DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009

Estensione della dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento di attivita’ di bonifica, nell’ambito del sito di interesse nazionale di Manfredonia , delle discariche pubbliche Pariti 1 – rifiuti solidi urbani e Conte di Troia, anche alla discarica pubblica Pariti 1 – liquami

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 2 del 4-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
maggio 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza per lo
svolgimento delle attivita’ di bonifica delle discariche pubbliche
Pariti 1 – rifiuti solidi urbani e Conte di Troia nell’ambito del
sito di interesse nazionale di Manfredonia;
Considerato che presso i siti adibiti a discariche pubbliche sono
state avviate le relative attivita’ di bonifica;
Considerato che il rivenimento di quantita’ di rifiuti assai
superiori alle previsioni, anche presso il sito denominato Pariti 1 –
liquami, ha reso necessario disporre per interventi ulteriori e
diversi rispetto a quelli gia’ approvati con decreto del Ministero
della tutela del territorio e del mare n. 3209 del 18 dicembre 2006;
con conseguente revisione ed aggiornamento de piano medesimo;
Considerato che il Ministero della tutela del territorio e del mare
con il piano del 18 dicembre 2006 ha approvato, tra gli altri, anche
il progetto di bonifica della discarica denominata Pariti 1 liquami
sita in Manfredonia;
Considerato, inoltre, che allo scopo di definire compiutamente il
quadro degli interventi si rende necessario estendere la
dichiarazione dello stato di emergenza anche alla discarica pubblica
Pariti 1 – liquami, in ragione del rinvenimento di quantita’ di
rifiuti assai superiori alle previsioni;
Considerato, che sul territorio della Regione Puglia sono gia’ in
corso azioni volte a fronteggiare la situazione di criticita’
esistente nel settore ambientale;
Considerato, inoltre, che la Corte di Giustizia delle Comunita’
europee con sentenza 25 novembre 2004 ha condannato lo Stato italiano
per la mancata bonifica delle discariche pubbliche e private presenti
nel sito di interesse nazionale di Manfredonia, a cui ha fatto
seguito l’emanazione di un parere motivato ex art. 228 del Trattato
CE;
Considerato, che per l’esecuzione della citata sentenza e’ stata
avviata un’azione di negoziato con i competenti uffici della
Commissione europea, per evitare l’ulteriore deferimento della
Repubblica italiana alla Corte di Giustizia delle Comunita’ europee;
Considerato che e’ divenuto urgente, anche allo scopo di
salvaguardare la salute pubblica e l’ambiente, attuare interventi
immediati anche sulla discarica pubblica Pariti 1 liquami;
Rilevato che il Presidente della Regione Puglia con nota del 2
dicembre 2009 ha richiesto la estensione dello stato di emergenza
deliberato il 15 maggio 2009;
Vista la nota del Ministro dell’Ambiente, della tutela del
territorio e del mare del 25 novembre 2009;
Ritenuto che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui
all’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la
dichiarazione dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2009;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, la dichiarazione di stato di
emergenza deliberata il 15 maggio 2009 in relazione alle attivita’ di
bonifica da porre in essere nel sito di interesse nazionale di
Manfredonia e’ estesa alla discarica pubblica Pariti 1 liquami.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Milano, 18 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-04&task=dettaglio&numgu=2&redaz=09A15590&tmstp=1262935721619

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 gennaio 2009, n. 1

Regolamento concernente: Rettifica per errore materiale del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 45-152/Leg. recante «Modifica, per rettifica, del decreto del Presidente della Provincia 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg. (Regolamento concernente "Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e successive modificazioni concernente la ricezione turistica all’aperto)")».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 24 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale
e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
Vista la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina
della ricezione turistica all’aperto e modifiche a disposizioni
provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate,
esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attivita’
idrotermali);
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3383 di data
30 dicembre 2008 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il
regolamento concernente: Rettifica per errore materiale del decreto
del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 45-152/Leg.
recante «Modifica, per rettifica, del decreto del Presidente della
Provincia 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg. (Regolamento concernente
"Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002,
n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13
dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica
all’aperto)")»;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1

Sostituzione della Sezione E della Tabella A allegata al decreto
del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 45-152/Leg.

1. La Sezione E (Dotazioni complementari) della Tabella A
allegata al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008,
n. 45-152/Leg. e’ sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Trento, 20 gennaio 2009

DELLAI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0424&tmstp=1262938236014

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 15

Modifiche all’art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, ad oggetto: «Norme integrative e complementari alla legge regionale "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli enti pubblici della Regione Molise – Triennio 1988/1990" e provvedimenti urgenti per l’organizzazione amministrativa della Regione».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Segreterie particolari 1. L’art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e’ sostituito dal seguente: «Art. 8. (Segreterie particolari) – 1. Per lo svolgimento delle rispettive attivita’ di segreteria, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali, il Presidente del Consiglio regionale, i componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, iPresidenti delle commissioni consiliari permanenti e temporanee, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, si avvalgono di specifiche unita’ organizzative denominate: «segreterie particolari». 2. Alle segreterie particolari compete esclusivamente l’espletamento delle attivita’ non istituzionali conseguenti alle funzioni rispettivamente attribuite a ciascuno degli organi di cui al comma 1 e non riconducibili nell’ambito di competenze delle strutture organizzative della Regione. 3. La consistenza numerica di ciascuna delle segreterie di cui al comma 1 e’ determinata con riferimento ai limiti ed alle disponibilita’ complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonche’ alle quote assegnate a ciascuna segreteria. Detti stanziamenti, periodicamente determinati con provvedimento della Giunta regionale e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza, sono comprensivi di compensi per eventuali prestazioni di lavoro straordinario, del trattamento di missione, del salario incentivante, degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo. 4. Ai fini della sola determinazione dell’importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 da assegnare a ciascuna segreteria, nonche’ per l’attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali, si fa riferimento alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 5. L’importo di cui al comma 4 e’ determinato sulla base del costo di ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai Contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto regioni ed autonomie locali, corrispondente al trattamento economico iniziale fisso e ricorrente di ciascuna categoria, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, ivi comprese le somme caratterizzate da continuita’ e fissita’ di erogazione nonche’ dal salario accessorio nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva. Lo stanziamento, come innanzi determinato, e’ incrementato dall’importo corrispondente al tetto massimo delle ore di straordinario liquidabili in base alle disposizioni nel tempo vigenti in materia e tenuto conto dell’entita’ numerica virtuale delle segreterie, come riportata nella tabella di cui al comma 4. Lo stanziamento e’, altresi’, incrementato di un importo forfettario per indennita’ di missione fuori sede e rimborso spese, determinato in ragione della media aritmetica della corrispondente spesa del biennio precedente sostenuta da autisti e componenti delle strutture di supporto, rapportata al personale come riportato nella tabella di cui al comma 4. E’ escluso qualsiasi onere ulteriore per l’Amministrazione. 6. Il personale addetto alle segreterie particolari puo’ essere individuato tra gli impiegati regionali o, in posizione di comando, tra i dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli enti sub-regionali, degli altri enti pubblici, ovvero puo’ essere assunto ai sensi del sticcessivo comma 7. Il personale regionale e il personale comandato, eventualmente utilizzato nelle segreterie, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento a valere sul budget di spesa di cui al comma 4. Gli autisti addetti alle segreterie sono individuati esclusivamente tra i dipendenti regionali assunti in qualunque forma. 7. Fermo restando il limite di spesa di cui ai commi 4 e 5, per le finalita’ di cui al presente articolo, puo’ essere assunto anche personale esterno all’Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato e con l’attribuzione di una categoria, tra quelle previste dal vigente sistema di classificazione dei dipendenti regionali, in relazione sia al titolo di studio posseduto che alla natura ed al grado di responsabilita’ connesso all’incarico conferito, con riconoscimento del corrispondente trattamento economico. 8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle segreterie particolari si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione ed alla responsabilita’ dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie. 9. Le segreterie dei componenti della Giunta regionale sono costituite con deliberazione della Giunta regionale. Il provvedimento determina, su richiesta nominativa dei componenti della Giunta stessa e nei limiti della spesa per ognuno stanziata, il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni, individua il responsabile della segreteria, gli addetti e gli autisti. 10. Le segreterie comprese nell’ambito del Consiglio regionale sono costituite, su richiesta normativa dell’amministratore interessato, con provvedimento dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che, nei limiti della spesa per ognuno stanziata, determina il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni, individua il responsabile della segreteria, gli addetti e gli autisti. 11. Il rapporto di lavoro delle unita’ di cui al comma 7 viene costituito con la stipulazione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l’Amministrazione dal Direttore generale competente in materia di personale, ovvero dal Segretario generale del Consiglio regionale per le segreterie comprese nell’ambito del Consiglio regionale, Il contratto individuale viene stipulato sulla base di schemi contrattuali, approvati rispettivamente dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che tengano conto della professionalita’ richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilita’ del personale interessato. 12. All’atto della cessazione dall’ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, gli incarichi dei componenti delle segreterie sono prorogati, per l’adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne, fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorsi 15 giorni dall’insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto. 13. Il personale comandato da altri enti o amministrazioni, alla cessazione dell’incarico di segreteria, fa rientro agli enti e alle amministrazioni di provenienza. 14. I contratti di cui al comma 7 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l’Amministrazione regionale.».

Art. 2 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 6 aprile 2009 IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0434&tmstp=1263024272449

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 gennaio 2009, n. 3

Regolamento recante «Attribuzioni della segreteria generale della Provincia, attribuzioni e denominazione dei dipartimenti, nonche’ individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 2 del 9-1-2010

(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 24 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Giunta
provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati
dalla Giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale
spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo
l’ordinamento vigente, sono devolute alla potesta’ regolamentare
delle province;
Visto l’art. 28, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3, recante «Norme in materia di governo dell’autonomia del
Trentino», secondo il quale l’organizzazione della Provincia e’
costituita dalla segreteria generale della Provincia, dipartimenti,
avvocatura della Provincia e agenzie;
Visto l’art. 29, commi 3, 4 e 7, della legge provinciale 16
giugno 2006, n. 3, che individua i dipartimenti della Provincia e
dispone che le attribuzioni degli stessi e della segreteria generale
della Provincia sono disciplinate con regolamento, che stabilisce
anche il numero massimo dei servizi e degli uffici;
Visto l’art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3, che dispone, tra l’altro, che i servizi, strutture di secondo
livello della Provincia, sono individuati dal regolamento, che ne
definisce la denominazione e le competenze nell’ambito delle
attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei
dipartimenti presso cui sono incardinati;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 104 di data 26
gennaio 2009, con la quale e’ stato approvato il regolamento recante
«Attribuzioni della segreteria generale della Provincia, attribuzioni
e denominazione dei dipartimenti, nonche’ individuazione,
denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30,
comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)»;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1

Attribuzioni della segreteria generale della Provincia
e attribuzioni e denominazione dei dipartimenti

1. Le attribuzioni della segreteria generale della Provincia e le
attribuzioni e la denominazione dei dipartimenti sono definite
nell’allegato A ) al presente regolamento.

Art. 2 Denominazione e competenze dei servizi 1. La denominazione e le competenze dei servizi incardinati presso la segreteria generale della Provincia e presso i dipartimenti sono definite nell’allegato B ) al presente regolamento.

Art. 3 Disposizioni generali 1. I dipartimenti, costituenti le strutture di primo livello dell’organizzazione provinciale, provvedono all’esercizio complessivo delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia. 2. Alla segreteria generale della Provincia e ai dipartimenti sono attribuiti i compiti di indirizzo e coordinamento, nonche’ le funzioni di pianificazione, controllo di gestione, budgeting e gestione dei sistemi informativi delle strutture organizzative in cui si articolano. 3. Ai servizi, costituenti le strutture di secondo livello dell’organizzazione provinciale, sono attribuiti compiti omogenei di carattere continuativo o per la realizzazione di specifici obiettivi, nell’ambito delle attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti. I servizi curano la gestione delle risorse organizzative, finanziarie e strumentali assegnate per l’esercizio delle rispettive competenze nonche’ per il perseguimento degli obiettivi definiti nel programma di gestione. 4. Nelle materie rientranti nelle proprie attribuzioni, alla segreteria generale della Provincia e ai dipartimenti spetta la gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali assegnate per l’esercizio delle medesime, nonche’ l’esercizio delle funzioni e delle attivita’ che non siano espressamente attribuite ai servizi.

Art. 4 Declaratoria dell’ufficio stampa 1. L’ufficio stampa svolge i seguenti compiti: provvede all’espletamento dei compiti connessi all’informazione generale e alla documentazione dell’attivita’ della Giunta provinciale e della Provincia Autonoma di Trento; promuove ed attua il coordinamento dei compiti svolti nell’ambito del settore delle informazioni e delle attivita’ di stampa, anche attraverso la progettazione di campagne di comunicazione sulle iniziative provinciali di interesse pubblico, e cura altresi’ la relativa attivita’ editoriale. Sovrintende alla raccolta del materiale video-fotografico, dei relativi archivi e raccolte; gestisce il Centro audiovisivi e il portale della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 5 Numero massimo dei servizi e degli uffici 1. Il numero massimo dei servizi e’ fissato in 59 unita’, comprese le articolazioni di secondo livello dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e dell’Agenzia provinciale per l’energia. 2. Il numero degli uffici e’ fissato nel numero massimo di 236 unita’.

Art. 6 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data prevista all’art. 7, sono abrogati il decreto del Presidente della Provincia n. 1972/Leg. di data 31 ottobre 2006 e i relativi allegati A ) e B ), il decreto del Presidente della Provincia n. 6-86/Leg. di data 10 aprile 2007, il decreto del Presidente della Provincia n. 23-103 di data 17 ottobre 2007 e il decreto del Presidente della Provincia n. 15-122 di data 17 aprile 2008.

Art. 7 Efficacia delle disposizioni 1. Le disposizioni di questo regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1° marzo 2009. Il presente decreto sara’ pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 26 gennaio 2009 Dellai Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2009, registro n. 1, foglio n.4

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-09&task=dettaglio&numgu=2&redaz=009R0428&tmstp=1263375001257