Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-09-2011, n. 18640 Notificazione degli atti

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Svolgimento del processo

Le s.r.l. Sertech, Publilancio e Intermedia, premesso:

– che la propria attività consisteva nella commercializzazione di servizi pubblicitari all’interno degli stadi di calcio;

– che, nel luglio del 1997, il servizio di Polizia Amministrativa del comune di Napoli, autorizzato ad accettare prenotazioni di spazi pubblicitari per conto dell’ente territoriale, aveva comunicato loro l’impossibilità di affidargli in concessione il servizio pubblicitario per l’annata 1997/1998 (avendo l’amministrazione comunale deciso di autorizzare la sola gestione diretta degli spazi in parola);

– che il medesimo servizio di P.A. aveva altresì comunicato l’avvenuta autorizzazione per le richieste di prenotazione già avanzate dalle società attrici;

– che, con successiva nota del 28.8.1997, il predetto servizio aveva precisato che tali prenotazioni si riferivano al periodo 13.9.1997/28.2.1998 e che i valori totali sarebbero corrisposti a L. 205 milioni per la Publilancio, L. 182 milioni 500 mila per la Sertech e a L. 75 milioni per la Intermedia;

che le società interessate avevano confermato la prenotazione anche per il successivo trimestre 1.3.1998/31.5.1998, ricevendo conferma con nota dell’8/9/1997;

– che, con successiva nota 26/9/97, nonostante gli avvenuti pagamenti – corrispondenti alle prenotazioni accettate -, il comune ne aveva comunicato la revoca con riserva di restituzione delle somme versate;

– che le attrici erano state costrette a recedere dai rapporti già instaurati con numerose aziende e ad interrompere le trattative in corso con molte altre;

– che l’impugnazione dinanzi al TAR della delibera comunale di concessione in uso degli spazi pubblicitari all’interno dello stadio S. Paolo alla SSC Napoli (nonchè dell’atto di revoca dell’assegnazione proveniente dal dirigente del servizio di polizia amministrativa) era stata rigettata (non senza rilevarne profili di incoerenza e contraddittorietà nell’ambito delle trattative con le ricorrenti);

tanto premesso, convennero in giudizio il comune di Napoli dinanzi al tribunale partenopeo, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente riscosse, la declaratoria di responsabilità per recesso ingiustificato dalle trattative, il risarcimento dei danni quantificati in L. 2 miliardi 156 milioni.

Il giudice di primo grado accolse parzialmente la domanda, dichiarando l’inadempimento del comune convenuto quanto al contratto concluso per il semestre 9/97 – 2/98 e condannandolo al risarcimento dei danni da lucro cessante subito dalle attrici.

La corte di appello di Napoli, investita del gravame proposto dal comune, lo accolse, rigettando in limine litis un’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalle società convenute in quel grado.

La sentenza è stata impugnata dalla Sertech, dalla Intermedia e dalla curatela del fallimento Publilancio con ricorso per cassazione sorretto 5 da motivi. Resiste con controricorso il comune di Napoli.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 285 c.p.c. in relazione all’eccezione di improcedibilità dell’appello.

Il motivo, che ripropone un’eccezione di rito già tempestivamente sollevata con l’atto di costituzione in appello, si conclude con i seguenti quesiti di diritto:

– accerti la corte se, ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art. 326 c.p.c., la notifica della sentenza effettuata alla parte nel domicilio eletto presso il difensore sia equivalente a quella effettuata, ai sensi degli artt. 110 e 255 c.p.c., nei confronti del procuratore costituito della parte, atteso che entrambe le forme di notificazione soddisfano l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore, come tale qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione;

– accerti la corte se, nel caso che ne occupa, la circostanza dalla quale potersi ritenere che permanga il collegamento tra la parte (Comune di Napoli), il suo procuratore e il domicilio reale di quest’ultimo – in modo che il procuratore possa avere avuto conoscenza dell’atto a lui destinato per valutarne la possibilità di impugnazione sia rappresentata dalla unicità di domiciliazione di parte e procuratore costituito, stante la struttura organizzativa del Comune di Napoli e la prova rappresentata dalla relata di notifica apposta su entrambe le copie notificate della sentenza attesa la assoluta identità del domicilio del sindaco e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito, rigorosamente presso l’avvocatura municipale;

– accerti la corte se la sentenza sia stata validamente notificata in data 30.7.2003 a mani del soggetto, quale unico consegnatario, addetto all’ufficio ricezione degli atti, sia diretti alla parte che a ciascun componente dell’avvocatura municipale, con il quale sia evidente una comunanza di rapporti che faccia presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, nel medesimo domicilio eletto dal procuratore costituito; accerti la corte se, pur volendo prescindere dalla relata di notifica, nessuna incertezza circa le generalità del procuratore costituito potesse evincersi dal contesto della sentenza notificata, a cominciare dalla sua intestazione, nella quale era chiaramente indicato l’identità del domicilio elettivo del sindaco del comune di Napoli e di quello eletto unitamente all’avv. Edoardo Barone dell’avvocatura municipale, dal quale era rappresentato e difeso come da procura generale ad lites per notaio Fiordiliso, giusta delibera della giunta comunale;

– accerti la corte se la notifica della sentenza di prime cure, effettuata il 30.7.2003, debba ritenersi formalmente idonea a consentire la decorrenza del termine breve per l’impugnazione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame, per essere infruttuosamente spirato il termine di cui all’art. 326 c.p.c..

A tali quesiti (la cui ammissibilità – nonostante la formulazione secondo una struttura cd. "multipla" – appare predicabile stante l’omogeneità delle questioni sottoposte all’esame della Corte e la sostanziale unicità del principio di diritto che, alla Corte stessa, si chiede di affermare, giusta l’insegnamento di cui a Cass. 9-6- 2010, n. 13868) deve essere data risposta affermativa. La corte di appello, nel disattendere l’eccezione di inammissibilità del gravame del comune per intempestività dello stesso in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza, ha opinato che detto termine non potesse che decorrere dalla notifica al procuratore costituito ai sensi dell’art. 285 c.p.c., ritenendo conseguentemente inidonea a far decorrere il termine de quo una qualsiasi diversa forma di notifica. Il principio, nelle sue linee generali conforme a diritto, non può nè deve ritenersi oggetto di rigida, indiscriminata, anelastica applicazione.

Premesso che, ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art. 326 c.p.c., la notifica della sentenza effettuata alla parte nel domicilio eletto presso il difensore equivale a quella compiuta, ex artt. 170 e 285 c.p.c., al procuratore costituito della parte stessa (atteso che entrambe le forme di impugnazione assicurano l’esigenza della piena conoscenza del contenuto della sentenza per la parte tramite il suo difensore, qualificato ex munere suo a valutare l’opportunità dell’impugnazione), la peculiarità del caso di specie emerge dalla circostanza – tale da consentire la presunzione assoluta di irredimibile collegamento tra la parte (comune di Napoli), il suo procuratore costituito e il domicilio di quest’ultimo – secondo la quale la struttura organizzativa del comune di Napoli (come comprovato dalla relata di notifica apposta su entrambe le copie notificate della sentenza oggi impugnata, e come mai contestato nel corso del giudizio di merito, onde la circostanza può dirsi pacifica) è dotata di un servizio di avvocatura municipale sito nella medesima sede (P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo) ove è domiciliato il sindaco, ufficio destinato a ricevere la notifica di tutti gli atti, a qualunque tìtolo indirizzati al comune a mezzo di ufficiale giudiziario. Ne consegue – come correttamente rileva la difesa delle società ricorrenti – l’assoluta identità, logistica e funzionale, del domicilio del sindaco e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito. La notifica presso il medesimo domicilio della prima sentenza presso l’avvocatura municipale rende pertanto idoneo l’atto a far decorrere il termine per l’impugnazione, nessuna incertezza circa le generalità del procuratore costituito potendo scaturire dall’intero contesto dell’atto, fin dalla sua intestazione, contenente la chiara indicazione del domicilio eletto dal sindaco di Napoli e del nome dell’avvocato che rappresentava e difendeva l’ente in qualità di appartenente all’avvocatura municipale.

La notificazione eseguita in siffatta guisa doveva e deve, pertanto, ritenersi idonea – alla stregua di elementari principi di buona fede, correttezza e celerità processuale più volte predicati da questa corte regolatrice, anche a sezioni unite – a soddisfare l’esigenza di assicurare che la sentenza fosse portata a conoscenza del soggetto qualificato, ex munere suo, a valutare il più opportuno comportamento da assumere anche a fini impugnatori.

L’appello proposto dal comune di Napoli doveva e deve, pertanto, essere dichiarato tardivo e conseguentemente inammissibile.

A tale declaratoria consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

I residui motivi restano assorbiti in tale declaratoria di inammissibilità.

Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Possono compensarsi le spese del giudizio.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-05-2011, n. 3236 Competenza e giurisdizione

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rt. 60 del Codice del processo amministrativo;
Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado era stato chiesto dalla società odierna appellata C. S. N. s.r.l. l’annullamento del decreto n. 149155 a firma del Direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del 28 dicembre 2005, recante revoca del decreto di concessione di agevolazioni finanziarie nonché recupero dell’importo di euro 94.680, rivalutato monetariamente e maggiorato degli interessi legali, già versato alla beneficiaria quale primo acconto e garantito da polizza fideiussoria, e disimpegno dell’ulteriore importo di euro 142.020 pari al residuo del contributo concesso con riferimento al d.m. n. 116558 del 4.7.2002, non ancora accreditato presso la banca concessionaria.

Erano state dedotte censure di eccesso di potere e di violazione di legge.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il ricorso sotto due distinti profili.

In punto di fatto ha rilevato che l’odierna appellata, allorché aveva ricevuto l’avviso dell’avvio del procedimento di revoca del contributo precedentemente concessole (per il nuovo impianto di fabbricazione della ceramica, piastrelle e affini) e di disimpegno della residua somma da versarle, aveva chiesto di essere sentita dall’amministrazione (nota del 13 luglio 2005).

Senonchè la convocazione per l’incontro del 27.7.2005 era stata spedita soltanto il 23.8.2005.

La società però non era stata messa in condizione di interloquire nel procedimento di revoca del finanziamento (con conseguente violazione del principio del contraddittorio procedimentale).

Peraltro tra le motivazioni a sostegno della revoca era stata inserita anche la circostanza che la C. S. N. s.r.l. non si era presentata all’incontro fissato e non aveva fatto pervenire eccezioni in ordine alla eventuale revoca, deducendo in tal modo dalla condotta della stessa, non voluta ma cagionata dal disguido nell’invio della convocazione, una sostanziale non contestazione del provvedimento.

Anche il secondo profilo di doglianza sollevato dalla società è stato positivamente valutato dal primo giudice: l’amministrazione infatti non aveva considerato la possibilità della revoca parziale (prevista per il caso di avvio e mancata ultimazione del programma dall’art. 8 comma 4 d.m 20 ottobre 1995, n. 527, dall’art. 3, punto 3, con riferimento al punto 1 lett. i), del decreto di concessione del finanziamento, e dall’art. 11 della circolare ministeriale n. 1167510 del 28 novembre 2001.

In punto di fatto non era contestato che la società aveva avviato le attività formative, espletate in favore di dieci operai assunti (il progetto per la realizzazione del nuovo impianto e prevedeva la formazione professionale di 66 unità da inserirsi nel ciclo produttivo, di cui dieci impiegati e cinquantasei operai specializzati).

L’omessa considerazione della possibilità della revoca parziale del finanziamento costituiva assorbente vizio di carenza di istruttoria e di motivazione, e imponeva l’annullamento del decreto.

L’Amministrazione ha appellato la sentenza chiedendone l’annullamento.

In via preliminare, essa ha eccepito l’inammisibilità del ricorso introduttivo del giudizio per difetto di giurisdizione amministrativa.

La revoca del contributo era dipesa dalla mancata conclusione dell’attività di formazione nei termini previsti: conseguentemente ricorreva l’ipotesi di un inadempimento alle condizioni fissate nel decreto concessorio, la cui cognizione rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Nel merito, la sentenza è per l’appellante da ritenere comunque erronea.

In particolare, risponde al vero che la società aveva chiesto di essere sentita e di accedere agli atti con nota del 13 luglio 2005 e che l’Amministrazione con nota del 19 luglio 2005 la aveva convocata per il 27 luglio 2005. E se anche rispondesse al vero la circostanza ritenuta del primo giudice – secondo cui la convocazione per l’incontro del 27 luglio 2005 era stata spedita soltanto il 23 agosto.2005 – la società stessa, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvertire l’amministrazione dell’inconveniente, formulando una nuova richiesta di accesso.

Nel merito, comunque, l’esito del procedimento di revoca non poteva essere diverso. Ricorreva quindi l’evenienza prevista dall’art. 21octies l. 7 agosto 1990, n. 241.

Il provvedimento era assistito da puntuale motivazione e non era affetto da carenza istruttoria. La sentenza impugnata meritava di essere annullata.

All’ odierna adunanza camerale del 15 aprile 2011 fissata per l’esame della istanza cautelare di sospensione della esecutività dell’appellata sentenza la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1.Stante la completezza del contraddittorio e la mancata opposizione delle parti, la causa può essere decisa nel merito, tenuto conto dell’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione amministrativa eccepito dall’appellante Amministrazione.

2. Il Collegio ricorda che un criterio generale in tema di riparto di giurisdizione è fondato sull’individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di impugnazione e sulla causa dell’iniziativa revocatoria. In particolare, occorre tenere distinto il momento "statico" della concessione del contributo rispetto a quello "dinamico", individuabile nell’impiego del contributo medesimo. La distinzione rileva anche riguardo ai provvedimenti di revoca. Pertanto, al primo segmento – di competenza della giurisdizione amministrativa – appartengono provvedimenti, comunque denominati (revoca, decadenza) – di ritiro del contributo, anche successivi all’erogazione, se costituiscono manifestazione del potere di autotutela amministrativa. Viceversa, ogni altra fattispecie, concernente le modalità di utilizzazione del contributo e il rispetto agli impegni assunti, involge diritti soggettivi, relativi alla conservazione del finanziamento, la cui cognizione spetta alla giurisdizione ordinaria (ex multis: Cons. Stato, VI, 11 gennaio 2010, n. 3).

La odierna controversia è da ricondurre alla seconda tipologia, essendo in contestazione l’atto con cui l’Amministrazione ha revocato il contributo a seguito e in ragione dell’omesso avvio del programma di formazione che la società destinataria si era impegnata ad intraprendere (il che concreta un inadempimento susseguente).

Va pertanto accolto il ricorso in appello e va dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale le parti potranno, pertanto, rivolgersi ai sensi dell’art. 59 l. 18 giugno 1969, n. 69, con conseguente annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione.

3.Ricorrono le condizioni di legge, avuto riguardo alla natura della controversia, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, numero di registro generale 2183 del 2011 come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara il difetto di giurisdizione amministrativa e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado, annullando senza rinvio l’appellata decisione.

Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2011, n. 21501 Amministrazione Pubblica

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 7 maggio 2001 B.V. D., B.M.G., S.A. C. e P.V., premessa la loro qualità medici iscritti e partecipanti ai corsi di specializzazione in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 2001, proposero appello avverso la sentenza del tribunale di Roma che ne aveva respinto la domanda di condanna delle Amministrazioni convenute – oggi ricorrenti – al pagamento in loro favore della giusta remunerazione per il periodo di frequentazione dei corsi suddetti. La corte di appello di Roma accolse il gravame del D. e del P., e rigettò quelli della B. e del C., ritenendo, quanto al gravame accolto, l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in prime cure dall’avvocatura dello Stato, e in quel grado di giudizio accolta, alla luce della sopravvenuta giurisprudenza di questa corte regolatrice (Cass. ss. uu. 9147/09, resa proprio sul tema della mancata attuazione statuale delle direttive CEE, alla luce della quale è stata esclusa sia l’ipotesi della diretta applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, sia quella di una responsabilità statuale da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., onde, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte dei legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie – nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi – sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione.), onde il mancato spirare del termine decennale per i due appellanti consentiva l’accoglimento della loro domanda risarcitoria; e di converso opinando, quanto al gravame rigettato, che, per i due appellanti B. e C., quel termine decennale fosse, di converso, ormai irredimibilmente spirato, in conseguenza della ritenuta coincidenza del relativo dies a quo con l’anno in cui gli specializzandi avevano frequentato i corsi di specializzazione (per ciascuno, rispettivamente, il 1988 e il 1985), a fronte di un atto di citazione del maggio 2001 ed in mancanza di prova di idonei atti interruttivi, medio tempore, della prescrizione.

La sentenza è stata impugnata in via principale dalla Avvocatura dello Stato – nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e del Ministero dell’istruzione e dell’università – con ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con riguardo alle posizioni D. e P..

In via di ricorso incidentale, chiede la cassazione parziale della medesima sentenza il solo D.B., come risulta dalla procura a margine dell’odierno atto di impugnazione, rilasciata (soltanto) a firma del medesimo.
Motivi della decisione

Il ricorso principale è infondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2947 c.c. in relazione agli artt. 11 e 111 Cost., dell’art. 288 del trattato sul funzionamento dell’unione europea (ex art. 249 del TCE), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il motivo è infondato.

Benchè le censure mosse alla sentenza della corte di appello romana risultino suggestivamente e articolatamente esposte, esse non meritano accoglimento poichè volte ad invocare, nella sostanza, un radicale ripensamento ed un conseguente revirement di giurisprudenza (che sarebbe, comunque, riservato ad un nuovo intervento delle sezioni unite) per giungere al quale le argomentazioni esposte, già tutte prese in esame dalla Corte di legittimità con la citata sentenza del 2009, non offrono i necessari fondamenti normativo/interpretativi.

Alla sentenza delle sezioni unite, predicativa del principio di diritto della responsabilità "contrattuale" dello Stato nella fattispecie per la quale è ancora processo, con conseguente individuazione della prescrizione ordinaria come quella legittimamente applicabile nel caso di specie, il collegio intende senz’altro uniformarsi.

Inammissibile per difetto di interesse risulta, poi, il ricorso incidentale, relativo, si ripete, alla sola posizione processuale del D. (ricorso che di converso sarebbe risultato fondato, se proposto, quanto alle posizioni B. e C.), con il quale, nel primo e secondo motivo, rispettivamente si lamenta:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto avuto riguardo alla disapplicazione dell’art. 2946 c.c. Insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’impossibilità di far valere il diritto in questione; Violazione o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.. Il ricorrente incidentale si duole, nella sostanza, dell’erronea individuazione, da parte della corte territoriale, del dies a quo dell’exordium praescriptionis del diritto risarcitorio/indennitario loro spettante in conseguenza dell’inadempimento dello Stato italiano. Individuazione della cui erroneità non par lecito corte dubitare, come questa corte ha già avuto modo di affermare, di recente, in casi consimili, ma la cui correzione quoad exordium praescriptionis, in nulla gioverebbe al ricorrente, che si è visto accogliere in toto la propria istanza risarcitoria in sede di appello. Inammissibile per palese difetto di autosufficienza risulta il terzo motivo del ricorso incidentale, poichè la difesa del ricorrente non indica (riproducendo il contenuto dei relativi atti rilevante in parte qua), in spregio al principio suddetto, in quali termini e in quale momento del giudizio di appello la questione della chance perduta sia stata tempestivamente riproposta e illegittimamente pretermessa dalla corte territoriale.

Il quarto motivo del ricorso incidentale è, infine, del tutto infondato, avendo la corte di appello fatto buongoverno del proprio potere dispositivo in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, relativo alla spese del giudizio di appello e integralmente compensate in quella sede.

La complessità e novità delle questioni trattate induce questa corte alla integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-11-2011, n. 23789

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Napoli, con il decreto di cui in epigrafe ha dichiarato la nullità della procura materialmente congiunta al ricorso di M.G. del 22 gennaio 2008 per ottenere l’equa riparazione dei danni da irragionevole durata del processo iniziato davanti al T.A.R. Campania con ricorso del 1990, ancora pendente alla data dell’atto introduttivo.

La procura al difensore, apposta su foglio materialmente congiunto all’atto introduttivo, dopo la modifica dell’art. 83 c.p.c. con L. 27 maggio 1997, n. 141, si considera in genere valida, ma la Corte di merito ha dubitato della riferibilità di essa alla domanda che la precedeva, per la natura seriale del ricorso cui accedeva, simile ad altri cui poteva riferirsi.

Si sono quindi valutati altri elementi, come la diversità dei caratteri a stampa della procura rispetto a quelli del ricorso, lo spazio rimasto in bianco in questo prima della congiunzione materiale, l’assenza della numerazione sui fogli dell’atto aggiunto successiva a quella precedente e la mancanza della data sull’atto conferitivo dei poteri al difensore e del timbro di congiunzione, dichiarandosi nulla la procura perchè non riferibile con certezza alla domanda che la precedeva, che era quindi rigettata.

2. Il ricorso – Con ricorso notificato il 12 giugno 2009 al Ministero dell’Economia e delle finanze di unico motivo articolato in più punti e illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., le parti attrici nel merito deducono violazione della L. n. 141 del 1997, artt. 1 e 2 e dell’art. 83 c.p.c. in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, ed hanno depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., prima dell’udienza pubblica, l’atto oggetto di causa ai fini dell’ammissibilità e procedibilità dell’impugnazione. Viene dedotto che la Corte territoriale ha dichiarato la nullità della procura congiunta all’atto introduttivo in violazione delle norme che precedono, per il carattere seriale di questo con altri ricorsi dello stesso tipo, che non rileva in ordine alla riferibilità dell’atto aggiunto a quello che lo precede. Neppure sono significativi nel senso della nullità dell’atto la diversità dei caratteri a stampa di esso rispetto a quelli usati per il ricorso, il mancato completamento dello scritto nella pagina anteriore a quella con la procura, congiunta materialmente ad essa. Non comportano nullità della procura l’assenza di numerazione, la mancanza della data o del timbro di congiunzione, avendo rilievo per legge sulla riferibilità al ricorso solo il materiale collegamento dei due atti e la loro notifica contestuale. Non è necessaria una cucitura tra fogli per configurare la materiale congiunzione prevista dall’art. 83 c.p.c., che non impone un corpo unico di ricorso e procura, per cui nessun rilievo ha lo spazio bianco sul ricorso prima dell’atto conferitivo dei poteri e neppure è necessaria la data anteriore della procura rispetto a quella del ricorso, per garantire il carattere speciale del conferimento dei poteri al difensore, nel quale si fa espresso riferimento "al presente atto da incardinarsi dinanzi alla Corte d’appello competente territorialmente ai sensi dell’art. 11 c.p.p., al fine di richiedere l’equa riparazione spettante per violazione dell’art. 6, par. 1 Convenzione europea dei Diritti dell’uomo". Il riferimento al giudizio per il quale la procura è stata sottoscritta ne conferma la validità, bastando la produzione contestuale di essa con l’atto del giudizio cui accede per assicurare la provenienza dalla parte del potere conferito e per riferire la procura al giudizio di cui si tratta nell’atto cui essa è congiunta, non avendo rilievo le circostanze formali valorizzate della Corte napoletana.

3. La decisione – Il collegio ha disposto che la motivazione sia semplificata e il ricorso deve essere accolto.

La L. n. 141 del 1997, art. 1 ha aggiunto all’art. 83 c.p.c., comma 3 regolante la "procura speciale" apponibile "in calce o a margine della citazione" o degli altri atti per cui sia necessaria l’assistenza tecnica, il seguente periodo "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce". La norma, introdotta per superare una interpretazione formalistica che negava validità alle procure aggiunte e materialmente congiunte all’atto cui si riferivano, parifica tale tipo di procura a quella in calce che, come quella a margine, è sempre speciale, riferendosi comunque al processo cui ha riguardo l’atto a lato o in fine a cui essa è materialmente apposta (Cass. n. 12558/2003). Una formulazione della procura del tipo di quella riportata in ricorso e ritenuta generica dalla Corte d’appello, integra la ipotesi di procura speciale (Cass. n. 15692/2009), cioè relativa al solo processo cui si riferisce l’atto cui è unita, dovendosi essa presumersi riferita a quest’ultimo, non imponendo la norma il richiamo espresso al giudizio cui l’atto che precede la procura si riferisce (Cass. n. 8990/2000 e n. 9670/2003).

Non rileva per la validità dell’atto la mancanza di data della procura (Cass. n. 12568/2004 e n. 22352/2007), desumibile da quella del ricorso cui inerisce, con il quale è stato notificato a controparte (Cass. n. 15137/2010); negata la necessità del riempimento dell’ultima pagina prima della procura (Cass. n. 7731/04), nessun senso ha la diversità dei caratteri a stampa dei due atti nè possono rilevare, sul piano della validità, altri requisiti di forma, nessuno dei quali è prescritto a pena di nullità ( art. 156 c.p.c.).

La procura è nulla quando dal suo contenuto emerga l’incompatibilità dei poteri conferiti con quelli da esercitare nel processo di cui all’atto cui è congiunta (Cass. n. 6070 del 2005) e il ricorso deve quindi essere accolto.

Il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perchè si pronunci nel merito e provveda pure sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato; rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.