DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2014 Concessione di un assegno straordinario vitalizio al sig. P C.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l’istituzione di
un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la
Patria e che versino in stato di particolare necessita’;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica»;
Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2010, con il quale sono stati
determinati i criteri e le modalita’ per la concessione dei benefici
economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;
Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale e’ stata istituita
la Commissione consultiva per l’attestazione della chiara fama e dei
meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati
che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici
economici previsti dalla legge n. 440/1985;
Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell’istruttoria e la
valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione
del 17 dicembre 2013;
Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore
del sig. Pierluigi Cappello, che possiede i requisiti previsti dalla
predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui;
Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 giugno 2014;
Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera
dei Deputati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 6 giugno 2014, e’ attribuito un assegno
straordinario vitalizio dell’importo annuo di euro
ventiquattromila/00 al sig. Pierluigi Cappello, nato a Gemona del
Friuli (UD) l’8 agosto 1967.
La relativa spesa fara’ carico allo stanziamento iscritto al
capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per l’anno 2014 ed ai corrispondenti capitoli per gli
anni successivi.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 24 giugno 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esterni,
reg.ne prev. n. 2006

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014 Scioglimento del consiglio comunale di Giffone e nomina del commissario straordinario.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo
2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Giffone
(Reggio Calabria);
Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati
contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da sette
consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non
puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Giffone (Reggio Calabria) e’ sciolto.

Art. 2

La dott.ssa Patrizia Adorno e’ nominata commissario straordinario
per la provvisori gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 11 agosto 2014

NAPOLITANO

Alfano, Ministro dell’interno

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 10 giugno 2014, n. 124 Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale.

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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 205 testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato
dal comma 3, lett. e), dell’articolo 67 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, ed in particolare i commi 1 e 2 secondo i quali la misura del
recupero delle spese del processo penale anticipate dall’erario e’
stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 23 gennaio 2014;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
in data 10 aprile 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Recupero forfettizzato

1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario, diverse da
quelle indicate nell’articolo 2 o in altra disposizione di legge o
del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono
recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella A» allegata
al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei
confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta’.

Art. 2

Recupero per intero e per quota

1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario per la
consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della
sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e
la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all’articolo 205, comma
2, ultimo periodo, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni, sono recuperate dal condannato nella loro interezza.
In caso di pluralita’ di condannati, il recupero delle spese e’
operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di
solidarieta’, in parti uguali.
2. Fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dallo
stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero delle spese relative
alle prestazioni previste dall’articolo 96 decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle
funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime e’ operato nella
loro interezza. In caso di pluralita’ di condannati, il recupero
delle spese e’ operato nei confronti di ciascun condannato, senza
vincolo di solidarieta’, in parti uguali.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, del
presente decreto si applicano per il recupero delle spese anticipate
dall’erario relative a processi penali nei quali la sentenza di
condanna e’ divenuta definitiva dopo l’entrata in vigore del presente
regolamento, ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2 del
regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, che continua
ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la
sentenza di condanna e’ divenuta definitiva dopo l’entrata in vigore
del predetto decreto ministeriale n. 111 e fino all’entrata in vigore
del presente regolamento.
2. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013,
n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, e’
abrogato, salva restando la disposizione transitoria dell’articolo 3,
comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 111, che continua ad
applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza
di condanna e’ divenuta definitiva prima del citato decreto
ministeriale 8 agosto 2013, n. 111.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 10 giugno 2014

Il Ministro della giustizia: Orlando

Il Ministro dell’economia e delle finanze: Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni,
reg.ne – succ. n. 2324

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LEGGE 23 settembre 2014, n. 143 Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell’articolo 1 dell’Accordo di sede tra l’Italia e…

…l’UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare lo
scambio di Note tra la Repubblica italiana e l’Istituto
internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT)
modificativo dell’articolo 1 dell’Accordo di sede tra l’Italia e
l’UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del
5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data allo scambio di Note di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dallo scambio di Note stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Per l’attuazione della presente legge e’ autorizzata la spesa di
euro 126.250 annui a decorrere dall’anno 2014. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 23 settembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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