REGIONE VALLE D’AOSTA .LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell’Office regionali del turismo.)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 24 del 16 giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita’ ed oggetto
1. Al fine di razionalizzare e rendere organici i servizi di
informazione, accoglienza ed assistenza turistica su tutto il
territorio regionale, uniformandone gli attuali livelli qualitativi,
e al fine di consolidare e promuovere un’immagine unitaria e
complessiva del sistema turistico Valle d’Aosta, la presente legge
detta nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di
informazione, accoglienza ed assistenza turistica.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, i servizi di informazione,
accoglienza ed assistenza turistica sono svolti dall’Office regional
du tourisme – Ufficio regionale del turismo, per il tramite degli
uffici territoriali offices du tourisme – Uffici del turismo. I
predetti servizi sono svolti ed organizzati nel rispetto degli
standard minimi di qualita’ stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale.

Art. 2
Istituzione dell’Office regional du tourisme – Ufficio regionale del
turismo
1. A far data dal 1° luglio 2009, e’ istituito l’Office regional
du tourisme – Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato
Office regional, ente strumentale della Regione per lo svolgimento
dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica. A
decorrere dal 1° gennaio 2010, sono soppresse le Aziende di
informazione ed accoglienza turistica – Syndicats d’initiatives
(AIAT), istituite ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 15
marzo 2001, n. 6 (Riforma dell’organizzazione turistica regionale.
Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e
direttive per l’esercizio dell’attivita’ commerciale) e abrogazione
delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14,
2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28
luglio 1994, n. 35).
2. L’Office regional, ente del comparto unico regionale, e’
dotato di personalita’ giuridica di diritto pubblico, di autonomia
amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria,
nei limiti stabiliti dalla presente legge. L’Office regional e’
sottoposto alla vigilanza della Regione, da attuarsi per il tramite
dell’assessorato regionale competente in materia di turismo, di
seguito denominato assessorato competente.
3. L’Office regional opera nel rispetto delle direttive
regionali, le quali costituiscono strumento di programmazione e di
indirizzo per la definizione degli obiettivi strategici e degli assi
di intervento prioritari nel periodo di riferimento. Le direttive
sono approvate con cadenza triennale dal Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, e possono essere aggiornate nel
corso del triennio.
4. In attuazione delle direttive approvate con le modalita’ di
cui al comma 3, la Giunta regionale approva entro il 15 novembre di
ogni anno, su proposta dell’Office regional, di concerto con
l’assessorato competente e sentito il Consiglio permanente degli enti
locali, il piano operativo annuale, il quale costituisce documento di
pianificazione analitica e puntuale per la definizione, in relazione
a ciascuno degli ambiti di intervento dell’Office regional, delle
attivita’ da svolgere nell’anno di riferimento. Il piano operativo
annuale prevede iniziative che valorizzino le specificita’ di ogni
parte del territorio regionale, comprese le localita’ a minor
vocazione turistica, tenendo conto delle proposte delle conferenze
permanenti territoriali di cui all’art. 5.

Art. 3
Funzioni dell’Office regional
1. L’Office regional:
a) istituisce e gestisce gli Offices du tourisme – Uffici del
turismo, di seguito denominati Offices du tourisme, che ne
costituiscono le articolazioni territoriali, e assicura per il loro
tramite i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza
turistica, attuando a tale scopo tutte le iniziative comunque
funzionali al soddisfacimento delle esigenze della clientela
turistica;
b) assicura, ai fini della proposta del piano operativo annuale
di cui all’art. 2, comma 4, per il tramite degli Offices du tourisme,
la raccolta ed il coordinamento delle istanze dei soggetti
istituzionali ed economici operanti nel settore turistico a livello
locale, organizzati nelle conferenze permanenti territoriali di cui
all’art. 5;
c) organizza, anche in collaborazione con la Regione, i comuni,
le comunita’ montane, le pro loco, i consorzi di operatori turistici
ed ogni altro soggetto interessato, pubblico o privato,
manifestazioni, spettacoli, convegni ed eventi di interesse
turistico, sulla base di una programmazione annuale, definita nel
piano operativo dell’anno di riferimento;
d) realizza e diffonde materiale illustrativo ed informativo
atto a favorire la conoscenza delle risorse turistiche della Valle
d’Aosta e dei diversi ambiti territoriali di riferimento degli
Offices du tourisme;
e) assicura, per il tramite degli Offices du tourisme, la
rilevazione e la trasmissione all’assessorato competente dei dati
statistici relativi al movimento turistico, secondo le modalita’
stabilite dai competenti organi statali e regionali, operando
adeguati controlli sulla correttezza e tempestivita’ dei dati forniti
dagli operatori;
f) gestisce, in collaborazione con l’assessorato competente, il
Portale turistico regionale, garantendo, per il tramite degli Offices
du tourisme, l’inserimento e l’aggiornamento dei contenuti
informativi;
g) stipula, nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle
direttive di cui all’art. 2, comma 3, convenzioni per la gestione e
l’erogazione di servizi per conto di terzi a favore della clientela
turistica e/o per la messa a disposizione in favore di terzi di spazi
nell’ambito degli Offices du tourisme;
h) collabora, su richiesta dell’assessorato competente, per
l’attuazione di iniziative di promozione turistica;
i) promuove ed attua iniziative di formazione volte ad elevare
la professionalita’ degli addetti ai servizi di informazione,
accoglienza ed assistenza turistica, al fine di uniformarne ed
incrementarne la qualita’ e l’efficienza.

Art. 4
Offices du tourisme
1. Gli Offices du tourisme svolgono attivita’ di informazione,
accoglienza ed assistenza turistica, assicurando i seguenti servizi
minimi:
a) informazioni sulle attrattive di interesse turistico
dell’ambito territoriale di riferimento, degli ambiti limitrofi e, in
generale, dell’intero territorio regionale e distribuzione del
relativo materiale illustrativo;
b) informazioni sulla disponibilita’ delle strutture di
interesse turistico e sull’offerta di servizi turistici, di itinerari
di visita e di escursioni personalizzate;
c) informazioni sulle strutture ricettive e sulla relativa
disponibilita’, oltre che sugli appartamenti ammobiliati resi
disponibili per la locazione turistica dai relativi proprietari.
2. Gli Offices du tourisme adottano il medesimo segno distintivo,
le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta
regionale.

Art. 5 Conferenze permanenti territoriali 1. Presso gli Offices du tourisme possono costituirsi in conferenza permanente, su iniziativa e tramite il coordinamento del comune o dei comuni territorialmente interessati, le imprese, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto, pubblico o privato, aventi interesse in ambito turistico, con sede o comunque operanti nell’ambito territoriale di riferimento del relativo Office. 2. Nell’ambito delle conferenze istituite ai sensi del comma 1, i soggetti partecipanti rappresentano esigenze e problematiche di interesse turistico relative all’ambito territoriale di riferimento, elaborando proposte e osservazioni che inoltrano, per il tramite dell’Office du tourisme di appartenenza, all’Office regional per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera b). 3. I rappresentanti delle conferenze permanenti territoriali sono convocati dal direttore generale dell’Office regional entro il mese di settembre di ciascun anno, al fine della predisposizione del piano operativo annuale di cui all’art. 2, comma 4, nonche’ al termine delle stagioni invernale e estiva, per l’analisi e la valutazione delle attivita’ di animazione locale svolte e dei servizi turistici resi nell’ambito territoriale di riferimento.

Art. 6
Organi dell’Office regional
1. Sono organi dell’Office regional:
a) il direttore generale;
b) l’organo di controllo.

Art. 7
Direttore generale
1. Il direttore generale e’ nominato con deliberazione della
Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in
materia di turismo, tra soggetti in possesso di diploma di laurea e
dotati di competenze professionali o gestionali adeguate alla natura
e alla specificita’ dell’incarico.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e’ a tempo pieno
ed esclusivo, regolato da contratto di lavoro di diritto privato nel
quale sono disciplinati la durata, non superiore a cinque anni, i
casi di risoluzione anticipata, le modalita’ ed i criteri di
valutazione dell’attivita’ svolta, nonche’ il trattamento economico,
onnicomprensivo, determinato dalla Giunta regionale con la
deliberazione di nomina. L’incarico di direttore generale e’
incompatibile con la titolarita’ di cariche pubbliche elettive ed e’
rinnovabile alla scadenza.
3. In virtu’ dell’esclusivita’ del rapporto, l’incarico di
direttore generale e’ incompatibile con lo svolgimento di altra
attivita’ lavorativa, autonoma o dipendente. Per i lavoratori
dipendenti, l’incompatibilita’ si intende rimossa con il collocamento
in aspettativa, senza retribuzione, in conformita’ a quanto previsto
dai rispettivi contratti di lavoro.
4. Il direttore generale e’ il legale rappresentante dell’Office
regional e ne assicura il funzionamento e la gestione tecnica,
amministrativa e contabile, della quale e’ responsabile. In
particolare, il direttore generale:
a) adotta i regolamenti interni di organizzazione, di
funzionamento e di contabilita’ dell’office regional, nel rispetto
della normativa vigente ed in conformita’ a quanto stabilito dalla
presente legge;
b) propone la determinazione della dotazione organica
dell’Office regional all’approvazione della Giunta regionale per il
tramite dell’assessorato competente;
c) adotta il bilancio di previsione annuale, il conto
consuntivo e le relative relazioni illustrative, nonche’ le
successive variazioni di bilancio, trasmettendoli, per
l’approvazione, alla Giunta regionale per il tramite dell’assessorato
competente;
d) predispone, in collaborazione con l’assessorato competente,
e propone alla Giunta regionale, per il tramite del medesimo
assessorato, il piano operativo annuale di cui all’art. 2, comma 4,
entro il 15 ottobre di ogni anno;
e) cura i rapporti con la Regione e con i soggetti, pubblici e
privati, operanti in ambito turistico;
f) stipula i contratti collettivi di lavoro decentrati, previa
autorizzazione da parte della Giunta regionale alla quale trasmette,
per il tramite dell’assessorato competente, il testo concordato con
le organizzazioni sindacali.
5. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per
qualunque causa, il direttore generale e’ sostituito, sino alla
nomina del nuovo direttore, da altro dipendente dell’Office regional
di qualifica dirigenziale ovvero, in mancanza, da un dipendente di
categoria D, secondo quanto disposto dal regolamento interno di
organizzazione e funzionamento, il quale stabilisce altresi’
l’ammontare del trattamento economico eventualmente dovuto al
sostituto.
6. L’accertamento di gravi violazioni di legge o di regolamento,
di gravi e reiterate irregolarita’ amministrative, di violazioni
delle direttive di cui all’art. 2, comma 3, o, senza giustificato
motivo, delle previsioni del piano operativo annuale di cui al comma
4 del medesimo articolo, nonche’ l’accertamento di gravi disfunzioni
o mancanze tali da compromettere il regolare funzionamento
dell’Office regional costituisce giusta causa di recesso dal
contratto di lavoro del direttore generale.

Art. 8 Organo di controllo 1. L’organo di controllo e’ nominato con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica tre anni. 2. L’organo di controllo puo’ essere costituito in forma monocratica o collegiale. In tale ultimo caso, il collegio e’ costituito da tre membri. I revisori sono scelti tra soggetti esperti in materia di amministrazione e contabilita’ pubblica iscritti nel registro dei revisori contabili. I compensi spettanti ai componenti dell’organo di controllo sono stabiliti nella deliberazione di nomina. 3. All’organo di controllo spetta la verifica sulla regolarita’ della gestione amministrativa e contabile dell’Office regional, del cui esito riferisce alla Regione, per il tramite dell’assessorato competente, formulando eventuali rilievi e suggerimenti. 4. L’organo di controllo puo’, in qualunque momento, effettuare ispezioni e controlli ed accedere ai documenti dai quali traggono origine le spese dell’Office regional. 5. L’organo di controllo e’ tenuto a fornire alla Regione, per il tramite dell’assessorato competente, informazioni sulle ispezioni effettuate e, su richiesta, ogni altra informazione o notizia cui abbia accesso nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 9
Vigilanza
1. La Regione, per il tramite dell’organo di controllo e
dell’assessorato competente, esercita la vigilanza sul regolare
funzionamento dell’office regional e sulla conformita’ dell’attivita’
svolta alle direttive di cui all’art. 2, comma 3, e al piano
operativo annuale di cui al comma 4 del medesimo articolo.
2. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, la Regione puo’
disporre verifiche, anche in loco, e formulare specifiche richieste
al direttore generale.

Art. 10 Finanziamento dell’Office regional 1. Le entrate dell’Office regional sono costituite: a) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attivita’ istituzionali; b) da redditi e proventi patrimoniali; c) da eventuali finanziamenti, contributi e rimborsi degli enti locali; d) da eventuali assegnazioni finanziarie da parte della Regione per l’attuazione di specifiche iniziative promozionali su richiesta della Regione medesima; e) dai corrispettivi percepiti da soggetti pubblici e privati per le gestioni e lo svolgimento delle attivita’ economiche di cui all’art. 3, comma 1, lettera g). 2. L’assegnazione del fondo annuale di cui al comma 1, lettera a), e’ disposta con deliberazione della Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio della Regione e sulla base del bilancio preventivo e del piano operativo annuale di riferimento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa all’esercizio di competenza. Alla liquidazione delle risorse in dotazione al fondo si procede in due soluzioni, una a titolo di acconto e l’altra a saldo, in relazione alle esigenze di cassa dei due enti e alla progressiva attuazione del piano operativo annuale di cui all’art. 2, comma 4.

Art. 11 Gestione finanziaria e contabile 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, l’Office regional propone all’assessorato competente e, per il suo tramite, alla Giunta regionale, per l’approvazione, il bilancio di previsione per l’anno successivo, redatto in termini di competenza, nel rispetto dei principi di unita’, universalita’, veridicita’, pareggio finanziario e pubblicita’. 2. Gli stanziamenti sul bilancio di previsione hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi. 3. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, fatte salve le eccezioni previste per legge. 4. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e rappresenta l’unita’ temporale della gestione; dopo il 31 dicembre non possono piu’ effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto. 5. Le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. 6. Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. 7. La gestione finanziaria e’ unica e sono vietate le gestioni di entrate e di spese non iscritte in bilancio. 8. Il bilancio di previsione e’ redatto in pareggio finanziario complessivo. 9. La dimostrazione dei risultati di gestione del bilancio avviene mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto del patrimonio e la relazione illustrativa dell’attivita’ svolta nell’anno ed e’ proposto all’approvazione della Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento. La relazione illustrativa deve contenere, oltre alle informazioni relative al bilancio, anche quelle relative al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive di cui all’art. 2, comma 3, e le informazioni riferite all’attuazione delle attivita’ programmate di cui al piano operativo dell’anno di riferimento. 10. Il conto del bilancio dimostra, rispetto alle previsioni, i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio e si conclude con la dimostrazione del contenuto contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio e disavanzo. 11. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale. 12. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli indirizzi e le direttive tecniche concernenti ogni altro adempimento connesso alla gestione finanziaria e contabile dell’office regional.

Art. 12
Personale dell’Office regional
1. Il personale dell’Office regional appartiene al comparto unico
regionale ed il relativo rapporto di lavoro e’ regolato dai contratti
collettivi stipulati dall’Agenzia regionale per le relazioni
sindacali, ai sensi degli articoli 37 e seguenti della legge
regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della
disciplina del personale).

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0541&tmstp=1257585499799

Regolamento (CE) n. 1064/2009 della Commissione, del 4 novembre 2009, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 291/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l’articolo 144, paragrafo
1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) In virtù dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la
Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione
dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e
dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali
e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica
di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta,
della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia
e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo
di adesione all’Unione europea ( 2 ), approvato con decisione
2006/333/CE del Consiglio ( 3 ), nonché in base all’accordo
tra la Comunità europea e il governo del Canada
sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo
XXIV, paragrafo 6, del GATT ( 4 ), approvato con decisione
2007/444/CE del Consiglio ( 5 ), la Comunità si è impegnata
ad aprire su base annua un contingente per l’importazione
di orzo da birra di 50 000 tonnellate.
(2) Le modalità di gestione del suddetto contingente sono
attualmente stabilite dal regolamento (CE)
n. 1215/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008,
relativo all’apertura e alla gestione del contingente tariffario
comunitario all’importazione di orzo da birra proveniente
dai paesi terzi e recante deroga al regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 6 ).
(3) L’applicazione del principio «primo arrivato, primo servito
» ha dato risultati positivi in altri settori agricoli e, a
fini di semplificazione amministrativa, è opportuno che il
contingente in questione sia gestito secondo il metodo
indicato all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1234/2007. Tali modalità di gestione
devono essere applicate conformemente agli articoli
308 bis, 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1,
del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione,
del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio
che istituisce il codice doganale comunitario ( 7 ).
(4) Date le peculiarità inerenti al passaggio da un metodo di
gestione all’altro, è necessario che l’articolo 308 quater,
paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, non
si applichi nel periodo contingentale compreso tra il 1 o
gennaio e il 31 dicembre 2010.
(5) Il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice
doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) ( 8 ),
prevede, all’articolo 166, una vigilanza doganale per le
merci immesse in libera pratica che beneficiano di un
dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso per
fini particolari. È opportuno accertarsi che l’orzo da birra
importato nell’ambito del contingente tariffario sia destinato
alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti
legno di faggio, in conformità degli impegni internazionali
sottoscritti dalla Comunità.
(6) Occorre prevedere una cauzione di livello elevato a garanzia
della corretta gestione del contingente, valida durante
tutto il periodo in cui ha luogo la trasformazione.
(7) Tenuto conto della qualità specifica dell’orzo importato
dagli Stati Uniti nell’ambito del presente contingente, è
necessario diminuire l’importo della cauzione per le importazioni
accompagnate da un certificato di conformitÃ
concordato con il governo degli Stati Uniti in base alla
procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli
63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
(8) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n.
1215/2008 e sostituirlo con un nuovo regolamento. È
tuttavia opportuno che tale regolamento rimanga d’applicazione
per i titoli d’importazione emessi per i periodi
contingentali d’importazione precedenti a quelli previsti
dal presente regolamento.
L 291/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.11.2009
( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
( 2 ) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.
( 3 ) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.
( 4 ) GU L 169 del 29.6.2007, pag. 55.
( 5 ) GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.
( 6 ) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 20.
( 7 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
( 8 ) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato di gestione per l’organizzazione
comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento apre un contingente tariffario di
importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice
NC 1003 00 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in
fusti contenenti legno di faggio. Il contingente reca il numero
d’ordine 09.0076.
2. Il contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è gestito
conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo
1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Nel periodo contingentale
compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2010
non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto
regolamento.
3. Il contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è aperto su
base annuale dal 1 o gennaio al 31 dicembre («periodo contingentale
d’importazione»). Il dazio all’importazione nell’ambito
del contingente tariffario è di 8 EUR/t.
Articolo 2
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per:
a) «semi danneggiati», i semi di orzo, di altri cereali o di avena
selvatica, che presentano danni, compresi i deterioramenti
dovuti a malattia, gelo, calore, insetti, funghi, intemperie o
qualsiasi altro danno materiale;
b) «semi di orzo sano, leale e mercantile», i semi di orzo o i
pezzi di semi di orzo che non sono semi danneggiati quali
definiti alla lettera a), ad esclusione di quelli danneggiati dal
gelo o dai funghi.
Articolo 3
1. Il beneficio del contingente tariffario di cui all’articolo 1 è
concesso solo a condizione che l’orzo importato risponda ai
seguenti criteri:
a) peso specifico: 60,5 kg/hl o più;
b) semi danneggiati: 1 % o meno;
c) tenore di umidità: 13,5 % o meno;
d) semi d’orzo sano, leale e mercantile: 96 % o più.
2. I criteri di qualità indicati al paragrafo 1 sono attestati
mediante uno dei seguenti documenti:
a) un certificato di analisi rilasciato, a richiesta dell’importatore,
dall’ufficio doganale d’immissione in libera pratica; oppure
b) un certificato di conformità dell’orzo importato rilasciato da
un organismo governativo del paese d’origine e riconosciuto
dalla Commissione.
Articolo 4
1. In conformità dell’articolo 166 del regolamento (CE)
n. 450/2008, l’orzo importato nell’ambito del presente contingente
è soggetto a vigilanza doganale per garantire che:
a) sia trasformato in malto entro sei mesi dalla data di immissione
in libera pratica; e
b) il malto ottenuto sia trasformato in birre invecchiate in fusti
contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla data della
trasformazione dell’orzo in malto.
La trasformazione dell’orzo importato in malto si considera
eseguita quando l’orzo è stato sottoposto a macerazione.
2. Per garantire il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1,
nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di inadempimento
di tale obbligo, gli importatori costituiscono una cauzione
presso le autorità doganali competenti. L’importo della
cauzione è di 85 EUR/t. Qualora le spedizioni di orzo da birra
siano accompagnate da un certificato di conformità rilasciato
dal Federal Grain Inspection Service (Servizio federale di ispezione
dei cereali, in appresso «FGIS»), la cauzione è ridotta a
10 EUR/t.
3. La cauzione di cui al paragrafo 2 è immediatamente svincolata
se alle autorità doganali competenti è fornita la prova
che:
a) la qualità dell’orzo, stabilita in base al certificato di conformitÃ
o di analisi, è conforme ai criteri di cui all’articolo 3,
paragrafo 1; e
b) l’obbligo della trasformazione di cui al paragrafo 1 è stato
adempiuto entro il termine prestabilito.
7.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 291/15
Articolo 5
I certificati rilasciati dal FGIS per l’orzo da birra destinato alla
fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di
faggio, il cui modello è riportato in allegato al presente regolamento,
sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione nell’ambito
della procedura di cooperazione amministrativa di cui
agli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Se i
parametri analitici indicati nel certificato di conformità rilasciato
dal FGIS risultano conformi ai criteri di qualità per l’orzo da
birra indicati nell’articolo 3, sono prelevati campioni sul 3 %
almeno dell’orzo importato per ogni porto d’entrata e per
ogni campagna di commercializzazione. La riproduzione dei
timbri autorizzati dal governo degli Stati Uniti d’America è
comunicata agli Stati membri con i mezzi più idonei.
Articolo 6
Il regolamento (CE) n. 1215/2008 è abrogato. Esso continua
tuttavia ad applicarsi ai titoli d’importazione rilasciati per l’anno
2009, fino alla loro scadenza.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:291:0014:0017:IT:PDF

REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 19 aprile 2009, n. 8 Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 25 del 24 marzo 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalita’
1. La Regione del Veneto riconoscendo la musica quale mezzo di
espressione artistica e di promozione culturale, di insostituibile
valore sociale e formativo della persona, promuove e sostiene la
musica giovanile come forma di comunicazione, aggregazione e
condivisione e quale opportunita’ per lo sviluppo di nuove
professionalita’ e attivita’ lavorative.

Art. 2 Interventi regionali per la musica giovanile 1. La Giunta regionale, con il concorso degli enti locali, definisce programmi triennali per lo sviluppo delle attivita’ musicali giovanili, nonche’ dei servizi e delle strutture ad esse collegate, con l’obiettivo di una equilibrata diffusione nell’intero territorio regionale. 2. I programmi di cui al comma 1 si articolano in: a) interventi volti a favorire la diffusione della musica giovanile negli istituti del sistema di istruzione e formazione e nelle universita’ degli studi, mediante il sostegno a forme di collaborazione attivate tra istituzioni scolastiche, enti ed istituzioni teatrali ed altri soggetti operanti nel settore musicale; b) interventi di promozione e sostegno alla realizzazione di servizi e strutture destinate ad iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione musicale, con priorita’ a quelle rivolte ai giovani; c) interventi volti a favorire iniziative promosse da enti pubblici e soggetti privati, finalizzati alla formazione professionale e al perfezionamento, in Italia e all’estero, di giovani, esecutori ed operatori del settore musicale e di settori ad esso correlati.

Art. 3
Norma finanziaria
1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente
legge, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi
2009, 2010 e 2011, si provvede con le risorse allocate nell’UPB U0185
«Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 7, del bilancio di
previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione
dell’UPB U0166 «Promozione dello spettacolo» viene aumentata di euro
100.000,00 in ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.
2. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della
presente legge, quantificate in euro 300.000,00 per l’esercizio 2009
e in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si
provvede con le risorse allocate nell’UPB U0186 «Fondo speciale per
le spese d’investimento», partita n. 6, del bilancio di previsione
2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell’UPB
U0169 «Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto» viene
aumentata di euro 300.000,00 nell’esercizio 2009 e di euro 200.000,00
in ciascuno degli esercizi 2010 e 2011
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
Venezia, 19 marzo 2009
GALAN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0503&tmstp=1258100416681

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 novembre 2008, n. 51

Regolamento concernente le modalita’ di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalita’ di funzionamento della Commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonche’ la disciplina attuativa della viabilita’ forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 44 del 14-11-2009

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visti gli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 concernente «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette»; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2780 del 24 ottobre 2008 recante ad oggetto «Riapprovazione con modifiche del regolamento concernente le modalita’ di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di’ moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalita’ di funzionamento della Commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonche’ la disciplina attuativa della viabilita’ forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11), a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. In attuazione degli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette) questo regolamento disciplina: a) le modalita’ di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione; b) le funzioni, la composizione e il funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno; c) le modalita’ di funzionamento della Commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale; d) la viabilita’ forestale. 2. Nel prosieguo di questo regolamento: a) la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e’ indicata come «legge provinciale»; b) la struttura provinciale competente in materia di foreste e’ indicata come «struttura provinciale competente»; c) la Commissione forestale provinciale e’ indicata come «Commissione»; d) il fondo forestale provinciale e’ denominato «fondo».

Art. 2

Comunicazione ai proprietari dei materiali di base

1. In attuazione dell’art. 31 della legge provinciale, la
struttura provinciale competente rende noto ai proprietari di boschi
la presenza sui fondi di loro proprieta’ di materiali di base
mediante pubblicazione del registro dei materiali di base, previsto
dall’art. 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386
(Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), sul
Bollettino Ufficiale della Regione e nelle forme stabilite dalla
legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione
amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento
amministrativo).
2. In assenza di strumenti di pianificazione forestale previsti
dalla legge provinciale, la struttura provinciale competente puo’
dare indicazioni in merito alle forme di gestione dei soprassuoli
finalizzate ad ottimizzare la produzione di seme nonche’ alla
conservazione dei soggetti «fonti di seme».

Art. 3 Modalita’ di raccolta di materiale di moltiplicazione 1. Salvo quanto previsto dal comma 4, chiunque intende raccogliere materiale forestale di moltiplicazione per fini forestali ne da’ comunicazione alla struttura provinciale competente, con l’indicazione delle particelle fondiarie interessate, del periodo programmato e dei nominativi delle persone addette alla raccolta nonche’ delle tecniche usate. 2. Il soggetto che gestisce la raccolta deve presentare al proprietario del fondo una dichiarazione dell’inizio delle attivita’ di raccolta almeno quindici giorni prima della data indicata per la raccolta medesima. 3. Su istanza del soggetto previsto dal comma 1, la struttura provinciale competente rilascia il certificato principale di identita’ previsto dall’art. 31, comma 1, della legge provinciale, secondo il modello riportato nell’allegato A; il rilascio del certificato e’ subordinato all’invio alla struttura provinciale, da parte del medesimo soggetto, della dichiarazione relativa alle operazioni di raccolta di materiali da riproduzione per fini forestali, redatta dalla stazione forestale territorialmente competente secondo il modello riportato nell’allegato B. 4. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 3, qualora la raccolta di materiali di moltiplicazione avvenga per conto della struttura provinciale competente, per le finalita’ previste dall’art. 32, comma 3, della legge provinciale, la struttura rilascia il certificato principale di identita’, secondo il modello riportato nell’allegato A, dopo che ha ricevuto la dichiarazione prevista dal comma 3 inviata dal proprio ufficio periferico territorialmente competente.

Art. 4

Modalita’ di acquisizione da parte della struttura provinciale
competente

1. Per le finalita’ previste dall’art. 32, comma 3, della legge
provinciale, la struttura provinciale competente puo’ provvedere
all’acquisto da terzi di:
a) materiale di moltiplicazione per fini forestali;
b) materiale vivaistico gia’ conformato per scopi ornamentali;
c) giovane materiale vivaistico per la produzione di piante
ornamentali.
2. Il materiale previsto dal comma 1, lettera a), puo’ anche
essere reperito da strutture pubbliche cedendo in cambio le proprie
eccedenze.

Art. 5

Cessione di materiale vivaistico per fini forestali

1. La struttura provinciale competente puo’ disporre la cessione
a titolo gratuito del materiale vivaistico prodotto direttamente ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge provinciale, purche’
eccedente l’autoconsumo, a favore di proprietari forestali pubblici e
privati, per fini forestali.
2. Quanto previsto dal comma 1 non si applica per il materiale
destinato all’impiego in arboricoltura da legno; in tal caso la
cessione e’ disposta a titolo oneroso sulla base di un listino prezzi
periodicamente aggiornato con deliberazione della giunta provinciale.
Le somme derivanti dalla cessione sono introitate nel bilancio della
Provincia.

Art. 6

Cessione di materiale vivaistico per scopi ornamentali

1. Compatibilmente con le disponibilita’ effettive, la struttura
provinciale competente puo’ disporre, a titolo gratuito, la cessione
di materiale vivaistico per scopi ornamentali a favore di comuni,
amministrazioni pubbliche, amministrazioni separate dei beni di uso
civico, associazioni ed altri soggetti, anche privati, per la
realizzazione di interventi cui e’ riconosciuta valenza pubblica.
2. Previa specifica richiesta da parte di soggetti pubblici, la
struttura provinciale competente, compatibilmente con il proprio
piano degli interventi adottato ai sensi dell’art. 85 della legge
provinciale, puo’ provvede-re anche alla messa a dimora del materiale
vivaistico, fornito secondo quanto previsto dall’art. 90 della legge
provinciale.

Art. 7 Funzioni 1. La cabina di regia della filiera foresta-legno, istituita ai sensi dell’art. 65 della legge provinciale, e’ organo di consulenza tecnica della giunta provinciale e svolge le seguenti funzioni: a) assicurare l’informazione e la divulgazione sui temi relativi alla filiera foresta-legno e legno-energia; b) favorire la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla definizione degli indirizzi e delle strategie di settore; c) favorire il confronto, l’interscambio ed il coordinamento tra tutti i soggetti del sistema pubblico e privato che operano nell’ambito della filiera foresta-legno; d) formulare proposte alla giunta provinciale per il monitoraggio, lo sviluppo e la promozione del settore forestale e della filiera foresta-legno e legno-energia; e) formulare proposte alla giunta provinciale per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di sviluppo della filiera, per la realizzazione di studi, ricerche ed indagini di settore; f) esprimere pareri su richiesta della giunta provinciale.

Art. 8

Composizione della cabina di regia della filiera foresta-legno

1. La cabina di regia, nel rispetto del principio delle pari
opportunita’, e’ costituita dalla giunta provinciale ed e’ composta
da:
a) il presidente della Provincia, o un assessore provinciale
suo delegato, che la presiede;
b) l’assessore provinciale all’industria;
c) l’assessore provinciale in materia di foreste;
d) l’assessore provinciale in materia di ricerca e innovazione;
e) il dirigente generale del dipartimento competente in materia
di risorse forestali;
f) il dirigente generale del dipartimento competente in materia
di industria e di artigianato;
g) il dirigente generale del dipartimento competente in materia
di ricerca e innovazione;
h) un rappresentante della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento;
i) un rappresentante dell’Istituto per la valorizzazione del
legno e delle specie arboree (IVALSA) del Consiglio nazionale delle
ricerche;
j) un rappresentante della facolta’ di Ingegneria
dell’Universita’ di Trento;
k) un rappresentante della Unita’ di ricerca per il
monitoraggio e la pianificazione forestale con sede in Villazzano di
Trento;
l) un rappresentante di Agenzia per lo sviluppo;
m) un rappresentante della sezione legno dell’Associazione
degli industriali della provincia di Trento;
n) un rappresentante della categoria lavorazione del legno ed
arredo dell’Associazione artigiani e piccole imprese della provincia
di Trento;
o) un rappresentante delle imprese di utilizzazione boschiva
dell’Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di
Trento;
p) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
q) un rappresentante dell’Associazione provinciale delle
amministrazioni separate di uso civico;
r) un rappresentante dell’ordine dei dottori agronomi e
forestali;
s) un rappresentante delle organizzazioni sindacali provinciali
dei lavoratori forestali, designati d’intesa;
t) un rappresentante dei proprietari forestali pubblici ovvero
delle loro associazioni se costituite;
u) un rappresentante della Magnifica comunita’ di Fiemme;
v) un rappresentante delle Regole di Spinale Manez;
w) un rappresentante dell’associazione provinciale di
proprietari forestali, designati d’intesa.
2. Ai fini della costituzione della cabina regia, i soggetti e
organismi previsti dal comma 1, oltre al membro effettivo designano
anche un membro supplente; il membro supplente partecipa alle sedute
della cabina di regia in caso di assenza o impedimento del
corrispondente membro effettivo.
3. La composizione della cabina di regia puo’ essere integrata di
volta in volta da membri esperti, senza diritto di voto, quando e’
necessario approfondire particolari tematiche. Ciascun componente
puo’ essere affiancato da funzionari tecnici per la trattazione di
argomenti specifici. Inoltre la cabina di regia puo’ articolarsi in
sottocommissioni per la trattazione di specifiche materie.

Art. 9

Criteri di funzionamento

1. Le modalita’ di funzionamento della cabina di regia sono
disciplinate con apposito regolamento interno approvato dai due terzi
dei componenti della cabina stessa, attenendosi ai seguenti criteri:
a) la cabina e’ convocata dal presidente ogni volta che si
renda necessario ovvero qualora ne facciano richiesta almeno un terzo
dei suoi componenti;
b) nell’avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque
giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il
giorno, l’ora, il luogo della riunione stessa nonche’ l’ordine del
giorno;
c) la riunione e’ valida con la presenza della meta’ piu’ uno
dei componenti;
d) le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti;
in caso di parita’ prevale il voto del presidente.

Art. 10

Attribuzioni della Commissione

1. In relazione a quanto disposto dall’art. 94 della legge
provinciale la Commissione:
a) approva i programmi periodici di spesa ed i relativi
progetti e perizie, predisposti dalla struttura provinciale
competente in materia di foreste in accordo con i proprietari
interessati, concernenti le iniziative per l’esecuzione e la
manutenzione di opere, d’infrastrutture forestali e degli interventi
di miglioramento dei patrimoni forestali previsti dall’art. 13, comma
1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), q) e r), e
comma 2, da realizzare tramite funzionario delegato;
b) approva i programmi periodici di spesa ed i relativi
progetti e perizie, predisposti dalla struttura provinciale
competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestale,
concernenti le iniziative per l’esecuzione delle opere forestali
ammesse in compensazione previste dall’art. 13, comma 2, da
realizzare tramite funzionano delegato;
c) approva il piano annuale delle anticipazioni, da articolarsi
anche per stralci, previsto dall’art. 15;
d) gestisce il fondo forestale provinciale secondo le modalita’
ed i limiti stabiliti da questo titolo.

Art. 11 Funzionamento della Commissione 1. La Commissione sceglie al proprio interno il componente che presiede le riunioni in caso di assenza o di impedimento del presidente; a detto componente il presidente della Commissione puo’ delegare l’esercizio delle funzioni previste dal comma 2, lettera f). 2. Al presidente della Commissione spetta: a) convocare la Commissione, anche su richiesta di un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza; b) dirigere i lavori e proclamare il risultato delle votazioni; c) disporre la concessione delle anticipazioni previste dall’art. 94 della legge provinciale sulla base del piano annuale delle anticipazioni disciplinato dall’art. 15; d) disporre la concessione delle restituzioni e degli accantonamenti previsti dall’art. 17; e) revocare le anticipazioni previste dall’art. 94 della legge provinciale in caso di inosservanza da parte del beneficiario delle norme di legge o delle condizioni previste nell’atto di concessione; f) disporre le liquidazioni e i pagamenti a carico del fondo, ivi compresi gli ordini di accreditamento nei confronti del funzionario delegato all’effettuazione delle spese e quelli previsti dall’art. 18; g) attuare le decisioni assunte dalla Commissione; h) adottare in caso d’urgenza i provvedimenti previsti dall’art. 14, commi 1, 2, 3, e dall’art. 17, per importi complessivamente non superiori a 300.000 euro da sottoporsi per la ratifica alla Commissione nella sua prima seduta successiva; i) provvedere a tutte le altre operazioni necessarie alla migliore attivita’ della Commissione. 3. Per ciascuno dei componenti della Commissione previsti dall’art. 95, comma 1, della legge provinciale, con esclusione del presidente, la giunta provinciale nomina un componente supplente. I componenti supplenti partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del membro effettivo. 4. Per la validita’ delle riunioni e’ necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parita’ prevale il voto del presidente. 5. Puo’ votare il componente effettivo o, in sua assenza, il supplente, purche’ chi vota abbia assistito alla discussione dell’oggetto della decisione. 6. Funge da segretario un dipendente assegnato alla struttura provinciale competente in materia di foreste. Il segretario assiste il presidente nell’esame preliminare degli atti e delle iniziative da iscrivere all’ordine del giorno della seduta nonche’ per tutte le altre operazioni relative alle attivita’ della Commissione. 7. Il verbale e’ sottoscritto dal presidente e dal segretario ed e’ inviato in copia a ciascun membro. 8. Il segretario aggiorna e controlla la contabilita’ inerente la movimentazione del fondo prevista dall’art. 12, operando periodiche verifiche e raccordi col tesoriere. 9. Ulteriori modalita’ di funzionamento della Commissione possono essere deliberate dalla Commissione stessa.

Art. 12 Gestione del fondo 1. Al fondo affluiscono le seguenti somme: a) gli accantonamenti previsti dall’art. 93, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale; il versamento al fondo e’ effettuato a seguito della vendita dei prodotti dall’ente proprietario in misura pari al 10 per cento del valore stimato di vendita dei prodotti medesimi e pari al 20 per cento del valore stimato per i tagli straordinari previsti dall’art. 98, comma 2, lettera b), della legge provinciale. La Commissione puo’ stabilire deroghe e modalita’ diverse che comunque facciano salva l’entita’ e l’introito degli accantonamenti; b) i versamenti previsti dall’art. 93, comma 2, lettera c), della legge provinciale a titolo di restituzione delle somme anticipate ai sensi dell’art. 16; c) i versamenti eventualmente disposti dalla Provincia ai sensi dell’art. 93, comma 2, lettera d), della legge provinciale; d) le somme versate ai sensi dell’art. 17 della legge provinciale da destinare alla realizzazione di interventi aventi rilievo pubblico. 2. Gli accantonamenti previsti dall’art. 93, comma 2, lettera b), della legge provinciale affluiscono al fondo secondo le modalita’ stabilite nel regolamento di attuazione dell’art. 98 della medesima legge. 3. La Commissione provvede alla gestione del fondo mediante: a) aperture di credito a favore del funzionario delegato della struttura provinciale competente in materia di foreste per il finanziamento delle spese relative all’esecuzione degli interventi indicati dai programmi periodici di spesa previsti dall’art. 10, comma 1, lettera a); b) aperture di credito a favore del funzionario delegato della struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestale, per il finanziamento delle spese relative alle opere forestali ammesse in compensazione indicate dai programmi periodici di spesa previsti dall’art. 10, comma 1, lettera b); c) anticipazioni ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli altri enti individuati dall’art. 57, comma 3, della legge provinciale oltre che alle forme associative pubbliche o miste previste dall’art. 59 della legge medesima e ai soggetti gestori dei boschi degli enti pubblici secondo quanto previsto dall’art. 58, comma 1, lettera c) della legge provinciale, che partecipano al fondo, per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 13, comma 1; d) restituzione degli accantonamenti previsti dall’art. 93, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale, agli enti indicati dall’art. 94, comma 3, della legge medesima, che partecipano al fondo per l’esecuzione da parte dei medesimi degli interventi previsti dall’art. 13, comma 1, ad esclusione della lettera m); e) utilizzo degli accantonamenti previsti dall’art. 93, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale per il parziale finanziamento dei progetti e delle perizie predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, nell’ambito delle misure forestali del piano di sviluppo rurale previsto dai relativi regolamenti della Comunita’ europea, quale quota parte a carico degli enti proprietari.

Art. 13

Interventi e misure tecniche per la gestione dei boschi

1. Ai fini di questo titolo sono finanziabili dal fondo i
seguenti interventi e misure tecniche:
a) rimboschimenti, cespugliamenti e rinverdimenti di terreni
denudati anche a seguito di incendi, interventi di arricchimento
della composizione floristica e di riequilibrio dei popolamenti
forestali, comprese le cure colturali e quelle indirizzate alla
normalizzazione dei caratteri del bosco previsti dall’art. 10, comma
1, lettera e), della legge provinciale;
b) interventi e opere secondo le tipologie indicate dai piani
forestali e montani nei boschi di protezione previsti dall’art. 10,
comma 1, lettera f), della legge provinciale;
c) interventi e opere per la difesa dei boschi dagli incendi
previsti dall’art. 10, comma 1, lettera g), della legge provinciale,
limitatamente a quelli previsti dai piani di gestione forestale
aziendale disciplinati dall’art. 57 della legge provinciale, comprese
le opere accessorie previste dall’art. 10, comma 2, della legge
medesima;
d) interventi di lotta e di prevenzione delle avversita’
biotiche e abiotiche, compresa la ricostituzione del bosco
danneggiato prevista dall’art. 10, comma 1, lettera h), della legge
provinciale;
e) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della
viabilita’ forestale e delle infrastrutture forestali, con esclusione
di quanto previsto nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi,
previste dall’art. 55, comma 3, lettera c), della legge provinciale,
comprese le opere aventi carattere accessorio all’esecuzione degli
interventi indicati dalle lettere a), b) e d) di questo articolo;
f) interventi volti a mantenere e accrescere la stabilita’ e la
funzionalita’ bioecologica dei soprassuoli forestali, anche per
migliorare la qualita’ dell’acqua, dell’aria e del suolo, previsti
dall’art. 22, comma 1, lettera a), della legge provinciale;
g) interventi specifici volti a conservare e migliorare il
patrimonio faunistico, a conseguire un rapporto equilibrato tra
foresta e fauna, assicurando, in particolare, il mantenimento a fini
faunistici e ambientali dell’alternanza dei diversi elementi
vegetazionali che caratterizzano gli habitat montani, previsti
dall’art. 22, comma 1, lettera b), della legge provinciale;
h) interventi diretti a conservare e a migliorare l’ambiente
rurale, i prati e i pascoli, assicurando un assetto equilibrato del
paesaggio silvo-pastorale, previsti dall’art. 22, comma 1, lettera
c), della legge provinciale;
i) interventi di conservazione e di miglioramento della
biodiversita’ e degli habitat, compresi gli interventi per il
mantenimento e il potenziamento dei corridoi ecologici previsti
dall’art. 22, comma 1, lettera d), della legge provinciale, per il
miglioramento dell’efficienza del sistema integrato foresta-fiume e
per la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono;
j) realizzazione e manutenzione di sentieri e di altri
interventi con finalita’ didattica e divulgativa e di valorizzazione
del territorio silvo-pastorale previsti dall’art. 22, comma 1,
lettera e), della legge provinciale;
k) interventi di conservazione e gestione delle piante
monumentali e dei siti di particolare valenza ambientale,
naturalistica ed ecologica previsti dall’art. 24, comma 1, della
legge provinciale;
l) interventi di gestione delle riserve previsti dall’art. 45,
comma 5, della legge provinciale, qualora rientrino tra le attivita’
di gestione forestale, come definite dall’art. 56 della medesima
legge, con esclusione degli interventi a fini produttivi;
m) attivita’ selvicolturali previste dall’art. 55, comma 3,
lettera a), della legge provinciale, effettuate secondo i criteri e
gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate
all’utilizzazione del bosco e alla produzione di reddito;
n) ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle
strutture, delle infrastrutture e dei dispositivi per la sicurezza
individuale degli operatori dei proprietari forestali, ai sensi
dell’art. 63, comma 1, lettera a), della legge provinciale;
o) acquisto di aree boscate di significativa entita’, diretto
all’accorpamento o al completamento della proprieta’, previsti
dall’art. 94, comma 3, della legge provinciale;
p) redazione dei piani di gestione forestale aziendale e piani
semplificati di coltivazione previsti dall’art. 57 della legge
provinciale;
q) interventi di sistemazione del terreno sui versanti
instabili previsti dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge
provinciale;
r) altri interventi di interesse pubblico, anche di
certificazione forestale, comunque inerenti la difesa del suolo, la
rinaturalizzazione, la valorizzazione e la conservazione della
qualita’ del territorio naturale delle proprieta’ silvo-pastorali e
delle relative infrastrutture.
2. In relazione a quanto stabilito dall’art. 17, comma 1, secondo
periodo, della legge provinciale, sono finanziabili dal fondo
altresi’ le opere forestali ammesse in compensazione definite dal
regolamento previsto dal medesimo art. 17, comma 1, ultimo periodo.
3. Per gli interventi di carattere pubblico coperti da
contribuzione pari al 100 per cento della spesa ammissibile, vanno,
di norma e ove possibile, attivate quelle fonti di finanziamento.

Art. 14 Aperture di credito 1. Le aperture di credito, previste dall’art. 12, comma 3, lettera a), sono autorizzate dalla Commissione a carico delle giacenze di cassa complessive del fondo, sulla base dei programmi periodici di spesa predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste. 2. Le aperture di credito, previste dall’art. 12, comma 3, lettera b), sono autorizzate dalla Commissione a carico delle giacenze di cassa del fondo relative alle somme versate ai sensi dell’art. 17 della legge provinciale, sulla base dei programmi periodici di spesa predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestale. 3. I programmi periodici di spesa previsti dall’art. 10, comma 1, lettere a) e b), sono approvati dalla Commissione in conformita’ all’art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 15-33/Legisl (Modificazioni al DPGP 15 gennaio 1990, n. 1-14/Leg., concernente la disciplina della spesa provinciale tramite funzionari delegati). 4. Le spese sono sostenute in relazione alle opere ed agli interventi previsti nei progetti e nelle perizie compilati secondo le modalita’ indicate dall’art. 84 della legge provinciale. Per ragioni amministrative, possono essere effettuati raggruppamenti di progetti per zone, attivita’ e tipologie di spesa omogenee. 5. A copertura degli ordini di accreditamento emessi dal presidente della Commissione a carico del fondo, in funzione delle spese previste dal comma 4 e delle disponibilita’ di cassa cumulativamente esistenti per zona omogenea, sono effettuate periodiche riduzioni a carico degli accantonamenti esistenti sul fondo medesimo a nome di ciascun ente. La struttura provinciale competente e’ tenuta a verificare la congruita’ delle somme utilizzate rispetto a quelle depositate dagli enti. 6. Qualora sia riscontrata una prolungata scopertura del conto di un singolo ente, su specifica autorizzazione della Commissione deliberata ai sensi dell’art. 94, comma 2, della legge provinciale, l’utilizzazione degli ordini di accreditamento puo’ essere ancora effettuata in eccedenza al deposito ascritto a nome dell’ente medesimo, utilizzando una quota degli accantonamenti complessivi che risultassero disponibili sul fondo. L’autorizzazione resta subordinata all’impegno, contenuto in un’apposita deliberazione o determinazione dell’ente interessato, di restituire la somma cosi’ anticipata nei termini e nelle quantita’ fissate dalla Commissione stessa, mediante il rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio organo di tesoreria, salvo che la Commissione non ritenga, in presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia. In caso di parziale o mancata esecuzione dei lavori, l’ordine di accreditamento e’ ridotto proporzionalmente. 7. La rendicontazione delle somme cosi’ erogate trova analitica evidenziazione nel rendiconto annuale finanziario disciplinato dall’art. 20. 8. Il funzionario delegato ha l’obbligo di compilare il rendiconto delle somme erogate, unitamente alla documentazione giustificativa, sulla base delle indicazioni previste dall’art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 15-33/Leg. del 2000. 9. Per quanto non previsto da questo articolo, si applicano le vigenti disposizioni in materia di aperture di credito e di gestione contabile della spesa tramite funzionari delegati.

Art. 15

Piano annuale delle anticipazioni agli enti

1. La Commissione predispone ed approva il piano annuale, da
articolarsi anche per stralci, delle anticipazioni da concedere ai
comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli
altri enti pubblici individuati dall’art. 57, comma 3, della legge
provinciale oltre che alle forme associative pubbliche o miste
previste dall’art. 59 della legge medesima, ai soggetti gestori dei
boschi degli enti pubblici secondo quanto previsto dall’art. 58,
comma 1, lettera c), della legge provinciale, che partecipano al
fondo, per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche
per la gestione dei boschi previsti dall’art. 13, comma 1, e per la
realizzazione di interventi da parte della struttura provinciale
competente in materia di foreste mediante utilizzazione di una quota
degli accantonamenti complessivi che risultassero disponibili sul
fondo.
2. Il piano e’ redatto tenendo conto:
a) della consistenza dei versamenti disposti ai sensi dell’art.
12, comma 1, lettere b) e c);
b) di una quota delle altre somme che risultassero disponibili
sugli accantonamenti previsti dall’art. 12, comma 1, lettera a);
c) delle domande di contributo presentate nell’ambito del piano
di sviluppo rurale e del capo III del titolo IX della legge
provinciale.

Art. 16 Anticipazioni agli enti per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche per la gestione dei boschi previsti dall’art. 13, comma 1 1. La Commissione dispone la concessione delle anticipazioni sulla base della domanda presentata dagli interessati corredata dalla deliberazione o determinazione di assunzione e accettazione dell’anticipazione stessa da parte del richiedente e dalla documentazione tecnico/amministrativa necessaria in relazione alla tipologia dell’intervento. Se la stessa documentazione e’ gia’ stata presentata agli uffici della struttura provinciale competente per materia per l’ottenimento di ulteriori sovvenzioni, la documentazione medesima si considera acquisita anche ai fini dell’anticipazione. 2. La Commissione determina inoltre l’ammontare e la durata delle anticipazioni, nel rispetto del periodo massimo di dieci anni, per i singoli enti, in relazione alla spesa ammissibile e alle possibilita’ di restituzione dell’ente richiedente, tenuto conto degli introiti delle utilizzazioni boschive. Al fine di consentire l’esecuzione degli interventi progettati, nelle more dell’esito positivo della procedura di ottenimento delle sovvenzioni previste dal piano di sviluppo rurale disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dall’art. 97 della legge provinciale, le anticipazioni possono essere concesse anche sull’intera spesa ammissibile, fatta salva la rideterminazione prevista dal comma 8. 3. La concessione delle anticipazioni e’ inoltre subordinata all’impegno, contenuto nella deliberazione o determinazione dell’ente beneficiario prevista dal comma 1, di restituire l’importo anticipato nei termini e nelle quantita’ fissate dalla Commissione, mediante rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio tesoriere, salvo che la Commissione non ritenga, in presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia. 4. L’anticipazione decade se l’ente non ha rispettato i termini temporali indicati nel provvedimento di concessione, salvo proroga motivata. 5. L’erogazione delle anticipazioni concesse e’ subordinata all’avvenuta presentazione, da parte dell’ente beneficiario, di copia della deliberazione o determinazione di accettazione dell’anticipazione stessa e della delegazione di pagamento o delle altre forme di garanzia previste dal comma 3 ed e’ disposta dal presidente della Commissione, o dal suo sostituto in caso di assenza o di impedimento, con proprio atto di liquidazione, in misura non superiore all’importo concesso, con le seguenti modalita’: a) per gli interventi previsti dall’art. 13, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) h), i), j), k), l), p), q) e r): 70 per cento ad avvenuto inizio dei lavori, 30 per cento a conclusione; b) per gli interventi previsti dall’art. 13, comma 1, lettere n) e o): in un’unica soluzione ad avvenuta spesa; c) per gli interventi previsti dall’art. 13, comma 1, lettera m): in un’unica soluzione in riferimento all’inizio lavori dei singoli lotti. 6. L’ammontare delle anticipazioni, il numero e l’entita’ delle quote di restituzione sono determinate sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dalla struttura provinciale competente in materia di foreste. 7. La Commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate o comunque non dovute. In caso di mancata restituzione delle anticipazioni nei termini previsti, il presidente puo’ sospendere ogni concessione e puo’ promuovere l’intervento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste per la riscossione dell’importo pari alle somme anticipate all’ente debitore, nei confronti del tesoriere dell’ente stesso, che e’ tenuto alla sua esecuzione. 8. Nel caso di opere eseguite nell’ambito del piano di sviluppo rurale, la Commissione puo’ disporre, su segnalazione della struttura provinciale competente, la rideterminazione delle anticipazioni in precedenza concesse, sulla base del costo effettivo risultante al netto del contributo complessivo spettante al beneficiario ai sensi del Regolamento CE 1698/2005 e tenuto conto dell’ammontare totale delle quote di rimborso dell’anticipazione gia’ versate dall’ente.

Art. 17

Restituzione accantonamenti agli enti

1. Per l’esecuzione da parte dell’ente degli interventi previsti
dall’art. 13, comma 1, ad esclusione della lettera m), la
Commissione, su parere della struttura provinciale competente in
materia di foreste, puo’ disporre la restituzione, nei limiti di
quanto necessario, degli accantonamenti disponibili a nome dell’ente
medesimo, sulla base di domanda motivata corredata da una descrizione
degli interventi programmati. Per gli interventi concernenti la
realizzazione di nuove infrastrutture forestali, la domanda deve
essere anche corredata dal computo metrico estimativo dei lavori e
dagli altri elaborati progettuali. Nel caso in cui l’ente non abbia
rispettato i termini temporali indicati nel provvedimento di
concessione, la Commissione provvede a dichiarare la decadenza
dell’autorizzazione alla restituzione, salvo in ogni caso la proroga
motivata dei predetti termini.
2. L’erogazione e’ disposta dal presidente della Commissione o
dal suo sostituto in caso di assenza o di impedimento, con proprio
atto di liquidazione, con le seguenti modalita’:
a) per gli interventi previsti dall’art. 13, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) k), l), p), q) e r): 70 per
cento ad avvenuto inizio dei lavori, 30 per cento a conclusione;
b) per gli interventi previsti dall’art. 13, comma 1, lettere
n) e o): in un’unica soluzione ad avvenuta spesa.
3. La Commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate
o comunque non dovute.

Art. 18 Utilizzo degli accantonamenti degli enti 1. La Commissione, sulla base di specifica domanda e deliberazione o determinazione delle amministrazioni interessate, puo’ disporre l’utilizzo degli accantonamenti disponibili sul fondo a nome di ciascun ente proprietario, come indicato dall’art. 12, comma 3, lettera e), a parziale finanziamento dei progetti e perizie predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, nell’ambito del piano di sviluppo rurale, previsto dai relativi regolamenti della Comunita’ europea, quale quota parte a carico degli enti proprietari. 2. Il prelievo dai singoli conti e’ disposto dal presidente della Commissione, o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, dal suo sostituto, sulla base dell’autorizzazione prevista dal comma 1, e quindi periodicamente versato, anche in forma cumulativa, sull’apposito capitolo di bilancio della Provincia.

Art. 19

Ordini di pagamento

1. Le aperture di credito a favore del funzionario delegato
previste dall’art. 12, comma 3, lettere a) e b), le anticipazioni o
le restituzioni a favore degli enti sono disposte con ordini di
pagamento a carico del fondo sottoscritti dal presidente, o, in caso
di assenza o impedimento del medesimo, dal suo sostituto e dal
segretario della Commissione.

Art. 20

Rendiconto annuale finanziario

1. Il rendiconto annuale finanziario della gestione del fondo e’
approvato dalla Commissione ed e’ inviato, previa sottoscrizione del
presidente e del segretario, per il controllo al Dipartimento affari
finanziari della Provincia.
2. Al rendiconto e’ allegata la documentazione giustificativa
delle spese sostenute dalle strutture provinciali competenti per gli
interventi attuati in relazione alle aperture di credito concesse.
3. Le anticipazioni concesse agli enti devono essere
analiticamente evidenziate nella loro consistenza iniziale e nello
sviluppo temporale di rientro, con l’indicazione delle eventuali
difformita’ tra rate di rimborso maturate e versamenti effettuati.
4. Il rendiconto trova riscontro nel conto giudiziale da rendersi
dal tesoriere ai sensi dell’art. 630 del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per
la contabilita’ generale dello Stato).

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-14&task=dettaglio&numgu=44&redaz=009R0028&tmstp=1258453311813