REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 gennaio 2009, n. 2

Regolamento concernente «Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. e del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. in materia di previdenza integrativa».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 24 febbraio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Visto l’art. 34, comma 8, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2762 di data 24 ottobre 2008 avente ad oggetto «Approvazione del regolamento concernente "Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. e del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. in materia di previdenza integrativa"»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modificazioni del decreto del Presidente Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. 1. Dopo il comma 3-ter dell’art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. e’ introdotto il seguente: «3-quater. La pensione e’ erogata in rate bimestrali, entro il decimo giorno del mese pari, comprendenti una mensilita’ posticipata ed una anticipata.». 2. All’art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 7-6/Leg. del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo periodo del comma 1 e’ aggiunto il seguente: «Entro il 30 settembre di ogni anno sono presentate altresi’ le domande per ottenere il contributo previsto dall’art. 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, per i versamenti arretrati. Tali sono i versamenti per i quali siano stati fissati come termini per la loro effettuazione una o piu’ delle scadenze previste per i versamenti relativi all’anno di riferimento, ancorche’ si riferiscano ad anni precedenti a questo.»; b) al comma 6 le parole: «Prevista dall’art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421)», sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall’art. 14, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).». 3. Al punto 6 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 7-6/Leg. del 1999 la parola: «Anzianita’» e’ sostituita dalla seguente: «Vecchiaia». 4. Per i versamenti previdenziali relativi al triennio 2005-2007 ed effettuati entro il 31 marzo 2008, in deroga a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 7-6/Leg. del 1999, come modificato dalla lettera a) del comma 2 di questo articolo, le domande per ottenere i contributi previsti dagli articoli 4 e 6-bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, sono presentate entro il 30 giugno 2009.

Art. 2 Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. 1. All’art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «Decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L» sono sostituite dalle seguenti: «Decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L»; b) alla lettera c) del comma 1, le parole: «Dall’articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 4 e 4-bis». 2. All’art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg. del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Le domande per la concessione del contributo previsto dall’art. 1, comma 4, della legge regionale relativo alla copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli in regime di lavoro a tempo parziale sono presentate: a. entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l’effettuazione dei versamenti previdenziali volontari; b. entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti al fondo pensione complementare.». b) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui il contributo sia chiesto per versamenti ad un fondo pensione complementare, si applica quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.». 3. Il primo periodo del comma 1 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg. del 2005 e’ sostituito dal seguente: «Le domande per la prima concessione dell’assegno regionale al nucleo familiare previsto dall’art. 3 della legge regionale possono essere presentate in via anticipata tra il 1° luglio ed il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello di riferimento, come definito dall’art. 4, comma 1, del regolamento regionale, oppure nel corso dell’anno di riferimento stesso.». 4. Dopo l’art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg. del 2005 e’ aggiunto il seguente: «Art. 5-bis (Modalita’ e termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione degli interventi previdenziali previsti dall’art. 4-bis della legge regionale). – 1. Le domande per la concessione del contributo previsto dall’art. 4-bis della legge regionale, relativo al sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare a favore dei lavoratori discontinui, sono presentate all’agenzia entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti al fondo complementare per i quali si richiede il contributo medesimo. 2. Il contributo e’ versato dall’agenzia al "Centro pensioni complementari regionali S.p.a.", di seguito denominato "PENSPLAN", societa’ istituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo. 3. L’agenzia stipula con PENSPLAN una convenzione per disciplinare i reciproci rapporti conseguenti all’applicazione dell’art. 4-bis della legge regionale. 4. Gli elementi reddituali e patrimoniali necessari per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare sono acquisiti d’ufficio attraverso il sistema informativo provinciale attivato per la raccolta delle dichiarazioni e per la determinazione dell’indicatore della condizione economica familiare (ICEF). In tal caso il richiedente dichiara nella domanda il numero e la data delle dichiarazioni ICEF relative al richiedente e agli altri componenti il nucleo familiare valutato. Gli elementi reddituali e patrimoniali non presenti nel sistema informativo ICEF sono dichiarati dal richiedente nella domanda.». 5. L’allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg. del 2005 e’ sostituito dall’allegato A di questo regolamento. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 23 gennaio 2009 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2009, registro n.1, foglio n.3

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0425&tmstp=1262938236015

REGIONE SICILIA LEGGE 16 dicembre 2008, n. 21 Iniziative a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulle liste di carico poste in riscossione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 59 de 24 dicembre 2008) L’ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Provvedimenti in favore dei consorzi fidi 1. Al fine di favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese di cui all’art. 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi dell’art. 5 della medesima legge, l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e’ autorizzato a concedere un contributo una tantum finalizzato all’integrazione dei fondi rischi nella misura massima del de mnimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. Tali contributi sono calcolati nella misura del 5 per cento rispetto alle garanzie rilasciate da ciascun confidi risultante dall’ultimo bilancio di esercizio. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata per l’esercizio finanziario 2008 l’ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilita’ dell’U.P.B. 4.2.1.5.3 – capitolo 212032 – del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo. 2. E’ disposto lo stanziamento di 20.000 migliaia di euro per procedere al pagamento dei contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente agli anni 2006 e precedenti, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi dei settori commercio, artigianato e industria cosi’ come previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. La suddivisione degli importi necessari da assegnare agli assessorati competenti, per le suddette precedenti disposizioni legislative sui confidi, e’ effettuata con successivo provvedimento dalla Ragioneria generale della Regione in relazione alle istanze presentate dai confidi all’assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca e all’assessorato dell’industria. 3. Per le finalita’ di cui al comma 2 e’ autorizzata, pei gli esercizi finanziari 2008 e 2009, la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. All’onere per l’esercizio finanziario 2008 si fa fronte mediante riduzione della U.P.B. 4.2.1.5.3 – capitolo 212030. L’onere per l’esercizio finanziario 2009 trova riscontro nel bilancio pluriennale delle Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 accantonamento 1005. 4. La spesa di cui al comma 3 e’ a destinazione vincolata; le somme non utilizzate per le finalita’ dell’art. 72 della legge regionale n. 32/2000 possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposti del dirigente generale del dipartimento finanze e credito sentiti i dirigenti generali dei dipartimenti della cooperazione e dell’industria, essere destinate alle finalita’ d cui all’art. 11 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11

1. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, sono apportate
le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 1 dell’art. 3 e’ sostituito dai seguenti:
«1. L’assessorato regionale del bilancio e delle finanze e’
autorizzato ad integrare i fondi rischi costituiti pressi i confidi
per la prestazione alle imprese delle garanzie d cui alla presente
legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri
soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi
apporti forniti dall’imprese consorziate e, comunque, nel limite
massimo d 100 migliaia di euro per ogni impresa e di 6.000 migliaia
di euro per ciascun confidi.
1-bis. I confidi sono tenuti, qualora restituiscano, il tutto o
in parte, alle imprese gli apporti versati dalle medesime ai fondi
rischi di cui al comma 1, a restituire 1a corrispondente quota
conferita dall’amministrazione regionale a titolo di integrazione,
maggiorata degli interessi maturati decurtati dalle eventuali perdite
pro-quota attraverso appositi versamenti in entrata del bilancio
della Regione. Tali somme sono destinate alle finalita’ di cui al
comma 1 ed affluiscono in un fondo a destinazione vincolata
appositamente istituito nel bilancio della Regione, rubrica
dipartimento finanze e credito. Con decreto del Ragioniere generale,
su richiesta del dirigente generale del dipartimento finanze e
credito, in relazione ai versamenti accertati si provvede
all’iscrizione in bilancio sul predetto fondo. Nel caso di mancato
versamento di tali somme, la Regione non potra’ erogare ulteriori
somme a titolo di integrazione al confidi inadempiente.
1-ter. Le somme afferenti al fondo rischi dei confidi costituito
dagli apporti versati dalle imprese e dalle corrispondenti
integrazioni regionali, di cui al comma 1, fermi restando i vincoli
di destinazione dello stesso fondo, possono concorrere alla
formazione del patrimonio di vigilanza ai fini della trasformazione
in intermediari vigilati iscritti all’elenco speciale di cui all’art.
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), se conformi alle istruzioni di vigilanza di
Banca d’Italia»;
b) dopo l’art. 3 e’ inserito il seguente articolo:
«Art. 3-bis (Promozione dei confidi). – 1. Al fine di
promuovere lo sviluppo dei consorzi fidi e di agevolarne la
trasformazione in intermediari vigilati iscritti all’elenco speciale
di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia) l’assessorato regionale del bilancio e
delle finanze e’ autorizzato a concedere ai consorzi riconosciuti ai
sensi della presente legge contributi finalizzati all’integrazione
dei fondi rischi, nella misura massima del de minimis ai sensi del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L
379 del 28 dicembre 2006.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai consorzi che,
ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del
9 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a
chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
decreto legislativo n. 385/1993 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Ai fini del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 2
milioni di euro nel triennio 2009-2011. Gli oneri finanziari gravano
sulle risorse del P.O. – FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1,
linea d’intervento 5.1.3.6.»;
c) al comma 1 dell’art. 4, le parole «La controgaranzia e’
concessa ai confidi» sono sostituite con le parole «La controgaranzia
e’ concessa alle imprese per il tramite dei confidi e ai confidi»;
d) al comma 3 dell’art. 4, la parola «comitato» e’ sostituita
con le parole «dipartimento regionale finanze e credito»;
e) al comma 4 dell’art. 4, le parole «comitato di gestione di
cui al presente articolo» sono sostituite con le parole «dipartimento
regionale finanze e credito»;
f) alla lettera a) del comma 1 dell’art. 5, le parole «del
concorso al fondo rischi» sono sostituite dalle parole «di
partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale»;
g) dopo l’art. 21 e’ inserito il seguente articolo:
«Art. 21-bis (Misure per favorire i processi di fusione dei
confidi). – 1. Al fine di favorire i processi di fusione dei confidi
riconosciuti ai sensi dell’art. 5, l’assessorato regionale del
bilancio e delle finanze e’ autorizzato a concedere contributi
finalizzati all’integrazione dei fondi rischi nella misura massima
del de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006.
2. I contributi sono concessi per le fusioni effettuate nel
periodo 2007-2013 a condizione che il consorzio derivante dalla
fusione sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, commi 5,
5-bis e 5-ter.
3. I contributi sono concessi, previo rilascio di apposita
fideiussione, anche ai confidi che abbiano manifestato attraverso
delibera del competente organo amministrativo la volonta’ di avviare
un processo di fusione con altri confidi riconosciuti ai sensi
dell’art. 5, che abbiano adottato analoga delibera.
4. I contributi di cui al comma 3 sono restituiti dai confidi
beneficiari qualora il processo di fusione non abbia dato luogo,
entro dodici mesi dalla data della delibera di cui al comma 3, ad un
confidi in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, commi 5, 5-bis e
5-ter.
5. Ai fini del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 6
milioni di euro nel triennio 2009-2011. Gli oneri finanziari gravano
sulle risorse del P.O. – FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1,
linea d’intervento 5.1.3.6.»;
h) all’art. 22, dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti
commi:
«3-ter. Ad integrazione delle risorse regionali, per gli
interventi di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, l’assessorato
regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e
credito, e’ autorizzato ad utilizzare le risorse del P.O. – FESR
2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d’intervento 5.1.3.6.
3-quater. Per le finalita’ di cui all’art. 11 e’ autorizzata per
l’esercizio finanziario 2008 l’ulteriore spesa di 5.000 migliaia di
euro, cui si provvede con parte delle disponibilita’ dell’U.P.B.
4.2.1.5.3 – capitolo 212032 – del bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario medesimo.
3-quinquies. Per le finalita’ di cui all’art. 4 e’ autorizzata
per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 la spesa annua di 10.000
migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2
– accantonamento 1004.
3-sexies. Gli oneri derivanti dalla convenzione con il soggetto
affidatario del fondo ai sensi del comma 2 dell’art. 4, valutati in
200 migliaia di euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009
trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il
triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1004. A
decorrere dall’esercizio finanziario 2009 e’ altresi’ autorizzato,
per le medesime finalita’, l’utilizzo di parte delle risorse del
fondo di controgaranzia alimentato da risorse regionali e/o delle
risorse per gli interventi previsti per l’assistenza tecnica del P.O.
FESR 2007-2013.».

Art. 3

Imputazione delle risorse dei fondi rischi

1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 134, della legge
12 dicembre 2007, n. 244, i consorzi fidi sono autorizzati a imputare
al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, le
risorse allocate presso i fondi rischi costituiti tramite
integrazioni regionali, esistenti alla data del 30 giugno 2007. La
relativa delibera e’ assunta entro 180 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.

Art. 4

Anticipazione di liquidita’ sulle liste di carico poste in
riscossione

1. Al fine di assicurare a soggetti pubblici regionali che
usufruiscono del fondo per le autonomie locali di cui all’art. 23,
comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21,
l’acquisizione di liquidita’ anticipata sulle liste di carico di
riscossione spontanea a mezzo ruolo, e’ istituito in loro favore un
fondo di rotazione, presso l’assessorato regionale del bilancio e
delle finanze.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, con decreto dell’assessore per il bilancio e le finanze sono
stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto fondo, fermo
restando che il massimo erogabile non puo’ essere superiore al 35 per
cento del carico posto in riscossione, al netto di eventuali
anticipazioni gia’ fruite sul medesimo carico da riscuotere.
3. L’importo anticipato dal fondo, comprensivo degli interessi
legali maturati, e’ riversato in entrata del bilancio regionale dal
soggetto incaricato della riscossione, mediante corrispondente
trattenuta dalle somme riscosse fino a copertura dell’anticipazione.
4. Per il reintegro delle anticipazioni, in carenza di
riscossioni sufficienti, si provvede, di concerto con l’assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie
locali, mediante recupero sulle somme spettanti ai soggetti pubblici
a valere sul predetto fondo per le autonomie locali.
5. Per le finalita’ del presente articolo e’ autorizzata la spesa
di 7.000 migliaia di euro a decorrere dall’esercizio finanziario
2009.
6. Gli oneri per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 trovano
riscontro nel bilancio pluriennale 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 –
accantonamento 1001.

Art. 5

Contributi ai soggetti incaricati della riscossione

l. Per le anticipazioni direttamente concesse agli enti di cui
all’art. 4, comma 1, della presente legge, da parte dei soggetti
incaricati della riscossione e che non prevedano oneri in conto
interessi a carico degli enti medesimi, l’assessorato regionale del
bilancio e delle finanze puo’ concedere, nei limiti delle
disponibilita’ del fondo di cui al predetto articolo, contributi ai
soggetti incaricati della riscossione, commisurati al costo degli
interessi passivi sopportati per la concessione delle predette
anticipazioni ad un tasso non superiore al tasso ufficiale di
riferimento.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per le
anticipazioni eccedenti il 20 per cento di quelle gia’ erogate sul
singolo carico posto in riscossione.
3. La percentuale di utilizzazione del fondo, per le finalita’ di
cui al presente articolo, e’ stabilita annualmente con decreto
dell’assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo parere
della commissione legislativa bilancio» dell’Assemblea regionale
siciliana.
4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, con decreto dell’assessore regionale per il bilancio e le
finanze, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui
al comma 1.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 dicembre 2008.

LOMBARDO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: Cimino
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato
e la pesca: Di Mauro
Assessore regionale per l’industria: Gianni

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0317&tmstp=1263024272449

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2009, n. 128

Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l’indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l’esercizio dell’attivita’ agricola o di allevamento dalle specie Orso Bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell’art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 2 del 9-1-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 27 maggio 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria) e, in particolare, l’articolo 11 ai sensi del quale «Al fine di garantire la salva-guardia e la conservazione delle specie Orso bruno (Ursus arctos), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi per l’esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l’esercizio dell’attivita’ agricola o di allevamento. Sono indennizzabili, altresi’, i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attivita’»; Visto l’art. 39, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 6/2008 che prevede l’adozione di un regolamento regionale recante i «criteri e le modalita’ per la concessione dei contributi e le tipologie di opere e di spese ammissibili, i criteri e le modalita’ per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni e i criteri e le modalita’ per l’indennizzo dei danni e le tipologie di spese ammissibili»; Considerato che, alla luce della circolare della Direzione Protezione Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 16 giugno 2007, indirizzata a tutte le Regioni e Province autonome, avente ad oggetto «Normativa regionale e provinciale in materia di indennizzi per i danni causati dai grandi carnivori in Italia – Adeguamento alla normativa europea», non sussistono dubbi in ordine alla compatibilita’ con la normativa comunitaria dei contributi erogabili ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 6/2008 in quanto le specie selvatiche Orso bruno, Lince e Lupo citate dalla norma regionale sono tutte inserite nell’Allegato IV della Direttiva Habitat «Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa»; Richiamato il «Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali», emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; Visto l’art. 42 dello Statuto di autonomia; Visto l’art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 947 di approvazione del «Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l’indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l’esercizio dell’attivita’ agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell’art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria)»; Decreta: 1. E’ emanato il regolamento «Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l’indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l’esercizio dell’attivita’ agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell’articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria)» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra’ pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-09&task=dettaglio&numgu=2&redaz=009R0522&tmstp=1263375001257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009, n. 207

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 16 del 21-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto l’articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato, da ultimo, dall’articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l’articolo 7; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell’attivita’ di Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto l’articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 218, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le successive disposizioni amministrative; Considerata l’opportunita’ di rivedere il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, e successive modificazioni; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 24 luglio 2009; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 27 agosto 2009; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 1. Al comma 6 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, la parola: «dodici» e’ sostituita dalla seguente: «sei».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai
sensi dell’art.10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita’ eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali
generali».
– La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e’
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
63, S.O.:
– Si riporta l’art. 10, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,
n. 214, S.O, come modificato, da ultimo dall’art. 12 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
«Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nonche’ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 giugno 2001, n. 134, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2001, n. 181:
«3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed
esercitano i compiti ad essi delegati con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi
restando la responsabilita’ politica e i poteri di
indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell’art. 95 della
Costituzione, a non piu’ di dieci Sottosegretari puo’
essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi
sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di
competenza di una o piu’ strutture dipartimentali ovvero di
piu’ direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
dal Ministro competente, e’ approvata dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri.».
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59) e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
agosto 1999, n. 193.
– Si riporta il testo dell’art. 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). – 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni,
l’assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati
dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l’altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l’efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita’ di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l’assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita’, ai sensi dell’art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche’ del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l’attivita’ normativa del Parlamento, l’elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita’ del linguaggio
normativo, l’applicabilita’ delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita’ indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell’incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all’amministrazione, dotati di elevata professionalita’.».
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche e’ stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n 106, S.O.
– La legge 26 marzo 2001, n. 81 recante: «Norme in
materia di disciplina dell’attivita’ di Governi» e’ stato
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2001, n.
75.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
2001, n. 233 recante: «Regolamento di organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari
esteri» e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19
giugno 2001, n. 140.
– Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri», e’ stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2006, n.
164.
– Si riporta l’art. 31 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi
in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n.
153, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11
agosto 2006, n. 186, S.O.:
«Art. 31 (Riorganizzazione del servizio di controllo
interno). – 1. All’art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, le parole: "anche ad un organo
collegiale", sono sostituite dalle seguenti: "ad un organo
monocratico o composto da tre componenti. In caso di
previsione di un organo con tre componenti viene nominato
un presidente.".
2. Il contingente di personale addetto agli uffici
preposti all’attivita’ di valutazione e controllo
strategico, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo’ superare il
numero massimo di unita’ pari al 10 per cento di quello
complessivamente assegnato agli uffici di diretta
collaborazione degli organi di indirizzo politico.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2007, n. 218 recante: «Modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001,
n. 233, concernente l’organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri» e’
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre
2007, n. 273.
– Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante:
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244», e’ stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008, n. 114, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio
2008, n. 164.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 recante: «Ordinamento dell’Amministrazione
degli affari esteri», e’ stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 19
dicembre 2007, n. 258, recante: «Regolamento concernente la
riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma
dell’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.
296», e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
gennaio 2008, n. 15.
Note all’art. 1:
– Si riporta l’art. 4 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 4 (Servizio di controllo interno). – 1. Il
Servizio di controllo interno svolge le funzioni di cui
all’art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde
direttamente al Ministro.
2. (Omissis).
3. Il Ministro affida la direzione del Servizio di
controllo interno ad un organo monocratico o composto da
tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun
centro di responsabilita’ amministrativa. In caso di
previsione di un organo con tre componenti, almeno uno e’
scelto tra i funzionari della carriera diplomatica di grado
non inferiore a Ministro plenipotenziario ed il Ministro
nomina il presidente anche tra esperti estranei
all’amministrazione.
4. Il Servizio redige, con cadenza almeno annuale, una
relazione riservata al Ministro sui risultati delle analisi
effettuate con proposte di miglioramento della
funzionalita’ dell’amministrazione. Ai fini dello
svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai
documenti inerenti alle attivita’ gestionali
dell’amministrazione ed opera in collegamento con gli
uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322.
5. (Omissis).
6. Al servizio e’ assegnato un apposito contingente di
personale che non puo’ superare il numero di sei unita’.».

Art. 2 Modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 1. Al comma 1 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, le parole: «venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sedici per cento».

Note all’art. 2:
– Si riporta l’art. 5 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 5 (Personale degli uffici di diretta,
collaborazione). – 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di
cui all’art. 2, lettera f), e’ stabilito complessivamente
in un massimo di centoventi unita’, comprensivo degli
addetti al funzionamento corrente degli uffici medesimi.
Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati
ai predetti uffici dipendenti del Ministero, ovvero altri
dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo,
comando o in altre analoghe posizioni previste dai
rispettivi ordinamenti, nonche’, nel limite del sedici per
cento del predetto contingente complessivo, collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato, esperti e
consulenti per particolari professionalita’ e
specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio
dell’invarianza della spesa di cui all’art. 14, comma 2,
del decreto legislativo n. 29, del 1993.
2. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici,
costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell’Ufficio
legislativo, dal Capo dell’Ufficio per i rapporti con il
Parlamento, dal Capo della Segreteria del Ministro, dai
Capi delle segreterie dei Vice Ministro e dai Capi delle
Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche’ la
posizione relativa al Segretario particolare del Ministro,
si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al
comma 1.».

Art. 3 Modifiche all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 1. Il comma 2 dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, e’ sostituito dal seguente: «2. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalita’ di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed articolato: a) per il Capo dell’Ufficio legislativo, per il Capo della segreteria del Ministro e per il responsabile del servizio del controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; b) per il segretario particolare del Ministro, e per i componenti del Servizio del Controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu’ favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e’ corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita’ di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.».

Note all’art. 3:
– Si riporta l’art. 7 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 7 (Trattamento economico). – 1. Le disposizioni
sul trattamento economico di cui al presente regolamento
non si applicano al personale della carriera diplomatica
che presta servizio negli uffici di diretta collaborazione,
per il quale restano applicabili le disposizioni dell’art.
112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, come modificato dall’art. 14 del decreto
legislativo 24 marzo 2000, n. 85.
2. Ai responsabili degli uffici di diretta
collaborazione spetta un trattamento economico
onnicomprensivo, determinato con la modalita’ di cui
all’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ed articolato:
a) per il Capo dell’Ufficio legislativo, per il Capo
della segreteria del Ministro e per il responsabile del
servizio del controllo interno, in una voce retributiva di
importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di
livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai
sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in un
emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali
dello stesso Ministero;
b) il segretario particolare del Ministro, e per i
componenti del Servizio del Controllo interno in una voce
retributiva di importo non superiore alla misura massima
del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed
in emolumento accessorio di importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del
Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se
piu’ favorevole, integra, per la differenza, il trattamento
economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici,
dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il
mantenimento dei proprio trattamento e’ corrisposto un
emolumento accessorio determinato con le modalita’ di cui
all’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima
del trattamento economico accessorio spettante,
rispettivamente, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di
livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello
dirigenziale non generale dello stesso Ministero.
3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico ed
equiparati, assegnati agli uffici di diretta
collaborazione, e’ corrisposta una retribuzione di
posizione in misura equivalente ai valori economici massimi
attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero
nonche’, in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un’indennita’ sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo
non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di
posizione, a fronte delle specifiche responsabilita’
connesse all’incarico attribuito, della specifica
qualificazione professionale posseduta, della
disponibilita’ ad orari disagevoli, della qualita’ della
prestazione individuale.
4. Il trattamento economico del personale con contratto
a tempo determinato e di quello con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e’ determinato dal
Ministro all’atto del conferimento dell’incarico. Il
relativo onere grava sugli stanziamenti dell’unita’
previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta
collaborazione all’opera del Ministro» dello stato di
previsione della spesa del Ministero.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita’,
degli obblighi di reperibilita’ e di disponibilita’ ad
orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via
ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche’ dalle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai
responsabili degli uffici, spetta un’indennita’ accessoria
di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti
retributivi finalizzati all’incentivazione della
produttivita’ ed al miglioramento dei servizi. In attesa di
specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell’art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura
dell’indennita’ e’ determinata con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
6. Il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, enti ed organismi pubblici e
istituzionali, assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, e’ posto in posizione di aspettativa,
comando o fuori ruolo. Si applica l’art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di
personale non superiore a venticinque per cento del
contingente complessivo.».

Art. 4 Modifiche all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 1. Al comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, dopo le parole: «fra estranei alla pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «di norma con l’incarico di Segretario particolare del Sottosegretario».

Note all’art. 4:
– Si riporta l’art. 8 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 8 (Segreterie dei Sottosegretari di Stato). – 1.
A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al
Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del
contingente complessivo di cui all’art. 5, comma 1, fino ad
un massimo di otto unita’ di personale, scelte tra i
dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre
pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa,
fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste
dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilita’ di
scegliere una delle otto unita’ fra estranei alle pubbliche
amministrazioni di norma con l’incarico di segretario
particolare del Sottosegretario.

Art. 5

Clausola di invarianza

1. Dal presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 56

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-21&task=dettaglio&numgu=16&redaz=010G0009&tmstp=1264152280030