Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 05-01-2011, n. 1 Personale ospedaliero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il TAR ha accolto il ricorso del sig. Fr.Lo.Sc. per il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità perequativa ex art. 1 L. n. 200/1974 spettante al personale non medico universitario, che presta servizio presso il Policlinico o le Cliniche convenzionate e la conseguente condanna dell’amministrazione universitaria al pagamento delle somme dovute.

Il ricorrente è dipendente dell’Università di Catania con qualifica di funzionario amministrativo VIII q. e svolge le proprie mansioni come responsabile presso l’Ufficio accettazione Spedalità del Policlinico universitario.

La pretesa di che trattasi riguarda il periodo 1979/1996.

La sentenza è stata impugnata innanzi a questo Consiglio – come sopra detto – dall’Università di Catania e dall’Azienda policlinico della stessa Università.

Nel giudizio si è costituito il sig. Lo.Sc. per resistere al ricorso.

L’appellante chiede l’annullamento della sentenza di che trattasi, ritenendola errata sia nel rito che nel merito.

Le questioni processuali sollevate riguardano: l’avvenuta prescrizione del credito (eccezione formulata in primo grado ma non esaminata dal relativo Giudice); il difetto di legittimazione dell’Università; il difetto di giurisdizione.

Nel merito l’appellante sostiene l’inapplicabilità della legge n. 200/1974 al sig. Sc. per il carattere delle funzioni svolte: di tipo "amministrativo" e non direttamente "assistenziali".

Motivi della decisione

Le diverse questioni di rito poste nell’attuale controversia sono state già trattate ampiamente da questo Consiglio nella sentenza n. 925 del 28.11.2007/2.4.2008, dalla quale non si ravvisano sufficienti ragioni per discostarsi.

Ora, tenendo conto dei principi ivi affermati, sembra anzitutto di dover rigettare l’eccezione della giurisdizione, perché trattandosi di una controversia risalente ad una data antecedente al 30.6.1998, la giurisdizione del Giudice amministrativo sembra scontata.

Non appare neppure fondata la censura del difetto di legittimazione dell’Università, poiché l’Azienda policlinico rappresenta una articolazione della più ampia struttura dell’Ateneo.

Per quanto riguarda infine il problema del riconoscimento o meno al personale burocratico non direttamente addetto ai servizi assistenziali della indennità in discussione, esso, alla luce della giurisprudenza ormai consolidata di questo Consiglio, va risolto nel senso favorevole per il dipendente, in conformità peraltro al parere a suo tempo espresso dall’Avvocatura dello Stato (C.G.A. n. 874 del 4.11.2008; n. 925 del 28.11.2007/2.4.2008).

E’ invece fondato il motivo di appello relativo alla inapplicabilità del termine decennale della prescrizione, potendo ormai ritenersi consolidato l’orientamento secondo cui i crediti retributivi dei pubblici dipendenti sono tutti soggetti alla prescrizione quinquennale, senza distinzione tra crediti contestati o non contestati dalla pubblica amministrazione (Cons. St., VI, 10 ottobre 2002, n. 5435; id., IV, 30 dicembre 2003, n. 9174; TAR Lazio Roma, III, 16 gennaio 2007, n. 230).

Per le ragioni anzidette questo Consiglio ritiene che l’appello sia fondato solo in parte, nei sensi anzidetti.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe nei limiti sopra specificati e per l’effetto riforma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 16 marzo 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, Componenti.

Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 27-01-2011, n. 3065 Determinazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice di pace di Pesaro condannava M.N., con le generiche, alla pena di Euro 200,00 di multa per il reato ex art. 582 c.p..

Ricorre il PG presso la Corte d’Appello di Ancona, deducendo violazione di legge: è stata inflitta pena inferiore al dovuto, poichè la sanzione edittalmente fissata è quella della multa da Euro 516,00 ad Euro 2.582,00.

All’odierna udienza il difensore ha eccepito la mancata notifica dell’estratto contumaciale e del ricorso del PG all’imputato.

Il ricorso del PG è fondato, mentre non sussistono le invocate ragioni di nullità, proposte dalla difesa.

Ed infatti l’estratto contumaciale risulta notificato a mani della madre dell’avv.ssa M. B. Bisetti, stante l’irreperibilità del prevenuto, mentre il ricorso del PG risulta notificato presso lo studio della citata avvocatessa, in data 22.4.10.

Va accolto il ricorso, essendo stata irrogata pena inferiore a quella dovuta per legge.

Può farsi luogo all’annullamento senza rinvio limitatamente alla pena, che va rideterminata in Euro 360,00 di multa (p.b. Euro 540,00 ridotta di un terzo per effetto delle generiche), alla stregua dell’art. 620 c.p.p., lett. l).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in quella di Euro 360,00 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-01-2011) 14-02-2011, n. 5419

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ARTUSCIELLO Vittorio che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 18/6/2010, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di B.A., la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 344 di multa per il reato di ricettazione di un motociclo di provenienza furtiva e Euro 1000 di ammenda per il reato di cui all’art. 116 C.d.S. per aver circolato a bordo di motociclo senza essere in possesso della prescritta abilitazione alla guida e Euro 660 di ammenda e mesi uno, giorni 10 di arresto per il reato di cui all’art. 187 C.d.S. per aver guidato di motociclo in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, cagionando un sinistro stradale. Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo la nullità della sentenza per mancanza di motivazione non essendo stata spiegate le ragioni per cui si è ritenuta corretta la prospettazione delle parti in ordine all’entità della pena inflitta.
Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso relativo alla carenza di motivazione sulla congruità della pena concordata tra le parti – è generico e manifestamente infondato, avendo il Giudice valutato sia gli elementi di cui all’art. 133 c.p., sia l’impossibilità di adottare una decisione liberatoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.. Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto (peraltro con una pena mite considerando la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale) esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), riconducibile ad una corretta qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.. (Sez. 4, Sentenza n. 34494 del 13/07/2006 Cc. – dep. 17/10/2006 – Rv. 234824).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di millecinquecento Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1252 sanità

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Svolgimento del processo

La Casa di Cura Privata Di Lorenzo s.r.l. ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo la delibera n. 263 in data 11.5.2004 con cui il Direttore Generale della Azienda Unità Sanitaria Locale n.01 di Avezzano -Sulmona, nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale dell’atto programmatorio per l’anno in corso, ha disposto in relazione ai tetti di spesa sanitaria per l’anno 2004: a) che il budget per l’anno 2004 non dovrà superare quello già fissato per il 2003; b) di liquidare le case di Cura per i ricoveri dei residenti regionali con acconti mensili pari all’80% del budget 2003 ed alla fine esercizio il saldo entro 30 giorni dalle verifiche amministrative sanitarie, per i ricoveri di residenti extraregione con acconti mensili pari al 30% dell’attività prodotta ed il saldo a verifica regionale della mobilità.

A sostegno del ricorso ha lamentato la violazione dell’art.2 comma 8 L. 549/1995 e delle regole sulla contrattazione nonché la illegittima retroattività del provvedimento, con lesione del principio di certezza del corrispettivo in relazione alle prestazioni rese dagli operatori e lesione del diritto alla integrale retribuzione delle prestazioni rese nell’anno 2004; disparità di trattamento tra strutture pubbliche e private.

Il Tar,con sentenza resa in forma semplificata, ha accolto il ricorso per essere stato leso il diritto della ricorrente struttura ad erogare tutte le prestazioni per le quali è accreditata.

Ha proposto appello la Azienda Unità sanitaria Locale n.1. Premesso che parte ricorrente avrebbe espressamente accettato quanto concordato durante l’incontro – di cui è verbale in atti, mai contestato – del 19.4.2004, deduce la tardività del ricorso nonché la mancanza di interesse ad agire. Inoltre, assume l’erroneità della sentenza secondo cui il provvedimento sarebbe lesivo del diritto della struttura di erogare tutte le prestazioni per cui è accreditata, essendo per converso questa tenuta ad osservare i tetti di spesa annuali fissati anche per le strutture pubbliche in base all’art. 32, c. 8 L.449/97.Il Direttore della ASL avrebbe pertanto correttamente esercitato i poteri riconosciutigli dall’art. 17 c. 2 L.R. 30.7.1999 n. 20 individuando il limite massimo delle prestazioni erogabili dai presidi accreditati mentre a voler seguire la tesi del TAR si giungerebbe ad autorizzare una spesa senza controllo. Quanto all’irretroattività, parte ricorrente al più avrebbe potuto chiedere il pagamento delle prestazioni erogate fino all’emanazione del provvedimento, salvo conguaglio.

Si è costituita la parte appellata chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 230 in data 2 luglio 2010, la Sezione ha chiesto alla ASL documentati chiarimenti circa la sopravvenienza dell’atto di programmazione regionale dei tetti di spesa per l’anno 2004.

Con nota 5 agosto 2010, l’amministrazione ha inviato la deliberazione di Giunta Regionale n. 755/C del 30.8.2004 oltre ai verbali di incontro con le strutture private erogatrici.

All’udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Va, preliminarmente, respinta la censura con cui si lamenta la mancata dichiarazione di irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività, considerato che la lesione dell’interesse della struttura sanitaria non può che ricollegarsi all’emanazione del provvedimento di fissazione del tetto di spesa non potendo risalire ad accordi precedenti inerenti alla fase istruttoria.

Nel merito, fondato è il motivo con cui l’Azienda fa valere l’erroneità della sentenza per avere riconosciuto il provvedimento impugnato, in quanto rapportato al tetto di spesa relativo all’anno precedente (2003), lesivo del diritto della struttura di erogare tutte le prestazioni per le quali è accreditata.

Come noto, con l’art. 32, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni individuano preventivamente, in attuazione della programmazione sanitaria, per ciascuna istituzione sanitaria o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali di prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge 23.12.1996, n. 662.A ciò segue una fase di contrattazione, ai sensi dell’art. 8 quinquies del d. lgs. n. 502 del 1992, tra le asl e le strutture private accreditate o le loro associazioni rappresentative, con cui vengono fissati i volumi massimi di prestazioni erogabili a livello territoriale ed il corrispettivo preventivato.

Nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale dell’atto programmatorio per la fissazione dei tetti per il 2004, è intervenuta la deliberazione con cui il Direttore Generale della Azienda Unità Sanitaria Locale ha fissato provvisoriamente i tetti di spesa per il medesimo anno. Esso risponde all’esigenza di far fronte ad un sistema di fissazione dei tetti di spesa che richiede tempi non comprimibili in relazione alle varie fasi procedimentali previste dalla legge (Cons. St. Ad. Pl. n. 8 del 2006), fisiologicamente sopravvenendo solo in epoca successiva all’inizio dell’erogazione del servizio, consentendo comunque all’operatore di effettuare scelte su una previsione vagliata dall’autorità (Cons. St. Sez. V, 23.3.2009, n. 1758).

La circostanza che, in attesa della fissazione definitiva regionale, la ASL abbia fissato il tetto in relazione al volume dell’anno precedente, non lede l’interesse della struttura sanitaria, come nascente dall’accreditamento.

Invero, come chiarito dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 26.5.2005, n.200), anche nel regime dell’accreditamento introdotto dall’art. 8, comma 5 del d. lgs. n. 502 del 1992, improntato alla logica della parificazione e della concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private e caratterizzato dalla facoltà di libera scelta della struttura privata a condizione che questa risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed accetti il sistema della remunerazione a prestazione, sussiste il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile regolato, nel suo esercizio, dall’art. 32 della l n. 449 del 1997.

Il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve quindi conciliarsi con il principio di programmazione, che persegue lo scopo di razionalizzazione del sistema sanitario nell’interesse al contenimento della spesa pubblica.

Non può quindi aderirsi alla statuizione del Tar secondo cui sussisterebbe un diritto intangibile della struttura ad ottenere il rimborso di tutte le prestazioni per cui è accreditata quando queste superino il volume fissato sulla base del corretto esercizio del potere di programmazione regionale e di contrattazione a livello territoriale.

Nella specie, la deliberazione impugnata – seguita a distanza di tra mesi dall’atto di programmazione regionale in data 30 agosto 2004 n. 755/C, che ha rideterminato il tetto con una maggiorazione del 10% per aumenti tariffari rispetto all’anno precedente e dai relativi contratti – è stata adottata nel corretto esercizio del potere di programmazione sanitaria in via provvisoria, nell’interesse stesso delle strutture sanitarie private a programmare dall’inizio dell’esercizio finanziario la propria organizzazione, sulla base di una precisa direttiva (nota 31.3.2004 prot. 139) regionale ed all’esito di una fase di confronto con le strutture sanitarie (verbale di incontro 19 aprile 2004) con l’osservanza delle garanzie procedimentali.

L’appello va, pertanto accolto ed, in riforma della sentenza di primo grado, va respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.