DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Condofuri e nomina della commissione straordinaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 254 del 29-10-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Condofuri (Reggio Calabria), i cui
organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni
amministrative del 6 e 7 giugno 2009, sussistono forme di ingerenza
della criminalita’ organizzata;
Considerato che tali ingerenze espongono l’amministrazione stessa a
pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e
l’imparzialita’ dell’amministrazione comunale di Condofuri;
Rilevato, altresi’, che la permeabilita’ dell’ente ai
condizionamenti esterni della criminalita’ organizzata arreca grave
pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo
svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di
credibilita’ degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento
e deterioramento dell’amministrazione comunale, si rende necessario
far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di
Condofuri, per il ripristino dei principi democratici e di liberta’
collettiva;
Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 ottobre 2010;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Condufuri (Reggio Calabria) e’ sciolto per
la durata di diciotto mesi.

Art. 2

La gestione del comune di Condofuri (Reggio Calabria) e’ affidata
alla commissione straordinaria composta da:
dott. Giuseppe Castaldo – viceprefetto;
dott.ssa Antonia Surace – viceprefetto aggiunto;
dott.ssa Maria Laura Tortorella – direttore amministrativo
contabile.

Art. 3

La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita,
fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le
attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al
sindaco nonche’ ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime
cariche.
Dato a Roma, addi’ 12 ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2010
Ministeri istituzionali – Interno
Registro n. 16, foglio n. 287

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REGIONE LOMBARDIA LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2010, n. 1 Sostegno alle attivita’ di studio e memoria sui fondamenti e lo sviluppo dell’assetto democratico della Repubblica.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 13-11-2010

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 3 del 21 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Finalita’

1. Con la presente legge la Regione Lombardia sostiene interventi
finalizzati allo scopo di studiare, approfondire e mantenere viva la
memoria dei fatti che hanno segnato la collettivita’ nazionale e
locale in relazione ai fondamenti e allo sviluppo dell’assetto
democratico della Repubblica Italiana, riconoscendo in tale scopo una
valenza educativa e formativa, in armonia con il decreto legislativo
20 aprile 1948, n. 322 (Dichiarazione di festa nazionale del giorno
25 aprile 1948, terzo anniversario della totale liberazione del
territorio italiano), ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342,
con la legge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del «Giorno della
Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi
nazisti) e con la legge 4 maggio 2007, n. 56 (Istituzione del «Giorno
della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di
tale matrice) e in coerenza con quanto gia’ fatto con le leggi
regionali 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del
patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia), 14
febbraio 2008, n. 2 (Attivita’ della Regione Lombardia per
l’affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell’esodo
giuliano-dalmata-istriano) e 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del
giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti
nell’adempimento del dovere).

Art. 2 Ambito di applicazione 1. Ai fini della presente legge, per memoria si intende il ricordo attivo di fatti e avvenimenti che hanno fortemente contrassegnato il Novecento: l’avvento e la caduta della dittatura fascista, la Resistenza e la Liberazione, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento nazisti e fascisti, l’esodo giuliano-dalmata- istriano, la discussione e l’approvazione della Costituzione, il terrorismo e le stragi. 2. Alle attivita’ relative a fatti ed avvenimenti ed alla loro ricostruzione storica si accompagnano le iniziative per il ricordo dei protagonisti e delle vittime.

Art. 3 Interventi regionali 1. La Regione interviene a sostegno delle iniziative per la memoria, lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e supporto, la raccolta, la cura, il mantenimento e la messa a disposizione di materiali e documenti, compreso il loro eventuale restauro. 2. Gli interventi sono inoltre rivolti a sostegno delle associazioni partigiane e dei deportati nei campi di sterminio, delle associazioni dei familiari e delle vittime delle stragi e del terrorismo, nonche’ delle associazioni giuliano-dalmata aventi sede in Lombardia, sulla base di convenzioni ovvero sulla base dei loro programmi di attivita’ . La Regione puo’ esercitare la funzione di coordinamento delle manifestazioni e delle iniziative organizzate a livello locale. 3. Gli interventi della Regione sono realizzati a prescindere da risorse statali. 4. L’intervento regionale si realizza anche attraverso: a) convenzioni con gli istituti storici anche nel caso di sezioni regionali o locali di istituti nazionali; b) convenzioni con le scuole medie superiori per attivita’ educative e culturali; c) borse di studio per l’istruzione media e superiore e premialle tesi di laurea; d) viaggi di studio e di conoscenza per studenti e docenti delle scuole medie e superiori nei luoghi di svolgimento dei «fatti della memoria». 5. Gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, finalizzati all’attivita’ di conservazione, ripristino, restauro di luoghi, percorsi e sedi significative ed alla realizzazione di memoriali, case della memoria, sedi di associazioni di cui all’art. 3, comma 2, musei e allestimenti di percorsi didattici e turistici, sono oggetto di convenzione con gli enti locali, anche al fine di stabilire criteri di priorita’.

Art. 4 Modalita’ di erogazione dei contributi 1. La Giunta regionale emana entro il mese di marzo di ciascun anno un bando relativo alle attivita’ di cui alla presente legge che intende sostenere. Il bando puo’ prevedere anche la possibilita’ di erogazione del contributo secondo modalita’ differenziate in relazione alla tipologia di attivita’. 2. La Giunta regionale presenta entro il mese di gennaio alla competente commissione del Consiglio regionale una relazione annuale sulle attivita’ svolte in attuazione della presente legge.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui al precedente art. 3, commi 1, 2, 4, che per
l’esercizio finanziario 2010 si quantificano in euro 200.000,00 si
provvede con le risorse stanziate all’UPB 1.1.4.2.315 «Governance
interistituzionale e partenariato» dello stato di previsione delle
spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010.
2. Agli oneri di cui al precedente art. 3, comma 5, si provvede
con le risorse annualmente stanziate all’UPB 1.1.4.3.355 «Governance
interistituzionale e partenariato» dello stato di previsione delle
spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010.
3. Agli oneri previsti dalla presente legge per gli esercizi
successivi al 2010 si provvede con le relative leggi di bilancio.

Art. 6 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 18 gennaio 2010 Formigoni (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/943 del 12 gennaio 2010).

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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2010, n. 39

L.R. n. 11/2009, art. 14, commi 34, 35, 36. Regolamento in materia di incentivi a favore delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura per la promozione all’estero di attivita’ di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia del 10 marzo 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n.11 (Misure urgenti in
materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei
lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);
Visti in particolare i commi 34, 35 e 36 dell’art. 14 della
sopraccitata legge regionale n. 11/2009, ai sensi dei quali:
– al fine di promuovere il sistema produttivo regionale e
sostenere efficacemente le vocazioni specifiche del suo territorio,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi per
attivita’ di commercializzazione e di marketing del territorio e dei
beni prodotti nella Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso
l’attuazione di progetti di promozione all’estero che valorizzino la
qualita’ delle produzioni e dei comparti locali;
– i contributi di cui trattasi sono concessi alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono
l’attivita’ promozionale attraverso le proprie articolazioni
funzionali;
– con regolamento regionale sono definiti le tipologie di
intervento, le modalita’ di presentazione delle domande e delle
rendicontazioni, nonche’ i criteri di valutazione delle domande
medesime; Considerato che l’attivita’ di sostegno alla promozione
affidata alle Camere di commercio attraverso le proprie articolazioni
funzionali, mediante la precitata normativa regionale, e’ da
ritenersi a tutti gli effetti attivita’ istituzionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n.
118, con la quale e’ stato approvato l’allegato "Regolamento in
materia di incentivi a favore delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la promozione all’estero di attivita’
di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni
prodotti nella regione Friuli Venezia Giulia";
Visto il decreto del Direttore centrale attivita’ produttive 22
febbraio 2010, n. 188/PROD, con il quale, a norma del comma 34
dell’art. 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n.1. (Legge
finanziaria 2004), sono state apportate correzioni a errori materiali
contenuti nel testo del Regolamento allegato alla richiamata
deliberazione della Giunta regionale 118/2010;
Ritenuto di emanare il "Regolamento in materia di incentivi a
favore delle Camere di’ commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la promozione all’estero di attivita’ di
commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti
nella regione Friuli Venezia Giulia" come modificato in seguito al
decreto di rettifica del Direttore centrale attivita’ produttive n.
188 del 22 febbraio 2010;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia;
Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007,
n. 17;

Decreta:

1. E’ emanato, per le ragioni espresse in premessa, il
"Regolamento in materia di incentivi a favore delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la promozione
all’estero di attivita’ di commercializzazione e di marketing del
territorio e dei beni prodotti nella regione Friuli Venezia Giulia"
nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto e’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 222 Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, comma 634, della legge 24/12/07, n.244

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 298 del 22-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
Visto l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l’articolo 6 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n.78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;
Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, in particolare l’articolo
2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964,
n. 1612;
Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;
Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17
maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e
tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili;
Sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione
del personale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 21 dicembre
2009, del 10 maggio 2010, e del 12 luglio 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Ritenuto di non adeguarsi alla condizione sub c) cui e’
condizionato il citato parere favorevole della Commissione
parlamentare, in quanto e’ necessario contemperare il mantenimento di
una adeguata rappresentativita’ in seno agli organi dell’ente con
l’obbligo di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione di cui alle condizioni a) e b) del citato parere
della Commissione parlamentare ed all’articolo 6 del decreto legge
del 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010 n.122;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro
dell’interno e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la
semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo
e dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Riordino dell’organismo

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e’ disposto il riordino del Banco nazionale di
prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali,
sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.
Restano ferme le competenze del Ministero della difesa per la
vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze
del Ministero dell’interno per il controllo circa l’osservanza delle
disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di
fabbricazione ed importazione di armi da fuoco e delle munizioni da
sparo.
2. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per
le munizioni commerciali, di seguito denominato «Banco», ha sede
legale in Gardone Val Trompia.

Art. 2

Compiti

1. Il Banco esercita il controllo tecnico della rispondenza delle
armi e delle munizioni alle norme e regole tecniche ed alle vigenti
disposizioni normative, nonche’ gli altri compiti ad esso attribuiti
dall’ordinamento.
2. Il Banco svolge altresi’ attivita’ e servizi tecnici, coerenti
con i compiti di cui al comma 1, affidate mediante convenzione da
amministrazioni ed organismi pubblici o privati, con corrispettivo.
3. Il Banco puo’ stipulare per lo svolgimento di attivita’ di
particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali,
accordi di collaborazione con titolari di licenze ai sensi del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, amministrazioni, enti, associazioni ed altre
persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali.
4. Mediante convenzione con il Ministero dello sviluppo economico
sono regolati i rapporti per l’esercizio dei compiti di punzonatura
previsti dalle vigenti disposizioni con assunzione dei relativi oneri
a carico del Banco.

Art. 3 Autonomia statutaria e organizzativa 1. In considerazione delle peculiari caratteristiche organizzative e funzionali, al Banco e’ riconosciuta autonomia statutaria ed organizzativa, nel rispetto dei principi associativi originari, delle vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica attribuiti al Banco. 2. Lo Statuto e’ deliberato dall’Assemblea dei partecipanti a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ed e’ sottoposto all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con i Ministeri dell’interno e della difesa. 3. Lo Statuto determina: a) le competenze dell’Assemblea dei partecipanti, del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Direttore generale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento ed in coerenza con le configurazioni organizzative di organismi pubblici con competenze tecniche; b) le modalita’ di designazione dei partecipanti all’Assemblea ed i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari; c) l’articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in distinte strutture amministrative e tecniche. 4. Lo Statuto prevede l’adozione di regolamenti interni, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in materia di: a) criteri e modalita’ per la designazione del Direttore generale in relazione a requisiti di professionalita’ ed onorabilita’; b) gestione del personale; c) definizione delle aree di responsabilita’ delle strutture interne; d) definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici; e) criteri e modalita’ per la stipula di accordi e convenzioni di cui all’articolo 2.

Art. 4

Organi

1. Sono organi del Banco:
a) l’Assemblea dei partecipanti;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Per i componenti degli organi di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 non sono previsti compensi; per la partecipazione ai lavori
dell’Assemblea di cui alla predetta lettera a) non sono corrisposti
rimborsi di spese, anche di viaggio, da parte del Banco.
3. Per la ricostituzione degli organi ai sensi dell’articolo 14,
fermo restando quanto disposto dall’articolo 6 del decreto-legge del
31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazione, dalla legge 30
luglio 2010 n.122, la spesa complessiva per oneri di funzionamento
degli organi del Banco non puo’ essere superiore alla spesa
complessiva attuale per analoghe finalita’ risultante dall’ultimo
bilancio consuntivo approvato, ridotta del trenta per cento.
4. I compensi dei componenti degli organi di cui alle lettere c) e
d) del comma 1 sono determinati secondo i criteri fissati dalla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio
2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001.
5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati gli
obiettivi di razionalizzazione delle spese sulla base della normativa
vigente, da valutare ai fini dell’approvazione degli atti
deliberativi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b).

Art. 5 Assemblea dei partecipanti 1. E’ istituita l’Assemblea dei partecipanti, quale espressione della forma associativa originaria dell’ente, nel rispetto del criterio di rappresentanza di organismi e categorie presenti nel Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in numero complessivamente non superiore alle 12 unita’ e nel rispetto delle vigenti proporzioni tra rappresentanze diverse. 2. L’Assemblea dei partecipanti resta in carica quattro anni e delibera sulle seguenti materie: a) adozione dello Statuto e sue modificazioni; b) linee programmatorie generali delle attivita’; c) articolazione del Banco in sezioni o sedi in localita’ dove l’industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa proposta del Consiglio di amministrazione; d) promozione di forme collaborative tra il Banco ed altri organismi pubblici e privati; e) questioni ad essa sottoposte dal Presidente anche su richiesta di oltre la meta’ dei consiglieri di amministrazione; f) questioni attribuite espressamente dallo Statuto.

Art. 6 Consiglio di amministrazione 1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 2. Il Consiglio di amministrazione, che resta in carica quattro anni, e’ costituito da cinque componenti, di cui uno per la categoria dei fabbricanti di armi, uno per la categoria dei fabbricanti di munizioni uno in rappresentanza rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa. 3. Il Consiglio di amministrazione delibera in ordine a: a) individuazione degli obiettivi programmatici delle attivita’ del Banco; b) verifica dell’attuazione dei programmi; c) atti organizzativi interni; d) piano triennale, piano annuale di attivita’ e loro aggiornamenti; e) bilancio preventivo, bilancio consuntivo e relative relazioni. 4. Il Consiglio di amministrazione puo’ essere sciolto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, per gravi violazioni di legge o dei fini istituzionali del Banco. Con lo stesso decreto, per l’amministrazione del Banco e’ nominato, per un periodo non superiore ad un anno, un Commissario straordinario cui viene corrisposta un’indennita’, con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 7

Presidente

1. Il Presidente, designato dal Consiglio di amministrazione tra i
propri componenti, e’ nominato, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e resta in carica
quattro anni.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Banco e convoca e
presiede il Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza,
provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di
amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta
successiva del Consiglio stesso.

Art. 8

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e’ nominato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, resta in carica quattro anni e i
suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
2. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri di
cui uno designato dall’Assemblea dei partecipanti, uno designato dal
Ministro dello sviluppo economico ed uno che presiede il Collegio,
designato dal Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di
regolarita’ amministrativa e contabile del Banco.

Art. 9

Direttore generale

1. Il Direttore generale del Banco e’ nominato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro della difesa
ed il Ministro dell’interno, su designazione del Consiglio di
amministrazione, con rapporto di lavoro regolato secondo la vigente
disciplina contrattuale di riferimento.
2. Il Direttore generale e’ l’unico titolare di licenza di pubblica
sicurezza per la detenzione di armi comuni di fabbricazione di
cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra.
Il Direttore generale propone al Consiglio di amministrazione la
nomina dei responsabili di settore.
3. Il Direttore generale e’ responsabile della gestione del Banco;
egli assicura la funzionalita’ dell’ente e la continuita’
dell’esercizio dei relativi compiti di istituto.
4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di
amministrazione senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di
segretario.

Art. 10 Fonti di finanziamento 1. Il Banco, senza oneri a carico dello Stato, provvede al finanziamento delle proprie attivita’ attraverso: a) contributi e tariffe determinate ai sensi dall’articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186; b) corrispettivi per prestazioni di servizi; c) rendite del patrimonio; d) donazioni, lasciti e liberalita’, previa accettazione deliberata dal Consiglio di amministrazione; e) eventuali altre entrate. 2. Le tariffe per le prove sono stabilite dal Ministro dello sviluppo economico sulla proposta del Consiglio di amministrazione del Banco e, per le munizioni, previo parere della Commissione di cui all’articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall’aliquota delle spese generali ad esse imputabili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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