MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 15 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009, alla regione Lombardia.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, il quale prevede che il Ministro del lavoro della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze puo’ disporre, in deroga alla normativa
vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita’, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita’ e di
disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree regionali nel limite complessivo di spesa di € 600 milioni di
euro per l’anno 2009 a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 1993, n. 236;
Visto l’art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n.
2, come modificato dall’art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, il quale prevede la possibilita’, nell’ambito
delle risorse finanziarie di cui al capoverso precedente, di
prorogare, anche senza soluzione di continuita’, i trattamenti gia’
concessi ai sensi dell’art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
Visti, altresi’, i commi 2, 3, 6, 7 dell’art. 7-ter del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visto l’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l’occupazione e la
formazione;
Visto l’accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza
Stato, regioni e province autonome;
Vista la successiva intesa dell’8 aprile 2009 in attuazione del
predetto accordo;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 che prevede:
l’assegnazione di 4 miliardi di euro a favore del Fondo sociale
per l’occupazione e formazione, di cui 0,980 miliardi per l’anno
2009;
la ripartizione delle predette risorse complessive in 2,950
miliardi di euro al centro nord e 1,050 al Mezzogiorno;
Visto il decreto interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009, con
il quale, in attuazione dell’accordo governativo del 16 aprile 2009,
sono state assegnate alla regione Lombardia risorse finanziarie pari
ad € 70 milioni per la concessione o la proroga in deroga alla
vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di
mobilita’, di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori
coinvolti in situazione di crisi occupazionali a rilevanza regionale;
Viste le note del 22 e 28 maggio 2009, con le quali la regione
Lombardia chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali un’integrazione alle risorse di cui al capoverso
precedente, in considerazione delle problematiche occupazionali
dell’area di riferimento;
Visto l’allegato accordo governativo del 27 luglio 2009, con il
quale sono state attribuite alla regione Lombardia, ad integrazione
delle risorse di cui all’accordo del 16 aprile 2009, risorse
finanziarie pari ad € 250 milioni per la concessione o proroga in
deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione
guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita’, di
disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed
indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori
somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’integrazione delle risorse
finanziarie gia’ assegnate con il decreto interministeriale n. 46449
del 7 luglio 2009 per la concessione o proroga in deroga alla vigente
normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria
e/o straordinaria, di mobilita’, di disoccupazione speciale ai
lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella regione Lombardia;
Considerato che, dei 980 milioni di euro assegnati – con delibera
CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 – a valere sul FAS per gli ammortizzatori
sociali in deroga per l’anno 2009, sono stati destinati:
€ 674 milioni alle regioni e province autonome con decreto
interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009;
€ 20 milioni all’intervento, per l’anno 2009, di cui all’art. 1,
commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009;
€ 25 milioni al rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della
CIGS per cessazione di attivita’, per l’anno 2009, stanziati
dall’art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 78;
€ 40 milioni all’intervento, per l’anno 2009, di cui all’art. 1,
comma 6, del citato decreto-legge n. 78;
Considerato, pertanto, che la residua disponibilita’ sulle risorse
FAS destinate agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009
e’ pari ad € 221;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnate alla regione Lombardia ulteriori risorse finanziarie
pari ad € 250 milioni per la concessione o proroga in deroga alla
vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilita’, di disoccupazione speciale
ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione
degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese
ubicate nella regione medesima.

Art. 2.

L’onere aggiuntivo, pari ad € 250 milioni, gravera’:
a) per € 221 milioni sulle risorse FAS destinate – con delibera
CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 – agli ammortizzatori sociali in deroga
per l’anno 2009;
b) per € 29 milioni, a carico del Fondo per l’occupazione, sullo
stanziamento di cui all’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre
2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita’ finanziarie,
individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l’Istituto nazionale della
previdenza sociale e la regione Lombardia sono tenuti a controllare e
monitorare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al
Ministro dell’economia e delle finanze.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli

Il Ministro dell’economia
e delle finanze

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A11845&tmstp=1256288754573

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2009 Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Cerzeto.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 243 del 19-10-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 21 luglio 2009, con il quale, ai
sensi dell’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ stato disposto lo scioglimento
del consiglio comunale di Cerzeto (Cosenza) e la nomina di un
commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’ente nella
persona della dott.ssa Francesca Pezone;
Considerato che la dott.ssa Francesca Pezone ha rassegnato le
dimissioni dalla carica per motivi di salute e che, pertanto, si
rende necessario provvedere alla sua sostituzione;
Sulla proposta del Ministro dell’interno;
Decreta:

La dott.ssa Paola Galeone e’ nominata commissario straordinario per
la gestione del comune di Cerzeto (Cosenza) in sostituzione della
dott.ssa Francesca Pezone, con gli stessi poteri conferiti a
quest’ultima.
Dato a Roma, addi’ 5 ottobre 2009
NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 ottobre 2008, n. 58

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, articolo 44/bis comma 3, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3704 del 13
ottobre 2008;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
L’art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 28
settembre 2007, n. 52, e’ cosi’ sostituito:
«1. Nel verde agricolo possono essere autorizzati impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili salva la valutazione
architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni
culturali, purche’ non ostino prevalenti interessi pubblici, a
condizione che non vengano superate le seguenti soglie dimensionali
degli impianti:
impianti Biogas 200 kw potenza nominale;
impianto di riscaldamento 200 kw potenza nominale;
impianti eolici 50 kw potenza nominale;
impianti fotovoltaici 50 m2;
(solo se tale superficie non puo’ essere autorizzata ai sensi
dell’art. 2 su opere).
2. Impianti geotermici possono essere autorizzati senza limite di
potenza e indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area.
3. Impianti idroelettrici cono potenza nominale media fino a
3.000 kw possono essere autorizzati indipendentemente dalla
destinazione urbanistica dell’area».

Art. 2 All’art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 28 settembre 2007, n. 52, e’ aggiunto il seguente comma 3: «3. Gli articoli 8 e 29 del decreto del presidente dalla provincia 23 febbraio 2998, n. 5, sono abrogati». Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 21 ottobre 2008. Durnwalder Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2008, registro 1, foglio 30

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0098&tmstp=1256715010453

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2009, n. 74

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

Legge regionale n. 9/2007, art. 96. Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell’art. 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 1º aprile 2009) IL PRESIDENTE Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e, in particolare: gli articoli 12 e 13 che istituiscono un regime di rigorosa tutela delle specie vegetali ed animali di cui all’allegato IV della direttiva habitat; l’art. 14 che disciplina il prelievo compatibile con la conservazione delle specie di flora e di fauna di cui all’allegato V della direttiva habitat; l’art. 15 che disciplina la cattura o l’uccisione delle specie faunistiche; l’art. 16 che disciplina le deroghe alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e della fauna selvatiche) recante attuazione della direttiva 92/43/CEE; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Visto l’art. 96 della legge regionale n. 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) che prevede l’emanazione di un regolamento sulla flora e sulla fauna, previo parere della Commissione consiliare competente, al fine di dare esecuzione alle disposizioni in materia di tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale; Rilevato che piu’ disposizioni del Capo IV (Funzione ambientale e naturalistica) della Sezione I (Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale) della suddetta legge regionale n. 9/2007, demandano al regolamento della flora e della fauna: a) l’individuazione degli elenchi della flora e della fauna di interesse regionale (art. 59); b) l’individuazione delle quantita’ e modalita’ di raccolta di specie diverse da quelle di cui al punto precedente (art. 60); c) l’individuazione delle deroghe ai divieti di raccolta di flora e fauna (art. 61); d) le modalita’ di gestione, raccolta e vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo (art. 64); Vista la deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2008, n. 1648, con la quale e’ stato approvato in via preliminare il testo del regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell’art. 96 della legge regionale n. 9/2007, denominato «Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell’art. 96 della legge regionale n. 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)», predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, nel testo allegato alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ai fini dell’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare; Visto il parere favorevole alla deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2008, n. 1648, espresso dalla IV Commissione consiliare nella seduta n. 16 del 12 novembre 2008; Considerato che nel corso della seduta sono emerse delle osservazioni e sono state avanzate delle proposte di modifica al regolamento sottoposte alla valutazione tecnica degli uffici della competente Direzione centrale; Vista la nota prot. RAF 13/8.1/11116 del 17 febbraio 2009 con la quale e’ stato trasmesso al Presidente della IV Commissione il testo del regolamento come modificato a seguito dei mutamenti normativi sopravvenuti, degli approfondimenti effettuati e delle correzioni formali; Richiamato il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; Visto l’art. 42 dello Statuto regionale di autonomia; Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n. 558; Decreta: 1. E’ emanato il «Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell’art. 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0471&tmstp=1256888425038