DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136 Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la estrema gravita’ sanitaria, ambientale, economica e
della legalita’ in cui versano alcune aree della regione Campania;
Considerato che la sicurezza della continuita’ del funzionamento
produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una
priorita’ di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei
prevalenti profili di protezione dell’ambiente e della salute e di
salvaguardia dei livelli occupazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni per una piu’ incisiva repressione delle condotte di
illecita combustione dei rifiuti, per la mappatura dei terreni della
regione Campania destinati all’agricoltura e per una efficace
organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica in quelle
aree, nell’interesse della salute dei cittadini, dell’ambiente, delle
risorse e della produzione agroalimentare, nonche’ garantire la
continuita’ degli interventi di bonifica gia’ avviati;
Rilevato che le attivita’ di attuazione delle prescrizioni delle
a.i.a. rilasciate per lo stabilimento Ilva di Taranto, pur
tempestivamente avviate, hanno evidenziato profili di complessita’
che richiedono un immediato intervento di semplificazione e di
interpretazione autentica;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di intervenire con
disposizioni finalizzate a superare le sopra esposte criticita’;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 3 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell’interno, del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto-legge :

Art. 1

Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in
Campania

1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
l’Istituto superiore di sanita’ e l’Agenzia regionale per la
protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi
comuni e le priorita’ definite con direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, d’intesa con il
Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini
tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di
telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati
all’agricoltura, al fine di accertare l’eventuale esistenza di
effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi
anche mediante combustione.
2. Nello svolgimento delle attivita’ di rispettiva competenza, gli
enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo
ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualita’ e della repressione frodi dei
prodotti alimentari, dell’Istituto superiore di sanita’, dell’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura, dell’Agenzia per l’Italia digitale,
dell’Istituto geografico militare, di organismi scientifici pubblici
competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della
Regione Campania. Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il
Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche
agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della
salute assicurano, per le finalita’ di cui al presente articolo, agli
enti di cui al comma 1 l’accesso ai terreni in proprieta’, nel
possesso o comunque nella disponibilita’ di soggetti privati.
3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli
istituti e all’agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi
conoscitivi nella loro disponibilita’.
4. I titolari di diritti reali di godimento o del possesso dei
terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo sono
obbligati a consentire l’accesso ai terreni stessi. Nel caso sia
comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al
primo periodo, l’accesso ai terreni, questi sono indicati tra i
terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca
dell’indicazione puo’ essere disposta con decreto dei Ministri delle
politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente, della
tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia
stato consentito l’accesso, se dalle risultanze delle indagini sia
dimostrata l’idoneita’ di tali fondi alla produzione agroalimentare.
Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole,
alimentari e forestali, dell’ambiente, della tutela del territorio e
del mare e della salute puo’ essere disposta, su istanza dei soggetti
interessati, la revoca dell’indicazione tra i terreni di cui al comma
6, qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale
indicazione.
5. Entro sessanta giorni dall’adozione della direttiva di cui al
comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri
delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione
con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate,
contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica
relativi ai terreni indicati come prioritari dalla medesima
direttiva. Entro i successivi novanta giorni, gli enti di cui al
comma 1 presentano un’analoga relazione relativa ai restanti terreni
oggetto dell’indagine.
6. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei
risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al secondo
periodo del comma 5, con distinti decreti interministeriali dei
Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali,
dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute
sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere
destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture
diverse. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere
indicati anche i terreni da destinare solo a produzioni
agroalimentari determinate.

Art. 2

Azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei territori della
regione Campania

1. Al fine di determinare gli indirizzi per l’individuazione o il
potenziamento di azioni e interventi di monitoraggio, tutela e
bonifica nei terreni della regione Campania indicati ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, e’ istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui
delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal
Ministro dell’interno, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le
attivita’ culturali e dal Presidente della regione Campania. Al
Comitato spetta altresi’ la supervisione delle attivita’ della
Commissione di cui al comma 2.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato
interministeriale di cui al comma 1, al fine di individuare o
potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni
della regione Campania, come indicati ai sensi dell’articolo 1, comma
6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la coesione territoriale, entro trenta giorni
dall’adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma
6, e’ istituita una Commissione composta da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri che la presiede, e da un
rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale,
del Ministero dell’interno, del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le
attivita’ culturali e della regione Campania. Ai componenti della
Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto
tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dai
Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione
territoriale, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
oneri per la finanza pubblica.
4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla
definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento
delle finalita’ ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli
enti di cui all’articolo 1, comma 1, adotta e successivamente
coordina un programma straordinario e urgente di interventi
finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica
dei siti nonche’ alla rivitalizzazione economica dei territori, nei
terreni della regione Campania indicati ai sensi dell’articolo 1,
comma 6. Il programma puo’ essere realizzato anche attraverso la
stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all’articolo 6
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero attraverso la
nomina di un commissario straordinario ai sensi dell’articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400. La Commissione riferisce
periodicamente al Comitato interministeriale sulle attivita’ di cui
al presente comma.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del programma straordinario
urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede nel limite delle
risorse che si renderanno disponibili a seguito della
riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione
coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di cui
all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le
risorse di cui al presente comma possono essere integrate con
eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell’ambito dei
programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020.
6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini di cui
all’articolo 1, comma 1, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di
2.900.000 euro nel 2014, si provvede con le risorse europee
disponibili nell’ambito del programma operativo regionale per la
Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e
di terreni contaminati.

Art. 3

Combustione illecita di rifiuti

1. Dopo l’articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e’ inserito il seguente:
«Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). – 1. Salvo che il
fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque appicca il fuoco a
rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in
aree non autorizzate e’ punito con la reclusione da due a cinque
anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si
applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui
all’articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione
illecita di rifiuti.
3. La pena e’ aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1
siano commessi nell’ambito dell’attivita’ di un’impresa o comunque di
un’attivita’ organizzata.
4. La pena e’ aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi
in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque
anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di
stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti
di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell’articolo 259, comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo
appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l’uso del
bene e’ avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio
comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale
consegue la confisca dell’area sulla quale e’ commesso il reato, se
di proprieta’ dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi
gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte
di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo 184,
comma 2, lettera e).».
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i
Prefetti delle province della regione Campania, nell’ambito delle
operazioni di sicurezza e di controllo del territorio
prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di
criminalita’ organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi,
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale
militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle
competenti autorita’ militari ai sensi dell’articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121.

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. All’articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
dopo il comma 3-bis, e’ aggiunto il seguente:
«3-ter. Quando esercita l’azione penale per i reati previsti nel
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati
previsti dal codice penale comportanti un pericolo o un pregiudizio
per l’ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione
nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui
al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della
salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa
anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero,
nell’informazione, indica le norme di legge che si assumono violate
anche quando il soggetto sottoposto a indagine per i reati indicati
nel secondo periodo e’ stato arrestato o fermato ovvero si trova in
stato di custodia cautelare. Le sentenze e i provvedimenti definitori
di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura
della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi,
alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente
comma».

Art. 5

Proroga dell’Unita’ Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 15
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920
del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al fine di consentire il completamento delle attivita’
amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse
gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell’ambito
della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l’Unita’
Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e
successive modificazioni e integrazioni, e’ prorogata fino al 31
dicembre 2015 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Nel limite organico di cui all’ordinanza richiamata nel comma 1,
il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, con decreto, disciplina la
composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento
economico e le procedure operative dell’Unita’
Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilita’
presenti sulle contabilita’ speciali di cui all’articolo 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre
2012.
3. Gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento
dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei
rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti
dell’Unita’ Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori bilancio
nei confronti della stessa Unita’ Tecnica-Amministrativa che
presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data,
anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per
l’anno 2014 la "Sezione per assicurare la liquidita’ per i pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui
all’articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con
le procedure e nei termini ivi previsti.
4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del
personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal
commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio
2012, n. 4022, e dell’articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
continuano ad essere effettuati all’INPS, secondo quanto previsto dai
contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati
alla societa’ ex concessionaria dei lavori per l’adeguamento,
realizzazione e gestione degli impianti di collettamento e
depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e
Cuma.
5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il
sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la
straordinaria necessita’ e urgenza di evitare il verificarsi di
soluzioni di continuita’ nella gestione delle medesime emergenze
ambientali, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le
disposizioni, di cui all’articolo 11 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e di cui
all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5
dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12
dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine
continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente
presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente
comma. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si
provvede con le risorse gia’ previste per la copertura finanziaria
delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6

Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente:
«Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, le
regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro
quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina
puo’ comunque essere adottato.»;
b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti:
«Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli
assessori all’ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si
applica l’articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2. I commissari possono avvalersi, per le attivita’ di
progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei
lavori, per le attivita’ di direzione lavori e collaudo, per ogni
altra attivita’ di carattere tecnico-amministrativo connessa a
progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni
e delle regioni interessate dagli interventi, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonche’ dell’ANAS; al personale
degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi,
salvo il rimborso delle spese.».

Art. 7

Modificazioni all’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

1. All’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Il
piano di cui al comma 5 e’ approvato con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine della
approvazione del piano, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare acquisisce, sulla proposta del comitato di
esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del commissario
straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro
sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali il piano puo’ essere
approvato anche senza i pareri richiesti. L’approvazione del piano
avviene entro quindici giorni dal ricevimento dei pareri e comunque
entro il 28 febbraio 2014. Il piano di cui al comma 6 e’ approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;
b) al comma 7, e’ aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta
salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5
conclude i procedimenti di riesame previsti dall’autorizzazione
integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima
autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono
essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e
29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.»;
c) al comma 8, le parole: «Fino all’approvazione del piano
industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fino
all’adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e
delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»;
d) al comma 8, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente,
si interpreta nel senso che la stessa e’ rispettata qualora
sussistano tutte le seguenti condizioni: a) la qualita’ dell’aria
nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle
sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle
apposite centraline di monitoraggio gestite dall’A.R.P.A. risulti
conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e
nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un
peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione
commissariale; b) alla data di approvazione del piano, siano stati
avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per
cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non
applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e
prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall’approvazione
del piano di cui al comma 5, trasmette all’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica
analiticamente i suddetti interventi.»;
e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In
applicazione del generale principio di semplificazione
procedimentale, al fine dell’acquisizione delle autorizzazioni,
intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati
degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli
altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i
lavori previsti dall’autorizzazione integrata ambientale, dal piano
delle misure di risanamento ambientale e sanitario, dal piano
industriale di conformazione delle attivita’ produttive, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta
del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla
convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere
acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica
dell’impatto ambientale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto
ambientale del progetto entro novanta giorni dalla sua presentazione,
o sulla verifica di assoggettabilita’ alla procedura medesima entro
quarantacinque giorni. I predetti termini sono comprensivi dei
quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di
esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a
disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il
termine di conclusione della conferenza di servizi e’ sospeso per un
massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non
espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di
motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine puo’
essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni.
La determinazione conclusiva della conferenza di servizi e’ adottata
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed
urbanistici, per la quale non e’ necessaria la valutazione ambientale
strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorita’ preposte
alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei
ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o
provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi
all’intesa. L’intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta
giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di
copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti,
previsti dall’autorizzazione integrata ambientale o da altre
prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici"»;
f) dopo il comma 9, e’ aggiunto il seguente: «9-bis. Durante la
gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni
dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonche’ le previsioni di cui al
comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla
gestione commissariale, le sanzioni previste dall’articolo 1, comma
3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette sanzioni,
ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione
precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico
dell’impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e
sono irrogate al titolare dell’impresa o al socio di maggioranza che
abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.»;
g) dopo il comma 11, e’ aggiunto il seguente:
«11-bis. Dopo l’approvazione del piano industriale, in relazione
agli investimenti ivi previsti per l’attuazione dell’autorizzazione
integrata ambientale e per l’adozione delle altre misure previste nel
piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e
sanitaria, il titolare dell’impresa o il socio di maggioranza e’
diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le
somme necessarie all’attuazione delle misure previste, nel termine di
trenta giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento
su un conto intestato all’azienda commissariata. Le somme messe a
disposizione dal titolare dell’impresa o dal socio di maggioranza
sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati
ambientali o connessi all’attuazione dell’autorizzazione integrata
ambientale. Ove il titolare dell’impresa o il socio di maggioranza
non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in
parte, le somme necessarie, secondo quanto previsto dal primo
periodo, al commissario straordinario sono trasferite, su sua
richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di
quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a
procedimenti penali a carico del titolare dell’impresa o del socio di
maggioranza, diversi da quelli per reati ambientali o connessi
all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale. In caso,
inoltre, nell’ipotesi di proscioglimento del titolare dell’impresa o
del socio di maggioranza da tali reati, le predette somme, per la
parte in cui sono impiegate per l’attuazione dell’autorizzazione
integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle
misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria, e salvo
conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In
caso di condanna del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza
per detti reati resta fermo l’eventuale credito dello Stato e degli
altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza
di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle
somme trasferite al commissario straordinario che derivano da
sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario
medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.».

Art. 8

Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure
ambientali e sanitarie per l’Ilva di Taranto ricadenti in area SIN.

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l’articolo
2-quater, e’ aggiunto il seguente:
«Art. 2-quinquies (Autorizzazione degli interventi previsti dal
piano delle misure ambientali e sanitarie per l’Ilva di Taranto
ricadenti in area SIN). – 1. Nell’area dello stabilimento Ilva di
Taranto, limitatamente alle porzioni che all’esito della
caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli
interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal
piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria
avvengono nel rispetto dei commi che seguono.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili
ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti
criteri e modalita’, al fine di non interferire con la successiva
bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali
contaminate:
a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione,
alla provincia, al comune territorialmente competenti e all’A.R.P.A.
Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori,
unitamente al relativo cronoprogramma;
b) nell’esecuzione degli interventi, con particolare riferimento
all’attivita’ di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e
gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della
qualita’ delle acque sotterranee;
c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere
effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale
per una profondita’ dal piano di fondo scavo di 0-1 metri,con le
modalita’ previste al comma 3;
d) se nel corso delle attivita’ di scavo vengono rinvenuti
rifiuti, il commissario straordinario ne da’ comunicazione
all’A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine di
effettuare le necessarie verifiche in contraddittorio prima della
prosecuzione dell’intervento;
e) se, all’esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del
comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario ne da’
comunicazione all’A.R.P.A. Puglia e procede agli idonei interventi
garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di
procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;
f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere
riutilizzati in sito.
3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2,
lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalita’:
a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;
b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;
c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto
dalla miscelazione delle aliquote;
d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che
deve riguardare i medesimi analiti gia’ ricercati in esecuzione del
piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di
contaminazione (CSC);
e) conservazione di un’aliquota di campione a disposizione
dell’A.R.P.A. Puglia.
4. Nelle aree non caratterizzate o che all’esito della
caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici suolo o
sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati
solo previa verifica della compatibilita’ con i successivi o
contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che
risulteranno necessari; tale verifica e’ effettuata da A.R.P.A.
Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalita’ di
esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla
presentazione del progetto dell’intervento. A tali fini il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con
A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un
apposito protocollo tecnico operativo.».

Art. 9

Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in
amministrazione straordinaria

1. Dopo l’articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, e’ inserito il seguente:
«Art. 65-bis. (Misure per la salvaguardia della continuita’
aziendale). – 1. In caso di reclamo previsto dall’articolo 65, comma
2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui
all’articolo 54 ed ai commissari straordinari e’ attribuito il potere
di regolare convenzionalmente con l’acquirente dell’azienda o di rami
di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione ministeriale, modalita’ di gestione idonee a
consentire la salvaguardia della continuita’ aziendale e dei livelli
occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che
definisce il giudizio.».
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 10 dicembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell’interno

De Girolamo, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Orlando, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico

Trigilia, Ministro per la coesione
territoriale

Visto, Il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 Regolamento recante criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell’acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007…

…n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante
attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di
misura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e
50, relativi all’attribuzione delle funzioni degli uffici metrici
provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e l’articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le
funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della
normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di
qualita’ per prodotti e servizi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare
l’articolo 29, comma 2, relativo alla facolta’ da parte del Ministero
dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di
commercio;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca
norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di
commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali
metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige concernente, tra l’altro, il trasferimento alle Camere di
commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali
metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana
concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il
riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta e che istituisce la
Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente
norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per
il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei
compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali
dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto 29 agosto 2007 che incarica le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere la
vigilanza sul mercato di cui all’articolo 14 del decreto legislativo
2 febbraio 2007, n. 22;
Visto in particolare l’articolo 19, comma 2, del citato decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello
sviluppo economico stabilisce, con uno o piu’ decreti, i criteri per
l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di
misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente
la riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2
dell’articolo 1, che sostituisce l’articolo 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare
riferimento all’articolo 19, concernente la segnalazione certificata
di inizio attivita’ – Scia;
Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva
98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita
con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e
integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 febbraio 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988,
con note n. 16721 del 5 settembre 2013 e n. 17996 del 24 settembre
2013;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai controlli successivi
relativi ai contatori dell’acqua e ai contatori di calore, definiti
rispettivamente agli allegati MI-001 e MI-004 del decreto legislativo
2 febbraio 2007, n. 22.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
b) «allegato MI-001», l’allegato MI-001 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22;
c) «allegato MI-004», l’allegato MI-004 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22;
d) «contatore dell’acqua», strumento inteso a misurare, memorizzare
e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d’acqua pulita,
fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale e di industria
leggera, che passa attraverso il trasduttore di misurazione;
e) «contatore di calore», strumento destinato a misurare il calore
che, in un circuito di scambio termico, e’ assorbito o rilasciato da
un liquido denominato liquido di trasmissione di calore;
f) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata
da motivi di interesse pubblico, sanita’ pubblica, sicurezza
pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei
consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta’ delle
transazioni commerciali;
g) «verificazione periodica dei contatori dell’acqua», il controllo
metrologico legale periodico effettuato sui contatori dell’acqua dopo
la loro messa in servizio, secondo la periodicita’ definita in
funzione delle caratteristiche metrologiche o a seguito di
riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di
etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;
h) «verificazione periodica dei contatori di calore», il controllo
metrologico legale periodico effettuato sui contatori di calore, dopo
la loro messa in servizio, secondo la periodicita’ definita o a
seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione
di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;
i) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali,
diversi da quelli delle lettere g) e h), effettuati su strumenti in
servizio, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza,
eseguiti su contatori dell’acqua e sui contatori di calore, intesi ad
accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo;
l) «titolare del contatore dell’acqua e del contatore di calore»,
la persona fisica o giuridica titolare della proprieta’ di detti
contatori o che, ad altro titolo, ha la responsabilita’
dell’attivita’ di misura;
m) «raccomandazione OIML», la Raccomandazione Internazionale
pubblicata dall’Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale;
n) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi
europei di normalizzazione elencati nell’allegato I della direttiva
98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione
conformemente all’articolo 6 di tale direttiva;
o) «organismo nazionale di accreditamento», l’unico organismo che
in uno Stato membro e’ autorizzato da tale Stato a svolgere attivita’
di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
p) «sigilli», i sigilli, anche di tipo elettronico, applicati sui
contatori dell’acqua e sui contatori di calore dagli organismi
notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della
conformita’ e dagli organismi che hanno presentato una segnalazione
certificata di inizio attivita’ all’Unione Italiana delle Camere di
Commercio e dalle stesse Camere durante il periodo transitorio di cui
all’articolo 22;
q) «libretto metrologico», il libretto anche in formato elettronico
su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell’allegato
II;
r) «Scia», la segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui
all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni;
s) «organismo», l’organismo di ispezione cosi’ come definito nella
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua la verificazione
periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione a
seguito della presentazione a Unioncamere della segnalazione
certificata di inizio attivita’ – Scia;
t) «Unioncamere», l’Unione Italiana delle Camere di Commercio;
u) «contatore di controllo», un contatore utilizzato per il
controllo di altri contatori.

Art. 3

Controlli successivi

1. I contatori dell’acqua e i contatori di calore, qualora
utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai
seguenti controlli successivi:
a) verificazione periodica;
b) controlli metrologici casuali.
2. In sede di controlli successivi ai contatori dell’acqua ed ai
contatori di calore non possono essere aggiunti ulteriori sigilli
rispetto a quelli gia’ previsti negli attestati di esame CE del tipo
o di progetto rilasciati dagli organismi notificati.
3. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le
procedure tecniche da seguire nei controlli successivi e di meglio
specificare le prescrizioni al riguardo gia’ contenute nel presente
regolamento possono essere definite dal Ministro dello sviluppo
economico apposite direttive per l’effettuazione dei suddetti
controlli successivi sui contatori dell’acqua e sui contatori di
calore.

Art. 4

Criteri per la verificazione periodica

1. La periodicita’ della verificazione periodica dei contatori
dell’acqua e dei contatori di calore e’ riportata nell’allegato I.
2. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica
dei contatori dell’acqua e dei contatori di calore sono pari a quelli
fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa
tipologia e classe di accuratezza, dalla relativa Norma armonizzata o
Raccomandazione OIML.
3. Nei casi in cui le pertinenti norme armonizzate o
Raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche
sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di
verificazione periodica sono pari a quelli stabiliti negli allegati
MI-001 e MI-004.
4. Ove non vi abbia gia’ provveduto il fabbricante, l’organismo che
esegue per la prima volta la verificazione periodica dota il
contatore dell’acqua o il contatore di calore, senza onere per il
titolare dello stesso, di un libretto metrologico, anche su supporto
informatico, contenente le informazioni di cui all’allegato II.
5. Il titolare del contatore dell’acqua e del contatore di calore
che e’ stato sottoposto alla verificazione periodica esibisce, su
richiesta degli incaricati dei controlli metrologici successivi, il
relativo libretto metrologico o la stampa dal supporto elettronico
dello stesso che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.
6. Nell’allegato III sono riportati i disegni cui devono
conformarsi:
a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l’esito
positivo della verificazione periodica;
b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l’esito
negativo della verificazione periodica o di controlli casuali.
7. Nel caso di strumenti gia’ in uso, il libretto metrologico di
cui al comma 4 e’ fornito da chi effettua la verificazione periodica
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.

Art. 5

Criteri per i controlli metrologici casuali

1. I controlli metrologici casuali sui contatori dell’acqua e sui
contatori di calore in servizio presso i titolari dei contatori sono
effettuati ad intervalli casuali, senza determinata periodicita’ e
senza preavviso. Sono altresi’ eseguiti controlli in contraddittorio
nel caso in cui il titolare del contatore o altra parte interessata
nella misurazione ne fa richiesta alla Camera di commercio competente
per territorio.
2. Nei controlli di cui al comma 1 sono effettuate, secondo i casi,
una o piu’ delle prove previste per la verificazione periodica e gli
strumenti utilizzati rispettano le previsione di cui ai commi 2, 3,
4, 5 e 6 dell’articolo 9.
3. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali sono
superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti per la verificazione
periodica di cui all’articolo 4, commi 2 e 3.
4. Nei casi in cui lo strumento non supera il controllo per non
conformita’ formali, oppure l’errore dello strumento risulta compreso
tra l’errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e
quello di cui al comma 3, il soggetto incaricato ordina al titolare
del contatore di aggiustare lo strumento a proprie spese e di
sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni.

Art. 6

Soggetti incaricati dell’esecuzione
della verificazione periodica

1. La verificazione periodica dei contatori dell’acqua e dei
contatori di calore e’ effettuata da organismi che hanno presentato
apposita Scia a Unioncamere.

Art. 7

Soggetti incaricati dei controlli casuali

1. I controlli casuali dei contatori dell’acqua e dei contatori di
calore sono effettuati dalle Camere di commercio.
2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e
misure.

Art. 8

Generalita’

1. I contatori dell’acqua e i contatori di calore utilizzati per
una funzione di misura legale sono sottoposti alla verificazione
periodica secondo le periodicita’ previste all’allegato I che
decorrono dall’anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la
marcatura metrologica supplementare.
2. Il titolare del contatore dell’acqua e del contatore di calore
richiede la verificazione periodica entro la scadenza della
precedente o entro 10 giorni dall’avvenuta riparazione dei propri
strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette
o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
3. L’esito positivo della verificazione periodica e’ attestato
mediante applicazione dei contrassegni di cui all’allegato III, punto
2, e il ripristino degli eventuali sigilli rimossi, mentre quello
negativo e’ attestato dal contrassegno di cui al punto 1 del medesimo
allegato. Nel caso in cui tale contrassegno non puo’ essere applicato
direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo e’
apposto sul libretto metrologico.
4. In occasione della verificazione periodica contemplata dal
presente regolamento, l’organismo riporta nel libretto metrologico di
cui all’articolo 4, comma 6, l’annotazione delle informazioni
previste dall’allegato II.
5. Nel contrassegno di cui al comma 3 e’ riportato il logo recante
gli elementi identificativi previsti all’articolo 16, comma 2,
dell’organismo che ha effettuato la verificazione periodica.
6. Qualora alla scadenza della verificazione periodica il contatore
dell’acqua e il contatore di calore risultano installati presso
un’utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore
dell’acqua e del contatore di calore richiede una nuova verificazione
periodica entro 30 giorni dall’avvenuta riattivazione della
fornitura.

Art. 9

Procedure per la verificazione periodica

1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei
contatori dell’acqua e dei contatori di calore sono rivolte ad
accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi
operazione che comporti l’alterazione dei parametri di lavoro, lo
smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli, con eccezione di
quelli a protezione delle sonde. Nelle more dell’adozione delle
direttive previste al comma 3 dell’articolo 3, la verificazione
periodica e’ eseguita tenendo presenti i principi desumibili dalle
prescrizioni in materia di verificazione CE della pertinente norma
armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa raccomandazione
OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente
previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE
del tipo o di progetto.
2. Gli strumenti utilizzati nella verificazione periodica non
devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo dell’errore
massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si
esegue; in particolare l’incertezza estesa di taratura degli
strumenti non deve essere superiore ad un terzo dell’errore ammesso
sullo strumento sottoposto a verificazione.
3. Gli strumenti campione utilizzati dal laboratorio per eseguire
la verificazione periodica devono essere muniti di certificato di
taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti
sono destinati a misurare. Tale certificazione e’ ripetuta
annualmente.
4. Nel caso in cui la verificazione del contatore dell’acqua in
servizio venga effettuata con un contatore di controllo (master
meter), questo non deve essere affetto da un errore superiore ad un
terzo dell’errore massimo tollerato e, in particolare, l’incertezza
estesa di taratura del contatore di controllo non deve essere
superiore ad un terzo dell’errore massimo ammesso sul contatore in
servizio. Il contatore di controllo deve essere munito di un
certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti
designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che
il contatore e’ destinato a misurare. L’organismo che ha presentato
una segnalazione certificata di inizio attivita’ a Unioncamere
sottopone i propri contatori di controllo alla suddetta
certificazione con cadenza annuale.
5. In alternativa al contatore di controllo (master meter) possono
essere utilizzati per la verificazione anche sistemi di misura
equivalenti i quali rispettano i requisiti del comma 4.
6. Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni da
svolgere sono nella disponibilita’ materiale dell’organismo che
svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d’uso ovvero secondo
altre forme che ne assicurino l’effettiva disponibilita’.
7. In caso di esito negativo della verificazione l’operatore appone
sullo strumento il contrassegno di cui all’allegato III, punto 1, ove
e’ riportato il logo recante gli elementi identificativi
dell’organismo che lo appone e la data. Il contrassegno e’ rimosso
all’atto della nuova richiesta di verificazione periodica o della
verificazione stessa.

Art. 10

Organismi

1. I requisiti degli organismi sono riportati al capo III.
2. L’Unioncamere forma l’elenco degli organismi che hanno
presentato apposita Scia a Unioncamere e che risultano in possesso
dei requisiti di cui al capo III. Tale elenco e’ reso pubblico, e’
consultabile anche per via informatica e telematica e contiene almeno
i seguenti dati:
a) nome, denominazione o ragione sociale dell’organismo;
b) nome e cognome del responsabile delle attivita’ di verificazione
periodica;
c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi
operative ove viene svolta l’attivita’ di verificazione periodica;
d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli
utilizzati;
e) tipi di strumenti dei quali si esegue la verificazione
periodica;
f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta
elettronica;
g) data di inizio attivita’, dell’eventuale divieto di prosecuzione
dell’attivita’ e di cessazione;
h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.

Art. 11

Riparazione degli strumenti

1. Qualora i controlli successivi sui contatori dell’acqua e i sui
contatori di calore hanno esito negativo questi possono essere
detenuti dal titolare del contatore dell’acqua e del contatore di
calore nel luogo di impiego purche’ muniti del contrassegno previsto
all’articolo 4, comma 8, lettera b) e non utilizzati. Gli stessi
strumenti, qualora la verificazione periodica non avvenga
contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa
richiesta di una nuova verificazione periodica, purche’ muniti di
sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del contatore,
fino all’esecuzione della verificazione periodica.
2. Il titolare del contatore dell’acqua e del contatore di calore
richiede una nuova verificazione periodica nei casi in cui ha
provveduto ad una riparazione del contatore che ha comportato la
rimozione di etichette o di altri sigilli di protezione anche di tipo
elettronico. Gli strumenti possono essere utilizzati con i sigilli
provvisori applicati dal riparatore a richiesta del titolare del
contatore, fino all’esecuzione della verificazione periodica.
3. La verificazione periodica e’ eseguita entro 30 giorni dalla
data di ricezione della richiesta da parte dell’organismo.

Art. 12

Obblighi del titolare del contatore
dell’acqua e del contatore di calore

1. I titolari dei contatori dell’acqua e di contatori di calore
soggetti all’obbligo della verificazione periodica:
a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente
ed all’Unioncamere la data di inizio e di fine dell’utilizzo e gli
altri elementi previsti dall’articolo 13, comma 2, del contatore
dell’acqua e del contatore di calore, indicandone l’eventuale uso
temporaneo;
b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori
dell’acqua e contatori di calore, conservano inoltre la
documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico
che deve contenere almeno gli elementi informativi riportati
nell’allegato II;
c) mantengono l’integrita’ dell’etichetta apposta in sede di
verificazione periodica, nonche’ di ogni altro marchio, sigillo,
anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
d) curano l’integrita’ dei sigilli provvisori di cui richiedono
l’applicazione al riparatore.

Art. 13

Elenco titolari di contatori
dell’acqua e dei contatori di calore

1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le
informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui
all’articolo 12, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli
organismi riguardanti le attivita’ di verificazione periodica e degli
esiti dell’attivita’ relativa ai controlli casuali, provvedendo a
trasmetterle ad Unioncamere.
2. Le Camere di commercio formano altresi’ l’elenco dei titolari
dei contatori dell’acqua e dei contatore di calore, consultabile dal
pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini
dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della
vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del
contatore;
b) indirizzo presso cui il contatore e’ in servizio qualora diverso
dal precedente;
c) tipo del contatore;
d) marca e modello del contatore;
e) anno della marcatura CE del contatore;
f) portata permanente (Q3) per i contatori dell’acqua e valore
massimo di portata del liquido di trasmissione di calore consentito
in permanenza, ai fini del corretto funzionamento del contatore (qp),
per i contatori di calore;
g) numero di serie del contatore;
h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;
i) specifica dell’eventuale uso temporaneo del contatore.

Art. 14

Presupposti e requisiti

1. Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere
nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente
regolamento effettuano sia la verificazione periodica, sia
l’assistenza e la riparazione dei contatori dell’acqua e di calore.
2. L’organismo al momento della presentazione della Scia dichiara
di operare in conformita’ alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
(Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che
effettuano attivita’ di ispezione) e rispetta i requisiti di cui al
presente regolamento e alle altre norme applicabili.
3. Se l’organismo non e’ gia’ accreditato, entro 270 giorni
dall’inizio dell’attivita’ inoltra ad Unioncamere il certificato di
accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento
che attesti che l’organismo e’ accreditato come organismo che
esercita l’attivita’ di ispezione in conformita’ alla norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17020. In assenza di tale adempimento gli effetti connessi
alla Scia sono sospesi e, dopo ulteriori 60 giorni, cessano di
diritto.
4. Gli organismi di cui al comma 1 nominano un responsabile per
l’attivita’ di verificazione periodica disciplinata dal presente
regolamento.

Art. 15

Indipendenza degli organismi e sigilli

1. L’organismo che rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui
all’appendice C della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 puo’ eseguire la
funzione di verificazione periodica e quella di riparazione mentre,
nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di
indipendenza di cui all’appendice A, puo’ eseguire solo la
verificazione periodica.
2. Nei casi in cui l’organismo esercita anche l’attivita’ di
riparazione, la funzione di verificazione periodica e’ svolta in
maniera distinta ed indipendente da quella di riparazione; il
responsabile della verificazione periodica dipende direttamente dal
legale rappresentante dell’impresa di cui fa parte l’organismo.
3. I sigilli applicati sui contatori dell’acqua e sui contatori di
calore in sede di verificazione periodica da parte dell’organismo
incaricato al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di
riparazione o per altra qualsiasi causa gia’ posti a salvaguardia
dell’inaccessibilita’ agli organi interni e dei dispositivi di
taratura, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi
notificati o dal fabbricante in sede di accertamento della
conformita’.
4. L’incaricato di effettuare la verificazione periodica, nei casi
in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, da’
evidenza delle operazioni svolte sul libretto metrologico.

Art. 16

Modalita’ di segnalazione

1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad
Unioncamere che, per gli accertamenti, si avvale di norma della
Camera di commercio della provincia in cui gli organismi stessi hanno
la sede operativa dell’attivita’ di verificazione, anche sulla base
delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva
dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Unioncamere. La Scia
contiene:
a) copia del certificato di accreditamento o dichiarazione
dell’organismo nazionale di accreditamento che la domanda di
accreditamento e’ stata accettata;
b) l’indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di
contatori sui quali effettua la verificazione periodica;
c) l’elenco delle attrezzature e dei campioni di cui si avvale per
l’esecuzione della verificazione;
d) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il
responsabile delle verificazioni periodiche si impegnano ad adempiere
agli obblighi derivanti dall’esercizio dell’attivita’ segnalata;
e) l’indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche;
f) l’impegno a conservare per almeno 5 anni copia della
documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le
operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative
registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni
periodiche effettuate;
g) documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni
con particolare riferimento a quelle relative alla verificazione
periodica ed alla gestione dei campioni.
2. L’Unioncamere al momento del ricevimento della segnalazione
provvede all’assegnazione del numero identificativo, da inserire nel
logo del sigillo, ed a comunicare alle Camere di commercio l’avvenuta
presentazione della segnalazione ed il nome del responsabile della
verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero,
preceduto dalla sigla della provincia in cui l’organismo ha la sede
legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una
circonferenza.
3. L’organismo, entro 30 giorni dall’assegnazione del numero
identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che
utilizza nei sigilli e nelle etichette adesive, che al distacco si
distruggono, ai fini della riparazione e della verificazione
periodica.
4. I costi relativi agli accertamenti ed alla vigilanza
sull’organismo, di cui all’articolo 19, sono a carico dell’organismo
che ha presentato la segnalazione.
5. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.

Testo non Art. 17

Divieto di prosecuzione dell’attivita’
e provvedimenti di autotutela

1. L’Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica della
segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo
corredo, e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei
presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell’attivita’, salvo
che, ove cio’ sia possibile, l’organismo interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita’ ed i suoi effetti
entro un termine fissato da Unioncamere stessa, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni.
2. Decorso il termine di 60 giorni di cui al comma 1, l’Unioncamere
puo’ intervenire solo:
a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-octies della legge n. 241 del 1990;
b) mediante procedura interdittiva di cui al primo periodo del
comma 3 dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 se sono state
rese, in sede di Scia, dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell’atto di notorieta’, false e mendaci.
3. Il divieto di prosecuzione dell’attivita’ e’ adottato, sentito
l’organismo, da Unioncamere e contiene la motivazione della decisione
adottata nonche’, l’indicazione del termine e dell’organo cui deve
essere presentato l’eventuale ricorso.
4. Le verifiche gia’ programmate con l’organismo oggetto di
provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell’attivita’ o di
autotutela da parte di Unioncamere devono essere riprogrammate con un
altro organismo dal titolare del contatore dell’acqua e di calore
entro 60 giorni lavorativi dalla conoscenza o dalla comunicazione di
tale inibizione.

Art. 18

Obbligo di registrazione e di comunicazione

1. Gli organismi inviano telematicamente, entro sette giorni
lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna
delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di
verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo
degli strumenti verificati con i seguenti elementi:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del
contatore dell’acqua e di calore;
b) indirizzo presso cui il contatore e’ in servizio, se diverso dal
precedente;
c) tipo del contatore;
d) marca, modello e categoria, del contatore;
e) numero di serie del contatore;
f) portata permanente per i contatori dell’acqua e valore massimo
di portata del liquido di trasmissione di calore consentito in
permanenza, ai fini del corretto funzionamento del contatore per i
contatori di calore;
g) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;
h) specifica dell’eventuale uso temporaneo;
l) data dell’intervento di riparazione, se del caso, e della
verificazione;
m) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;
n) eventuali anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato
esito negativo;
o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.
2. L’organismo tiene un registro, anche in formato elettronico, sul
quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione
periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo
esito.

Art. 19

Vigilanza sugli organismi

1. L’organismo nazionale di accreditamento esegue la propria
attivita’ di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformita’
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
2. Unioncamere, in qualita’ di ente incaricato di gestire il
procedimento che consente agli organismi di operare, ha la facolta’
di effettuare controlli, purche’ non sovrapponibili nello specifico
rispetto di quanto gia’ verificato e documentato dall’organismo
nazionale di accreditamento in merito alla conformita’ alla norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17020, salvo i casi in cui si ritenga comunque
necessaria una verifica ulteriore.
3. La vigilanza sulle verificazioni effettuate dagli organismi
sugli strumenti in servizio, e’ svolta dalla Camera di commercio
competente per territorio, fino all’1% degli strumenti verificati
dagli organismi computati su base annuale. I mezzi e le risorse
necessari alla verifica sono messi a disposizione della Camera di
commercio dal laboratorio che ha eseguito la verificazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui
il laboratorio comunica alla Camera di commercio competente per
territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettua la
verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni
lavorativi.
5. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle
Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere.
6. Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla
corretta applicazione delle norme del presente decreto.

Art. 20

Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi a carico dei titolari dei contatori, previsti in
particolare dagli articoli 8 e 12, sono differiti rispettivamente di
18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
quanto a quelli direttamente o indirettamente connessi alla
sottoposizione a verificazione periodica, e di sei mesi dalla
medesima data, relativamente a quelli di semplice comunicazione alla
Camera di commercio di dati ed informazioni non connessi a tale
verificazione.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 30 ottobre 2013

Il Ministro: Zanonato
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 11, foglio n.
148

ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 9 agosto 2013, n. 165 Regolamento recante misure e modalita’ d’intervento da parte degli operatori delle telecomunicazioni per minimizzare interferenze tra servizi a banda larga mobile ed impianti per la…

…ricezione televisiva domestica

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n.
244» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 121;
Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, recante
«Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione
degli impianti all’interno degli edifici» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre
2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 273 del 21 novembre 2008 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello
sviluppo economico»;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2003, recante «Modalita’
per l’acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle
infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il
«Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150/L del 7 settembre 2005;
Vista la Delibera n. 127/11/CONS del 23 marzo 2011 dell’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Consultazione pubblica
sulle procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle
frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi
terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per
favorire una effettiva concorrenza nell’uso delle altre frequenze
mobili a 900, 1800 e 2100 MHz», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 77 del 4 aprile 2011;
Vista la Delibera n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011 dell’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Procedure e regole per
l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800,
1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione
elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva
concorrenza nell’uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100
MHz» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
140 del 18 giugno 2011, Supplemento ordinario n. 150, come integrata
dalla Delibera 370/11/CONS del 23 giugno 2011, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2011;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed, in
particolare, l’articolo 14, comma 2-bis;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
gennaio 2013, recante «Regole tecniche relative agli impianti
condominiali centralizzati di antenna riceventi del servizio di
radiodiffusione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 25 del 30 gennaio 2013;
Considerato che i sistemi per le comunicazioni mobili di nuova
generazione LTE, operanti in banda a 800 MHz, possono provocare
disturbi interferenziali potenzialmente dannosi sugli impianti di
ricezione della televisione digitale terrestre operanti in banda IV e
V (canali 21-60);
Considerato l’esito delle prove di laboratorio condotte in merito
ai fenomeni interferenziali da parte dell’Istituto Superiore delle
Comunicazioni, nonche’ l’esito delle prove in campo condotte dal
Ministero dello sviluppo economico presso il Centro Nazionale
Controllo Emissioni Radioelettriche e nella citta’ di San Benedetto
del Tronto, congiuntamente agli operatori mobili aggiudicatari delle
frequenze in banda 800 MHz;
Ritenuto opportuno, per esigenze organizzative, tecniche e
gestionali, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga del
supporto tecnico, scientifico, operativo, logistico e di
comunicazione di un soggetto dotato di adeguata competenza
tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni allo scopo di
valutare ed individuare le tecniche di mitigazione piu’ opportune
secondo gli standard, le metodologie e le best pratices anche
internazionali;
Visto l’articolo 41, commi 5 e 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3
come modificato dall’articolo 31, commi 1 e 2, della legge 18 giugno
2009, n. 69;
Considerate le attivita’ di analisi modellistica sviluppata e
condotta congiuntamente alla Fondazione Ugo Bordoni, al fine di
stimare la popolazione potenzialmente coinvolta dall’impatto
interferenziale dei sistemi LTE in banda 800 MHz sulla ricezione dei
segnali DVB-T, tenendo conto anche dei risultati delle sopracitate
prove in campo ed in laboratorio, dei livelli del segnale televisivo
e della possibile distribuzione delle diverse tipologie di impianti
di ricezione televisiva domestica presenti sul territorio nazionale;
Considerato che la quantificazione dell’impatto interferenziale
determinato da reti che impieghino uno specifico blocco di frequenze
di 10 MHz in banda 800 MHz richiede necessariamente una
schematizzazione del problema a causa della impossibilita’ di
considerare preventivamente tutti i diversi parametri di uno scenario
reale di sviluppo delle reti, anche in considerazione del fatto che
alcuni di questi parametri non sono noti preventivamente come le
informazioni relative al dispiegamento delle reti di
telecomunicazioni da attivare in banda 800 MHz;
Considerata sulla base dei risultati di tali attivita’ di studio e
di sperimentazione la necessita’ di individuare misure ed interventi
di mitigazione efficaci e risolutivi delle interferenze
indipendentemente dal blocco di frequenze utilizzato dai sistemi LTE,
affinche’ siano garantiti sia gli utenti del servizio televisivo sia
gli altri legittimi utilizzatori dello spettro elettromagnetico, come
gli operatori di rete televisiva nazionali e locali;
Considerato che l’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221 pone a carico degli operatori aggiudicatari
delle frequenze in banda 800 MHz l’onere degli interventi di
mitigazione;
Considerato che tali oneri debbono essere ripartiti in misura
proporzionata, trasparente e non discriminatoria, tenendo conto della
tipologia di blocco frequenziale di pertinenza, del tipo di
interferenze ad essi correlato e dei relativi obblighi;
Considerata l’esistenza di fenomeni interferenziali determinati
specificamente dai blocchi nella banda 791 – 862 MHz, classificabili
in disturbi selettivi e disturbi da saturazione dei sistemi di
ricezione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 23 aprile 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
10068 del 31 maggio 2013;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita’ e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le misure e le modalita’ di
intervento da porre a carico degli operatori aggiudicatari delle
frequenze in banda 800 MHz, al fine di minimizzare eventuali
interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda
degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica.
2. Il presente decreto si applica ai fenomeni interferenziali
causati dal sistema LTE operante in banda 800 MHz sugli impianti di
ricezione televisiva singoli e/o centralizzati utilizzati dagli
utenti che detengano uno o piu’ apparecchi atti o adattabili alla
ricezione delle trasmissioni televisive.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, che ne formano
parte integrante, s’intende per:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Gestore»: il soggetto incaricato dell’attivita’ di gestione
delle segnalazioni di malfunzionamento degli impianti di ricezione
televisiva terrestre;
c) «Operatori»: le societa’ aggiudicatarie delle frequenze in
banda 800 MHz;
d) «Banda 800 MHz»: porzione della banda di frequenze tra 790 e
862 MHz;
e) «4G»: servizi di telefonia mobile di quarta generazione,
basati sullo standard trasmissione del traffico dati (LTE) che
permettono l’utilizzo di applicazioni multimediali avanzate;
f) «LTE»: standard di trasmissione dei segnali alla base dei
servizi di telefonia mobile di quarta generazione – 4G. Acronimo di
Long Term Evolution;
g) «Sistema LTE»: l’insieme delle stazioni radio base LTE in
banda 800 MHz;
h) «Stazione radio base LTE (SRB)»: l’insieme degli apparati per
la ricezione-trasmissione e del relativo sistema radiante che
caratterizza i sistemi di comunicazioni mobili LTE in banda 800 MHz;
i) «DVB-T»: sistema digitale per la diffusione di programmi
televisivi e servizi digitali;
j) «Fenomeno interferenziale»: malfunzionamento del sistema di
ricezione televisiva dovuto alla coesistenza del segnale televisivo
con i segnali provenienti dalle stazioni radio base LTE;
k) «Impianto per la ricezione televisiva domestica»: impianto
fisso destinato alla ricezione domestica dei segnali televisivi
comprendente tutti gli elementi attivi e passivi dello stesso a
partire dalle antenne riceventi fino alle prese a spina negli
appartamenti;
l) «Antenna centralizzata»: unico sistema di antenne di ricezione
dei segnali televisivi utilizzata in condivisione da diversi
appartamenti presenti in uno stesso stabile;
m) «Impianto condominiale canalizzato»: sistema dotato di
centralina di distribuzione del segnale televisivo condominiale
suddiviso in moduli distinti su cui e’ possibile intervenire
singolarmente per ripristinare la corretta ricezione dei segnali
televisivi;
n) «Impianto condominiale a larga banda»: sistema dotato di
centralina di distribuzione del segnale televisivo condominiale che
non permette l’intervento sulle singole frequenze televisive per il
ripristino della corretta ricezione dei segnali;
o) «Saturazione»: interferenza che impedisce la corretta
ricezione di tutti i canali televisivi;
p) «Disturbo selettivo»: interferenza che impedisce la corretta
ricezione di uno o piu’ canali televisivi;
q) «Filtro d’antenna»: dispositivo inserito nell’impianto di
ricezione televisivo per evitare che il segnale di telefonia mobile
4G ricevuto dall’impianto televisivo crei interferenza;
r) «Utente»: cittadino che usufruisce di un impianto di antenna
privato;
s) «Amministratore»: incaricato di uno stabile con meno di 5
unita’ abitative o amministratore di condominio;
t) «Sito web»: il sito www.helpinterferenze.it attraverso il
quale il cittadino puo’ informarsi sul tema dei disturbi televisivi;
u) «Web form»: la pagina web del sito
www.helpinterferenze.it tramite la quale un utente registrato al
servizio puo’ inviare le segnalazioni riguardanti i disturbi
televisivi;
v) «Contact center»: il risponditore automatico collegato ad un
Numero Verde per gestire le richieste di informazioni ed a personale
specializzato del Gestore per raccogliere le segnalazioni riguardanti
i disturbi televisivi;
w) «Segnalazione»: la richiesta di intervento pervenuta tramite
sito web o contact center;
x) «Mappa di rischio»: la rappresentazione georeferenziata di
risultati prodotti dalla simulazione dei fenomeni di interferenza che
consente la valutazione del grado di attendibilita’ delle
segnalazioni di malfunzionamento;
y) «Ticket di intervento»: la segnalazione selezionata ed
inoltrata dal Gestore agli operatori;
z) «Report di chiusura»: informazioni inerenti la chiusura
dell’intervento effettuato da parte dell’antennista incaricato dagli
operatori o dal corriere incaricato dagli operatori della consegna
del filtro che devono essere acquisite dal Gestore.

Art. 3

Gestione delle segnalazioni dei fenomeni interferenziali

1. L’attivita’ di gestione delle segnalazioni e’ affidata dagli
operatori alla Fondazione Ugo Bordoni, di seguito Gestore, secondo le
previsioni di cui all’articolo 41, commi 5 e 6, della legge 16
gennaio 2003, n. 3 come modificato dall’articolo 31, commi 1 e 2
della legge 18 giugno 2009, n. 69, che accoglie le segnalazioni degli
utenti relative al verificarsi dei fenomeni interferenziali causati
dai sistemi LTE operanti in banda 800 MHz sugli impianti per la
ricezione televisiva. Le segnalazioni sono accolte tramite un
risponditore automatico ed un contact center preposti a rispondere
alle chiamate dirette al numero verde 800 126 126 e tramite un web
form presente sul sito web www.helpinterferenze.it, nel rispetto
delle procedure, dei formati e delle tempistiche di cui all’allegato
1 del presente decreto.
2. Il Gestore, disponendo delle informazioni relative al
dispiegamento delle reti LTE, comunicate dagli operatori secondo le
modalita’ e le tempistiche di cui all’allegato 2 del presente
decreto, e delle informazioni relative alle reti televisive, messe a
disposizione dal Ministero, individua le segnalazioni di interferenza
effettivamente riconducibili ai sistemi LTE in banda 800 MHz,
informandone gli operatori per le attivita’ di loro competenza di cui
all’articolo 4.
3. Il Ministero, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico,
operativo logistico e di comunicazione del Gestore, secondo i termini
e le condizioni da precisare ulteriormente in uno specifico atto
convenzionale tra il Ministero ed il Gestore, monitora le misure e le
modalita’ di intervento degli operatori, disponendo con separato
provvedimento, ai sensi dell’articolo 9 ed ove necessario, la
rimodulazione delle percentuali di contribuzione di cui all’articolo
4.

Art. 4

Gestione degli interventi conseguenti alle segnalazioni dei fenomeni
di interferenza

1. Gli operatori hanno l’obbligo di intervenire, secondo le
procedure, i formati e le tempistiche di cui all’allegato 1, sulle
segnalazioni che il Gestore, a seguito dell’attivita’ di gestione di
cui all’articolo 3, commi 1 e 2, seleziona per la realizzazione degli
interventi di mitigazione delle interferenze effettivamente
riconducibili ai sistemi LTE operanti in banda 800 MHz.
2. Gli interventi di mitigazione, compresa l’eventuale
installazione di un filtro, che deve rispettare le caratteristiche
tecniche specificate nella guida CEI 100-7, sono da intendersi come
attivita’ di manutenzione ordinaria ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera d), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 di cui
in premessa. In caso di istallazione di un filtro, quest’ultimo e’
ceduto in via definitiva all’utente beneficiario dell’intervento.
3. Gli oneri per le misure e la realizzazione degli interventi sono
a valere su un fondo costituito dagli operatori, gestito privatamente
dagli operatori medesimi, in conformita’ alle percentuali di
contribuzione di cui alla successiva Tabella 1. Le percentuali di
contribuzione di cui alla Tabella 1, sono definite secondo i principi
di proporzionalita’, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto
della tipologia di blocco frequenziale di ciascun operatore, del tipo
di interferenze ad esso correlato, dei risultati delle attivita’ di
sperimentazione, del costo di installazione, e del costo di
acquisizione dei filtri e possono essere oggetto, ove necessario, di
rimodulazione con separato provvedimento ai sensi dell’articolo 9.

Tabella 1:

=====================================================================
| | Telecom Italia| Vodafone Omnitel|
| WIND Telecomunicazioni S.p.A. | S.p.A. | N.V. |
+=================================+===============+=================+
| 50% | 25% | 25% |
+———————————+—————+—————–+

Art. 5

Rendicontazione

1. Il Gestore trimestralmente provvede, sulla base delle
informazioni degli esiti e del conseguente numero degli interventi di
mitigazione che ogni Operatore realizza e comunica secondo le
procedure di cui all’allegato 1, a calcolare eventuali conguagli
necessari a garantire che gli operatori sostengano gli oneri in
conformita’ alle percentuali stabilite nella Tabella 1 dell’articolo
4.
2. Il Gestore provvede a pubblicare sul sito web, nel rispetto
delle norme a tutela della riservatezza industriale e dei dati
personali, il numero delle segnalazioni pervenute ed il numero degli
interventi di mitigazione realizzati, distinti su base regionale.

Art. 6

Unita’ per il monitoraggio

1. Con l’obiettivo di monitorare il processo di gestione delle
segnalazioni e degli interventi di mitigazione delle interferenze
accertate tra i sistemi LTE e DVB-T e’ istituita presso il Ministero
un’Unita’ per il Monitoraggio, composta da tre rappresentanti del
Ministero, di cui uno con funzioni di Presidente, da due
rappresentanti del Gestore e da un rappresentante per ciascuno degli
operatori.
2. L’Unita’ per il monitoraggio svolge le attivita’ di seguito
indicate:
a) monitorare l’efficacia delle metodologie e procedure definite
per individuare le segnalazioni di interferenza effettivamente
riconducibili ai sistemi LTE a 800 MHz ed adottare eventuali
iniziative di miglioramento delle stesse, in particolare per quanto
concerne l’efficacia del modello previsionale, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati;
b) analizzare le informazioni che il Gestore rende disponibili
sia in forma analitica che aggregata relativamente alle attivita’ di
gestione delle segnalazioni e degli interventi di mitigazione delle
interferenze ed i relativi esiti, per individuare e trasmettere al
Ministero, anche attraverso l’analisi dei dati di verifica svolte
dagli Uffici periferici del Ministero, eventuali proposte di modifica
ed integrazione al processo ed alle percentuali di contribuzione di
ciascun operatore, come stabilite dall’articolo 4, comma 3;
c) segnalare al Gestore ed al Ministero eventuali inadempienze e
violazioni;
d) relazionare all’amministrazione e proporre eventuali modifiche
e miglioramenti del processo.
3. L’Unita’ per il monitoraggio non comporta nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.

Art. 7

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai fenomeni interferenziali
causati dal sistema LTE operante in banda 800 MHz sugli impianti di
ricezione televisiva singoli e/o centralizzati utilizzati dagli
utenti che detengano uno o piu’ apparecchi atti o adattabili alla
ricezione delle trasmissioni televisive.
2. Il Gestore al fine di attivare gli interventi di mitigazione
provvede ad acquisire dall’utente gli estremi del pagamento del
canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo all’atto della
segnalazione o la dichiarazione di esonero ai sensi dell’articolo 1,
comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. I dati forniti dall’utente sono comunicati all’Ufficio S.A.T
dell’Agenzia delle Entrate per le verifiche di competenza.

Art. 8

Riservatezza e trattamento dati

1. Il trattamento dei dati riferiti agli utenti che effettuano
segnalazioni sono trasmessi dal Gestore all’operatore, secondo le
modalita’, i formati e le tempistiche di cui all’allegato 1 e nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto necessario
ad ottemperare alle disposizioni ed agli obblighi contemplati nel
presente decreto.
2. L’operatore e’ tenuto al trattamento dei suddetti dati
esclusivamente con le modalita’ ed ai soli fini previsti dal presente
decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 2-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministero con separato
provvedimento provvede ogni trimestre ed ove necessario alla
rimodulazione della ripartizione degli oneri di cui all’articolo 4
sulla base dei costi medi di intervento effettivamente sostenuti
dagli operatori e rendicontati dal Gestore.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 9 agosto 2013

Il Ministro: Zanonato

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2014
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, foglio n. 287

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 27 Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
Viste le direttive 2012/50/UE e 2012/51/UE della Commissione del 10
ottobre 2012 che modificano l’allegato III della direttiva 2011/65/UE
per quanto riguarda l’esenzione relativa, rispettivamente, alle
applicazioni contenenti cadmio e alle applicazioni contenenti piombo;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione
93/465/CEE;
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 recante norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la norma armonizzata EN 50581: 2012, che definisce la
documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed
elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose;
Viste le direttive delegate 2014/1/UE, 2014/2/UE, 2014/3/UE,
2014/4/UE, 2014/5/UE, 2014/6/UE, 2014/7/UE, 2014/8/UE, 2014/9/UE,
2014/10/UE, 2014/11/UE, 2014/12/UE, 2014/13/UE, 2014/14/UE,
2015/15/UE e 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che
modificano, adattandoli al progresso tecnico, gli allegati III e IV
della direttiva 2011/65/UE introducendo specifiche esenzioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/95/CE, della
direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative all’uso
di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonche’ allo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/79/CE relativa
ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 90/385/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;
Visto il decreto 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 262 dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato 5 al
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisto il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
6 febbraio 2014;
Acquisti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute
e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina riguardante
la restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela
della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo
smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente decreto si
applica alle AEE, come definite alla lettera a) dell’articolo 3, che
rientrano nelle categorie di cui all’allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi
essenziali in materia di sicurezza nazionale, compresi le armi, le
munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente
militari;
b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare
come parti di un’altra apparecchiatura che e’ esclusa o non rientra
nel campo di applicazione del presente decreto e che possono svolgere
la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed
essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature
appositamente progettate;
d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
e) alle installazioni fisse di grandi dimensioni;
f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli
elettrici a due ruote non omologati;
g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso
professionale;
h) ai dispositivi medici impiantabili attivi;
i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un
sistema concepito, montato e installato da professionisti,
qualificati ai sensi dell’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per un impiego permanente in un
luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce
solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e
residenziali;
l) alle apparecchiature appositamente concepite per attivita’ di
ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell’ambito di
rapporti tra imprese.
3. Sono altresi’ fatte salve le disposizioni in materia di
sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche, in
particolare il Regolamento (CE) n. 1907/2006, e la normativa
specifica dell’Unione sulla gestione dei rifiuti.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ‘apparecchiature elettriche ed elettroniche’ o ‘AEE’, le
apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da
correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di
generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e
progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000
volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente
continua;
b) ai fini di cui alla lettera a), ‘che dipendono’, in relazione
alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di
correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno
una delle funzioni previste;
c) ‘utensili industriali fissi di grandi dimensioni’, un insieme di
grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, che
funzionano congiuntamente per un’applicazione specifica, installati e
disinstallati in maniera permanente da professionisti in un
determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un
impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;
d) ‘alle installazioni fisse di grandi dimensioni’, una
combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed
eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati
da professionisti, destinati ad essere utilizzati in modo permanente
in un luogo prestabilito e apposito e disinstallati da
professionisti;
e) ‘cavi’, tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250
volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le AEE
alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o piu’ AEE;
f) ‘fabbricante’, qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica
un’AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio;
g) ‘mandatario’, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita
nell’Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto
che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate
attivita’;
h) ‘distributore’, qualsiasi persona fisica o giuridica nella
catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che
mette a disposizione un’AEE sul mercato;
i) ‘importatore’, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita
nell’Unione che immetta sul mercato dell’Unione un’AEE originaria di
un Paese terzo;
l) ‘operatori economici’, il fabbricante, il mandatario,
l’importatore e il distributore;
m) ‘messa a disposizione sul mercato’, qualsiasi fornitura di
un’AEE per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato
dell’Unione nel corso di un’attivita’ commerciale, a titolo oneroso o
gratuito;
n) ‘immissione sul mercato’, la prima messa a disposizione di
un’AEE sul mercato dell’Unione;
o) ‘norma armonizzata’, una norma adottata da uno degli organismi
europei di normalizzazione elencati all’allegato I della direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi
della societa’ dell’informazione, sulla base di una richiesta
presentata dalla Commissione conformemente all’articolo 6 di tale
direttiva;
p) ‘specificazione tecnica’, un documento che prescrive i requisiti
tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare;
q) ‘marcatura CE’, una marcatura mediante cui il fabbricante indica
che il prodotto e’ conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla
normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l’apposizione;
r) ‘valutazione della conformita’, la procedura atta a dimostrare
se le prescrizioni della presente direttiva in materia di AEE siano
state rispettate;
s) ‘vigilanza del mercato’, le attivita’ svolte e i provvedimenti
adottati dalle autorita’ pubbliche per garantire che le AEE siano
conformi ai requisiti stabiliti nel presente decreto e non
pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della
tutela del pubblico interesse;
t) ‘richiamo’, qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la
restituzione di un prodotto che e’ gia’ stato messo a disposizione
dell’utilizzatore finale;
u) ‘ritiro’, qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a
disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
v) ‘materiale omogeneo’, un materiale di composizione uniforme o un
materiale costituito dalla combinazione di piu’ materiali che non
puo’ essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni
meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la
molatura e processi abrasivi;
z) ‘dispositivo medico’, un dispositivo medico come definito
all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8
settembre 2000, n. 332, che sia anche un AEE;
aa) ‘dispositivo medico-diagnostico in vitro’, un dispositivo
medico-diagnostico in vitro come definito all’articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332;
bb) ‘dispositivo medico impiantabile attivo’, un dispositivo medico
attivo come definito all’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507;
cc) ‘strumenti di monitoraggio e controllo industriali’, strumenti
di monitoraggio e controllo destinati esclusivamente ad uso
industriale o professionale;
dd) ‘disponibilita’ di un sostituto’, la capacita’ di un sostituto
di essere fabbricato e consegnato entro un ragionevole lasso di tempo
rispetto al tempo necessario per la fabbricazione e la distribuzione
delle sostanze di cui all’allegato II;
ee) ‘affidabilita’ di un sostituto’, la probabilita’ che un’AEE che
utilizza un sostituto esegua una funzione richiesta senza guasti, in
determinate condizioni, per un determinato periodo di tempo;
ff) ‘pezzo di ricambio’, una parte distinta di un’AEE che puo’
sostituire una parte di un’AEE. L’AEE non puo’ funzionare come
previsto in assenza di tale parte. La funzionalita’ dell’AEE e’
ristabilita o e’ potenziata quando la parte e’ sostituita da un pezzo
di ricambio;
gg) ‘macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso
professionale’, le macchine dotate di una fonte di alimentazione a
bordo il cui funzionamento richiede mobilita’ o movimento continuo o
semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di
lavoro fisse e sono destinate ad esclusivo uso professionale.

Art. 4

Prevenzione

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, le AEE immesse
sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla
loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro
funzionalita’ o al potenziamento della loro capacita’, non devono
contenere le sostanze di cui all’allegato II.
2. Nei materiali omogenei e’ tollerata una concentrazione massima
in peso non superiore a quella indicata all’allegato II. Le modalita’
dettagliate per garantire la conformita’ ai predetti valori massimi
di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali,
sono adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE.
3. Il comma 1 si applica:
a) ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e
controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014;
b) ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a
decorrere dal 22 luglio 2016;
c) agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi
sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017.
4. Il comma 1 non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio
destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle
funzionalita’ o al potenziamento della capacita’ di:
a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;
b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22
luglio 2014;
c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato
anteriormente al 22 luglio 2016;
d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato
anteriormente al 22 luglio 2014;
e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul
mercato anteriormente al 22 luglio 2017;
f) AEE che hanno beneficiato di un’esenzione ai sensi dell’articolo
5 e sono state immesse sul mercato prima della scadenza
dell’esenzione medesima, relativamente all’esenzione specifica in
questione.
5. Il comma 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio
recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al primo luglio
2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato
anteriormente al primo luglio 2016, purche’ il riutilizzo avvenga in
sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a
impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al
consumatore.
6. Il comma 1 non si applica alle applicazioni elencate agli
allegati III e IV.

Art. 5

Adattamento degli allegati III e IV
al progresso tecnico e scientifico

1. Il fabbricante, il mandatario, l’importatore, il distributore,
puo’ presentare alla Commissione europea domanda di:
a) inclusione nelle liste di esenzione degli allegati III e IV di
materiali e componenti di AEE per applicazioni specifiche;
b) rinnovo delle esenzioni di cui all’allegato III;
c) rinnovo delle esenzioni di cui all’allegato IV;
d) revoca delle esenzioni di cui agli allegati III e IV.
2. La domanda deve essere conforme al modello di cui all’allegato
V, ovvero al diverso formato adottato dalla Commissione europea ai
sensi dell’articolo 5, comma 8, della direttiva 2011/65/UE.
3. La domanda di rinnovo di un’esenzione e’ presentata al massimo
diciotto mesi prima della scadenza dell’esenzione in vigore.
L’esenzione in vigore resta valida finche’ la Commissione non adotta
una decisione sulla domanda di rinnovo.
4. Qualora la domanda di rinnovo di un’esenzione sia rigettata o
l’esenzione sia revocata, tale esenzione scade dopo un periodo minimo
di dodici mesi e un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere
dalla data della decisione.
5. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della direttiva 2011/65/UE:
a) le misure adottate dalla Commissione, consistenti nella
inclusione dei materiali e componenti delle AEE per applicazioni
specifiche nelle liste degli allegati III e IV, hanno una validita’
massima di cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11
dell’allegato I e una validita’ massima di sette anni per le
categorie 8 e 9 dell’allegato I, con l’ulteriore precisazione che i
periodi di validita’ devono essere decisi caso per caso e possono
essere prorogati;
b) per le esenzioni di cui all’allegato III, il periodo di
validita’ massima, che puo’ essere prorogato, e’ di cinque anni per
le categorie da 1 a 7 e 10 dell’allegato I, a decorrere dal 21 luglio
2011, e di sette anni per le categorie 8 e 9 dell’allegato I, a
decorrere dalle date pertinenti di cui all’articolo 4, comma 3, salvo
che non sia specificato un periodo piu’ breve;
c) per le esenzioni di cui all’allegato IV, il periodo di validita’
massima, che puo’ essere prorogato, e’ di sette anni a decorrere
dalle date pertinenti di cui all’articolo 4, comma 3, salvo che non
sia specificato un periodo piu’ breve.

Art. 6

Riesame e modifica dell’elenco delle sostanze
con restrizioni di cui all’allegato II

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello
sviluppo economico, propone alla Commissione europea di riesaminare e
modificare l’elenco delle sostanze con restrizione di uso di cui
all’allegato II.
2. Le proposte di riesame e di modifica dell’elenco delle sostanze
con restrizioni d’uso, o di un gruppo di sostanze simili, di cui
all’allegato II contengono almeno le seguenti informazioni:
a) una formulazione chiara e precisa della proposta di restrizione
d’uso;
b) i riferimenti e le prove scientifiche per la restrizione;
c) le informazioni sull’impiego delle sostanze o del gruppo di
sostanze simili nelle AEE;
d) le informazioni sugli effetti nocivi e sull’esposizione,
segnatamente nell’ambito di operazioni di gestione dei rifiuti di
AEE;
e) le informazioni sugli eventuali sostituti e su altre
alternative, sulla loro disponibilita’ e affidabilita’;
f) il motivo per cui si ritiene che una restrizione a livello di
Unione rappresenti la misura piu’ adatta;
g) una valutazione socio-economica.

Art. 7

Obblighi dei fabbricanti

1. All’atto dell’immissione di AEE sul mercato, i fabbricanti
garantiscono che queste siano state progettate e fabbricate
conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 4.
2. I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica necessaria
di cui all’articolo 14 ed eseguono personalmente o fanno eseguire la
procedura di controllo interno della produzione conformemente
all’allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE.
3. Qualora la conformita’ degli AEE alle prescrizioni applicabili
sia stata dimostrata dalla procedura di cui al comma 2, i fabbricanti
redigono una dichiarazione UE di conformita’ e appongono la marcatura
CE sul prodotto finito. Nei casi in cui altre normative applicabili
dell’Unione richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione
della conformita’ che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformita’
alle prescrizioni dell’articolo 4, comma 1, puo’ essere dimostrata
nel contesto di tale procedura. Puo’ essere redatta una
documentazione tecnica unica.
4. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la
dichiarazione UE di conformita’ per un periodo di dieci anni a
decorrere dall’immissione dell’AEE sul mercato.
5. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure
necessarie affinche’ la produzione in serie continui a essere
conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della
progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonche’ delle
modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in
riferimento a cui e’ dichiarata la conformita’ delle AEE.
6. I fabbricanti mantengono un registro delle AEE non conformi e
dei richiami di prodotti e ne informano i distributori.
7. I fabbricanti garantiscono che sulle loro AEE sia apposto un
numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne
consenta l’identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura
dell’AEE non lo consentano, che le informazioni prescritte siano
fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento
dell’AEE.
8. I fabbricanti indicano sull’AEE oppure, ove cio’ non sia
possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento
dell’AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o
il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere
contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto dove il
fabbricante puo’ essere contattato. Nei casi in cui altre normative
applicabili dell’Unione o nazionali di recepimento contengono
disposizioni per l’apposizione del nome e dell’indirizzo del
fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le
disposizioni in questione.
9. I fabbricanti che ritengano o hanno motivo di credere che un’AEE
che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto,
adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere
conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi;
informano immediatamente l’autorita’ di vigilanza nazionale del
mercato di cui all’articolo 19, indicando in particolare i dettagli
relativi alla mancata conformita’ e a qualsiasi misura correttiva
adottata.
10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata della
predetta autorita’ di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e
la documentazione necessarie per dimostrare la conformita’ dell’AEE
con il presente decreto, in lingua italiana, e cooperano con tale
autorita’, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi azione
intrapresa per garantire la conformita’ al presente decreto delle AEE
che hanno immesso sul mercato.

Art. 8

Obblighi dei mandatari

1. Il fabbricante puo’ nominare un mandatario mediante mandato
scritto.
2. Gli obblighi di cui all’articolo 7, comma 1, e la stesura della
documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.
3. Il mandatario svolge i compiti specificati nel mandato ricevuto
dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno
i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione dell’autorita’ nazionale di vigilanza
nazionale del mercato di cui all’articolo 19, la dichiarazione UE di
conformita’ e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni
dopo l’immissione sul mercato dell’AEE;
b) a seguito di una richiesta motivata della predetta autorita’ di
vigilanza, fornire a tale autorita’ tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita’ di un’AEE con
il presente decreto;
c) cooperare con la predetta autorita’ di vigilanza, su sua
richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la
conformita’ al presente decreto delle AEE che rientrano nel loro
mandato.

Art. 9

Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo AEE conformi al
presente decreto.
2. Gli importatori, prima di immettere un’AEE sul mercato,
assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’idonea procedura di
valutazione della conformita’ e che il fabbricante abbia preparato la
documentazione tecnica, l’AEE rechi la marcatura CE e sia
accompagnata dai documenti prescritti e il fabbricante abbia
rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 7, commi 6, 7 e 8.
3. L’importatore che ritenga o abbia motivo di credere che un’AEE
non sia conforme all’articolo 4 non immette l’AEE sul mercato fino a
quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante e le
autorita’ di vigilanza nazionale del mercato di cui all’articolo 19.
4. Gli importatori indicano sull’AEE oppure, ove cio’ non sia
possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del
prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o
il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere
contattati in merito all’AEE. Nei casi in cui altre normative
applicabili dell’Unione o nazionali di recepimento contengono
disposizioni per l’apposizione del nome e dell’indirizzo del
fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le
disposizioni in questione.
5. Ai fini della conformita’ al presente decreto, gli importatori
mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e
ne informano i distributori.
6. Gli importatori che ritengono o abbiano motivo di credere che
un’AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alle
disposizioni del presente decreto, adottano immediatamente le misure
correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o
richiamarla, a seconda dei casi e ne informano immediatamente la
predetta autorita’ di vigilanza del mercato, indicando in particolare
i dettagli relativi alla mancata conformita’ e a qualsiasi misura
correttiva adottata.
7. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni
dall’immissione dell’AEE sul mercato, una copia della dichiarazione
UE di conformita’ e la mantengono a disposizione della predetta
autorita’ di vigilanza e garantiscono che, su richiesta, la
documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tale
autorita’.
8. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata della
predetta autorita’ di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e
la documentazione necessarie per dimostrare la conformita’ dell’AEE
con il presente decreto, in lingua italiana, e cooperano con tale
autorita’, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi azione
intrapresa per garantire la conformita’ al presente decreto delle AEE
che hanno immesso sul mercato.

Art. 10

Obblighi dei distributori

1. I distributori che mettono un’AEE a disposizione sul mercato
agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni
applicabili, curando che l’AEE rechi la marcatura CE, sia
accompagnata dai documenti prescritti, ovvero istruzioni ed
avvertenze d’uso, almeno in lingua italiana e che il fabbricante e
l’importatore si siano conformati alle disposizioni di cui
all’articolo 7, commi 7 e 8, e all’articolo 9, comma 4.
2. Il distributore che ritenga o abbia motivo di credere che un’AEE
non sia conforme all’articolo 4 non immette l’AEE sul mercato fino a
quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante o
l’importatore, nonche’ l’autorita’ di vigilanza nazionale del mercato
di cui all’articolo 19.
3. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che
un’AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente
decreto, si assicurano che siano adottate le misure correttive
necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o
richiamarla, a seconda dei casi, e ne informano immediatamente la
predetta autorita’ di vigilanza, indicando in particolare i dettagli
relativi alla mancata conformita’ e a qualsiasi misura correttiva
adottata.
4. I distributori, a seguito di una richiesta motivata della
predetta autorita’ di vigilanza, forniscono a quest’ultima tutte le
informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la
conformita’ dell’AEE con il presente decreto e cooperano con tale
autorita’, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi azione
intrapresa per garantire la conformita’ al presente decreto delle AEE
che hanno messo a disposizione sul mercato.

Art. 11

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti
si applicano agli importatori e ai distributori

1. Un importatore o distributore e’ ritenuto un fabbricante ai fini
del presente decreto ed e’ soggetto agli obblighi del fabbricante di
cui all’articolo 7 quando immette sul mercato AEE con il proprio nome
o marchio commerciale o modifica AEE gia’ immesse sul mercato in modo
tale che la conformita’ alle prescrizioni applicabili possa esserne
condizionata.

Art. 12

Identificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici notificano, su richiesta, all’autorita’
di vigilanza nazionale del mercato di cui all’articolo 19 per un
periodo di dieci anni dall’immissione sul mercato dell’AEE:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un’AEE;
b) qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un’AEE.

Art. 13

Dichiarazione UE di conformita’

1. La dichiarazione UE di conformita’ attesta che e’ stata
dimostrata la conformita’ ai requisiti di cui all’articolo 4.
2. La dichiarazione di conformita’ ha la struttura tipo e contiene
gli elementi indicati all’allegato VI ed e’ aggiornata. Essa e’
redatta in italiano.
3. Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione
richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione della
conformita’ che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformita’ alle
prescrizioni dell’articolo 4, comma 1, puo’ essere dimostrata nel
contesto di tale procedura. Puo’ essere redatta una documentazione
tecnica unica.
4. Con la dichiarazione UE di conformita’ il fabbricante si assume
la responsabilita’ della conformita’ dell’AEE al presente decreto.

Art. 14

Documentazione del prodotto

1. La documentazione tecnica di cui all’articolo 7, comma 2, e’
redatta secondo la norma armonizzata EN 50581:2012, e successive
modificazioni.
2. La documentazione tecnica e’ redatta in una delle lingue
ufficiali dell’Unione.
3. In seguito ad una richiesta motivata dell’autorita’ di vigilanza
nazionale del mercato di cui all’articolo 19, il fabbricante fornisce
una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in
italiano. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione
tecnica o la traduzione di parti di essa dalla predetta autorita’ di
vigilanza, questa puo’ fissare un termine pari a trenta giorni.
4. Nel caso il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi
1, 2 e 3, la predetta autorita’ di vigilanza puo’ richiedere che il
fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un
termine determinato, da parte di un organismo notificato per
verificare la conformita’ alle norme armonizzate e ai requisiti di
cui all’articolo 4.

Art. 15

Principi generali della marcatura CE

1. La marcatura CE e’ soggetta ai principi generali esposti
all’articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

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