DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 53 Attuazione della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomera

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un
conglomerato finanziario;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante
attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e
sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato
finanziario;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia e con il
Ministro degli affari esteri;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito
denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive modificazioni;
b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da
a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti
autorita’ di vigilanza;»;
b) alla lettera e) le parole: «del codice delle assicurazioni
private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»;
c) la lettera g) e’ sostituita dalla seguente: «g) impresa
regolamentata: una banca, un’impresa di assicurazione, un’impresa di
riassicurazione, un’impresa di investimento, una societa’ di gestione
patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro
Paese dell’Unione europea;»;
d) dopo la lettera h), e’ inserita la seguente: «h-bis) gestore
di fondi di investimento alternativi: la societa’ autorizzata ai
sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell’UE diverso
dall’Italia, che esercita l’attivita’ di gestione di uno o piu’ FIA
(gestore di FIA UE o GEFIA UE) ovvero la societa’ autorizzata ai
sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non
appartenente all’UE, che esercita l’attivita’ di gestione di uno o
piu’ FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE);»;
e) dopo la lettera h-bis, e’ inserita la seguente: «h-ter) FIA:
gli organismi collettivi del risparmio rientranti nell’ambito di
applicazione della direttiva 2011/61/UE;»;
f) alla lettera i), le parole: «del codice delle assicurazioni
private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»;
g) la lettera l) e’ soppressa;
h) alla lettera m) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 1) e’ sostituito dal seguente: «1) una banca; una
societa’ che esercita, in via esclusiva o prevalente l’attivita’ di
assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla
Banca d’Italia ovvero una o piu’ delle attivita’ previste
dall’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2) a 12), TUB o altre
attivita’ finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima
lettera dell’articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una
societa’ strumentale di cui all’articolo 59, comma 1, lettera c), TUB
(settore bancario);»;
2) il numero 3) e’ sostituito dal seguente: «3) un’impresa di
investimento ai sensi dell’articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
(settore servizi di investimento);»;
3) il numero 4) e’ abrogato;
i) la lettera q) e’ sostituita dalla seguente: «q) impresa madre:
un’impresa che controlla un’altra impresa;»;
l) alla lettera r), le parole da: «ai sensi dell’articolo 26» a:
«private» sono soppresse;
m) alla lettera s), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di societa’
controllate, di societa’ fiduciarie o per interposta persona;»;
n) dopo la lettera s), e’ inserita la seguente: «s-bis)
partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all’articolo 19
del TUB, all’articolo 15 del TUF, all’articolo 68 del CAP;»;
o) alla lettera t), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse»;
p) dopo la lettera t), e’ inserita la seguente: «t-bis)
controllo: la relazione di cui all’articolo 23 del TUB, all’articolo
72 del CAP;»;
q) la lettera u) e’ sostituita dalla seguente: «u) stretti
legami: i legami tra due o piu’ persone fisiche o giuridiche
consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una
situazione nella quale due o piu’ persone fisiche o giuridiche siano
legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di
controllo;»;
r) la lettera z) e’ sostituita dalla seguente: «z) autorita’
competenti: le autorita’ nazionali dei Paesi dell’Unione europea
preposte, in forza di legge o regolamento, all’ esercizio della
vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o
riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle societa’ di
gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d’investimento
alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo;»;
s) alla lettera aa), numero 1), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «in particolare sulla capogruppo di un settore»;
t) alla lettera dd), le parole: «per le imprese appartenenti a
uno stesso conglomerato finanziario» sono soppresse;
u) alla lettera dd), dopo la parola: «conglomerato», e’ inserita
la seguente: «finanziario».
2. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «regolamentate», le parole: «e
non» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Fatte salve
le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorita’ competenti
assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente decreto, la
vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui
all’articolo 1, lettera g).»;
c) al comma 4 le parole: «d), ed e)» sono sostituite dalle
seguenti: «a), nn. 2) e 3), o b), nn. 2) e 3).».
3. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «Nozione» sono inserite le
seguenti: «e identificazione»;
b) al comma 1, alinea, le parole: «ai fini del presente decreto»
sono soppresse;
c) al comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) qualora a capo del gruppo vi sia un’impresa regolamentata:
1) questa sia un’impresa madre di un’altra impresa del
settore finanziario, oppure un’impresa che detiene una partecipazione
in altra impresa del settore finanziario, oppure un’impresa legata a
un’impresa del settore finanziario da una relazione che comporti
l’assoggettamento a direzione unitaria in virtu’ di accordi o
clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione
e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone;
2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore
assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore
dei servizi di investimento;
3) le attivita’ consolidate o aggregate delle imprese del
gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita’
consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore
bancario e nel settore dei servizi d’investimento siano entrambe
significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore
bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati
congiuntamente;»;
d) al comma 1, le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalla
seguente:
«b) qualora a capo del gruppo non vi sia un’impresa
regolamentata:
1) le attivita’ del gruppo si svolgano principalmente nel
settore finanziario, ai sensi del comma 2;
2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore
assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore
dei servizi di investimento;
3) le attivita’ consolidate o aggregate delle imprese del
gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita’
consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore
bancario e nel settore dei servizi d’investimento siano entrambe
significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore
bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati
congiuntamente;»;
e) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis) Le autorita’
competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate
appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al fine di
stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario. In
particolare, se un’autorita’ competente ritiene che un’impresa
regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe
costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato,
comunica tale circostanza alle altre autorita’ competenti
interessate.»;
f) al comma 2, la parola: «c)» e’ sostituita dalle seguenti: «b),
n. 1)»;
g) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Si considerano
significative, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b),
n. 3), le attivita’ svolte nei diversi settori finanziari se, per
ciascun settore finanziario, il valore medio del rapporto tra il
totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il
totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori
finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di
solvibilita’ del medesimo settore finanziario, calcolati in
conformita’ delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei
requisiti di solvibilita’ delle imprese di tutti i settori finanziari
appartenenti al gruppo e’ superiore al 10 per cento.»;
h) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Le attivita’ svolte
nei diversi settori finanziari si presumono significative ai sensi
del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), anche nel caso
in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di
minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro.»;
i) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ai fini del presente articolo il settore finanziario di
minori dimensioni e il settore finanziario piu’ importante di un
conglomerato finanziario sono, rispettivamente, il settore con il
valore medio piu’ basso e quello con il valore medio piu’ elevato ai
sensi del comma 3.
4-ter. Le societa’ di gestione patrimoniale e i gestori di
fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui
appartengono all’interno del gruppo; ove non appartengano a un
settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.»
l) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. Ai fini
dell’applicazione dei commi 2 e 3, le autorita’ competenti rilevanti
possono, di comune accordo e in casi eccezionali, sostituire il
criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro
della struttura dei redditi o con quello delle attivita’ fuori
bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali
parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai
fini della vigilanza supplementare.»;
m) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 3, 4 e 5, le
autorita’ competenti rilevanti, di comune accordo, possono:
a) escludere un’impresa dal calcolo dei requisiti di
adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di cui all’articolo
7, comma 4; nei casi di cui alla lettera a) della stessa disposizione
l’esenzione non puo’ essere concessa qualora le autorita’ ritengano
che l’impresa ha stabilito la sede in uno Stato extracomunitario al
fine di eludere la regolamentazione a cui sarebbe soggetta
nell’Unione europea;
b) al fine di evitare bruschi cambiamenti del regime di
vigilanza, identificare il conglomerato purche’ le soglie di cui ai
commi 2, 3 e 4 siano state superate per 3 anni consecutivi oppure
indipendentemente da detto requisito temporale qualora la struttura
del gruppo subisca modifiche significative;
c) escludere una o piu’ partecipazioni nel settore di minori
dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per
l’identificazione di un conglomerato finanziario e, considerate nel
loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi
della vigilanza supplementare.
6-ter. Qualora sia stato individuato un conglomerato
finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma
6-bis sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato.
6-quater. Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime per
i conglomerati gia’ soggetti a vigilanza supplementare, nel caso in
cui i rapporti indicati ai commi 2 e 3 scendano al di sotto
rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento, si applicano per
i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35
per cento e all’8 per cento. Analogamente, se il totale dello stato
patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo
scende al di sotto di 6 miliardi di euro si applica per i tre anni
successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro.
6-quinquies. Il coordinatore, con l’accordo delle altre
autorita’ competenti rilevanti, puo’, durante il periodo di cui al
comma 6-quater, non applicare i coefficienti o l’importo ridotti.
6-sexies. Le autorita’ competenti, tenendo conto degli
orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicita’
annuale la situazione dei gruppi alla luce dei criteri quantitativi
enunciati nel presente articolo.».
4. All’articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Esonero del
conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare»;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Le autorita’ competenti rilevanti possono, di comune
accordo, esonerare un gruppo dall’ambito di applicazione della
vigilanza supplementare stabilita dal presente decreto ovvero
dall’applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, ove ricorra uno dei
seguenti casi:
a) l’attivita’ esercitata nei diversi settori finanziari e’
significativa ai sensi dell’articolo 3, comma 4, ma non dell’articolo
3, comma 3;
b) l’attivita’ esercitata nei diversi settori finanziari e’
significativa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, ma il settore di
minori dimensioni presenta un totale dello stato patrimoniale
inferiore a 6 miliardi di euro.»;
c) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Le esenzioni di
cui al comma 1 sono disposte dalle autorita’ competenti rilevanti
qualora esse ritengano, di comune accordo, che l’applicazione della
vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1
non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto agli
obiettivi della vigilanza supplementare.»;
d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di
cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle altre autorita’ competenti
interessate e, salvo circostanze eccezionali, sono rese pubbliche
dalle autorita’ competenti che le hanno adottate.»;
e) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Le autorita’
competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto,
riesaminano con periodicita’ annuale i casi di esclusione
dall’applicazione della vigilanza supplementare.».
5. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), numero 6), dopo le parole: «in cui» e’
inserita la seguente: «un»;
b) al comma 4, dopo la parola: «articolo», la parola: «4» e’
sostituita dalla seguente: «3»;
c) al comma 4, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il
coordinatore informa altresi’ le autorita’ competenti che hanno
autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le
autorita’ competenti dello Stato membro nel quale la societa’ di
partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonche’
il comitato congiunto.»;
d) al comma 5, le parole: «possono, mediante accordi di
coordinamento e sentito» sono sostituite dalle seguenti: «possono, di
comune accordo e consultato»;
e) al comma 7, dopo la parola: «compiti», sono inserite le
seguenti: «necessari per l’esercizio della vigilanza supplementare»;
f) dopo il comma 9, e’ aggiunto il seguente:
«9-bis. Le autorita’ competenti rilevanti, tenendo conto degli
orientamenti del comitato congiunto, collaborano fra loro e con le
autorita’ dei Paesi terzi e agevolano l’esercizio della vigilanza
supplementare tramite:
a) i collegi di supervisori istituiti in base alle norme
settoriali, eventualmente integrati su richiesta del coordinatore in
qualita’ di autorita’ di vigilanza consolidata bancaria o del gruppo
assicurativo;
b) gli accordi di coordinamento di cui al comma 7, che
formano parte separata degli accordi di collaborazione e
coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali.».
6. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole: «ai fini», sono inserite le
seguenti: «Fatte salve le rispettive responsabilita’ definite dalle
norme settoriali,»;
b) al comma 3, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a)
l’identificazione della forma giuridica e della struttura
organizzativa e di governo societario del gruppo, ivi inclusa
l’individuazione di tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie
non regolamentate e le succursali significative appartenenti al
conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a
livello dell’impresa madre capogruppo, nonche’ delle autorita’
competenti delle imprese regolamentate del gruppo;».
7. All’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Adeguatezza
patrimoniale supplementare»;
b) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le
seguenti: «Fatte salve le norme settoriali in materia di adeguatezza
patrimoniale,»;
c) al comma 2, dopo le parole: «settore finanziario», sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «e le societa’ di partecipazione
finanziaria mista»;
d) al comma 4, le parole da: «previa» a: «urgenza» sono
soppresse;
e) al comma 4, lettera c), e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «in tal caso, salvo situazioni di urgenza, l’esclusione e’
decisa dal coordinatore sentite le altre autorita’ competenti
rilevanti;»;
f) al comma 5, le parole: «stabiliscono, mediante specifici
accordi di coordinamento,» sono sostituite dalle seguenti: «possono
stabilire, di comune accordo,»;
g) dopo il comma 6, e’ aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini
della verifica dell’adeguatezza patrimoniale supplementare di un
conglomerato finanziario, qualora si applichi il metodo 1
(consolidamento contabile) di cui all’allegato, i fondi propri e i
requisiti di solvibilita’ delle imprese del gruppo sono calcolati
sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e
ambito del consolidamento. Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione
e aggregazione), di cui all’allegato, il calcolo tiene conto della
quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o
indirettamente dall’impresa madre o da un’impresa che detiene una
partecipazione in un’altra impresa del gruppo.».
8. All’articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le
seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»;
b) al comma 4, le parole: «mediante specifici accordi di
coordinamento, possono» sono sostituite dalle seguenti: «possono di
comune accordo»;
c) al comma 4, dopo la parola: «quantitativi» sono inserite le
seguenti: «ovvero adottare altre misure»;
d) al comma 7, dopo la parola: «2002/87/CE», sono inserite le
seguenti: «e successive modificazioni,»;
e) dopo il comma 7, e’ aggiunto il seguente: «7-bis. Le autorita’
competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli
orientamenti emanati dall’ABE, dall’AESFEM e dall’AEAP tramite il
comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione
della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle
imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza
degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le
corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa
materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato
finanziario.».
9. All’articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le
seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»;
b) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Al fine di
conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le autorita’ di
vigilanza competenti rilevanti possono, di comune accordo, fissare
limiti quantitativi o requisiti qualitativi ovvero adottare altre
misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza
supplementare riguardo alle operazioni intragruppo di imprese
regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.»;
c) al comma 8, dopo la parola: «2002/87/CE», sono inserite le
seguenti: «e successive modificazioni,»;
d) dopo il comma 8, e’ aggiunto il seguente: «8-bis. Le autorita’
competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli
orientamenti emanati dall’ABE, dall’AESFEM e dall’AEAP tramite il
comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione
della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo delle
imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza
degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le
corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa
materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato
finanziario.».
10. All’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «interni» sono aggiunte le
seguenti: «e procedure di gestione del rischio.»;
b) al comma 4, prima delle parole: «sono istituiti» sono inserite
le seguenti: «ai sensi dell’articolo 2, comma 2,»;
c) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Le imprese regolamentate incluse in un conglomerato
finanziario forniscono periodicamente alle autorita’ competenti
informazioni circa la propria forma giuridica e struttura di governo
societario e organizzativa a livello di conglomerato finanziario,
anche con riferimento alle imprese figlie non regolamentate e alle
succursali o sedi secondarie significative.
5-ter. Le imprese regolamentate facenti parte di un
conglomerato finanziario pubblicano annualmente, nell’informativa
pubblica di bilancio, una descrizione della propria forma giuridica,
struttura di governo societario e organizzativa.
5-quater. Le autorita’ competenti applicano il presente
articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall’ABE,
dall’AESFEM e dall’AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di
assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare
sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del
rischio, nonche’ la coerenza con i processi di revisione di vigilanza
previsti dalle norme settoriali, anche con riferimento alle
partecipazioni del conglomerato finanziario.
5-quinquies. Qualora il coordinatore svolga prove di stress sui
conglomerati finanziari, le autorita’ competenti rilevanti cooperano
a tal fine con il coordinatore. Nello svolgimento delle prove di
stress il coordinatore tiene conto degli eventuali orientamenti del
comitato congiunto e comunica a quest’ultimo i risultati.».
11. All’articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le
societa’ di partecipazione finanziaria mista devono possedere i
requisiti di onorabilita’ e professionalita’ determinati ai sensi
delle norme settoriali applicabili al settore di maggiori dimensioni
del conglomerato finanziario.»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Il difetto dei
requisiti determina la decadenza dall’ufficio secondo quanto previsto
dalle norme settoriali applicabili ai sensi del comma 1. In caso di
inerzia, la decadenza e’ pronunciata dal coordinatore nei modi
previsti dalle norme settoriali.»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Si applicano le
cause di sospensione temporanea dalla carica previste dalle norme
settoriali di cui al comma 1. La sospensione e’ dichiarata con le
modalita’ indicate nel comma 2.».
12. All’articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) i
provvedimenti di cui all’articolo 53, comma 3, del TUB, all’articolo
7 del TUF, all’articolo 188, comma 1, e all’articolo 191 del CAP;»;
b) al comma 1, dopo la lettera a), e’ inserita la seguente:
«a-bis) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo I Sezioni I, II
e III e Capo II del TUB;»;
c) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) i
provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III, e dal Titolo XVI,
Capi I, II, III, IV e VII del CAP.»;
d) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Nei confronti delle
societa’ di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i
provvedimenti di cui al comma 1, lettere da a-bis) a c), sono
disposti o proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme
settoriali.»;
e) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Per le specifiche
finalita’ di questo articolo, il coordinatore e le altre autorita’
competenti interessate coordinano la loro attivita’ anche, se del
caso, con specifici accordi.».
13. All’articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, prima delle parole: «le autorita’», sono inserite
le seguenti: «Ferme restando le norme settoriali sulla cooperazione
con autorita’ di Stati non appartenenti all’Unione europea,»;
b) al comma 6, le parole: «sono comunicati» sono sostituite dalle
seguenti: «e’ comunicato».
14. All’allegato del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere C) e D) sono sostituite dalla seguente:
«C) Combinazione di metodi. Le autorita’ competenti possono
consentire una combinazione dei metodi A) e B).».

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. All’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dopo la lettera b), e’ inserita la seguente: «b-bis)
per ‘di partecipazione finanziaria mista’ si intendono le societa’ di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 142;».
2. All’articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) dalla
societa’ finanziaria o dalla societa’ di partecipazione finanziaria
mista capogruppo italiana e dalle societa’ bancarie, finanziarie e
strumentali da questa controllate, quando nell’insieme delle societa’
da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e
abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca
d’Italia in conformita’ alle deliberazioni del CICR, le
partecipazioni in societa’ bancarie e finanziarie.».
3. All’articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Capogruppo e’ la
banca italiana o la societa’ finanziaria o la societa’ di
partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa
capo il controllo delle societa’ componenti il gruppo bancario e che
non sia, a sua volta, controllata da un’altra banca italiana o da
un’altra societa’ finanziaria o societa’ di partecipazione
finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere
considerata capogruppo.»;
b) al comma 5, dopo le parole: "societa’ finanziaria" sono
inserite le seguenti: "e alla societa’ di partecipazione finanziaria
mista".
4. All’articolo 62 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «societa’ finanziaria» sono
inserite le seguenti: «e la societa’ di partecipazione finanziaria
mista»;
b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo quanto
previsto dall’articolo 67-bis.».
5. All’articolo 63 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «societa’ finanziarie» sono
inserite le seguenti: «e alle societa’ di partecipazione finanziaria
mista»;
b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo quanto
previsto dall’articolo 67-bis.».
6. Dopo l’articolo 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e’ inserito il seguente:
«Art. 67-bis (Disposizioni applicabili alla societa’ di
partecipazione finanziaria mista). – 1. La Banca d’Italia puo’
individuare le ipotesi in cui la societa’ di partecipazione
finanziaria mista capogruppo e’ esentata dall’applicazione di una o
piu’ disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 3, 62 e 63,
comma 1, si applicano alla societa’ di partecipazione finanziaria
mista qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del
conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi
del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di
accertamento di cui all’articolo 56, decadenza di cui all’articolo 26
e autorizzazione di cui all’articolo 19 sono adottati dalla Banca
d’Italia d’intesa con l’IVASS.
3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti
della societa’ di partecipazione finanziaria mista sono adottati o
proposti dalla Banca d’Italia d’intesa con l’IVASS.».
7. All’articolo 69, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «societa’
finanziarie» sono inserite le seguenti: «e sulle societa’ di
partecipazione finanziaria mista».
8. All’articolo 96-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, al comma 4, lettera g), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «societa’ finanziarie» sono inserite le
seguenti: «e delle societa’ di partecipazione finanziaria mista»;
b) la parola: «lettera» e’ sostituita dalle seguenti: «lettere b)
e b-bis),».
9. All’articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «societa’ finanziarie» sono
inserite le seguenti: «e societa’ di partecipazione finanziaria
mista»;
b) al comma 3, dopo le parole: «societa’ finanziarie» sono
inserite le seguenti: «e nelle societa’ di partecipazione finanziaria
mista».

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. Nel preambolo, dopo le parole: «Visto il decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del 16
dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla
vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di
assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un
conglomerato finanziario, nonche’ all’istituto della consultazione
preliminare in tema di assicurazioni» sono inserite le seguenti:
«Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo
dell’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, succeduto
all’ISVAP in tutti i poteri, funzioni e competenze;».
2. All’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera aa), dopo la parola: «mista», le parole: «secondo
le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla
vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario» sono soppresse;
b) alla lettera aa), dopo la parola: «mista», sono inserite le
seguenti: «ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera bb-bis)»;
c) alla lettera bb), dopo la parola: «mista», sono inserite le
seguenti: «ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera bb-bis)»;
d) alla lettera bb), dopo la parola: «mista», le parole: «secondo
le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla
vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario» sono soppresse;
e) dopo la lettera bb), e’ aggiunta la seguente: «bb-bis) impresa
di partecipazione finanziaria mista: un’impresa di cui all’articolo
1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
142;»;
f) alla lettera cc-quater), numero 3), dopo la parola:
«investimento», le parole: «o un ente finanziario» sono soppresse;
g) alla lettera cc-quater), numero 3), le parole: «4, paragrafo
1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE» sono sostituite dalle
seguenti: «4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013»;
h) alla lettera cc-quater), numero 4), le parole: «ai sensi
dell’articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera bb-bis);»;
i) la lettera dd) e’ sostituita dalla seguente: «dd) ISVAP o
IVASS: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo a cui e’ succeduto l’IVASS, Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell’articolo 13 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.».
3. All’articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, al comma 2, le parole: «dell’articolo 2, punto 8), della
direttiva 2002/87/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo
1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
142.».
4. All’articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:
«b-bis) dall’impresa italiana di partecipazione finanziaria mista
capogruppo di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative, riassicurative e
dalle societa’ strumentali controllate, sempreche’ vi sia almeno
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana
controllata.»;
b) il comma 2 e’ abrogato.
5. All’articolo 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ovvero l’impresa di
partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «o l’impresa
di partecipazione finanziaria mista»;
b) al comma 1, dopo le parole: «o da un’altra impresa di
partecipazione assicurativa o riassicurativa» sono inserite le
seguenti: «o da un’altra impresa di partecipazione finanziaria
mista».
6. All’articolo 84 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
l’impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo
o presso l’impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si
applicano le disposizioni in materia di requisiti di
professionalita’, di onorabilita’ e di indipendenza previste per i
soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di
assicurazione e di riassicurazione salvo quanto previsto
dall’articolo 87-bis.»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. All’impresa di
partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o all’impresa
di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli
obblighi di comunicazione di cui all’articolo 190, commi 3, 4 e 5.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «del presente titolo» sono
inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall’articolo
87-bis.».
7. Dopo l’articolo 87 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e’ inserito il seguente:
«Art. 87-bis (Disposizioni applicabili all’impresa di
partecipazione finanziaria mista). – 1. L’IVASS puo’ individuare le
ipotesi in cui l’impresa di partecipazione finanziaria mista
capogruppo e’ esentata dall’applicazione di una o piu’ disposizioni
adottate ai sensi del presente capo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, commi
1 e 3, si applicano all’impresa di partecipazione finanziaria mista,
qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del
conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai
sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti
di approvazione di cui all’articolo 196, decadenza di cui
all’articolo 76 e autorizzazione di cui all’articolo 68 sono adottati
dall’IVASS d’intesa con Banca d’Italia.
3. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII,
nei confronti dell’impresa di partecipazione finanziaria mista sono
adottati o proposti dall’IVASS d’intesa con Banca d’Italia.».
8. All’articolo 95 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di
partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che
detengono il controllo di una o piu’ imprese di assicurazione o di
riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori
dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello
assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 142.».
9. All’articolo 96 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. L’obbligo di
redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due
o piu’ imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale
nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione
assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di cui
all’articolo 95, commi 2 o 2-bis, tra le quali non esistano le
relazioni di cui all’articolo 95, comma 3, operino secondo una
direzione unitaria in virtu’ di un contratto o di una clausola dei
rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione
siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione
unitaria tra le imprese puo’ concretizzarsi anche in legami
importanti e durevoli di riassicurazione.»;
b) al comma 2, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a)
un’impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un’impresa di
assicurazione o riassicurazione ovvero da una impresa di
partecipazione assicurativa o da un’impresa di partecipazione
finanziaria mista di cui all’articolo 95, commi 2 o 2-bis;».
10. All’articolo 99 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, il comma 1, secondo periodo, e’ sostituito dal seguente: «Nel
caso quest’ultima sia un’impresa di partecipazione assicurativa o
un’impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo
95, commi 2 o 2-bis, la data di riferimento coincide con la data di
chiusura dell’esercizio delle imprese assicurative controllate.».
11. All’articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, al comma 2, dopo le parole: «da una impresa di partecipazione
assicurativa,», sono inserite le seguenti: «da un’impresa di
partecipazione finanziaria mista o».
12. Dopo l’articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e’ inserito il seguente:
«Art. 210-bis (Disposizioni applicabili all’impresa di
partecipazione finanziaria mista). – 1. L’IVASS puo’ individuare, con
provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o
piu’ disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si
applicano qualora la controllante di cui all’articolo 210, comma 2,
sia un’impresa di partecipazione finanziaria mista.».
13. All’articolo 218 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Se un’impresa di partecipazione
assicurativa», sono inserite le seguenti: «un’impresa di
partecipazione finanziaria mista o»;
b) al comma 2, dopo le parole: «da una o piu’ imprese di
partecipazione assicurativa», sono inserite le seguenti: «, di
partecipazione finanziaria mista»;
c) al comma 2, dopo le parole: «che sia un’impresa di
partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «, un’impresa
di partecipazione finanziaria mista»;
d) al comma 4, dopo le parole: «dall’impresa di partecipazione
assicurativa,», sono inserite le seguenti: «dall’impresa di
partecipazione finanziaria mista,».
14. All’articolo 219 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «imprese di
partecipazione assicurativa intermedie,», sono inserite le seguenti:
«delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie,».
15. All’articolo 220 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, al comma 2, dopo le parole: «dalla stessa impresa di
partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «o dalla
stessa impresa di partecipazione finanziaria mista».
16. All’articolo 228 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, al comma 1, dopo le parole: «o all’impresa di partecipazione
assicurativa» sono inserite le seguenti: «o all’impresa di
partecipazione finanziaria mista».

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
«a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente
Titolo applicabili alle societa’ che controllano una Sim o una
societa’ di gestione del risparmio, individuate ai sensi della
lettera b);»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «lettera b)» sono
inserite le seguenti: «e lettera b-bis)».

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Orlando, Ministro della giustizia

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CAMERA DEI DEPUTATI DECRETO 30 aprile 2014 Nomina dei membri del Consiglio dell’Ufficio parlamentare di bilancio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

e

LA PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

d’intesa tra loro

Visto l’articolo 5, comma 1, lettera j), della legge costituzionale
20 aprile 2012, n. 1, che prevede «l’istituzione presso le Camere,
nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo
indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli
andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle
regole di bilancio»;
Visto il Capo VII della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che
disciplina l’istituzione dell’Ufficio parlamentare di bilancio;
Visto l’articolo 16, comma 2, della citata legge n. 243, ai sensi
del quale l’Ufficio parlamentare di bilancio «e’ costituito da un
Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente,
nominati con decreto adottato d’intesa dai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, nell’ambito di un
elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari
competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi
dei rispettivi componenti, secondo modalita’ stabilite dai
Regolamenti parlamentari»;
Visto il Protocollo per l’attuazione del Capo VII della citata
legge n. 243, deliberato dagli uffici di presidenza della 5ª
Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato della
Repubblica e della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione
della Camera dei deputati;
Visto l’elenco di dieci nominativi formato ai sensi del richiamato
articolo 16, comma 2, trasmesso, con lettera in data 30 aprile 2014,
ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
dai Presidenti della 5ª Commissione Programmazione economica,
bilancio e della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;

Decretano

di nominare membri del Consiglio dell’Ufficio parlamentare di
bilancio il professor Giuseppe Pisauro, con funzioni di Presidente,
la dottoressa Chiara Goretti e il professor Alberto Zanardi.

Roma, 30 aprile 2014

Il Presidente
del Senato della Repubblica
Grasso

La Presidente
della Camera dei deputati
Boldrini

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 30 maggio 2014, n. 82 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta

1. E’ istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di
Aldo Moro, di seguito denominata «Commissione», con il compito di
accertare:
a) eventuali nuovi elementi che possono integrare le conoscenze
acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta
sulla strage di Via Fani, sul sequestro e sull’assassinio di Aldo
Moro;
b) eventuali responsabilita’ sui fatti di cui alla lettera a)
riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque
denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.

Art. 2

Durata della Commissione

1. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi
dalla sua costituzione e presenta al Parlamento una relazione sulle
risultanze delle indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza.
2. Decorsi dodici mesi dalla sua costituzione, la Commissione
presenta al Parlamento, entro i quindici giorni successivi, un
documento sull’attivita’ svolta.

Art. 3

Composizione della Commissione

1. La Commissione e’ composta da trenta senatori e da trenta
deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque
la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in
almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della
Camera dei deputati, d’intesa tra loro, entro dieci giorni dalla
nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la
costituzione dell’ufficio di presidenza.
3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e’ eletto a scrutinio segreto
dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l’elezione del
presidente e’ necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la
Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. E’ eletto il candidato che ottiene il maggior numero di
voti. In caso di parita’ di voti e’ proclamato eletto o entra in
ballottaggio il piu’ anziano di eta’.
4. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parita’ di voti si procede ai sensi del
comma 3, ultimo periodo.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le
elezioni suppletive.

Art. 4

Audizioni a testimonianza

1. Ferme restando le competenze dell’autorita’ giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme
vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla
legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti
nei compiti della Commissione, puo’ essere opposto il segreto
d’ufficio.
3. E’ sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell’ambito del mandato.
4. Si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 6

Obbligo del segreto

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di
qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra
persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a
compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni
di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto
riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 5, commi 4 e 8.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la violazione
del segreto e’ punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, le pene di cui
al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte,
anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento
di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7

Organizzazione dei lavori

1. L’attivita’ e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione
stessa prima dell’inizio dei suoi lavori. Ciascun componente puo’
proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puo’
deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione puo’ avvalersi dell’opera di agenti e di
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che
ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 e’
stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui puo’ avvalersi
la Commissione.
4. Per l’adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari ad euro
17.500 per l’anno 2014, ad euro 35.000 per l’anno 2015 e ad euro
17.500 per l’anno 2016, sono poste per meta’ a carico del bilancio
interno del Senato della Repubblica e per meta’ a carico del bilancio
interno della Camera dei deputati.
6. La Commissione cura l’informatizzazione dei documenti acquisiti
e prodotti nel corso dell’attivita’ propria e delle analoghe
Commissioni precedenti.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 30 maggio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2014 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nella riunione del 23 luglio 2014

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014
con la quale e’ stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato
d’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre
2013 nel territorio della regione Abruzzo e sono state stanziate le
prime risorse, pari a 4 milioni di euro, a carico del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all’art. 5, comma 5-quinquies della legge
24 febbraio 1992, n. 225,
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2014
con la quale sono state stanziate le ulteriori risorse, pari a 11
milioni di euro, per fronteggiare il predetto stato d’emergenza;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 150 del 21febbraio 2014 recante: "Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1°
e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo;
Vista la nota del 12 giugno 2014 con cui il Commissario delegato ha
relazionato in ordine agli interventi posti in essere ai sensi della
sopra citata ordinanza, rappresentando l’esigenza di continuare ad
avvalersi dei poteri derogatori finalizzati al superamento del
contesto emergenziale inerente agli eccezionali eventi alluvionali
verificatisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre
2013 nel territorio regionale;
Vista la nota del Presidente della regione Abruzzo del 18 giugno
2014 con la quale e’ stata richiesta la proroga dello stato di
emergenza per ulteriori centottanta giorni;
Ritenuto che il complesso delle attivita’ poste in essere in
relazione alla straordinarieta’ della situazione di emergenza in atto
richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli
interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto
di competenze ordinarie;
Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e
che, quindi, l’emergenza non puo’ ritenersi conclusa;
Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che
pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti
dall’art. 5, comma 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n.
225, per la proroga dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e’ prorogato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al
13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione
Abruzzo.
La presente delibera verra’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2014

Il Presidente: Renzi

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