Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-05-2011, n. 11330

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 13.11.2003, il Tribunale di Roma aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da D.D. nei confronti della spa Poste Italiane spa e, ritenuta la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le stesse parti, aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato a far data dal 27.6.2000, condannando la società a riammettere in servizio la lavoratrice ed a corrisponderle le retribuzioni maturate dalla messa in mora.

Con sentenza del 9.5.2006, la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame delle Poste ed in parziale riforma della sentenza impugnata confermata nel resto, limitava al 30.9.2003 la condanna dell’appellante al risarcimento del danno.

Osservava che gli accordi successivi alla data dell’aprile 1998 – valutabili anche ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2, – confermavano che dopo tale data non era più possibile procedere a nuove assunzioni a termine e che la L. 1987, art. 23, aveva indubbiamente attribuito alla autonomia collettiva la facoltà di individuare nuove ipotesi di contratti a termine, ma solo alla condizione che tali fattispecie fossero esattamente e chiaramente individuate, risolvendosi altrimenti la norma in una inammissibile delega alla creazione di un nuovo tipo contrattuale. Con riguardo alla quantificazione de danno, osservava che dalla messa in mora poteva considerarsi, ai fini della quantificazione della condanna risarcitoria, un termine di tre anni, entro il quale l’appellata avrebbe ben potuto attivarsi per trovare altra occupazione e che in tal senso il danno dovesse pertanto limitarsi.

Propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi:

Resiste con controricorso la D., che ha depositato, altresì, memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c.; nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine alla efficacia dell’accordo del 25.9.1997, integrativo dell’art. 8 c.c.n.l. 1994.

Sostiene che l’efficacia dell’accordo del 25.9.1997 sia temporalmente limitata al 30.4.1998, atteso che gli atti intervenuti tra le parti successivamente all’accordo suddetto avevano natura ricognitiva e non fissavano alcun limite temporale. Anche il comportamento successivo delle parti, rilevante ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2, era nel senso che le parti avevano inteso introdurre un’ipotesi che doveva essere efficace fino allo scadere del CCNL del 27.11.1994. Osserva che, invero, nell’accordo del 18.1.2001 le parti sociali da un lato si erano date atto che fino ad allora i contratti a termine erano stati stipulati dalla società in conformità a quanto previsto nell’accordo del 25.9.1997 e dall’altro avevano convenuto che per il futuro il ricorso ai contratti a termine sarebbe avvenuto in base a nuova disciplina pattizia di cui al c.c.n.l. 11.1.2001. Il contratto del 25.9.1997 doveva, dunque, ritenersi integrativo della disciplina del c.c.n.l. e come tale destinato a valere per l’intera durata di questo, laddove gli accordi attuativi avevano il senso di verificare periodicamente la sussistenza delle ragioni giustificative del termine così come proceduralizzato nel successivo contatto collettivo del 2001.

Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1217 e 1223 c.c..

Sostiene che la domanda di annullamento del licenziamento illegittimo con richiesta di reintegrazione non è idonea a determinare una situazione di mora accipiendi e che non poteva assumere ai detti fini rilevanza l’istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, prodromica all’instaurazione della controversia. Infine, rileva la mancata verifica dell’entità de risarcimento, non potendo escludersi la possibilità che la lavoratrice avesse espletato attività lavorativa retribuita da terzi e che l’aliunde perceptum non poteva che essere dedotto genericamente dalla società.

Premesso che nella fattispecie va applicato l’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, ed anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69/2009 (cfr. fra le altre Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-12-2009 n. 26364), osserva il Collegio che il ricorso risulta inammissibile per mancanza dei quesiti di diritto imposti dalla detta norma.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, "nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1,2, 3 e 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ. all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dieta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione" (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

In particolare, il quesito di diritto, in sostanza, deve integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giundica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr Cass 7-4- 2009 n. 8463) e "deve comprendere l’indicazione sia della "regola iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione dei primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile" (v.

Cass. 30-9-2008 n. 24339).

Pertanto, come è stato più volte affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c., "è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione ne quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte" (v. Cass. SU. 26-3- 2007 n. 7258, Cass. 7-11-2007 n. 23153), non potendo, peraltro, il quesito stesso desumersi dal contenuto del motivo, "poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al migliore esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità" (v. Cass. 24-7-2008 n. 2040, cfr. Cass. S.U. 10-9-2009 n. 19444).

Orbene, nella fattispecie, la società ricorrente, che pur ha ampiamente illustrato i singoli motivi di ricorso, riguardanti sia asserite violazioni di norme di diritto che censure riferite all’art. 360 c.p.c., n. 5 non ha formulato alcun quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. nè ha prospettato, sia pure in modo sintetico, le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente.
P.Q.M.

La Corte così provvede. dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 37,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-03-2011) 30-03-2011, n. 13135 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. B.D.R. e P.A. ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata nei loro confronti in primo grado per i reati di calunnia ( B.) e di falsa testimonianza ( P.).

La difesa del B. denuncia vizio motivazione in punto di affermazione della responsabilità del predetto. Eccepisce poi la nullità della sentenza, per non avere la Corte di Appello tenuto conto della astensione dall’udienza per adesione alla agitazione indetta dall’organismo unitario dell’Avvocatura e dell’Unione delle Camere Penali, astensione regolarmente comunicata.

Il difensore di P. deduce in primo luogo la nullità della notifica relativa al giudizio di appello, rappresentando di non avere mai, nel corso del procedimento eletto domicilio, sicchè la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata presso la sua residenza e, in caso do esito negativo, ai sensi dell’art. 157 c.p.p. In secondo luogo lamenta violazione di legge, per avere la Corte di Appello alla udienza del 13-11-06 proceduto alla trattazione del procedimento, nonostante la adesione del difensore di esso P. alla astensione dalle udienze proclamata dal 13 al 18-11-06. 2.-. La nullità della sentenza per violazione dell’art. 178 c.p.p., dedotta da entrambi i ricorrenti, non sussiste, in quanto l’istituto dell’impedimento a comparire del difensore (derivante dall’astensione collettiva degli avvocati) previsto dall’art. 420 ter c.p.p., in relazione all’udienza preliminare, è applicabile nel giudizio abbreviato di primo grado, giusta il disposto dell’art. 441 c.p.p., e non anche nel giudizio camerale di appello (Sez. 5, Sentenza n. 36623 del 16/07/2010 Rv. 248435, Borra; Sez. 6, Sentenza n. 40542 del 23/09/2004 Rv 230260 Di Gregono; Sez. U, Sentenza n. 31461 del 27/06/2006, Rv. 234146, Passamani).

Palesemente infondato in base alle risultanze degli atti (oltre che generico) è altresì il motivo di ricorso incentrato nel vizio di notifica in riferimento al P..

Infine il motivo di ricorso del B. relativo alla affermazione della sua responsabilità deve essere anch’esso dichiarato inammissibile, in quanto basato su doglianze generiche e comunque non consentite in sede di giudizio di legittimità.

Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.

3. -. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione ai motivi dell’inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 14-04-2011, n. 2333 Dipendenti telefonici

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le parti costituite e ritenuti sussistenti i presupposti per una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

1. I signori A. R., G. Sommaruca ed A. S. proposero nel 2000 domanda di risarcimento danni nei confronti del Ministero del tesoro e dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici, citando per essa il Ministero (allora denominato) delle comunicazioni.

Esposero di essere stati dipendenti dell’ASST e di non essere passati a suo tempo alle dipendenze dell’IRITEL, come avrebbero potuto in forza di una convenzione del 1992, poiché l’allora Ministero del tesoro aveva reso noto con apposita circolare che in tal caso, trattandosi di un rapporto di diritto privato, avrebbero perso una serie di benefici previdenziali salvo poi, in un secondo momento, rivedere il proprio orientamento quando, tuttavia, gli esponenti erano già andati in pensione.

Il Tar del Lazio, accertata da parte dell’Amministrazione la violazione del generale obbligo di buona fede ex art. 1375 c.c. in danno dei ricorrenti, ha accolto la domanda e condannato il Ministero dello sviluppo economico e la T., in solido, al risarcimento dei danni.

2. Avverso tale sentenza ha presentato appello la T., chiedendone l’annullamento con rimessione della causa al giudice di primo grado a norma dell’art. 105 del c.p.a, sul rilievo che, non essendo stata evocata in giudizio dinanzi al Tar, sarebbe stato violato il principio del contraddittorio, in uno con il diritto di difesa. Ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso in primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello contabile, e per il difetto di legittimazione passiva della stessa T., non essendo i ricorrenti in primo grado mai transitati nei ruoli dell’allora IRITEL; ha infine eccepito la tardività del ricorso e, nel merito, la prescrizione del diritto e l’infondatezza della domanda risarcitoria.

Nessuno si è costituito per le altre parti e, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2011 fissata per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione, avvisati i difensori presenti circa la possibilità di una definizione immediata del giudizio, la causa è passata in decisione.

3. Ciò posto, osserva il Collegio come, sebbene la sentenza impugnata rechi una pronuncia di condanna nei confronti anche della T. odierna appellante, detta società non è stata parte nel giudizio di primo grado, atteso che nessun contraddittorio è stato mai instaurato nei suoi confronti, né su iniziativa degli originari ricorrenti né su ordine del giudice investito della controversia.

Tanto basta per ritenere fondato il primo motivo dell’appello, per violazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa, conseguendone l’annullamento della sentenza impugnata con rimessione della causa al primo giudice.

4. Si aggiunga che, al di là del dispositivo di sentenza recante la condanna nei confronti di T. s.p.a., la sola motivazione a corredo di tale statuizione, peraltro in forma implicita, è nel riferimento ad "eventuali successori a titolo universale dei soggetti autori (della violazione) ed insieme beneficiari dell’illecito produttivo del danno", quale si legge a pag. 10, penultimo capoverso, della sentenza.

Sul punto preme chiarire, tuttavia, come per giurisprudenza recente di questo Consiglio, il subentro dell’IRITEL, all’originaria Azienda di stato per i servizi telefonici istituita nel 1925 e soppressa con legge. 29 gennaio 1992 n. 58, nei rapporti attivi e passivi inerenti l’attività di gestione del servizi in concessione, non abbia integrato un’ipotesi di successione in universum ius ma a carattere parziale (v. Cons. St., VI, n. 2613/2008, che conferma Tar Lazio, IIbis, n. 1301/2004).

Per quanto riguarda in particolare gli oneri relativi al personale, il Consiglio di Stato ha già avuto occasione di sottolineare come dal carattere parziale ed orientato della successione – confermato anche dalla convenzione approvata con D.M. 29 dicembre 1992, allegata alla convezione tra l’allora Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società IRITEL, e dal disposto dell’art. 4, comma 2 della citata legge n. 58 del 1992 (in base al quale la società concessionaria "si avvale di personale dell’amministrazione delle poste e delle comunicazioni addetto alle attività concernenti i servizi trasferiti alla società stessa") – discende che non tutte le obbligazioni ricadono nella titolarità della concessionaria, ma solo quelle inerenti al personale transitato alle dipendenze della stessa, e non invece quelle che attengono a situazioni lavorative di dipendenti i quali, come gli odierni appellati, optarono a suo tempo, in modo più o meno consapevole ed informato, per la permanenza nel rapporto di pubblico impiego, rimanendo, in tal caso, a carico del Ministero (ora) dello Sviluppo economico qualunque ipotetica obbligazione fondata sul rapporto di impiego (Cons. St., VI, n. 2613/2008, cit.).

Sicché deve ritenersi revocabile in dubbio, nella fattispecie in esame, la stessa legittimazione passiva della T..

5. In conclusione, per tali ragioni, l’appello è fondato e va accolto, essendo mancato il contraddittorio nei confronti dell’odierna appellante, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rimessione della causa al primo giudice che dovrà nuovamente esaminare la controversia in diversa composizione (Cons. St., A.P. n. 2/2009), applicando l’art. 8 comma 2 delle norme di attuazione del c.p.a.

6. Le spese di lite possono essere compensate, nel peculiare caso di specie.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’affetto, annulla la sentenza del Tar Lazio n. 5234/2009 rimettendo la causa al giudice di primo grado, in diversa composizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 04-05-2011, n. 2672 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al TAR Campania le sig.re Carmela Di Perna, L. S. e L. S., esponevano di essere proprietarie di un complesso immobiliare di antica costruzione, situato in Comune di Volla, alla via Vittorio Emanuele n. 62 (al catasto foglio 6 mappali 147 e 148) e di avere appreso, a seguito di richiesta di accesso agli atti, che sul fondo retrostante la detta proprietà, e del tutto inedificato, l’amministrazione comunale aveva rilasciato a tale M. M. A. un permesso di costruire (n. 14 del 5.4.2007) due unità abitative a schiera.

Premesso che detto titolo edilizio sembrava essere stato rilasciato attraverso un artificioso collegamento a due precedenti permessi (n. 48/2004 e 48/2005), i quali ultimi avevano per oggetto demolizione e ricostruzione di ruderi su suoli differenti, le esponenti col predetto ricorso impugnavano:

a) il permesso di costruire n. 14 del 5.4.2007, conosciuto il 2.10.2007, rilasciato alla controinteressata M. M. A. per autorizzarla alla costruzione di un fabbricato su fondo inedificato alla via Vittorio Emanuele al NCT foglio 6 mappali 2287 e 2290 ricadente nel piano di recupero AZ1;

b) il permesso di costruire n. 55 del 8.7.2004 con il quale è stata autorizzata la controinteressata alla costruzione di un fabbricato su area al foglio 6 mappali 143, 144, 2516 e 2287, ove possa essere ravvisato un suo collegamento con il permesso di costruire impugnato sub a);

c) il permesso di costruire n. 48 del 26.10.2005 con il quale la M. è stata autorizzata alla costruzione di un fabbricato in ricostruzione ed ampliamento su suolo al NCT foglio 56 mappali 143, 144, 2516 e 2287, nella parte in cui lo stesso dovesse ravvisarsi in collegamento con la costruzione oggetto del permesso di costruire sub a).

A sostegno dell’impugnativa, le ricorrenti lamentavano vari vizi di legittimità, consistenti nella violazione degli artt. 20 e 26 del regolamento edilizio, nella violazione del piano di recupero della zona A1 di cui alla delibera CC n. 86/1986, e in vari profili di eccesso di potere. In particolare il ricorso argomentava quanto segue.

"Le citate disposizioni del RE comunale contemplano la zona oggetto di intervento come A- conservativa, vincolata alla conservazione del tessuto urbano esistente, e con divieto fino alla approvazione dei piani di recupero, di variare le destinazioni di uso delle fabbriche e delle aree. Il piano di recupero, approvato con delibera consiliare n. 86/1986 per la zona AZ1 (della via Vittorio Emanuele) pone come direttive la possibilità di miglioramenti delle condizioni abitative con ampliamenti sul fronte nord degli edifici; nonché la riqualificazione ambientale e di ricucitura urbana. Per tale ultima fattispecie è possibile solo intervenire su edifici già esistenti ai sensi del paragrafo 4.4. del piano stesso".

Sulla base di tali elementi, le istanti deducevano la illegittimità del rilascio di permesso di costruire su fondo inedificato, giustificato in preteso completamento della platea a schiera di via Vittorio Emanuele, lamentando in particolare eccesso di potere per sviamento, essendo il piano di recupero utilizzato in concreto per una finalità ultronea rispetto a quella propria, ossia non per migliorare le condizioni abitative dei residenti, ma per creare nuove edificazioni. Inoltre nessun collegamento potrebbe ravvisarsi tra il fabbricato oggetto del permesso di costruire del 2007 e quelli autorizzati con gli atti del 2004 e del 2005, essendo frapposte tra dette fabbriche due costruzioni di proprietà altrui.

2.- Il TAR adìto, inizialmente investito in sede cautelare, ha ritenuto di poter definire immediatamente il ricorso nel merito con sentenza in forma semplificata (attesa la sua manifesta fondatezza); pertanto, a seguito di conversione del rito (e previo avviso alle parti), il Tribunale, rigettata l’eccezione di irricevibilità del ricorso avanzata dalla controinteressata M., ha accolto il gravame, annullando per l’effetto il permesso di costruire n. 14/2007.

3.- La decisione è stata impugnata sia dalla sig.ra M. che dal Comune di Volla, con distinti ricorsi in appello, i cui motivi sono esposti nella sede della loro trattazione da parte della presente pronunzia.

4.- Si sono costituite nei due giudizi le ricorrenti in primo grado, resistendo e specificando in memoria le proprie difese, che si intendono qui richiamate. In particolare, con riferimento alla relazione tecnica esibita dall’appellante, esse ne hanno eccepito l’inammissibilità, ex art. 345 cpc.

Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2011, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
Motivi della decisione

1.- Gli appelli proposti hanno per oggetto la medesima sentenza e debbono pertanto essere riuniti al fine di rendere sui medesimi un’unica decisione.

2.- Seguendo l’ordine temporale di proposizione, deve essere definito con priorità l’appello proposto dalla sig.ra M..

2.1.- Va preliminarmente trattata la questione della tempestività del ricorso di primo grado, su cui il TAR ha disatteso l’eccezione (sollevata dalle ricorrenti in primo grado ed odierne appellate) di tardività dell’impugnativa; ed infatti, se, diversamente da quanto ritenuto da TAR, l’eccezione dovesse risultare fondata, si determinerebbe l’annullamento della sentenza impugnata, con declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado, senza accesso all’esame del merito della controversia.

Al riguardo il Collegio condivide però le argomentazioni rese dal Tribunale, il quale ha rilevato che il ricorso " è diretto avverso il permesso di costruire da ultimo rilasciato alla controinteressata nel 2007 su fondo libero, e coinvolge i permessi di costruire del 2004 e del 2005 solo ove volesse crearsi un collegamento funzionale con quanto già autorizzato a suo tempo- che non viene di per sé posto in discussione dalle ricorrenti- e quanto oggetto del permesso da ultimo rilasciato su area libera". Non ponendo in discussione gli interventi precedentemente assentiti ma solo il fabbricato oggetto del permesso di costruire n. 14/ 2007, il primo giudice ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata per la quale la piena conoscenza del titolo edilizio contestato (e quindi l’inizio della decorrenza del termine di impugnazione) "va ricondotta al momento in cui la costruzione rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica". Nel caso in esame, poichè le censure sollevate dai ricorrenti non potevano desumersi dall’inizio dei lavori ma dalla conoscenza del permesso di costruire e poiché risultavano assenti elementi contrari (il cui onere probatorio incombeva alle sulle controparti opponenti), il TAR ha correttamente concluso che parte ricorrente avesse avuto piena conoscenza di detto permesso solo a seguito della istanza di accesso agli atti indicata in ricorso, rispetto alla quale l’ impugnativa è risultata tempestiva.

2.2. -L’appello può pertanto essere esaminato.

La controversia attiene ad un permesso di costruzione rilasciato all’appellante M. (ed annullato dalla sentenza impugnata) per la realizzazione di due unità abitative a schiera su area inserita in un piano di recupero. L’appello contrasta la sentenza impugnata deducendo l’errata applicazione dell’art. 4.4. del piano di recupero, occorrendo invece fare riferimento alla norma integrativa dettata dal precedente art.4.3. Nel delineato quadro della controversia, il ricorso pone però altre questioni di natura preliminare a carico della sentenza.

2.2.1- Si argomenta anzitutto che il TAR avrebbe proceduto ad un esame del piano di recupero non limitato alla valutazione degli interventi autorizzati ma, giungendo a giudicarne portata, natura ed effetti, avrebbe in realtà fornito una interpretazione che non era stata richiesta dalle ricorrenti. Risulterebbe pertanto violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cpc). La tesi è assolutamente destituita di fondamento.

Essa ignora principi processuali basilari e principalmente che:

– nell’esaminare le censure ipotizzate dal ricorso giurisdizionale, il giudice deve rapportarle alla normativa che si assume violata e tale attività comporta evidentemente, se necessaria, un" opera di interpretazione delle norme e dei principi invocati dal ricorso, potendo il giudice utilizzare anche argomentazioni differenti da quelle poste a sostegno dei motivi di ricorso;

– non può violare l’art. 112 c.p.c, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, quella attività ermeneutica che non conduca ad un pronunciamento eccedente la domanda o le domande processuali avanzate. Nel caso in esame le ricorrenti in primo grado avevano chiesto l’annullamento del permesso di costruire impugnato, sostenendo ed argomentando la sua difformità dal Piano di recupero, e ciò permetteva al Tribunale, in base al principio "iura novit curia", di apportare a sostegno della decisione argomentazioni interpretative anche diverse da quelle formulate da parte ricorrente. Ed il Tribunale si è pronunziando sul ricorso fornendo una necessaria e motivata interpretazione del Piano di recupero (che peraltro ove fosse stato del tutto chiaro non avrebbe certo causato alcuna controversia), solo in assenza della quale la pronunzia sarebbe stata affetta da evidente difetto di motivazione.

2.2.2.- A completamento delle argomentazioni del secondo ordine di motivi, si afferma che il ricorso di primo grado sostiene la difformità del permesso censurato rispetto al piano ma non contesta mai la legittimità di questo strumento. L’assunto, che sembra ipotizzare un profilo di inammissibilità dell’impugnazione per omessa censura del Piano, non ha alcun pregio. Il ricorso di primo grado tendeva a dimostrare l’illegittimità del permesso rispetto al predetto strumento (e non quella del piano), che quindi era interesse delle istanti applicare e non di contestare con specifica azione di annullamento.

2.3 -La questione centrale dedotta in giudizio è riassumibile come segue. L’appellante critica la sentenza ove, nell’accogliere la tesi delle ricorrenti, ha osservato che i lavori oggetto del permesso di costruire n.14/2007 sono stati autorizzati su area inedificata e non possono perciò integrare la pretesa finalità di ricucitura del tessuto urbano); si lamenta che il TAR ha fornito una interpretazione restrittiva del piano, in quanto limitata agli interventi previsti dal citato art. 4.4. (ricostruzione degli edifici demoliti da tempo), mentre sia in base all’art. 27 della legge n.457/1978 che al Piano di recupero (segnatamente all’art. 4.3), sarebbero consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica mediante incremento dei volumi residenziali. In particolare tali interventi sarebbero giustificati dal riferimento, operato dalla tav.12 della zona di recupero interessata (AZ1), alla finalità di "ricucitura urbana ed alla ricostruzione tipologica della zona" e dal fatto che la particella sulla quale è stato rilasciato il contestato permesso è destinata ad "ampliamenti".

Ritiene il Collegio che l’orientamento in esame come sopra riassunto, non sia meritevole di accoglimento.

Va qui escluso dalle questioni proposte l’art. 31 della legge n. 457/1978, atteso che il contestato permesso edilizio deve essere esaminato alla stregua delle disposizioni del piano di recupero di cui risulta essere applicazione.

Sul punto, non pare al Collegio che lo strumento "de quo" possa essere interpretato nel senso di riconoscere alle particelle su cui è stato assentito il permesso (nn. 2290 e nn. 2287) una vocazione edificatoria che, pur in sede di piano di recupero, consenta sulla base dell’invocato punto 4.3. (rubricato semplicemente "ampliamenti") di realizzare un "completamento volumetrico mediante la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale". Queste definizioni, che si leggono del tutto chiaramente nel contestato permesso di costruire non sono affatto riconducibili, al concetto di area soggetta ad ampliamento ed alla relativa descrizione offerta dal punto 4.3..

Al riguardo correttamente il TAR muove dall’ incontestato dato generale che l’intervento ricade in zona A – conservativa del PRG, vincolata alla conservazione del tessuto urbano esistente, e con divieto fino alla approvazione dei piani di recupero, di variare le destinazioni di uso delle fabbriche e delle aree. Afferma poi il primo giudice che:

" un chiaro elemento di distonia rispetto al quadro urbanistico di riferimento si coglie in riferimento alla estensione del concetto di completamento volumetrico ad un intervento edilizio autonomo assentito su area libera, vincolata nel piano di recupero all’ampliamento di fabbricati;

– "Né è possibile accedere ad una lettura orientata delle sopra richiamate prescrizioni urbanistiche, accreditando la tesi del (presunto) collegamento di tale costruzione con quelle già autorizzate, al fine di accreditare la funzione di completamento volumetrico di quanto autorizzato".

Prosegue e conclude il TAR che: "Rilievo dirimente assume, a tal riguardo, la considerazione che il suddetto assunto difensivo, del tutto indimostrato, non tiene conto della tipologia dell’intervento, che si pone come costruzione "ex novo" di due unità abitative, e su area che fisicamente è separata da quelle oggetto dei precedenti permessi di costruire, come risulta dalla perizia tecnica giurata prodotta da parte ricorrente, e non contrastata da specifici elementi di segno contrario da parte dell’amministrazione resistente".

In effetti la tesi rifiutata dal TAR, per le argomentazioni portate a suo supporto, sembra erroneamente e forzatamente assimilare le particelle destinate dal piano di recupero agli "ampliamenti" alle zone di completamento edilizio B2 nelle quali gli strumenti urbanistici hanno non già la finalità di recuperare edifici preesistenti ma di completare con nuove costruzioni una edificazione urbana già ampiamente espansa.

Considerato però il quadro generale dello strumento (con indubbia finalità di recupero), e oltre al tenore del punto n. 4.3., il Collegio non può che confermare l’orientamento reso dal primo giudice, che risulta fondato su una logica del tutto piana. In effetti anche la prescrizione del predetto punto, per cui "gli ampliamenti previsti consentiranno l’affaccio con finestre e con balconi non aggettanti" rivela che lo spazio libero destinato agli ampliamenti può essere utilizzato solo a beneficio dei limitrofi interventi di riedificazione del preesistente (che a rispetto dell’area libera dovranno rispettare quelle caratteristiche) ma certamente non per la realizzazione di autonome e nuove volumetrie residenziali.

Nè incrina la fondatezza di questa interpretazione il fatto che, con colorita ed efficace espressione metaforica, il piano di recupero indichi l’obbiettivo di procedere ad una "ricucitura del tessuto urbano", perché tale locuzione non muta la sostanza tipologica degli interventi di recupero assentibili, ma significa semplicemente che il tessuto urbano deve essere ricomposto ricostruendo gli edifici originariamente esistenti, finalità che dunque non può essere riconosciuta all’intervento assentito dal Comune con il contestato permesso.

– La infondatezza del motivo testè trattato rende irrilevante l’eccezione sollevata dalle appellate con riferimento all’ammissibilità della perizia esibita a sostegno della censura.

2.4.- Il terzo ed ultimo ordine di doglianze sostiene che il TAR "si avventura in una qualificazione del piano di recupero" che sarebbe illegittima anche sotto altro profilo, precisamente ove esclude che il Piano di recupero abbia valenza urbanistica; con ciò, secondo l’appellante, la sentenza si porrebbe in contrasto con l’art. 31 della legge n. 457/1978 che invece permette ai piani di recupero di contenere previsioni di ridefinizione del tessuto urbanistico.

Anche questa tesi non ha fondamento. In disparte la già rilevata inconferenza della legge invocata, si osserva che il TAR ha proceduto ad una interpretazione dello specifico piano di recupero e non della astratta possibilità che questo possa legittimamente contenere disposizioni di natura più specificamente urbanistica, e quindi preventivare non solo recuperi ma anche un’espansione edilizia del territorio oltre le aree oggetto di recupero in senso stretto. Resta quindi che quest’ultima finalità non è riconoscibile nel Piano di recupero del Comune di Volla quantomeno con riferimento alle aree interessate dal permesso di costruire censurato.

3.- Deve essere ora esaminato il gravame interposto dal Comune di Volla, e che risulta parimenti infondato.

3.1- L’unico mezzo svolto dal Comune è infatti sostanzialmente identico a quello già trattato (v. punto 2.3) a proposito del ricorso M.. Il Collegio fa quindi rinvio alle motivazioni sul punto illustrate.

4.- Conclusivamente, i ricorsi debbono essere respinti, meritando conferma la sentenza impugnata.

5.- La sufficiente complessità delle questioni sollevate e trattate permette di disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito ai ricorsi in epigrafe, e previa loro riunione, li respinge.

Compensa le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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