DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l’abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che
sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante il testo unico sul casellario giudiziale;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea, ed in
particolare, l’Allegato B;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica e ritenuto di accogliere la
condizione espressa dalla 2ª Commissione permanente della Camera e di
accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla 2ª
Commissione permanente del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la
approvazione del testo definitivo del Codice penale

1. All’articolo 602-ter del codice penale, dopo il settimo comma,
sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e’ aumentata.
a) se il reato e’ commesso da piu’ persone riunite;
b) se il reato e’ commesso da persona che fa parte di
un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attivita’;
c) se il reato e’ commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva
al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio
grave.
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono
aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli
stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire
l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.».
2. All’articolo 609-ter del codice penale, al primo comma, dopo il
numero 5-quater) sono aggiunti i seguenti:
«5-quinquies) se il reato e’ commesso da persona che fa parte di
un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attivita’;
5-sexies) se il reato e’ commesso con violenze gravi o se dal
fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
pregiudizio grave.».
3. All’articolo 609-quinquies del codice penale, dopo il secondo
comma, e’ aggiunto il seguente:
«La pena e’ aumentata.
a) se il reato e’ commesso da piu’ persone riunite;
b) se il reato e’ commesso da persona che fa parte di
un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attivita’;
c) se il reato e’ commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva
al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio
grave.».
4. Dopo l’articolo 609-undecies del codice penale e’ inserito il
seguente:

«Art. 609-duodecies

Circostanze aggravanti

Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura
non eccedente la meta’ nei casi in cui gli stessi siano compiuti con
l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di
accesso alle reti telematiche.».

Art. 2

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, dopo l’articolo 25 e’ inserito il seguente:

«Art. 25-bis

Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di
lavoro

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui
all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda
impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita’
professionali o attivita’ volontarie organizzate che comportino
contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare
l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice
penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio
di attivita’ che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui
all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre, n. 313, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
disciplina della responsabilita’ amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche prive di
personalita’ giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300

1. Al comma 1, lettera c), dell’articolo 25-quinquies del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole «600-quater.1,»
sono inserite le seguenti: «nonche’ per il delitto di cui
all’articolo 609-undecies».

Art. 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, recante la approvazione del codice di procedura
penale

1. All’articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1,
lettera f-bis), dopo le parole: «del medesimo codice», e’ aggiunto il
seguente periodo: «, nonche’ dall’art. 609-undecies».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 62 del codice di procedura penale
e’ aggiunto il seguente:
«2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque
inutilizzabili, rese dall’imputato nel corso di programmi terapeutici
diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a
danno di minori.».

Art. 5

Copertura finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge
si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2014, n. 52 Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che i programmi regionali per il superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all’articolo 3-ter, comma 6,
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, non possono essere
attuati entro il termine, in scadenza, del 1° aprile 2014, di cui al
comma 4 del medesimo articolo 3-ter;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prorogare il
predetto termine del 1° aprile 2014, di cui all’articolo 3-ter, comma
4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, al fine di
consentire alle regioni e province autonome di completare tutte le
misure e gli interventi strutturali gia’ programmati, finalizzati ad
assicurare l’assistenza terapeutico-riabilitativa per il recupero e
il reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli
ospedali psichiatrici giudiziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche all’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,
n. 9
1. Al comma 4 dell’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° aprile 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
b) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Il giudice
dispone nei confronti dell’infermo di mente l’applicazione di una
misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta
che ogni altra misura diversa non e’ idonea ad assicurare cure
adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosita’ sociale. Allo stesso
modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai
sensi dell’articolo 679 del codice di procedura penale.».
2. Al fine di monitorare il rispetto del termine di cui
all’articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.
9, come modificato dal comma 1 del presente decreto, le regioni
comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e
al comitato paritetico interistituzionale di cui all’articolo 5,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio
2008, entro l’ultimo giorno del semestre successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, lo stato di realizzazione e
riconversione delle strutture di cui all’articolo 3-ter, comma 6, del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonche’ tutte le
iniziative assunte per garantire il completamento del processo di
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla
comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e
riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e’ tale da non
garantirne il completamento entro il successivo semestre il Governo
provvede in via sostitutiva a norma dell’articolo 3-ter, comma 9, del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, pari a
4,38 milioni di euro per il 2014 ed a 1,46 milioni di euro per il
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-ter, comma 7, del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Le relative
risorse sono iscritte al pertinente programma dello stato di
previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2014 e 2015. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 31 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 23 aprile 2014, n. 71 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma…

-…. il 30 gennaio 2012.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova
linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30
gennaio 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 28
dell’Accordo stesso.

Art. 3

Nomina del direttore generale e del direttore amministrativo e
finanziario del Promotore pubblico

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 6.4 dell’Accordo di cui
all’articolo 1 della presente legge, il direttore generale e il
direttore amministrativo e finanziario del Promotore pubblico sono
nominati previa comunicazione alle Commissioni parlamentari
competenti.

Art. 4

Adempimenti finanziari

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Con successivo Protocollo addizionale, da adottare ai sensi
dell’articolo 1, terzo comma, dell’Accordo di cui all’articolo 1
della presente legge, e’ disciplinato l’avvio dei lavori connessi
alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune.
Alla copertura degli oneri derivanti dal Protocollo addizionale si
provvedera’ con la relativa legge di autorizzazione alla ratifica.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 23 aprile 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 30 maggio 2014, n. 81 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni
urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 30 maggio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.