MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. DECRETO 16 aprile 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

Disposizioni applicabili alle procedure di selezione per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservate ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche’ le
relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
contenente misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’
amministrativa;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di eta’ per
la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello
Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modificazioni,
recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, e
successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, e successive modificazioni,
recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio
obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata, nonche’ delega al Governo per il conseguente
coordinamento con la normativa di settore ed in particolare l’art.
16, comma 1, ai sensi del quale, per il reclutamento del personale
delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare e del Corpo militare della Croce rossa, i posti messi
annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle
amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al
Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al Capo II
della medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle
predette carriere;
Considerato che, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della citata legge
n. 226 del 2004, le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto del Ministro
competente di concerto con il Ministro della difesa, tenendo conto,
nella formazione delle graduatorie, quali titoli di merito, del
periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni
riferite a contenuti, funzioni e attivita’ affini a quelli propri
della carriera per cui e’ fatta domanda di accesso nonche’ delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata di un anno,
considerati utili;
Ritenuto di dover disciplinare la procedura concorsuale di
selezione per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello
Stato riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o in
rafferma annuale, in servizio o in congedo;
Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai concorsi
per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello Stato
riservati, ai sensi dell’art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226,
ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in
congedo.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11445&tmstp=1255071182462

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. DECRETO 6 agosto 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009

Proroga del riconoscimento dell’idoneita’ ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
e dei servizi

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio 1995, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in
materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto 27 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato
decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone
pratiche per l’esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari
al riconoscimento dell’idoneita’ a condurre prove di campo ufficiali
finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione
dei prodotti fitosanitari;
Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l’individuazione dei
requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la
conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati
per l’autorizzazione di prodotti fitosanitari;
Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle
politiche agricole e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 261 dell’8 novembre 2000, recante le modalita’ di presentazione
della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di
ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti
idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati
necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di
cui all’art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove
sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio
1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di
cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000 ;
Visto il provvedimento ministeriale prot. n. 18206 dell’11 ottobre
2007 con il quale la Societa’ «Sagea Centro di Saggio S.r.l.», con
sede legale in via San Sudario, 13 – 12050 Castagnito d’Alba (Cuneo),
e’ stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di
campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di
efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti
fitosanitari;
Considerato che il riconoscimento concesso con il provvedimento
sopracitato ha validita’ per mesi 24 dalla data di ispezione;

Decreta:

Articolo unico

Il riconoscimento dell’idoneita’ ad effettuare prove ufficiali di
campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di
efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti
fitosanitari della Societa’ «Sagea Centro di Saggio S.r.l.», con sede
legale in via San Sudario, 13 – 12050 Castagnito d’Alba (Cuneo),
concesso con il provvedimento prot. n. 18206 dell’11 ottobre 2007, e’
prorogato fino al 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali nuove
disposizioni che potranno variare la validita’ del riconoscimento.
Il presente decreto sara’ inviato all’organo di controllo per la
registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il direttore generale: Blasi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11477&tmstp=1255161683162

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 1 ottobre 2009 Adeguamento dell’indennita’ di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell’organizzazione giudiziaria del personale
e dei servizi del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l’art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, relativo al Testo unico delle
discipline legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, si provveda all’adeguamento dell’indennita’ di
trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati, accertata dall’Istituto nazionale di statistica e
verificatasi nell’ultimo triennio;
Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto
3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel
triennio 1° luglio 2006-30 giugno 2009, e’ pari a +5,5;
Visto il decreto interdirigenziale del 5 agosto 2008, relativo
all’ultima variazione dell’indennita’ di trasferta per gli ufficiali
giudiziari;
Decreta:

Art. 1.

1. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per
il viaggio di andata e ritorno e’ stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri € 1,65;
b) fino a 12 chilometri € 3,00;
c) fino a 18 chilometri € 4,14;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o
frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella
misura di cui alla lettera c), aumentata di € 0,88.
2. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per
il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale,
compresa la maggiorazione per l’urgenza e’ cosi’ corrisposta:
a) fino a 10 chilometri € 0,45;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,11;
c) oltre i 20 chilometri € 1,65.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1 ottobre 2009

Il capo Dipartimento
Birrittieri

Il Ragioniere generale dello Stato
Canzio

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-05&task=dettaglio&numgu=231&redaz=09A11784&tmstp=1255164571332

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 14 settembre 2009 Incentivi agli autotrasportatori per l’utilizzo delle vie del mare, individuazione di nuove rotte e determinazione delle misure percentuali.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 3 comma 2-quater del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n.
265;
Visto il regolamento adottato con il decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalita’ di
ripartizione ed erogazione dei fondi per l’innovazione del sistema
dell’autotrasporto merci, lo sviluppo delle catene logistiche ed il
potenziamento dell’intermodalita’, ed in particolare l’art. 3, commi
2, 4 e 5;
Visti i decreti del Ministro dei trasporti, emessi rispettivamente,
il primo in data 31 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n. 35 del 12 febbraio 2007 ed il secondo, ad integrazione del primo,
in data 26 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del
4 aprile 2007, con i quali sono state individuate, ai sensi dell’art.
3, comma 6, del richiamato d.P.R. n. 205/2006, le rotte
incentivabili;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equita’
sociale», ed in particolare l’art. 8, concernente interventi per il
trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del
trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 23 novembre 2007,
n. 187/T, che prevede un aumento del contributo di cui all’art. 3 del
citato d.P.R. 11 aprile 2006, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2007,
n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2008,
recante modifiche al citato d.P.R. 11 aprile 2006, n. 205;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
ed in particolare l’art. 2, comma 232, che autorizza la spesa di 77
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di
consentire la piena operativita’ agli incentivi di cui al richiamato
decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205;
Vista la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ai
trasporti marittimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita’ europee n. C. 205 del 5 luglio 1997, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 2008, n. 1/T,
relativo all’individuazione delle misure percentuali di contribuzione
sul prezzo della tariffa del viaggio a favore delle imprese di
autotrasporto che utilizzano la modalita’ marittima;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
16 dicembre 2008, n. 281, con il quale sono state apportate
semplificazioni alla documentazione da presentare da parte degli
aspiranti beneficiari, al fine di facilitare la procedura di
ammissione ai contributi in parola;
Viste le comunicazioni relative all’istituzione delle nuove rotte
Civitavecchia-Messina, Savona Vado-Termini Imerese e Marina di
Carrara-Castellon de La Plana;
Decreta:
Articolo unico
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 31
gennaio 2007, sono considerate nuove rotte incentivabili i seguenti
itinerari marittimi:
Civitavecchia-Messina;
Savona Vado-Termini Imerese;
Marina di Carrara-Castellon de La Plana.
2. I contributi alle imprese di autotrasporto, per l’utilizzo delle
rotte di cui al comma 1, sono fissati nelle misure percentuali di cui
alla seguente tabella, da calcolarsi sulla tariffa corrisposta al
vettore marittimo:

=====================================================================
| Da 80 a 1599 viaggi |Da 1600 viaggi annui e
| annui effettuati dal |oltre effettuati dal 1°
|1° gennaio 2008 al 31 | gennaio 2008 al 31
Rotte nazionali | dicembre 2009 | dicembre 2009
=====================================================================
Civitavecchia-Messina | 28% | 30%
———————————————————————
Savona Vado-Termini | |
Imerese | 28% | 30%

=====================================================================
| Da 80 a 1599 viaggi |Da 1600 viaggi annui e
| annui effettuati dal |oltre effettuati dal 1°
|1° gennaio 2008 al 31 | gennaio 2008 al 31
Rotta comunitaria | dicembre 2009 | dicembre 2009
=====================================================================
Marina di | |
Carrara-Castellon De | |
La Plana | 15% | 18,75%

3. La misura dei contributi di cui al comma 2 resta in vigore per
il biennio 2008-2009 e potra’ essere rimodulata con successivo
decreto, in funzione delle istanze pervenute e delle risorse
disponibili.
4. L’attivita’ di monitoraggio preordinata alla verifica, nei
confronti dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente
decreto, della sussistenza dello stesso numero di viaggi effettuati
sulle tratte marittime interessate dal contributo, ovvero della
sussistenza dello stesso quantitativo di merci trasportate nel
triennio per il quale hanno ricevuto i contributi medesimi, e’ svolta
dalla RAM S.p.a., in quanto soggetto espressamente incaricato dalle
competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Roma, 14 settembre 2009
Il Ministro : Matteoli

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-07&task=dettaglio&numgu=233&redaz=09A11610&tmstp=1255169436231