DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2013, n. 18 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile, nonche’…

…abrogazione della direttiva 94/56/CE.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2010, ed in particolare
l’articolo 1;
Visto il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione degli
incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che
abroga la direttiva 94/56/CE;
Vista la direttiva 94/56/CE che stabilisce i principi fondamentali
in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore
dell’aviazione civile;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, che
istituisce l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifica
il codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE
del Consiglio, del 21 novembre 1994;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
189, recante il regolamento di riordino dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo, a norma dell’articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del
regolamento (UE) n. 996/2010, per quanto concerne in particolare le
sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato
regolamento e l’individuazione delle misure necessarie affinche’ esse
siano attuate in applicazione dell’articolo 23 del medesimo
regolamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 settembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2012;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, della giustizia
e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle
inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel
settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, di
seguito denominato: «regolamento».

Art. 2

Destinatari

1. I soggetti chiamati a rispondere per le violazioni sanzionate
dal presente decreto si identificano nelle «persone coinvolte» di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, numero 11, del regolamento.

Art. 3

Organismo responsabile
dell’irrogazione delle sanzioni

1. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), di seguito
denominata: «Agenzia», e’ l’organismo responsabile dell’applicazione
del presente decreto e irroga le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall’articolo 4 ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
2. Il procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni previste
dall’articolo 4 e’ disciplinato con delibera del Collegio
dell’Agenzia, da sottoporre all’approvazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri della giustizia e delle
infrastrutture e dei trasporti. Il medesimo procedimento e’ reso
pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito web istituzionale dell’Agenzia.

Art. 4

Violazioni e sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’Agenzia irroga le
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di seguito
elencate:
a) ai soggetti di cui all’articolo 2 che, avuta conoscenza,
nell’esercizio delle proprie funzioni, del verificarsi di un
incidente o di un inconveniente grave, non ne informino l’Agenzia
immediatamente, ossia entro sessanta minuti, direttamente o
attraverso l’organizzazione di cui fanno parte, si applica la
sanzione amministrativa da tremila euro a dodicimila euro;
b) ai soggetti di cui all’articolo 2 che diffondano le
informazioni protette di cui all’articolo 14 del regolamento si
applica la sanzione amministrativa da diecimila euro a quarantamila
euro;
c) ai soggetti di cui all’articolo 2 che ostacolino l’attivita’
dell’Agenzia, impedendo ai suoi investigatori di adempiere ai loro
doveri, si applica la sanzione amministrativa da cinquemila euro a
ventimila euro;
d) si applica la sanzione amministrativa da ventimila euro a
ottantamila euro ai soggetti di cui all’articolo 2 che, prima
dell’arrivo degli investigatori dell’Agenzia:
1) modificano lo stato del luogo dell’incidente;
2) prelevano campioni dal luogo dell’incidente;
3) intraprendono movimenti o effettuano campionamenti
dell’aeromobile, del suo contenuto o del suo relitto;
4) spostano o rimuovono l’aeromobile o il suo relitto;
e) ai soggetti di cui all’articolo 2 che si rifiutino di fornire
agli investigatori dell’Agenzia registrazioni, informazioni e
documenti rilevanti ai fini dell’inchiesta di sicurezza,
occultandoli, alterandoli o distruggendoli, si applica la sanzione
amministrativa da ventimila euro a ottantamila euro.
2. Non si applicano la sanzione amministrativa di cui al comma 1,
lettera d), a chi commette le condotte di cui ai numeri 1), 2), 3) e
4) della medesima lettera, per ragioni di sicurezza, per assistere
persone ferite ovvero previa autorizzazione dell’autorita’
responsabile del luogo dell’incidente, con la consultazione, ove
possibile, dell’Agenzia.
3. Nel caso di segnalazioni effettuate dai soggetti di cui
all’articolo 2 attraverso l’organizzazione di cui fanno parte,
l’obbligo di segnalazione puo’ essere assolto dall’organizzazione
medesima, anche in forma cumulativa, in nome e per conto dei citati
soggetti, conformemente ad un apposito modello pubblicato
dall’Agenzia sul proprio sito internet.

Art. 5

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il
1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i limiti delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all’articolo 4, mediante
applicazione dell’incremento pari all’indice nazionale dei prezzi al
consumo per l’intera collettivita’, rilevato dall’ISTAT nel biennio
precedente. Gli aggiornamenti si applicano dal 1° gennaio dell’anno
successivo.

Art. 6

Versamento dei proventi

1. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste
dal presente decreto sono versati all’entrata del bilancio dello
Stato.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l’Agenzia trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sull’applicazione
del presente decreto e sulle sanzioni irrogate nell’anno precedente.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L’Agenzia provvede all’adempimento dei compiti previsti nel
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Severino, Ministro della giustizia

Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2013 Ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita’ 2013)," ed in particolare l’articolo 1, commi 280 e
290;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita’ di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
gennaio 2010, con cui e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in
ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le
regioni Liguria e Toscana nell’ultima decade del mese di dicembre
2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
novembre 2010, con cui e’ stato dichiarato lo stato di’ emergenza in
ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il
territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2
novembre 2010;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
giugno 2011 e del 25 novembre 2011, con i quali e’ stato dichiarato
lo stato di emergenza sia in relazione alle eccezionali avversita’
atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 che il 22
novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
marzo 2011, con cui e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in
ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il
territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
maggio 2011 e dell’11 novembre 2011, inerenti la dichiarazione dello
stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversita’ atmosferiche
che hanno interessato il territorio della regione Piemonte
rispettivamente nei giorni dal 14 al 17 marzo 2011 e dal 4 all’8
novembre 2011;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012,
con la quale e’ stato dichiarato lo stato d’emergenza in conseguenza
dell’eccezionale ondata di maltempo che, nei giorni dal 10 al 13
novembre 2012, ha interessato alcuni comuni delle province di Arezzo,
Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2013, con
la quale e’ stato prorogato, fino al 9 maggio 2013, lo stato
d’emergenza in conseguenza dell’eccezionale ondata di maltempo che,
nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, ha interessato alcuni comuni
delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa,
Pistola e Siena;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 21 dicembre 2012, n. 32, ed, in particolare, l’articolo 3 ove gli
oneri necessari per fronteggiare l’emergenza, individuati, nel limite
massimo di 14 milioni di euro, dalla delibera dell’11 dicembre 2012
citata, sono stati posti a carico del fondo della protezione civile
appositamente integrato con le risorse della quota destinata allo
Stato dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
(Irpef) dell’esercizio finanziario 2012, di cui all’articolo 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri dell’8
febbraio 2012, recante la dichiarazione di eccezionale rischio di
compromissione degli interessi primari a causa delle eccezionali
avversita’ atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel
mese di febbraio 2012, emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dei
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012,
con la quale e’ stato dichiarato lo stato d’emergenza nel territorio
delle province di Cosenza e Potenza, il cui territorio e’ stato
colpito il 26 ottobre 2012 da un evento sismico;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 20 novembre 2012, n. 25, ed, in particolare, l’articolo 6 ove gli
oneri necessari per fronteggiare l’emergenza, individuati nel limite
massimo di 10 milioni di euro dalla delibera del 9 novembre 2012
citata, sono stati posti a carico del fondo della protezione civile
appositamente integrato con le risorse della quota destinata allo
Stato dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
( Irpef) dell’esercizio finanziario 2012, di cui all’articolo 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222;
Vista la nota del 5 febbraio 2013, con la quale il Capo del
Dipartimento ha richiesto alle Regioni interessate di fornire
elementi di conoscenza in merito al fabbisogno economico complessivo
mediante la compilazione di una tabella di sintesi;
Vista la nota 1° marzo 2013 del Capo del Dipartimento trasmessa
alle Regioni, recante la ripartizione delle risorse di cui alle
disposizioni in rassegna predisposta sulla base degli elementi
forniti dalle medesime Regioni interessate;
Considerata la necessita’ di procedere alla ripartizione dei fondi
individuati dall’articolo 1, comma 290, della legge di stabilita’
2013 che ha incrementato il Fondo di protezione civile di 47 milioni
di euro per l’anno 2013, di 8 milioni per il 2014 e di 50 milioni per
il 2015, da destinare alla realizzazione di interventi, in conto
capitale, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi
dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli
eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in
Veneto, dalle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei
mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011 nel
territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali
verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali
precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e
nell’Emilia-Romagna, nonche’ dal sisma verificatosi il 26 ottobre
2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi alluvionali verificatisi
in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011 ed in Toscana ed in Umbria
nel novembre 2012;
Considerato, altresi’, che, ai sensi del comma 280 dell’articolo 1
della legge di stabilita’ 2013, l’autorizzazione di spesa di cui al
comma 290 e’ ulteriormente incrementata delle disponibilita’ residue
per l’anno 2012 relative all’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nella misura
di 8 milioni di euro da destinare al finanziamento degli interventi
diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Teramo
di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011;
Rilevata l’incidenza degli effetti immediati, ovvero che si
protraggono nel tempo, determinatasi sul territorio a seguito dei
diversi eventi calamitosi in rassegna, si ravvisa la necessita’ di
procedere, con urgenza, al trasferimento delle risorse di cui al
comma 290 dell’articolo 1 della legge di stabilita’ 2013;
Tenuto conto che, dalla somma dell’entita’ complessiva dei
fabbisogni rappresentati, sono state detratte le risorse gia’
individuate dalle ordinanze di protezione civile emanate per
fronteggiare gli eventi in rassegna e quelle ripartite ai sensi
dell’articolo 1, comma 548, della legge n. 228/12 citata per gli
eventi di novembre 2012 che hanno colpito il territorio dell’Umbria e
della Toscana;
Tenuto conto, altresi’, che la regione Toscana non ha avanzato
richieste di finanziamenti per gli eventi alluvionali verificatesi
sul proprio territorio nel dicembre 2009;
Considerato che la disposizione in rassegna prevede che le risorse
individuate siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di
cui alla nota del 1° marzo 2013 citata;

Decreta:

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, le risorse
individuate nella misura di 47 milioni di euro per l’anno 2013
dall’articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per
l’incremento del Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli
interventi, in conto capitale, nei territori colpiti dagli eventi
alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria
e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al
2 novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22
novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi
alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle
eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012
nelle Marche e nell’Emilia-Romagna, nonche’ dal sisma verificatosi il
26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi alluvionali
verificatisi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011 ed in Toscana
ed in Umbria nel novembre 2012.

Art. 2

1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all’articolo 1,
comma 290, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le risorse ivi
individuate sono ripartite sulla base dell’entita’ complessiva dei
fabbisogni rappresentati dalle Regioni per i diversi eventi, dalla
quale sono detratte le somme gia’ stanziate dalle ordinanze di
protezione civile emanate per fronteggiare le diverse emergenze,
nonche’ gli importi inerenti gli eventi di novembre 2012 che hanno
interessato le regioni dell’Umbria e della Toscana, computate gia’
nel riparto previsto dall’articolo 1, comma 548, della legge di
stabilita’ 2013. La somma risultante dalla decurtazione di cui al
precedente periodo e’ stata equamente ripartita in proporzione alle
somme individuate per ciascuna annualita’ nel limite massimo dei 105
milioni di euro, di cui 47 milioni di euro per l’anno 2013, 8 milioni
di euro per l’anno 2014 e 50 milioni di euro per l’anno 2015.
2. Nel computo delle somme individuate non sono previsti
stanziamenti di’ risorse da destinare agli eventi alluvionali
verificatisi nel dicembre 2009 nel territorio della regione Toscana,
in ragione della mancata richiesta da parte della medesima Regione.
3. La tabella recante il riparto delle risorse, formulato sulla
base dell’importo triennale dei finanziamenti previsti dalla
disposizione di cui al comma 1, pari a 105 milioni di euro, e’
contenuta nell’allegato l che costituisce parte integrante del
presente decreto.
4. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 290 dell’articolo 1
della legge n. 228/12 e’ ulteriormente incrementata delle
disponibilita’ residue per l’anno 2012 relative all’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nella
misura di 8 milioni di euro, ai sensi del comma 280 dell’articolo 1
della legge di stabilita’ 2013. Le risorse di cui al precedente
periodo sono destinate al finanziamento degli interventi diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio della Provincia di’ Teramo di cui
alla dichiarazione dello stato di emergenza del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Roma, 23 marzo 2013

Il Presidente: Monti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 11 marzo 2013 Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Monti Iblei a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21…

… dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Monti Iblei»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita’ agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita’ dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alla Comunita’ europea – legge comunitaria 1999;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in
particolare il comma 15, che individua le funzioni per l’esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento,
l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 97
del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita’ dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 9
del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e’ stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita’ dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21
novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell’art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale
della tutela della qualita’ e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari(ICQRF), nell’attivita’ di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12
giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile
2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio
2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio
2005, recante modalita’ di deroga all’art. 2 del citato decreto del
12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – serie generale – n. 191 del 18 agosto
2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita’
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14,
comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita’ Europea L.
322 del 25 novembre 1997 con il quale e’ stata registrata la
denominazione d’origine protetta «Monti Iblei»;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2003, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n.
293 del 18 dicembre 2003, con il quale e’ stato attribuito al
Consorzio di tutela dell’olio extravergine di oliva Monti Iblei il
riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art.
14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Monti
Iblei»;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2006, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 5
dell’8 gennaio 2007, con il quale e’ stato confermato per un triennio
al Consorzio di tutela dell’olio extravergine di oliva Monti Iblei
l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Monti Iblei»;
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2010, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 5
dell’ 8 gennaio 2007, con il quale e’ stato confermato per un
triennio al Consorzio di tutela dell’olio extravergine di oliva Monti
Iblei l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Monti Iblei»;
Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del decreto 12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita’
dei Consorzi di tutela, e’ soddisfatta in quanto il Ministero ha
verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei
soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera
«grassi (oli)» individuata all’art. 4, lettera d) del medesimo
decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata
dall’Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento.
Tale verifica e’ stata eseguita sulla base delle dichiarazioni
presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate
dall’organismo di controllo, Agroqualita’ S.p.a., autorizzato a
svolgere le attivita’ di controllo sulla denominazione di origine
protetta «Monti Iblei»;
Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione e’
stato sottoposto alla verifica di cui all’art. 3, comma 2, del citato
decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell’incarico
in capo al Consorzio di tutela dell’olio extravergine di oliva Monti
Iblei a svolgere le funzioni indicate all’art. 14, comma 15, della
legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. E’ confermato per un triennio, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto, l’incarico concesso con il
decreto 4 dicembre 2003 e gia’ confermato con decreto 4 dicembre 2006
e decreto 5 febbraio 2010, al Consorzio di tutela dell’olio
extravergine di oliva Monti Iblei, con sede in Ragusa, Piazza della
Liberta’ s.n.c. a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Monti Iblei».
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle prescrizioni
previste nel decreto 4 dicembre 2003, puo’ essere sospeso con
provvedimento motivato e revocato ai sensi dell’art. 7 del decreto 12
aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita’ dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 11 marzo 2013

Il direttore generale: Vaccari

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DECRETO 8 febbraio 2013, n. 45 Regolamento recante modalita’ di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accre

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l’articolo
4, come modificato dall’articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
Visti gli articoli 2, comma 2, lettere f) e h), 5, comma 5, 18,
comma 5, 19, comma 2, 22, commi 2, 3 e 5, 24, comma 2, lettera c),
della predetta legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, e
in particolare l’articolo 2;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e in
particolare l’articolo 5;
Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare
l’articolo 37, commi 4 e 5;
Visti i principi di cui alle raccomandazioni della Commissione
delle comunita’ europee (2005) 576 e della Commissione Europea COM
(2011) 567 e il comunicato ministeriale di Bucarest, EHEA, aprile
2012;
Vista la proposta dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca del 3 novembre 2011 e i successivi
pareri del 4 dicembre 2012 e del 1° febbraio 2013;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 10 gennaio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988, cosi’ come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota n. 945 del 7 febbraio 2013;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione, definizioni e finalita’

1. Il presente regolamento disciplina:
a) i soggetti abilitati ad attivare corsi di dottorato e le
modalita’ di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di
formazione e ricerca avanzate che possono essere abilitate;
b) le modalita’ di accreditamento dei corsi di dottorato di
ricerca e delle sedi presso le quali tali corsi sono attivati e le
condizioni di eventuale revoca dell’accreditamento;
c) i criteri sulla base dei quali i soggetti abilitati ad
attivare corsi di dottorato, previe specifiche procedure di
accreditamento, disciplinano, con proprio regolamento, l’istituzione
e il funzionamento dei corsi di dottorato.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per regolamenti, i regolamenti emanati dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
b) per Ministro e per Ministero, il Ministro e il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
c) per universita’, le universita’ statali e non statali, ivi
compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le
universita’ telematiche;
d) per ANVUR, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca, di cui all’articolo 2, comma 138, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
e) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della
ricerca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, e successive modificazioni.
3. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per
esercitare attivita’ di ricerca di alta qualificazione presso
soggetti pubblici e privati, nonche’ qualificanti anche
nell’esercizio delle libere professioni, contribuendo alla
realizzazione dello Spazio Europeo dell’Alta Formazione e dello
Spazio Europeo della Ricerca.

Art. 2

Soggetti che possono richiedere l’accreditamento e individuazione
delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca
1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento
concesso dal Ministero, su conforme parere dell’ANVUR, in coerenza
con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che
sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e
continuativa attivita’, sia didattica che di ricerca, adeguatamente
riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il
dottorato.
2. Possono richiedere l’accreditamento dei corsi di dottorato e
delle relative sedi i seguenti soggetti:
a) universita’ italiane, anche in convenzione con universita’ ed
enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso
di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di
personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in
tali casi sede amministrativa del dottorato e’ l’universita’, cui
spetta il rilascio del titolo accademico;
b) qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca
avanzate;
c) consorzi tra universita’, di cui almeno una italiana, con
possibilita’ di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
d) consorzi tra universita’, di cui almeno una italiana, ed enti
di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi
diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del
consorzio e’ l’universita’ italiana, cui spetta il rilascio del
titolo accademico;
e) universita’ in convenzione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4,
della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi
diversi, che svolgono attivita’ di ricerca e sviluppo, fermo restando
che in tali casi sede amministrativa del dottorato e’ l’universita’,
cui spetta il rilascio del titolo accademico.
3. La qualificazione delle istituzioni italiane di formazione e
ricerca avanzate di cui al comma 2, lettera b), e’ accertata, ferme
restando le procedure di accreditamento dei corsi e delle sedi di cui
all’articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:
a) formazione e ricerca tra i compiti istituzionali dell’ente
espressamente citati nello statuto;
b) assenza di scopo di lucro nel perseguimento dei propri fini
istituzionali;
c) documentato svolgimento di attivita’ di didattica e di ricerca
di livello universitario per almeno cinque anni continuativi
immediatamente precedenti la richiesta di accreditamento, secondo
elevati standard di qualita’ almeno pari a quelli richiesti per la
didattica e ricerca universitaria, e specializzazione nel settore in
cui si intende attivare il corso di dottorato;
d) requisiti organizzativi e disponibilita’ di risorse
finanziarie atti a garantire la razionale organizzazione e
l’effettiva sostenibilita’ dei corsi di dottorato per tutto il
periodo necessario al conseguimento del titolo;
e) aver partecipato all’ultimo esercizio di Valutazione della
Qualita’ della Ricerca (di seguito VQR) effettuato dall’ANVUR, fino a
conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le
strutture di ricerca appartenenti all’istituzione. A tal fine l’ANVUR
definisce i criteri per l’individuazione della soglia minima che
determina l’esito positivo della valutazione.

Art. 3

Accreditamento dei corsi e delle sedi

1. Il sistema dell’accreditamento si articola nell’autorizzazione
iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica
della permanenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento, con le
modalita’ di cui al presente articolo.
2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, che intendono
richiedere l’accreditamento di corsi di dottorato e delle sedi in cui
si svolgono avanzano apposita domanda al Ministero, corredata della
documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 4.
3. La domanda specifica altresi’ per quale numero complessivo di
posti e’ richiesto l’accreditamento relativamente a ciascun corso di
dottorato. Tale numero puo’ essere aumentato con richiesta motivata
anche durante il periodo di vigenza dell’accreditamento e fatta salva
la conseguente valutazione. La domanda di accreditamento puo’
concernere anche corsi riferiti a singoli curricoli.
4. La domanda di accreditamento da parte delle istituzioni di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera b), deve essere altresi’ corredata
dalla documentazione attestante il rispetto dei criteri di cui al
comma 3 del medesimo articolo nonche’ dalle seguenti dichiarazioni:
a) impegno alla partecipazione continuativa alla VQR; la mancata
partecipazione alla VQR comporta la revoca automatica
dell’accreditamento;
b) in caso di prima richiesta di accreditamento, aver svolto nel
precedente quinquennio corsi di dottorato in convenzione con
un’universita’ di riferimento, quale sede amministrativa, per il
rilascio del titolo accademico, con evidenza della stretta
connessione dell’attivita’ di ricerca svolta con l’universita’
medesima.
5. Il Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di
accreditamento, la trasmette all’ANVUR, che si esprime con motivato
parere in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’accreditamento,
entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. L’accreditamento e’
concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere
dell’ANVUR. Il decreto e’ trasmesso al soggetto richiedente e
all’organo di valutazione interna dello stesso in tempo utile per
l’avvio dell’anno accademico successivo a quello in corso.
6. L’accreditamento delle sedi e dei corsi per tutti i soggetti
richiedenti e il riconoscimento della qualificazione delle
istituzioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), hanno durata
quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei
requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f).
7. L’attivita’ di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel
tempo dei requisiti richiesti per l’accreditamento ai sensi
dell’articolo 4 e’ svolta annualmente dall’ANVUR, anche sulla base
dei risultati dell’attivita’ di controllo degli organi di valutazione
interna delle istituzioni accreditate, secondo criteri e modalita’
stabiliti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
8. La perdita di uno o piu’ requisiti comporta la revoca
dell’accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere
conforme dell’ANVUR.
9. In caso di revoca dell’accreditamento, il soggetto interessato
sospende, con effetto immediato, l’attivazione di un nuovo ciclo dei
corsi di dottorato.

Art. 4

Requisiti per l’accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di
ricerca

1. Sono requisiti necessari per l’accreditamento dei corsi e delle
sedi di dottorato:
a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno
sedici docenti, di cui non piu’ di un quarto ricercatori,
appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del
corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all’articolo
2, comma 2, lettera d), il collegio puo’ essere formato fino a un
quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca,
primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni
equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di dottorati attivati
dalle istituzioni di cui all’art. 2, comma 2, lettera b), il collegio
deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori
universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra
l’istituzione e l’universita’ di appartenenza del professore. Ai fini
del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun
soggetto puo’ essere conteggiato una sola volta su base nazionale;
b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati
risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti
disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli
conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di
accreditamento;
c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilita’
di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di
dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di
dottorato tale disponibilita’ non puo’ essere inferiore a quattro. Al
fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre
forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque
destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di
cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), ciascuna istituzione
consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di
studio;
d) la disponibilita’ di congrui e stabili finanziamenti per la
sostenibilita’ del corso, con specifico riferimento alla
disponibilita’ di borse di studio ai sensi della lettera c) e al
sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l’attivita’ dei
dottorandi;
e) la disponibilita’ di specifiche e qualificate strutture
operative e scientifiche per l’attivita’ di studio e di ricerca dei
dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso,
laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati
e risorse per il calcolo elettronico;
f) la previsione di attivita’, anche in comune tra piu’
dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di
perfezionamento linguistico e informatico, nonche’, nel campo della
gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca
europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della
ricerca e della proprieta’ intellettuale.
2. Nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a), i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare
l’attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le
convenzioni devono altresi’ assicurare, relativamente a ciascun corso
di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 indicando,
per ciascun soggetto convenzionato, l’apporto in termini di docenza,
la disponibilita’ di risorse finanziarie e di strutture operative e
scientifiche che garantiscano la sostenibilita’ del corso e, fatta
eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il
contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di
dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni
estere, l’apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto
convenzionato e’ regolato ai sensi dell’articolo 10, fermo restando
il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c), primo
periodo. Nell’ambito delle convenzioni tra universita’ e’ altresi’
possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio,
multiplo o congiunto.
3. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da
parte dei consorzi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) e d),
salvo motivate eccezioni, valutate nell’ambito delle procedure di
accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di
ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili e’ pari a
quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in
maniera continuativa un’effettiva condivisione delle strutture e
delle attivita’ didattiche e di ricerca.

Art. 5

Principi e criteri generali per la disciplina dei corsi di dottorato
di ricerca

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, disciplinano con
proprio regolamento i corsi di dottorato di ricerca nel rispetto dei
criteri e dei parametri di cui agli articoli da 6 a 12.
2. Gli istituti universitari a ordinamento speciale disciplinano
con propri regolamenti i corsi di dottorato e perfezionamento
finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, fermo
restando l’obbligo di accreditamento di cui all’articolo 3. Non si
applica ai predetti corsi quanto previsto dall’articolo 4, comma 1,
lettere a) e c).

Art. 6

Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre
anni, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7.
2. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti
disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e
gli eventuali curricoli dei corsi di dottorato sono proposti dai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e valutati dall’ANVUR in
sede di accreditamento dei corsi.
3. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il collegio dei
docenti e il coordinatore.
4. Il collegio dei docenti e’ preposto alla progettazione e alla
realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i requisiti di
cui all’articolo 4, comma 1, esso e’ costituito da professori di
prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e
dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca
nonche’ da esperti di comprovata qualificazione anche non
appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque
non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai
ruoli dei soggetti accreditati. I regolamenti disciplinano le
modalita’ di presentazione e di accettazione delle domande di
partecipazione al collegio dei docenti. Per i professori e
ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un
dottorato attivato da un altro ateneo e’ subordinata al nulla osta da
parte dell’ateneo di appartenenza. Il coordinamento del collegio dei
docenti e’ affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o,
in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno.
L’attivita’ didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori
e ricercatori universitari nell’ambito dei corsi di dottorato
concorre all’adempimento degli obblighi istituzionali di cui
all’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, hanno la possibilita’
di organizzare, nella loro autonomia, i corsi di dottorato in scuole
di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di
coordinamento dei corsi e di gestione delle attivita’ comuni. Nel
caso in cui i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, organizzino i
corsi, nella loro autonomia, in scuole di dottorato, restano comunque
in capo a tali soggetti la titolarita’ dei corsi e l’accreditamento
dei corsi e delle sedi.

Art. 7

Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione
mediche

1. Le universita’ disciplinano con proprio regolamento le modalita’
di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di
un corso di specializzazione medica e della conseguente riduzione a
un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto
dei seguenti criteri generali:
a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di
ammissione al corso di dottorato presso la stessa universita’ in cui
frequenta la scuola di specializzazione;
b) la frequenza congiunta puo’ essere disposta durante l’ultimo
anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con
l’attivita’ e l’impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di
nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
c) il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone
l’eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di
valutazione delle attivita’ di ricerca gia’ svolte nel corso della
specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di
specializzazione;
d) nel corso dell’anno di frequenza congiunta lo specializzando
non puo’ percepire la borsa di studio di dottorato.

Art. 8

Modalita’ di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del
titolo

1. L’ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a
evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30
settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal comma
2. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio puo’
essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che,
alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea
magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano
il titolo richiesto per l’ammissione, pena la decadenza
dall’ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il
termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L’idoneita’ del
titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel
rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese
dove e’ stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi
internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il
proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e
all’articolo 11, l’avvio dei corsi di dottorato coincide con quello
di inizio dell’anno accademico.
2. Il bando per l’ammissione, redatto in italiano e in inglese e
pubblicizzato in via telematica sul sito del soggetto accreditato,
sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i
criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonche’ le eventuali
prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o
prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti
riservati a studenti laureati in universita’ estere, ai sensi del
comma 4 ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di
mobilita’ internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire
modalita’ di svolgimento della procedura di ammissione differenziate
e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati
non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di
cui al comma 1. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si
applica quanto previsto dall’articolo 11.
3. Il bando contiene l’indicazione del numero di borse di cui
all’articolo 9, comma 1, nonche’ quello dei contratti di
apprendistato, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno
finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse
dell’universita’, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui
all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono
essere attribuiti a uno o piu’ candidati risultati idonei nelle
procedure di selezione, nonche’ l’indicazione delle tasse e dei
contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto
previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.
4. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento puo’
essere riservata a soggetti che hanno conseguito in universita’
estere il titolo di studio necessario per l’ammissione al corso di
dottorato.
5. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e
internazionali possono essere previste specifiche procedure di
ammissione e modalita’ organizzative che tengano conto delle
caratteristiche dei singoli progetti, purche’ attivati nell’ambito di
corsi di dottorato accreditati.
6. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture:
"Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva
valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento
delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o
inglese, e’ redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra
lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla
quale e’ allegata una relazione del dottorando sulle attivita’ svolte
nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, e’ valutata
da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a
istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al
rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I
valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne
propongono l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un
periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie
significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la
tesi e’ in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da
un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle
correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione
pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione e’
definita nel regolamento. Al termine della discussione, la tesi, con
motivato giudizio scritto collegiale, e’ approvata o respinta. La
commissione, con voto unanime, ha facolta’ di attribuire la lode in
presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Art. 9

Borse di studio

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a
condizione che il dottorando abbia completato il programma delle
attivita’ previste per l’anno precedente, verificate secondo le
procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l’obbligo di
erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
2. L’importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, e’
determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella
prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo e’
incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo
complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando e’
autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attivita’ di ricerca
all’estero.
3. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando e’ assicurato,
in aggiunta alla borsa e nell’ambito delle risorse finanziarie
esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione
vigente, un budget per l’attivita’ di ricerca in Italia e all’estero
adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non
inferiore al 10% dell’importo della borsa medesima. Se il dottorando
non e’ valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero
rinuncia ad essa, l’importo non utilizzato resta nella disponibilita’
dell’istituzione, per gli stessi fini.
4. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre
forme di sostegno finanziario di cui all’articolo 8, comma 3, negli
anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi
posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.
5. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai
borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario
nell’ambito di specifici programmi di mobilita’ in relazione a quanto
previsto dalla specifica regolamentazione.

Art. 10

Dottorato in convenzione con istituzioni estere

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento
dell’attivita’ di ricerca di alto livello internazionale, le
universita’ possono attivare corsi di dottorato, previo
accreditamento ai sensi dell’articolo 3, con universita’ ed enti di
ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello
internazionale, nel rispetto del principio di reciprocita’, sulla
base di convenzioni che prevedano un’effettiva condivisione delle
attivita’ formative e di ricerca, l’equa ripartizione degli oneri, le
modalita’ di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le
modalita’ di scambio e mobilita’ di docenti e dottorandi e il
rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo
dottorale.

Art. 11

Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e
apprendistato di alta formazione

1. Le universita’ possono attivare corsi di dottorato, previo
accreditamento ai sensi dell’articolo 3, in convenzione con imprese
che svolgono attivita’ di ricerca e sviluppo.
2. Le universita’ possono altresi’ attivare corsi di dottorato
industriale con la possibilita’ di destinare una quota dei posti
disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di
imprese impegnati in attivita’ di elevata qualificazione, che sono
ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa
selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai
commi 1 e 2 stabiliscono, tra l’altro, le modalita’ di svolgimento
delle attivita’ di ricerca presso l’impresa nonche’, relativamente ai
posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione
dell’impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di
dottorato.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilita’, prevista dall’articolo
5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare
corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e
imprese. I contratti di apprendistato, nonche’ i posti attivati sulla
base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati
equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero
minimo necessario per l’attivazione del corso.
5. Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto
previsto dagli articoli da 2 a 5, i regolamenti dei corsi di
dottorato possono tra l’altro prevedere una scadenza diversa per la
presentazione delle domande di ammissione e l’inizio dei corsi
nonche’ modalita’ organizzative delle attivita’ didattiche dei
dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

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