Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19984

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 22.2.1992 il Comune di Latina esponeva che il 14 gennaio 1991, a, seguito di un ribaltamento, nel territorio comunale, di un autocarro, di proprietà dell’Azienda Distribuzione Carburanti, condotto dallo Z. e coperto per la Rc dall’Uniass, si erano riversati sull’asfalto, sul fosso tombinato parallelo alla carreggiata e nell’acquedotto comunale circa 7.000 litri di olio da gas combustibile che l’autocarro stava trasportando per conto della Veneta Combustibili snc. Ciò premesso, considerato che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del conducente dell’autocarro, conveniva in giudizio Z. A., la Veneta Combustibili snc, l’Azienda Distribuzione Carburanti, la Uniass Assicurazioni per ottenere il risarcimento dei danni subiti. In esito al giudizio in cui si costituivano tutti i convenuti, con eccezione dell’Azienda Distribuzione Carburanti, il Tribunale di Latina dichiarava improponibile la domanda attrice.

Avverso tale decisione proponevano appello principale il Comune ed appello incidentale la Unione Assicurazioni Spa. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 22 settembre 2008 rigettava entrambe le impugnazioni proposte.

Avverso la detta sentenza il Comune di Latina ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, illustrato da memoria. Resistono con controricorso la Veneta Combustibili snc e lo Z., i quali hanno altresì depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione

L’unica doglianza, svolta dal ricorrente Comune, articolata sotto il profilo della motivazione illogica e contraddittoria, si fonda sulla premessa che l’Amministrazione Comunale, come risulta ampiamente documentato agli atti del giudizio, inoltrò la formale richiesta di risarcimento, prevista dalla L. n. 990 del 1969, art. 22 con due distinte raccomandate, la prima indirizzata alla Uniass Assicurazioni – agenzia di (OMISSIS), oltre che alla società Veneta Combustibili, ricevuta il 24 ottobre 1991, la seconda diretta alla stessa Agenzia nonchè alla Uniass Direzione Generale, che l’ha ricevuta in data 28 gennaio 1992. Ciò premesso, la Corte di Appello, nel ritenere la mancata osservanza del termine di 60 giorni prima della proposizione della domanda giudiziale, notificata in data 22 febbraio 1992, avrebbe commesso un grave errore computando come termine iniziale di decorrenza quello del 28 gennaio 1992 e non quello del 24 ottobre 1991.

La censura è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni.

Ed invero, in primo luogo, deve tenersi presente che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, ove sia denunciato un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, così come è avvenuto nel caso dì specie, la censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). Ciò premesso, deve evidenziarsi che il ricorso in esame è completamente sprovvisto del prescritto momento di sintesi. Ora, posto che la norma di cui all’art. 366 bis citato non può essere interpretata nel senso che il momento di sintesi possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione, il ricorso in esame, privo dei requisiti richiesti, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

In secondo luogo, torna utile osservare che la Corte territoriale, dopo aver premesso di volersi uniformare all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’onere dell’invio della raccomandata contenente la richiesta di risarcimento danni L. n. 990 del 1969, ex art. 22, deve ritenersi adempiuto con l’invio all’agenzia dell’impresa assicuratrice presso la quale è stato concluso il contratto e dopo aver rilevato che nella specie il Comune di Latina aveva correttamente inviato la raccomandata all’Agenzia di (OMISSIS) presso cui era stata stipulata la polizza assicurativa, ha concluso che l’appello doveva essere nondimeno rigettato perchè la richiesta era stata ricevuta in data 28 gennaio 1992, senza rilevare che una richiesta di risarcimento danni di analogo contenuto era stata già inviata dal Comune e ricevuta dall’Agenzia di (OMISSIS) il precedente 21 ottobre 1991.

Ciò premesso, deve considerarsi che il vizio di motivazione su un punto decisivo, dedotto dal ricorrente, postula che il giudice di merito, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico.

Ma se invece l’omessa valutazione, così come è avvenuto nella specie, dipende da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente un fatto ovvero non si avvede di un documento, la cui esistenza risulti incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, è configurabile allora un errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, (cfr ex multis Cass. n. 15672/05, 3024/02, 10027/04, 21870/04, 11276/05, 14044/08). Ed invero, il c.d. travisamento dei fatti, come vizio revocatorio, consiste per l’appunto nell’inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, e quindi non può costituire motivo di ricorso per cassazione, non consistendo in vizi logici o giuridici, ma costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, (Cass. n. 213/07, n. 4056/09, n. 11373/06, n. 4310/97).

Il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, a favore delle contro ricorrenti, liquidate come in dispositivo, senza che occorra provvedere sulle spese in favore delle altre parti, in quanto, non essendosi costituite, non ne hanno sopportate.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese processuali che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 13-06-2011, n. 23661

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di M.M. in ordine ai reati: a) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); c) di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, a lei ascritti per avere realizzato una veranda su un fabbricato preesistente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza il permesso di costruire e senza l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

La Corte territoriale ha confermato la valutazione espressa dal giudice di primo grado in ordine alla inapplicabilità della normativa sul condono edilizio al manufatto di cui alla contestazione, ma ha dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo alla violazione della normativa antisismica, rideterminando la pena inflitta all’imputata nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 157 e 159 c.p..

In sintesi, si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che non si fosse verificata la prescrizione anche degli altri reati ascritti all’imputata, avendo tenuto conto dell’intero periodo dei rinvii del dibattimento disposti alle udienze del 30.1.2006 e 10.7.2006 per adesione del difensore alla astensione dalle udienze.

Si deduce, quindi, che detto periodo doveva essere calcolato nella misura di sessanta giorni per ogni rinvio come disposto dall’art. 159 c.p. per il caso di impedimento del difensore, cui deve essere equiparata la astensione dalle udienze.

Si rilevano, poi, perplessità in ordine alla legittimità costituzionale della diversa interpretazione della norma in relazione al diritto di difesa dell’imputato ed al principio della ragionevole durata del processo.

Con il secondo mezzo di annullamento, denunciando la violazione dell’art. 526 c.p.p., si deduce che la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle risultanze processuali dalle quali era emerso che l’opera è stata realizzata molto tempo prima della data dell’accertamento. Con l’ultimo mezzo di annullamento si denunciano vizi di motivazione e violazione degli artt. 125 e 192 c.p.p..

Si deduce che la Corte territoriale, così come il giudice di primo grado, non ha tenuto conto della domanda di condono dell’imputato;

nè si è tenuto conto delle dichiarazioni del verbalizzante, dalle quali era emerso che l’opera, alla data dell’accertamento, era stata già realizzata e risultava di vecchia fattura, con la conseguente carenza di motivazione della sentenza su tali punti.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che la normativa più favorevole in materia di prescrizione, stante la natura contravvenzionale del reato, è quella vigente prima dell’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 (sez. 1, 9.11.2006 n. 38066, Basciani, RV 235569; sez. 1, 7.11.2006 n. 39086, P.G. in proc. Mascali, RV 235978; sez. 3, 11.6.2008 n. 37271, Quattrocchi, RV 241080), con la conseguenza che nel caso in esame non opera il termine di durata di sessanta giorni del rinvio stabilito dall’art. 159 c.p., come modificato dalla novella legislativa. Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha tenuto conto dell’intero periodo di rinvio del dibattimento indipendentemente dalle ragioni che lo hanno determinato.

Peraltro, anche ai sensi dell’art. 159 c.p., comma 1, n. 3), nella formulazione attualmente vigente, nel caso di rinvio su richiesta dell’imputato o del suo difensore, cui deve essere equiparato il rinvio per adesione del difensore alla astensione dalla udienze non è stabilito un termine di durata del rinvio stesso.

Le perplessità manifestate dall’imputato in ordine alla legittimità costituzionale della norma sono del tutto genetiche, essendo garantita dalla Costituzione anche la legittimità del diritto di sciopero e di astensione ad esso equiparabili.

Il secondo motivo di ricorso è assolutamente generico e, perciò, inammissibile.

E’, infine, altresì inammissibile l’ultimo motivo, trattandosi di una deduzione meramente fattuale, in contrasto con l’accertamento di merito contenuto nella sentenza di primo grado, in ordine all’epoca di realizzazione del manufatto abusivo, da cui conseguiva la inapplicabilità della normativa sul condono edilizio.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 27-06-2011, n. 25651 Responsabilità penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 15.10.2010, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 13.11.2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati C.A., Ca.An. e D.M. A. in relazione al capo B) della rubrica, per intervenuta prescrizione; conseguentemente rideterminava la pena inflitta e confermava nel resto. Confermava anche le statuizioni civili.

Gli imputati C.A., Ca.An. e D.M. A. hanno proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza pubblica del 24/2/2011 i ricorsi sono stati decisi con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

La Corte territoriale ha ritenuto che, pure considerato il periodo di sospensione dei termini di prescrizione causato dai rinvii del dibattimento di primo e secondo grado determinati da interessi delle parti, pari a mesi sedici, risulta maturato il termine prescrizionale di cui alla contravvenzione sub B); e che, di converso, detto termine non risulta perfezionato in relazione al delitto di lesioni colpose gravissime, di cui al capo A).

Con riguardo alla dinamica del sinistro la Corte di Appello evidenziava che le deposizioni rese dalla parte offesa L.G. S. e dagli Ispettori del lavoro, avevano consentito di accertare che l’incidente si era verificato a causa dell’impiego di un particolare mezzo di sollevamento di un palo da innalzare, costituito da una imbracatura singola. In relazione alla posizione dei singoli imputati, la Corte territoriale considerava che D. M.A. rivestiva la qualità di amministratore unico della Pro.co.m s.r.l. aggiudicataria dei lavori per la manutenzione delle linee elettriche dell’Enel s.p.a., e che C.A. rivestiva la qualità di presidente della Cooperativa Stella a r.l. Riferiva la Corte di Appello che la Pro.co.m srl e la Cooperativa Stella avevano stipulato un contratto di locazione di mezzi d’opera; in forza di tale contratto, c.d. di nolo a freddo, la Cooperativa Stella concedeva in locazione i mezzi e le attrezzature necessarie alle esigenze della Pro.co.m, comprese in quelle le esigenze connesse all’appalto di manutenzione di linee elettriche. La Corte territoriale evidenziava che nel contratto la Pro.co.m. si impegnava a far condurre i mezzi da personale munito di patente adeguata.

A fronte di tale situazione formale, la Corte di Appello sottolineava che l’espletata istruttoria aveva consentito di accertare che la Cooperativa Stella non si era limitata a consegnare i mezzi, ma aveva collaborato ai lavori del cantiere, con operai alle proprie dipendenze. Tra quegli operai dipendenti della cooperativa Stella, si doveva considerare l’operaio L.G., che aveva subito le lesioni in occasione e a causa dell’infortunio per il quale è processo.

Il Collegio di appello osservava, in particolare, che era emerso che, in via di fatto, il ruolo di direttore dei lavori era stato assunto da Ca.An., il quale, presente in cantiere, impartiva direttive agli operai; e rilevava che il ruolo di garante per la sicurezza sul lavoro gravava su C.A., quale datore di lavoro e su Ca.An. quale direttore dei lavori. La Corte territoriale rilevava che alla luce delle modalità delle condotte verificate attraverso il compendio probatorio assunto, la cooperativa Stella non si limitava a noleggiare i mezzi, ma li utilizzava per l’esecuzione dei lavori con la propria forza lavorativa posta sotto la direzione di Ca.An.. Secondo l’accertamento di appello la gestione della manodopera della cooperativa Stella era improntata alla improvvisazione senza alcuna programmazione di sicurezza tanto che proprio l’operaio L.G. si era comprate le scarpe antinfortunistiche di propria iniziativa ed era stato normalmente utilizzato sia per la guida dei camions che come operaio, secondo il bisogno e secondo le determinazioni specifiche di Ca.An.. La Corte di Appello accertava che i C. avevano programmato di impiegare dipendenti della Cooperativa nel cantiere di cui si tratta.

La Corte di Appello osservava poi che la responsabilità di C.A. e Ca.An. non esonerava da pari responsabilità il legale rappresentante della Pro.co.m s.r.l.;

rilevava che doveva ritenersi che l’attività svolta dalla Cooperativa Stella fosse, in concreto, sussumibile nella fattispecie del subappalto, per alcune delle tipologie dei lavori appaltati, stipulato dalla Pro.co.m, pur in assenza di autorizzazione da parte del committente Enel. Rilevava la Corte territoriale che risultava accertata la presenza in cantiere di operai della appaltatrice subcommittente Pro.co.m; e che l’illiceità del contratto di subappalto, la non affidabilità dell’impresa subappaltatrice e l’ingerenza del subcommittente nello svolgimento del lavoro, erano circostanze che non consentivano di ritenere che fosse intervenuto il trasferimento al subappaltatore degli obblighi di garanzia. La Corte territoriale considerava infine, con riguardo alla posizione di C.A., che la mancanza di data certa in merito alla predisposizione del piano di sicurezza, e la mancata esibizione della delega in esso contenuta all’Ispettore del lavoro, non consentivano di ritenere provata la anteriorità dello stesso rispetto all’incidente.

Il ricorso per cassazione proposto da Ca.An. e C.A., rileva con il primo motivo l’erronea applicazione della legge penale in materia di prescrizione. Osservano gli esponenti che, tenuto pure conto del periodo di sospensione pari a complessivi mesi 10 e giorni 18 (tale durata complessiva riguarda ovviamente le sole sospensioni di primo grado) il termine prescrizionale relativo al reato di cui al capo A) risulterebbe maturato in data 8.7.2010, e quindi prima della pronuncia della sentenza impugnata, intervenuta il 15.10.2010.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la contraddittorietà e la illogicità della motivazione della sentenza impugnata; assumono che la Corte territoriale abbia apoditticamente affermato che tra le due ditte sussisteva un contratto di subappalto e non di nolo a freddo e che la presenza in cantiere del L.G. fosse continuativa.

Il ricorso proposto da D.M.A., rileva a sua volta l’erronea applicazione della legge penale in materia di prescrizione, assumendo che il termine prescrizionale relativo al reato di cui al capo A) sia maturato in data 8.7.2010, tenuto conto dei tempi di sospensione del corso della prescrizione determinati dai differimenti di udienza. Con il secondo motivo il ricorso D.M. rileva che la Corte di Appello ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla dichiarazione della parte offesa, costituita parte civile, non considerando che la stessa era portatrice di interesse nel procedimento. Infine, la parte deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione del contratto intercorso tra la ditte quale subappalto; e rileva che la Corte territoriale ha ignorato l’esistenza di una delega ad altro soggetto quale preposto alla sicurezza.

La questione sollevata da tutti i ricorrenti in ordine alla avvenuta consumazione del termine di prescrizione per il reato ritenuto dalla Corte di Appello deve essere esaminata perchè la complessiva tessitura delle diverse censure impone di ritenere costituito un valido supporto impugnatorio e dunque impone di delibare la questione della eventuale estinzione del reato per il quale è processo.

Il conteggio delle sospensioni determinate da rinvii non assunti di ufficio o su richiesta delle parti o dei difensori per impedimento, ma anche per causa di astensioni dalle udienze, consente di individuare sospensioni del termine di prescrizione più ampie di quelle dettagliate nei motivi di censura avuto riguardo ai criteri di misura imposti in materia da Cass. SU Pen 43428/2010. Tale decisione ha chiarito che, per condotte esaurite nel 2002, il termine di prescrizione, in relazione alla data della sentenza di primo grado ex L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, è quello fissato dalla novella ove più favorevole, (nel caso che ne occupa è identico il tempo di prescrizione secondo la vecchia e la nuova regolazione essendo solo diversa la disciplina delle sospensioni) Per le sospensioni verificatesi fino al giorno 7 dicembre 2005 si calcola l’intera durata dei periodi di sospensione. Dopo l’entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (8 dicembre 2005) i rinvii sopraggiunti devono essere computati nel limite di 60 giorni ciascuno, quando siano determinati da ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ( art. 159 c.p., comma 1, n. 3 novellato) ma tale disposto non può essere applicato al di fuori delle ipotesi ivi espressamente previste con riguardo particolare ai rinvii chiesti per adesione dei difensori ad astensioni regolarmente indette dagli organismi legittimati. I conteggi sviluppati con le censure omettono di considerare tale metodo per i rinvii operati in occasione di astensioni dalle udienze e i più precisi conteggi effettuati sulla base delle risultanze dei verbali di udienza di primo e secondo grado portano a conteggiare sospensioni per totali 1 anno, sei mesi e 18 giorni.

Per il delitto di lesioni colpose ex art. 590 c.p., comma 1, 2, 3 e 5, verificatosi il (OMISSIS), come quello che ne occupa, e, tra l’altro, giudicato con sentenza di primo grado del 13/11/2007 è applicabile il termine prescrizionale di anni sei più un quarto stabilito dalla normativa che ha novellato la disciplina della prescrizione con L. 5 dicembre 2005, n. 251. Nel caso concreto la prescrizione si consuma il giorno (OMISSIS) e dunque certamente alla data della pronunzia di appello (15/10/2010) la condanna per la quale fu rigettata l’impugnazione non risultava pronunziata su reato già estinto per prescrizione come invece ha sostenuto la censura di ricorso. In conclusione tutte le censure relative alla ritenuta estinzione del reato addebitato devono essere rigettate.

Deve essere rigettata la censura relativa alla omessa considerazione della efficacia esimente della delega di competenze per la sicurezza e la salute che designava C.A. responsabile per la sicurezza e la esecuzione dei lavori, che secondo il ricorrente D. M. avrebbe dovuto impedire proprio la condanna di esso D. M.. La motivazione impugnata fornisce sul punto esaustiva dimostrazione della dubitabile esistenza di quella delega già al tempo dell’infortunio e della decisiva assunzione di fatto della responsabilità del cantiere ad opera D.M..

Le censure del D.M., secondo il quale, la sentenza si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni della parte lesa, inattendibile perchè interessata ad una soluzione del procedimento a lei favorevole, sono infondate nel presupposto perchè la sentenza trova fondamento in una ricca serie di fonti di prova, documentali e dichiarative che rendono incontrastabili gli accertamenti operati e le conclusioni espresse, ma sono anche generiche perchè non delimitano più concreti profili di inattendibilità.

Le censure relative alla contraddittorietà e illogicità della motivazione sono riferite ai risultati della ricostruzione operata dalla Corte di Appello e alle non condivise conclusioni alle quali essa è pervenuta ma non individuano alcuna specifica violazione di regole logiche o vizi dell’argomentare al quale si affida la giustificazione delle statuizioni adottate. Non sono state indicate scelte erronee dei postulati assunti a presupposto del ragionamento, non sono state indicate aporie, discontinuità o contraddizioni del ragionamento sillogistico. In ogni caso indipendentemente dai tipi negoziali variamente allegati dai ricorrenti, la sentenza impugnata ha svolto un compiuto accertamento della realtà organizzativa posta in essere dagli imputati e in quella realtà, al di fuori di ogni rappresentazione meramente cartolare, ha individuato le posizioni di garanzia da ciascuno assunte e la causalità dell’evento ma anche la causalità della colpa che hanno legato gli imputati all’evento lesivo scrutinato.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 19-07-2011, n. 6469 Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, la signora M.M. ha impugnato (con contestuale ed infruttuosa, richiesta di tutela cautelare) il provvedimento – comunicatole il 15.3.99 – volto al recupero coattivo di una determinata somma di denaro.

All’esito della discussione svoltassi nella pubblica udienza dell’1.7.2011, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) in decisione – ne constata la sostanziale infondatezza.

In proposito; premesso

che, l’1.9.95, l’interessata (come risulta, indubitabilmente, "per tabulas") si è dimessa dal servizio;

che (cionondimeno) la p.a. (per un disguido "interno": connesso con l’avvio delle nuove procedure automatizzate) ha continuato a corrisponderle lo stipendio sino al 31.5.96,

si osserva

che a fronte di tale situazione, il recupero "de quo" (in quanto nascente direttamente dal disposto dell’art.2033 c.c.) si rivela atto pienamente doveroso: soddisfacendosi, con esso, un interesse pubblico che – trovandosi "in re ipsa" (e dovendo comunque considerarsi prevalente rispetto a quello, privato, che vi risulti contrastante) – non occorre (neppure) che venga esplicitato in una motivazione particolarmente dettagliata;

che, in quest’atto, è implicito l’annullamento (con effetti "ex tunc") del provvedimento sulla cui base erano stati erogati gli emolumenti non dovuti (anche se non manca, in giurisprudenza, chi ritiene che errori quali quello di cui è causa possano esser corretti anche con un comportamento meramente materiale: non occorrendo – cioè – un formale atto di autotutela, che annulli la precedente determinazione);

che, in ogni caso (e a sua volta), il menzionato (e presupposto) atto di ritiro è intuitivamente ispirato dall’interesse – proprio dell’intera collettività nazionale – alla cessazione di un indebito esborso di pubblico denaro;

che il richiamo alla buona fede è, qui, del tutto incongruo: atteso che, "in subjecta materia", ogni questione sullo stato d’animo dei percipienti le somme illegittimamente erogate (e, più in generale, sull’eventuale eccesso di potere dell’organo agente nel disporre il contestato recupero) deve ritenersi priva di rilevanza: non essendosi in presenza di un’attività discrezionale dell’Amministrazione interessata; ma controvertendosi, esclusivamente, sulla giusta determinazione del rapporto "dareavere" tra datore di lavoro (non importa, al riguardo, se privato o pubblico) e lavoratore.

Null’altro reputa di dover evidenziare, il Collegio (se non che il recupero in esame è stato disposto con modalità tali da non incidere soverchiamente sulle esigenze di vita dell’interessata), a dimostrazione della riscontrata infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.