LEGGE 17 dicembre 2010, n. 227 Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 304 del 30-12-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. La Repubblica promuove l’accesso alla funzione pubblica
internazionale e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani
che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle
quali l’Italia aderisce, di seguito denominate «organizzazioni
internazionali».
2. Ai fini della presente legge, e’ funzionario internazionale il
cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni professionali
o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso
un’organizzazione internazionale.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

1. Ai soli fini di cui alla presente legge, e’ istituito, presso il
Ministero degli affari esteri, l’elenco dei funzionari internazionali
di cittadinanza italiana, di seguito denominato «elenco».
2. Sono iscritti nell’elenco i funzionari internazionali che
svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive con
rapporto di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali
per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non
continuativi.
3. L’iscrizione nell’elenco avviene a seguito della presentazione
di un’apposita domanda da parte del funzionario internazionale
interessato.
4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale
dell’elenco.
5. La tenuta e l’aggiornamento dell’elenco competono al Ministero
degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza almeno annuale a
una commissione interministeriale, istituita presso il medesimo
Ministero. La commissione e’ composta da un rappresentante designato
dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un rappresentante designato dal Ministero
degli affari esteri e da un rappresentante designato dal Ministero
dell’economia e delle finanze, ed e’ integrata da un rappresentante
designato a maggioranza delle associazioni dei funzionari
internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle citta’
estere sedi di organizzazioni internazionali. Ai componenti della
commissione interministeriale non e’ corrisposto alcun compenso,
indennita’ o rimborso di spese.
6. Il Ministero degli affari esteri provvede a pubblicizzare e a
dare il piu’ ampio risalto possibile all’elenco, sia presso le
amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private, allo scopo
di facilitare la mobilita’ da e verso le organizzazioni
internazionali.
7. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le
modalita’ di iscrizione e di cancellazione dall’elenco e le modalita’
di costituzione e di funzionamento della commissione
interministeriale di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 3

1. Lo Stato favorisce la formazione e l’aggiornamento formativo
mirati all’ottenimento delle professionalita’ necessarie per
l’accesso alle organizzazioni internazionali.
2. Il Ministero degli affari esteri svolge attivita’ di promozione
e diffusione delle iniziative di formazione attuate ai sensi del
comma 1.

Art. 4

1. Ai funzionari internazionali iscritti nell’elenco, ai fini della
partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per
la copertura di posti vacanti, sono riconosciuti titoli di merito
commisurati agli anni di effettivo servizio nelle organizzazioni
internazionali, in base a criteri da stabilire con il regolamento di
cui all’articolo 2, comma 7.

Art. 5

1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il cui coniuge
presta servizio all’estero in qualita’ di funzionario internazionale
ai sensi della presente legge, puo’ chiedere di essere collocato in
aspettativa qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa localita’ in cui si trova
il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per il suo
trasferimento nella medesima localita’. Al personale del comparto
scuola non si applica l’articolo 4 della legge 11 febbraio 1980, n.
26.
2. L’aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 1 ha una
durata massima di tre anni, nel corso dei quali i medesimi soggetti
non hanno diritto al trattamento economico. Il periodo trascorso in
aspettativa non e’ computato ai fini della progressione di carriera,
dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del
trattamento di quiescenza e previdenza.
3. Il datore di lavoro del dipendente di un’impresa privata, il cui
coniuge presta servizio all’estero in qualita’ di funzionario
internazionale ai sensi della presente legge, e’ tenuto, su richiesta
del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa,
con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento
economico. La disposizione di cui al presente comma si applica
esclusivamente alle imprese private con un numero di dipendenti non
inferiore a cinquanta, nei limiti di un collocamento in aspettativa
per ogni cinquanta dipendenti.
4. L’aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 3 ha una
durata minima di un anno e massima di tre anni.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, fermi
restando i limiti alla facolta’ di procedere ad assunzioni previsti
dalla normativa vigente.
6. Ai fini di cui al presente articolo, sono comunque fatte salve
eventuali misure di maggior favore per i dipendenti, contenute nei
contratti collettivi di lavoro.

Note all’art. 5:
Il testo dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1980,
n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei
dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso
dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio
all’estero), e’ il seguente:
«Art. 4 Qualora l’aspettativa si protragga oltre un
anno, l’amministrazione ha facolta’ di utilizzare il posto
corrispondente ai fini’ delle assunzioni. In tal caso,
l’impiegato che cessa dall’aspettativa occupa – ove non vi
siano vacanze disponibili – un posto in soprannumero da
riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.».

Art. 6

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della
presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 17 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3241):
Presentato dall’on. Pianetta il 19 ottobre 2010.
Assegnato alla XI Commissione (Lavoro), in sede referente, l’8
marzo 2010 con pareri delle Commissioni I, III, V e X.
Esaminato dalla XI Commissione, in sede referente, il 16, 30
marzo 2010; 14 aprile 2010 e 22 giugno 2010.
Nuovamente assegnato alla XI Commissione (Lavoro) in sede
legislativa il 15 settembre 2010.
Esaminato dalla XI Commissione, in sede legislativa il 22
settembre; 13, 14 ottobre 2010 ed approvato il 19 ottobre 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2393):
Assegnato alla 3^ Commissione (Affari esteri), in sede
deliberante, il 3 novembre 2010 con pareri delle Commissioni 1^, 5^,
7^, 10^ e 11^.
Esaminato dalla 3^ Commissione il 10 e 16 novembre 2010 ed
approvato il 23 novembre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di Salerno.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 305 del 31-12-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
17 settembre 2010, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di
Salerno, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici
verificatisi il 9 settembre 2010;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici
hanno provocato l’esondazione del torrente Dragone, movimenti
franosi, con conseguenti danni ai centri abitati ed ai beni mobili,
determinando una grave situazione di pericolo per la pubblica e
privata incolumita’;
Considerato, altresi’, che a causa dei summenzionati eventi ha
perso la vita una persona;
Ritenuto quindi necessario ed urgente porre in essere i primi
interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita
delle popolazioni interessate;
D’intesa con la regione Campania;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Prof. Edoardo Cosenza, Assessore ai lavori pubblici, alla
difesa del suolo ed alla protezione civile della regione Campania, e’
nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza
derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato,
provvede, anche avvalendosi dei comuni interessati in qualita’ di
soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive
ed indicazioni impartite, all’accertamento dei danni, all’adozione di
tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le
situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza
alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in
essere ogni utile attivita’ per l’avvio, in termini di somma urgenza,
della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi
urgenti di prevenzione.
2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le
loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria
competenza, si avvalgono della collaborazione delle strutture
regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonche’ delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, provvede, in particolare:
a) alla quantificazione definitiva delle spese sostenute da parte
delle Amministrazioni dei territori interessati dagli eventi
calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della
pubblicazione della presente ordinanza;
b) alla quantificazione definitiva dei contributi per la ripresa
delle attivita’ produttive ed economiche da parte di imprese che
abbiano subito gravi danni ai beni immobili e mobili;
c) alla quantificazione definitiva del fabbisogno per la
concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili
gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi;
d) alla predisposizione, sentiti i comuni interessati, ove
competenti, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza, sulla base di risorse finanziarie gia’ disponibili, ovvero
che si renderanno eventualmente disponibili anche a titolo di
cofinanziamento pubblico e privato, presso le Amministrazioni
interessate, del piano degli interventi indifferibili ed urgenti a
salvaguardia della pubblica incolumita’, comprensivo della
quantificazione dei relativi oneri. Tale piano, in accordo con la
pianificazione esistente, anche a scala di bacino, sara’ volto in
particolare al ripristino della viabilita’, delle infrastrutture,
delle opere e dei servizi pubblici danneggiati, alla pulizia, alla
bonifica ed alla manutenzione straordinaria degli alvei e delle opere
di difesa idraulica dei corsi d’acqua interessati da eventi di piena,
al ripristino della funzionalita’ delle opere marittime e di difesa
della costa, alla bonifica ed alla stabilizzazione dei versanti
interessati da eventi franosi, nonche’ alla realizzazione di
ulteriori ed adeguate azioni ed opere di prevenzione e di mitigazione
dei rischi ancora presenti o determinatisi a seguito degli eventi
avversi di cui in premessa.
e) a porre in essere ogni azione utile alla predisposizione da
parte dei comuni esposti ad alto rischio idrogeologico ed idraulico,
entro il termine di cessazione dello stato di emergenza, della dovuta
pianificazione d’emergenza coerentemente con quanto stabilito dalle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007, n.
3624/2007 e n. 3680/2008.
5. I contributi di cui alle lettere b), c) sono concessi secondo
criteri di priorita’ e modalita’ attuative fissati dal Commissario
delegato stesso con propri provvedimenti, nel rispetto dei limiti
massimi e delle tipologie previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della
presente ordinanza.
6. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito
degli eventi di cui alla presente ordinanza potranno costituire
anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo
previste. I medesimi contributi, con esclusione di quelli
riconosciuti a titolo di mancato guadagno, non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con
l’erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la
corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha
luogo solo fino alla concorrenza dell’eventuale differenza tra quanto
percepito a titolo di indennizzo assicurativo ed il contributo
previsto.

Art. 2 1. Al fine di favorire l’immediata ripresa delle attivita’ produttive ed economiche danneggiate dagli eventi calamitosi, il Commissario delegati, nei limiti delle risorse assegnate, e’ autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, agli interessati, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni: a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature comunque non superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro; b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu’ utilizzabili, fino ad un massimo di 60.000,00 euro; c) un contributo, correlato alla durata della sospensione della attivita’ che non puo’ eccedere i novanta giorni, e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall’ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. 2. La sospensione dell’attivita’ deve essere almeno di sei giorni lavorativi. 3. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ e per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

Art. 3

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita’ immobiliari
distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il
ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato,
anche avvalendosi dei soggetti attuatori, nei limiti delle risorse
assegnate, e’ autorizzato ad erogare contributi fino al 70% e nel
limite massimo di euro 30.000,00 per ciascuna unita’ abitativa,
conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed
edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla
presente ordinanza. Il Commissario delegato e’ autorizzato, anche per
il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un
massimo di euro 20.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati
la cui funzionalita’ sia agevolmente ripristinabile, sulla base di
apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi
da realizzare ed i relativi costi stimati.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, e’ autorizzato ad erogare un contributo fino al 75% del
danno ai beni mobili registrati e non registrati subito dai soggetti
privati, anche in anticipazione, sulla base di spese fatturate per la
riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del
bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a
1.000,00 €, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di
priorita’ e modalita’ attuative che saranno fissate dal Commissario
delegato stesso con propri provvedimenti.

Art. 4

1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica
utilita’ e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il
Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori, di cui all’art. 1,
comma 1, ove non sia possibile l’utilizzazione delle strutture
pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi
professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui
all’art. 5.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori per gli interventi di competenza, provvede all’
approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla
conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla
disponibilita’ dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente
o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilita’, le specifiche
indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso. In caso di
motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la
determinazione e’ subordinata, in deroga all’art. 14-quater, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, all’assenso del Ministero competente che si esprime
entro sette giorni dalla richiesta.
3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e
degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il
decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni altro
adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale
di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
testimoni.

Art. 5 1. Per l’attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dagli stessi nominati, e’ autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19; regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli da 93 a 100 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 37, 42, 63, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255, comma 1; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241e successive modificazioni; legge 7 agosto 1990, n.241, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17 e successive modificazioni; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 art. 191; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255, comma 1; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, articoli 5, 6, 7, fermo il rispetto dell’art. 6 della direttiva 1999/31/CE del 24 aprile 1999; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383; legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, articoli 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 75, 78, 79 ed i corrispondenti articoli 10, 11, 16, 19, 21, 22 del regolamento medesimo; legge regionale 1° settembre 1993, n. 33 e misure di salvaguardia; legge regionale del 27 giugno 1987, n. 35 leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 6

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede nel
limite di 2.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile
allo scopo integrato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e’ autorizzata
l’apertura di apposita contabilita’ speciale in favore del
Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato puo’ utilizzare eventuali risorse
derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile, che saranno
individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato
medesimo e sottoposte all’approvazione del Dipartimento della
protezione civile, rimodulando i relativi programmi d’intervento. Il
provvedimento dovra’ essere accompagnato da una relazione sullo stato
d’attuazione dei programmi da rimodulare, che specifichi
dettagliatamente la natura delle risorse destinate alle nuove
esigenze, nonche’ le ragioni del mancato utilizzo delle risorse
stesse. Il provvedimento dovra’, altresi’, contenere il quadro
generale delle nuove priorita’ derivanti dal succedersi degli eventi
calamitosi degli ultimi due anni ed un’analisi del rischio in
relazione al mancato completamento dei programmi originariamente
previsti.
4. Le Amministrazioni e gli Enti pubblici sono autorizzati a
trasferire al Commissario delegato eventuali ulteriori risorse
finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in
argomento ed anche ad utilizzare ulteriori risorse finanziarie,
pubbliche e private, attualmente disponibili o che si renderanno tali
nei rispettivi bilanci in deroga alla normativa vigente.
5. Per gli interventi e le opere da realizzare in ambiti comunque
funzionalmente correlati al superamento dell’emergenza, il comune di
Atrani puo’ provvedere anche con le risorse finanziarie inerenti agli
interventi sperimentali nel settore dell’edilizia residenziale ed
annesse urbanizzazioni da realizzare nell’ambito del programma
innovativo in ambito urbano denominato «Contrato di quartiere II»,
nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta in
data 25 novembre 2010 dal medesimo comune con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Il Commissario straordinario delegato, nominato ai sensi
dell’art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito,
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per
l’attuazione degli interventi previsti nell’Accordo di programma
sottoscritto in data 12 novembre 2010 tra il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania, deve
rimodulare le risorse stanziate in favore del comune di Atrani per le
iniziative ritenute necessarie a tutelare la pubblica e privata
incolumita’ da porre in essere nel medesimo comune su richiesta del
Commissario delegato di cui al comma 1.

Art. 7

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato,
debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed
impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa
Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi
sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle
spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a
legislazione vigente.

Art. 8

1. Il Settore di Protezione Civile della Regione Campania
garantisce, anche ai sensi della Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed
integrazioni, la disponibilita’ dei dati e delle informazioni
ottenuti dalle reti per il monitoraggio strumentale degli eventi.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, per tutti gli interventi
programmati ed avviati e per tutte le iniziative di natura
amministrativa e contabile necessarie per il definitivo superamento
dei contesti di criticita’ in atto nel territorio regionale, il
Commissario delegato provvede al trasferimento, in capo alla Regione
Campania – Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul
territorio, della titolarita’ di tutti gli accordi di ospitalita’
delle apparecchiature radioelettriche in ponte radio troposferico,
funzionali al monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale, di
cui alle ordinanze n. 3158/2001, n. 3521/2006, n. 3591/2007, n.
3849/2010.
3. Al fine di garantire, relativamente alle emergenze in atto di
cui alla presente ordinanza e di cui alle ordinanze di protezione
civile n. 3484/2005 e n. 3521/2006, il necessario potenziamento delle
attivita’ di previsione, prevenzione e monitoraggio strumentale degli
eventi in atto, il Commissario Delegato e’ autorizzato ad avvalersi,
sia nelle situazioni di pre-emergenza ed emergenza che nelle fasi di
presidio, attenzione, pre-allarme e allarme, previste nell’ambito del
sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e
idraulico di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni,
adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno
2005, n. 299, ad integrazione del personale del Centro Funzionale
regionale di cui alla legge n. 267/98 e della Sala Operativa
regionale unificata di protezione civile, di personale tecnico
dell’Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (ARCADIS), delle
Autorita’ di Bacino o di personale appartenente alla Giunta Regionale
della Campania con adeguata esperienza nelle attivita’ afferenti al
rischio idrogeologico, in posizione di distacco nel limite massimo di
dieci unita’, assicurando in tal modo, la continuita’ dell’azione
tecnico-amministrativa, il coordinato ed unitario esercizio delle
funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia di rischio
idrogeologico, nonche’ il pieno concorso nell’ambito del Sistema
regionale di Protezione civile ai sensi delle DD.G.R. numeri
6932/2001 e 854/2003.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2010 Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilita’ sismica della galleria Pavoncelli.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 3 del 5-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 novembre 2009, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza, fino al 30 novembre 2010, nel territorio delle regioni
Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilita’ sismica della
galleria Pavoncelli;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista la nota in data 4 novembre 2010 della regione Puglia con la
quale e’ stata rappresentata l’esigenza di una proroga dello stato di
emergenza al fine di permettere la prosecuzione dei lavori previsti
per la galleria alternativa;
Considerato che le iniziative di carattere urgente finalizzate sono
tuttora in corso, con conseguente necessita’ di mantenere l’assetto
straordinario e derogatorio;
Considerata, quindi, l’esigenza di prevedere una proroga dello
stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
finalizzati al definitivo superamento del contesto emergenziale;
D’intesa con la regione Campania;
Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che
ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di
emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 30 novembre 2011, lo stato di
emergenza nel territorio delle regioni Campania e Puglia in relazione
alla vulnerabilita’ sismica della galleria Pavoncelli.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2010, n. 242 Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all’assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 10 del 14-1-2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’articolo 4, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell’Agenzia delle dogane lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita’ istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni; Visto l’articolo 4, comma 58, della medesima legge n. 350 del 2003, che prevede: «Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi’ raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attivita’»; Visto l’articolo 4, comma 59 della medesima legge n. 350 del 2003, che prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, che concorrono per l’assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241»; Visto l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede: «Le intese di cui al comma 59 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite»; Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi; Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio in data 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, che istituisce un codice doganale comunitario; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009; Acquisito, ai sensi dell’articolo 154, comma 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il parere dell’Autorita’ garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 28 febbraio 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010; Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Sportello unico doganale 1. Lo sportello unico doganale, istituito ai sensi dell’articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presso gli uffici dell’Agenzia delle dogane, perseguendo lo sviluppo dell’interoperabilita’ dei sistemi informativi delle diverse amministrazioni interessate, coordina per via telematica i procedimenti coinvolgenti le amministrazioni che intervengono in operazioni doganali, nonche’ le attivita’ connesse con le predette operazioni e disciplinate dal presente decreto. 2. Al fine di effettuare il coordinamento per via telematica dei procedimenti che fanno capo alle amministrazioni che intervengono nelle operazioni doganali e’ realizzato un sistema di cooperazione tra il sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e quello delle singole amministrazioni interessate.

Art. 2 Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all’assolvimento delle operazioni doganali 1. I termini massimi di conclusione dei procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella A. 2. I termini massimi di conclusione dei procedimenti che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell’espletamento delle formalita’ doganali, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella B.

Art. 3 Procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione 1. L’ufficio doganale provvede al controllo e all’eventuale scarico delle certificazioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla-osta, prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione ed elencati nella Tabella A, rilasciati dalle amministrazioni di competenza nei tempi previsti in detta Tabella. 2. Gli operatori si rivolgono alle amministrazioni competenti per l’attivazione dei procedimenti limitatamente a quelli contrassegnati dal numero 1 e dai numeri da 55 a 65 della Tabella A.

Art. 4 Procedimenti contestuali alla presentazione della merce ai fini dell’espletamento delle formalita’ doganali 1. I procedimenti amministrativi che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell’espletamento delle formalita’ doganali sono conclusi dalle amministrazioni competenti nei termini massimi indicati nella Tabella B. 2. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, per i procedimenti di cui alla Tabella B, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, sono fatti salvi i tempi necessari per conoscere i relativi esiti. 3. All’atto della presentazione della dichiarazione doganale di cui al capitolo II del titolo IV del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, l’ufficio doganale provvede ad inviare in via telematica alle amministrazioni competenti i dati raccolti, necessari all’avvio dei procedimenti di cui al comma 1. 4. Le amministrazioni comunicano per via telematica gli esiti dei procedimenti di rispettiva competenza all’ufficio doganale che provvede a definire il procedimento doganale.

Art. 5

Coordinamento per via telematica

1. Lo sportello unico doganale attua il coordinamento per via
telematica dei procedimenti previsti dagli articoli 3 e 4 secondo le
regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
2. L’organizzazione dei servizi in rete e’ realizzata attraverso
idonei sistemi di cooperazione in conformita’ a quanto disposto
dall’articolo 63 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005.
3. In caso di indisponibilita’ dei sistemi informatici saranno
assicurate procedure manuali sostitutive da individuare in sede di
definizione dei sistemi di cooperazione di cui al comma 2.
4. Titolari del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 4 e
28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativi ai
procedimenti di cui alle Tabelle A e B sono esclusivamente le singole
amministrazioni competenti. L’Agenzia delle dogane e’, ai sensi del
suddetto articolo 28, titolare del trattamento dei dati forniti dagli
operatori con la dichiarazione doganale. I dati personali sono
trattati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto
decreto legislativo n. 196 del 2003, che sono specificate dalle
amministrazioni anche nell’ambito dei sistemi di cooperazione di cui
al comma 2 e dei relativi accordi di servizio ai sensi dell’articolo
17, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 6 Norme transitorie 1. Gli operatori continuano ad attivare i procedimenti di cui alle Tabelle A e B presso le amministrazioni competenti, che provvedono alla loro conclusione nei tempi indicati nelle medesime Tabelle A e B, fino all’integrazione degli stessi procedimenti nel sistema di cooperazione di cui al comma 2 dell’articolo 1, fatta eccezione per i procedimenti di cui al comma 2 dell’articolo 3. 2. Il direttore regionale dell’Agenzia delle dogane competente promuove, per i procedimenti di cui all’articolo 4, apposite conferenze di servizi in sede locale, da avviare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, per procedere all’armonizzazione degli orari di apertura degli uffici interessati, nel rispetto delle previsioni normative comunitarie e nazionali, tenuto conto di specifiche esigenze dei traffici e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi vigenti, nonche’ per affrontare eventuali necessita’ operative. 3. Le amministrazioni destinatarie delle disposizioni del presente decreto devono individuare, nel proprio organigramma, uno o piu’ uffici, di livello dirigenziale generale, quale referente dello sportello unico doganale. 4. Per il primo triennio di funzionamento dello sportello unico doganale i responsabili degli uffici di cui al comma 3 costituiscono un comitato, coordinato dal direttore dell’Agenzia delle dogane, o da un suo delegato, che provvede, con riunioni almeno trimestrali, al monitoraggio dell’attivita’ del predetto sportello unico doganale. 5. Qualora dal monitoraggio emergano criticita’ che impediscano il corretto funzionamento dello sportello unico doganale, il comitato di cui al comma 4 adotta ogni misura tecnica idonea a rimuovere tali criticita’, assicurando il buon andamento delle attivita’. 6. I sistemi di cooperazione informatica, di cui all’articolo 5, comma 2, realizzati tra l’Agenzia delle dogane e le altre amministrazioni interessate sono completati entro tre anni dall’attivazione dello sportello unico doganale.

Art. 7 Attivazione dello sportello unico doganale 1. Lo sportello unico doganale viene attivato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8 Aggiornamento periodico delle Tabelle A e B 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede al periodico aggiornamento delle Tabelle A e B del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 4 novembre 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi Il Ministro dell’economia e delle finanze: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio 324

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/