Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-01-2011) 09-03-2011, n. 9636 Concorso di circostanze

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Genova, con la sentenza del 13 luglio 2009 emessa a seguito di rito abbreviato, ha condannato O.M., per il reato di furto aggravato e continuato, alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 300 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova, il quale lamenta, quale unico motivo, la violazione di legge a cagione dell’applicazione, ai fini della continuazione, di un aumento della pena base inferiore al minimo di legge, trattandosi di imputato con recidiva specifica reiterata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

2. In punto di diritto si osserva, infatti, come le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza 27 maggio 2010 n. 35738, abbiano finalmente posto un punto fermo nella materia, andando in contrario avviso alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6, 27 febbraio 2007 n. 18302), peraltro alquanto isolata, citata dal Procuratore Generale ricorrente.

Nel citato arresto si afferma, invero, come la recidiva reiterata di cui all’art. 99 c.p., comma 4, operi nella disciplina codicistica, come risultante dalle interpolazioni di cui alla L. n. 251 del 2005, quale circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole di natura facoltativa, nel senso che è consentito al Giudice motivatamente escluderla e considerarla tamquam non esset ai fini sanzionatori, non potendo dirsi sufficiente che dal certificato penale emerga una pluralità di condanne.

Qualora la recidiva reiterata sia esclusa, essa non è più ricompresa nell’oggetto della valutazione del Giudice ai fini della determinazione della pena e dunque, non essendo stata "ritenuta", neppure entra a comporre la materia del giudizio di comparazione di cui all’art. 69 c.p., di talchè resta inoperante, proprio per la mancanza dell’oggetto, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti imposto dal quarto comma del medesimo articolo.

Qualora, viceversa, la recidiva reiterata non sia esclusa dal Giudice ma considerata concreto sintomo di maggior colpevolezza e pericolosità, essa svolge necessariamente nel suo complesso la funzione aggravatrice e determina pertanto anche l’effetto, incidente sulla sanzione, consistente nell’operatività dell’inibizione di cui si è detto, con la conseguenza che non è consentito al Giudice, il quale non abbia escluso ex ante la recidiva, di apprezzarla come subvalente rispetto a eventuali circostanze attenuanti.

Analoghe conseguenze si verificano in relazione agli altri effetti commisurativi della sanzione ricollegati dalla legge alla recidiva reiterata.

Ne discende che il limite all’aumento ex art. 81 c.p. "non… inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave", previsto dalla legge nei confronti dei soggetti "ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4", sia pure inoperante quando il Giudice non abbia ritenuto la recidiva reiterata concretamente idonea ad aggravare la sanzione per i reati in continuazione o in concorso formale, ed in relazione ad essi l’abbia pertanto esclusa così non "applicandola".

Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il Tribunale di Genova ha concesso all’imputato l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, tra cui la recidiva specifica reiterata, che sostanzialmente è stata ritenuta non incidente in concreto sull’entità della pena.

3. Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-12-2010) 24-03-2011, n. 11957 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

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del ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 24.11.1995, in parziale riforma della sentenza 11.4.1994 del Pretore di Torre Annunziata (appellata dall’imputato e dal P.G.), confermava l’affermazione della responsabilità penale di G.S. in ordine ai reati di cui:

– alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (per avere, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, senza la necessaria concessione edilizia, realizzato un manufatto di mq. 100, composto da seminterrato e primo piano – acc. in (OMISSIS));

– alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies (per avere realizzato il fabbricato anzidetto senza la necessaria autorizzazione paesaggistica);

–all’art. 349 cpv. c.p. (per avere proseguito l’attività edilizia in violazione dei sigilli apposti al cantiere) e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata per il delitto, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ex art. 81 cpv. c.p., determinava la pena principale complessiva in mesi 6, giorni 15 di reclusione e L. 1.000.000 di multa; infliggeva la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni uno; confermava la concessione del beneficio della sospensione condizionale e l’ordine di demolizione delle opere abusive.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il G., il quale ha eccepito la illegittimità della mancata sospensione del procedimento per consentire l’acquisizione della domanda di condono edilizio da lui ritualmente presentata.

Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata dal ricorrente (in data 27.2.1995), L. n. 724 del 1994, ex art. 39, questa Corte, all’udienza del 14.6.1996, ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38.

Il Comune di Torre Annunziata – con nota del 25.2.2010 – ha comunicato che il G. non ha versato integralmente le somme dovute per oneri concessori e non ha ottenuto il prescritto nulla- osta paesaggistico (pure essendo stata la pratica di condono trasmessa alla Commissione edilizia integrata in data 3.9.2009).
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.

1. In tema di condono edilizio, nel caso di operatività della sospensione L. n. 47 del 1985, ex artt. 38 e 44, se il giudice, per errore, non sospende un procedimento sospendibile, non si produce per ciò alcuna nullità, essendo tale omissione – in relazione al principio di tassatività delle nullità – priva di sanzione processuale (vedi Cass., Sez. 3: 15.2.2005, Benzo ed altra; 3.7.1998, n. 7847, Todesco ed altri; 10.12.1997, n. 11334, Fede; 27.7.1995, n. 8545, D’Apice).

L’omissione della sospensione neppure comporta una incompetenza funzionale temporanea, ma solo un vizio "in procedendo", rilevante qualora sussista un interesse concreto ed attuale a dedurlo (Cass, Sez. 3, n. 8545/95).

Deve affermarsi, in materia, il principio che la sospensione del processo, L. n. 47 del 1985, ex artt. 38 e/o 44, opera indipendentemente dalla pronuncia del giudice (che ha natura meramente dichiarativa), purchè sussistano i presupposti di legge.

Proprio per la natura dichiarativa, e non costitutiva, della sospensione, non è necessario un formale provvedimento giudiziale per la operatività di essa, che può essere accertata anche in sede di giudizio finale (Cass., Sez. 3, 14.5.1999, n. 6054, P.M. in proc. Bartaloni ed altri).

Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha alcun interesse a lamentare il vizio "in procedendo" in questione, poichè non ha subito alcun pregiudizio, in quanto, preso atto della avvenuta presentazione dell’istanza di condono, questa Corte di legittimità ha sospeso il procedimento, L. n. 47 del 1985, ex art. 38. 2. Il condono edilizio di cui alla L. n. 724 del 1994 non può essere concesso – per gli interventi realizzati in zona vincolata – in carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica che, nella vicenda in esame, non risulta intervenuta.

Per le opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico l’effetto del condono si verifica, infatti, solo quando l’autorità preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l’opera già eseguita suscettibile di conseguire l’autorizzazione in sanatoria.

La L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 7, aveva modificato la formulazione originaria della L. n. 47 del 1985, art. 32, prevedendo che: "Per le opere eseguite su immobili soggetti alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamento o tipologie d’abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole".

Tale disposizione, però, fu abrogata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 43, ed il successivo comma 44 di detto articolo previde che "Il rilascio della concessione edilizia o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alla L. 1 giugno 1939, n. 1089, L. 29 giugno 1939, n. 1497, ed al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell’abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell’amministrazione".

Nella fattispecie in esame: non risulta rilasciato provvedimento sanante; non è stato dimostrato che si sia formato silenzio-assenso in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 662 del 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28-12-1996, n. 303, Supplemento ordinario); non risulta impugnato il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, formatosi in seguito alla trasmissione (in data 3.9.2009) dell’istanza di condono all’organo competente al rilascio del parere correlato all’esistenza del vincolo paesaggistico.

3. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati venuta eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione del gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).

4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-06-2011, n. 14430 Insegnanti elementari

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Svolgimento del processo

La parte qui ricorrente, insegnante di ruolo di scuola elementare presso un istituto del secondo circolo didattico di Trani, ha convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica istruzione chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore di una determinata somma a titolo risarcitorio.

Ha esposto che il circolo didattico di appartenenza, individuato come scuola situata in zona a rischio, era stato coinvolto dal Provveditorato agli studi di Bari nella relativa attività progettuale; che essa, pertanto, a richiesta del Ministero aveva assunto il formale impegno di rimanere in servizio presso il circolo anzidetto per tutta la durata del progetto e comunque per non meno di tre anni; che nel corso dell’anno scolastico 2001-2002 il Ministero aveva tuttavia comunicato che il progetto, come originariamente presentato e successivamente integrato secondo le indicazioni dello stesso Ministero, doveva ritenersi non confermato.

Su tali premesse, deducendo di aver subito un grave danno professionale ed economico dalla mancata approvazione al progetto, essendole stati negati il diritto alla mobilità, visto l’impegno a permanere nella medesima sede, ed il compenso accessorio annuo spettante sulla base dell’art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 31 agosto 1999 ha chiesto che la somma corrispondente al compenso perduto le fosse riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.

La domanda, accolta in primo grado è stata rigettata dalla Corte d’appello di Bari sulla base di considerazioni così riassumibili.

Il comportamento del Ministero, essendo riconducibile alle determinazioni assunte dagli organi preposti alla gestione del rapporto di lavoro con le capacità e i poteri del datore di lavoro, deve essere valutato secondo le norme civilistiche.

In base all’art. 4, comma 13, del contratto collettivo nazionale di lavoro il collegio dei docenti entro il mese di giugno di ogni anno valuta lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, ancorchè parziale, degli obiettivi fissati. La valutazione viene inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione da effettuarsi ogni anno, anche per mezzo della consulenza CEDE, al fine della conferma o meno del progetto.

L’art. 14 del contratto (recte: l’art. 13, comma 14 del contratto) prevede che i progetti possano essere confermati ovvero integrati e modificati in relazione alle risultanze emerse nel corso della loro applicazione, alla disponibilità complessiva di risorse, alla certificazione CEDE ed al numero delle scuole sulle quali intervenire.

Secondo il contratto collettivo, quindi, dopo il primo anno, il Ministero ha il potere di confermare o no il progetto in relazione alle risorse disponibili e a seconda dello stato di realizzazione del medesimo.

Perciò, il diritto all’indennità, mentre per il primo anno sorge senz’altro in favore dell’insegnante, per gli anni successivi matura solo se il progetto, confermato dal Ministero, viene ulteriormente realizzato.

D’altra parte, nel confermare o no il progetto il Ministero non esercita un potere assoluto ma deve tenere conto delle condizioni dettate dall’articolo sopra richiamato.

Occorre quindi verificare la conformità dell’operato del Ministero alle norme contrattuali ed al dovere,di buona fede e correttezza, invocati dalla parte appellante.

In proposito, la nota 21 settembre 2001 n. 279 del Ministero contiene doglianze circa il livello di informazione in alcune sezioni della cosiddetta "griglia strutturata".

Esse riguardano le informazioni sulla scuola e gli elementi indicativi del grado di dispersione scolastica da contenere, la situazione di disagio sociale del territorio nel quale si trova la scuola, la rete di collaborazione con l’ente locale, le istituzioni e le associazioni; l’assenza di indicazioni sui profili di apprendimento e sul comportamento degli alunni; l’assenza di flessibilità didattica e organizzativa per il biennio trascorso e/o di indicazioni previsionali di diversa articolazione didattica per l’ultimo anno del progetto; l’assenza di riscontro di un qualsivoglia intervento sulle modalità di verifica e valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento e di monitoraggio dell’intero processo a fronte del dato costante di assenza di abbandoni; il carattere meramente formale del rapporto con le famiglie.

Con la successiva nota del 4 dicembre 2001 n. 793 il Ministero ha poi comunicato che, nonostante l’integrazione del progetto, predisposta dal collegio dei docenti, a seguito dell’esame del gruppo tecnico istituito con decreto del direttore generale 19 luglio 2001, sulla prosecuzione dell’attività nell’anno scolastico 2001/2002 è stato espresso parere sfavorevole.

Il Ministero evidenzia in tale nota le ragioni di detto parere, pur dopo le modifiche e le integrazioni al progetto, e si esprime in senso negativo sul permanere delle condizioni che negli anni scolastici precedenti avevano fatto indicare nel secondo circolo didattico di Trani la struttura idonea all’attivazione del progetto medesimo.

Non vi sono ragioni per ritenere che tale parere sia illogico, erroneo o incongruo, nè d’altra parte sono state allegate le specifiche inadempienze dell’amministrazione o il modo con cui in concreto sarebbe stato violato il dovere di correttezza, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza che le verifiche effettuate nell’aprile 2001 dagli ispettori circa l’esecuzione del progetto si fossero concluse positivamente. Del resto, secondo il contratto collettivo la valutazione dei progetti deve esser fatta entro il mese di giugno da parte del collegio dei docenti e per mezzo di una griglia strutturata predisposta dal Ministero, sicchè il parere reso dagli ispettori, anteriormente alla anzidetta scadenza e con modalità diverse da quelle fissate dalla contrattazione collettiva, non assume rilievo come elemento indicativo di violazione del dovere di correttezza.

Il docente propone ricorso sulla base di due motivi. Il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.

La parte ricorrente si duole dell’interpretazione data dalla sentenza impugnata all’art. 4 del contratto collettivo nazionale integrativo comparto scuola del 31 agosto 1999, sostenendo che nel ritenere che, in base a tale disposizione, l’insegnante abbia diritto solo all’indennità stabilita per il primo anno, mentre per gli anni successivi il compenso dipenderebbe dalla conferma del progetto da parte del Ministero e dalla esecuzione dello stesso, il giudice di merito avrebbe trascurato la formulazione testuale della norma che conferisce al Ministero il potere di confermare il progetto dopo il primo anno senza nulla disporre per gli anni successivi, assegnando in ogni caso all’amministrazione solo il potere di certificare la correttezza della valutazione espressa dal collegio dei docenti, unico organo legittimato a valutare lo stato di attuazione del progetto pluriennale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso il decisivo per il giudizio.

La parte ricorrente critica la sentenza per aver omesso di motivare adeguatamente sulla dedotta correttezza dell’operato del Ministero, trascurando di considerare i profili risarcitori collegati alla circostanza che i docenti avevano mantenuto l’impegno assunto per il triennio ed avevano saputo solo nel corso del terzo ed ultimo anno che l’attività svolta non sarebbe stata riconosciuta.

La parte ricorrente critica, inoltre, come illogica l’affermazione della sentenza secondo cui non erano stati addotti dalle parti attrici elementi tali da far ritenere che il parere negativo espresso dall’amministrazione fosse affetto da errore o travisamento dei fatti o inesatta applicazione dei criteri tecnici di valutazione, non considerando che non era compito del singolo insegnante denunziare tali vizi, essendo sufficiente considerare che ai docenti non era stata contestata alcuna inadempienza e che essi , ove l’amministrazione avesse ritenuto di non proseguire nel progetto, avevano comunque diritto di essere compensati per il lavoro espletato ed indennizzati per il vincolo triennale assunto, con perdita di diverse alternative.

La parte ricorrente critica, infine, la sentenza come contraddittoria nella parte in cui, dato atto del carattere privatistico delle reciproche obbligazioni delle parti, addebita ai docente "una (inesistente) responsabilità processuale come se la singola insegnante avesse avuto la possibilità formale e materiale di conoscere le effettive ragioni della decisione del MIUR", in palese contrasto con la situazione reale e considerando comunque le scelte strategiche del Ministero come condizione essenziale per il diniego di diritti già riconosciuti.

I due motivi, fra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. La Corte li giudica infondati.

Preliminarmente occorre mettere in evidenza che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto scuola per gli anni 1998- 2001, firmato il 31 agosto 1999 (e pubblicato nel Supplemento ordinario alla GU 9 settembre 1999, n. 212) è contratto collettivo nazionale integrativo del contratto di comparto e non è quindi contratto decentrato, sicchè esso rientra fra quelli la cui violazione e falsa applicazione può esser direttamente denunziata a questa Corte (v. art. 63, comma 5, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40).

L’art. 4 del citato contratto collettivo, sotto la rubrica "Scuole situate nelle zone a rischio" dispone testualmente quanto segue:

"1. Le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuate nell’Intesa allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..

2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.

3. Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi disponibili sulla base del C.C.N.L., a partire dall’anno scolastico 1999-2000 più eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale , dagli altri soggetti interistituzionali interessati e dall’Unione Europea.

4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30 settembre 1999 per l’a.s. 1999-2000 ed entro il 31 dicembre per l’anno scolastico successivo.

5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per l’anno scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre.

6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate dall’art. 3 della citata Intesa allegata al presente accordo, può essere superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali è possibile ripartire, secondo le modalità fissate nell’art. 2 dell’Intesa allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò consentirà di predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati saranno posti in essere accordi di programma per l’assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.

7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e contenere la previsione di attività d’insegnamento da svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalità e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla base dell’orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme concretizzino un sostanziale arricchimento dell’offerta formativa e l’individuazione di specifiche strategie. L’orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per l’arricchimento delle attività destinate agli alunni, evitando l’appesantimento dei loro impegni e cercando di favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del progetto. Nei progetti devono essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed a.t.a. chiamate a svolgere – ai vari livelli di responsabilità e funzione – le attività previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio nell’istituzione può essere coinvolto nel progetto.

8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con le modalità previste dall’art. 18 del presente accordo, rivolte a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o al primo anno di trasferimento.

9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le risorse assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10 percento è destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui all’art. 3 dell’Intesa.

10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica e alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati con le specifiche risorse contrattuali progetti redatti da scuole dell’infanzia e da scuole della fascia dell’obbligo in continuità e, in genere, progetti che prevedano il coinvolgimento dell’intera istituzione scolastica e di tutto il personale in servizio.

11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione decentrata e nell’ambito della diffusione dell’organico funzionale, saranno disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo.

12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di una relazione redatta dal Capo d’istituto con la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui all’art. 37 del presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione entro il 30 gennaio del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi integrativi, le unità di personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.

13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo.

14. Il capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo al personale coinvolto nel progetto, purchè esso sia stato effettivamente in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico di riferimento. Il compenso è pari a:

L. 5.000.000 per i capi d’istituto;

L. 4.500.000 per i docenti impegnati nel progetto per l’intero orario settimanale di insegnamento;

L. 2.500.000 per il responsabile amministrativo L. 1.200.000 per il restante personale.

Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purchè in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.

In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole sulle quali intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi possono anche essere integrati e modificati in relazione alle risultante emerse nel corso della sua applicazione." il carattere non automatico della prosecuzione dei progetti per le aree a rischio dopo il primo anno risulta palese dalla considerazione dei commi 13 e 14, ultima parte, del testo sopra riportato. La prima disposizione è esplicita nel prevedere che la valutazione del progetto sia comunicata al fine della sua " conferma o meno", l’art. 15 prevede la possibilità di conferma indicando in proposito i parametri da tenere in considerazione.

D’altra parte, che l’unità temporale di riferimento del progetto sia l’anno emerge altrettanto chiaramente dall’art. 4, comma 3 letto in relazione al comma 9, nonchè dal riferimento del comma 15 alla misura annuale del compenso accessorio.

Secondo le parti qui ricorrenti tuttavia la norma contrattuale da un lato conferirebbe al Ministero il potere di confermare il progetto dopo il primo anno senza nulla disporre per gli anni successivi, e dall’altro, assegnerebbe in ogni caso all’amministrazione solo il potere di certificare la correttezza della valutazione espressa dal collegio dei docenti, unico organo legittimato a valutare lo stato di attuazione del progetto pluriennale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tali affermazioni non sono condivisibili.

Quanto alla prima, essa trascura il testo del comma 13 dell’art. 4 del contratto, laddove esso prevede che il Provveditore deve inviare al Ministero "entro il 30 giugno di ogni anno" la valutazione del progetto da parte del collegio dei docenti, al fine della conferma o meno, il che mostra che il potere di conferma riguarda tutto il triennio e non il solo primo anno.

Quanto alla seconda, essa priva di contenuto l’attribuzione al Ministero del suddetto potere di conferma, attribuitogli per contro esplicitamente dal contratto, riducendolo ad una insignificante "presa d’atto" di quanto deciso dall’anzidetto collegio, in palese contrasto con l’evidenza testuale del comma 14 che indicando la "disponibilità complessiva di risorse", la "certificazione del CEDE di cui al comma 13" ed il "numero delle scuole sulle quali intervenire" ancora la decisione di conferma del progetto a parametri che vanno complessivamente valutati ad un livello più elevato di quello del ripetuto collegio.

Così stando le cose, non è dato comprendere quale fondamento normativo possa avere la pretesa di vedersi assicurato anche per gli anni successivi al primo, in assenza di progetto da eseguire, il compenso previsto per l’anno in cui il progetto ha avuto esecuzione.

Poichè a tale pretesa le parti qui ricorrenti hanno dato un fondamento risarcitorio, la Corte di merito indagando su tale tema ha correttamente messo in luce che la previsione contrattuale non poteva risolversi in una sorta di clausola meramente potestativa in favore dell’Amministrazione ma ha anche verificato che la correttezza dell’operato di quest’ultima in sostanza non era messa in discussione dalle parti attrici.

Questa affermazione però non riceve adeguata censura nel ricorso in esame, visto che, come emerge dai due motivi sinteticamente riferiti, le parti qui ricorrenti ritengono che il loro diritto al compenso, e quindi il diritto al risarcimento del danno per non averlo conseguito, prescinda dalla verifica della condotta dell’Amministrazione, che in sostanza costituirebbe un fatto meramente interno alla medesima, irrilevante rispetto alla sua relazione contrattuale con i docenti.

Poichè, per contro, questa relazione deve esser valutata in riferimento alle previsioni del contratto collettivo e poichè queste ultime da un lato non consentono di configurare un diritto soggettivo al rinnovo del progetto e dall’altro prevedono per tale rinnovo un procedimento articolato, è del tutto condivisibile, anche sotto il profilo metodologico, l’approccio della Corte territoriale che ha verificato la correttezza del modo di agire dell’amministrazione, ed ha conseguentemente rigettato la domanda.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese del giudizio, stante la novità e complessità della questione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 16550 Affitto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.Z.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, sezione agraria, che, decidendo sugli appelli proposti da lui e dalla moglie B.M.I. avverso la sentenza del Tribunale di Montepulciano, sezione specializzata agraria – che aveva annullato, ai sensi dell’art. 1394 cod. civ., il contratto di affitto della azienda agricola Cosonella, posta in (OMISSIS), da lui stipulato con la moglie in nome e per conto della madre B.R.F. P.G. e aveva condannato i coniugi in solido al rilascio dell’azienda ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio – ha condannato al rilascio la sola B. ed ha altresì condannato la B.R.F.P. a pagare alla stessa B. la somma di Euro 9.608,00, da costei pagata per TFR a due dipendenti.

Resiste con controricorso la B.R.F.P., proponendo altresì un motivo di ricorso incidentale, cui il G.Z. resiste con controricorso.

Avverso la stessa sentenza, propone autonomo ricorso per cassazione la B., fondato su due motivi.

Resiste con controricorso la B.R.F.P., proponendo il medesimo motivo di ricorso incidentale di cui all’altro procedimento, cui la B. resiste con controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

1.- Ai sensi dell’art. 333 cod. proc. civ., l’impugnazione proposta dalla B., in quanto successiva a quella del G.Z., deve intendersi come ricorso incidentale rispetto alla prima impugnazione. I due ricorsi, e quelli della B.R. F.P., vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2.- Resta ininfluente ne presente giudizio di cassazione la morte della B.R.F.P., di cui il suo difensore ha dato notizia in memoria.

3.- Con il primo, identico, motivo il G.Z. e la B. si dolgono, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, del rigetto del gravame avverso la pronuncia di annullamento del contratto di affitto per conflitto di interessi del G.Z., ed in conclusione chiedono, nel secondo quesito di diritto (il primo, attenendo all’interpretazione dell’art. 1394 cod. civ., è sicuramente inammissibile per la sua astrattezza), se le statuizioni contenute in sentenza "siano viziate poichè frutto di valutazione relativa non al momento perfezionativo del contratto, ma ad evenienze successive, nonchè di errata valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio (…)" In particolare, si fa riferimento ad una lettera dell’aprile del 2004 (successiva dunque al contratto) in cui, attraverso il proprio legale, la B.R. F.P. manifestava ai quattro figli l’intenzione di donare ad essi i propri beni in vita.

3.1.- In relazione a tale quesito, il mezzo è inammissibile, nella parte in cui si richiede a questo giudice di legittimità una nuova valutazione delle risultanze istruttorie in luogo di quella, che si assume errata, compiuta dal giudice di merito.

3.2.- Quanto al resto, il mezzo è infondato, in quanto nella motivazione della sentenza si fa si riferimento ai figli, ma non come possibili donatari dell’azienda (non vi è alcun riferimento nella motivazione della sentenza alla lettera dell’aprile del 2004), bensì come futuri eredi della B.R.F.P., ottantenne all’epoca del contratto. L’esistenza del conflitto di interessi è d’altro canto adeguatamente motivata con riferimento alla lunga durata del contratto (20 anni, nè appare decisivo che il giudice di merito abbia erroneamente affermato che la durata di 15 anni è quella massima, piuttosto che minima, dei contratti agrari), alla misura del canone ed alla circostanza che l’affittuaria era autorizzata in via preventiva ad effettuare qualsiasi intervento sugli immobili, oltrechè, ovviamente, al fatto che l’affittuaria medesima fosse coniuge del rappresentante.

4.- Resta assorbita la parte del motivo trasfusa nel terzo quesito, con il quale i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia incidentalmente ritenuto inidonea la procura rilasciata dalla B. R.F.P. in favore del G.Z. alla conclusione del contratto.

5.- Con il secondo motivo il ricorrente G.Z. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1804 c.c., comma 2, e delle norme e principi in tema di collegamento negoziale unitamente al vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sciolto per mutuo consenso alla data dell’affitto, per incompatibilità, il contratto di comodato esistente con la madre quanto al cd. podere Cosonella. Assume il ricorrente di avere invece concesso come comodatario il godimento all’affittuaria del cd. podere Cosonella, ai sensi dell’art. 1804 cod. civ., comma 2.

In ogni caso, ad avviso del ricorrente, qualora si ritenesse sciolto il contratto di comodato, la risoluzione dovrebbe ritenersi condizionata alla validità del contratto di affitto.

5.1.- Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in difetto di trascrizione del contratto di affitto, il cui esame appare indispensabile anche al fine di valutare la fondatezza della tesi (erronea in linea di principio) secondo cui la risoluzione del contratto di comodato era condizionata alla validità de contratto di affitto.

6.- Con il secondo motivo la ricorrente incidentale B. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1148 e segg. cod. civ., della L. n. 283 del 1982, art. 17 e degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., unitamente al vizio di motivazione, lamentando l’accoglimento solo parziale del proprio secondo motivo di appello relativo al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento danni e pagamento dell’indennità per le migliorie. In particolare la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del diritto a percepire le quote PAC, previste dal regolamento comunitario 1782/2003, e le provvidenze pubbliche previste per il coltivatore e l’affermazione di irrilevanza della dedotta buona fede al fine del diritto all’indennità per i miglioramenti.

6.1.- Quanto alle quote PAC e agli altri contributi, il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in difetto di trascrizione della originaria domanda.

6.2.- Quanto all’affermazione di irrilevanza della buona fede riguardo alle migliorie, il mezzo è pure inammissibile.

In primo luogo, infatti, il giudizio di irrilevanza della buona fede non attiene ad un giudizio di fatto, ma di diritto, e non può essere quindi denunciato sotto il profilo del vizio di motivazione.

In secondo luogo, il rigetto della domanda è motivato anche con riferimento (pag. 12) alta mancanza di illecito o inadempimento riconducibile alla concedente, e sotto tale profilo la pronuncia non è censurata.

6.3.- Sono inammissibili ulteriori censure individuabili nel mezzo ma non trasfuse in un quesito di diritto o momento di sintesi.

7.- La B.R.F.P., in via riconvenzionale, si duole della compensazione delle spese e della decisione di porre le spese di CTU, in via definitiva, a carico delle parti per il 50% ciascuna (pur essendo le parti tre).

7.1.- Il mezzo è inammissibile quanto alla censurata compensazione e divisione delle spese di CTU. Questa Corte ha infatti affermato che, con riferimento ai regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11 gennaio 2008, n. 406, 22 luglio 2009, n. 17145, 1 dicembre 2009, n. 25270). Il giudice di merito ha d’altro canto congruamente motivato la compensazione con riferimento non solo all’esito complessivo della controversia, ma anche alla natura della lite e ai rapporti tra le parti.

7.2.- Il mezzo è invece fondato quanto alla circostanza che le spese di CTU siano poste a carico delle parti per 1/2 ciascuna, pur essendo tre le parti del giudizio. L’aver (presumibilmente) considerato il G.Z. e la B. come un’unica parte non esclude l’errore, considerato che i due avevano mantenuto una condotta processuale autonoma.

8.- In conclusione i ricorsi del G.Z. e della B. vanno rigettati, mentre va accolto, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso incidentale della B.R.F.P..

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sulla base del medesimo criterio equitativo adottato dal giudice di appello, tenuto conto della natura della lite e dei rapporti tra le parti, le spese di CTU vanno poste a carico delle parti stesse nella misura di 1/3 ciascuna.

Il G.Z. e la B. vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della B.R. F.P., liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, mentre appare equo disporre la compensazione tra le stesse parti.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e l’incidentale della B.; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’incidentale della B.R.F. P.; cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, pone le spese della CTU a carico delle parti nella misura di un terzo ciascuna; condanna il G.Z. e la B., in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della B. R.F.P., liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

dichiara compensate le spese tra il G.Z.e.l.B..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.