede: a) a verificare la completezza della documentazione presentata; b) ad accertare che la tipologia dell’intervento descritto ed asseverato dal professionista abilitato rientri nei casi previsti dal presente articolo; c) a comunicare l’importo del contributo di costruzione; d) a notificare all’interessato le eventuali ragioni ostative che impediscono la realizzazione dell’intervento. 6. Entro il termine di cui al comma 5, in caso di incompletezza della documentazione, il competente ufficio comunale ne richiede l’integrazione e il termine per l’inizi dei lavori e’ interrotto sino al ricevimento degli atti necessari. La richiesta di integrazione non puo’ essere reiterata. 7. I comuni stabiliscono modalita’ di controllo di merito dei contenuti dell’asseverazione allegata alla DIA e della corrispondenza del progetto e dell’opera in corso di realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal professionista abilitato, nell’osservanza dei seguenti criteri: a) il controllo e’ effettuato in corso d’opera e comunque entro sei mesi dalla comunicazione di fine dei lavori o, in assenza di tale comunicazione, entro sei mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo; b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno una percentuale del 20 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione.

Art. 9

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19

1. Il comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n.
19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo»), e’ sostituito dal
seguente: «1. La nomina della commissione edilizia e’ facoltativa.».
2. Al comma 3 dell’art. 4 della legge regionale n. 19/1999, le
parole: «eletti dal consiglio comunale» sono sostituite dalle
seguenti: «nominati dal competente organo comunale».
3. Il comma 5 dell’art. 4 della 1egge regionale n. 19/1999, e’
sostituito dal seguente: «5. Il regolamento edilizio indica gli
interventi sottoposti al parere preventivo, non vincolante della
commissione edilizia.».

Art. 10 Modifica alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 1. Al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici – Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27), le parole: «sentito il parere della Commissione comunale igienico-edilizia ed» sono soppresse.

Art. 11

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20

1. Dopo il comma 1 dell’art. 15 della legge regionale 3 aprile
1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali
e paesistici), e’ inserito il seguente: «1- bis. I comuni danno
immediata comunicazione alla direzione regionale competente del
Ministero per i beni e le attivita’ culturali delle autorizzazioni
rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione;
gli stessi atti sono nei medesimi termini inviati alla Regione. Le
citate autorizzazioni non divengono efficaci fino a quando non si sia
provveduto alla loro trasmissione.».
2. Dopo il comma 8 dell’art. 16 della legge regionale n. 20/1989,
e’ inserito il seguente: «8-bis. La competenza di cui all’art. 167
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137) e’ delegata ai comuni.».

Art. 12

Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13

1. Al comma 5 dell’art. 18 della legge regionale 28 maggio 2007,
n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico
nell’edilizia), la parola: «fotovoltaici» e’ sostituita dalle
seguenti: «alimentati da fonti rinnovabili».
2. Al comma 6 dell’art. 18 della legge regionale n. 13/2007, le
parole: «impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di
distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «impianti alimentati
da fonti rinnovabili».
3. Alla lettera p) del comma 1 dell’art. 21 della 1egge regionale
n. 13/2007, le parole: «impianti fotovoltaici e il loro allacciamento
alla rete di distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «impianti
alimentati da fonti rinnovabili».

Art. 13

Modifica alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21

1. Al comma 3 dell’art. 1 della legge regionale n. 21/1998, le
parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2008».

Art. 14 Interventi di riqualificazione edilizia 1. I comuni individuano ambiti di territorio su cui promuovere programmi di rigenerazione urbana, sociale e architettonica tramite azioni partecipative e di concerto con gli operatori privati; con tali programmi i comuni individuano edifici, anche inutilizzati, legittimamente costruiti, ma ritenuti incongrui, per dimensioni o tipologie, con il contesto edilizio circostante, da riqualificare in funzione di una maggiore efficienza energetica o a fini sociali, per i quali gli strumenti urbanistici possono prevedere interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione. Per gli edifici a destinazione commerciale sono comunque fatte salve le norme di settore. 2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, lo strumento urbanistico puo’ prevedere premialita’ di cubatura nel limite massimo del 35 per cento del volume preesistente. 3. La parziale ricostruzione di cui al comma 1 puo’ avvenire sullo stesso sedime nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto, mentre la cubatura eccedente, sommata alla premialita’ prevista al comma 2, puo’ essere ricostruita in altre aree, individuate dal comune, anche attraverso sistemi perequativi. La totale ricostruzione, compresa di ogni premialita’, puo’ avvenire in altre aree, individuate dal comune, anche attraverso sistemi perequativi. 4. Gli interventi previsti ai commi 1, 2 e 3, volti al miglioramento della qualita’ architettonica, ambientale, energetica e sociale, sono consentiti a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell’edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualita’ ambientale ed energetica degli edifici tali da raggiungere il valore 2,5 del sistema di valutazione denominato «Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte». L’utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto dei valori della scala di prestazione sono dimostrati nel progetto allegato alla richiesta del permesso di costruire o della DIA, il loro conseguimento e’ certificato dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti o della presentazione della comunicazione stessa, non puo’ essere certificata l’agibilita’ dell’intervento realizzato. 5. I comuni possono individuare altresi’ edifici produttivi o artigianali, anche inutilizzati, legittimamente costruiti, localizzati in posizioni incongrue o che costituiscono elementi deturpanti il paesaggio, per i quali prevedere, anche tramite premi di cubatura entro il limite del 35 per cento della SUL e previa loro demolizione, il trasferimento in aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), come disciplinate dalle linee guida regionali e individuate anche attraverso sistemi perequativi o l’acquisizione alla proprieta’ pubblica dell’area di decollo dell’intervento. La Regione, allo scopo di incentivare la realizzazione di tali aree, puo’ avvalersi degli strumenti di intervento previsti negli atti di programmazione adottati in attuazione della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attivita’ produttive) e delle risorse finanziarie regionali, nazionali, comunitarie allo scopo destinate. I comuni disciplinano altresi’ la nuova destinazione d’uso dell’area di decollo dell’intervento prevedendone la riqualificazione paesaggistica. 6. Le modalita’ operative per la ristrutturazione o la rilocalizzazione degli edifici di cui al presente articolo possono essere preventivamente definite da una convenzione stipulata tra i comuni, gli operatori interessati e, eventualmente, la Regione e le province, se richieste, contenente gli impegni delle parti. 7. La Regione sostiene altresi’ il recupero del patrimonio paesaggistico, favorendo la realizzazione di coperture e di mascheramenti di fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva che ne riducano l’impatto ambientale sul paesaggio. 8. Al fine di cui al comma 7, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua i criteri di attribuzione e le modalita’ di erogazione del contributo utilizzando le procedure e gli stanziamenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).

Art. 15

Norme in materia di sicurezza

1. In fase di ampliamento o ricostruzione degli edifici e’ fatto
obbligo prevedere dispositivi utili a garantire la sicurezza in fase
di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi
successivi alla ultimazione dello stesso. Sono fatti salvi tutti gli
obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 16

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) il quinto comma dell’art. 26 della legge regionale n.
56/1977;
b) l’art. 56 della legge regionale n. 56/1977;
c) l’art. 52 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 56/77 e successive
modificazioni).
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, 14 luglio 2009

p. Merdecedes Bresso

Il Vice Presidente: PEVERARO

(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=48&redaz=009R0653&tmstp=1260865246975

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) LEGGE PROVINCIALE 28 aprile 2009, n. 5 Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2007.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 12 maggio 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento 1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio 2007 e’ approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

Entrate

1. Le entrate accertate nell’esercizio finanziario 2007, per la
competenza propria dell’esercizio, risultano stabilite in
5.223.042.876,52 euro.
2. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario
2006, ammontanti a 3.837.710.200,73 euro, risultano riaccertati, per
effetto di maggiori o minori entrate verificatesi nel corso della
gestione 2007, in 3.920.364.158,43 euro.
3. I residui attivi alla fine dell’esercizio 2007 ammontano
complessivamente a 3.785.902.684,38 euro, di cui 781.882.804,43 euro
per somme rimaste da riscuotere in conto dell’esercizio 2007 e
3.004.019.879,95 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli
esercizi finanziari precedenti.

Art. 3 Spese 1. Le spese impegnate nell’esercizio finanziario 2007, per la competenza propria dell’esercizio, risultano stabilite in 5.211.498.570,68 euro. 2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2006, ammontanti a 3.297.768.394,51 euro, risultano stabiliti, per effetto di economie e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2007, in 3.242.843.139,63 euro. 3. I residui passivi alla fine dell’esercizio 2007 ammontano complessivamente a 3.260.751.393,47 euro, di cui 1.643.653.057,40 euro per somme rimaste da pagare in conto dell’esercizio 2007 e 1.617.098.336,07 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 4

Avanzo di consuntivo

1. L’avanzo di consuntivo alla fine dell’esercizio 2007 risulta
stabilito come segue:

a) consistenza alla fine dell’esercizio 2006 euro 7.037.840.300,07
b) variazioni nette nel corso dell’esercizio 2007 euro + 234.990.549,28
c) consistenza alla fine dell’esercizio 2007 euro 7.272.830.849,35

2. La situazione delle passivita’ patrimoniali della Provincia
alla chiusura dell’esercizio finanziarrio 2007 e’ stabilita come
segue:
a) consistenza alla fine dell’esercizio 2006 euro 4.241.599.600,03
b) variazioni nette nel corso dell’esercizio 2007 euro – 242.498.594,02
c) consistenza alla fine dell’esercizio 2007 euro 3.999.101.006,01

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2009-12-19&task=pdf&datainiziovalidita=0&subarticolo=1&redaz=009R0611&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=3&numgu=49&numeroarticolo=5&versionearticolo=1&tmstp=1261385606891&cdimg=h20091219009R0611N65965

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 299 del 24-12-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 del 27 novembre 2009 e n. 3827 del 27 novembre 2009; Visto l’art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Viste le note dei Sindaci di alcuni comuni del cratere del 17 novembre 2009; Vista la nota del 25 novembre 2009 della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di L’Aquila; Vista la nota del 2 dicembre 2009 della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ascoli Piceno; D’intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e’ autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai familiari delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 per le esequie dei propri congiunti che non abbiano fruito dei funerali di Stato, in ragione di complessive euro 80.000, con oneri a carico dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 2. Il comma 3, dell’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e’ soppresso. 3. All’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente comma: «3. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna e’ autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009».

Art. 2

1. Al fine di consentire la realizzazione, in termini di somma
urgenza, di moduli provvisori da destinare ad uso ecclesiastico, il
Commissario delegato provvede, con i poteri e le procedure di cui
all’art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
prescindendo dall’acquisizione del parere di cui al comma 3 del
medesimo art. 2, in considerazione del carattere di provvisorieta’
dei predetti moduli e delle connesse opere di urbanizzazione nei
territori di cui all’art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
nonche’ avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 3 dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in euro 700.000,00
circa si provvede a carico dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24
giugno 2009, n. 77.

Art. 3

1. All’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, dopo il comma 3 e’ aggiunto il
seguente comma: «3-bis. I comuni, entro il 28 febbraio 2010, il
comune dell’Aquila entro il 31 marzo 2010, individuano gli aggregati
edilizi di cui al comma 3, per i quali occorre la costituzione di
consorzi obbligatori. Per la eventuale individuazione delle porzioni
di aggregato, di dimensioni comunque superiori a 300 mq lordi a
terra, il comune redige una relazione tecnica ed uno schema di
partizione che tengono conto anche delle eventuali diversita’ degli
edifici dell’aggregato in termini di danno subito, eta’ di
costruzione, caratteristiche formali e strutturali, numero dei piani
e stato di manutenzione.».
2. All’art. 7, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, le parole: «superfici
utili» sono sostituite dalle seguenti parole: «superfici lorde
coperte».
3. Il comma 5 dell’art. 7, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e’ sostituito
dal seguente: «Il consorzio resta unico, per l’intero aggregato,
anche se suddiviso in porzioni. Al fine di assicurare l’unitarieta’
del progetto, il rappresentante legale del Consorzio individua un
coordinatore di tutti i tecnici incaricati della progettazione, della
direzione lavori e del controllo della sicurezza, che operano in
ciascuna porzione. Nelle domande di contributo per la riparazione o
ricostruzione delle singole unita’ immobiliari ricadenti
nell’aggregato di cui al comma 3, il coordinatore dei tecnici attesta
la coerenza degli interventi sulle medesime unita’ con il progetto
dell’aggregato».
4. All’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, sono aggiunti infine i
seguenti commi:
«10. I comuni, entro il termine disposto all’art. 3-bis, pubblicano
sull’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale, con
periodicita’ almeno settimanale, l’elenco degli aggregati e delle
eventuali partizioni gia’ individuati. La pubblicazione vale anche
quale invito ai proprietari ed ai titolari dei diritti reali delle
unita’ immobiliari degli edifici interessati a costituirsi in
consorzio obbligatorio, entro venti giorni dalla pubblicazione stessa
(trenta per L’Aquila), con la nomina del relativo rappresentante
legale, anche esterno, per lo svolgimento di tutte le attivita’
riguardanti la completa attuazione degli interventi. Non e’ richiesta
la costituzione del consorzio per gli aggregati con unita’
immobiliari appartenenti ad un unico proprietario, il quale resta
comunque vincolato al rispetto della disciplina prevista per gli
interventi sugli aggregati. In alternativa alla costituzione del
Consorzio obbligatorio, entro i predetti termini di venti o trenta
giorni, tutti i proprietari rilasciano apposito atto di procura
speciale ad un unico soggetto per lo svolgimento di tutte le
attivita’ riguardanti la completa attuazione degli interventi, al
quale si applicano le disposizioni di cui al comma 8. Sia la procura
speciale che la costituzione del consorzio obbligatorio sono
conferite mediante scrittura privata con autenticazione della
sottoscrizione da parte del segretario comunale o suo delegato.
11. L’individuazione dell’aggregato puo’ essere proposta
direttamente dai proprietari interessati con apposita perizia tecnica
che dimostri il soddisfacimento delle condizioni previste dal comma
3-bis. La predetta proposta deve essere presentata almeno dieci
giorni prima della scadenza di cui al medesimo comma 3-bis, affinche’
il comune possa eventualmente concedere l’autorizzazione, anche con
modificazioni. Entro venti giorni dalla data dell’autorizzazione
predetta (trenta per L’Aquila) deve essere costituito il consorzio, o
nominato il procuratore nel rispetto delle disposizioni di cui al
comma 10.
12. Nei termini previsti al comma 10, al fine di non ritardare la
esecuzione dei lavori di riparazione e ricostruzione delle parti
comuni, il comune puo’ valutare, anche in via preventiva, le proposte
progettuali relative a interventi su singoli edifici di un aggregato
e autorizzare espressamente la relativa esecuzione qualora sia
dimostrata la compatibilita’ complessiva dei singoli interventi con
riferimento alle finalita’ di cui al comma 3, sulla base di una
perizia tecnica, redatta dai progettisti, che riguarda l’intero
aggregato e le relazioni fra i singoli edifici. In caso di
valutazione positiva trova applicazione il disposto di cui al comma
6, purche’ sia designato un unico coordinatore dei direttori dei
lavori e dei responsabili per la sicurezza in corso d’opera.
13. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 10 il comune
previa diffida ad adempiere, pubblicata sull’Albo pretorio e sul sito
internet istituzionale, entro un termine di quindici giorni, si
sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine
di quindici giorni. Il potere sostitutivo del comune si esercita
mediante la nomina di un commissario e l’occupazione degli immobili a
titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalita’ del
Consorzio obbligatorio; il commissario agisce come soggetto attuatore
in sostituzione del Consorzio o del procuratore speciale; la
sostituzione si estende a tutte le attivita’ preparatorie, connesse e
strumentali alla completa realizzazione degli interventi.
14. Per il compenso spettante al rappresentante legale del
consorzio, al commissario o al procuratore speciale si applica l’art.
8, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3803 del 15 agosto 2009.
15. Al coordinatore dei progettisti e dei tecnici responsabili
della direzione lavori e della sicurezza, previsto al comma 5, spetta
il compenso previsto dalla tariffa professionale per la figura del
responsabile unico del procedimento, nell’ambito dell’importo
complessivo ammesso a contributo.
16. Per superficie lorda complessiva coperta si intende la somma
delle superfici calpestabili coperte delle unita’ immobiliari e delle
parti comuni del fabbricato, e delle superfici occupate da muri
portanti, setti, tamponature e tramezzi.
17. Le domande di contributo per la esecuzione dei lavori negli
aggregati di cui al comma 3 devono essere presentate dal legale
rappresentante del consorzio, dal procuratore o dal commissario
nominato dal comune, entro centosessanta giorni dalla nomina degli
stessi in caso di aggregati con esito peggiore E, ovvero entro
novanta giorni per gli aggregati con esito peggiore B o C.
18. Le domande di contributo per la riparazione o ricostruzione
delle singole unita’ immobiliari ricadenti negli aggregati di cui al
comma 3 devono essere presentate dagli aventi diritto entro i termini
indicati al comma 17 per l’aggregato di riferimento, a prescindere
dall’esito della singola unita’ immobiliare.
19. Il Commissario delegato provvede, con apposito decreto, a
definire le disposizioni regolamentari che disciplinano la
costituzione ed il funzionamento dei Consorzi.».

Art. 4

1. Al fine di incentivare la ripresa dell’economia nella regione
Abruzzo, gravemente compromessa dagli eventi sismici, le imprese
operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei territori dei comuni
individuati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, non sottoposte a procedure concorsuali e
beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983,
n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di
pubblicazione della presente ordinanza, possono richiedere entro il
31 dicembre 2010 agli enti finanziatori la rimodulazione del 50% del
debito residuo in un nuovo finanziamento di durata non superiore a
quindici anni, erogato a condizioni di mercato, a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.
2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano oneri a
carico del bilancio dello Stato.

Art. 5

1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l’autonoma
sistemazione di cui all’art. 11, comma 3, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e
successive modificazioni ed integrazioni, e’ prorogato al 31 dicembre
2010, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro
nell’abitazione e fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e
15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827
del 27 novembre 2009.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 6

1. Per consentire il proseguimento delle attivita’ finalizzate al
superamento dell’emergenza, il termine previsto all’art. 5, commi 2 e
2-bis, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3771 del 19 maggio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni,
e’ prorogato al 30 giugno 2010.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro
500.000,00 si provvede a carico dell’art. 7, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 7 1. In ragione del prolungato e gravoso impegno del personale della Prefettura di Ascoli Piceno per le attivita’ espletate per il superamento del contesto emergenziale, con particolare riferimento alle attivita’ di assistenza ed alloggiamento della popolazione, proveniente dai territori interessati dal sisma del 6 aprile 2009, nelle strutture alberghiere ubicate nel territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo ed allo spostamento negli alberghi dell’entroterra delle medesime provincie nel mese di giugno 2009, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ autorizzato a rimborsare alla sopra citata Prefettura la somma di euro 8.410,06 per il lavoro straordinario svolto da quattro unita’ di personale ivi in servizio. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 8

1. In relazione all’utilizzo delle infrastrutture dell’Aeroporto
dei Parchi di Preturo per le esigenze connesse agli eventi sismici
del 6 aprile 2009, il Dipartimento della Protezione civile e’
autorizzato ad erogare all’Aero Club di L’Aquila un contributo di
90.000 euro a valere sui fondi stanziati dall’art. 7, comma 1 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni
nella legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 9

1. Il contributo di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si intende cumulabile con
l’agevolazione di cui all’art. 3, comma 1-bis, del medesimo
decreto-legge anche quando viene concesso con la modalita’ del
finanziamento agevolato garantito dallo Stato. L’importo del
finanziamento in cui subentra lo Stato ai sensi dell’art. 3, comma
3-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 viene detratto dall’importo
del finanziamento agevolato richiesto per la ricostruzione in altro
sedime dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale
distrutta, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione sostitutiva
dell’abitazione principale distrutta, ai sensi dell’art. 3, comma 5,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del
9 luglio 2009.
2. Gli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti di cui
all’art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 39 del 2009, sono quelli
appartenenti ad edifici che hanno subito crollo totale oppure
parziale, anche di un solo piano o di una porzione superiore al 25%
del volume totale dell’edificio e quelli per i quali la demolizione e
successiva ricostruzione e’ piu’ conveniente della riparazione con
miglioramento sismico fino all’80% dell’adeguamento. La convenienza
viene dimostrata con perizia tecnica asseverata da depositare presso
il comune ove e’ ubicato l’immobile. Sono esclusi gli immobili
oggetto di interventi di ripristino o riparazione. Il comune rilascia
le relative certificazioni, con attestazione delle anzidette due
condizioni degli immobili, al fine della presentazione della domanda
di subentro dello Stato nel finanziamento preesistente, al netto del
prezzo di cessione pagato da Fintecna S.p.A. e nel limite massimo di
euro 150.000.
3. L’agevolazione di cui all’art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge
39 del 2009 puo’ riguardare anche i beni localizzati al di fuori dei
territori dei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo
decreto-legge, in presenza di un nesso di causalita’ diretto tra il
danno subito e l’evento sismico, comprovato da apposita perizia
giurata, corredata dalla certificazione di cui al comma 2 del
presente articolo.
4. Il subentro dello Stato nel finanziamento preesistente, con la
contestuale cessione dei diritti di proprieta’ sull’immobile
distrutto alla Fintecna S.p.A., ovvero alla societa’ controllata e da
essa indicata, comporta l’estinzione dell’ipoteca gravante sul
medesimo immobile a garanzia del finanziamento.
5. I benefici di cui all’art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 39
del 2009 si applicano anche nell’ipotesi in cui l’importo del residuo
finanziamento preesistente sia superiore a 150.000 euro. Laddove il
debitore originario non possa o non intenda versare preventivamente
all’istituto finanziatore l’eventuale quota eccedente il limite di
150.000 euro stabilito per il subentro dello Stato, configurandosi in
tale fattispecie un’ipotesi di estinzione parziale del debito
residuo, il debitore originario rimarra’ obbligato al rimborso della
quota residua del debito.
6. I benefici di cui al comma 5 si applicano anche nel caso in cui
il finanziamento sia stato contratto da un terzo non residente in
favore del soggetto residente, proprietario e datore di ipoteca
dell’immobile distrutto.
7. Per consentire a Fintecna di provvedere al pagamento per conto
del Ministero dell’economia e delle finanze delle rate dei residui
mutui in cui lo Stato e’ subentrato e’ autorizzata l’apertura di un
conto corrente infruttifero di tesoreria centrale intestato al
Ministero dell’economia e delle finanze sul quale tale Ministero
mette a disposizione i mezzi finanziari occorrenti al rimborso delle
rate di mutuo agli Istituti finanziatori. Fintecna Immobiliare e’
autorizzata a prelevare le somme per i pagamenti di cui sopra in
prossimita’ delle relative scadenze, nei tempi tecnici strettamente
necessari ad effettuare le relative operazioni di pagamento.

Art. 10

1. Per consentire con la massima urgenza la rimozione e lo
smaltimento dei veicoli distrutti in conseguenza degli eventi sismici
del 6 aprile 2009, gia’ censiti dall’Automobile Club dell’Aquila, il
Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 aprile 2009 e’ autorizzato a stipulare una apposita
convenzione con il medesimo ente.
2. I veicoli censiti, per i quali non e’ stata rilasciata dai
proprietari entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza, espressa volonta’ al rientro in possesso, saranno
considerati «veicoli abbandonati» ai sensi e per gli effetti del
regolamento del Ministero dell’interno del 22 ottobre 1999, n. 460.
3. Nell’ambito della convenzione di cui al comma 1, l’Automobile
Club dell’Aquila provvede alla rimozione ed allo smaltimento dei
veicoli di cui al comma 1 nonche’ al rimborso delle spese gia’
sostenute dai soggetti che hanno provveduto autonomamente alla
rimozione, allo smaltimento ed alla radiazione dei veicoli di
proprieta’ distrutti in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile
2009, nel limite massimo di 250 euro.
4. Per le finalita’ di cui al comma 1, all’Automobile Club
dell’Aquila e’ attribuita per i veicoli censiti anche se mancanti di
parte o tutta la documentazione, come targhe, carta di circolazione e
certificato di proprieta’, la competenza per la presentazione della
formalita’ di richiesta di radiazione ai pubblici registri – Ufficio
PRA e Motorizzazione civile – sulla base di un elenco analitico
predisposto a seguito del censimento.
5. L’annotazione della radiazione avra’ efficacia dal 6 aprile
2009.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro
80.000,00 si provvede a carico dell’art. 7, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 11

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso
impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in
atto nella regione Abruzzo il personale, dirigenziale e non, in
servizio presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31
dicembre 2009, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i
periodi di cui all’art. 22, comma 11, e di cui all’art. 42, commi 12
e 13, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del
comparto della Presidenza dei Ministri dovra’ fruirne in periodi
compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro i
due anni successivi.
2. All’art. 10, comma 9, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, dopo le parole
«decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90» sono aggiunte le seguenti
parole: «ovvero in posizione di comando presso la medesima
Struttura».

Art. 12

1. Il termine entro il quale presentare le domande di contributo di
cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e’ prorogato al 31 gennaio
2010, salvo quanto previsto per gli aggregati strutturali di cui
all’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3820 del 12 novembre 2009.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-24&task=dettaglio&numgu=299&redaz=09A15448&tmstp=1261989250628

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2009 Iscrizione della denominazione «Insalata di Lusia» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 28-12-2009

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita’

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 1137 della Commissione del
25 novembre 2009, la denominazione «Insalata di Lusia» riferita alla
categoria Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
dell’allegato II – Insalata, e’ iscritta quale Indicazione geografica
protetta nel registro delle denominazioni di origine protette
(D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto
dall’art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
della Indicazione geografica protetta «Insalata di Lusia», affinche’
le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili
per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Insalata di
Lusia», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1137
del 25 novembre 2009.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione
«Insalata di Lusia», possono utilizzare, in sede di presentazione e
designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione
«Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al
regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 3 dicembre 2009

Il capo dipartimento: Nezzo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-28&task=dettaglio&numgu=300&redaz=09A15164&tmstp=1262160661736