DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2010

Approvazione della convenzione, stipulata in data 5 luglio 2010, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, la Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a. e NewCo. Rai International S.p.a. per l’offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l’estero

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 293 del 16-12-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI e IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva» e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che prevedono che la societa’ concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo; Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 recante «Disposizioni sulla societa’ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» e successive modificazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed, in particolare, l’art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche’ delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni; Visto il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed, in particolare, l’art. 11 in base al quale restano ferme le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti, altresi’, gli articoli 45 e 49 del suddetto «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» che prevedono, rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nonche’ la disciplina della Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo; Visto l’art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che dispone, tra l’altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all’art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi e’ effettuato nell’anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997 recante «Approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed, in particolare, l’art. 1, comma 1248, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle comunicazioni in data 3 agosto 2007 recante «Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., per l’offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l’estero (detta Rai International)», stipulata il 26 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007 recante «Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2007-2009»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008 con il quale l’on. Paolo Bonaiuti e’ stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Paolo Bonaiuti, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l’attuazione delle relative politiche; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 ed, in particolare, l’art. 1, comma 1, con cui «all’on. Paolo Romani e’ delegata, fermi restando la responsabilita’ politica e i poteri di indirizzo politico del Ministro, ai sensi dell’art. 95 della Costituzione, la trattazione degli affari, che ai sensi delle norme vigenti non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell’ambito delle materie di competenza del Dipartimento delle comunicazioni. In particolare le materie relative ai settori delle poste, delle telecomunicazioni, della comunicazione elettronica, delle reti multimediali, dell’informatica, della telematica, della radiodiffusione sonora e televisiva, delle tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni» nonche’ l’art. 2, comma 1, con cui e’, altresi’, «delegata, nell’ambito delle competenze di cui all’art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009 con cui al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani e’ stato attribuito il titolo di Vice Ministro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2010 con cui e’ stata «confermata la delega di funzioni conferita al Vice Ministro presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani con decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2009 concernente l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’anno 2010; Ritenuta la necessita’ di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2010, con durata pari a quella prevista dall’art. 49, comma 1, dell’anzidetto «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, l’annessa convenzione, le cui condizioni e modalita’ delle prestazioni sono, comunque, rinegoziate ogni triennio; Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. e NewCo. Rai International S.p.a. per l’offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l’estero (detta RAI Italia), stipulata in data 5 luglio 2010; Considerato che, ai sensi del comma 2, del citato art. 6, entro due mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica alla RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla convenzione medesima per l’anno successivo in relazione alle disponibilita’ di bilancio sull’apposito capitolo di spesa; Considerato che l’anzidetta convenzione prevede all’art. 6, comma 1, un corrispettivo annuo definito, per l’anno 2010, nella misura di euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00) compresa l’IVA di legge; Accertata la necessaria disponibilita’ finanziaria sull’apposito capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2010; Decreta: Art. 1 1. Per le motivazioni in premessa, e’ approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l’annessa convenzione stipulata, in data 5 luglio 2010, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. e NewCo. Rai International S.p.a. per l’offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l’estero (denominata RAI Italia). 2. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali. Il presente decreto e’ trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 ottobre 2010 p. il Presidente il Sottosegretario di Stato Bonaiuti Il Ministro degli affari esteri Frattini Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Il Ministro dello sviluppo economico Romani Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2010, Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 3.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di San Giuliano Milanese e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 del 29-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Giuliano Milanese
(Milano) non e’ riuscito ad adottare i provvedimenti necessari per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario
2010, negligendo cosi’ un preciso adempimento previsto dalla legge,
avente carattere essenziale ai fini del funzionamento
dell’amministrazione;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’articolo 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei
provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione
del bilancio di previsione di cui all’articolo 141, comma 1, lettera
c), del medesimo decreto legislativo;
Visto l’articolo 141, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di San Giuliano Milanese (Milano) e’ sciolto.

Art. 2

La dott.ssa Francesca Iacontini e’ nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino
all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 2 dicembre 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2010 Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attivita’ di contrasto e di gestione dell’afflusso di extracomunitari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 305 del 31-12-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 marzo 2002, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
per fronteggiare l’eccezionale afflusso di extracomunitari sul
territorio italiano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
novembre 2009, con il quale il predetto stato di emergenza e’ stato,
da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2010;
Ravvisata la necessita’ di definire, in termini di somma urgenza,
l’espletamento delle procedure amministrative di regolarizzazione
delle posizioni lavorative corrispondenti alla dichiarazioni di
emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari,
presentate dai datori di lavoro ai sensi dell’art. 1-ter del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, conservando tutte le misure
organizzative poste in essere per la loro gestione;
Considerato che la definizione delle procedure amministrative di
emersione coincide con l’attuazione del decreto transitorio di
programmazione dei flussi di ingresso dei cittadini extracomunitari
per lavoro subordinato, anche stagionale, per l’anno 2011, nonche’
con l’organizzazione dei processi collegati allo svolgimento del test
di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al
decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 4 giugno 2010,
in vigore dal 9 dicembre 2010;
Atteso, altresi’, che occorre procedere, con immediatezza e
contestualmente ai descritti adempimenti, alla predisposizione delle
misure organizzative richieste dalle complesse procedure previste dal
regolamento recante la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo
straniero e lo Stato, in vista della sua entrata in vigore nell’anno
2011;
Considerato, inoltre, che le attivita’ necessarie al contrasto ed
alla gestione del fenomeno immigratorio, messe in atto finora dalle
Amministrazioni competenti, sia sul piano amministrativo che su
quello operativo, si sono rivelate particolarmente incisive per cui
si rende necessario, anche in relazione alla dimensione e alla nuova
configurazione del fenomeno, porre in essere ulteriori interventi e
strategie che assicurino un livello di operativita’ almeno non
inferiore a quello attuale;
Ravvisata pertanto la necessita’ di continuare a fronteggiare la
persistente situazione di criticita’ in rassegna con l’esercizio di
poteri straordinari, mediante interventi e provvedimenti di natura
eccezionale;
Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie in esame i
presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, per la proroga dello stato d’emergenza in rassegna su
tutto il territorio nazionale;
Vista la nota dell’ufficio di Gabinetto del Ministero dell’interno
del 15 dicembre 2010 con la quale e’ stata rappresentata la
necessita’ di un’ulteriore proroga dello stato di emergenza;
Su richiesta del Ministro dell’interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2011

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di
emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l’afflusso di
extracomunitari e la nuova configurazione del fenomeno migratorio.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2010, n. 232

Regolamento recante riordino dell’Accademia nazionale dei Lincei, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 3 del 5-1-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.
363, recante «Soppressione della reale Accademia d’Italia»;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.
359, recante «Ricostituzione dell’Accademia nazionale dei Lincei»;
Visto l’articolo 33 della Costituzione;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente il riordino degli
enti pubblici;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali
in data 2 agosto 2001, di approvazione dello Statuto dell’Accademia
nazionale dei Lincei;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l’articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto l’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Ritenuto di dover procedere alla razionalizzazione degli organi ed
al contenimento delle spese dell’Accademia nazionale dei Lincei,
secondo i criteri di cui al citato articolo 2, comma 634, lettere d)
e h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 14 dicembre 2009
e 26 agosto 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, per la semplificazione normativa, per l’attuazione del
programma di Governo e dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni generali

1. L’Accademia nazionale dei Lincei, di seguito denominata
«Accademia», e’ riordinata secondo le disposizioni del presente
regolamento, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del
complesso della spesa di funzionamento dell’Ente, di incremento
dell’efficienza e di miglioramento della qualita’ dei servizi.

Art. 2 Il Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e’ nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali ed e’ composto da tre membri effettivi e tre supplenti cosi’ designati: a) un revisore effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente, designati dal Ministero dell’economia e delle finanze; b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali; c) un revisore effettivo ed uno supplente, eletti dall’Assemblea delle Classi Riunite, scelti tra i Soci nazionali o tra persone in possesso dell’iscrizione al registro dei revisori legali. 2. I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Ai revisori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non spettano compensi, indennita’ o gettoni di presenza.

Art. 3

Organizzazione interna e Uffici dirigenziali

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui
all’articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento e’ adottato, con deliberazione del Consiglio di
Presidenza, il regolamento interno dell’Accademia per l’assetto
organizzativo degli uffici dirigenziali, nonche’ per la
determinazione e la distribuzione dei compiti operativi e delle
dotazioni organiche, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) individuazione degli uffici dirigenziali, con esclusione di
quello del Cancelliere, in numero non superiore a due;
b) ridefinizione della pianta organica del personale non
dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per
cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di
organico di tale personale.

Art. 4 Disposizioni transitorie e finali 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l’Accademia provvede ad apportare le conseguenti modifiche statutarie. 2. Gli attuali membri degli organi dell’Accademia restano in carica fino alla scadenza del mandato ad eccezione dei membri del Collegio dei revisori dei conti, che restano in carica fino all’insediamento di quelli nominati a seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 28 ottobre 2010 Il Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione SCHIFANI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bondi, Ministro per i beni e le attivita’ culturali Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Rotondi, Ministro per l’attuazione del programma di Governo Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, Il Guadasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 21

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/