Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2009 – Supplemento Ordinario n. 147
Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09120l_Testo.pdf
Guida Al Diritto Italiano
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2009 – Supplemento Ordinario n. 147
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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l’art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali puo’ concedere, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione
aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita’, il trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi,
al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa’ da
questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o
trasformazioni societarie»;
Visto l’accordo del 4 febbraio 2009, intervenuto presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla
presenza dei rappresentanti della societa’ Alpi Eagles Spa, nonche’
delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la
situazione di crisi nella quale si e’ trovata la predetta societa’,
e’ stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di
integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis, della
legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 12 mesi a decorrere
dal 30 gennaio 2009, in favore di un numero massimo di 133 unita’,
dipendenti dalla societa’ di cui trattasi ed impiegati nelle sedi di
servizio di:
S.Angelo di Piove di Sacco (Padova);
Aeroporto Marco Polo (Venezia);
Aeroporto Capodichino (Napoli);
Aeroporto Internazionale di Catania.
Visto l’accordo del 9 marzo 2009, che modifica ed integra il
precedente accordo governativo del 4 febbraio 2009, intervenuto
presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa’ Alpi Eagles
Spa, nonche’ delle organizzazioni sindacali, con il quale,
considerato che con sentenza n. 84/2009 del 4 febbraio 2009 il
Tribunale di Venezia ha reintegrato al lavoro n. 3 lavoratori della
societa’ Alpi Eagles Spa, e’ stato concordato, ferme restando le
altre condizioni, il ricorso al trattamento straordinario di
integrazione salariale per un numero complessivo di 136 lavoratori
(di cui 133 gia’ previsti nel precedente accordo del 4 febbraio 2009
e ulteriori 3 relativi ai lavoratori reintegrati con la citata
sentenza n. 84/2009);
Visto il decreto, n. 45807, del 29 aprile 2009, con il quale e’
stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, per il terzo semestre, dal 30 gennaio 2009 al
29 luglio 2009, in favore del personale dipendente della societa’
Alpi Eagles Spa;
Vista l’istanza presentata in data 4 agosto 2009, con la quale la
societa’ Alpi Eagles Spa, ha richiesto la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 1-bis,
della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo dal 30 luglio
2009 al 29 gennaio 2010, in favore di 129 lavoratori dipendenti delle
predette sedi di servizio;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo
dal 30 luglio 2009 al 29 gennaio 2010, in favore di 129 lavoratori
dipendenti dalla societa’ Alpi Eagles Spa, ai sensi dell’art. 1-bis,
della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell’art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, e’ autorizzata la concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, definito nell’accordo intervenuto presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data
4 febbraio 2009, cosi’ come modificato ed integrato dal successivo
accordo governativo del 9 marzo 2009, in favore di 129 lavoratori
dipendenti della societa’ Alpi Eagles Spa, sede in S. Angelo di Piove
(Padova), unita’ in:
S. Angelo di Piove di Sacco (Padova) – Matricola INPS: 5410129369;
Aeroporto Marco Polo (Venezia) – Matricola INPS: 8812144448 e
8809830363;
Aeroporto Capodichino (Napoli) – Matricola INPS: 881214448 e
5122131197;
Aeroporto Internazionale di Catania (Catania) – Matricola INPS:
2107742618.
Per il periodo dal 30 luglio 2009 al 29 gennaio 2010.
Pagamento diretto: si.
Art. 2.
La societa’ predetta e’ tenuta a comunicare mensilmente
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali
variazioni all’elenco nominativo dei lavoratori interessati.
Art. 3.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita’ finanziarie,
individuati dal comma 3, del citato art. 1-bis, della legge 3
dicembre 2004, n. 291, l’Istituto nazionale della previdenza sociale
e’ tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti
all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente
provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle
finanze.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11444&tmstp=1255070981634
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009
Proroga del riconoscimento dell’idoneita’ ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti fitosanitari.
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
e dei servizi
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio 1995, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in
materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 4 del predetto
decreto legislativo 194/1995;
Visto il decreto 27 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato
decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone
pratiche per l’esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari
al riconoscimento dell’idoneita’ a condurre prove di campo ufficiali
finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione
dei prodotti fitosanitari;
Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l’individuazione dei
requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la
conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati
per l’autorizzazione di prodotti fitosanitari;
Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle
politiche agricole e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 261 dell’8 novembre 2000, recante le modalita’ di presentazione
della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di
ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti
idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati
necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di
cui all’art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove
sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio
1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di
cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000;
Visto il provvedimento ministeriale prot. n. 8284 del 18 giugno
2007 con il quale la Societa’ Cooperativa «Res Agraria a r.l.», con
sede legale in via A. Canova, 19/3 – 64019 Tortoreto Lido (Teramo),
e’ stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di
campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di
efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti
fitosanitari;
Considerato che il riconoscimento concesso con il provvedimento
sopracitato ha validita’ per mesi 24 dalla data di emissione;
Decreta:
Articolo unico
Il riconoscimento dell’idoneita’ ad effettuare prove ufficiali di
campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di
efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti
fitosanitari della Societa’ Cooperativa «Res Agraria a r.l.», con
sede legale in via A. Canova, 19/3 – 64019 Tortoreto Lido (Teramo),
concesso con il provvedimento prot. n. 8284 del 18 giugno 2007, e’
prorogato fino al 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali nuove
disposizioni che potranno variare la validita’ del riconoscimento.
Il presente decreto sara’ inviato all’organo di controllo per la
registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2009
Il direttore generale: Blasi
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11476&tmstp=1255161683162
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009 e n.
3813 del 29 settembre 2009;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. All’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 cosi’ come modificato
dall’art. 7, comma 1, dell’ordinanza Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, le parole: «, fino a
copertura del costo degli interventi sulle strutture, compreso
l’adeguamento igienico sanitario e per il ripristino degli elementi
architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne e delle parti
comuni dell’intero edificio», sono sostituite dalle seguenti parole:
«, fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, sulle
parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilita’ ed
abitabilita’ dell’edificio».
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2009
Il Presidente: Berlusconi
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-05&task=dettaglio&numgu=231&redaz=09A11783&tmstp=1255164571332
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