AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 14 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, riferibili al campionato di Legadue di pallacanestro e gli eventi correlati per le stagioni 2009/2010 e 2010/2011. (Deliberazione n. 475/09/CONS).

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 14 settembre 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 – supplemento ordinario n.
150;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – supplemento
ordinario n. 150/L;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante
«Disciplina della titolarita’ e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1°
febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 5, comma 3;
Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148
del 26 giugno 2008, recante «Approvazione del regolamento in materia
di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le
attivita’ demandate all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni
dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la «Disciplina
della titolarita’ e della commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il
titolo II «Approvazione delle linee guida»;
Considerato che in base all’art. 6, comma 6, del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la
conformita’ delle linee guida predisposte dall’organizzatore della
competizione e della formazione e modifica dei pacchetti da parte
dell’intermediario indipendente ai principi e alle disposizioni del
decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle
stesse;
Vista la nota pervenuta in data 14 luglio 2009, prot. n. 56004, con
la quale la Legadue di Pallacanestro ha trasmesso le linee-guida,
approvate dall’assemblea della stessa Lega il 9 luglio 2009, in
conformita’ a quanto previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 9
gennaio 2008, n. 9;
Vista la nota in data 22 luglio 2009, prot. n. 59099, con la quale
la direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorita’ ha
comunicato alla Legadue l’avvio dell’istruttoria per l’approvazione
delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi
relativi alle competizioni sportive riferibili al campionato di
pallacanestro di Legadue e agli eventi correlati;
Rilevato che a seguito della pubblicazione sul sito dell’Autorita’
in data 24 luglio 2009 della comunicazione relativa all’avvio del
procedimento istruttorio, non e’ pervenuto alcun contributo da parte
di operatori della comunicazione ai sensi dell’art. 5, comma 2 del
regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;
Rilevato che nel corso del procedimento con nota del 22 luglio
2009, prot. n. 59314, e’ stato richiesto alla Legadue di integrare le
linee guida nella parte relativa ai criteri per l’ammissibilita’
delle offerte e di specificare le modalita’ di commercializzazione
per la piattaforma radiofonica;
Vista la versione definitiva delle linee guida per la
commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle
competizioni sportive riferibili al campionato di pallacanestro di
Legadue e agli eventi correlati, pervenuta il 6 agosto 2009, prot. n.
64986, che recepisce i rilievi avanzati con la predetta nota;
Ritenuto di poter approvare le linee guida nella versione
definitiva sopra individuata, con le seguenti precisazioni
finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al
decreto legislativo n. 9/2008, di cui l’organizzatore della
competizione dovra’ tener conto nella pubblicizzazione del testo
definitivo delle linee guida e nell’organizzazione delle procedure
competitive:
a) al fine di aderire al dettato dell’art. 7, comma 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, deve essere consentita la piu’
ampia partecipazione alle procedure competitive a tutti gli operatori
della comunicazione indipendentemente dal titolo abilitativo
posseduto;
b) per tutte le fasi di procedura di assegnazione devono essere
rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9
gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle
condizioni di assoluta equita’, trasparenza e non discriminazione tra
i partecipanti, con particolare riferimento alla fase della
trattativa privata e della relativa consultazione degli operatori
della comunicazione;
c) al fine di garantire attuazione pratica ai predetti principi e
al piu’ generale principio di tutela della competitivita’ delle
procedure di assegnazione, deve essere data rigorosa applicazione
alla previsione di cui all’art. 11, comma 3, del decreto quanto al
regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti, specificando
che qualora anche la seconda procedura competitiva dovesse avere
esito negativo, anche la singola societa’ sportiva avra’ diritto di
commercializzare i diritti relativi alle partite disputate dalla
propria squadra (in casa e in trasferta), e pertanto in parallelo e
in concorrenza non esclusiva con la Legadue, salvo che, ad esito di
apposita decisione assunta da tutte le societa’ sportive della stessa
Lega all’unanimita’, non siano deliberate la predisposizione di nuove
linee guida per ulteriori procedure competitive per la
commercializzazione in esclusiva, da sottoporre a nuova procedura di
approvazione ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto, ovvero la
distribuzione diretta attraverso un proprio canale o piattaforma
satellitare ai sensi dell’art. 13 del decreto;
Vista la proposta della direzione contenuti audiovisivi e
multimediali;
Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri,
relatori ai sensi dell’art. 29, comma 1, del regolamento concernente
l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1.

1. L’Autorita’ approva, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei sensi, con i limiti e alle
condizioni di cui in motivazione, le linee guida per la
commercializzazione di diritti audiovisivi e radiofonici di seguito
specificate, nella versione definitiva trasmessa dalla Legadue di
Pallacanestro in data 22 luglio 2009 e integrata in data 6 agosto
2009, prot. n. 64986, e riportate all’allegato A della presente
delibera.
La presente delibera completa di allegato A e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino
ufficiale e sul sito web dell’Autorita’.
Roma, 14 settembre 2009

Il presidente
Calabro’

I commissari relatori
Lauria – Magri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11713&tmstp=1255247695131

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 settembre 2009 Riconoscimento, alla sig.ra Korie Mary Janeth, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: Leonardi — 179 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 DECRETO 11 settembre 2009 . Riconoscimento, alla sig.ra Korie Mary Janeth, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la domanda con la quale la Sigra KORIE MARY JANETH ha chiesto il riconoscimento del titolo di “Infermiere” conseguito in Nigeria, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell’art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell’art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319; VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/21657 del 22 giugno 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di “Infermiere”, ai sensi dell’art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R .n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004; CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra KORIE MARY JANETH si sia iscritto all’albo professionale; VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra KORIE MARY JANETH in data 10 giugno 2009; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”; — 180 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; DECRETA 1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2000, presso la “Central School of Nursing & Midwifery, General Hospital”di Ogoja-Cross River (Nigeria) dalla Sigra KORIE MARY JANETH nata a Umuevu Okrika-Nweke (Nigeria) il giorno 06.04.1976, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. 2. La Sigra KORIE MARY JANETH è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 09A11061 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2009-10-09&task=pdf&datainiziovalidita=0&subarticolo=1&redaz=09A11061&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=235&numeroarticolo=1&versionearticolo=1&tmstp=1255254274288&cdimg=09A11061000101

BANCA D’ITALIA DELIBERAZIONE 14 settembre 2009 Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Rieti S.p.A. all’emissione di assegni circolari.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2009

LA BANCA D’ITALIA

Visto l’art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che attribuisce alla Banca d’Italia la competenza ad autorizzare le
banche all’emissione di assegni circolari;
Vista l’istanza della Cassa di risparmio di Rieti S.p.A., con sede
legale in Rieti, e con capitale sociale di € 47.339.291;
Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite
minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un
ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Rieti S.p.A. all’emissione di assegni
circolari.
L’efficacia del presente provvedimento e’ subordinata alla
pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d’Italia, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2009

Il Governatore: Draghi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=236&redaz=09A11827&tmstp=1255416373691

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 14 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diflufenican revocati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 11 settembre 2008 relativo all’iscrizione della sostanza attiva stessa nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui
l’ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull’organizzazione del Ministero della salute;
Visto l’art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2008 di recepimento
della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008,
relativo all’iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza
attiva diflufenican;
Visto l’art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 11
settembre 2008, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari contenenti diflufenican dovevano presentare al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il
31 dicembre 2008, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all’allegato II
del sopraccitato decreto;
Visto l’art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 11
settembre 2008, secondo il quale le autorizzazioni all’immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
diflufenican non aventi i requisiti di cui all’art. 1 e all’art. 2,
comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a
decorrere dal 1 gennaio 2009;
Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari elencati nell’allegato al presente decreto non hanno
ottemperato a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto
ministeriale 11 settembre 2008 nei tempi e nelle forme da esso
stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell’elenco dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diflufenican
revocati ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato decreto
ministeriale 11 settembre 2008;
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l’elenco, riportato in allegato al presente
decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
diflufenican la cui autorizzazione all’immissione in commercio e’
stata automaticamente revocata a far data dal 1 gennaio 2009,
conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale 11 settembre 2008.

Art. 2.

La vendita e l’utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei
prodotti di cui all’art. 1 del presente decreto e’ consentita,
conformemente a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del citato
decreto 11 settembre 2008, fino al 31 dicembre 2009.
I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui
all’art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti fitosanitari medesimi dell’avvenuta revoca e del rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara’ notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-12&task=dettaglio&numgu=237&redaz=09A12076&tmstp=1255417383096