Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 14-07-2011, n. 27691

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il p.m., deducendo vizio di motivazione, ricorre contro l’ordinanza indicata in epigrafe che ha annullato la misura della custodia in carcere a carico di N.M. per partecipazione ad associazione mafiosa. Rileva come dallo stesso testo del provvedimento appaia che il N. ha ammesso di fornire informazioni al D.R., capo della cosca, circa le visite della polizia nel parco di cui era custode.

2. Il ricorso è fondato in quanto difetta di ogni ragionevolezza sostenere che le informazioni sui movimenti della polizia fossero date dal N. al latitante D.R. e a altri accoliti per l’esigenza di evitare che la moglie del capo venisse a sapere che nel parco abitava la sua amante e in base a questa spiegazione non tenere poi conto della chiamata di P.C. e di tutti i contatti e le telefonate che pure nel corpo dell’ordinanza sono citati e riportate.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-12-2011, n. 27689 Licenziamento per causa di malattia Permessi e aspettative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1- La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello della Burgo Group s.p.a. (ex Cartiere Burgo s.p.a.) avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 868 del 23 giugno 2008, che ha condannato la suindicata società al pagamento, in favore di P.M., delle retribuzioni dalla data di decorrenza del licenziamento intimatogli dalla società stessa, per superamento del periodo di comporto (1 luglio 2001), fino alla data di riammissione in servizio del lavoratore a seguito della revoca del recesso da parte dell’azienda (2 dicembre 2002).

La Corte d’appello dell’Aquila, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il datore di lavoro impugna la sentenza di primo grado per averlo condannato al pagamento delle retribuzioni per il periodo intermedio intercorso tra il licenziamento e la sua revoca, deducendo la propria buona fede e lamentando di essere stato indotto in errore dal dipendente e dall’INAIL;

b) tale assunto è infondato perchè la buona fede del datore di lavoro non costituisce un’esimente, visto che la legge prevede che il lavoratore illegittimamente licenziato debba essere risarcito comunque del danno subito, senza dare rilievo all’elemento soggettivo del dolo o della colpa datoriale;

c) nella specie è stato irrogato un licenziamento per superamento del periodo di comporto e tale licenziamento deve considerarsi illegittimo perchè il comporto non era stato superato, visto che l’assenza è stata determinata da un infortunio sul lavoro, come tale riconosciuto dall’INAIL, in esito ad un giudizio promosso dall’interessato;

d) sul punto la società non solleva alcuna contestazione, limitandosi a rilevare la scorrettezza del comportamento del lavoratore e dell’INAIL, che hanno omesso di informarla dell’instaurazione e dell’esito del suindicato giudizio;

e) tali rilievi, quand’anche fondati, non possono condurre alla conclusione secondo cui l’ignoranza incolpevole della controversia in corso sarebbe un’esimente rispetto alla responsabilità del datore di lavoro per il licenziamento illegittimo;

f) va, infatti, osservato che il licenziamento al compimento del periodo di comporto è una mera facoltà e non un obbligo del datore di lavoro, il quale avrebbe potuto benissimo non intimarlo ovvero ritardarne l’intimazione;

g) inoltre il datore di lavoro non nega di essere stato a conoscenza delle circostanze dell’incidente, sicchè sarebbe stato perfettamente in grado di valutare, autonomamente, la relativa configurabilità come infortunio sul lavoro e di prendere le opportune cautele;

h) tanto più che erano ipotizzabili anche altri titoli di autonoma responsabilità a carico della società, rappresentati sia dall’essersi verificato il danno da infortunio a causa di una insidia esistente nell’ambiente di lavoro della cui sicurezza il datore di lavoro è responsabile, sia dall’aver subito il lavoratore in altra circostanza un ulteriore danno cagionato da cure prestategli nell’infermeria della fabbrica;

i) infine, è da sottolineare che i criteri della correttezza e della trasparenza se è vero che avrebbero dovuto portare il dipendente e l’INAIL ad informare tempestivamente la società sul contenzioso in atto in ordine alla qualificazione dell’incidente come infortunio, è anche vero che avrebbero dovuto indurre la società a rendersi disponibile per un confronto col dipendente e ad informarsi sulle sue intenzioni, tanto più che era prevedibile che l’interessato reagisse all’originario provvedimento dell’INAIL che aveva escluso la configurazione dell’incidente come infortunio sul lavoro.

2 – Il ricorso della Burgo Group s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, P. M., che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, cui resiste la ricorrente principale con controricorso.

Le parti depositano anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi perchè afferenti la medesima sentenza.

I – Sintesi dei motivi del ricorso principale.

1- Con il primo motivo del ricorso principale, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia, violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, in relazione ai principi generali in materia di responsabilità per inadempimento contrattuale e, in particolare, in relazione all’art. 1218 c.c..

Si contestano, in particolare, due affermazioni contenute nella sentenza impugnata e precisamente:

a) quella secondo cui, nel caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore deve essere comunque risarcito del danno subito, senza che rilevi l’elemento soggettivo del datore di lavoro, sussistendone la responsabilità anche se questi sia in buona fede;

b) quella secondo cui, essendo l’irrogazione dei licenziamento per superamento del periodo di comporto una facoltà e non un obbligo del datore di lavoro e potendo lo stesso valutare direttamente se l’incidente occorso al lavoratore che ne ha determinato l’assenza dal lavoro possa costituire un infortunio (anzichè una malattia), conseguentemente la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l’irrogazione di un licenziamento per superamento del periodo di comporto illegittimo non può essere esclusa dal fatto che il datore medesimo abbia agito sulla base della valutazione di un soggetto terzo (nella specie: INAIL), successivamente rivelatasi errata a seguito di un accertamento giudiziale promosso dal lavoratore e del quale il datore di lavoro è stato informato solo con il ricorso introduttivo del giudizio di impugnazione del licenziamento medesimo.

1.1.- Con riferimento alla prima delle suddette affermazioni, la ricorrente sottolinea che la L. n. 300 del 1970, art. 18, quarto 4, pur essendo una norma di carattere speciale (in quanto riguardante la peculiare ipotesi di inadempimento contrattuale per l’intimazione di un licenziamento illegittimo), non contiene tuttavia una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in materia di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c. e ss.), la quale subordina l’obbligo risarcitorio alla sussistenza della colpa del soggetto inadempiente.

Del resto, anche nella giurisprudenza di legittimità, è stata chiarito che, mentre ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da licenziamento invalido nella misura minima delle cinque mensilità di retribuzione è ininfluente la sussistenza o meno dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa del datore di lavoro, viceversa ai fini del riconoscimento di una misura maggiore di risarcimento si applicano i principi generali in materia di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni (viene citata;

Cass. 17 febbraio 2004, n. 3114).

1.2- Con riguardo alla ritenuta ininfluenza dell’omessa tempestiva informazione (da parte dell’INAIL e dello stesso lavoratore) della avvenuto riconoscimento, in sede giudiziale, dell’assenza dal lavoro del P., nel periodo 3 dicembre 1998-23 marzo 1999, come determinata da un infortunio sul lavoro (anzichè da malattia, secondo quanto in precedenza disposto dallo stesso INAIL), la ricorrente sottolinea che la suddetta circostanza avrebbe dovuto, invece, portare ad affermare l’assoluta non addebitabilità alla società dell’intimazione del licenziamento illegittimo.

La condotta posta in essere dalla Burgo Group s.p.a., infatti, non è altro che la conseguenza di un evento (valutazione originaria dell’INAIL) che, al momento dell’intimazione, la società non sapeva essere divenuto inidoneo, per effetto della valutazione giudiziale in argomento.

Peraltro, la motivazione sul punto della sentenza attualmente sarebbe del tutto incongrua sia perchè ogni tipo di licenziamento è il frutto dell’esercizio di una facoltà del datore di lavoro, sia perchè il datore di lavoro non può autonomamente decidere se un’assenza del lavoratore sia dovuta a malattia o ad infortunio, essendo il suo operato vincolato al rispetto delle disposizioni di legge in materia, le quali rinviano ai provvedimenti emanati dagli Enti competenti.

2.- Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, nella parte in cui prevede che la misura del risarcimento del danno per licenziamento illegittimo dovuto al lavoratore dal datore di lavoro non possa essere inferiore alle cinque mensilità.

Si precisa che tale censura, presente nell’atto di appello, è stata implicitamente disattesa dalla Corte aquilana e si sostiene di non condividere l’impostazione (propria anche della giurisprudenza di legittimità) secondo cui il risarcimento nella misura minima delle cinque mensilità avrebbe natura e presupposti diversi rispetto all’obbligo risarcitorio avente ad oggetto le retribuzioni eccedenti detto limite.

In altre parole, si assume che nell’ipotesi – che si verifica nella specie – in cui non possa essere mosso al datore di lavoro alcun addebito per l’illegittimità del licenziamento,, in applicazione dell’art. 1218 c.c., al lavoratore non dovrebbe essere corrisposto alcun risarcimento.

3 – Con il terzo motivo di ricorso – illustrato in conformità con l’art. 366 bis cod. proc. civ., (applicabile, nella specie, ratione temporis) – si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Si critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile, nella specie, l’art. 1227 c.c., pur essendo documentalmente provato il comportamento consapevolmente omissivo del lavoratore circa le iniziative intraprese nei confronti dell’INAIL e circa i loro esiti, comportamento che, avendo indotto la società nell’errore di ritenere definitivo il provvedimento di disconoscimento dell’infortunio, non avrebbe potuto essere considerato irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza di un concorso colposo del P. nell’aggravamento dei danni.

II – Sintesi del ricorso incidentale 4 – P.M. propone ricorso incidentale condizionato, al fine evidenziare quali prove siano state per lui favorevolmente valutate dal giudice anche se non riportate nella motivazione della pronuncia onde evitare, altresì, che eventuali accertamenti di fatto a sè sfavorevoli possano essere valorizzati da questa Corte nella definizione della controversia (secondo quanto affermato da Cass. 13 giugno 2008, n. 15986, espressamente richiamata).

In particolare, si sostiene di voler evitare che questa Corte, nell’ipotesi di ritenuto difetto di motivazione della sentenza impugnata, possa valorizzare – in considerazione delle carenze esistenti al riguardo nella sentenza stessa e nel ricorso della società Burgo – i fatti come "capziosamente ed artatamente ricostruiti dalla ricorrente, peraltro con frequenti omissioni". Nel contempo – in ossequio al principio di autosufficienza – il lavoratore intende fornire elementi utili per una eventuale decisione nel merito della causa, attraverso una modifica e/o integrazione della motivazione, sul presupposto dell’avvenuto accertamento, nelle fasi di merito, della colpa aziendale, ancorchè i relativi esiti non siano stati sufficientemente evidenziati nella motivazione della sentenza della Corte d’appello, cui si riferisce l’attuale ricorso.

Sulla base delle suindicate premesse, il P., dopo aver richiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse della società, derivante dalla verificazione degli effetti del giudicato sull’affermazione dell’imputabilità all’azienda sia dell’inabilità seguita all’infortunio del dicembre 1999 sia della malattia del maggio-giugno 2001, chiede in subordine, previa eventuale integrazione del contraddittorio all’INAIL, la dichiarazione di infondatezza del ricorso con diversa motivazione della pronuncia e, conseguente il rigetto del ricorso stesso, "anche sì opus in accoglimento del ricorso incidentale condizionato".

III – Esame delle censure.

III – a Ricorso incidentale.

5 – Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, derivante dalla principale ragione che la relativa impostazione, pur risultando apparentemente assistita dall’assolvimento dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c. (visto che contiene la formulazione di un quesito di diritto, peraltro dal contenuto improprio), non è invece conforme all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che si applica anche al ricorso incidentale per espressa previsione dell’art. 371 c.p.c., comma 3.

Il suddetto art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, prescrive che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, "i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano".

Si tratta di un elemento contenutistico di particolare rilievo per il ricorso per cassazione, il quale – come è noto è un mezzo di impugnazione privo di effetto devolutivo e a critica vincolata, il cui oggetto è definito dalle censure giuridiche e logiche specificamente dedotte con i distinti motivi (vedi, per tutte: Cass. 22 giugno 2011, n. 13674; Cass. 24 agosto 2006, n. 18420; Cass. 29 gennaio 2003, n. 1273; Cass. 28 luglio 2000, n. 9936), il che comporta che la relativa indicazione assolve anche – e soprattutto – "una funzione determinativa e limitativa dell’oggetto" dello stesso giudizio di cassazione.

Per questo, l’idoneo assolvimento del relativo onere presuppone la prospettazione di motivi di ricorso caratterizzati dai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata o al diverso provvedimento oggetto del gravame, in modo da assicurare l’immediata individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni fondanti la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, senza necessità di attingere ad altre fonti (fra le tante: Cass. 22 giugno 2011, n. 13674; Cass. 24 agosto 2006, n. 18420; Cass. 29 gennaio 2003, n. 1273; Cass. 28 luglio 2000, n. 9936;

Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 20 febbraio 2006, n. 3654;

Cass. 4 aprile 2003, n. 5333; Cass. 20 marzo 1999, n. 2607).

Nella più recente giurisprudenza di questa Corte si è ulteriormente precisato che il ricorso deve contenere:

a) per ogni motivo di ricorso la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto (infatti, ancorchè, la suddetta rubrica non abbia contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, la sua presenza giova alla chiarezza espositiva delle censure e alla loro comprensione, risultando altresì conforme al principio di economia processuale, sul quale da tempo insistono anche il legislatore ed il Giudice UE);

b) l’illustrazione del singolo motivo, con la necessaria indicazione delle norme che si assumono violate e l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, oltre all’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (ex plurimis: Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 30 luglio 2010, n. 17907; Cass. 27 maggio 2011, n. 11756; Cass. 13 ottobre 2010, n. 21142; Cass. 17 febbraio 20H, n. 3915; Cass. 26 aprile 2011, n. 9357; Cass. 23 febbraio 2011, n. 4446; Cass. 28 febbraio 2011, n. 4977; Cass. 5 ottobre 2010, n. 20708; Cass. 26 febbraio 2010, n. 4761).

In altre parole, date le suddette caratteristiche del giudizio di cassazione, ciascuno dei motivi assume una funzione identificati va, condizionata dalla sua formulazione tecnica, con riferimento alle ipotesi tassative di censura identificate con una limitata elasticità dal legislatore, conseguentemente i requisiti della tassatività e della specificità del motivo di censura si devono tradurre in una formulazione precisa del motivo stesso, tale da evidenziare che il vizio denunciato rientra nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 13 ottobre 2010, n. 21142; Cass. 17 giugno 2011, n. 13297; Cass. 23 agosto 2011, n. 17590).

5.1.- Il ricorso incidentale in esame, formulato senza una articolazione di singoli motivi, è del tutto privo dei requisiti suddetti. Da un lato, infatti, manca la puntuale indicazione delle ragioni per cui il ricorso è stato proposto con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c.; dall’altro non sussistono i sopra ricordati requisiti di specificità e completezza; in particolare manca, o è del tutto insufficiente, l’individuazione delle norme o dei principi di diritto che si assumono violati e, conseguentemente, l’esposizione delle ragioni poste a fondamento del ricorso stesso (tanto più necessaria, trattandosi di ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di appello); parallelamente manca un’illustrazione analitica delle ragioni poste alla base dell’assunto della sussistenza di una carenza di descrizione della fattispecie nella sentenza impugnata (Cass. 13 ottobre 2010, n. 21142 cit.).

5.2 – D’altra parte, lo stesso ricorso incidentale è inammissibile pure per difetto di interesse, in quanto proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretto soltanto alla modifica della motivazione della sentenza impugnata. Una simile correzione, infatti, può essere ottenuta mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l’esercizio del potere correttivo attribuito alla Corte di cassazione dall’art. 384 c.p.c., (ex plurimis: Cass. 11 dicembre 1990, n. 11773; Cass. 13 marzo 1996, n. 2067, Cass. 20 febbraio 2006, n. 3654; Cass. 24 marzo 2010, n. 7057).

Nè assume alcun rilievo in contrario la sentenza di questa Corte 13 giugno 2008, n. 15986, richiamata dal P., visto che essa è del tutto inconferente ai fini della presente questione, essendosi occupata di definire i limiti di applicabilità dell’art. 384 c.p.c., comma 2, – che prevede la possibilità della decisione della causa nel merito, da parte di questa Corte – in relazione ad un giudizio introdotto con un ricorso avverso una sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità. 5.3.- Va, però, precisato, per concludere sul punto, che la suddetta inammissibilità del ricorso incidentale non si comunica al controricorso che lo contiene, il quale, quindi, ben può svolgere la sua funzione di atto diretto ad esporre le ragioni idonee a dimostrare l’infondatezza delle censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata (Cass. 3 novembre 1989, n. 4584; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20322).

III – b Ricorso principale 6 – I tre motivi del ricorso principale – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – non sono da accogliere.

6.1.- Tutte le censure sono incentrate sulla critica dell’asseritamente affermato, da parte della Corte aquilana, carattere oggettivo della responsabilità datoriale per il licenziamento illegittimo in oggetto.

Ciò dimostra che le censure stesse, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione del primo e del secondo motivo, in realtà si risolvono, precipuamente, nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.

Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente – seppur sinteticamente e con alcune marginali imprecisioni terminologiche – motivate e l’iter logico – argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

6.2. – Ciò emerge chiaramente dall’esame complessivo della motivazione, effettuato sulla base dello svolgimento dei fatti, quale si desume anche dal ricorso della società Burgo e dal controricorso del P..

Il suddetto esame permette, infatti, di chiarire ciò che non è del tutto esplicitato nella sentenza impugnata e cioè che:

a) l’assenza del lavoro del P. per 111 giorni nel periodo 3 dicembre 1998-23 marzo 1999 avvenne in seguito ad un incidente occorsogli presso la portineria aziendale, che fu denunciato all’INAIL come infortunio sul lavoro, per il quale l’Istituto riconobbe al lavoratore l’inabilità temporanea, oltre ad una riduzione della capacità di lavoro pari al 4%;

b) successivamente, con nota del 23 marzo 1999, l’INAIL negò l’indennizzo per l’inabilità temporanea, in quanto contestò la sussistenza, nella specie, dell’occasione di lavoro;

c) conseguentemente il lavoratore ha impugnato il suddetto provvedimento dell’INAIL, prima in sede amministrativa e dopo in sede giudiziaria, e il Tribunale di Chieti, con sentenza del 17 giugno 2002, ha accolto il ricorso e condannato l’INAIL al pagamento dell’indennità per inabilità derivante da infortunio sul lavoro;

d) nel frattempo il P. si è assentato dal lavoro per 44 giorni nei mesi di maggio e giugno 2001, a causa di un ascesso provocato dalla suppurazione di una iniezione intramuscolare, praticatagli nell’infermeria aziendale;

e) nel corso di detto ulteriore periodo di assenza il lavoratore è stato licenziato, con lettera del 28 giugno 2001, per superamento del periodo di comporto, essendosi assentato dal lavoro per malattia per 385 giorni nel corso dei tre anni precedenti;

f) dopo l’inutile esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e al fine di evitare il giudizio, il P. ha dato mandato al proprio avvocato di inviare alla datrice di lavoro, in data 19 luglio 2002, una lettera (il cui testo è riprodotto a pagina 20 del ricorso) nella quale veniva esposto che il periodo massimo di comporto non poteva, nella specie, considerarsi superato in quanto dal relativo computo i giorni di assenza dal 3 dicembre 1998 al 23 marzo 1999 "trattandosi di inabilità temporanea totale da infortunio professionale, come accertato in giudizio nei confronti dell’INAIL";

g) nella stessa lettera si sosteneva che l’azienda non si era comportata secondo buona fede e correttezza perchè aveva improvvisamente modificato il titolo giustificativo dell’assenza, senza informare il dipendente della propria facoltà di richiedere l’aspettativa in attesa del riconoscimento, da parte dell’INAIL, della sussistenza dell’occasione di lavoro;

h) non avendo avuto la suddetta lettera l’esito sperato, in data 6 agosto 2002, il P. ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio, notificato alla società il 5 novembre 2002;

i) a seguito di tale atto, la società Burgo ha provveduto, con lettera del 29 novembre 2002, a revocare il licenziamento e a riammettere in servizio il lavoratore, a decorrere dal 2 dicembre 2002.

A fronte di questa situazione l’attuale ricorrente, nel corso del giudizio di appello, si è limitata a sostenere la scorrettezza del comportamento:

1) del dipendente, per non aver provveduto ad avvertire il datore di lavoro dell’avvenuta proposizione di un ricorso avverso il provvedimento dell’INAIL che aveva escluso che l’assenza verificatasi nel periodo 3 dicembre 1998-23 marzo 1999 dipendesse da un infortunio sul lavoro;

2) dell’INAIL, per non aver informato lo stesso datore di lavoro della pendenza della suddetta controversia.

In questa sede, come si è detto, la ricorrente continua a porre l’accento sul fatto che l’intimazione del licenziamento illegittimo non può esserle addebitato perchè si tratta di una condotta posta in essere in conseguenza di un evento (il provvedimento originario dell’INAIL) che, al momento dell’intimazione, la società non sapeva essere divenuto inidoneo, per effetto della valutazione giudiziale in argomento.

In particolare, la ricorrente insiste sulla condotta omissiva del lavoratore che ritiene emblematicamente dimostrata dal tenore della suddetta lettera 19 luglio 2002, in quanto il riferimento in essa contenuto all’avvenuto accertamento in sede giudiziale della natura dell’assenza sarebbe contenuto in un "inciso del tutto generico e poco chiaro", non esplicativo del tipo di giudizio richiamato.

6.3 – Gli elementi fin qui riportati – che nella sentenza impugnata risultano solo in parte esplicitati ma sono sempre presupposti in tutto lo sviluppo argomentativo – consentono di escludere che in essa la Corte d’appello abbia inteso affermare il carattere oggettivo della responsabilità datoriale.

Infatti, seguendo l’intero sviluppo argomentativo della sentenza, è agevole comprendere come il Giudice del merito abbia inteso affermare che se, in linea generale, il lavoratore deve essere comunque risarcito del danno subito a causa di un licenziamento illegittimo (id est: con riferimento alla misura minima del risarcimento, consistente in cinque mensilità di retribuzione, la quale è assimilabile ad una sorta di penale, avente la sua radice nel rischio di impresa, secondo il costante orientamento di questa Corte, vedi per tutte: Cass. 27 gennaio 2011, n. 1950), viceversa, nel caso di specie, il comportamento della datrice di lavoro, valutato nel suo complesso sulla base del principio della buona fede è stato considerato ascrivibile a colpa della stessa.

La Corte aquilana, infatti, dopo aver sottolineato che la datrice di lavoro non ha mai negato di essere al corrente delle circostanze nelle quali si era verificato l’incidente (la cui qualificazione è stata oggetto della controversia asseritamente "ignorata" dalla stessa, ancorchè in un primo momento il fatto fosse stato qualificato provvisoriamente come infortunio sul lavoro), ha posto l’accento su di una serie di leggerezze e di imprudenze commesse dalla datrice di lavoro (tra cui l’eccessiva precipitazione nella decisione di irrogare il licenziamento, l’assenza di un comportamento di fattiva collaborazione e di disponibilità nei confronti del lavoratore nonchè la scarsa attenzione nella valutazione della possibile reazione del P. rispetto al provvedimento negativo dell’INAIL) che sicuramente bastano ad escludere che il licenziamento stesso possa essere considerato determinato da causa non imputabile alla datrice di lavoro, a prescindere dalla poca trasparenza e correttezza dello stesso lavoratore e dell’INAIL che, come sottolinea la stessa Corte d’appello, non possono valere, nella specie, come "esimenti" (termine il cui uso conferma che il Giudice del merito non ha inteso affermare il carattere oggettivo della responsabilità datoriale).

6.4 – A quanto detto consegue che la sentenza impugnata deve andare esente da censure perchè, con plausibile motivazione, si è conformata ai consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte secondo cui:

a) la L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4, nel testo sostituito dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1, nel prevedere, in caso di invalidità del licenziamento, la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto del licenziamento stesso, mediante corresponsione di una indennità commisurata alla retribuzione non percepita, stabilisce una presunzione iuris tantum di lucro cessante il cui presupposto è l’imputabilità al datore di lavoro dell’inadempimento, fatta eccezione per la misura minima del risarcimento, consistente in cinque mensilità di retribuzione, la quale è assimilabile ad una sorta di penale, avente la sua radice nel rischio di impresa (da ultimo: Cass. 27 gennaio 2011, n. 1950 cit.);

b) la dichiarazione di invalidità del licenziamento a norma della L. n. 300 del 1970, art. 18, non comporta automaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura stabilita dal quarto comma, con esclusione di ogni rilevanza dei profili del dolo o della colpa nel comportamento del recedente, e cioè per una forma di responsabilità oggettiva. L’irrilevanza degli elementi soggettivi è configurabile, per effetto della rigidità al riguardo della formulazione normativa, limitatamente alla misura minima delle cinque mensilità, la quale è assimilabile ad una sorta di penale avente la sua radice nel rischio di impresa e può assumere la funzione di un assegno, in senso lato, assistenziale nel caso di assenza di una responsabilità di tipo soggettivo in capo al datore di lavoro; la disposizione in esame, invece, – commisurando l’indennità risarcitoria alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento – contiene solo una presunzione legale iuris tantum circa l’entità del danno subito dal lavoratore, mentre la questione relativa alla sussistenza della responsabilità risarcitoria deve ritenersi regolata dalle norme del codice civile in tema di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento delle obbligazioni, non introducendo l’art. 18 dello statuto dei lavoratori elementi distintivi. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 1218 c.c., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l’inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile (vedi, per tutte: Cass. 15 luglio 2002, n. 10260; Cass. 6 settembre 2005, n. 17780);

c) ai fini dell’art. 1218 cod. civ., il giudice deve esaminare, con riferimento al principio della buona fede, il comportamento dell’obbligato, potendo affermarne la responsabilità solo ove sussista (almeno) la colpa di quest’ultimo (arg. ex Cass. 6 febbraio 2007, n. 2553; Cass. 5 agosto 2002, n. 11717), salvo restando che la valutazione del comportamento dell’obbligato compiuta dal Giudice del merito, involgendo un apprezzamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici ed errori di diritto, come si verifica nella specie (Cass. 17 dicembre 1990, n. 11960).

V – Conclusioni.

7.- In sintesi, il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va dichiarato inammissibile.

In applicazione del principio della soccombenza prevalente – cui si fa ricorso anche in considerazione dell’esito dei precedenti gradi di merito del giudizio – la ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3000/00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 21-09-2011, n. 5342 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’appello in esame, la sig.ra A. C. impugna la sentenza 26 maggio 2003 n. 410, con la quale il TAR Umbria ha respinto due suoi ricorsi, il primo dei quali rivolto avverso la delibera (espressione di parere negativo su domanda di concessione edilizia in sanatoria ex l. n. 47/1985) del Comitato di gestione dell’urbanistica dell’Associazione dei Comuni della Valle Umbra Nord; il secondo rivolto avverso il provvedimento con il quale il Sindaco di Assisi ha definito la pratica di condono, negando la concessione in sanatoria.

La sentenza appellata ha affermato:

– il parere reso dall’organo consultivo tecnico (favorevole alla sanatoria) al Comitato di gestione della citata associazione dei Comuni, organo competente ad emettere il nullaosta, ai sensi della l. reg. Umbria n. 14/1980, è un parere obbligatorio, ma non vincolante;

– il diniego di nullaosta si fonda su congrua motivazione, posto che lo stesso considera che "l’abuso commesso, per la sua natura e ubicazione, alterando l’andamento delle superfici coperte all’interno di un centro storico (Assisi) di particolare pregio architettonico e ambientale, modifica irreparabilmente il paesaggio aereo consolidato". Ciò a fronte del ben noto "valore estetico, storico e ambientale dell’intero centro storico di Assisi" e tenuto conto dell’ubicazione dell’edificio in "uno dei punti più caratteristici e visibili";

– non può essere considerato il motivo di eccesso di potere per disparità di trattamento, posto che lo stesso è stato proposto solo avverso l’atto sindacale (secondo ricorso), e non avverso il diniego di nulla – osta, rispetto al quale l’atto sindacale "era interamente vincolato".

Avverso tale decisione, sono stati proposti i seguenti motivi di appello:

a) error in iudicando, posto che "anche ammesso e non concesso… che "sentito il parere" significhi che il parere non è vincolante sul piano giuridico, la vincolatività tuttavia sussisteva quanto meno sul piano della discrezionalità tecnica", poiché "è illogico ritenere che un comitato di gestione che istituzionalmente non ha competenze tecniche in materia ambientale, possa sostituire il giudizio tecnico a quello di una commissione di esperti la cui competenza in materia ambientale è specifica e diretta a fornire supporto tecnico alle decisioni del Comitato". Quest’ultimo può, al limite, avvalersi di un altro parere tecnico, reso da organo diverso, ma non "sostituire un suo parere, privo di competenza tecnica, a quello dell’organo al quale la legge ha attribuito la competenza tecnica in materia";

b) error in iudicando, posto che una "elevazione del tetto di circa 50 cm. nel centro storico… si inseriva in un paesaggio aereo, ma anche urbanisticoambientale, caratterizzato da una linea discontinua di tetti ad altezze diverse, cosicchè una modifica modesta, inserita nell’andamento discontinuo delle coperture, non poteva rappresentare di per sé un vulnus all’ambiente preesistente";

c) error in iudicando, poiché il Comitato ha "errato nel predeterminare un criterio che escludeva verifiche concrete caso per caso per stabilire l’effettività di una alterazione ambientale quale conseguenza della modifica di una copertura";

d) error in iudicando, in quanto "appare del tutto illogico, per palese incoerenza, che in fattispecie identiche da analoghe premesse lo stesso organo abbia tratto nello stesso tempo conclusioni difformi" (nel caso di sopraelevazioni di edifici confinanti).

Con atto 17 maggio 2010, si è costituito in giudizio il sig. S. M., che, quale acquirente dell’immobile oggetto della presente controversia, ha manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio.

Si è costituito in giudizio il Comune di Assisi, che ha concluso richiedendo il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

All’odierna udienza, dopo il deposito di ulteriori memorie da parte di M. e del Comune di Assisi, la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

Il diniego di concessione edilizia in sanatoria ex l. n. 47/1985, è stato adottato dal Sindaco di Assisi sulla base del diniego di nullaosta paesaggistico espresso dal Comitato di gestione dell’urbanistica del’Associazione dei Comuni della Valle Umbra Nord.

Quanto alla legittimità dell’ atto da ultimo citato, occorre innanzi tutto premettere che lo stesso, ai sensi dell’art. 8 l. reg. n. 14/1980 (sostituito dall’art. 10 l. reg. n. 29/1984, successivamente abrogato dall’art. 73 l. reg. n. 11/2005), è reso previo parere di una Commissione di esperti in materia storico – artistica e di beni ambientali, che – sulla base della stessa lettera della norma – si presenta come parere senza dubbio obbligatorio, ma non vincolante.

Ciò comporta che, a fronte di un parere pur reso da un organo tecnico qualificato, l’autorità cui spetta l’adozione dell’atto finale ben può discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto l’organo consultivo, essendo tuttavia a suo carico un onere di congrua motivazione, che dia compiutamente atto del fondamento del diverso avviso.

Non rileva, dunque, una analisi sulla maggiore (o minore) competenza tecnica dell’organo preposto ad emettere il nulla osta, se è incontestato che tale organo è quello cui la legge attribuisce il potere; né, nel caso di specie, vi sono motivi per ritenere (né ciò è dedotto dall’appellante) l’illegittimità costituzionale della norma attributiva del detto potere.

Nel caso di specie, il diniego di nulla – osta appare congruamente motivato, con riferimento al luogo specifico (centro storico di Assisi, e – come afferma il Comune di Assisi – "nelle immediate vicinanze della Basilica di San Francesco"); al pregio eccezionale del detto centro storico, tale da renderlo interamente vincolato); all’entità dell’abuso e, quindi, alla sua incompatibilità ("irreparabilità") con il contesto paesaggistico.

D’altra parte, a fronte di un giudizio che, riferito ai dati ora evidenziati, non appare affetto da illogicità, il sindacato del giudice amministrativo non può spingersi al di là di un esame estrinseco del giudizio reso (verificandone la sufficienza, non contraddittorietà e logicità della motivazione), non potendo tale sindacato debordare in un non consentito giudizio di merito, venendo così il giudice a sostituirsi all’organo amministrativo competente per legge.

Quanto sin qui esposto, consente di respingere i motivi di appello riportati sub a), b) e c) dell’esposizione in fatto.

Altrettanto infondato è il quarto motivo di appello (il che supera ogni rilievo sulla sua ammissibilità in relazione a quanto affermato dalla sentenza di I grado), sia che con esso si intenda evidenziare una figura sintomatica di eccesso di potere per disparità d trattamento, sia che tale figura consista in un eccesso di potere per illogicità.

Ed infatti, per un verso, oggetto del giudizio ai fini del rilascio di concessione edilizia in sanatoria (in particolare, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica) è il singolo abuso, a nulla rilevando la comparazione con altri abusi assunti come "analoghi" o "identici"; per altro verso, l’eventuale illegittimità di atti in precedenza adottati dalla pubblica amministrazione non giustifica la riadozione di atti illegittimi.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da C. A. (n. 6548/2004 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 544 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente fa presente di essere un vigile del fuoco in servizio presso il nucleo elicotteristi del Comando dei vigili del fuoco di Pescara; egli ha preso parte alle campagne antincendi boschivi effettuando un numero di missioni superiori al minimo richiesto, maturando in tal modo il diritto al compenso, secondo quanto previsto dall’ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile del 21 febbraio 1986.

Al ricorrente spetta quindi il compenso speciale, che quantifica; fa presente di aver proposto apposita domanda ai competenti uffici, senza ottenere alcun risultato.

Dopo ulteriori richieste, con una nota apposita il Dipartimento della Protezione civile negava la possibilità del pagamento della richiesta indennità.

Il ricorrente proponeva indi ricorso al Tribunale di Pescara sezione lavoro, ma il giudice con sentenza del 2007 dichiarava il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

A sostegno il ricorrente deduce innanzitutto la contraddittorietà tra atti, in quanto il Ministero in un primo momento aveva ammesso la debenza del compenso speciale, riconoscendo il diritto del personale alla percezione dell’indennità, salvo in un momento successivo mutare idea citando l’ordinanza del 14 novembre del 2002; quest’ultima – ad avviso del ricorrente – non potrebbe derogare al principio secondo cui la vicenda era regolamentata dalla normativa precedente in vigore al momento dal servizio espletato.

Con un altro articolato motivo il ricorrente deduce la violazione dei principi di eguaglianza, giusta retribuzione e buon andamento dell’amministrazione, e quindi degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.

Conclude chiedendo che venga accertato il suo diritto alla percezione del compenso in relazione alle campagne antincendio, che vengano condannati i Ministeri competenti al pagamento del compenso maggiorato degli interessi, con vittoria di spese.

Resiste in giudizio l’Avvocatura dello Stato che deposita una nota del ministero, dove si sostiene l’intervenuta prescrizione della domanda giudiziale. Nella nota si contesta poi anche nel merito il ricorso concludendo per il suo rigetto.

Con apposita memoria di replica il ricorrente contesta l’eccezione di prescrizione, inammissibile in quanto non formalizzata nella memoria di costituzione, laddove non potrebbe essere contenuta nella nota ministeriale richiamata. Il ricorrente sostiene poi che comunque i termini di prescrizione sarebbero stati ripetutamente interrotti.

Nel corso della pubblica udienza del 22 settembre 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

Motivi della decisione

Oggetto del presente ricorso è la domanda di riconoscimento dell’indennità spettante al ricorrente pilota di elicottero che ha effettuato un numero minimo di missioni in operazioni di incendio boschivo con elicotteri.

Il presente ricorso era stato proposto inizialmente avanti al giudice ordinario, il quale ha declinato la propria giurisdizione, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 bis del decreto legislativo 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 1 della legge 252 del 2004, che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la potestà di decidere sulle controversie relative al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Va a questo punto esaminata la questione della prescrizione del diritto fatto valere in ricorso.

La prescrizione quinquennale, che viene sollevata dall’avvocatura dello Stato in una nota dell’amministrazione fatta propria dall’avvocatura medesima, risulta – sulla base della documentazione in atti depositata dal ricorrente e non contestata da controparte – ripetutamente interrotta, innanzitutto con la formulazione nel 2003 di apposita istanza di conciliazione, poi con varie domande rivolte all’amministrazione, cui è seguita nel 2006 la proposizione del ricorso innanzi al giudice civile, conclusosi con la citata sentenza resa in detto giudizio nel 2007, passata in giudicato nel 2008. L’eccezione di prescrizione quindi, da ritenersi ammissibile in quanto la nota dell’amministrazione viene fatta propria dall’Avvocatura dello Stato, non risulta nel caso in esame fondata, risultando il termine ripetutamente interrotto.

La questione va quindi esaminata nel merito: va da subito osservato che il ricorso merita accoglimento.

Invero, l’ordinanza del ministero della protezione civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986, ha previsto il riconoscimento di una specifica indennità ai piloti che abbiano effettuato numero minimo di missioni in operazioni di spegnimento degli incendi boschivi con elicotteri dotati di benna. La successiva ordinanza del 14 novembre del 2002 non può derogare al principio secondo cui la vicenda va regolamentata dalla normativa in vigore al momento dal servizio espletato.

Invero, lo speciale compenso previsto dall’ord. min. 21 febbraio 1986 n. 688 deve essere riconosciuto a tutti membri degli equipaggi di volo impiegati nella lotta agli incendi boschivi, in relazione ai turni di servizio predisposti dall’Amministrazione e indipendentemente dal fatto che durante il periodo di servizio siano stati effettivamente utilizzati in attività di spegnimento di incendi in atto e dal numero delle eventuali missioni di spegnimento mensili effettuate, atteso che anche l’inserimento nel turno di servizio per l’eventuale intervento per lo spegnimento di un incendio in atto soddisfa la ratio istitutiva del compenso.

La giurisprudenza sulla questione, condivisa da questo Collegio, risulta pacifica (si vedano in particolare Consiglio di Stato, sezione IV, n. 2647 del 2009; sezione VI, n. 3228 del 2008; TAR Toscana, n. 499 del 2011).

Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto, con l’accertamento della spettanza, per cui l’indennità deve essere calcolata e liquidata dall’amministrazione al ricorrente, maggiorata solamente degli interessi legali.

Le spese di giudizio, dal momento che la giurisprudenza sul punto risulta pacifica, e altresì nella considerazione che il presente ricorso risulta identico ad altri decisi in data odierna, vanno poste a carico dell’amministrazione e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.

Condanna il Ministero al pagamento a favore del ricorrente delle spese ed onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 1.000 (mille) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.