DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009 Conferimento di incarichi al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 15 del 20-1-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, l’art. 9, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, il quale stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, puo’ conferire ai Ministri, con decreto di cui e’ data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato; Visto il Libro bianco sul futuro del modello sociale «La vita buona nella societa’ attiva» del maggio 2009; Ritenuto di dover conferire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sen. Dott. Maurizio Sacconi il coordinamento delle azioni di Governo e di quelle dei Ministri competenti con riferimento ad una serie di tematiche di rilievo, anche con riguardo all’attuazione dei principi del predetto Libro bianco; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 17 dicembre 2009; Decreta: E’ conferito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sen. Dott. Maurizio Sacconi il coordinamento delle azioni di Governo e di quelle dei Ministri competenti in ordine alle tematiche di seguito indicate, anche con riguardo all’attuazione dei principi e degli indirizzi politici del Libro bianco sul futuro del modello sociale «La vita buona nella societa’ attiva» del maggio 2009: bioetica; tutela delle persone non autosufficienti; tutela dell’integrita’ psico-fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Tale incarico di coordinamento e’ conferito per il periodo di durata del mandato di Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Del presente decreto sara’ data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo controllo da parte degli organi competenti secondo la normativa vigente. Milano, 18 dicembre 2009 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 43

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=10A00632&tmstp=1264152134723

REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 18

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita’ e prevenzione» e alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", cosi’ come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65
dell’11 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche all’art. 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23
«Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato
alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita’ e
prevenzione»
1. All’art. 8, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, dopo
il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. A partire dall’anno 2009, la quota di cui al comma 4,
dell’art. 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 introitata
nell’anno precedente al bilancio regionale, derivante
dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1,
dell’art. 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 e’ destinata
allo sviluppo e al miglioramento dell’attivita’ svolta dai servizi
dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale
del Veneto (ARPA V) deputati alla vigilanza e al controllo in materia
di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per
teleradiocomunicazioni e da elettrodotti, con attribuzione
subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella
pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla
giunta regionale.».
2. Il comma 3, dell’art. 8 della legge regionale 16 agosto 2007,
n. 23 e’ sostituito dal seguente:
«3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della legge
regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di
applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, e
le province per le sanzioni di loro competenza versano gli importi di
cui ai commi 2 e 2-bis alla Regione che provvede ad assegnarli,
rispettivamente, alle aziende ULSS da cui dipendono i servizi SISP,
SIAN e SVET e all’ARPAV per i servizi deputati alla vigilanza e al
controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici
generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti.».

Art. 2 Modifiche all’art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita’ e prevenzione» 1. Dopo il comma 1 dell’art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e’ aggiunto il seguente comma: «1-bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie possono essere assistiti da piu’ contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento.».

Art. 3 Introduzione dell’art. 13-bis nella legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita’ e prevenzione», di modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56. 1. Dopo l’art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e’ aggiunto il seguente articolo: «Art. 13-bis (Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" "Riordino della disciplina in materia sanitaria", cosi’ come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517»). – 1. Dopo l’art. 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e’ aggiunto il seguente articolo: «Art. 4-bis (Aziende ospedaliero-universitarie integrate). – 1. In attuazione del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e universita’, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni possono essere costituite aziende ospedaliero-universitarie integrate. 2. Le modalita’ di costituzione, di attivazione, di organizzazione e di funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie integrate sono disciplinate dai protocolli d ‘intesa previsti dal decreto legislativo n. 517 del 1999 e successive modificazioni; in particolare, le aziende ospedaliero-universitarie integrate sono formalmente costituite in seguito alla sottoscrizione dei protocolli attuativi, stipulati rispettivamente dai direttori generali delle aziende ospedaliere e dai rettori delle universita’, nonche’ alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento della giunta regionale che da’ attuazione ai predetti protocolli. La Giunta regionale adotta e pubblica nel BUR il provvedimento attuativo entro novanta giorni dalla sottoscrizione dei protocolli, decorso inutilmente tale termine le aziende ospedaliero-universitarie integrate sono automaticamente costituite.». 2. Dopo il comma 3-bis dell’art. 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e’ aggiunto il seguente comma: «3-ter. Qualora in conformita’ a quanto previsto dall’art. 4-bis, comma 2, venga costituita l’azienda ospedaliero-universitaria integrata, l’azienda ospedaliera cessa di essere tale al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di azienda ospedaliera-universitaria integrata e, di conseguenza, l’allegato B e’ automaticamente modificato in deroga alle procedure del presente articolo.». 2. In fase di prima applicazione, qualora siano stati gia’ sottoscritti i protocolli attuativi di cui all’art. 4-bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 introdotto dalla presente legge, i novanta giorni per l’adozione e pubblicazione nel BUR del provvedimento della giunta regionale decorrono dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1, si fa fronte con le risorse allocate nell’UPB U0110 «Prevenzione e protezione ambientale» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011, la cui dotazione viene aumentata con le risorse introitate nell’UPB di entrata E0045 «Altre sanzioni amministrative», ai sensi del comma 4, dell’art. 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 7 agosto 2009 GALAN (Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0628&tmstp=1264493453584

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010 Proroga dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 22 del 28-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
gennaio 2009, con il quale e’ stato prorogato, da ultimo, con la
limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia
ambientale, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel
territorio della regione Puglia nel settore della tutela delle acque
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza nel
territorio della regione Puglia e’ stata adottata per fronteggiare
situazioni che per intensita’ ed estensione richiedono l’utilizzo di
mezzi e poteri straordinari;
Considerato che sono ancora in corso di realizzazione le iniziative
di carattere straordinario ed urgente finalizzate al superamento del
contesto emergenziale in rassegna;
Ravvisato, in particolare, necessario ultimare le opere in corso di
esecuzione per l’adeguamento degli impianti di depurazione,
indispensabili per la salute e per l’ambiente, ai fini del rilascio
di un refluo rispondente alle qualita’ volute dal legislatore;
Vista la nota del Presidente della regione Puglia del 18 dicembre
2009, con la quale e’ stata richiesta la proroga dello stato di
emergenza in rassegna, stante la necessita’ di fruire ancora di un
limitato ambito derogatorio dell’ordinamento giuridico vigente;
Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie in esame, i
presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in
premessa, e’ prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori
alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2010,
lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore
della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-28&task=dettaglio&numgu=22&redaz=10A00829&tmstp=1265007765038

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 22 maggio 2009, n. 25 Intervento di solidarieta’ per la Regione Abruzzo colpita dal terremoto del 6 aprile 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 5 del 30-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 18 del 27 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visti l’art. 117, quarto comma, l’art. 121 e l’art. 2 della
Costituzione;
Visti l’art. 3, comma 1, l’art. 4, comma 1, lettera p) e l’art.
11 dello Statuto regionale;
Visto l’ordine del giorno 20 aprile 2009 della Conferenza dei
presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome;
Considerato che:
1. Nella notte del 6 aprile 2009 la Regione Abruzzo e’ stata
devastata dal terremoto, con ingenti perdite di vite umane e
vastissime distruzioni e danneggiamenti;
2. E’ dovere dell’assemblea legislativa della Toscana, che
rappresenta la comunita’ regionale, esprimere il sostegno morale e
materiale alla comunita’ abruzzese cosi’ duramente colpita;
3. A tal fine, si ritiene opportuno destinare una consistente
parte, quantificata in 500.000,00 euro, dell’avanzo di
amministrazione accertato al termine dell’esercizio 2008 del bilancio
del Consiglio regionale;
4. La Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative
delle regioni e delle province autonome, con la quale il Consiglio
regionale si rapportera’, ha invitato le singole regioni e province
autonome a sottoscrivere un accordo di programma a carattere
pluriennale con la Regione Abruzzo, per il coordinamento degli
obiettivi e dei compiti che ciascuna regione si assume nell’opera di
ricostruzione;
5. E’ opportuno, a tal fine, dare mandato al Presidente del
Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di presidenza, di attivare le
opportune intese con la Giunta regionale, con le istituzioni locali e
con le strutture della Protezione civile, ai fini del concreto
impiego e versamento del finanziamento di solidarieta’, per uno
specifico intervento;
Si approva la presente legge
Art. 1

Finanziamento straordinario di solidarieta’

1. Il Consiglio regionale della Toscana contribuisce alle opere
di ricostruzione a favore della popolazione della Regione Abruzzo
colpita dal terremoto del 6 aprile 2009 mediante un finanziamento
straordinario di solidarieta’ di euro 500.000,00.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di
presidenza, e’ incaricato di definire le opportune intese con la
Giunta regionale, con le istituzioni locali e con le strutture della
Protezione civile, per l’individuazione dello specifico intervento
cui destinare il finanziamento e delle relative modalita’ di
versamento.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Ai fini del finanziamento della presente legge e’ autorizzata
la spesa di euro 500.000,00, alla quale si fa fronte, quanto agli
adempimenti indicati all’art. 1, mediante gli stanziamenti
dell’unita’ previsionale di base (UPB) 134 «Funzionamento del
Consiglio regionale -Spese correnti» del bilancio regionale per
l’esercizio 2009.
2. Tali oneri gravano sul bilancio interno del Consiglio
regionale per l’esercizio 2009.

Art. 3 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La presente legge e’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 22 maggio 2009 MARTINI La presente legge e’ stata approvata da Consiglio Regionale nella seduta del 19 maggio 2009. Estremi dei lavori preparatori Proposta di legge del Consiglio regionale 19 maggio 2009, n. 347. Proponenti: Riccardo Nencini, Angelo Pollina, Alessandro Startini, Giuliana Loris Baudone, Bruna Giovannini, Giuseppe Del Carlo, Gianluca Parrini. Approvata in data 19 maggio 2009. Divenuta legge regionale 14/2009 (atti del Consiglio).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-30&task=dettaglio&numgu=5&redaz=009R0597&tmstp=1265270464503