Cassazione penale 17210 dek 2011 violenza sessuale: non vale il consenso putativo.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 23 febbraio del 2009, dichiarava non doversi procedere nei confronti di I.V., in ordine al delitto ascrittogli, con la formula "perchè il fatto non costituisce reato".

Al predetto si era addebitato il delitto di cui all’art. 61 c.p., n. 11, artt. 81 cpv. e 609 bis c.p. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva costretto M.A. a subire atti sessuali consistiti nell’afferrarla per le spalle, immobilizzarla, stringerle il collo e baciarla sulla bocca, palpandola ed accarezzandola in varie parti del corpo contro la volontà della stessa nonchè per avere tentato di avere un rapporto sessuale con la stessa non riuscendo nell’intento per la reazione della donna. Fatto commesso con abuso della relazione professionale in (OMISSIS).

La contestazione ha preso origine dalla denuncia sporta dalla M. il 6.5.2008 ai CC della stazione di Villa Literno nel corso della quale la giovane aveva raccontato che da circa due settimane collaborava, come "volontaria", presso la biblioteca comunale di Villa Literno, della quale era responsabile lo I., amico del padre, e con il quale i rapporti erano sempre stati educati. Il pomeriggio del (OMISSIS), verso le ore 18,00, aveva iniziato il proprio turno trovando lo I. intento a lavorare al computer. Il predetto aveva cominciato a parlarle invitandola a pranzo con una certa insistenza, raccomandandole di non raccontare niente a nessuno e proponendole di recarsi a prenderla direttamente all’uscita dell’università di Napoli. Essa, prima aveva informato lo I. che non v’era nulla di male ad andare a pranzo con colleghi di lavoro e poi, avendo rilevato che la conversazione stava prendendo una piega che non le piaceva, aveva invitato lo I. a riprendere il lavoro. Invece, dopo pochi minuti, l’imputato si era avvicinato e, con veemenza, le aveva afferrato il collo dalle spalle facendo forza con il braccio ed era così riuscito ad immobilizzarla e a baciarla lascivamente sulle labbra con la lingua. In preda al panico, aveva reagito strattonando ed allontanando l’imputato al quale rivolgeva la seguente frase ": sei scemo?" Lo I. aveva replicato dicendo:

"cosa mai è un bacio". La denunciante aveva precisato di aver preso il telefono cellulare ed essere fuggita per raggiungere il suo fidanzato e poi sporgere denuncia. La M. aveva aggiunto che era la prima volta che lo I. aveva manifestato "effusioni sessuali" e che all’episodio non avevano assistito testi oculari.

Nell’immediatezza erano sentiti il fidanzato della M., U. G. ed i genitori della stessa, i quali, sostanzialmente riferivano l’episodio da loro appreso dalla giovane. Sulla scorta di tali elementi, i CC procedevano all’arresto in flagranza dello I..

Acquisite le chiavi della biblioteca, i militari verificavano, sia che v’era ancora il giubbotto lasciato dalla denunciarne nella fuga, sia che la presenza della giovane quel pomeriggio risultava dal registro.

Nell’interrogatorio di garanzia l’imputato ammetteva di avere baciato la M., spiegando che in varie occasioni la giovane gli aveva proposto di offrirle il pranzo e che in un’altra circostanza gli aveva chiesto di scriverle una dedica su un suo biglietto da visita, condotte queste che lo avevano indotto a ritenere che potesse baciarla senza urtare la sua suscettibilità. Spiegava, pertanto, la sua sorpresa nel vedersi allontanare dalla giovane quando l’aveva baciata e precisava che, dopo il rifiuto della ragazza, non aveva insistito nè aveva tentato di trattenerla. Negava sia di averla palpeggiata che di avere tentato di avere un rapporto sessuale.

Il GIP non convalidava l’arresto e rigettava la richiesta di misura cautelare personale ritenendo che non ricorressero gravi indizi di colpevolezza.

Tanto premesso in fatto, il giudice a fondamento del proscioglimento, dopo avere premesso che la valutazione doveva essere limitata alla condotta del bacio, posto che le altre condotte contestate al prevenuto nel capo di imputazione non erano mai state denunciate dalla parte offesa, ha osservato che le dichiarazioni rese dallo I. sia sulle modalità dell’approccio, ossia senza ricorrere alla violenza, sia sulla convinzione del consenso della M., erano assolutamente credibili in ragione del comportamento successivo al rifiuto tenuto dallo stesso imputato, il quale non ha nè tentato un nuovo approccio, nè ha impedito alla giovane di allontanarsi, nè ha rivolto alla stessa minacce o avvertimenti. Ha aggiunto che tale comportamento emergeva, non solo da quanto riferito dallo stesso imputato, ma anche da quanto raccontato agli investigatori dalla denunciate; che la condotta tenuta dall’imputato dopo il bacio rendeva verosimile e credibile che lo stesso non avesse posto in essere alcuna violenza nei confronti della giovane per costringerla a subire il bacio e rendeva plausibile la convinzione in ordine al consenso della vittima. Ha conclusivamente osservato che trattatasi di errore che escludeva la punibilità dello I. non essendo alla sua condotta sotteso il dolo generico inteso come coscienza e volontà di coartare o indurre la vittima a subire un atto sessuale e che non aveva alcun rilievo l’indagine sulla colposità o meno di tale errore non essendo prevista accanto alla violenza sessuale dolosa una corrispondente fattispecie colposa.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere denunciando contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova, posto che la dichiarazione della persona offesa era pienamente credibile e che immotivatamente il giudice aveva escluso la configurabilità del reato.
Motivi della decisione

Il ricorso va accolto.

Anzitutto va precisato che, secondo autorevole dottrina e la giurisprudenza (Cass. 21 gennaio 1982, Maglione RV 152899) non rientrano nella scriminante invocata dal tribunale i casi in cui la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie (artt. 614 o 609 bis c.p.) perchè in tali casi l’errore sul dissenso ossia su un elemento costitutivo della fattispecie spesso si risolve in errore sulla legge penale, che non può essere invocato a norma dell’art. 5 c.p.. Quindi il tribunale per escludere il reato non avrebbe potuto richiamare la possibile sussistenza di un consenso putativo o presunto.

In ogni caso, anche a volere ammettere in questa materia la ricorribilità di un consenso putativo o presunto, si deve trattare comunque di casi in cui si possa ragionevolmente presumere che il titolare del diritto, se avesse potuto, avrebbe espresso il proprio consenso. D’altra parte l’esimente putativa (nella specie consenso dell’avente diritto) può trovare applicazione solo quando sussista un’obiettiva situazione – non creata dallo stesso soggetto attivo del reato – che possa ragionevolmente indurre in errore tale soggetto sull’esistenza delle condizioni fattuali corrispondenti alla configurazione della scriminante.

Nella fattispecie la motivazione del tribunale su tale punto è alquanto lacunosa, in quanto dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa non emerge in maniera palese la sussistenza di un possibile errore sul consenso della vittima. Invero la parte lesa, allorchè aveva intuito le intenzioni dello I., lo aveva invitato a pensare al lavoro, come risulta dalla ricostruzione del fatto contenuta nella stessa sentenza. L’invito della ragazza a pensare solo al lavoro non si concilia con l’esistenza di un consenso ancorchè putativo o erroneamente supposto. Gli elementi indicati dal tribunale per giustificare la sussistenza di un consenso reale o putativo non trovano quindi puntuale riscontro nelle dichiarazioni della parte lesa richiamate nella stessa sentenza.

Per le considerazioni dianzi esposte nella fattispecie era doverosa la verifica dibattimentale anche in base alla nuova regola di giudizio introdotta con la L. n. 479 del 1999. Pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio al tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un nuovo esame.

La liquidazione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile va rimessa al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte letto l’art. 623 c.p.p. annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere cui demanda la liquidazione delle spese tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2011, n. 224 Regolamento recante disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell’articolo 4, comma 6, lettere b) e c),….

….decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 15 del 19-1-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87, quinto comma, e 97 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ed, in particolare, gli articoli 4, comma 6, lettere b) e c); Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 34 e n. 35 del 25 febbraio 2009 e n. 36 del 3 marzo 2009 recanti rispettivamente lo statuto, il regolamento di organizzazione ed il regolamento di gestione amministrativa e contabile dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con il quale e’ stato individuato il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 26 luglio 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2011; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Principi generali 1. Il reclutamento del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di seguito denominato: "Agenzia", avviene mediante procedure concorsuali o selettive i cui criteri informatori sono individuati nei principi fissati dall’articolo 97 della Costituzione, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, dagli articoli 7, 28, 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 165 del 2001". 2. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita’ della selezione e delle relative modalita’ di svolgimento che garantiscano l’imparzialita’ e assicurino economicita’ e celerita’ di espletamento; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, eventualmente tramite ricorso all’ausilio di sistemi automatizzati finalizzati a realizzare anche forme di preselezione; c) rispetto delle pari opportunita’ tra lavoratrici e lavoratori. 3. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle selezioni sono ammessi cittadini italiani e cittadini dell’Unione europea che siano in possesso dei requisiti fissati dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

Art. 2

Avvio del procedimento di reclutamento

1. Il procedimento di reclutamento e’ avviato con provvedimento del
direttore dell’Agenzia, previa deliberazione del comitato direttivo
relativa alla pianificazione triennale del fabbisogno del personale
ed alle effettive necessita’ di assunzione di personale, secondo
quanto indicato all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n.
165 del 2001, tenendo, comunque, conto delle riserve e delle facolta’
di assunzione previste dalla legislazione in materia.

Art. 3 Pubblicita’ del procedimento di reclutamento 1. I bandi concorsuali relativi al reclutamento del personale sono pubblicati per intero, mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell’Agenzia. 2. Qualora le procedure di cui al comma 1 abbiano ad oggetto la copertura di posizioni di lavoro specialistico o altamente qualificato, l’Agenzia puo’ dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione ai gestori dell’infrastruttura ferroviaria, alle imprese ferroviarie e alle societa’ e agli enti nazionali, internazionali ed esteri che per la loro attivita’ specifica utilizzano personale in possesso di competenza professionale analoga a quella richiesta per la partecipazione alla procedura.

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. Il dirigente dell’ufficio competente in materia di reclutamento
e formazione del personale, di cui all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35, con proprio
provvedimento nomina il responsabile di ciascun procedimento
concorsuale-selettivo, di norma, nell’ambito delle risorse umane
assegnate al proprio ufficio. Il nominativo del responsabile del
procedimento deve essere indicato nel bando concorsuale o nell’avviso
di selezione.
2. Il responsabile del procedimento ha il compito di garantire la
regolarita’ del procedimento medesimo nel rispetto della normativa di
riferimento e dei termini fissati dal provvedimento di avvio della
selezione o nel bando di concorso. Il responsabile del procedimento
cura, tra l’altro, l’esatto adempimento in ordine a:
a) pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e con le altre forme di pubblicita’ previste
dall’articolo 3;
b) informatizzazione delle domande e suddivisione in elenchi dei
partecipanti;
c) istruttoria delle domande finalizzata all’accertamento del
possesso da parte dei candidati dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando, nonche’ all’accertamento della regolarita’ delle
domande e della documentazione presentate dai candidati prima
dell’inoltro della stessa alla commissione esaminatrice;
d) predisposizione dei decreti di esclusione dei candidati
motivati dal difetto di almeno uno dei requisiti richiesti dal bando;
e) notifica ai candidati del provvedimento di esclusione
attraverso invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) predisposizione del decreto di nomina della commissione
esaminatrice;
g) predisposizione, d’intesa con l’ufficio preposto al
trattamento economico e giuridico, dei decreti di impegno relativi ai
compensi spettanti ai componenti della commissione esaminatrice,
contestualmente all’adempimento di cui alla lettera f) ovvero qualora
non possibile al termine della procedura selettiva;
h) adempimenti relativi all’insediamento della commissione
esaminatrice, quali l’invio di copia del decreto di nomina ad ogni
singolo componente, l’individuazione della sede di svolgimento delle
attivita’ della commissione, l’avvio dei contatti con il segretario
della commissione in vista della futura trasmissione della
documentazione afferente il concorso;
i) consegna formale al segretario della commissione esaminatrice
della documentazione riguardante i candidati ammessi alla procedura
selettiva;
l) approvazione, da parte della commissione esaminatrice, dei
test relativi alla prova scritta sostitutivi dell’elaborato in forma
scritta da somministrare in forma automatizzata;
m) custodia degli eventuali questionari o test relativi alla
prova preselettiva o scritta ovvero di entrambe qualora la medesima
custodia non risulti assegnata alla commissione esaminatrice ovvero
alla impresa che ne cura la predisposizione in base al contratto di
esternalizzazione;
n) organizzazione logistica dello svolgimento delle prove
preliminari o delle prove scritte ovvero di entrambe;
o) comunicazione ai candidati del superamento della prova
preliminare o della prova scritta ovvero di entrambe e della data
fissata per le successive prove;
p) d’intesa con il segretario della commissione esaminatrice,
organizzazione logistica delle sedute relative alle prove orali;
q) acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei
titoli di precedenza e preferenza;
r) predisposizione del decreto di approvazione della graduatoria
finale di merito e della nomina dei vincitori a seguito della
trasmissione dell’ultimo verbale da parte del segretario della
commissione esaminatrice;
s) pubblicazione, anche mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito dell’Agenzia della graduatoria
dei vincitori;
t) ricezione formale dal segretario della commissione
esaminatrice della documentazione riguardante i candidati che ha
formato oggetto dell’attivita’ valutativa da parte della commissione
stessa al termine delle operazioni concorsuali;
u) archiviazione della predetta documentazione in ossequio alla
normativa concernente la tutela dei dati personali;
v) calcolo dei compensi spettanti ai componenti la commissione
esaminatrice ed inoltro della documentazione relativa all’ufficio
competente per la liquidazione degli stessi;
z) ogni ulteriore adempimento relativo allo svolgimento
dell’attivita’ procedimentale.
3. Il responsabile del procedimento e’, altresi’, competente in
materia di istanze di accesso agli atti.

Art. 5 Commissione esaminatrice 1. L’espletamento delle prove e le valutazioni dei candidati partecipanti alla procedura di reclutamento sono affidate esclusivamente ad una commissione esaminatrice nominata con provvedimento del direttore dell’Agenzia. 2. La commissione esaminatrice e’ composta da un presidente e da due componenti scelti tra esperti nelle materie attinenti alla posizione da ricoprire e al corrispondente profilo professionale. I membri della commissione, anche per l’accesso alle qualifiche dirigenziali, sono scelti fra i dipendenti dell’Agenzia e tra esperti esterni, secondo quanto disposto all’articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. La commissione puo’ essere integrata con componenti aggregati nominati per la valutazione delle prove di lingua straniera richieste dal bando di concorso e per l’accertamento di competenze informatiche. 3. Non possono fare parte della commissione esaminatrice il responsabile del procedimento di cui all’articolo 4 e coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o del personale. Salva motivata impossibilita’, la commissione puo’ essere costituita nel limite massimo di due terzi da componenti del medesimo sesso. 4. La segreteria della commissione esaminatrice e’ affidata, di norma, a personale scelto tra i dipendenti dell’Agenzia. Al segretario sono affidate esclusivamente attivita’ certificative e verbalizzanti. 5. Il segretario della commissione esaminatrice provvede alla custodia della documentazione relativa alla procedura di reclutamento e, al termine di ogni seduta della commissione esaminatrice, alla redazione di un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal presidente. Il segretario cura la trasmissione dei verbali originali al responsabile del procedimento di cui all’articolo 4 successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale di merito, ad eccezione del verbale relativo alla definizione dei criteri e delle modalita’ di valutazione che deve essere tempestivamente trasmesso in copia al predetto responsabile, al fine di consentirne l’accesso ai candidati ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 6

Adempimenti preliminari
della commissione esaminatrice

1. I membri, anche aggregati, della commissione esaminatrice nella
loro prima riunione e in ogni caso prima dell’inizio delle prove
sottoscrivono una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di
incompatibilita’ tra i singoli componenti e i candidati, ai sensi
degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, a seguito
della presa visione dell’elenco nominativo degli stessi.
2. Successivamente alla verifica delle eventuali incompatibilita’,
la commissione esaminatrice procede alla:
a) definizione, prima dell’inizio delle prove, del termine del
procedimento di reclutamento in considerazione del numero dei
candidati e del tipo di procedura, dandone comunicazione al
responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito internet
dell’Agenzia. In assenza dell’individuazione del predetto termine si
applica il termine stabilito dall’articolo 11, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
b) definizione, prima della scadenza del termine di presentazione
delle domande, dei criteri e delle modalita’ di valutazione delle
prove e determinazione dei punteggi attribuiti alle categorie dei
titoli e alle articolazioni degli stessi eventualmente individuate,
nonche’ dei punteggi attribuiti alle singole prove, differenziate in
relazione alla specificita’ dei profili messi a concorso e delle
modalita’ di assunzione che puo’ essere con contratto a tempo
indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato o contratti di
formazione e lavoro.

Art. 7

Criteri generali per il reclutamento e la valutazione dei candidati

1. Le prove della procedura di reclutamento e le relative modalita’
di valutazione devono essere rapportate alla tipologia dei profili
richiesti e possono essere differenziate con riferimento al tipo di
contratto a tempo indeterminato o determinato.
2. Le procedure di reclutamento si svolgono ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, tenuto conto delle aree e dei profili cui si
riferiscono.
3. I concorsi per esame ed i concorsi per titoli ed esami
consistono in almeno due prove scritte ed in una prova orale; ove
previsto, si provvede inoltre alla valutazione dei titoli ai sensi
dell’articolo 9 del presente regolamento, in relazione alla
specificita’ dei profili messi a concorso.
4. Per le categorie per le quali non e’ richiesto il possesso della
laurea specialistica o del diploma di laurea, il bando di concorso
relativo puo’ stabilire che le prove consistano in appositi test
bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove
pratiche attitudinali tendenti ad accertare le capacita’ dei
candidati con riferimento alle attivita’ che i medesimi sono chiamati
a svolgere.
5. I giudizi espressi dalla commissione esaminatrice nelle diverse
fasi valutative sono definitivi e, laddove negativi, comportano
l’esclusione dalle successive fasi previste dal bando.

Art. 8

Prove preselettive

1. La procedura di reclutamento, nel caso in cui il numero delle
domande pervenute dovesse risultare elevato e per espressa
disposizione del bando, puo’ essere preceduta da forme di
preselezione mediante quiz a risposta multipla predisposti anche da
imprese specializzate attraverso la stipula di uno specifico
contratto, individuate nel rispetto della normativa vigente in
materia di contratti pubblici.
2. Il punteggio ottenuto dal candidato nelle prove preselettive non
e’ considerato ai fini del calcolo del punteggio finale al termine
della procedura.
3. I quiz da sottoporre ai candidati predisposti dall’azienda
specializzata prescelta sono approvati dalla commissione
esaminatrice, la quale partecipa alle operazioni connesse allo
svolgimento delle prove ed alla correzione dei test al termine delle
stesse.
4. I contratti aventi ad oggetto la predisposizione dei quiz, la
somministrazione di questi ultimi, la custodia dei medesimi, la
vigilanza durante lo svolgimento delle prove, l’affitto della sede
delle prove, sono stipulati dal competente ufficio dell’Agenzia, a
seguito di motivata richiesta del responsabile dell’ufficio addetto
al reclutamento del personale.

Art. 9

Titoli

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di merito relative
alle procedure concorsuali per l’assunzione di personale con
contratti a tempo determinato ed indeterminato, sono valutabili
soltanto i titoli che non costituiscono requisito di ammissione
previsto dal bando. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed
il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti
come segue:
a) titoli di cultura;
b) titoli professionali;
c) titoli vari.
2. Rientrano tra i titoli di cultura i titoli di studio aggiuntivi
rispetto a quello richiesto per la partecipazione alla procedura di
reclutamento purche’ coerenti con il profilo da ricoprire, essendo il
titolo di studio richiesto per l’ammissione eventualmente valutabile
unicamente in relazione al voto riportato. Rientrano tra i predetti
titoli, i diplomi di laurea e le lauree specialistiche, i dottorati
di ricerca, i diplomi di specializzazione universitaria rilasciati o
riconosciuti dallo Stato o conseguiti all’estero, purche’
riconosciuti equipollenti a quelli nazionali.
3. Rientrano tra i predetti titoli di cultura, con un livello
inferiore di valutazione rispetto a quelli del comma 2, gli attestati
di frequenza a corsi e master di perfezionamento universitari, le
borse di studio rilasciate da universita’ o amministrazioni
pubbliche, i corsi di aggiornamento, qualificazione o similari,
rilasciati da un’istituzione statale, da un ente pubblico o da un
istituto riconosciuto dallo Stato.
4. Rientrano tra i titoli professionali quelli riguardanti le
abilitazioni all’insegnamento e alle professioni, l’espletamento di
incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche o private, enti
od organismi internazionali, nonche’ societa’ od enti di provenienza
per il personale di cui all’articolo 17; il servizio prestato a tempo
determinato presso amministrazioni pubbliche o private, enti od
organismi internazionali, nonche’ societa’ od enti di provenienza per
il personale di cui all’articolo 17, e’ titolo valutabile ai fini
della formazione delle graduatorie relative alle procedure
concorsuali per l’assunzione a tempo determinato ed indeterminato, lo
svolgimento di attivita’ di ricerca, di sperimentazione, di studio in
genere, presso istituti universitari, ovvero di ricerca o
sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato; i
lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto
nell’esercizio delle proprie attribuzioni e per speciale incarico
conferitogli dall’ente di appartenenza o da altre pubbliche
amministrazioni purche’ riguardanti il profilo cui il medesimo
candidato concorre; i riconoscimenti speciali quali encomi;
l’anzianita’ rivestita nel profilo immediatamente inferiore a quello
posto a concorso ed anzianita’ complessiva di servizio, anche nelle
societa’ od enti di provenienza per il personale di cui all’articolo
17, tali categorie di titoli possono o meno essere considerate
alternative. La valutazione e’ differenziata a seconda che si tratti
di servizi resi in livelli eguali o inferiori rispetto a quelli messi
a concorso; e’ consentita una limitazione del periodo massimo
valutabile e non sono valutabili servizi o incarichi analoghi
ripetuti nel tempo.
5. Rientrano tra i titoli vari: pubblicazioni in riviste, testi o
volumi specialistici presenti per esteso su riviste con criteri
oggettivi di qualita’ relativamente a lavori originali, comunicazioni
a congressi o convegni pubblicati in atti, premi ed altre attivita’
collegabili purche’ attinenti alle materie oggetto delle prove di
concorso, brevetti ed invenzioni.
6. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente, e
comunque prima di aver preso visione dei nominativi dei candidati, i
titoli valutabili per ciascuna delle predette categorie fissandone il
relativo punteggio. In ogni caso sono valutati soltanto i titoli
posseduti e materialmente prodotti dai candidati alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura selettiva.
7. Ferma restando l’eventuale diversa valutazione in ordine alla
specificita’ delle aree professionali in relazione alle quali la
procedura selettiva viene attivata, la ripartizione dei titoli e dei
relativi punteggi nelle tre categorie principali di cui sopra deve
avvenire equamente, evitando di attribuire ad una categoria una
influenza determinante rispetto alle altre due.
8. Nelle selezioni per titoli ed esami non puo’ essere assegnato ai
titoli un punteggio superiore a dieci trentesimi del punteggio
complessivo.
9. In tutti i casi in cui la commissione esaminatrice non valuti un
titolo devono essere specificate le ragioni della mancata
valutazione.

Art. 10 Accertamento della regolarita’ degli atti e designazione dei vincitori 1. La commissione esaminatrice, esaurita l’attivita’ di valutazione, forma la graduatoria di merito con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e la trasmette al responsabile del procedimento. 2. L’ufficio preposto al reclutamento del personale, valutate le eventuali precedenze e preferenze dichiarate e comprovate all’atto della presentazione della domanda dai candidati risultati idonei, formula la graduatoria finale dei candidati e provvede ad inoltrarla al direttore affinche’ quest’ultimo possa procedere all’approvazione della stessa ed alla proclamazione dei vincitori, subordinatamente all’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego. Dalla data della pubblicazione della graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative. 3. Il provvedimento di proclamazione dei vincitori e’ pubblicato sul sito internet dell’Agenzia entro cinque giorni dall’approvazione della graduatoria, ovvero con le modalita’ stabilite dal bando o dall’avviso di selezione. 4. La graduatoria rimane efficace per il periodo indicato dalle disposizioni legislative in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e puo’ essere utilizzata per la copertura dei posti per i quali il concorso era stato bandito.

Art. 11 Tutela dei dati personali 1. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, gli esiti degli accertamenti connessi alle procedure selettive di cui al presente regolamento, nonche’ i dati personali forniti dagli interessati in relazione a qualsiasi forma di reclutamento sono raccolti e custoditi presso l’archivio del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza dell’Agenzia. 2. Il responsabile del trattamento dei dati personali e’ il responsabile del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza.

Art. 12

Accesso alla dirigenza e svolgimento delle selezioni

1. L’accesso al ruolo di dirigente dell’Agenzia avviene, per i
posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico per esami, o per
titoli ed esami, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione
bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,
secondo quanto previsto all’articolo 28 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. Al concorso per esami ed a quello per titoli ed esami possono
essere ammessi i dipendenti ed i soggetti di cui all’articolo 28,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche’ il
personale di cui all’articolo 17 inquadrato nel ruolo dell’Agenzia,
munito di diploma di laurea o laurea specialistica, che abbia
compiuto almeno cinque anni complessivi di servizio presso l’Agenzia
compreso il periodo di utilizzazione di cui all’articolo 4, comma 8,
del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in posizioni
funzionali per l’accesso alle quali e’ richiesto il diploma di laurea
sulla base della tabella di equiparazione di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
3. La procedura concorsuale si svolge secondo le modalita’ indicate
all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272. Qualora la procedura preveda anche la
valutazione di titoli, questa viene effettuata ai sensi dell’articolo
9 del presente regolamento.
4. Il trenta per cento dei posti a concorso e’ riservato al
personale dipendente dell’Agenzia appartenente da almeno quindici
anni alla qualifica per la quale e’ previsto l’accesso con diploma di
laurea o laurea specialistica, purche’ in possesso di tutti i
requisiti richiesti dal bando. Qualora la quota di cui trattasi non
venga interamente ricoperta da personale avente i requisiti sopra
citati, la parte rimanente fino alla concorrenza del trenta per cento
dei posti messi a concorso e’ riservata al personale dell’Agenzia
comunque appartenente alla qualifica per la quale e’ previsto
l’accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purche’ in
possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, ivi compresa
l’anzianita’ di servizio di almeno cinque anni di cui al comma 2.
5. I vincitori del concorso sono assunti dall’Agenzia e,
anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, ove
non abbiano gia’ maturato un’esperienza dirigenziale, sono tenuti a
frequentare un ciclo di attivita’ formative organizzato dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto disposto
all’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai
commi da 1 a 5 sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi.
7. La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo e’
stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico
fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di
responsabilita’ attribuito con l’incarico di funzione, ai risultati
conseguiti ed alla professionalita’ posseduta, sono determinati sulla
base dei contratti collettivi per l’area dirigenziale applicabili al
personale dell’Agenzia.

Art. 13 Incarichi di funzioni dirigenziali 1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacita’ professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. 2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da tre a cinque anni, con facolta’ di rinnovo. 3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali degli uffici sono conferiti dal direttore, sentito il dirigente di vertice del settore interessato. 4. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi si applica quanto previsto all’articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti nei limiti ed ai soggetti di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 6. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti nei limiti ed a tempo determinato anche ai soggetti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La durata di detti incarichi e’ stabilita dal decreto legislativo medesimo.

Art. 14

Procedure di selezione per l’accesso dall’esterno

1. Per il reclutamento del personale si provvede nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del
2001, assicurando trasparenza, economicita’ e celerita’ di
svolgimento. L’Agenzia puo’ avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal
codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa e dai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto di
quanto disposto dagli articoli 7 e 36, del decreto legislativo n. 165
del 2001.
2. Le regole delle procedure di selezione di cui al comma 1 sono
stabilite nei relativi avvisi o bandi.

Art. 15

Formazione

1. Le attivita’ di formazione sono rivolte a:
a) valorizzare il patrimonio professionale dell’Agenzia;
b) assicurare la continuita’ operativa dei servizi migliorandone
la qualita’ e l’efficienza;
c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.
2. L’Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni
contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di
aggiornamento continuo del personale, per migliorarne il livello di
prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le
capacita’ potenziali in funzione dell’affidamento di incarichi
diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalita’ polivalenti
e della progressione di carriera.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 52 del 2-3-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di
assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e
le imprese;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di
adottare interventi volti all’efficientamento ed al potenziamento
dell’azione dell’amministrazione tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Rateizzazione debiti tributari

1. All’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, il comma 7 e’ abrogato.
2. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis e’ soppresso l’ultimo periodo;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Il
debitore puo’ chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e
1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo
crescente per ciascun anno. 1-quater. Ricevuta la richiesta di
rateazione, l’agente della riscossione puo’ iscrivere l’ipoteca di
cui all’articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento
dell’istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte
comunque salve le ipoteche gia’ iscritte alla data di concessione
della rateazione».
c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,»
sono soppresse e dopo le parole: «due rate» e’ inserita la seguente:
«consecutive».
3. I piani di rateazione a rata costante, gia’ emessi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a
modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell’articolo 19,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
4. Al fine di una piu’ equilibrata riscossione dei loro crediti di
natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su
richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva
difficolta’ economica, ancorche’ intercorra contenzioso con lo stesso
ovvero lo stesso gia’ fruisca di una rateizzazione, riconoscere al
debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate
costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente
periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti
previdenziali.
5. All’articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: «all’importo
di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono inserite
le seguenti: «; costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e
tasse certi, scaduti ed esigibili».
6. Sono fatti salvi i comportamenti gia’ adottati alla data di
entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in
coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.

Art. 2 Comunicazioni e adempimenti formali 1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e’ preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita’ amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo: a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; c) versino contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 3. All’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma e’ inserito il seguente: «In caso di cessione dell’eccedenza dell’imposta sul reddito delle societa’ risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia ai sensi del comma 2 se il cessionario e’ lo stesso soggetto consolidante. In tale caso si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.». 4. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta». 5. All’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della societa’ ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»; b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente comma: «3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell’articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non e’ tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni gia’ presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell’ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della liquidazione.». 6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali e’ previsto l’obbligo di emissione della fattura e’ assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non e’ previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.». 7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono sostituite dalle seguenti: «Negli» e dopo le parole: «con la precisazione dell’indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»; b) nell’articolo 60, il secondo periodo del terzo comma e’ soppresso. 8. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a euro 500».». 9. I registri la cui tenuta e’ obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilita’ degli: a) operatori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacita’ superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacita’ globale supera i 10 metri cubi di cui all’articolo 25 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995; c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322; d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell’articolo 66 del citato decreto legislativo, n. 504 del 1995 e dell’articolo 22 del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153; e) operatori che impiegano l’alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. 10. Con provvedimenti dell’Agenzia delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti: a) tempi e modalita’ per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilita’ degli operatori di cui al comma 9, lettere da b) ad e); b) regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilita’ trasmessi telematicamente; c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilita’ da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9. 11. All’articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:«3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l’applicabilita’ delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l’accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall’esercente l’impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).». 12. All’articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «Per le fabbriche di cui all’articolo 35, comma 3- bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, l’assetto del deposito fiscale e le modalita’ di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane.». 13. All’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all’articolo 21, la licenza e’ rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».

Art. 3 Facilitazioni per imprese e contribuenti 1. Per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti: a) all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e /o del committente apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non e’ cittadino italiano ne’ cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato, b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. 2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all’Agenzia delle entrate secondo le modalita’ ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche, e’ differita al 1° maggio 2012. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti e amministrazioni pubbliche e’ data massima pubblicita’ al contenuto e agli effetti della disposizione di cui al precedente periodo. 4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 non trova applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si sono gia’ conformati alla disposizione di cui all’articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 72-bis, comma 1, dopo le parole: «sesto, del codice di procedura civile,» sono inserite le seguenti: «e dall’articolo 72-ter del presente decreto»; b) dopo l’articolo 72-bis, e’ inserito il seguente: «72-ter (Limiti di pignorabilita’) 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione: a) in misura pari ad un decimo per importi fino a duemila euro; b) in misura pari ad un settimo per importi da duemila a cinquemila euro. 2. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.»; c) all’articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. L’agente della riscossione puo’ procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro».; 2) al comma 2, le parole: «agli importi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «all’importo indicato»; d) all’articolo 77 dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo’ iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purche’ l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.». 6. La disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. L’articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e’ abrogato. 8. Nell’articolo 66, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dedotti»; b) la parola: «ricevuto» e’ sostituita dalla seguente: «registrato». 9. La disposizione del comma 8 trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. 10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. 11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. 12. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, a decorrere da quelle relative all’anno d’imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.». 13. All’articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore» sono inserite le seguenti: «ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente». 14. All’articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni». 15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti dall’Italia in occasione, tra l’altro dei vertici G8 de L’Aquila (8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l’articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e’ abrogato. 16. Al comma 361 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «dei direttori di agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, nonche’ del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

Art. 4

Fiscalita’ locale

1. All’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite
dalle seguenti: «20 dicembre».
2. Le disposizioni concernenti l’imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano su tutto il territorio
nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima
dell’approvazione del presente decreto.
3. Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento
per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze
22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17
gennaio 2006, come modificato dall’articolo 1, comma 251 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo 1, comma 23, lettera b),
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e’ sostituito dal seguente: «1.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo dell’1 per mille della
quota di gettito dell’imposta municipale propria spettante al comune
ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e’ versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di
cui all’articolo 1, comma 1.».
4. L’articolo 77-bis, comma 30, e l’articolo 77-ter, comma 19, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l’articolo 1, comma 123, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i
provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle
province e dei comuni, relativi all’anno d’imposta 2012, emanate
prima dell’approvazione del presente decreto.
5. Alla lettera a) del comma 14 dell’articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
«, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli
comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano».
6. Per l’anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di
fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell’interno in favore
degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi
successivamente intervenute.
7. Il Ministero dell’interno, entro il mese di marzo 2012,
corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo
pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in
applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 45, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni
appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto e’
commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre
2011, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 21 febbraio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Le
somme erogate in acconto sono portate in detrazione da quanto
spettante per l’anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti
erariali o di risorse da federalismo fiscale.
8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o
le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell’anno 2012
risultino insufficienti a recuperare l’anticipazione corrisposta ai
sensi del comma 7, il recupero e’ effettuato, da parte dell’Agenzia
delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come
comunicati dal Ministero dell’interno, all’atto del riversamento agli
stessi comuni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni
dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell’ economia
e delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai pertinenti
capitoli di spesa del Ministero dell’interno.
9. Il comma 5 dell’articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, e’ sostituito dai seguenti:
«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente
deficitari che, pur essendo a cio’ tenuti, non rispettano i livelli
minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non
danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista
certificazione, e’ applicata una sanzione pari all’1 per cento delle
entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui
all’articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di
quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti
minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di
bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all’ultimo
certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse
attribuite dal Ministero dell’interno a titolo di trasferimenti
erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l’ente
locale e’ tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato le
somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere
dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di
copertura dei costi di gestione dell’esercizio 2011.».
10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le
disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia
elettrica con quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 2, della
direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa
al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE,
l’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e’ abrogato.
Il minor gettito per gli enti locali derivanti dall’attuazione del
presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l’anno
2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013 e’
reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto
speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse
recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza
pubblica disposto dal comma 11.
11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto
dall’articolo 28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e’ ridotto di 180 milioni di euro per l’anno
2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013.
12. Nell’articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 1-ter e’ inserito il seguente: «1-quater. In relazione
a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai
commi da 2 a 4 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita’ di presentazione delle istanze di rimborso
relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31
dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all’articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, nonche’ ogni altra disposizione di attuazione del presente
articolo.».

Art. 5 Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalita’, Equitalia Giustizia 1. All’articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Con riferimento all’annualita’ 2011, le integrazioni previste dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.». 2. All’articolo 15-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile». 3. All’articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le parole: «Entro il 30 novembre» fino a: «per l’anno precedente,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 16 maggio di ogni anno, gli assicuratori versano, altresi’, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento, dell’imposta dovuta per l’anno precedente provvisoriamente determinata,». 4. Al fine di garantire l’unitarieta’ del Sistema informativo della fiscalita’ e la continuita’ operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi al contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l’amministrazione finanziaria e la societa’ di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attivita’ ad essi correlati. 5. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali di cui al comma 4 sono incrementati in ragione dell’effettiva durata del periodo di proroga, fermo restando che, ai fini di realizzare ogni possibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sono rideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali di revisione. 6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. Nell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l’anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche’ a decorrere dall’anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, le Autorita’ indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.». 8. All’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nel primo periodo, la parola: «segue» e’ sostituita dalle seguenti: «e l’incasso della remunerazione dovuta a tale societa’ a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono».

Art. 6 Attivita’ e certificazioni in materia catastatale 1. All’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi estimativi che puo’ offrire direttamente sul mercato», sono soppresse; b) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: «3-bis. Ferme le attivita’ di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell’Agenzia del demanio, l’Agenzia del territorio e’ competente a svolgere le attivita’ di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attivita’ sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia, la cui determinazione e’ stabilita nella Convenzione di cui all’articolo 59.». 2. Al comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione, per le unita’ immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l’Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente e’ corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unita’ immobiliari per le quali e’ stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.». 3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all’uso del suolo di cui all’articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al fine dell’aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti interessati con le modalita’ stabilite da provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio da adottare, sentita l’AGEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 e unicamente a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma. 5. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione di formalita’ ipotecarie, nonche’ ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del territorio.

Art. 7

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce
obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di
legittimita’ relativi agli oggetti:
a) degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni
in materia di giochi pubblici;
b) degli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per
la valutazione dei requisiti di solidita’ patrimoniale dei
concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in
relazione alle caratteristiche del concessionario.

Art. 8 Misure di contrasto all’evasione 1. Il comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e’ sostituito dal seguente: «4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attivita’ qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilita’ in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.». 2. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione e’ riducibile esclusivamente ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attivita’ posti in essere prima dell’entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove piu’ favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi; resta ferma l’applicabilita’ delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. 4. La lettera d-ter) del secondo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e’ sostituita dalla seguente: «d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita’ degli studi di settore non sussistenti, nonche’ di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.». 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-ter) del secondo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di finanza puo’ avvalersi del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 anche ai fini dell’effettuazione di segnalazioni all’Agenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione tributaria provinciale, da parte di quest’ultima, delle misure cautelari ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 7. All’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: «alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilita’ di elementi ai fini dell’attivita’ di accertamento, ne da’ tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate». 8. L’Agenzia delle entrate elabora, nell’ambito della propria attivita’ di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all’Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in ordine alla violazione dell’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi. 9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 35 il comma 15-quinquies e’ sostituito dal seguente: «15-quinquies. L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attivita’ di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvedera’ alla cessazione d’ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente puo’ fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attivita’ e’ iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L’iscrizione a ruolo non e’ eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalita’ indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l’ammontare della sanzione dovuta e’ ridotto ad un terzo del minimo.»; b) dopo l’articolo 35-ter e’ inserito il seguente: «35-quater. Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita’ di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validita’ del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell’articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attivita’ della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.». 10. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l’imposta relativa alle annualita’ successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all’articolo 17, nonche’ le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.». 11. All’articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 e’ abrogato. 12. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 29, comma 1: 1) alla lettera b), in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «. L’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale e’ stato notificato l’atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione»; 2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e l’agente della riscossione non invia l’informativa di cui alla lettera b)»; 3) alla lettera e) le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»; b) all’articolo 30, comma 2, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’estratto dell’avviso di cui al comma 1, come trasmesso all’agente della riscossione secondo le modalita’ indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza.». 13. Il comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’ sostituito dal seguente: «2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. L’imposta non e’ dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso.». 14. Nella nota 3-ter all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «agli strumenti e» sono soppresse. 15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. 16. All’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l’intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l’intermediario puo’ effettuare i necessari disinvestimenti.»; b) nel comma 7, le parole: «ai sensi del comma 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter»; c) nel comma 8, le parole: «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio»; d) nel comma 11, le parole: «di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «sui redditi»; e) il comma 15 e’ sostituito dal seguente: «15. L’imposta di cui al comma 13 e’ stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L’imposta non e’ dovuta se l’importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e’ costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e’ situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e’ quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.»; f) dopo il comma 15 e’ inserito il seguente: «15-bis. Per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l’imposta di cui al comma 13 e’ stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L’aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attivita’ lavorativa e’ svolta all’estero. Dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente e’ maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta’ non superiore a ventisei anni, purche’ dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo’ superare l’importo massimo di 400 euro»; g) nel comma 16, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia’ detratte ai sensi dell’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»; h) nel comma 20, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: «Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»; i) dopo il comma 23 e’ inserito il seguente «23-bis. Nell’applicazione dell’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attivita’ finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell’articolo 13-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non e’ comunque precluso l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto.». 17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c), per l’anno 2012 il versamento dell’imposta di cui al comma 8 ivi citato puo’ essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti. 18. All’articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui». 19. All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui». 20. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalita’ attuative delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19. 21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 249 milioni di euro per l’anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. 22. Al primo periodo, del primo comma dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "artistiche o professionali" sono inserite le seguenti: «, nonche’ in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,». 23. L’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e’ soppressa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente articolo, si fa fronte con le risorse a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero sono altresi’ trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine di garantire la continuita’ delle attivita’ di interesse pubblico gia’ facenti capo all’Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato le predette attivita’ continuano ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia’ a tal fine utilizzati. Dall’attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all’esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalita’ operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficacia attuazione delle misure di contrasto all’evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l’Agenzia delle entrate e’ autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell’espletamento di dette procedure l’Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi gia’ affidati, potra’ attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e’ fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui e’ conferito l’incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell’assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l’Agenzia delle Entrate non potra’ attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell’Agenzia. 25. All’articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 3-quater e’ aggiunto il seguente: «3-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro dell’interno, sono disciplinate le modalita’ di certificazione dell’utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonche’ il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituite dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.».

Art. 9

Potenziamento dell’accertamento in materia doganale

1. All’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per
l’accesso di cui al numero 7), secondo comma, dell’articolo 51 del
medesimo decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o
interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di
Bolzano, dal Direttore provinciale.».
2. All’articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativi
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8, e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli
elementi necessari per l’accertamento del debito d’imposta, richiesti
per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati
nell’anno con l’applicazione delle aliquote di accisa vigenti al
momento della fornitura ai consumatori finali.».
3. Dopo l’articolo 2783-bis del codice civile e’ inserito il
seguente:
«Art. 2783-ter (Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie
tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell’Unione
europea). I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie
tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di
pertinenza del bilancio generale dell’unione europea sono equiparati,
ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai
crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.».

Art. 10 Potenziamento dell’accertamento in materia di giochi 1. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e’ autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a cento mila euro annui. Con decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e’ costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesimi operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresi’ al personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, il quale, ai fini dell’utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agiscono previo concerto con le competenti strutture dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalita’ dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attivita’ di cui al presente comma puo’ effettuare le operazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell’esercizio delle attivita’ di cui al presente comma sono riversate al fondo di cui al primo periodo. 2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente il pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono introdotte le seguenti modificazioni: a) nel comma 3-bis dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge, nonche’ ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.»; b) all’articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» aggiungere le seguenti: «o il mantenimento» e dopo le parole «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323» e dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti: «644,»; nello stesso comma 25 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l’imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonche’ ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.». 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di: a) razionalizzare e rilanciare il settore dell’ippica; b) assicurare la trasparenza e la regolarita’ dello svolgimento delle competizioni ippiche; c) improntare l’organizzazione e la gestione dei giochi a criteri di efficienza ed economicita’, nonche’ la scelta dei concessionari secondo criteri di trasparenza ed in conformita’ alle disposizioni, anche comunitarie; d) assicurare il coordinamento tra il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; e) operare una ripartizione dei proventi al netto delle imposte tale da garantire l’espletamento dei compiti istituzionali dell’ASSI; f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo. 4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli e’ stabilita tra 5 centesimi e un euro e l’importo minimo per ogni biglietto giocato non puo’ essere inferiore a due euro. Il predetto importo puo’ essere modificato, in funzione dell’andamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita’ dell’azione nei settori di competenza, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati: a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione al 50 per cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l’effetto, l’ASSI e’ autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per tale posizione per destinarle alle finalita’ di cui all’articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; b) relativamente alle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalita’ di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e’ soppressa. 6. Nell’ambito delle disponibilita’ del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 30, comma 8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predetto Ministero destina, per l’anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell’ippica. 7. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. puo’ intervenire finanziariamente, nell’ambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo le modalita’ definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. 8. All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera p) e’ soppressa. 9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011.

Art. 11 Modifiche in materia di sanzioni amministrative 1. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all’articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche’ delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e’ punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione e’ omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.». 2. All’articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo e’ soppresso. 3. All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e’ il terzo periodo e’ soppresso. 4. L’articolo 303 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e’ sostituito dal seguente: «303. (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.). – 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualita’, alla quantita’ ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all’accertamento, il dichiarante e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l’inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3. 2. La precedente disposizione non si applica: a) quando nei casi previsti dall’articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, e’ stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l’applicazione dei diritti; b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l’ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e’ uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; c) quando le differenze in piu’ o in meno nella quantita’ o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualita’ delle merci dichiarate. 3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca piu’ grave reato, e’ applicata come segue: a) per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro; b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro; d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro; e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l’importo dei diritti.». 5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.» b) all’articolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.». 6. All’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, e’ punita con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504.». 7. Per le unita’ immobiliari per le quali e’ stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’art. 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all’articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, il comma 2 e’ sostituito dai seguenti: «2. Il sequestro e’ eseguito nel limite: a) del 30 per cento dell’importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l’eccedenza non sia superiore a 10 mila euro; b) del 50 per cento dell’importo eccedente, in tutti gli altri casi. 2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.»; b) all’articolo 7: 1) il comma 1 e’ sostituito dai seguenti: «1. Il soggetto cui e’ stata contestata una violazione puo’ chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta: a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all’articolo 3 se l’eccedenza non dichiarata non e’ superiore a 10 mila euro; b) pari al 15 per cento se l’eccedenza non supera i 40 mila euro. 1-bis. La somma pagata non puo’ essere, comunque, inferiore a 200 euro. 1-ter. Il pagamento puo’ essere effettuato all’Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell’economia e delle finanze con le modalita’ di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell’avvenuto pagamento, sono trasmesse all’Agenzia delle dogane.»; 2) al comma 5, lettera a), le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»; 3) al comma 5, lettera b), le parole: «trecentosessantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; c) all’articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui riceve i verbali di contestazione.»; d) all’articolo 9: 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro: a) dal 10 al 30 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3, se tale valore non e’ superiore a 10 mila euro; b) dal 30 per cento al 50 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3 se tale valore e’ superiore a 10 mila euro.»; 2) al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sono soppresse.

Art. 12

Contenzioso in materia tributaria e riscossione

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 6 e’ soppresso;
b) il comma 7 e’ abrogato.
2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la
risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti,
del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi del comma 7 dell’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 19, comma 1, lettera f), le parole: «comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».
b) dopo l’articolo 69 e’ inserito il seguente: «Art. 69-bis.
(Aggiornamento degli atti catastali) – 1. Se la commissione
tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto
avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate
nell’articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza e’ passata in
giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell’attestazione
di passaggio in giudicato, sulla base della quale l’ufficio
dell’Agenzia del territorio provvede all’aggiornamento degli atti
catastali.».
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 69-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei
giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque
annotate negli atti catastali con le modalita’ stabilite con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 158 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate,
delle dogane, del territorio e del demanio.».
6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di
commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai
consorzi agrari per conto e nell’interesse dello Stato, diversi da
quelli estinti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 28
ottobre 1999, n. 410, come modificato dall’articolo 130 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati
con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell’agricoltura e
delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti
nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonche’ le
spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura
delle relative contabilita’, indicata nei decreti medesimi, producono
interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso
ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione
annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi
legali.
7. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione di
sentenze passate in giudicato di cui all’articolo 324 del codice di
procedura civile.
8. La regione Campania e’ autorizzata ad utilizzare le risorse del
Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma
attuativo regionale, per l’acquisto del termovalorizzatore di Acerra
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla
stessa Regione.
9. In considerazione dell’acquisto di cui al comma 8, le risorse
gia’ finalizzate, ai sensi dell’articolo 18 del citato decreto-legge
n. 195 del 2009, al pagamento del canone di affitto di cui
all’articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinate
alla medesima Regione quale contributo dello Stato.
10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania
della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione di
ogni pretesa del soggetto proprietario dell’impianto, di cui
all’articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come
liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle
pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione della
disposizione di cui al precedente periodo e’ esente da imposizione.
11. All’articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo la lettera n-bis) e’ aggiunta la seguente: «n-ter) delle spese
sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra,
diverse da quelle necessarie per l’acquisto del termovalorizzatore
stesso, nei limiti dell’ammontare delle entrate riscosse dalla
Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota
spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di
energia, nel limite di 50 milioni di euro annui, e delle risorse gia’
finalizzate, ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all’articolo
7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima
Regione quale contributo dello Stato.».

Art. 13 Norma di copertura 1. Agli oneri derivanti dall’articolo 3, comma 10, dall’articolo 4, comma 11, dall’articolo 8, commi 16, lettere e) e h), e 24, pari complessivamente a 184,6 milioni di euro per l’anno 2012, a 245,6 milioni di euro per l’anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l’anno 2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all’articolo 8, comma 21, del presente decreto. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 2 marzo 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 19 gennaio 2012, n. 32 Nuovo regolamento di gestione dell’Indice nazionale delle anagrafi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 76 del 30-3-2012

IL MINISTRO DELL’INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE e IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica», che prevede l’emanazione di disposizioni di armonizzazione del regolamento di gestione dell’INA, emanato con decreto del Ministro dell’interno 13 ottobre 2005, n. 240; Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente», ed in particolare l’articolo 1, comma 5, come modificato dall’articolo 1-novies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni in legge 31 maggio 2005, n. 88, e l’articolo 1, comma 6, come modificato dall’articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante l’approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale», e, in particolare, l’articolo 2 che disciplina lo scambio dei dati nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici o privati, sulla base del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto; Visto l’articolo 2, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, recante «Regolamento recante caratteristiche e modalita’ per il rilascio della carta d’identita’ elettronica e del documento d’identita’ elettronico»; Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 8 novembre 2007 recante «Regole tecniche della carta di identita’ elettronica»; Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 6 ottobre 2000, recante «Specifiche tecniche per l’allineamento dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell’archivio dell’Agenzia delle entrate»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto l’articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 18 dicembre 2000, recante «Modalita’ di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell’interno, nonche’ le modalita’ tecniche ed il termine per l’aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri gia’ iscritti nei registri della popolazione residente; Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 23 aprile 2002 con il quale viene costituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici il Centro Nazionale per i Servizi Demografici; Visto il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, articolo 2 comma 1, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 122, che, per il completamento dell’informatizzazione e l’aggiornamento dell’AIRE, prevede l’utilizzo dell’infrastruttura informatica di base dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale», e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell’interno 2 agosto 2005, recante «Regole tecniche e di sicurezza per la redazione dei piani di sicurezza comunali per la gestione delle postazioni di emissione CIE, in attuazione del comma 2 dell’articolo 7-viciester della legge 31 marzo 2005, n. 43»; Visto l’articolo 16-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 166, recante il «Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica»; Visto il Regolamento (CE) 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni; Visto il Regolamento (CE) 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunita’ europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunita’ europee; Sentito l’Istituto Nazionale di Statistica, che si e’ espresso con parere n. SP/559.2011 del 20 maggio 2011; Sentito il DigitPA – Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione – che si e’ espresso con parere del 24 maggio 2011; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si e’ espresso con parere n. 250 del 24 giugno 2011; Vista la nota del 20 luglio 2011 con cui il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha espresso il proprio concerto sullo schema di decreto; Udito il parere n. 3703/2011 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell’adunanza 27 settembre 2011; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto verranno utilizzate le seguenti definizioni: ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica; CNSD: Centro Nazionale per i Servizi Demografici; INA: Indice Nazionale delle Anagrafi; Backbone CNSD: Infrastruttura informatica di base dell’Indice Nazionale delle Anagrafi; APR: Anagrafe della popolazione residente; AIRE: Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.

Art. 2 Finalita’ 1. L’INA e’ il sistema incardinato nell’infrastruttura tecnologica e di sicurezza del CNSD, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che garantisce la disponibilita’, in tempo reale, tramite i servizi di interscambio e di cooperazione di cui all’articolo 6, dei dati relativi alle generalita’, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica e all’indirizzo anagrafico delle persone iscritte in APR e in AIRE, anche per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici e di stato civile. 2. L’INA fornisce i servizi di interscambio e di cooperazione di cui all’articolo 6, anche per assicurare l’allineamento e la coerenza degli archivi degli enti collegati all’INA con le anagrafi comunali. 3. Per le finalita’ di cui ai precedenti commi 1 e 2, e’ utilizzato anche il codice fiscale, che garantisce l’univocita’ delle informazioni di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento.

Art. 3

Caratteristiche

1. Nell’INA sono contenuti i dati che consentono la corretta ed
univoca associazione tra cittadino e comune di residenza, nonche’
l’acquisizione delle seguenti informazioni:
a) Cognome;
b) Nome;
c) Luogo e data di nascita;
d) Codice fiscale attribuito dall’Agenzia delle Entrate;
e) Codice ISTAT del Comune di ultima residenza e codice Istat
della sezione di censimento;
f) Cittadinanza (denominazione dello Stato);
g) Famiglia anagrafica (componenti della famiglia, relazione di
parentela o di affinita’);
h) Indirizzo anagrafico (specie e denominazione del toponimo,
numero civico, data di decorrenza della residenza).

Art. 4 Costituzione e aggiornamento 1. L’INA e’ costituito ed aggiornato sulla base delle informazioni contenute nelle anagrafi di tutti i comuni italiani, con il codice fiscale validato dall’Agenzia delle Entrate. 2. A tal fine, i comuni inviano all’INA i dati di cui all’articolo 3, attraverso i servizi telematici e di sicurezza del CNSD, entro 24 ore dalla registrazione del dato in APR, secondo le istruzioni tecniche adottate dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici. 3. L’Ufficiale d’anagrafe e’ responsabile del corretto e tempestivo invio delle informazioni anagrafiche all’INA. 4. L’interessato puo’ esercitare il diritto di accesso ai dati personali contenuti nell’INA e gli altri diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tramite il comune di residenza, che riscontra la richiesta. 5. Qualora i dati inviati all’INA siano errati o non aggiornati competente ad effettuarne la rettificazione o l’aggiornamento e’ il comune di residenza del soggetto a cui i dati si riferiscono. 6. Qualora l’errore non sia imputabile al comune di residenza, quest’ultimo ne informa la Direzione Centrale per i Servizi Demografici per i conseguenti adempimenti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5 Soggetti fornitori e/o fruitori dei servizi 1. Ai servizi di cui all’articolo 6, e ai dati resi disponibili dall’INA accedono, in modalita’ telematica, tramite il Centro Nazionale per i Servizi Demografici, secondo quanto previsto nell’allegato tecnico di cui al successivo articolo 8: a) il Ministero dell’interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ai fini del migliore espletamento della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi comunali e del rilascio della carta di identita’ elettronica; b) le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, le Questure e le altre strutture centrali e territoriali del Ministero dell’interno, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali; c) l’ISTAT per la produzione dell’informazione statistica ufficiale e per la verifica della qualita’ statistica dei dati di fonte amministrativa, utile anche ai fini della vigilanza anagrafica; d) l’Agenzia delle Entrate per l’attribuzione, l’aggiornamento e la validazione dei codici fiscali e per la corretta individuazione dei dati anagrafici e di residenza dei cittadini; e) il Ministero degli affari esteri, per l’aggiornamento dell’AIRE e dell’elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero, di cui all’articolo 5, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459; f) i Comuni, per il popolamento e l’aggiornamento dell’INA, per verificare la coerenza, a livello nazionale, dei cittadini iscritti nella propria anagrafe, rispetto ai cittadini iscritti nelle altre anagrafi comunali, fermo restando quanto previsto dalla lettera g); g) ogni altra amministrazione pubblica in relazione a specifiche finalita’ previste da legge o da regolamento; h) gli organismi che esercitano attivita’ di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilita’, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, ai fini della corretta individuazione della residenza anagrafica dei cittadini e della semplificazione del servizio pubblico. 2. L’autorizzazione per l’utilizzo dei servizi INA da parte dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), g), h) del precedente comma 1, e’ subordinata alle modalita’ concordate con il Ministero dell’interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici ed individuate da un’apposita convenzione, nella quale sono specificati i presupposti di legge o di regolamento. 3. L’accesso ai dati contenuti nell’INA e’ gratuito ai sensi di quanto previsto all’articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, salvo il riconoscimento dei costi derivanti da elaborazioni aggiuntive. 4. L’accesso ai servizi resi disponibili dall’INA e’ assicurato, in collegamento telematico con il CNSD, tutti i giorni dell’anno e nell’arco dell’intera giornata.

Art. 6 Servizi di interscambio e di cooperazione 1. I servizi di interscambio e di cooperazione dell’INA hanno l’obiettivo di garantire una efficace realizzazione delle finalita’ di cui all’articolo 2. La sicurezza, e l’integrita’ delle informazioni scambiate tra i soggetti fornitori e/o fruitori di cui all’articolo 5 comma 1 sono assicurate attraverso il Backbone di sicurezza del CNSD, che certifica lo scambio e la certezza dei punti di origine e di destinazione delle comunicazioni, secondo le modalita’ indicate nell’allegato tecnico di cui al successivo articolo 8. 2. I servizi di interscambio e cooperazione dell’INA riguardano: a) i dati anagrafici trasmessi dall’INA in risposta alle richieste inoltrate, tramite l’INA, da parte dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1; b) le variazioni anagrafiche trasmesse dai comuni all’INA e da quest’ultimo inviate ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1; c) i dati contenuti nell’INA e quelli concernenti le variazioni anagrafiche per le rilevazioni statistiche sulla popolazione residente, notificati dai comuni all’ISTAT, secondo le modalita’ stabilite d’intesa con l’ISTAT. 3. Le informazioni anagrafiche inviate dai comuni all’INA, tramite l’infrastruttura Backbone di sicurezza del CNSD, hanno valore ufficiale e sostituiscono gli altri collegamenti telematici e le altre forme di comunicazione, anche di tipo tradizionale, con i soggetti di cui al precedente articolo 5, comma 1, fatte salve le esigenze di completezza e qualita’ delle informazioni statistiche derivanti dalle normative internazionali, europee e nazionali. 4. Il collegamento e lo scambio dei dati avviene, nel rispetto delle competenze e delle responsabilita’ delle singole Amministrazioni, come regolate dalla normativa vigente e dalle Convenzioni di cui all’articolo 5, comma 2 del presente decreto.

Art. 7 Vigilanza sulla tenuta delle anagrafi 1. Ai fini della vigilanza sulla regolare ed efficiente tenuta delle anagrafi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, vengono effettuati, attraverso indicatori derivati dall’INA e mediante l’utilizzo dell’informazione statistica ufficiale prodotta dall’Istat, il monitoraggio e la valutazione della qualita’ dell’informazione amministrativa. I criteri e le modalita’ di esercizio del monitoraggio sono definiti, d’intesa tra il Ministero dell’interno e l’ISTAT, nell’ambito di un Comitato paritetico costituito con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno e composto da tre rappresentanti del Ministero dell’interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici e da tre rappresentanti dell’ISTAT. Il Comitato si riunisce con cadenza semestrale.

Art. 8

Titolare del trattamento e misure di sicurezza

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell’INA e’ il
Ministero dell’interno, che designa, quale responsabile del
trattamento dei dati, il Direttore Centrale dei Servizi Demografici.
2. Titolare del trattamento dei dati anagrafici contenuti
nell’anagrafe comunale, ivi comprese le comunicazioni all’INA e’ il
comune. Il Sindaco, o suo delegato, e’ responsabile dell’attuazione
delle misure di sicurezza.
3. La vigilanza sul tempestivo invio dei dati di cui all’articolo 4
e sull’adozione delle misure di sicurezza da parte dei Comuni nella
gestione dell’anagrafe e nelle comunicazioni all’INA, rientra nella
funzione generale di vigilanza sulla tenuta delle anagrafi, di
competenza del Prefetto della provincia.
4. I soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, individuano i
responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati anagrafici
scambiati con l’INA, in relazione a quanto previsto dalla normativa
vigente e dalle convenzioni di cui all’articolo 5 comma 2.
5. L’INA e’ costituito e gestito in conformita’ alle disposizioni
di sicurezza dettate dall’articolo 31 e seguenti del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e relativo allegato B. E’ altresi’
assicurata la conformita’ alle misure di sicurezza previste dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle relative regole
tecniche nonche’ dalle direttive emanate dal Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, in particolare e’ assicurata
l’adozione della base minima di sicurezza prevista dalla direttiva
del 16 gennaio 2002 del Presidente del Consiglio dei Ministri – DIT
«Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni nelle Pubbliche
Amministrazioni Statali». E’ inoltre realizzato un Sistema di
gestione della sicurezza informativa secondo lo standard ISO
27001/27002 e BS7799, nell’ambito del quale sono progettate,
mantenute ed adeguate in modo organico le misure di sicurezza, di
natura tecnica, organizzative e sul personale. In tale ambito e’
gestito il piano della sicurezza, con aggiornamento almeno annuale.
6. Le misure di sicurezza dell’INA sono definite nell’allegato
tecnico che forma parte integrante del presente decreto.
7. L’allegato tecnico di cui al comma precedente e’ aggiornato
periodicamente con decreto del Ministro dell’interno di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito
il Garante per la Protezione dei dati personali, in relazione
all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata nel settore.
8. Le misure di sicurezza sopraccitate riguardano anche i sistemi
del CNSD, le connessioni con i soggetti collegati al CNSD, di cui
all’articolo 5 comma 1, ed i «sistemi di frontiera» (porta
applicativa Backbone del CNSD o Porta di Dominio con modulo Backbone
del CNSD presso i soggetti collegati); l’adozione di misure di
sicurezza relative ai sistemi interni di ciascuno dei soggetti di cui
all’articolo 5 comma 1, sono di responsabilita’ dello stesso, in
coerenza con le prescrizioni di natura tecnica specificate
nell’allegato tecnico di cui al comma 6. Prescrizioni, impegni e
moduli organizzativi e gestionali sono espressamente richiamati nelle
convenzioni di adesione.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si applica nel rispetto della disciplina
rilevante in materia di protezione dei dati personali, e, in
particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione
dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
2. A far data dall’entrata in vigore del presente decreto e’
abrogato il decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 240, recante
«Regolamento di gestione dell’INA».
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19 gennaio 2012

Il Ministro dell’interno
Cancellieri

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Patroni Griffi

Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Profumo

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2012
Interno, Registro n. 1, foglio n. 395

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.