MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 27 luglio 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 ed, in
particolare, l’art. 2, comma 1, che dispone, fra l’altro, misure di
sostegno al credito ed agli investimenti per il settore
dell’autotrasporto, da adottarsi con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
per un ammontare di 200 milioni di euro;
Visto il decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14 e, in particolare, l’art. 29, comma
1-bis, che preleva, dalle risorse stanziate dalla predetta legge n.
201 del 2008 con il citato decreto legge n. 162/2008, l’importo 80
milioni di euro, per destinarlo, per il solo 2009 ed a titolo
sperimentale, alla riduzione dei premi INAIL, dovuti dalle imprese di
autotrasporto merci con dipendenti;
Visto il decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14 e, in particolare, l’art. 7-sexies che
preleva, dalle risorse stanziate con il citato decreto legge n.
162/2008, l’importo di ulteriori 11 milioni di euro, per destinarlo,
sempre per il solo 2009 ed a titolo sperimentale, alla riduzione dei
premi INAIL dovuti dalle imprese «artigiane» di autotrasporto di
merci;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l’art.
2, comma 100, lettera a), il quale prevede la costituzione presso il
Mediocredito Centrale S.p.A. di un Fondo di garanzia allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli
istituti di credito a favore delle piccolo e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l’art. 15,
recante regole per il funzionamento del predetto Fondo di garanzia;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, recante criteri e
modalita’ per la concessione della garanzia e per la gestione del
Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25
marzo 2009, recante criteri, condizioni e modalita’ di operativita’
della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli
interventi del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il trattato istitutivo dell’Unione europea;
Vista la definizione di piccola e media impresa di cui all’allegato
1, del Regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008, della
Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato istitutivo dell’Unione europea;
Visto il Regolamento (CE) 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di
importanza minore («de minimis»);
Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 1, della legge
n. 201 del 2008, risorse pari a 15 milioni sono destinate al
completamento degli interventi previsti dall’art. 2, comma 2, del
regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica n.
227/2007;
Considerato che la somma utilmente spendibile per le finalita’ di
cui alla legge n. 201 del 2008 ammonta complessivamente a 94 milioni
di euro;
Ritenuta la necessita’ di disciplinare, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, le modalita’ di erogazione delle predette risorse;
Sentite le organizzazioni associative maggiormente rappresentative
delle imprese di autotrasporto, in seno alla Consulta generale per
l’autotrasporto e la logistica;
Decreta:

Art. 1.

Finalita’ e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua, nel limite di 50 milioni di euro,
misure di sostegno al credito, finalizzate a fronteggiare la grave
crisi del settore dell’autotrasporto e consentirne il mantenimento
dei livelli di competitivita’, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, cosi’ come convertito dalla
legge 22 dicembre 2008, n. 201.
2. Ai sensi del presente decreto sono destinatarie delle misure di
sostegno le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci, aventi
sede principale o secondaria in Italia, iscritte all’Albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
3. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, si intendono per
piccole e medie imprese, rispettivamente, le imprese che occupano
meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo e un totale
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, e le imprese
che occupano meno di duecentocinquanta persone, il cui fatturato
annuo non superi i 50 milioni di euro, conformemente a quanto
disposto dall’allegato 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 2.

Tipologia della misura di sostegno
1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 1, sono destinate alla
concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per esigenze
finanziarie e programmi di investimento connessi all’attivita’
d’impresa.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, nell’ambito del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’art. 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e’ istituita
una sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di euro, riservata
alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e
medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. A tal
fine, la dotazione del Fondo viene incrementata mediante versamento,
da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
dell’importo di 50 milioni di euro, sul conto infruttifero n. 22034
aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato al
predetto Fondo di garanzia, a valere sulle somme riassegnate ai sensi
dell’art. 42, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Art. 3.

Criteri e modalita’ di concessione della garanzia
1. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito su tutto il
territorio nazionale secondo i criteri e le modalita’ dettate dalla
disciplina di funzionamento del Fondo, di cui al decreto del Ministro
dell’industria n. 248/1999.
2. Il Comitato di gestione del Fondo e’ integrato nella sua
composizione con un membro designato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con un rappresentante delle
organizzazioni associative delle imprese di autotrasporto.
3. Nell’attivita’ di rilascio della garanzia il Comitato di
gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla
specificita’ economico-finanziaria delle imprese di autotrasporto.
Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2009

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 125

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-07&task=dettaglio&numgu=233&redaz=09A11612&tmstp=1255169436231

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 26 giugno 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

Assegnazione di risorse a favore della regione Abruzzo, per interventi in materia di edilizia scolastica, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009 (articolo 4, comma 4, decreto-legge n. 39/2009). (Deliberazione n. 47/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli
articoli 3 e 4 che dettano norme in materia di edilizia scolastica;
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle
attivita’ produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate
(coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui
alla legge n. 208/1998 e al fondo istituito dall’art. 19, comma 5,
del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si da’
unita’ programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi
aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell’art.
119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio
economico e sociale fra aree del Paese;
Visto inoltre l’art. 80, comma 21, della citata legge n. 289/2002
che prevede, nell’ambito del programma delle infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2003, n. 443, la
predisposizione – da parte del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca – di un «Piano straordinario per la
messa in sicurezza degli edifici scolastici» con particolare riguardo
a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, disponendo
la sottoposizione di detto Piano a questo Comitato, sentita la
Conferenza unificata;
Visto l’art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria» il quale istituisce nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a
decorrere dall’anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via
prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di
telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e’ riconosciuta la
valenza strategica ai fini della competitivita’ e della coesione del
Paese;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico
nazionale», convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2 e, in particolare, l’art. 18 il quale – in considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente
necessita’ della riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse
disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali nonche’ quanto previsto, fra l’altro, dall’art.
6-quinquies della richiamata legge n. 133/2008 – dispone che il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli
indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l’altro, una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al
Fondo infrastrutture di cui all’art. 6-quinquies, anche per la messa
in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale,
per l’edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed
archeologiche, per l’innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita’;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile» (Gazzetta Ufficiale n. 97/2009 e n.
102/2009);
Visto in particolare l’art. 4, comma 4, del predetto decreto-legge
n. 39/2009, il quale prevede, fra l’altro, che con delibera CIPE
venga riservata alla regione Abruzzo una quota aggiuntiva delle
risorse previste dall’art. 18 del predetto decreto-legge n. 185/2008,
convertito, con modificazioni dalla legge n. 2/2009, destinate al
finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica e
autorizza inoltre la regione stessa, con tali risorse, a modificare
il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, gia’ predisposto ai
sensi dell’art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con
l’inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate,
prorogando a tal fine di sessanta giorni il termine per la relativa
presentazione;
Viste le delibere 30 dicembre 2004, n. 102 (Gazzetta Ufficiale n.
186/2005) e 17 novembre 2006, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 100/2007
S.O.) con le quali questo Comitato ha approvato, rispettivamente, il
primo ed il secondo programma stralcio del menzionato «Piano
straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici»;
Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n.
129/2009) con la quale e’ stata disposta l’assegnazione di 5.000
milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui all’art. 18,
lettera b), del decreto-legge n. 185/2008, per interventi di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
una destinazione di 200 milioni di euro al finanziamento di
interventi di edilizia carceraria e di 1.000 milioni di euro al
finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole
che dovra’ tenere conto del quadro di riferimento previsto dalla
delibera 18 dicembre 2008, n. 114 (Gazzetta Ufficiale n. 110/2009);
Vista la nota n. R.A. 61-182/SQ del 3 giugno 2009 del presidente
della regione Abruzzo con la quale, in applicazione del richiamato
art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 39/2009, viene quantificata in
226.421.450 euro l’entita’ delle risorse da assegnare, nell’ambito
della predetta quota di 1.000 milioni di euro, a favore della stessa
regione per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica
relativi agli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 6
aprile 2009, quantificazione effettuata sulla base della
documentazione predisposta da Provveditorato regionale alle opere
pubbliche ai sensi dell’art. 4, comma 2, del medesimo decreto-legge
n. 39/2009 e presentata dalla stessa regione dalla quale gli
interventi risultano articolati tra quelli da realizzare nel c.d.
«cratere» sismico e quelli da realizzare al di fuori di esso e,
nell’ambito di tale classificazione, tra gli interventi di competenza
dei comuni (limitatamente alle scuole dell’infanzia, elementari e
medie di primo grado) e quelli di competenza delle province (per
quanto attiene agli istituti secondari di secondo grado);
Vista la conforme proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 25762 del 22 giugno 2009, sentito il Ministro
dell’istruzione, universita’ e ricerca;
Ritenuto di dover accogliere tale proposta al fine di corrispondere
con urgenza alle esigenze di ricostruzione e funzionalita’ degli
edifici scolastici nella regione Abruzzo danneggiati dai richiamati
eventi sismici;

Delibera:

1. Assegnazione a favore della regione Abruzzo.
A valere sulla destinazione di 1.000 milioni di euro per il
finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, gia’
disposta con la delibera di questo Comitato n. 3/2009 nell’ambito
della complessiva assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del
Fondo infrastrutture di cui all’art. 18, lettera b), del
decreto-legge n. 185/2008 richiamato in premessa, vengono assegnate
alla regione Abruzzo – ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma
4, del decreto-legge n. 39/2009 – risorse pari a 226.421.450 euro,
secondo la stima dei fabbisogni riportati nella tabella allegata, al
fine di sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli
edifici scolastici della regione stessa danneggiati dagli eventi
sismici iniziati il 6 aprile 2009.
L’articolazione pluriennale di tale assegnazione posta a carico del
Fondo infrastrutture sara’ individuata, a partire dal corrente anno
2009, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, sulla base
degli effettivi fabbisogni formalmente comunicati dal Presidente
della regione Abruzzo in qualita’ di commissario delegato.
Il presidente della regione Abruzzo individuera’ altresi’ le piu’
opportune forme di raccordo istituzionale con le amministrazioni e
gli enti locali competenti a fini di coordinamento delle attivita’ di
ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici.
2. Piano straordinario di edilizia scolastica (Programmi stralcio).
Ai sensi dell’art. 4, comma 7, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, la regione Abruzzo potra’ ove necessario richiedere, a valere
sulle risorse destinate al Piano straordinario di edilizia
scolastica, la rimodulazione dei finanziamenti assegnati in
precedenza, con il primo e il secondo programma stralcio, a favore di
interventi che, a seguito della diversa situazione di fatto degli
edifici interessati o in relazione alla necessita’ di privilegiare
opere piu’ urgenti, non risultino piu’ prioritari ovvero necessitino
di modifiche rispetto alle previsioni originarie in conseguenza dei
richiamati eventi sismici.
3. Monitoraggio degli interventi.
Con cadenza semestrale, a decorrere dal 31 dicembre 2009, il
presidente della regione Abruzzo sottoporra’ all’approvazione di
questo Comitato, previo inoltro ai competenti Ministeri, apposita
relazione sullo stato di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate
con la presente delibera e sullo stato di avanzamento dei lavori di
ricostruzione e ripristino della funzionalita’ degli edifici
scolastici danneggiati dal sisma, nonche’ su eventuali criticita’ che
potranno essere oggetto di valutazione da parte di questo Comitato.
Tale relazione viene trasmessa dal Presidente del CIPE al Parlamento.
Ai sensi dell’art. 14, comma 5-quater, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, per lo svolgimento delle attivita’ di monitoraggio il
presidente della regione Abruzzo si avvale dal 1° gennaio 2010 del
Nucleo di valutazione istituito nell’ambito del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 26 giugno 2009

Il vice Presidente
Tremonti

Il segretario del CIPE
Micciché

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 57

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11820&tmstp=1255247695131

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 settembre 2009 Riconoscimento, al sig. Akoub Mohamed, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: Leonardi — 177 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 DECRETO 11 settembre 2009 . Riconoscimento, al sig. Akoub Mohamed, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la domanda con la quale il Sig AKOUB MOHAMED ha chiesto il riconoscimento del titolo di “Infermiere” conseguito in Tunisia, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell’art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell’art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319; VISTO il decreto dirigenziale del 14 febbraio 2002 con il quale è stato riconosciuto il titolo di “Infermiere”, ai sensi dell’art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R .n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004; CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il Sig AKOUB MOHAMED si sia iscritto all’albo professionale; VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal Sig AKOUB MOHAMED in data 21 aprile 2009; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”; — 178 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; DECRETA 1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1996 e rilasciato dal Ministero della Sanità della Repubblica Tunisina al Sig. AKOUB MOHAMED nato a Kairouan (Tunisia) il giorno 26.06.1972, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. 2. Il Sig AKOUB MOHAMED è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 09A11060 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11060&tmstp=1255248807045

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 24 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2009

Autorizzazione all’organismo denominato «SIDEL S.p.a.», ad effettuare attivita’ di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti, di cui all’articolo 1, comma 2, del regolamento (CE) 834/2007.

IL DIRETTORE GENERALE
dell’ex Direzione generale del controllo della qualita’
e dei sistemi di qualita’

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007
relativo alla produzione e all’etichettatura dei prodotti biologici,
che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio
2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre
2008 recante modalita’ di applicazione del Regolamento (CE) n.
834/2007 relativo alla produzione e all’etichettatura dei prodotti
biologici, per quanto riguarda la produzione biologica,
l’etichettatura e i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita’
di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per
quanto riguarda l’introduzione di modalita’ di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura
biologica;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, inerente
l’attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/91 in
materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo
biologico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il
decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo,
autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, cui e’
imposto l’obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria
struttura e documentazione di sistema;
Vista l’istanza presentata ai sensi dell’art. 3 del decreto
legislativo n. 220/1995 dalla «SIDEL S.p.a.», con sede a Bologna, via
Larga n. 34/2, in data 3 giugno 2009;
Visto il certificato di accreditamento di conformita’ ai requisiti
della norma UNI CEI EN 45011 Ed. 1999, n. 093B rev. 00 rilasciato il
18 giugno 2009 da «SINCERT», a «SIDEL S.p.a.», quale organismo di
certificazione di prodotti, cosi’ come previsto dal Regolamento (CE)
n. 834/2007 e successivi regolamenti di applicazione relativi alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti vegetali,
animali ed alimenti e mangimi trasformati;
Considerato che per «SIDEL S.p.a.», essendo intervenuto
l’adeguamento del Manuale della qualita’ e dello statuto societario a
seguito di specifiche richieste di questo Ispettorato, sussistono le
condizioni ed i requisiti richiesti per ottenere l’autorizzazione
all’attivita’ di controllo e certificazione in materia di produzione
agricola e agro-alimentare con metodo biologico;
Visto il parere favorevole espresso in data 17 settembre 2009 dal
Comitato di valutazione degli organismi di controllo per
l’agricoltura biologica, di cui all’art. 2 del decreto legislativo n.
220/1995;
Ritenuto di procedere all’emanazione del provvedimento di
autorizzazione a «SIDEL S.p.a.» ai sensi dell’art. 3 del decreto
legislativo n. 220/1995;

Decreta:

Art. 1.

1. «SIDEL S.p.a.», con sede a Bologna, via Larga n. 34/2, e’
autorizzato ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 220/1995 ad esercitare l’attivita’ di controllo sugli
operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un
Paese terzo prodotti biologici o che immettono tali prodotti sul
mercato, con codice IT – SDL.
2. «SIDEL S.p.a.» nell’esercizio dell’attivita’ di controllo di cui
al presente decreto, deve limitare l’esercizio della propria
attivita’ a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/07, dal
Regolamento (CE) n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/1995 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. L’organismo di controllo autorizzato ha l’obbligo, ai sensi del
decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, di comunicare al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF),
e per conoscenza alle regioni e alle province autonome, le variazioni
della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto,
manuale della qualita’, piano tipo di controllo, procedure e
istruzioni operative, organigramma, elenco e curricula vitae del
personale tecnico addetto alle attivita’ di controllo) entro quindici
giorni dall’approvazione formale di tali modifiche.
2. L’organismo di controllo ha l’obbligo di comunicare alle
regioni, alle province autonome competenti per territorio ed al
MiPAAF le non conformita’ accertate a carico degli operatori e i
relativi provvedimenti adottati dall’organismo stesso, come previsto
dall’art. 27, comma 5, del Reg. CE 834/07.
3. L’organismo di controllo ha l’obbligo di trasmettere alle
regioni, alle province autonome competenti per territorio ed al
MiPAAF l’elenco degli operatori controllati ed una relazione di
sintesi sull’attivita’ di controllo svolta nell’anno precedente, come
previsto dall’art. 27, comma 14, del Reg. CE 834/07.
4. L’organismo di controllo deve rispettare gli obblighi previsti
dai Regolamenti CE n. 834/07, n. 889/08 e dal decreto legislativo n.
220/1995.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo’ comportare la revoca dell’autorizzazione concessa.

Art. 3.

L’autorizzazione di cui all’art. 1 puo’ essere revocata, ai sensi
dell’art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l’organismo
non risulti piu’ in possesso dei requisiti previsti e in caso di
violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni
comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della
sua emanazione ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: La Torre

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=236&redaz=09A11788&tmstp=1255416373691