Legge Regionale n. 4 del 11-03-2009 Regione Puglia.

Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive in attuazione
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 40
del 13 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTAREGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive)

1. La Regione Puglia promuove la formazione e l’aggiornamento
professionale degli operatori del settore forestale e delle sistemazioni
idraulico forestali al fine di qualificarne la professionalità.

2. La Regione Puglia istituisce l’albo delle imprese per l’esecuzione dei
lavori, opere e servizi in ambito forestale e delle sistemazioni idraulico
forestali.

3. All’albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi
stabili di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano nel
settore agroforestale e ambientale in via continuativa o comunque prevalente.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce, con regolamento, le modalità e i
requisiti per l’iscrizione delle imprese all’albo, per la loro cancellazione e
per l’aggiornamento dell’albo medesimo.

5. Gli interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione
diretta sono affidati, dall’ente pubblico competente, alle imprese iscritte
all’albo di cui al comma 2.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 6 del 14-05-2009 Regione Sicilia. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 22
del 20 maggio 2009
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Risultati differenziali

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo
netto da finanziare per l’anno 2009 è determinato in termini di competenza in
683.274 migliaia di euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a
legislazione vigente, per l’anno 2010 è determinato un saldo netto da
impiegare pari a 174.573 migliaia di euro, mentre per l’anno 2011 è
determinato un saldo netto da finanziare pari a 42.550 migliaia di euro.
3. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni
finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l’articolo 3,
comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 compresi quelli inclusi nel
Programma attuativo regionale 2007-2013, nelle more della definizione
dell’iter di approvazione dello stesso, per un ammontare complessivo pari a
650.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2009, di 455.000 migliaia
di euro per l’esercizio finanziario 2010 e di 261.000 migliaia di euro per
l’esercizio finanziario 2011.

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti

1. Le entrate accertate contabilmente fino all’esercizio 2007 a fronte delle
quali, alla chiusura dell’esercizio 2008, non corrispondono crediti da
riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture
contabili della Regione dell’esercizio medesimo.
2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle
competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da
eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al
rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2008.
3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo,
sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all’atto della
riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli
di entrata.
4. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti
fino all’esercizio finanziario 1998, non reiscritte in bilancio entro la
chiusura dell’esercizio finanziario 2008, sono eliminate dalle scritture
contabili della Regione dell’esercizio medesimo.
5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede
all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di
detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio
finanziario 2008.
6. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione
fino all’esercizio 2007 e quelli di conto capitale assunti fino all’esercizio
2006, per i quali alla chiusura dell’esercizio 2008 non corrispondono
obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture
contabili della Regione dell’esercizio medesimo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle spese per
esecuzione di opere, qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e
gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la
gara, stabilendo le modalità di appalto.
8. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su
indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione
delle somme da eliminare ai sensi del comma 6. Copia di detti decreti è
allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2008.
9. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi,
sussista ancora l’obbligo della Regione e, nel caso di eliminazione di somme
perente da eliminare ai sensi del comma 4, sia documentata l’interruzione dei
termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le
disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano
originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione
in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del
Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 47
della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’Azienda delle
foreste demaniali della Regione siciliana.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 2 del 19-06-2009 Regione Trentino Alto Adige. Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
N. 27
del 30 giugno 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità)

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
di seguito denominato Bollettino Ufficiale, è lo strumento legale di
conoscenza delle leggi e dei regolamenti della Regione e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo
gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste
dall’ordinamento vigente.

ARTICOLO 2

(Validità degli atti pubblicati)

1. Il Bollettino Ufficiale è pubblicato in formato cartaceo e
conservato agli atti dell’Amministrazione regionale.
2. La diffusione a tutti i soggetti avviene in forma digitale con
modalità idonee ed efficaci che garantiscano la maggiore capacità di
divulgazione.
3. La pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale si presume
conforme all’originale e costituisce il testo legale degli atti medesimi, fino
a quando non se ne provi l’inesattezza, mediante esibizione di atto autentico
rilasciato ai sensi delle norme vigenti in materia di documentazione
amministrativa.
4. L’unico testo definitivo è quello pubblicato sul Bollettino
Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza con il testo
digitale.

ARTICOLO 3

(Articolazione del Bollettino Ufficiale)

1. Il Bollettino Ufficiale è pubblicato in quattro parti:
a) parte prima: atti regionali, provinciali e comunali;
b) parte seconda: atti statali e comunitari;
c) parte terza: avvisi legali;
d) parte quarta: concorsi ed esami.

ARTICOLO 4

(Parte prima: atti regionali, provinciali e comunali)

1. Nella parte prima sono pubblicati:
a) le leggi ed i regolamenti della Regione e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano;
b) i decreti del Presidente della Regione e dei Presidenti delle
Province, i provvedimenti ed i comunicati degli organi legislativi degli enti
stessi, i provvedimenti ed i comunicati degli organi amministrativi dei
suddetti enti, quando tutti gli atti sopra indicati sono destinati alla
generalità dei cittadini o quando la pubblicazione è prevista da una norma di
legge;
c) i provvedimenti emessi dagli enti delegati dalla Regione o dalle
Province autonome, quando sono destinati alla generalità dei cittadini o
quando la pubblicazione è prevista da una norma di legge;
d) gli statuti ed i regolamenti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle
unioni di comuni e delle comunità montane e delle comunità di valle della
regione;
e) gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona la cui
pubblicazione sia stabilita con legge regionale;
f) le richieste ed i risultati di referendum relativi a leggi regionali o
provinciali;
g) i testi unici, i testi coordinati ed i testi aggiornati degli atti
normativi della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
h) le impugnazioni delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello
Stato da parte della Regione e delle Province autonome rispettivamente delle
leggi regionali o provinciali da parte delle Province autonome o della
Regione, nonché i ricorsi per il regolamento di competenza tra Regione o
Provincia autonoma e Stato rispettivamente tra Regione e Province autonome o
tra le Province autonome.

ARTICOLO 5

(Parte seconda: atti statali e comunitari)

1. Nella parte seconda sono pubblicati:
a) le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali;
b) le norme di attuazione dello Statuto, le leggi e i decreti dello Stato
che attribuiscono o delegano alla Regione o alle Province autonome competenze
legislative o amministrative o ai comuni della regione competenze
amministrative e gli altri provvedimenti statali che riguardano la sfera di
attribuzioni della Regione o delle Province autonome o dei comuni della
regione o che rivestono per esse particolare interesse;
c) le sentenze attinenti a leggi o ad atti dello Stato, le ordinanze ed i
comunicati, la pubblicazione dei quali è disposta dal Presidente della Corte
Costituzionale e che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle
Province autonome o che rivestono per esse particolare interesse;
d) i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni dell’Unione europea
che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province
autonome o dei comuni della regione o che rivestono per esse particolare
interesse;
e) le sentenze, le ordinanze ed i comunicati attinenti a leggi o ad atti
regionali o provinciali, quando la pubblicazione è disposta dal Presidente
della Corte Costituzionale;
f) le ordinanze ed i comunicati la cui pubblicazione è disposta dal
Parlamento e le decisioni assunte dallo stesso in ordine ai contrasti di
interesse riguardanti le leggi regionali o provinciali.
2. Sono inoltre pubblicati gli atti e i provvedimenti di cui all’articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,
contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-
Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei
rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione nei procedimenti
giudiziari.

ARTICOLO 6

(Parte terza: avvisi legali)

1. Nella parte terza sono pubblicati i provvedimenti della Regione,
delle Province autonome e degli altri enti pubblici, non destinati alla
generalità dei cittadini, quando la pubblicazione è richiesta in base ad una
norma di legge o ad apposita deliberazione, ed inoltre i provvedimenti, gli
avvisi e gli annunzi la cui pubblicazione è richiesta dagli interessati.

ARTICOLO 7

(Parte quarta: concorsi ed esami)

1. Nella parte quarta sono pubblicati gli atti relativi a concorsi ad
impieghi presso la Regione, le Province autonome o presso altri enti pubblici,
la cui pubblicazione sia stabilita da leggi statali o regionali o provinciali
o sia richiesta dagli organi degli enti interessati.

ARTICOLO 8

(Procedure concorsuali e selettive riservate)

1. Con regolamento vengono definite le modalità di pubblicazione di
atti relativi a procedure concorsuali e selettive riservate al personale
dipendente dalla Regione.

ARTICOLO 9

(Uso delle lingue tedesca e ladina)

1. Nelle parti prima e seconda gli atti di cui agli articoli 4 e 5
vengono pubblicati congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca, ad
esclusione di quelli della Provincia autonoma di Trento, di quelli della
Regione destinati ad avere efficacia nel solo territorio della provincia
autonoma di Trento, nonché di quelli dello Stato e della Unione europea,
concernenti la sola Provincia autonoma di Trento.
2. Al fine di favorire la migliore conoscenza, da parte dei cittadini
di lingua tedesca, della legislazione dello Stato, vengono inoltre pubblicati
nella parte seconda, congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca, le leggi
ed i decreti statali diversi da quelli indicati nell’articolo 5, qualora
interessino la Regione o la Provincia autonoma di Bolzano, secondo i criteri
stabiliti nel comma 3.
3. Si considerano di interesse regionale o provinciale, ai sensi del
comma 2, le leggi ed i decreti dello Stato, i quali si riferiscano al
territorio della provincia autonoma di Bolzano.
4. Al fine di favorire la migliore conoscenza, da parte dei cittadini
di lingua ladina, della legislazione regionale e provinciale, vengono inoltre
pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione Trentino-Alto Adige e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano in lingua ladina, qualora si
riferiscano in particolare modo alla popolazione o alle località ladine.
5. Vengono inoltre pubblicati anche in lingua ladina gli atti emanati
dalle amministrazioni ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e del decreto legislativo 16 dicembre
1993, n. 592, laddove la pubblicazione sia prescritta da una norma di legge o
gli atti interessino la generalità dei cittadini.
6. Il testo in lingua ladina è predisposto a cura delle
amministrazioni che richiedono la pubblicazione.
7. Per le pubblicazioni da farsi nelle parti prima e seconda, ai sensi
degli articoli 4 e 5, il testo in lingua tedesca è predisposto a cura degli
uffici dell’ente di provenienza, o degli uffici regionali nei casi, previsti
nel medesimo articolo 5, di atti provenienti dagli organi legislativi,
amministrativi o giudiziari dello Stato e degli organi legislativi ed
amministrativi della Unione europea.
8. Nella parte terza l’atto oggetto di avviso legale è pubblicato
nella lingua italiana e tedesca quando il richiedente sia un ente pubblico
avente sede nel territorio della provincia autonoma di Bolzano o quando la
pubblicazione sia prevista obbligatoriamente dalla legge e l’avviso o l’atto
riguardi il territorio della provincia predetta. Negli altri casi l’avviso o
l’atto potrà essere pubblicato sia nella sola lingua italiana, sia nella sola
lingua tedesca, sia in ambedue le lingue.
9. Nella parte quarta gli atti relativi a concorsi ad impieghi presso
la Regione, la Provincia autonoma di Bolzano o presso altri enti pubblici
operanti nel territorio della provincia di Bolzano sono pubblicati
congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca.
10. Nella redazione degli atti di cui ai commi precedenti si tiene
conto della terminologia giuridica, amministrativa e tecnica determinata dalla
commissione paritetica prevista dall’articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

ARTICOLO 10

(Pubblicazione di atti già di competenza di organi statali)

1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli atti amministrativi, già di
competenza degli organi statali, sostituisce a tutti gli effetti la
pubblicazione che di essi veniva fatta nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nei Bollettini Ufficiali dei Ministeri.

ARTICOLO 11

(Diffusione del Bollettino Ufficiale)

1. La diffusione del Bollettino Ufficiale avviene secondo quanto
previsto dall’articolo 2, comma 2.
2. La consultazione del Bollettino Ufficiale sul sito web della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige è permanente, libera e gratuita.

ARTICOLO 12

(Periodicità di comunicazione)

1. Le prime tre parti del Bollettino Ufficiale sono edite
settimanalmente, a giorno fisso.
2. Le parti prima e seconda possono uscire in edizione straordinaria
in un giorno diverso da quello fisso.
3. La parte quarta è edita ogni qualvolta se ne ravvisi la necessit
e, comunque, almeno una volta ogni quindici giorni.

ARTICOLO 13

(Richieste di pubblicazione)

1. Le richieste di pubblicazione sono presentate, a cura degli enti,
uffici o delle persone interessate, all’Ufficio che cura la pubblicazione del
Bollettino Ufficiale.
2. La pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale avviene nel
testo pervenuto all’ufficio competente, con le modalità definite
dall’Amministrazione regionale.

ARTICOLO 14

(Correzione di errori ed omissioni)

1. Gli errori e le omissioni di pubblicazione vengono rettificati
d’ufficio o su segnalazione di soggetti pubblici o privati, previa verifica e
riscontro con gli atti originali.

ARTICOLO 15

(Inserzioni gratuite e a pagamento)

1. Sono gratuite le seguenti pubblicazioni:
a) quelle richieste dalla Regione e dalle Province autonome di Trento e
di Bolzano;
b) tutte le pubblicazioni richieste dai comuni, dai consorzi di comuni,
dalle unioni di comuni, dalle comunità montane, dalle comunità di valle della
regione e dai comprensori;
c) le pubblicazioni degli statuti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
e), nonché l’estratto degli avvisi di selezione e di formazione di graduatorie
di cui al comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 21 settembre 2005, n.
7;
d) la pubblicazione delle graduatorie previste da norme in materia di
edilizia abitativa agevolata, nonché dei bandi di concorso indetti da
amministrazioni comunali della regione.
2. La pubblicazione degli avvisi legali, per i quali la vigente
legislazione statale non prevede la pubblicazione gratuita, è subordinata al
pagamento dell’importo dovuto in base alle tariffe vigenti.
3. I testi da pubblicare a pagamento nella parte terza sono soggetti
all’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

ARTICOLO 16

(Tariffe)

1. La Giunta regionale fissa le tariffe per le inserzioni e le altre
pubblicazioni per le quali è richiesto il pagamento.

ARTICOLO 17

(Costi di redazione e di pubblicazione)

1. I costi per la redazione, la pubblicazione e la diffusione del Bollettino
Ufficiale sono a carico della Regione.

ARTICOLO 18

(Decorrenza)

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° luglio 2009.

ARTICOLO 19

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 22 luglio 1995, n. 6 (Norme relative alla
pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione);
b) l’articolo 11 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 (Disposizioni
per l’assestamento del bilancio di previsione dell’anno 2004 della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)).

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Abruzzo 19/08/2009 n. 16 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio

Art. 1 Finalit
1. La Regione Abruzzo promuove misure per il rilancio dell’economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell’ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio.
TITOLO I INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Art. 2 Ambito applicativo
1. Le disposizioni del presente Titolo hanno carattere straordinario e consentono la realizzazione degli interventi edilizi in esso previsti solo se sia rispettato il termine perentorio di cui all’art. 11, comma 4 della presente legge.
2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano su edifici che, al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, risultino:
a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;
b) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
c) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta comprese quelle previste negli strumenti urbanistici degli enti locali;
e) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali fatte salve le zone individuate come D nei piani del parco vigenti o comunque oggetto di intese tra i comuni e gli enti gestori di aree protette volte ad individuare le aree di promozione economica e sociale, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
Art. 3 Definizioni e parametri
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente Titolo, sono stabilite le seguenti definizioni:
a) per nuclei antichi si intendono quelli definiti dai Comuni con apposita perimetrazione in sede di approvazione della deliberazione consiliare di cui all’art. 12 della presente legge o comunque, quelli delimitati come zone “A” di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;
b) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal D.M. 1444/1968.
Art. 4 Interventi straordinari di ampliamento
1. Per le finalità di cui all’art. 1, in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d’uso residenziale, nel rispetto concorrente dei limiti seguenti:
– 20/% della superficie esistente;
– non superiore a 200 mc.
2. E’ in ogni caso consentito un ampliamento di almeno 9 mq per gli edifici esistenti di modeste dimensioni.
3. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente.
4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle aree di inedificabilità assoluta.
Art. 5 Prevenzione rischio sismico
1. Gli interventi di ampliamento previsti all’articolo 4 sono consentiti, nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, soltanto per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all’attribuzione della suddetta classificazione.
2. Per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico in difformità della normativa antisismica, gli ampliamenti di cui all’articolo 4 sono consentiti esclusivamente a condizione che l’intero edificio sia adeguato alla suddetta normativa.
Art. 6 Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente
1. La Regione Abruzzo promuove il miglioramento della qualità architettonica, il risparmio energetico ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d’uso residenziale realizzati anteriormente al 31 marzo 2009 e che necessitano di essere adeguati agli attuali standard energetici, tecnologici e di sicurezza, anche sismica. Per edifici realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 35% della superficie utile esistente a condizione che risultino utilizzate le tecniche costruttive della bioedilizia e che sia previsto l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. A tal fine gli interventi proposti dovranno consentire un incremento di classi energetiche dell’edificio comunque non inferiore alla classe B.
3. I Comuni, con le modalità di cui al successivo art. 12, comma 1, potranno disciplinare ulteriormente le modalità di applicazione della maggiorazione prevista dal comma 2.
4. Gli incrementi di superficie di cui al comma 2 del presente articolo non possono derogare da norme nazionali in merito a distanze ed altezze, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9 del DM 1444/68 e ss.mm.ii.
5. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, previo reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi legati alle unità immobiliari con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti ad una distanza non superiore a 250 metri.
6. Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione di cui al comma 2 del presente articolo sono consentiti anche su area diversa, purché a ciò destinata dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine i Comuni, con la deliberazione consiliare di cui all’art. 12 della presente legge, individuano preliminarmente gli ambiti omogenei in cui i volumi trasferiti si aggiungono a quelli consentiti sull’area diversa.
7. Con la stessa deliberazione i Comuni possono individuare con determinazione ampiamente motivata le aree occupate da edifici interessati dagli interventi previsti dal presente articolo e che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale e sistemate a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria, con l’indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione e nel rispetto delle previsioni dell’art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso il proprietario, o l’avente titolo, che cede gratuitamente l’area originariamente occupata dall’edificio demolito, potrà usufruire, oltre che dell’incremento di cui al comma 2, anche di una ulteriore percentuale pari al 30% della superficie utile dell’edificio demolito a condizione che l’edificio da ricostruire risulti di classe energetica B.
8. Dagli interventi di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta.
9. La ricostruzione in aree diverse di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non potrà comunque avvenire, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta.
10. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.
Art. 7 Oneri di urbanizzazione
1. La realizzazione degli interventi di cui all’articolo 6 della presente legge comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia.
2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento sul c/c postale 13633672 intestato alla Regione Abruzzo.
3. Nell’ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma è restituita al richiedente.
4. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale è istituito, nell’ambito della UPB 03.05.002, il capitolo 35025 denominato: Contributo per maggiorazione oneri di urbanizzazione per ampliamento, demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente.
5. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione degli oneri di urbanizzazione dovuti alla Regione Abruzzo le Associazioni Onlus che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge per gli interventi eseguiti su edifici ubicati nel territorio regionale da destinare a finalità di accoglienza.
6. La mutazione della destinazione d’uso degli immobili assoggettati alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo prima del decorso di dieci anni, comporta l’obbligo di corrispondere gli oneri di cui al comma 1 del presente articolo da versare al momento della richiesta di variazione della destinazione d’uso.

http://www.pianocasa2009.com/docs/abruzzo/Lreg_Abruzzo_19_8_09_16.pdf