MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 14 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui
l’ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull’organizzazione del Ministero della salute;
Visto l’art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della
direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1 luglio 2008, relativo
all’iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva
diflubenzurone;
Visto l’art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 5 novembre
2008, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti diflubenzurone dovevano presentare al
Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali entro
il 31 dicembre 2008, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all’allegato II
del sopraccitato decreto;
Visto l’art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 5 novembre
2008, secondo il quale le autorizzazioni all’immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
diflubenzurone non aventi i requisiti di cui all’art. 1 e all’art. 2,
comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a
decorrere dal 1° gennaio 2009;
Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari elencati nell’allegato al presente decreto non hanno
ottemperato a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto
ministeriale 5 novembre 2008 nei tempi e nelle forme da esso
stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell’elenco dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diflubenzurone
revocati ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato decreto
ministeriale 5 novembre 2008;
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l’elenco, riportato in allegato al presente
decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
diflubenzurone la cui autorizzazione all’immissione in commercio e’
stata revocata automaticamente a far data dal 1° gennaio 2009,
conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale 5 novembre 2008.

Art. 2.

La vendita e l’utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei
prodotti di cui all’art. 1 del presente decreto e’ consentita,
conformemente a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del citato
decreto 5 novembre 2008, fino al 31 dicembre 2009.
I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui
all’art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti fitosanitari medesimi dell’avvenuta revoca e del rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara’ notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-12&task=dettaglio&numgu=237&redaz=09A12075&tmstp=1255417383096

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 ottobre 2008, n. 42

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

Approvazione del «Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parita’ scolastica e formativa e relativi interventi, nonche’ la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)».

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della
provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale
e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale;
Vista la deliberazione n. 2380 di data 26 settembre 2008, con la
quale la giunta provinciale ha approvato il «Regolamento di
attuazione concernente il riconoscimento della parita’ scolastica e
formativa e relativi interventi, nonche’ la disciplina degli
interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77
e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»,
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Questo regolamento, in attuazione degli articoli 30, 36, 76,
77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5
(Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di
seguito denominata «legge provinciale sulla scuola», disciplina:
a) il riconoscimento della parita’ scolastica e formativa;
b) gli interventi a favore delle istituzioni scolastiche
paritarie e degli studenti iscritti alle stesse;
c) gli interventi a favore delle istituzioni formative
paritarie affidatarie dei servizi di formazione professionale
rientranti nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione;
d) gli interventi a favore delle scuole ad indirizzo pedagogico
– metodologico steineriano operanti in provincia di Trento associate
alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia, di seguito
denominate «scuole steineriane» e degli studenti iscritti alle
stesse.
2. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e
formazione professionale, di seguito denominata «struttura
provinciale competente», cura gli adempimenti previsti da questo
regolamento.

Capo I
La parita’ scolastica

Art. 2
Requisiti per il riconoscimento della parita’ scolastica
1. La parita’ scolastica e’ riconosciuta alle istituzioni in
possesso dei requisiti organizzativi e di qualita’ previsti dall’art.
30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le
specificazioni di seguito indicate:
a) con riferimento al requisito previsto dall’art. 30, comma 4,
lettera a):
1) il progetto educativo esprime l’orientamento culturale,
l’eventuale ispirazione di carattere etico o religioso e l’indirizzo
pedagogico – didattico dell’istituzione, e’ improntato ai principi di
liberta’, ai diritti e doveri fondamentali della Costituzione;
2) il progetto d’istituto e’ il documento che da’ attuazione
al progetto educativo e che identifica l’offerta formativa,
esplicitando la progettazione curricolare, extracurricolare ed
organizzativa che l’istituzione adotta nell’ambito della propria
autonomia. Il progetto d’istituto e’ elaborato in armonia con quanto
stabilito dall’art. 18, comma 3, della legge provinciale sulla
scuola, con le previsioni del piano provinciale per il sistema
educativo e del relativo documento di attuazione e in conformita’ ai
piani di studio provinciali previsti dall’art. 55 della legge
provinciale sulla scuola;
b) con riferimento al requisito previsto dall’art. 30, comma 4,
lettera b):
1) l’attestazione della titolarita’ della gestione risulta
dall’individuazione, contenuta nella richiesta di riconoscimento
della parita’ scolastica, del soggetto che ha la legale
rappresentanza dell’istituzione;
2) la pubblicita’ del bilancio deve essere prevista nello
statuto dell’istituzione, indicando in particolare le modalita’ per
la consultazione del medesimo da parte delle componenti della
comunita’ scolastica; la pubblicita’ del bilancio e’ realizzata
comunque attraverso l’affissione all’albo dell’istituzione e il
contestuale deposito dello stesso presso la struttura provinciale
competente. Il bilancio e’ redatto secondo le specifiche normative
alle quali e’ soggetto il gestore dell’istituzione ed e’ integrato da
una relazione accompagnatoria nella quale sono indicati in
particolare i principali risultati e le caratteristiche
dell’andamento gestionale dell’istituzione. L’istituzione presso la
quale sono attivati piu’ corsi di studio di grado ed ordine diversi,
dipendenti da un unico gestore, puo’ redigere anche un unico
bilancio; in tal caso la relazione accompagnatoria da’ evidenzia dei
criteri per l’indicazione dei costi promiscui. L’istituzione che
gestisce, oltre i corsi di studio interessati al riconoscimento della
parita’ scolastica, altre attivita’, deve garantire all’interno del
bilancio separazione contabile tra le predette attivita’;
c) con riferimento al requisito previsto dall’art. 30, comma 4,
lettera f): l’istituzione e il funzionamento di organi collegiali
improntati alla partecipazione democratica implica la costituzione
del collegio dei docenti, con funzioni di programmazione didattica ed
educativa, del consiglio di classe, con funzioni di programmazione
dell’attivita’ della classe e di valutazione degli studenti, nonche’
di altri organi che favoriscano il coinvolgimento dei genitori e
degli studenti nell’organizzazione e nella gestione del servizio
educativo;
d) con riferimento al requisito previsto dall’art. 30, comma 4,
lettera g): l’iscrizione degli studenti, i cui genitori, accettandone
il progetto educativo, ne facciano richiesta, e’ accolta secondo
criteri di trasparenza, compatibilmente con le capacita’
organizzative dell’istituzione;
e) con riferimento al requisito previsto dall’art. 30, comma 4,
lettera h): l’istituzione provvede all’integrazione e inclusione
degli studenti con bisogni educativi speciali secondo quanto disposto
dall’art. 17 del decreto del presidente della provincia 8 maggio
2008, n. 17-124/Leg. (regolamento per favorire l’integrazione e
l’inclusione degli studenti con – bisogni educativi speciali (art. 74
della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)).
2. Ai fini del riconoscimento della parita’ scolastica,
l’istituzione approva, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art.
30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le
specificazioni indicate dal comma 1 di questo articolo, uno statuto
che definisce in particolare:
a) gli organi dell’istituzione, le funzioni agli stessi
attribuite e le disposizioni per il loro funzionamento;
b) le modalita’ di svolgimento delle elezioni degli organi
collegiali;
c) i criteri per l’iscrizione degli studenti;
d) le forme di partecipazione dei genitori e degli studenti
alle attivita’ di programmazione e di gestione dell’attivita’
educativa;
e) le disposizioni per la formazione del bilancio e le relative
modalita’ di pubblicita’, nel rispetto di quanto disposto dal comma
1, lettera b), numero 2);
f) le modalita’ per la pubblicizzazione degli atti;
g) le forme di controllo interno.
3. La giunta provinciale stabilisce i criteri di funzionamento
amministrativo e didattico ai quali devono corrispondere le
istituzioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) coordinamento didattico;
b) modalita’ per l’iscrizione ed il trasferimento degli
studenti;
c) completezza dei corsi.

Art. 3
Richiesta di riconoscimento della parita’ scolastica
1. La richiesta di riconoscimento della parita’ scolastica e’
presentata alla struttura provinciale competente entro il trentuno
dicembre e sottoscritta dal legale rappresentante di:
a) istituzioni non paritarie, gia’ funzionanti;
b) istituzioni che gestiscono corsi privati di istruzione non
riconosciuti dall’ordinamento scolastico;
c) istituzioni che intendono attivare, sin dall’inizio
dell’anno scolastico successivo a quello dell’inoltro della richiesta
di parita’, corsi di istruzione completi o a partire dalla prima
classe in vista dell’istituzione dell’intero corso.
2. Nella richiesta di riconoscimento della parita’ scolastica il
legale rappresentante dichiara, ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), il possesso, da parte
dell’istituzione, dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 4, della
legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni indicate
dall’art. 2 di questo regolamento. Il legale rappresentante inoltre
assume formalmente i seguenti impegni:
a) costituire un percorso di studio completo, se non gia’
attivato;
b) accettare in ogni momento i controlli della struttura
provinciale competente disposti ai sensi dell’art. 7;
c) comunicare alla struttura provinciale competente la data di
inizio dell’attivita’ scolastica, che deve essere fissata non oltre
il primo settembre di ogni anno.
3. Alla richiesta di riconoscimento della parita’ scolastica sono
allegati in particolare:
a) il progetto educativo;
b) il progetto d’istituto;
c) lo statuto dell’istituzione;
d) la documentazione attestante l’utilizzo di locali idonei
all’attivita’ svolta e conformi alle norme vigenti in materia di
igiene e sicurezza, nonche’ di arredi e attrezzature didattiche
compatibili con il tipo di ordinamento, come stabilito dall’art. 30,
comma 4, lettera e), della legge provinciale sulla scuola.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0023&tmstp=1255507370469

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2009, n. 2

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Istituzione del Centro di accesso unico alla disabilita’ (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali).

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 9 del 7 marzo 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita’
1. La Regione, in conformita’ con quanto stabilito dall’art. 7
dello Statuto, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate) e successive modifiche e dalla legge 8 novembre 2000,
n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali) e successive modifiche, al fine di
garantire alle persone con disabilita’ ed ai loro nuclei familiari la
presa in carico globale e un adeguato livello di assistenza, promuove
politiche coordinate ed integrate tali da:
a) prevenire l’insorgere o l’aggravarsi di situazioni di
disabilita’, anche attraverso la diagnosi e l’intervento precoce;
b) rimuovere ogni forma di discriminazione e violazione del
principio opportunita’;
c) garantire l’autonomia, l’autodeterminazione, la liberta’ di
scelta, l’inclusione sociale e lavorativa, la protezione e la cura
delle persone con disabilita’, con particolare riguardo alle
condizioni di gravita’;
d) garantire alle persone disabili un approccio
multidisciplinare e personalizzato, anche ai fini della permanenza
nel proprio ambiente di vita;
e) sostenere, nel quadro della promozione e dello sviluppo
delle politiche sociali e del sistema dei servizi a livello regionale
e locale, le famiglie delle persone con disabilita’, anche
promuovendo forme di auto-mutuo aiuto e favorendone la partecipazione
all’elaborazione dei programmi di intervento;
f) garantire il complesso degli interventi e dei servizi in
un’ottica di integrazione con particolare riferimento alle strutture
socio-educative, socio-lavorative, culturali e del tempo libero, tale
da assicurare la continuita’ del percorso personalizzato nelle varie
fasi della vita ed evitare processi di emarginazione;
g) promuovere azioni volte al superamento delle barriere di
comunicazione, di informazione, architettoniche, di mobilita’ e
finalizzate ad assicurare l’accesso all’istruzione, al lavoro, ai
trasporti, nonche’ ai servizi culturali, ricreativi e sportivi per
una migliore qualita’ della vita.

Art. 2
Centro di accesso unico alla disabilita’
1. Al fine di garantire a tutti i cittadini le informazioni,
l’orientamento, l’assistenza amministrativa necessaria, nonche’
l’efficiente gestione degli interventi e dei servizi rivolti ai
disabili e ai loro nuclei familiari ed allo scopo di promuovere,
sostenere, armonizzare le azioni ed i servizi di cui alla presente
legge, in ciascun ambito distrettuale, all’interno del punto unico di
accesso integrato sanitario e sociale, e’ istituito il Centro di
accesso unico alla disabilita’, di seguito denominato CAUD in grado
di fornire un approccio centrale e integrato per la disabilita’.
2. Sono compiti del CAUD:
a) attivare uno sportello unitario territoriale di accesso ai
servizi per la disabilita’;
b) orientare e supportare le persone e le famiglie sui diritti
alle prestazioni sociosanitarie e informare sull’offerta dei servizi;
c) sostenere la persona disabile ed il nucleo familiare nei
rapporti con le istituzioni ed i servizi territoriali, al fine di
garantire il diritto alle pari opportunita’;
d) individuare e monitorare le situazioni complesse, con
particolare riferimento alla disabilita’ grave, in stretta
collaborazione con gli operatori sociali e sanitari del territorio,
anche al fine di predispone la scheda individuale di cui all’art. 9
ed attivare percorsi di integrazione attraverso gli interventi di cui
all’art. 4;
e) attivare un’equipe multidisciplinare e una rete territoriale
in grado di garantire unitarieta’ nella fase di analisi della
domanda, valutazione multidimensionale del caso, precoce presa in
carico globale, predisposizione del progetto di vita personalizzato,
in una logica di continuita’ assistenziale e responsabilita’ sul
conseguimento dei risultati. La struttura individua un operatore di
riferimento che segua le diverse fasi attuative del progetto,
facilitando l’apporto integrato delle figure professionali coinvolte,
la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, i soggetti del
terzo settore, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli
utenti e le categorie economiche produttive presenti sul territorio;
f) monitorare, controllare e verificare le azioni territoriali;
g) concorrere all’elaborazione del piano socio-sanitario di
zona.

Art. 3
Destinatari
1. Possono accedere ai servizi del CAUD:
a) le persone con disabilita’ come definite dall’art. 3 della
legge n. 104/1992;
b) le persone che necessitano di accertamenti clinici ai fini
del riscontro di un’eventuale disabilita’;
c) i nuclei familiari delle persone di cui alle lettere a) e
b).

Art. 4
Linee di intervento
1. Le politiche attive, integrate e coordinate di cui all’art. 1
sono perseguite attraverso servizi ed interventi che:
a) garantiscano la continuita’ e l’interdisciplinarita’ della
presa in carico globale attraverso la collaborazione tra la rete dei
servizi e le realta’ sociali operanti sul territorio;
b) organizzino idonei programmi per la prevenzione
socio-sanitaria, la diagnosi prenatale e precoce, la cura, la
riabilitazione, l’assistenza personale, l’accompagno, la mobilita’,
l’istruzione, l’inserimento lavorativo e sociale;
c) definiscano progetti di vita individuali e percorsi tendenti
all’acquisizione della massima autonomia possibile nell’ottica di una
vita indipendente anche attraverso forme di assistenza indiretta;
d) individuino ed organizzino reti di sostegno attivabili al
momento in cui la persona con disabilita’ si trovi temporaneamente o
stabilmente priva di adeguato supporto familiare;
e) organizzino percorsi e servizi di consulenza e sostegno per
le famiglie che assistono persone con disabilita’;
f) promuovano la realizzazione di nuove strutture che fungano
quale rete di sostegno e promozione sociale denominate «Con Noi Dopo
di Noi»;
g) realizzino sul territorio una rete di servizi e di strutture
residenziali volte a tutelare l’autonomia ed a promuovere percorsi di
cittadinanza del disabile, affinche’ lo stesso possa rimanere
integrato nel proprio territorio anche qualora venga meno il sostegno
familiare;
h) favoriscano l’inserimento al lavoro sia in forma individuale
che attraverso la promozione di specifiche attivita’;
i) sostengano progetti nell’ambito dell’agricoltura sociale
responsabile anche attraverso fattorie sociali, servizi di
ippoterapia e pet therapy, anche ai fine di sviluppare azioni
territoriali che integrino l’attivita’ produttiva agricola, le aree
verdi attrezzate e l’offerta di servizi culturali, sociali,
educativi, assistenziali, sanitari, formativi e occupazionali, a
favore di persone con disabilita’.

Art. 5
Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 «Norme in
materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di
strutture che prestano servizi socio-assistenziali»
1. Dopo la lettera b), del comma 1 dell’art. 7 della legge
regionale n. 41/2003 e’ aggiunta la seguente:
«b-bis) Comunita’ alloggio-gruppo appartamento rientrante nelle
strutture di tipo familiare di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), a
bassa intensita’ assistenziale, parzialmente autogestita, con
limitata capacita’ ricettiva, destinata a soggetti maggiorenni in
situazioni di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che
mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di
operatori in maniera continuativa.».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0559&tmstp=1255513775046