Legge Regionale n. 7 del 14-05-2009 Regione Sicilia. Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 22
del 20 maggio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Stato di previsione dell’entrata

1. L’ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare
nelle casse della Regione siciliana per l’anno finanziario 2009 in forza di
leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato
di previsione dell’entrata (Tabella A).

ARTICOLO 2

Stato di previsione della spesa

1. Sono autorizzati l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione
siciliana per l’anno finanziario 2009, in conformità dello stato di previsione
della spesa annesso alla presente legge (Tabella B).

ARTICOLO 3

Elenchi

1. Sono considerate spese obbligatorie e d’ordine, per gli effetti di cui
all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed
integrazioni, quelle descritte nell’elenco n. 1 annesso allo stato di
previsione della spesa.
2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione
la facoltà di cui all’articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modifiche ed integrazioni, sono descritte nell’elenco n. 2
annesso allo stato di previsione della spesa.
3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della
Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione
dell’articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell’elenco n. 3 annesso allo
stato di previsione della spesa.
4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all’Assessore
regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da
emanare in applicazione dell’articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti
nell’elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

ARTICOLO 4

Oneri del personale

1. Gli oneri relativi alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per
il biennio economico 2008-2009, comprensivi degli oneri sociali e dell’IRAP a
carico dell’Amministrazione regionale, per il personale della Regione con
qualifica dirigenziale a tempo indeterminato ed a tempo determinato sono
quantificati, per ciascun anno del triennio 2009-2011, in 2.904 migliaia di
euro.
2. Gli oneri relativi alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per
il biennio economico 2008-2009, comprensivi degli oneri sociali e dell’IRAP a
carico dell’Amministrazione regionale, per il personale della Regione con
qualifica non dirigenziale a tempo indeterminato ed a tempo determinato sono
determinati, per ciascun anno del triennio 2009-2011, in 13.331 migliaia di
euro annui.
3. Gli oneri a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione
collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale
degli enti regionali, di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, in relazione al biennio economico 2008-2009, sono determinati in
350 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011; gli oneri a
carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva
regionale di lavoro per il personale con qualifica non dirigenziale dei
medesimi enti regionali, in relazione al biennio economico 2008-2009, sono
determinati in 1.200 migliaia di euro, per ciascun anno del triennio 2009-2011.

ARTICOLO 5

Totale generale del bilancio annuale

1. E’ approvato in 29.635.376 migliaia di euro in termini di competenza ed in
20.595.360 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale
dell’entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione
siciliana per l’anno finanziario 2009.

ARTICOLO 6

Allegati

1. Per l’anno finanziario 2009 le unità previsionali di base e le funzioni-
obiettivo sono individuate, rispettivamente negli allegati n. 1 e n. 2 alla
presente legge.

ARTICOLO 7

Bilancio pluriennale

1. E’ approvato in 65.821.590 migliaia di euro il totale generale dell’entrata
ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione per
il triennio 2009-2011, nelle risultanze di cui alle tabelle

Legge Regionale n. 3 del 15-07-2009 Regione Trentino alto adige. Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
N. 30
del 21 luglio 2009
SUPPLEMENTO
N. 1
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria e
l’ordinamento contabile della Regione in attuazione delle disposizioni dello
Statuto di autonomia.

ARTICOLO 2

(Bilancio pluriennale)

1. La Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio
pluriennale redatto in termini di competenza di durata triennale. Il bilancio
pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di
acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi, sia in base alla
vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi
provvedimenti legislativi.
2. Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate dalla Regione a
carico di esercizi futuri.
3. I vincoli di equilibrio previsti per il bilancio annuale di cui
all’articolo 5 devono essere rispettati anche per il bilancio pluriennale,
relativamente a ciascun anno del periodo considerato.
4. L’adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a
riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.

5. Il bilancio pluriennale è approvato con la legge del bilancio annuale e
viene aggiornato ogni anno ricostituendone la iniziale estensione temporale.

ARTICOLO 3

(Leggi regionali di spesa)

1. I disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate
ne indicano l’ammontare e la copertura finanziaria, sia agli effetti del
bilancio annuale, sia del bilancio pluriennale vigenti alla data di
approvazione.
2. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la
quantificazione della relativa spesa.
3. Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale quantificano, sia
l’onere relativo al primo anno di applicazione, sia la spesa complessiva,
rinviando alla legge di bilancio annuale l’indicazione delle quote destinate a
gravare su ciascuno degli anni successivi.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25 ABRUZZO MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELL’ECONOMIA

Art. 1
FinalitÃ
1. La Regione Basilicata promuove misure per
il sostegno al settore edilizio attraverso interventi
straordinari finalizzati a migliorare la
qualità abitativa, ad aumentare la sicurezza
del patrimonio edilizio esistente, a favorire il
risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabile, a ridurre il consumo dei
suoli attraverso il riuso del patrimonio edilizio
esistente.
Art. 2
Interventi di ampliamento
del patrimonio edilizio esistente
1. Per le finalità di cui all’art. 1, in deroga agli
strumenti urbanistici comunali vigenti e
all’art. 44 della L.R. 11 agosto 1999 n. 23, gli
edifici residenziali esistenti, legittimamente
realizzati e/o condonati, nonché gli edifici
residenziali in fase di realizzazione in forza
di titolo abilitativo in corso di validità, a tipologia
monofamiliare isolata di superficie
complessiva (Sc) fino a mq 200, a tipologia
bifamiliare isolata ed a tipologia plurifamiliare
di superficie complessiva fino a mq 400,
possono essere ampliati entro il limite max
del 20%.
2. Per superficie complessiva si intende quanto
stabilito all’art. 2 del DM 10 maggio 1977,
n. 801.
3. Nel caso di edifici residenziali bifamiliari e
plurifamiliari di cui al precedente comma 1,
l’ampliamento di cui al comma 1 non può
essere comunque superiore a mq 40,00 di
superficie complessiva per ciascuna unitÃ
immobiliare.
4. Gli interventi di ampliamento su edifici esistenti
sono subordinati al rispetto delle
norme vigenti per le costruzioni in zone
sismiche e al miglioramento della prestazione
energetica attuale dell’edificio.
5. Si ha miglioramento della prestazione energetica
attuale dell’edificio quando è assicurata
una riduzione, non inferiore al 20%, del
fabbisogno di energia dell’intero edificio o
dell’intera unità immobiliare oggetto di
ampliamento.
Parte I N. 34 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA – 7-8-2009 6543
Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
DELLA REGIONE
–––––––––
Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25
MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO
DELL’ECONOMIA E ALLA RIQUALIFICAZIONE
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
6. Il limite del 20% indicato al comma 1. è ulteriormente
incrementato fino al 25% se si realizzano,
almeno uno, degli interventi specificati
all’art. 11 comma 9. a), c), e), f) della
L.R. 28 dicembre 2007 n. 28;
7. Gli interventi di ampliamento previsti dal
presente articolo devono essere realizzati in
continuità e comunque non separatamente
dall’edificio esistente e devono rispettare i
limiti di distanze indicati dagli strumenti
urbanistici vigenti, salvo quanto stabilito dall’art.
11 comma 1 e 2 della L. R. 28 dicembre
2007 n. 28.
8. Gli edifici residenziali esistenti, a seguito
degli interventi di ampliamento ai sensi del
comma 1, possono essere suddivisi in ulteriori
e nuove unità immobiliari di superficie
complessiva non inferiore a mq 45.
9. Le nuove unità immobiliari non possono
mutare la destinazione residenziale per un
periodo di anni 10.
Art. 3
Interventi di rinnovamento
del patrimonio edilizio esistente
1. La Regione Basilicata promuove il rinnovamento
e la sostituzione del patrimonio edilizio
esistente realizzato dopo il 1942 che non
abbia un adeguato livello di protezione sismica
rispetto alle norme tecniche vigenti e/o
che non abbia adeguati livelli di prestazione
energetica. A tal fine sono consentiti interventi
straordinari di Demolizione e Ricostruzione
di edifici residenziali, legittimamente
realizzati e/o condonati, nonché di edifici
residenziali in fase di realizzazione in forza
di titolo abilitativo in corso di validità, con
aumento della superficie complessiva esistente
entro il limite max del 30%.
2. Gli interventi di Demolizione e Ricostruzione
di edifici residenziali con aumento di superficie
complessiva entro il limite max del 30%
sono subordinati al rispetto delle vigenti
norme per le costruzioni in zone sismiche e
al miglioramento della prestazione energetica
dell’edificio ricostruito calcolata secondo
gli standard previsti dalla normativa vigente.
3. Si ha miglioramento della prestazione energetica
dell’edificio ricostruito quando è assicurata
una riduzione, non inferiore al 30%,
del fabbisogno di energia calcolato secondo
gli standard della vigente normativa.
4. Il limite del 30% indicato al comma 1. è ulteriormente
incrementato fino al 35% se si realizzano
gli interventi specificati all’art. 11
comma 9. a), c), e), f) della L.R. 28 dicembre
2007 n. 28; è incrementato fino al 40% se si
utilizzano le tecniche costruttive dalla bioedilizia,
se si ricorre all’utilizzo di impianti fotovoltaici,
se la dotazione di verde privato esistente
sul lotto di pertinenza viene incrementata
fino al 60%.
5. Gli interventi di Demolizione e Ricostruzione
con incremento della superficie complessiva
devono rispettare i limiti di distanze previsti
dagli strumenti urbanistici vigenti, possono,
invece, prevedere il superamento di 3,00 mt
dell’h max consentita dagli strumenti urbanistici
vigenti.

FONTE: http://www.pianocasa2009.com/docs/basilicata/LR_n.25_%207_agosto_2009.pdf

MEF 30 luglio 2009-decreto-

Modifiche al regime IVA della cessione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, ai sensi dell’articolo 31-bis del
decreto-legge n. 185 del 2008. (09A10533).
Decreta:
Art. 1.
Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto alla vendita di
documenti di viaggio o di sosta
1. L’imposta sul valore aggiunto dovuta per la vendita di documenti
di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di
documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari e’ assolta
dall’esercente l’attivita’ di trasporto ovvero l’attivita’ di
gestione dell’autoparcheggio, di seguito denominato «l’esercente»,
secondo le disposizioni del presente decreto.
2. In relazione alle operazioni di vendita, nei documenti
eventualmente rilasciati, l’imposta non e’ indicata separatamente dal
corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate
dall’esercente direttamente nei confronti di soggetti esercenti
attivita’ d’impresa, arti o professioni utilizzatori del servizio. In
tal caso la fattura e’ emessa dall’esercente entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta.
Art. 2.
Adempimenti
1. L’esercente annota in apposito registro tenuto in conformita’
all’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le vendite dei documenti di viaggio o di sosta.
L’annotazione evidenzia:
a) il numero dei documenti di viaggio o di sosta consegnati o
spediti e il corrispondente identificativo unitario, nonche’ il
relativo prezzo unitario, entro l’ultimo giorno non festivo del mese
di consegna o spedizione;
b) il numero dei documenti di viaggio o di sosta restituiti, entro
l’ultimo giorno non festivo del mese di consegna o spedizione;
c) il numero totale dei documenti di viaggio o di sosta
effettivamente ceduti in ciascun mese, risultante dalle precedenti
registrazioni, entro il primo giorno non festivo del mese successivo
a quello di cui alle lettere a) e b), con riferimento al mese
anteriore.
2. L’esercente annota sul registro di cui all’art. 24 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il giorno 15
del mese successivo a quello di cui alle lettere a) e b), e con
riferimento al mese anteriore, l’ammontare globale dei corrispettivi
relativi al mese anteriore.
3. L’esercente l’attivita’ di trasporto annota nel registro di cui
all’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, entro il primo giorno non festivo successivo e con riferimento
al giorno in cui sono effettuate le operazioni, anche l’ammontare
complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo, di
cui all’art. 2 del decreto del Ministro delle finanze del 30 giugno
1992, relativo all’emissione o alla riutilizzazione di documenti di
viaggio costituiti da un supporto con banda magnetica o con
microprocessore suscettibile di riprogrammazione. L’esercente
l’attivita’ di gestione dell’autoparcheggio effettua, negli stessi
termini, analoga annotazione dell’ammontare complessivo dei
corrispettivi percepiti attraverso apparecchiature meccaniche o
informatizzate o strumenti similari.
4. Per i compensi riconosciuti ai soggetti terzi per le operazioni
di cui all’art. 1, comma 1, da chiunque effettuate, l’imposta e’
assolta unitariamente dall’esercente sulla base del prezzo di vendita
al pubblico ai sensi dell’art. 74, primo comma, lettera e), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. I documenti
di acquisto loro rilasciati da parte dell’esercente, conseguentemente
agli adempimenti di cui al presente articolo, sono integrati con
l’elencazione dell’identificativo unitario del documento di viaggio o
di sosta oggetto della cessione. Ai soggetti terzi che effettuano le
operazioni di cui all’art. 1, comma 1, non si applicano,
limitatamente alle operazioni di cui al presente comma, gli obblighi
derivanti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972.
Art. 3.
Particolare disciplina per la vendita di documenti di viaggio
relativi ai trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta
1. La vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti
pubblici urbani di persone, esenti da imposta ai sensi dell’art. 10,
primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e’ disciplinata dal presente articolo.
2. I compensi corrisposti dall’esercente l’attivita’ di trasporto
ad intermediari per la vendita di documenti di viaggio, relativi ai
trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta, sono
assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, la quale e’ dovuta
dall’esercente l’attivita’ di trasporto medesimo secondo le modalita’
di cui al presente articolo. Le operazioni di intermediazione
effettuate a favore dell’esercente l’attivita’ di trasporto
comprendono le successive prestazioni di intermediazione con
rappresentanza ad esse relative.
3. Entro il quinto giorno del mese successivo a quello previsto per
le registrazioni dei compensi di cui all’art. 2, comma 2, l’esercente
l’attivita’ di trasporto emette per gli stessi compensi la fattura,
con le modalita’ di cui all’art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, e la annota nel registro di cui ai
successivi articoli 23 o 24 ai soli fini delle liquidazioni
periodiche, nonche’ nel registro di cui all’art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ai fini di un’eventuale
detrazione dell’imposta. Un esemplare della fattura e’ consegnato
all’intermediario che lo numera in ordine progressivo e lo conserva
ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972.
4. L’ammontare dei compensi non concorre a formare il volume
d’affari degli intermediari dei documenti di viaggio.
5. Agli intermediari di documenti di viaggio non si applicano,
limitatamente all’attivita’ dai medesimi svolta in tale settore, gli
obblighi derivanti dal titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
Art. 4.
Modifiche alle caratteristiche del biglietto di trasporto
1. Il comma 4 dell’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 30
giugno 1992 e’ sostituito dal seguente: «4. Nei trasporti cumulativi
che danno luogo al biglietto integrato le indicazioni di cui alla
lettera a) del comma 3 sono riferite o all’emittente o ad una delle
imprese che partecipano al trasporto. In tal caso gli obblighi
derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto sono adempiuti dal soggetto indicato sul biglietto
integrato per l’intera prestazione di trasporto ed i riversamenti dei
corrispettivi effettuati da quest’ultimo nei confronti degli altri
soggetti che partecipano al trasporto sono assoggettati ad imposta
come prestazioni di servizi di trasporto nell’osservanza delle
disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
Art. 5.
Norme applicabili
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto
trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 6.
Efficacia
1. Il presente decreto si applica a partire dal primo giorno del
mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. A partire dalla stessa data il
decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1980 e’ abrogato.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2009
Il Ministro : Tremonti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte:http://www.finanze.it/export/download/altri2/Decreto_30_luglio_2009.pdf