DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto, in particolare, l’articolo 54 del decreto legislativo n. 165
del 2001, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6
novembre 2012, n. 190, che prevede l’emanazione di un Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine
di assicurare la qualita’ dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,
lealta’, imparzialita’ e servizio esclusivo alla cura dell’interesse
pubblico;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre
2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10
aprile 2001;
Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 7 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 21 febbraio 2013;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute
nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di
estendere, all’articolo 2, l’ambito soggettivo di applicazione del
presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del
fatto che l’articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
modificato dall’articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012,
trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di
lavoro e’ regolato contrattualmente; di prevedere, all’articolo 5, la
valutazione, da parte dell’amministrazione, della compatibilita’
dell’adesione o dell’appartenenza del dipendente ad associazioni o ad
organizzazioni, in quanto, assolto l’obbligo di comunicazione da
parte del dipendente, l’amministrazione non appare legittimata, in
via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di
estendere l’obbligo di informazione di cui all’articolo 6, comma 1,
ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del
fatto che la finalita’ della norma e’ quella di far emergere solo i
rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano
risvolti di carattere economico; di eliminare, all’articolo 15, comma
2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei
comitati o uffici etici, in quanto uffici non piu’ previsti dalla
vigente normativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato
"Codice", definisce, ai fini dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealta’,
imparzialita’ e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti
ad osservare.
2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate
dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro e’
disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo
decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel
presente codice costituiscono principi di comportamento per le
restanti categorie di personale di cui all’articolo 3 del citato
decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni
dei rispettivi ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a
tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di
incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita’
politiche, nonche’ nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo
di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in
favore dell’amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o
nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze
o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o
clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle
relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e
contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro
enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo
territorio.

Art. 3

Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con
disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di
buon andamento e imparzialita’ dell’azione amministrativa. Il
dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge,
perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei
poteri di cui e’ titolare.
2. Il dipendente rispetta altresi’ i principi di integrita’,
correttezza, buona fede, proporzionalita’, obiettivita’, trasparenza,
equita’ e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e
imparzialita’, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui
dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che
possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli
interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. Prerogative
e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalita’ di
interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione
amministrativa alla massima economicita’, efficienza ed efficacia. La
gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle
attivita’ amministrative deve seguire una logica di contenimento dei
costi, che non pregiudichi la qualita’ dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il
dipendente assicura la piena parita’ di trattamento a parita’ di
condizioni, astenendosi, altresi’, da azioni arbitrarie che abbiano
effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che
comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalita’, origine
etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo,
convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza
nazionale, disabilita’, condizioni sociali o di salute, eta’ e
orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilita’ e
collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni,
assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei
dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della
normativa vigente.

Art. 4

Regali, compensi e altre utilita’

1. Il dipendente non chiede, ne’ sollecita, per se’ o per altri,
regali o altre utilita’.
2. Il dipendente non accetta, per se’ o per altri, regali o altre
utilita’, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati
occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e
nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso,
indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato,
il dipendente non chiede, per se’ o per altri, regali o altre
utilita’, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per
compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti
che possano trarre benefici da decisioni o attivita’ inerenti
all’ufficio, ne’ da soggetti nei cui confronti e’ o sta per essere
chiamato a svolgere o a esercitare attivita’ o potesta’ proprie
dell’ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per se’ o per altri, da un proprio
subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilita’,
salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilita’ a un proprio
sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilita’ comunque ricevuti fuori dai casi
consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui
siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione
dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini
istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilita’ di
modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via
orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di
comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono
prevedere limiti inferiori, anche fino all’esclusione della
possibilita’ di riceverli, in relazione alle caratteristiche
dell’ente e alla tipologia delle mansioni.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da
soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente,
un interesse economico significativo in decisioni o attivita’
inerenti all’ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialita’
dell’amministrazione, il responsabile dell’ufficio vigila sulla
corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di
associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile
dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad
associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere
riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con
lo svolgimento dell’attivita’ dell’ufficio. Il presente comma non si
applica all’adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire
ad associazioni od organizzazioni, ne’ esercita pressioni a tale
fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6

Comunicazione degli interessi finanziari
e conflitti d’interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o
regolamenti, il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio,
informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti,
diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in
qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli
ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo
grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari
con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti
che abbiano interessi in attivita’ o decisioni inerenti all’ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere
attivita’ inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto,
anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge,
di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il
conflitto puo’ riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non
patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 8

Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione
degli illeciti nell’amministrazione. In particolare, il dipendente
rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della
corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della
prevenzione della corruzione e, fermo restando l’obbligo di denuncia
all’autorita’ giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico
eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia
venuto a conoscenza.

Art. 9

Trasparenza e tracciabilita’

1. Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo
le disposizioni normative vigenti, prestando la massima
collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati
sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilita’ dei processi decisionali adottati dai
dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un
adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la
replicabilita’.

Art. 10

Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con
pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente
non sfrutta, ne’ menziona la posizione che ricopre
nell’amministrazione per ottenere utilita’ che non gli spettino e non
assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine
dell’amministrazione.

Art. 11

Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento
amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda
ne’ adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il
compimento di attivita’ o l’adozione di decisioni di propria
spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro,
comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui
dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici
dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione. Il
dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’amministrazione a sua
disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d’ufficio,
astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio.

Art. 12

Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere
attraverso l’esposizione in modo visibile del badge od altro supporto
identificativo messo a disposizione dall’amministrazione, salvo
diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della
sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza,
cortesia e disponibilita’ e, nel rispondere alla corrispondenza, a
chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella
maniera piu’ completa e accurata possibile. Qualora non sia
competente per posizione rivestita o per materia, indirizza
l’interessato al funzionario o ufficio competente della medesima
amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto
d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine
al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali
ha la responsabilita’ od il coordinamento. Nelle operazioni da
svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta,
salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita’
stabilito dall’amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente
rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai
loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere
informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene
da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti
dell’amministrazione.
3. Il dipendente che svolge la sua attivita’ lavorativa in
un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto
degli standard di qualita’ e di quantita’ fissati
dall’amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il
dipendente opera al fine di assicurare la continuita’ del servizio,
di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di
fornire loro informazioni sulle modalita’ di prestazione del servizio
e sui livelli di qualita’.
4. Il dipendente non assume impegni ne’ anticipa l’esito di
decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori
dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti
od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi
previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di
accesso, informando sempre gli interessati della possibilita’ di
avvalersi anche dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico.
Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua
competenza, con le modalita’ stabilite dalle norme in materia di
accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.
5. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in
materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia
richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non
accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in
materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che
ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a
provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle
disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio
competente della medesima amministrazione.

Art. 13

Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del
Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi
compresi i titolari di incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 110 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono
funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta
collaborazione delle autorita’ politiche, nonche’ ai funzionari
responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di
dirigenza.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti
in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli
obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato
per l’assolvimento dell’incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica
all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro
il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivita’
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti
frequenti con l’ufficio che dovra’ dirigere o che siano coinvolti
nelle decisioni o nelle attivita’ inerenti all’ufficio. Il dirigente
fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le
dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi
delle persone fisiche previste dalla legge.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta
un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi,
i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. Il
dirigente cura, altresi’, che le risorse assegnate al suo ufficio
siano utilizzate per finalita’ esclusivamente istituzionali e, in
nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili,
il benessere organizzativo nella struttura a cui e’ preposto,
favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i
collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle
informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale,
all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di
eta’ e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di
un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle
capacita’, delle attitudini e della professionalita’ del personale a
sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in
base alla professionalita’ e, per quanto possibile, secondo criteri
di rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla
struttura cui e’ preposto con imparzialita’ e rispettando le
indicazioni ed i tempi prescritti.
8. Il dirigente intraprende con tempestivita’ le iniziative
necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude,
se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala
tempestivamente l’illecito all’autorita’ disciplinare, prestando ove
richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare
tempestiva denuncia all’autorita’ giudiziaria penale o segnalazione
alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui
riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta
ogni cautela di legge affinche’ sia tutelato il segnalante e non sia
indebitamente rilevata la sua identita’ nel procedimento
disciplinare, ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilita’, evita che
notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione,
all’attivita’ e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce
la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine
di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione.

Art. 14

Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di
contratti per conto dell’amministrazione, nonche’ nella fase di
esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di
terzi, ne’ corrisponde o promette ad alcuno utilita’ a titolo di
intermediazione, ne’ per facilitare o aver facilitato la conclusione
o l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai
casi in cui l’amministrazione abbia deciso di ricorrere all’attivita’
di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione,
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilita’ nel biennio precedente, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice
civile. Nel caso in cui l’amministrazione concluda contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilita’ nel biennio precedente, questi si
astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle
attivita’ relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale
scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula
contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi
dell’articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o
giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento
ed assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell’ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente,
questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della
gestione del personale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche
partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte
l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato
dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa
immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore
gerarchico o funzionale.

Art. 15

Vigilanza, monitoraggio e attivita’ formative

1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, vigilano sull’applicazione del presente Codice e
dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i
dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di
controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.
2. Ai fini dell’attivita’ di vigilanza e monitoraggio prevista dal
presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell’ufficio
procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell’articolo 55-bis,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge,
altresi’, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente gia’
istituiti.
3. Le attivita’ svolte ai sensi del presente articolo dall’ufficio
procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni
contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle
amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 6
novembre 2012, n. 190. L’ufficio procedimenti disciplinari, oltre
alle funzioni disciplinari di cui all’articolo 55-bis e seguenti del
decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l’aggiornamento del codice
di comportamento dell’amministrazione, l’esame delle segnalazioni di
violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte
illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui
all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il
responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione
della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il
monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo
54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la
pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione
all’Autorita’ nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma
2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del
monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita’ previste dal
presente articolo, l’ufficio procedimenti disciplinari opera in
raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all’articolo 1,
comma 7, della legge n. 190 del 2012.
4. Ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per
violazione dei codici di comportamento, l’ufficio procedimenti
disciplinari puo’ chiedere all’Autorita’ nazionale anticorruzione
parere facoltativo secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2,
lettera d), della legge n. 190 del 2012.
5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte
attivita’ formative in materia di trasparenza e integrita’, che
consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei
contenuti del codice di comportamento, nonche’ un aggiornamento
annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili
in tali ambiti.
6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell’ambito della
propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per
l’attuazione dei principi di cui al presente articolo.
7. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

Art. 16

Responsabilita’ conseguente alla violazione
dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice
integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le
ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel
presente Codice, nonche’ dei doveri e degli obblighi previsti dal
piano di prevenzione della corruzione, da’ luogo anche a
responsabilita’ penale, civile, amministrativa o contabile del
pubblico dipendente, essa e’ fonte di responsabilita’ disciplinare
accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei
principi di gradualita’ e proporzionalita’ delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entita’ della
sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione e’
valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravita’ del
comportamento eall’entita’ del pregiudizio, anche morale, derivatone
al decoro o al prestigio dell’amministrazione di appartenenza. Le
sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsiveche
possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in
relazione alla gravita’, di violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 4, qualora concorrano la non modicita’ del valore del regalo
o delle altre utilita’ e l’immediata correlazione di questi ultimi
con il compimento di un atto o di un’attivita’ tipici dell’ufficio,
5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo
periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica
altresi’ nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4,
comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13,
comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere
ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in
relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso
per i casi gia’ previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di
responsabilita’ disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da
norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la piu’ ampia diffusione al presente
decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e
nella rete intranet, nonche’ trasmettendolo tramite e-mail a tutti i
propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o
collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari
di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei
vertici politici dell’amministrazione, nonche’ ai collaboratori a
qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di
servizi in favore dell’amministrazione. L’amministrazione,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in
mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa
sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati,
copia del codice di comportamento.
2. Le amministrazioni danno la piu’ ampia diffusione ai codici di
comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell’articolo 54, comma
5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime
modalita’ previste dal comma 1 del presente articolo.
3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28
novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 10 aprile 2001, e’ abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma addi’, 16 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013
Registro n. 4, foglio n. 300

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI DETERMINA 4 luglio 2013 Nomina all’incarico di componente della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

e

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96;
Viste le dimissioni rassegnate dall’incarico di componente della
Commissione per la trasparenza controllo dei rendiconti dei partiti e
dei movimenti politici dalla Presidente di sezione del Consiglio di
Stato Rosanna De Nictolis e dal Consigliere della Corte dei conti
Luigi Caso, con lettere in data, rispettivamente, 21 e 22 maggio
2013;
Viste le designazioni effettuate dal Presidente del Consiglio di
Stato e dal Presidente della Corte dei conti in sostituzione dei
citati componenti dimissionari, comunicate con lettere pervenute in
data, rispettivamente, 7 giugno 2013 e 1° luglio 2013;
D’intesa tra loro;

n o m i n a n o

il Consigliere di Stato Bruno Mollica e il Consigliere della Corte
dei conti Simonetta Rosa componenti della Commissione per la
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici.
Roma, 4 luglio 2013

Il Presidente del Senato
della Repubblica
Grasso

Il Presidente della Camera
dei deputati
Boldrini

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in
danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne e’ derivato
rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalita’
dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti,
introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate
alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza
domestica;
Considerato, altresi’, necessario affiancare con urgenza ai
predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare
mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario
contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni
strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e
informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime;
Ravvisata la necessita’ di intervenire con ulteriori misure urgenti
per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalita’ e
sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, nonche’ per
sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e
difesa;
Ravvisata, altresi’, la necessita’ di introdurre disposizioni
urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di
attivita’ di particolare rilievo strategico, nonche’ per garantire
soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi
ultimi per quanto attiene all’accesso agli strumenti informatici e
telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di
maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrita’
psico-fisica;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di apportare
ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, in materia di protezione civile, anche sulla scorta
dell’esperienza acquisita nel periodo successivo all’entrata in
vigore del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, nonche’ di
introdurre disposizioni per la funzionalita’ del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, potenziandone l’operativita’;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare
disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni
commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli
effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio
2013, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo
23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e dell’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonche’ per garantire la continuita’ amministrativa degli organi
provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma
organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del giorno 8 agosto 2013;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell’interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con
delega alle pari opportunita’, del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Norme in materia di maltrattamenti,
violenza sessuale e atti persecutori

1. All’articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo la
parola: "danno" le parole "di persona minore degli anni quattordici"
sono sostituite dalle seguenti: "o in presenza di minore degli anni
diciotto".
2. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il
numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
"5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia
il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa
persona e’ o e’ stato legato da relazione affettiva, anche senza
convivenza.".
3. All’articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: "legalmente separato o divorziato"
sono sostituite dalle seguenti: "anche separato o divorziato" e dopo
le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero
se il fatto e’ commesso attraverso strumenti informatici o
telematici";
b) al quarto comma, dopo il secondo periodo e’ aggiunto il
seguente: "La querela proposta e’ irrevocabile.".
4. All’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
le parole: "valuta l’eventuale adozione di provvedimenti" sono
sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti".

Art. 2

Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i
procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 572 del
codice penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571," e’
inserita la seguente: "582," e le parole "e 609-octies" sono
sostituite dalle seguenti: "609-octies e 612, secondo comma";
b) all’articolo 299:
1) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: "2-bis. I
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste
dagli articoli 282-bis e 282-ter devono essere immediatamente
comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di
questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del
territorio.";
2) al comma 3, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a
cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilita’."
3) al comma 4-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a
cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilita’.".
c) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e’ aggiunta
la seguente: "l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, previsti dall’articolo 572 e
dall’articolo 612-bis del codice penale;";
d) dopo l’articolo 384, e’ inserito il seguente: "Art. 384-bis
(Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare) – 1. Gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria hanno facolta’ di disporre, previa
autorizzazione del pubblico ministero, l’allontanamento urgente dalla
casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente
frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi e’ colto in
flagranza dei delitti di cui all’articolo 282-bis, comma 6, ove
sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose
possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita
o l’integrita’ fisica della persona offesa.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli
articoli 385 e seguenti del presente titolo.";
e) all’articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "agli articoli"
sono inserite le seguenti: "572,";
f) all’articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole "di cui agli
articoli" sono inserite le seguenti "572,";
g) all’articolo 408, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:
"3-bis. Per il reato di cui all’articolo 572 del codice penale,
l’avviso della richiesta di archiviazione e’ in ogni caso notificato,
a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di
cui al comma 3 e’ elevato a venti giorni.";
h) all’articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole "e al
difensore", sono aggiunte le seguenti: "nonche’, quando si procede
per il reato di cui all’articolo 572 del codice penale, anche al
difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa";
i) all’articolo 498:
1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" sono inserite
le seguenti: "572,";
2) dopo il comma 4-ter e’ aggiunto il seguente: "4-quater.
Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona
offesa e’ maggiorenne il giudice assicura che l’esame venga condotto
anche tenendo conto della particolare vulnerabilita’ della stessa
persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e
ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o
del suo difensore, l’adozione di modalita’ protette.".
2. Dopo l’articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e’
inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572
e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;".
3. Al comma 4-ter dell’articolo 76 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai reati di
cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 583-bis,
612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l’anno 2013
e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 si provvede,
quanto a 1 milione di euro per l’anno 2013 e 400.000 euro per l’anno
2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro
per l’anno 2013, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l’anno 2014,
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto
a 2,3 milioni di euro per l’anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo di cui all’articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012,
n. 96. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.

Art. 3

Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica

1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato un fatto
che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all’articolo 582,
secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell’ambito di
violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, puo’
procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi
investigativi e sentite le persone informate dei fatti,
all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo
si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano
all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o
precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o
pregressa, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
Il questore puo’ richiedere al prefetto del luogo di residenza del
destinatario dell’ammonimento l’applicazione della misura della
sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.
Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi
dell’articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il
prefetto non da’ luogo alla sospensione della patente di guida
qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo
familiare, risulti che le esigenze lavorative dell’interessato non
possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui
all’articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n.
285 del 1992.
3. Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica
sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione
dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
elabora annualmente un’analisi criminologica della violenza di genere
che costituisce un’autonoma sezione della relazione annuale al
Parlamento di cui all’articolo 113 della predetta legge n. 121 del
1981.
4. In ogni atto del procedimento per l’adozione dell’ammonimento di
cui al comma 1 devono essere omesse le generalita’ dell’eventuale
segnalante.
5. Le misure di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, trovano altresi’ applicazione nei casi in cui
le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche
ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o
609-bis del codice penale.

Art. 3

Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica

1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato un fatto
che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all’articolo 582,
secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell’ambito di
violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, puo’
procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi
investigativi e sentite le persone informate dei fatti,
all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo
si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano
all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o
precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o
pregressa, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
Il questore puo’ richiedere al prefetto del luogo di residenza del
destinatario dell’ammonimento l’applicazione della misura della
sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.
Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi
dell’articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il
prefetto non da’ luogo alla sospensione della patente di guida
qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo
familiare, risulti che le esigenze lavorative dell’interessato non
possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui
all’articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n.
285 del 1992.
3. Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica
sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione
dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
elabora annualmente un’analisi criminologica della violenza di genere
che costituisce un’autonoma sezione della relazione annuale al
Parlamento di cui all’articolo 113 della predetta legge n. 121 del
1981.
4. In ogni atto del procedimento per l’adozione dell’ammonimento di
cui al comma 1 devono essere omesse le generalita’ dell’eventuale
segnalante.
5. Le misure di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, trovano altresi’ applicazione nei casi in cui
le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche
ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o
609-bis del codice penale.

Art. 4

Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica

1. Dopo l’articolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e’ aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis
(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)
"1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di
un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572,
582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno
dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura
penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza
domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei
confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo
per la sua incolumita’, come conseguenza della scelta di sottrarsi
alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche
su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorita’, rilascia un permesso di soggiorno
ai sensi dell’articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di
sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono
per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza
fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano
all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o
precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o
pregressa, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita’ ed
attualita’ del pericolo per l’incolumita’ personale.
3. Il medesimo permesso di soggiorno puo’ essere rilasciato dal
questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso
di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati
nell’assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza
degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e’ valutata dal
questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi
sociali.
4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e’ revocato in
caso di condotta incompatibile con le finalita’ dello stesso,
segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dai servizi sociali di cui al coma 3, o comunque
accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che
ne hanno giustificato il rilascio.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea e
ai loro familiari.".

Art. 5

Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

1. Il Ministro delegato per le pari opportunita’, anche avvalendosi
del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita’ di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza Unificata, un "Piano d’azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere", di seguito denominato "Piano", che
deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione
comunitaria per il periodo 2014-2020.
2. Il Piano persegue le seguenti finalita’:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
attraverso l’informazione e la sensibilizzazione della collettivita’,
rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di
eliminazione della violenza contro le donne;
b) promuovere l’educazione alla relazione e contro la violenza e
la discriminazione di genere nell’ambito dei programmi scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare,
informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti
delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso
un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne
vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della
rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi
di assistenza alle donne vittime di violenza;
d) garantire la formazione di tutte le professionalita’ che
entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;
e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un
rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni
coinvolte;
f) prevedere una raccolta strutturata dei dati del fenomeno,
anche attraverso il coordinamento delle banche dati gia’ esistenti;
g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto
delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione,
nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di
stalking;
h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i
livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e
sulle buone pratiche gia’ realizzate nelle reti locali e sul
territorio.
3. All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

Disposizioni finanziarie concernenti l’accelerazione degli interventi
del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto
sicurezza e difesa e la chiusura dell’emergenza nord Africa

1. Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse
comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Sicurezza per
lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013", il Fondo di rotazione
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e’ autorizzato ad
anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del
Ministero dell’interno, le quote di contributi comunitari e statali
previste per il periodo 2007-2013. Per il reintegro delle somme
anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per
la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti
dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente
sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti
autorizzati in favore del medesimo programma nell’ambito delle
procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Al fine di assicurare la funzionalita’ del Comparto sicurezza e
difesa per l’esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma
2-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle
Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse
Forze l’applicazione, per l’anno 2014, dell’articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma
2-bis.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari ad euro
6.299.662,00 per l’anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni,
mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto
residui dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma
155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai
pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le
finalita’ di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00,
mediante corrispondente riduzione per l’anno 2013 della medesima
autorizzazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
4. All’articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "il cui importo giornaliero non potra’, comunque,
eccedere la misura di lire 10.000 pro capite," sono sostituite dalle
seguenti: "il cui importo giornaliero non potra’, comunque, essere
inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,";
b) le parole "di concerto con il Ministro del tesoro" sono
sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione".
5. A valere sulle disponibilita’ del fondo di cui all’articolo 23,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate per
l’anno per l’anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell’interno la somma di 231.822.000 euro e
la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile,
per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza
umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione
all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord
Africa. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
anche in conto residui.

Art. 7

Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di
manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonche’ in
materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio

1. All’articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2016.".
2. All’articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al numero 3-bis), dopo le parole "articolo 624-bis" sono
aggiunte le seguenti: "o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o
privata difesa";
b) dopo il numero 3-quater), sono aggiunti i seguenti:
"3-quinquies) se il fatto e’ commesso nei confronti di persona
ultrasessantacinquenne;
3-sexies) se il fatto e’ commesso in presenza di un minore.".
3. All’articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
la parola "interamente" e’ sostituita dalla seguente: "anche".
4. All’articolo 682 del codice penale, dopo il primo comma e’
aggiunto il seguente: "Le disposizioni del presente articolo si
applicano, altresi’, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di
reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza, il cui accesso e’ vietato per ragioni di sicurezza
pubblica.".

Art. 8

Contrasto al fenomeno dei furti in danno
di infrastrutture energetiche e di comunicazione

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) e’ aggiunto
il seguente:
"7-bis) se il fatto e’ commesso su componenti metalliche o
altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione
di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri
servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in
regime di concessione pubblica;";
b) all’articolo 648, primo comma, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La pena e’ aumentata quando il fatto riguarda
denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi
dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi
dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi
dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).".
2. All’articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura
penale, dopo le parole "numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)" sono
inserite le seguenti: ", nonche’ 7-bis)" e dopo la lettera f) e’
inserita la seguente: "f-bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi
aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, ultimo periodo;".

Art. 9

Frode informatica commessa con sostituzione d’identita’ digitale

1. All’articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, e’ inserito il seguente:
"La pena e’ della reclusione da due a sei anni e della multa da
euro 600 a euro 3.000 se il fatto e’ commesso con sostituzione
dell’identita’ digitale in danno di uno o piu’ soggetti.";
b) all’ultimo comma, dopo le parole "di cui al secondo" sono
inserite le seguenti: "e terzo".
2. All’articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, le parole "e 635-quinquies" sono sostituite dalle
seguenti: ", 635-quinquies e 640-ter, terzo comma," e dopo le parole:
"codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonche’ dei delitti di
cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.".
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30-ter, dopo il comma 7, e’ inserito il seguente:
"7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell’ambito
dello svolgimento della propria specifica attivita’, gli aderenti
possono inviare all’ente gestore richieste di verifica
dell’autenticita’ dei dati contenuti nella documentazione fornita
dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base
della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l’identita’
delle medesime.";
b) all’articolo 30-sexies, dopo il comma 2, e’ aggiunto il
seguente:
"3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il parere del gruppo di lavoro, puo’ essere rideterminata la
misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.".

Art. 10

Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225

1. All’articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, e’ sostituito dal seguente:
"1. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua
delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio,
formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata
e comunque acquisitane l’intesa, delibera lo stato d’emergenza,
fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con
specifico riferimento alla natura e alla qualita’ degli eventi. La
delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi
interventi di soccorso e di assistenza nelle more della ricognizione
in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del
Commissario delegato e autorizza la spesa nell’ambito dell’ apposito
stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo,
individuando nell’ambito dello stanziamento complessivo quelle
finalizzate alle attivita’ previste dalla lettera a) del comma 2. Ove
il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le
risorse finalizzate alla attivita’ di cui alla lett. a) del comma 2,
risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto
agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una
relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente
determinazione in ordine alla necessita’ di integrazione delle
risorse medesime. La revoca dello stato d’emergenza per venir meno
dei relativi presupposti e’ deliberata nel rispetto della procedura
dettata per la delibera dello stato d’emergenza.";
b) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
"1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza
non puo’ superare i 180 giorni prorogabile per non piu’ di ulteriori
180 giorni.";
c) al comma 2, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all’organizzazione ed all’effettuazione dei servizi di
soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall’evento;
b) al ripristino della funzionalita’ dei servizi pubblici e
delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle
risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per
la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all’evento,
entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque
finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata
incolumita’;
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle
strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate,
nonche’ dei danni subiti dalle attivita’ economiche e produttive, dai
beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla
base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all’avvio dell’attuazione delle prime misure per far
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti
delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate
con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione
interessata.";
d) al comma 5-quinquies le parole da "del Fondo Nazionale" a "n.
196." sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle
prime esigenze del suddetto Fondo e’ autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l’anno 2013. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale
di protezione civile di cui all’articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall’anno
finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali
e’ determinata annualmente, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett.
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".".
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All’articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
"1-bis. I Commissari delegati di cui all’articolo 5, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di
responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per
la trasparenza di cui all’ articolo 43 del presente decreto.".
4. All’articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e
successive modificazioni, e’ abrogato il comma 8.

Art. 11

Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco

1. Limitatamente alle attivita’ di soccorso pubblico rese dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e’ istituito nello stato
di previsione del Ministero dell’interno – Missione "Soccorso Civile"
– Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" un fondo
per l’anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di
spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l’anno
2013. A decorrere dall’anno 2014, lo stanziamento del fondo e’
determinato annualmente con la legge di bilancio.
2. Una quota del fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15
milioni, e’ assegnata per l’anno 2013 per le finalita’ di cui al
comma 1, mediante le procedure di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul
fondo di cui al comma 1, restano acquisite all’erario, in misura
corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione
delle emergenze.
4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in
favore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero
dell’interno – Missione "Soccorso Civile", ivi compresi quelli
relativi al trattamento economico accessorio spettante al personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del
Ministro dell’interno, da comunicare anche con evidenze informatiche
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio.
5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 4, le parole "e le forze di polizia"
sono sostituite dalle seguenti: ", le forze di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco";
b) all’articolo 71, dopo il comma 13, e’ inserito il seguente:
"13-bis. Al fine di garantire la continuita’ e l’efficienza dei
servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli
incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo’ effettuare
direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11,
relativamente alle attrezzature riportate nell’allegato VII di cui
dispone a titolo di proprieta’ o comodato d’uso. Il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.";
c) all’articolo 73, dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:
"5-bis. Al fine di garantire la continuita’ e l’efficienza dei
servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli
incendi, la formazione e l’abilitazione del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco all’utilizzo delle attrezzature di cui
al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale
medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.".

Art. 12

Gestioni commissariali delle province

1. Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e
di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni
provinciali, adottati, in applicazione dell’articolo 23, comma 20,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi
dell’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Sono, altresi’, fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai commissari
straordinari di cui al comma 1.
3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonche’ quelle
disposte in applicazione dell’articolo 1, comma 115, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 115, terzo periodo,
della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento si
applicano ai casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione
anticipata degli organi provinciali che intervengano in una data
compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014.
5. Fino al 30 giugno 2014 e’ sospesa l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare minori
entrate ne’ nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 14 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell’interno

Giovannini, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Cancellieri, Ministro della giustizia

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l’attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo…

…dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee (Legge Comunitaria 2008), ed in particolare
gli articoli 1, 2 e 36;
Visto l’articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009,
che prevede la possibilita’ di adottare disposizioni integrative e
correttive, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi, nell’ambito dei criteri di delega di cui al
medesimo articolo 1, ed, in particolare, di quello di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), relativo al necessario
coordinamento con le discipline vigenti per il settore interessato
dalla normativa da attuare, e di quelli di cui all’articolo 36;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante
attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo
dell’acquisizione e della detenzione di armi;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare
l’articolo 14, comma 7, con il quale e’ stato abrogato l’articolo 7
della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il Catalogo nazionale
delle armi comuni da sparo;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare
l’articolo 23, comma 12-sexiesdecies, con il quale e’ stata
demandata, in via esclusiva, al Banco nazionale di prova l’attivita’
di accertamento della qualita’ di arma comune da sparo;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto
legislativo 22 giugno 2012, n. 105, ed, in particolare l’articolo 1,
comma 11;
Vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 maggio 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 marzo 2012;
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche alle norme
introdotte dal decreto legislativo n. 204 del 2010, in relazione a
quanto rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo
decreto, anche con riferimento a modifiche normative successivamente
intervenute in materia di procedura per il riconoscimento delle armi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
della difesa, della salute e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente decreto-legislativo:

Art. 1

Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della
direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa
al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 31-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
«Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1,
lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come
modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per
esercitare l’attivita’ di intermediario di cui all’articolo 1-bis,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
527, nel settore delle armi, e’ richiesta una apposita licenza
rilasciata dal questore, che ha una validita’ di 3 anni. Si applicano
in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste
per la licenza di cui all’articolo 31. La licenza non e’ necessaria
per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate.
Del mandato e’ data comunicazione alla questura competente per
territorio:
Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l’ultimo giorno del
mese, all’autorita’ che ha rilasciato la licenza un resoconto
dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello
stesso mese. Il resoconto puo’ essere trasmesso anche all’indirizzo
di posta elettronica certificata della medesima autorita’.»;
2) il quarto comma e’ abrogato;
b) all’articolo 38, primo comma, le parole: «ovvero per via
telematica al sistema informatico di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalita’ stabilite nel
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero anche per via
telematica alla questura competente per territorio attraverso
trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata»;
c) all’articolo 39 e’ aggiunto il seguente comma: «Nei casi
d’urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono
all’immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma,
dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le
condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il
prefetto assegna all’interessato un termine di 150 giorni per
l’eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma.
Nello stesso termine l’interessato comunica al prefetto l’avvenuta
cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata
cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell’articolo 6, quinto
comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.».

Art. 2

Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificata dal decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della
direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa
al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, dopo la parola: «parabellum» sono inserite le
seguenti: «, nonche’ di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto
per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di
armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili,
contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un
numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonche’ di tali
caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare
il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e’
ammesso un numero di colpi non superiore a 10»;
2) al terzo comma, le parole: «la commissione consultiva di cui
all’articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «il Banco nazionale
di prova»;
3) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non
sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna
liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di
capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o
preparati di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore
a 12,7 joule, purche’ di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e
non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a
spese dell’interessato, procede a verifica di conformita’ dei
prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una
energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati
esclusivamente per attivita’ agonistica. In caso di inosservanza
delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa di cui all’articolo 17-bis, primo comma, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell’interno
sono definite le disposizioni per l’acquisto, la detenzione, il
trasporto, il porto e l’utilizzo degli strumenti da impiegare per
l’attivita’ amatoriale e per quella agonistica.»;
4) al quarto comma, dopo la parola: «corrosive,» sono inserite le
seguenti: «o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle
consentite a norma del terzo comma ed»;
b) all’articolo 5, al sesto comma, le parole: «e riconosciuta con
provvedimento del Ministero dell’interno. Con decreto del Ministro
dell’interno sono definite le modalita’ di attuazione del presente
comma» sono soppresse;
c) all’articolo 12 il quarto comma e’ sostituito dal seguente: «Non
puo’ essere autorizzata l’importazione di armi comuni da sparo che
non abbiano superato la verifica di cui all’articolo 23, comma
12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»;
d) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma dopo le parole: «conformi ai tipi catalogati»
sono inserite le seguenti: «ovvero non superino la verifica di cui
all’articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135,»;
2) il sesto comma e’ abrogato;
e) all’articolo 15, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «I
cittadini italiani residenti all’estero o dimoranti all’estero per
ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono
ammessi all’importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la
licenza di cui all’articolo 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, per finalita’ sportive o di caccia, provviste del numero di
matricola, nonche’ di armi comuni da sparo per finalita’ commerciali
ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di
valutazione e riparazione.»;
f) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Il rilascio della
licenza di polizia, singola, multipla e globale, fatte salve le
previsioni di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 9 luglio
1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012,
n. 105, per l’esportazione di armi comuni da sparo di ogni tipo e’
subordinato all’applicazione del disposto dell’articolo 11 del
regolamento (CE) n. 258/2012.»;
2) al terzo comma il primo periodo e’ soppresso e al secondo
periodo le parole: «A tal fine, il titolare» sono sostituite dalle
seguenti: «Il titolare»;
3) al quinto comma dopo le parole: «di caccia» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «, ovvero di armi comuni da sparo per finalita’
commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni,
mostre, o di valutazione e riparazione»;
g) all’articolo 22, primo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese
dell’interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi
apporra’ specifico punzone.»;
h) all’articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma al numero 1), dopo le parole: «precedente
articolo 7» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non sottoposte alla
verifica di cui all’articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;»;
2) il sesto comma e’ sostituito dal seguente: «Non e’ punibile, ai
sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni
d’identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne
effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco
nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui
all’articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, o l’importazione ai sensi dell’articolo 11.».

Art. 3

Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85

1. All’articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Alle armi per uso
sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7
agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o
dell’importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le
federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per
le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o
amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto
previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se
previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni
sportive interessate affiliate o associate al CONI.»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Delle armi per uso
sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova
e’ redatto un apposito elenco.».

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204,
il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui
al comma 2, nonche’ agli articoli 35, comma 1, 42, quarto comma, 55 e
57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati
dall’articolo 3 del presente decreto, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti in materia.».

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei
compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le armi da fuoco per uso scenico di cui all’articolo 22 della
legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche’ le armi, anche da sparo, ad
aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule
sferiche marcatrici, di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 21
dicembre 1999, n. 526, e all’articolo 2, comma 2, della legge 25
marzo 1986, n. 85, devono essere sottoposte, a spese
dell’interessato, a verifica del Banco nazionale di prova.
2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto:
a) i soggetti detentori di armi, nelle more dell’adozione del
decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, devono produrre il
certificato medico per il rilascio del nulla osta all’acquisto di
armi comuni da fuoco previsto dall’articolo 35, settimo comma, del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia stato gia’
prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi e’ sempre
possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi
al ricevimento della diffida da parte dell’ufficio di pubblica
sicurezza competente;
b) le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello
Stato, autorizzate dalle competenti autorita’ di pubblica sicurezza
ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai
sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
prima dell’entrata in vigore del presente decreto, continuano ad
essere legittimamente detenute e ne e’ consentita, senza obbligo di
conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a
terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 29 settembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro per
gli affari europei

Alfano, Ministro dell’interno

Bonino, Ministro degli affari
esteri

Cancellieri, Ministro della
giustizia

Saccomanni, Ministro dell’economia
e delle finanze

Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico

Mauro, Ministro della difesa

Lorenzin, Ministro della salute

D’Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.