ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2010 Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia ed altre disposizioni di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 62 del 16-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l’art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, con il quale e’ stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell’anno 2011; Visto inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007 con il quale e’ stata istituita una struttura di missione, denominata «Struttura di missione per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unita’ d’Italia» presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del turismo, cui sono stati affidati compiti finalizzati a garantire, oltre al funzionamento del Comitato, la piena realizzazione delle attivita’ programmate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e’ proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 recante «Disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia»; Visto l’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009; Considerato che per la valorizzazione del sistema museale integrato Uffizi-Pitti, per i lavori di restauro ed adeguamento funzionale del Corridoio Vasariano e per gli interventi nel complesso Mozzi Bardini sono stati stipulati atti negoziali da parte degli organi ordinariamente competenti, anche finalizzati all’acquisizione delle relative risorse; Ravvisata l’opportunita’ di prevedere, a seguito del trasferimento di competenze operato in favore del commissario delegato di cui al citato art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009, la facolta’ di ricognizione degli atti negoziali stipulati, anche al fine della loro rinegoziazione in termini di maggiore efficienza ed economicita’ degli stessi; Sentito il Ministro per i beni e le attivita’ culturali; Visto l’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui e’ stato nominato il commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009; Visto l’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 1999 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza per la citta’ di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, i successivi decreti volti a prorogare lo stato di emergenza, nonche’ le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3473 del 2 settembre 2005; Viste altresi’ le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3648 del 23 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008 e n. 3738 del 5 febbraio 2009; Vista la nota del 17 febbraio 2010, con la quale il vice presidente della regione Lazio – commissario delegato ha riferito in merito alle iniziative in corso, alle risorse rese disponibili da parte della medesima regione, ed ha rappresentato la necessita’ che venga prorogata l’attivita’ dell’ufficio commissariale, onde procedere al completamento degli interventi in atto; Ravvisata la necessita’ di procedere alla proroga dell’ufficio commissariale, al fine di consentire il definitivo rientro nell’ordinario; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Al fine di ottimizzare in un’ottica di contenimento della spesa la capacita’ operativa della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, cosi’ come ricostituita in Unita’ tecnica di missione ai sensi dell’art. 14, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 la stessa Unita’ continua ad operare presso il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’esclusivo svolgimento delle iniziative connesse alle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unita’ d’Italia. Le unita’ di personale dirigenziale di livello non generale di cui puo’ avvalersi la medesima Unita’ tecnica sono ridotte a cinque. Il personale dirigenziale attualmente in servizio presso l’unita’, ivi compreso il coordinatore della struttura, cessa dai rispettivi incarichi decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il dirigente incaricato ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, ferme restanti le altre disposizioni del medesimo comma 3, e’ nominato coordinatore dell’Unita’ tecnica di missione di cui al comma 1 con facolta’ di procedere al conferimento di nuovi incarichi dirigenziali di livello non generale nel limite delle unita’ previste al comma 1 nonche’ di designare non piu’ di due esperti da nominare ai sensi dell’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 3. L’Unita’ tecnica di missione di cui al comma 1 svolge altresi’ ogni residuale attivita’ amministrativa e tecnico-gestionale inerente lo svolgimento del grande evento «Mondiali di nuoto Roma 2009». 4. L’Unita’ tecnica di missione e’ autorizzata altresi’ ad utilizzare le somme disponibili nell’ambito dei quadri economici relativi alle attivita’ poste in essere per lo svolgimento delle iniziative connesse al grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia.

Art. 2 1. L’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009, n. 3829, e’ modificato come segue: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «Il commissario delegato per i lavori di realizzazione del nuovo Auditorium di Firenze e di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007, cosi’ come modificato dall’art. 8, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, nell’ambito delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia, provvede ad assicurare, con i poteri previsti dalle citate ordinanze, la realizzazione dei lavori di restauro architettonico e strutturale, nonche’ l’adeguamento strutturale e la realizzazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali del complesso museale degli Uffizi di Firenze e degli interventi relativi al complesso Mozzi Bardini. Il commissario provvede altresi’ a realizzare gli interventi relativi ai lavori di adeguamento del Corridoio Vasariano.»; b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il commissario delegato opera una ricognizione dei contratti stipulati, acquisendo la relativa documentazione dai soggetti interessati, anche ai fini della loro rinegoziazione in termini di maggiore efficienza ed economicita’.»; c) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «Per la prosecuzione ed il completamento dei lavori di cui al comma 1 il commissario delegato puo’ avvalersi di uno o piu’ soggetti attuatori che agiscono sulla base di direttive impartite dal medesimo commissario, nonche’ di consulenti tecnici. Il commissario delegato e’ autorizzato a costituire una apposita struttura di supporto tecnico-amministrativo, costituita da tre unita’ di personale appartenente a pubbliche amministrazioni, anche locali, che sono poste in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita’ nel rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Al personale di tale struttura potranno essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all’attivita’ effettivamente resa. Il commissario delegato e’ autorizzato ad avvalersi altresi’ di un consulente da scegliere tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi ed avvocati dello Stato, cui e’ riconosciuta un’indennita’ mensile forfettaria, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 30 per cento del trattamento economico in godimento.»; d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «Per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 1 il commissario delegato e’ autorizzato a richiedere l’apertura di una apposita contabilita’ speciale al medesimo intestata. E’ conseguentemente disposta la chiusura della contabilita’ speciale intestata al soggetto attuatore di cui all’art. 5, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009, n. 3829.»; e) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «Il commissario delegato e’ autorizzato ad attribuire, con proprio provvedimento, d’intesa con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, un compenso ai soggetti attuatori ed ai consulenti di cui al comma 2 per le attivita’ espletate.»; f) al comma 7, le parole: «soggetto attuatore» sono sostituite dalle seguenti: «commissario delegato»; g) il comma 8 e’ soppresso; h) il comma 9 e’ sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della contabilita’ speciale di cui al comma 3.». 2. L’Unita’ tecnica di missione di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 trasmette al commissario delegato, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, ogni documentazione concernente gli interventi di cui all’art. 5, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009, n. 3829, nonche’ i lavori di realizzazione del nuovo Auditorium di Firenze, di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, n. 3632. A decorrere dalla medesima data cessano tutti gli incarichi riguardanti la realizzazione delle opere di cui al presente comma. Le somme disponibili nell’ambito dei quadri economici relativi alle predette opere possono essere utilizzate dal commissario delegato per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazione finalizzati alla piu’ proficua realizzazione delle opere stesse, nonche’ per il compenso da attribuire ai soggetti attuatori e per gli oneri della struttura di cui al comma 2. 3. Per l’espletamento dei compiti relativi agli interventi di cui al presente articolo il Commissario delegato e’ altresi’ autorizzato ad avvalersi degli uffici e, all’occorrenza, del personale del comune di Firenze, dell’U.T.G. – Prefettura di Firenze, delle amministrazioni periferiche dello Stato e dell’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.

Art. 3 1. Alla fine del comma 1 dell’art. 16 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 dopo le parole «soggetto attuatore» e’ aggiunto il seguente periodo: «ed al personale utilizzato dal medesimo commissario delegato a cui potranno essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all’attivita’ effettivamente resa». 2. Il commissario delegato di cui all’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, e’ autorizzato ad avvalersi del supporto di personale e mezzi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Ai fini della completa caratterizzazione e corretta individuazione delle destinazioni di recupero o di smaltimento dei rifiuti rinvenienti nell’ambito delle attivita’ in corso per la realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia, il deposito temporaneo dei rifiuti stessi puo’ essere costituito, nel rispetto delle normative di tutela ambientale e igienico-sanitario, anche in luogo prossimo a quello della relativa produzione, in deroga ai limiti quantitativi di deposito temporaneo.

Art. 4 1. Il comma 11 dell’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e’ abrogato. 2. All’art. 6, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3527 del 16 giugno 2006 sono soppresse le seguenti parole: «con riferimento in particolare ai "Grandi Eventi" di cui all’art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,».

Art. 5 1. All’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010 le parole: «il coordinatore dell’Unita’ tecnica di missione» sono sostituite dalle parole «l’ANAS S.p.a., che provvede ai sensi dell’art. 8, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni,». 2. Per le finalita’ di cui al comma 1 l’Unita’ tecnica di missione di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, trasmette all’ANAS S.p.a. di cui al comma 1, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, ogni documentazione concernente gli interventi di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010. A decorrere dalla medesima data cessano tutti gli incarichi riguardanti la realizzazione delle opere di cui al presente articolo ove non confermati. 3. Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero l’Unita’ tecnica di missione provvede altresi’ a trasferire all’ANAS S.p.a. le risorse finanziarie presenti nella contabilita’ speciale n. 5261 ed assegnate per la realizzazione delle opere infrastrutturali IX lotto funzionale della strada statale Sassari-Olbia.

Art. 6 1. Al fine di dare continuita’ ai procedimenti di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma ed accelerare le iniziative per assicurare il rientro nell’ordinario, il termine previsto dall’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3648 del 23 gennaio 2008, gia’ prorogato dall’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008, n. 3690, e dall’art. 16 dell’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, e’ prorogato fino al 28 febbraio 2011. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-16&task=dettaglio&numgu=62&redaz=10A03000&tmstp=1269506528096

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2010 Differimento al 23 maggio della «Giornata nazionale per la promozione della lettura», limitatamente all’anno 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 69 del 24-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera e); Vista la legge 22 marzo 1941, n. 633, recante protezione del diritto d’autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni; Vista le legge 7 giugno 2000, n.150, recante disciplina dell’attivita’ di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2000, concernente le attivita’ di informazione e comunicazione delle Amministrazioni dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008 con il quale l’On. Paolo Bonaiuti e’ stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Paolo Bonaiuti le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l’attuazione delle relative politiche; Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2009, con la quale e’ stata istituita la «Giornata nazionale per la promozione della lettura» che si terra’ il 24 marzo di ogni anno; Considerato che, per l’anno in corso, la «Giornata nazionale per la promozione della lettura» ricadra’ alla vigilia delle consultazioni elettorali previste per il 28 e 29 marzo 2010; Visto l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 che fa divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attivita’ di comunicazione dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni; Considerato che, trattandosi della prima celebrazione della Giornata nazionale per la promozione della lettura, la programmazione delle attivita’ di comunicazione istituzionale nelle modalita’ necessarie al rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente nei periodi preelettorali renderebbe piu’ difficoltosa la diffusione della conoscenza dell’iniziativa tra i cittadini; Ritenuto, pertanto, di spostare, unicamente per l’anno in corso, la data della «Giornata nazionale per la promozione della lettura» dal 24 marzo 2010 al 23 maggio 2010; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 gennaio 2010; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1 La «Giornata nazionale per la promozione della lettura» di cui alla direttiva del 15 luglio 2009, per l’anno 2010, si terra’ il giorno 23 maggio. In tale giornata le Amministrazioni Pubbliche, anche in coordinamento con le Associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a promuovere la lettura in tutte le sue forme e a sensibilizzare i cittadini, e in particolar modo le nuove generazioni, sui temi ad essa legati. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali Bondi Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca Gelmini Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 250

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-24&task=dettaglio&numgu=69&redaz=10A03534&tmstp=1269509196517

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 47

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunita’ e l’esportazione fuori della Comunita’ di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 75 del 31-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunita’ e l’esportazione fuori della Comunita’ di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l’articolo 3; Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche’ di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate; Ritenuto necessario predisporre delle disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n. 1523/2007 per quanto concerne, in particolare, l’attuazione dell’articolo 8 e del considerando (18) del Regolamento medesimo; Ritenuto altresi’ opportuno armonizzare la normativa nazionale vigente rispetto a quella comunitaria; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalle riunione del 1° marzo 2010; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina integrativa delle disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 189, nella piena attuazione del regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e dell’11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione, dentro e fuori della Comunita’, di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Il Regolamento (CE) n. 1523/2007 e’ pubblicato nella
G.U.C.E. 27 dicembre 2007, n. L 343.
– L’art. 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56,
S.O., cosi’ recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). –
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e’ delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano gia’ previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1, e’ esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell’art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informano ai principi e criteri direttivi di cui all’art.
2, comma 1, lettera c).
3. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita’ e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell’art. 1.».
– L’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi’ recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l’indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
– La legge 20 luglio 2004, n. 189, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 luglio 2004, n. 178.
Note all’art. 1:
– Per la legge 20 luglio 2004, n. 189 e il Regolamento
(CE) n. 1523/07 vedi note alle premesse.

Art. 2 Modifiche all’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 1. All’articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «(canis familiaris)» e: «(Felis catus)» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «(Canis lupus familiaris)» e: «(felis silvestris)»; dopo la parola: «commercializzare» e’ inserita la seguente: «, esportare». 2. All’articolo 2, comma 3, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo la parola: «condanna», sono inserite le seguenti: «, o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale».

Note all’art. 2:
– Il testo dell’art. 2, della legge 20 luglio 2004, n.
189, come modificata dal presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di
pelli e pellicce). – 1. E’ vietato utilizzare cani (canis
lupus familiaris) e gatti (felis silvestris) per la
produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di
abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od
ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce
dei medesimi, nonche’ commercializzare esportare o
introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1
e’ punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con
l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna, o all’applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di
procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la
distruzione del materiale di cui al comma 1.».

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne’ minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita’ previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

Art. 4 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 15 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Alfano, Ministro della giustizia Fazio, Ministro della salute Scajola, Ministro dello sviluppo economico Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-31&task=dettaglio&numgu=75&redaz=010G0069&tmstp=1270198632246

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2010 Determinazione dei criteri e delle modalita’ per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 81 del 8-4-201

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l’istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessita’; Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, concernente l’istituzione dell’assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art.12, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2009; Ritenuto necessario provvedere alla determinazione dei criteri e delle modalita’ per la concessione dei benefici economici previsti dalla citata legge 8 agosto 1985, n. 440; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita’ Il presente decreto determina ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990 i criteri, le modalita’ e le forme di pubblicita’ per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985.

Art. 2 Beneficiari Gli assegni straordinari vitalizi sono assegnati a cittadini italiani che abbiano illustrato la Patria attraverso meriti acquisiti nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, nel disimpegno di pubblici uffici o di attivita’ svolte a fini sociali, filantropici, umanitari, e che versino in stato di particolare necessita’. I candidati devono: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) essere in possesso di documentazione che attesti la chiara fama ed i meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale; c) versare in uno stato di particolare necessita’; d) non aver subito pronunce di condanne penali irrevocabili con conseguente interdizione dai pubblici uffici.

Art. 3 Assegno straordinario vitalizio L’importo massimo annuo dell’assegno vitalizio, commisurato all’attuale costo della vita, ammonta ad euro 24.000,00, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2009, citato in premessa.

Art. 4 Istruttoria delle richieste di concessione Le domande di concessione dell’assegno vitalizio sono registrate in apposita banca dati presso l’ufficio competente del Segretariato generale. L’istruttoria delle domande consiste nella verifica del possesso dei citati requisiti previsti dalla legge n. 440/1985 attraverso l’esame della documentazione allegata alla domanda. In caso di documentazione incompleta od insufficiente, l’ufficio preposto interessa l’ufficio territoriale del Governo di competenza al fine di acquisire l’ulteriore documentazione. Il possesso dei requisiti di cui ai punti b) e c) di cui all’art. 2 e’ dimostrato sulla base dei seguenti criteri: lettera b): presenza di documentazione relativa a riconoscimenti consistenti, a titolo esemplificativo, in giudizi positivi formulati dalla critica e dalla stampa specializzata, apprezzamenti e segnalazioni da parte di personalita’ riconosciute a livello nazionale, attestazioni di merito da parte di esperti, di accademici, di enti, organismi, istituzioni di varia natura, pubblici e privati. La fama ed i meriti acquisiti e come sopra documentati, devono essere estesi a livello nazionale e/o internazionale, accrescendo e onorando l’immagine dell’Italia. La documentazione deve pertanto contenere riscontri oggettivi dai quali si desuma che l’attivita’ svolta dall’interessato ha accresciuto il prestigio dell’Italia; lettera c): presenza di documentazione relativa ad una situazione economica complessiva che evidenzi una condizione di particolare necessita’ (reddito annuale dichiarato, eventuali altre entrate, beni mobili e immobili di proprieta’, situazioni debitorie, spese impreviste e documentate, stati di malattia e/o di disagio sociale che richiedano cure ed assistenza materiale) tale da fare emergere l’esigenza di restituire all’interessato un’esistenza dignitosa. Tale esigenza sussiste: in presenza di una situazione reddituale complessivamente non superiore al reddito medio della popolazione italiana, come rilevato annualmente da organi istituzionali; in presenza di circostanze di straordinaria ed obiettiva necessita’ economica che rendano insufficiente il reddito in godimento. Le risultanze dell’istruttoria vengono compiutamente illustrate ed inoltrate al Consiglio dei Ministri per l’esame e la conseguente valutazione di merito.

Art. 5 Concessione dell’assegno vitalizio La concessione dell’assegno straordinario vitalizio e’ deliberata dal Consiglio dei Ministri e, previa comunicazione al Parlamento, viene attribuita con decreto del Presidente della Repubblica. La concessione dell’assegno puo’ essere revocata nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all’art. 2, lettere c) e d).

Art. 6 Pubblicita’ Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Governo www.governo.it Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 4 febbraio 2010 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 131

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=10A04007&tmstp=1272184445706