Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-02-2012, n. 1559 Ritenuta di imposta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. S.B. propone ricorso per cassazione (illustrato da successiva memoria) nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate (solo quest’ultima depositante atto cd. "di costituzione") e avverso la sentenza con la quale – in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso delle ritenute operate dal Fondenel nel momento in cui, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro come dirigente Enel, il fondo previdenziale predetto aveva corrisposto al contribuente una somma di danaro in luogo del trattamento di pensione integrativa – la C.T.R. Campania, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, rilevava che nella specie non sussistevano i presupposti per applicare la L. n. 482 del 1985, art. 6 riguardante i capitali corrisposti dagli istituti assicurativi in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e che pertanto la somma erogata nella specie, in quanto traente origine dal rapporto di lavoro, doveva ritenersi soggetta alla ritenuta fiscale nella misura operata all’atto della relativa corresponsione secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17 nonchè art. 48 del medesimo D.P.R. così come modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3. 2. Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, atteso che l’appello, depositato nel 2005, è stato proposto esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate e nessuna decisione va assunta in ordine alle relative spese, atteso che l’Avvocatura dello Stato non ha resistito con controricorso ma ha depositato cd. "atto di costituzione" al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione esclusivamente con riguardo all’Agenzia delle Entrate.

Col primo motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 68 e 69, il ricorrente sostiene che la rappresentanza dell’Agenzia spetta al direttore dell’Agenzia di Roma e che pertanto l’appello, in quanto sottoscritto dal dirigente dell’Ufficio locale senza allegare il potere di rappresentanza derivatogli dal direttore dell’Agenzia, doveva ritenersi inammissibile, non rilevando in senso contrario l’autorizzazione a proporre appello di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, non più suscettibile di applicazione nella intervenuta operatività della normativa di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999.

La censura è infondata.

Occorre innanzitutto premettere che la nuova realtà ordinamentale realizzatasi a seguito della istituzione delle Agenzie è caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, con la conseguenza che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, e quella del ricorso possono essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l’interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato (v. tra le altre SU nn. 3116 e 3118 del 2006).

E’ poi appena il caso di evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio del Ministero delle finanze (oggi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura, con la conseguenza che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell’atto d’appello dall’ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, perfino se recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà (v. cass. n. 874 del 2009 e v. pure cass. n. 13908 del 2008).

Col secondo motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 53 in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, la ricorrente sostiene l’inammissibilità dell’appello per non avere l’Ufficio appellante spiegato le ragioni per le quali al ricorrente non doveva applicarsi il D.Lgs. n. 124 del 1993 nè le ragioni per le quali doveva ritenersi errata la sentenza di primo grado nella parte e per quale ragione doveva ritenersi errata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto l’applicabilità del regime fiscale agevolato di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 citato.

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che non viene riportato in ricorso il testo dell’appello la cui ammissibilità viene posta in discussione non consentendo pertanto a questo giudice di valutare la censura senza ricorrere ad atti esterni al ricorso ed inoltre per inadeguatezza del relativo quesito di diritto, che si presenta inidoneo a far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione de ricorrente, la regola da applicare, essendo tale quesito astratto, privo di ogni specificità in relazione alla corrispondente "ratio decidendi" della sentenza impugnata e formulato in modo da non esprimere la rilevanza della risposta ai fini della decisione del motivo e da non consentire di circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito medesimo (v. tra molte altre cass. n. 17064 del 2008, n. 7197 del 2009 e n. 8463 del 2009, nonchè SU n. 7257 del 2007 e SU n. 7433 del 2009).

Col terzo motivo, deducendo violazione della L. n. 30 del 1997, art. 1, comma 5 di conversione del D.L. n. 669 del 1996, art. 41, lett. g e g quater nonchè D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4 con L. n. 482 del 1985, relativo art. 6, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 5 e art. 26 ter oltre che degli artt. 1362 e ss. c.c., la ricorrente sostiene che la L. n. 30 del 1997, interpretativa del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, che ha assoggettato i capitali corrisposti per previdenza complementare e i riscatti delle posizioni individuali a tassazione separata ha riferito la suddetta tassazione separata esclusivamente ai destinatari iscritti a forme pensionistiche complementari successivamente al D.Lgs. n. 124 del 1993, con la conseguenza che per i vecchi iscritti a vecchi fondi va applicata la tassazione prevista per i redditi di capitale se maturati anteriormente al 1 gennaio 2001.

Col quarto motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16 nel testo applicabile ratione temporis, la ricorrente sostiene che la somma ricevuta all’atto della cessazione del rapporto di lavoro non era collegabile nè al rapporto di lavoro nè alla sua cessazione ma solo all’età del dirigente, onde detta somma per i vecchi iscritti a vecchi fondi non può essere qualificata ai fini fiscali come reddito di lavoro dipendente o indennità aggiuntiva al T.F.R..

I due motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono fondati, nei limiti e nei termini di cui in prosieguo.

Le Sezioni Unite di questa Corte, esaminando la questione dei criteri di tassazione applicabili in analoga controversia, hanno affermato che la somma percepita dal contribuente e sulla quale sono state operate le ritenute contestate, è stata erogata da un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, è composta da una sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore) e da un rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato (v. SU n. 13642 del 2011). Su questa base, nella medesima sentenza le sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 cit., art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17" (v. SU n. 13642 del 2011 citata e numerose altre conformi), dovendo intendersi per rendimento il "rendimento netto", imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato, pertanto con necessità di verifica dell’eventuale impiego sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato e della qualità e quantità del rendimento conseguito a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a tale ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%.

I motivi indicati in ricorso come sesto e settimo (in realtà quinto e sesto in ordine di esposizione) risultano assorbiti alla luce di quanto esposto in relazione all’esame dei precedenti motivi.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, i primi due motivi di ricorso devono essere rigettati, mentre il terzo e il quarto devono essere accolti, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altro giudice che provvederà a decidere la controversia facendo, previo svolgimento dei necessari accertamenti, concreta applicazione del principio di diritto sopra esposto, oltre che a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le relative spese.

Rigetta i primi due motivi del ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia, accoglie il terzo e il quarto nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-06-2011) 07-10-2011, n. 36425

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 24-9-2009 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa in data 9-7-08 dal Giudice monocratico del Tribunale di Piacenza, che aveva dichiarato T.P. responsabile del reato di cui all’art. 348 c.p., nonchè dei reati di cui agli artt. 494 e 495 c.p. come contestati per avere esercitato abusivamente la professione di medico odontoiatra, senza aver conseguito la necessaria abilitazione, nonchè per aver reso false dichiarazioni sulle qualità personali innanzi a pubblico ufficiale.

Per tali reati il primo giudice aveva inflitto la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con applicazione del condono.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

1- ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa – B. A. – che aveva reso deposizioni contrastanti nel corso del procedimento.

Il ricorrente evidenziava a riguardo che la Corte avrebbe dovuto approfondire la valutazione delle deposizioni, mentre aveva sorvolato sul tema, essendo tali dichiarazioni poste alla base del giudizio di colpevolezza a carico dell’imputato.

In tal senso la difesa rilevava la violazione dell’art. 192 c.p.p. e la carenza della motivazione, non avendo la Corte definito se il B. avesse fornito dichiarazioni false o veritiere, avendo costui riferito che il T. era stato solo presente nello studio odontoiatrico, allorchè il denunciante si era presentato per cure, e dunque senza avere agito nella qualità di medico.

Pertanto la difesa rilevava che non era stata valutata la piena efficacia probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, ritenendo erroneamente applicata la legge penale.

2- Deduceva altresì la contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza.

A riguardo rilevava che l’imputato è persona che aveva conseguito la laurea in medicina all’Università di Budapest e che non esercitava la professione in Italia, dove si era limitato a svolgere le funzioni di coordinatore del centro denominato "Dental Medicai Center".

Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

La Corte rileva che per i reati di cui agli artt. 348 e 494 c.p. risulta intervenuta la decorrenza del termine di prescrizione, maturata il primo novembre del 2009.

Per tali reati, si considera applicabile il termine di cui all’art. 157 c.p., comma 1 testo vigente, in base alla riforma del 2005, pari ad anni sei, tenuto conto che i fatti contestati risalgono ad epoca tra il (OMISSIS) – atteso che il giudizio di primo grado si era concluso in data 9-7-2008, con sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Piacenza.

Tale causa estintiva dei reati è preclusiva dell’esame dei vizi della motivazione (v. Cass. Sez. 5, del 7/8/1996, n. 7718, PM in proc. Battaglia, RV 205548-perchè l’eventuale rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento sarebbe incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’art. 129 c.p.p., comma 1.

Deve dunque essere pronunziato in relazione a tali capi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Per quanto riguarda il reato contestato ai sensi dell’art. 495 c.p. il ricorso risulta dotato di fondamento.

Invero l’accusa inerente alla fattispecie innanzi indicata risulta inficiata dalla documentazione che la difesa richiama in memoria, ove fa riferimento alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, n.24 del 2007, in cui si precisa che il ricorrente aveva fornito prova di essere iscritto nel registro degli Odontoiatri della Repubblica di Ungheria.

Tale dato evidenzia l’assenza dei presupposti che integrano il reato di cui all’art. 495 c.p. essendo carente l’elemento oggettivo della falsa dichiarazione sulle qualità personali resa a pubblico ufficiale dal predetto ricorrente.

Pertanto, per tale reato la Corte deve pronunziare l’annullamento della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei capi riguardanti i delitti di cui agli artt. 348 e 494 c.p. per essere i reati estinti per prescrizione e nel capo riguardante il delitto ex art. 495 c.p. perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2011) 25-10-2011, n. 38543

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Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 08.10.2010, applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di:

C.S. perchè indagato per il delitto di associazione per delinquere (capo 38) finalizzato alla ricettazione, riciclaggio ed altri reati, nonchè per numerosi reati-fine di riciclaggio di pezzi di ricambio di autovetture di origine delittuosa;

Il Tribunale per il riesame di Bari, con ordinanza del 12.11.2010, respingeva il reclamo proposto dall’ indagato e confermava il provvedimento impugnato.

Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il difensore di C.S., deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

1)-l’ordinanza impugnata sarebbe priva di motivazione riguardo alle esigenze cautelari, fondate esclusivamente sui precedenti penali senza illogicamente considerare le deduzioni del ricorrente relative, in particolare, alla circostanza che il sequestro preventivo dell’autoparco presso il quale lavorava il C. aveva, di fatto, reso impossibile la reiterazione del reato;

-l’ordinanza aveva erroneamente omesso di considerare che i precedenti del C. erano risalenti nel tempo e che il medesimo svolgeva un ruolo subordinato e marginale all’interno del citato autoparco, sicchè la sua pericolosità doveva ritenersi attenuata e tale da poter essere adeguatamente controllata attraverso la misura degli arresti domiciliati;

CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono totalmente infondati.

Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.

In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità e assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito.

(Cassazione penale, sez. 6 20/10/2010 n. 39376).

Tali principi inducono a ritenere inammissibili i motivi di ricorso, proposti unicamente con riguardo alla ricorrenza delle esigenze cautelari, atteso che sul punto il Tribunale ha sottolineato, per un verso, "la particolare gravità" dei fatti e per altro verso, "la pervicacia (del C.) nella consumazione di gravi delitti contro il patrimonio" cui si aggiunge "il completo spregio per le prescrizioni della sorveglianza speciale" rivelatrice di una personalità criminale e di una inclinazione alla reiterazione delle condotte contestate, così che unica misura congrua risulta essere quella della custodia in carcere.

Si tratta di una motivazione non censurabile in questa sede di legittimità perchè congrua e del tutto immune da evidenti illogicità in quanto fondata su circostanze oggettivamente accertate e conformi alle massime di comune esperienza.

Il ricorrente lamenta l’omessa motivazione sulle ragioni ostative alla applicazione della misura attenuata degli arresti domiciliari ma il motivo non coglie nel segno perchè trascura di considerare l’esplicito riferimento che il Tribunale compie riguardo alla tendenza del C. a violare i precetti, richiamando significativamente ben due condanne riportate per evasione.

Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, 1′ imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2011) 11-11-2011, n. 41028

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 15/10/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Livorno, in data 11/11/2008 che dichiarava M.N. e L.J. colpevoli il primo del reato di ricettazione, ritenuta l’ipotesi lieve di cui al capoverso dell’art. 648 c.p. e detenzione per la vendita, con marchi contraffatti di articoli di pelletteria e abbigliamento, nonchè, entrambi, del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, per non avere esibito agli agenti alcun documento di identificazione e condannati, con la riduzione del rito, M. N. alla pena di quattro mesi di reclusione e Euro 300 di multa e L.J., concesse solo a quest’ultimo le attenuanti generiche, alla pena di 20 giorni di arresto e Euro 200 di ammenda, pena sospesa per entrambi.

Proponevano autonomi ricorsi per cassazione i difensori di entrambi gli imputati.

Nell’interesse di M.N. veniva dedotto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla configurabilità del reato di cui all’art. 474 c.p., stante la grossolanità della contraffazione, non punibile, riconoscibile "ictu oculi" anche dalla incompletezza delle etichette. Il difensore di L.J. deduceva violazione di legge con riferimento al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, non riferibile al clandestino privo di documenti di riconoscimento, applicandosi la normativa solo agli stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia.

Motivi della decisione

1) il motivo di ricorso dedotto da L.J. è fondato e gli effetti favorevoli si estendono anche al coimputato del medesimo reato, ancorchè non abbia dedotto il vizio.

Un orientamento, maggioritario, della giurisprudenza di legittimità riteneva sufficiente ad integrare il reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione da parte del cittadino straniero che si trovasse, regolarmente o non, nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che egli non ne fosse in possesso per non essersene preventivamente munito; altro orientamento, invece, riteneva che non integrasse ne1 questa, nè altra ipotesi di reato, l’omessa esibizione, da parte dello straniero immigrato clandestinamente in Italia, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui all’art. 6, comma 9, del citato D.Lgs., in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne era inesigibile l’esibizione. (Sez. 1, Sentenza n. 26589 del 08/05/2007 Cc. (dep. 09/07/2007) Rv. 236901, Sez. 1, Sentenza n. 25261 del 05/05/2004 Cc. (dep. 04/06/2004) Rv. 228139; V. Corte cost. 13 gennaio 2004 n. 5 Conf. sez. 1^, 5 maggio 2004 n. 25262, Xhaja; n. 25263, Ali Zedi; n. 25264, Chaar; n. 25265, Errebh; 12 maggio 2004 n. 23206, Ghali; n. 23270, Huang Xiao; n. 25683, Filipi; n. 25684, Em;

13 maggio 2004 n. 26276; 14 maggio 2004 n. 25117, Nguyen; n. 25118, Peter, tutte non massimate). Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il contrasto interpretativo, hanno affermato che il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell’attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, recata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), che ha comportato una "abolitio criminis", ai sensi dell’art. 2 cod. pen.,, comma 2, della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare (Sez. U, Sentenza n. 16453 del 24/02/2011 Cc. (dep. 27/04/2011) Rv. 249546).

La condotta dello straniero irregolare non può essere ricompresa nella nuova fattispecie di cui all’art. 6, comma 3, D.Lgs. cit. in forza del principio di tipicità, risultando chiaro dal contenuto della norma e dall’interesse da essa tutelato che il soggetto attivo del reato è stato circoscritto allo straniero regolarmente soggiornante.

Va, conseguentemente, annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di L.J., con riferimento all’unico reato ascrittogli e nei confronti di M.N., con riferimento al reato ascrittogli al capo c) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2) Il ricorso di M.N., nel resto, è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile riproponendo, peraltro, le medesime questioni già sottoposte alla Corte territoriale e dalla stessa correttamente disattese. Con riferimento al reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall’art. 474 cod. pen., che tutela la pubblica fede, la posizione del singolo acquirente riceve protezione solo e in quanto si atteggia ad emanazione parziale dell’intera collettività, sicchè la grossolana contraffazione dei segni distintivi dei prodotti detenuti per la vendita o messi in vendita non può essere desunta sulla base dei soli elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità dell’offerente, che rendono solo probabile, ma non incontrovertibile, l’impossibilità di lesione della fede pubblica. Ne consegue che può ritenersi la grossolanità del falso solo ove il prodotto, per requisiti materiali intrinseci, sia tale da fare escludere l’efficienza causale originaria alla produzione dell’evento nei confronti non dello specifico acquirente ma dell’intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza.

(Sez. 2, Sentenza n. 16821 del 03/04/2008 Ud. (dep. 23/04/2008) Rv.

239783; Sez. 2, Sentenza n. 45545 del 15/11/2005 Cc. (dep. 15/12/2005) Rv. 232832).

Peraltro l’attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere apprezzata non con riferimento al momento dell’acquisto, bensì in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti (Sez. 5, Sentenza n. 33324 del 17/04/2008 Ud. (dep. 11/08/2008) Rv. 241347).

Nella fattispecie la Corte ha rilevato, con motivazione logica e non contraddittoria, che dagli atti non emerge l’assoluta inidoneità della contraffazione dei marchi apposti sulla merce a trarre in inganno il pubblico, essendo irrilevante che della contraffazione si siano subito resi conto i verbalizzanti, dotati di particolare esperienza per l’attività svolta nel settore delle contraffazioni.

Per effetto della assoluzione dal reato di cui al capo c) va rideterminata la pena nei confronti di M.N. in mesi tre, gg.

20 di reclusione e Euro 250 di multa, eliminando la pena inflitta in continuazione allo stesso per tale reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di L. J. perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confanti di M. N. perchè il fatto a lui ascritto al capo c) non è previsto dalla legge come reato e ridetermina la pena in mesi tre, gg. 20 di reclusione e Euro 150 di multa. Dichiara inammissibile, nel resto il ricorso di M.N..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.