T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2483 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 27 ottobre 2010, depositato nei termini, la Soc. a r.l. O.T., in persona del legale rappresentante protempore, ha chiesto l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, dei provvedimenti adottati dalla commissione giudicatrice nelle sedute del 1 luglio 2010 e dell’8 settembre successivo, comunicati nella seduta pubblica del 23 settembre 2010, con i quali è stata dichiarata l’asserita difformità dell’offerta presentata dalla Società ricorrente rispetto ai requisiti tecnici di gara, con attribuzione di un punteggio pari a zero per le voci "Struttura" e "Razionalità e funzionalità allestimento interno"; della non conosciuta determinazione del Direttore Generale di Difesa del 4 ottobre 2010, con la quale l’appalto è stato definitivamente aggiudicato a favore del RTI G. S.p.A. e M.L.I. s.c.a.r.l., nonché della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva avvenuta con nota del 14 ottobre 2010; della nota del Ministero del 13 novembre 2009 prot. 19537, nella parte in cui non ha fornito i chiarimenti richiesti dalla O., in tal modo ingenerando incertezze nella modalità di predisposizione dell’offerta; del provvedimento, espresso o implicito, di conferma degli atti impugnati, qualora adottato nelle more della proposizione del presente ricorso, sulla istanza di autotutela proposta dalla O. ex art. 243bis del D. L.vo n. 163/2006.

Con il medesimo atto la Società ricorrente ha impugnato il bando di gara, la lettera di invito ed il capitolato tecnico per le ragioni indicate nell’epigrafe del ricorso, ed inoltre ha chiesto l’accertamento della inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more dal Ministero della Difesa con il RTI G. – M.L.I. e del conseguente diritto della Società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione e subentrare ab origine nell’esecuzione dell’appalto, ovvero in via subordinata, la condanna del Ministero al risarcimento del danno per equivalente, nella misura da determinarsi in corso di causa.

La Società ricorrente fa presente di aver partecipato alla gara indetta dal Ministero della Difesa per la fornitura di n.1 Modulo di Terapia intensiva per le esigenze del Servizio Sanitario dell’Esercito.

A causa di numerosi profili di perplessità la Soc. O. trasmetteva il 29 ottobre 2009 una richiesta di chiarimenti tecnici ed una richiesta di chiarimenti amministrativi, ed in particolare chiedeva di poter avere la possibilità di fissare i ventilatori polmonari direttamente alla barra della trave testa letto evitando l’utilizzo di colonne pensili a doppio braccio troppo ingombranti in un ambiente di ridotte dimensioni. Tale richiesta di chiarimenti non veniva riscontrata dalla stazione appaltante, mentre nella seduta pubblica del 23 settembre 2010, il seggio di gara rendeva noto alla ricorrente che la propria offerta tecnica era stata considerata non rispondente ai requisiti tecnici minimi richiesti, con la conseguenza che la commissione tecnica nell’assegnare i punteggi per le voci previste nel par. 6 del capitolato tecnico assegnava all’offerta della O. zero punti per la "Struttura" e per la voce "Razionalità e funzionalità dell’allestimento interno", facendo riferimento alla "mancanza delle colonne pensili sospese a parete, intese come parte integrante della struttura e come riduzione della razionalità e funzionalità dell’allestimento interno come previsto dal C.P.".

A sostegno del gravame la Soc. ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 72 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m., della lettera di invito (in particolare pag. 12), nonché del capitolato tecnico (in particolare par. 3 "Unità terapia intensiva" pag. 14 e par. 68), eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, disparità di trattamento e contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione.

La Società ricorrente sostiene la incoerenza del Capitolato Tecnico laddove ha previsto la necessaria presenza di colonne pensili ancorate alla parete sulle quali applicare i ventilatori polmonari, mentre, peraltro, tale obbligo (presenza di colonne pensili) non si armonizza con l’obbligo per i partecipanti di predisporre "travi testa letto". Inoltre si sostiene che l’errore nella formulazione dell’offerta è stato generato da un comportamento omissivo della Stazione Appaltante la quale non avrebbe fornito le informazioni complementari richieste dalla Società ricorrente, con ciò violando l’art. 72 del Codice dei contratti pubblici.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 86 e seg. del D. L.vo n. 163/2006. Eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di istruttoria.

Si contesta l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante, nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del "sistema prezzo/punto".

3) Violazione e falsa applicazione dei principi di segretezza ed integrità delle offerte, di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di motivazione.

Si sostiene che la valutazione delle offerte è avvenuta in più sedute riservate e in un arco temporale molto ampio (dal 12 febbraio 2010 all’8 settembre 2010) senza che emerga l’adozione di adeguate misure cautelari rivolte a preservare la segretezza delle offerte e ad impedirne l’alterazione del relativo contenuto.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocature Generale dello Stato, la quale contesta le argomentazioni avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso.

Si è parimenti costituita la G. S.p.A., nella qualità di capogruppo del R.T.I. con la M.L.I. s.c.a.r.l., la cui difesa controdeduce alle tesi avversarie chiedendo il rigetto dei ricorso in quanto infondato.

Con successivi motivi aggiunti notificati in data 13 novembre 2010 e 7 dicembre 2010, la Società ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Alla Camera di Consiglio del 17 dicembre 2010 l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Oggetto della presente impugnativa sono i provvedimenti adottati dalla Commissione aggiudicatrice con i quali si è dichiarata la difformità dell’offerta presentata dalla Società ricorrente rispetto ai requisiti tecnici di gara, con la conseguente attribuzione di un punteggio pari a zero per le voci "Struttura" e "Razionalità e funzionalità allestimento interno", il che ha comportato l’esclusione della suddetta Società dalla procedura di gara.

Va premesso, in punto di fatto, che l’Amministrazione della Difesa con bando pubblicato il 30 luglio 2009 indiceva una gara con procedura ristretta per la fornitura di un modulo di terapia intensiva campale.

A seguito di lettera di invito del 25 settembre 2009 la Società ricorrente e le Società controinteressate partecipavano alla gara presentando le rispettive offerte. In sede di esame della offerta della Società O.T., il seggio di gara rilevava la difformità della stessa rispetto ai requisiti tecnici richiesti dalla lex specialis di gara, per cui non attribuiva alcun punteggio per le voci soprarichiamate. Pertanto, non essendo stata ritenuta idonea l’offerta tecnica così come presentata, il seggio di gara non ha proceduto all’apertura della corrispondente offerta economica con la conseguente esclusione della Società ricorrente dalla procedura di gara.

Con la prima censura dedotta la Società ricorrente lamenta la incoerenza del Capitolato tecnico laddove ha previsto la necessaria presenza di colonne pensili ancorate alla parete sulle quali applicare i ventilatori polmonari, sostenendo inoltre che tale obbligo (presenza di colonne pensili) non si armonizzava con l’obbligo per i partecipanti di predisporre "travi testa letto".

La doglianza non si appalesa fondata.

Premesso che il capitolato tecnico, con espressione non equivoca, prevedeva che il ventilatore polmonare dovesse essere montato su colonne pensili fissate con idonee staffe e longheroni a parete, mentre, al contempo, le colonne pensili "garantiscono il movimento intorno al letto del malato in tutte le sue direzioni evitando di trovare intralcio da apparecchiature poggiate al pavimento" (pag. 14 del Capitolato tecnico), l’offerta tecnica presentata dalla Società O. prevedeva, invece, di ancorare i ventilatori polmonari alle così dette travi testaletto anziché alle colonne pensili, per cui è stata ritenuta non idonea dalla commissione di gara in quanto non rispondente alle prescrizioni minime del Capitolato Tecnico. Né, peraltro, può condividersi l’assunto di parte ricorrente in ordine al preteso comportamento omissivo della Stazione Appaltante, la quale non avrebbe fornito le informazioni complementari richieste dalla Società O., con ciò violando l’art. 72, terzo comma, del D. L.vo n. 163/2006. Infatti va, a tal proposito, osservato che l’Amministrazione della Difesa, con nota prot. n. 0019537 del 13 novembre 2009, ha precisato alla ricorrente come le caratteristiche necessarie ed indispensabili delle apparecchiature elettromedicali richieste fossero state sufficientemente esplicitate nel testo del capitolato, mentre l’eventuale accoglimento della proposta alternativa avanzata dalla Società ricorrente avrebbe comportato una sostanziale modifica delle soluzioni tecniche previste nel Capitolato di gara, che avrebbe dovuto, pertanto, essere oggetto di necessarie rettifiche, a parte la considerazione che l’art. 11, sesto comma, del D. L.vo n. 163/2006 espressamente sancisce il divieto della proposta alternativa. Va, infine, precisato che ai sensi di quanto indicato nella lettera di invito, la quale prevedeva espressamente l’esclusione dalla gara dei concorrenti le cui offerte tecniche risultassero incomplete, o carenti sotto il profilo tecnicodocumentale, o per erronee impostazioni di carattere tecnico, la Commissione di gara, una volta riscontrata la non idoneità dell’offerta tecnica della Soc. O., ha correttamente disposto la non ammissione della stessa alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche.

In ordine alle ulteriori censure dedotte, sviluppate anche nei successivi motivi aggiunti, rivolte a contestare l’offerta presentata dalla Società aggiudicataria e quindi anche l’aggiudicazione disposta a suo favore dalla Stazione appaltante, il Collegio ritiene che ne debba essere dichiarata l’inammissibilità per le considerazioni che seguono.

Va, infatti, precisato che, una volta accertata la legittimità della esclusione dalla gara disposta nei confronti della Società ricorrente, il rapporto intercorso tra quest’ultima e la stazione appaltante deve considerarsi esaurito, con la conseguenza che la suddetta Società non può più considerarsi titolare di alcun interesse strumentale idoneo a contestare la legittimità dell’aggiudicazione della gara a favore della Società controinteressata.

Il Collegio, a tale proposito, ritiene di aderire al prevalente indirizzo giurisprudenziale del giudice di secondo grado, secondo cui l’interesse alla rinnovazione della gara d’appalto da parte del concorrente legittimamente escluso per inidoneità dell’offerta si configura come interesse di mero fatto, non tutelabile quale interesse legittimo, non configurandosi un’aspettativa diversa e maggiormente qualificata di quella che si può riconoscere in capo ad un qualunque altro soggetto che alla prima gara non abbia preso parte e che si riprometta di concorrere alla seconda (cfr CONS. STATO – SEZ. IV – n. 7443 del 26 novembre 2009). Va, inoltre, aggiunto che è stato anche affermato (cfr. CONS. STATO – SEZ. IV – n. 7446 del 26 novembre 2009) che, "una volta appurata l’insussistenza di una posizione legittimante in capo al soggetto escluso da una procedura di aggiudicazione, insorge un ostacolo pregiudiziale di rito alla possibilità di valutare nel merito la fondatezza delle censure, a prescindere dalla considerazione del vantaggio che il candidato estromesso, non diversamente da qualsiasi altra impresa del settore, supponga di poter trarre dall’eventuale ripetizione della gara. Il partecipante escluso si trova, rispetto alla procedura, nella stessa posizione di un quisque de populo, portatore di un interesse di mero fatto,…. Se fosse accettabile l’assunto che l’interesse strumentale, cioè la prospettiva del vantaggio consistente nella semplice possibilità di partecipare alla riedizione della gara, basti a legittimare il candidato estromesso ad impugnare gli atti di gara, occorrerebbe con coerenza dichiarare qualunque operatore economico legittimato ad impugnare ogni gara consona al proprio ambito merceologico, a prescindere da qualsivoglia candidatura, in presenza di vizi atti a travolgere radicalmente il procedimento e a prepararne il rinnovo". Alla luce di tale recente orientamento giurisprudenziale, rispetto al quale il Collegio non rinviene alcuna valida ragione per discostarsene, la domanda giudiziale rivolta a contestare l’aggiudicazione della gara alla Società controinteressata, atteso il suo carattere subordinato all’esito della domanda giudiziale rivolta all’annullamento della disposta esclusione dalla gara della Società ricorrente, deve considerarsi inammissibile per la carenza in capo a quest’ultima di una posizione giuridica legittimante alla proposizione della suddetta domanda giudiziale.

Conclusivamente il ricorso va in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile, mentre le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, integrato da successivi motivi aggiunti, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, comprensive della fase cautelare, che liquida nella misura di Euro 3.000,00 (tremila) in favore dell’Amministrazione resistente e nella misura di Euro 3.000,00 in favore della Società controinteressata costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-03-2011) 12-04-2011, n. 14747 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, il 23.12.2010 pronunziava ordinanza con la quale rigettava la richiesta di riesame presentata nell’interesse di G.G., indagato in ordine al reato di furto pluriaggravato, avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari di Treviso in data 14.12.2010.

L’istanza di riesame era stata formulata avverso l’ordinanza del GIP di Treviso in ordine ad una ipotesi di furto pluriaggravato emessa ai sensi dell’art. 27 c.p.p., poichè per l’imputazione in oggetto la misura della custodia in carcere era stata inizialmente emessa dal GIP di Venezia con ordinanza del 25.10.2010, confermata poi dal Tribunale del Riesame della stessa città con ordinanza del 3.11.2010.

Avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Venezia del 23.12.2010 proponeva ricorso per cassazione G.G., a mezzo del suo difensore, e concludeva chiedendone l’annullamento con i conseguenti provvedimenti di legge.
Motivi della decisione

Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

1) Nullità dell’ordinanza gravata per violazione degli artt. 292 e 125 c.p.p., comma 3. Vizio risultante dal testo del provvedimento gravato riconducibile all’art. 606 c.p.p., lett. e). Secondo la difesa del ricorrente mancherebbe nel provvedimento impugnato una valutazione critica degli elementi indiziari e della gravità degli stessi, valutazione che non può limitarsi ad un mero rinvio alle risultanze delle argomentazioni già svolte con due ordinanze, quella del GIP del Tribunale di Venezia del 25.10.2010 e quella del Tribunale del Riesame della stessa città del 3.11.2010. Trattasi infatti di motivazione per relationem. Ma, affinchè il rinvio alle ordinanze di cui sopra possa ritenersi legittimo, occorre un’attenta valutazione dell’atto cui si rinvia e della sua idoneità a rappresentare motivazione del provvedimento di destinazione e, quindi, la dimostrazione che il giudice abbia preso cognizione del contenuto sostanziale dello stesso e lo abbia ritenuto coerente con la sua decisione, enunciando l’iter logico e giuridico. Il provvedimento impugnato quindi, in violazione dell’art. 125, comma 3 e art. 292 c.p.p., comma 1, non avrebbe preso in considerazione il fatto che all’odierno ricorrente era stata notificata esclusivamente l’ordinanza datata 25.10.2010 e non anche quella emessa dal Tribunale del Riesame in data 3.11.2010, in quanto ordinanza emessa nei confronti di altri indagati.

2) Carenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 c.p., nn. 2 e 5;

Violazione di legge. Carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Vizio risultante dal testo dell’ordinanza gravata e riconducibile all’art. 606 c.p.p., lett. e). Secondo il ricorrente dall’ordinanza del GIP del Tribunale di Treviso non emergerebbe alcun elemento indiziario che il fatto contestato sia stato realmente posto in essere, non essendo stato compiuto nessun atto esecutivo, ma soltanto atti preparatori (non vi è stata alcuna effrazione, nessuno è entrato all’interno del perimetro della ditta e non vi è alcun elemento indiziario da cui possa trarsi la conclusione che a fare scattare gli allarmi siano stati proprio l’odierno ricorrente e i suoi complici).

3) Violazione di legge. Mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Secondo il G. infatti il Collegio faceva riferimento all’inserimento "dei prevenuti" in un circuito criminoso, alla gravità e alle specifiche modalità di realizzazione dei fatti contestati che imporrebbero una prognosi negativa in ordine alla possibile reiterazione di analoghe condotte criminose, senza tenere conto che l’odierno ricorrente ha un unico precedente specifico che risale al 1978.

I proposti motivi di ricorso non sono fondati. Per quanto attiene al primo motivo, osserva la Corte che non è conforme al vero che i giudici del Tribunale del riesame non abbiano argomentato alcunchè in merito alla sussistenza del requisito della gravità indiziaria,riportandosi alle argomentazioni già svolte nell’ordinanza del GIP di Venezia del 25.10.2010 e nell’ordinanza del Tribunale del riesame della stessa città del 3.11.2010.

L’ordinanza impugnata infatti afferma che le deduzioni difensive sulla insussistenza del requisito della gravità indiziaria non possono essere recepite e si riporta alle argomentazioni poste alla base delle due sopra indicate ordinanze, rispettivamente del GIP e del Tribunale del riesame di Venezia, riportando il contenuto di tali provvedimenti con particolare riferimento, per quanto attiene alla gravità degli indizi a carico del G., agli elementi desumibili dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle localizzazioni con sistema gps dei veicoli in uso agli indagati, dai servizi di appostamento ed osservazione della P.G. e dai sequestri di merce rubata concretamente effettuati, adottando pertanto una motivazione "per relationem".

Si osserva a tal proposito che , secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra le altre, Cass. Sez. 4, Sent. n. 16886 del 20.1.2004, Rv. 227942), al giudice dell’impugnazione è consentito motivare "per relationem" purchè egli si attenga al rispetto di criteri specifici in ossequio ai quali: 1) ogni riferimento risulti ad un atto legittimo del procedimento la cui motivazione sia congrua per rapporto alla propria "giustificazione" verso il provvedimento finale; 2) il decidente sia pienamente a conoscenza delle ragioni del provvedimento di riferimento e risulti che le ritenga coerenti alla propria decisione e le condivida; 3) risulti che l’atto di riferimento sia conosciuto dall’interessato o almeno a lui ostensibile.

Tanto premesso si osserva che neppure può essere condiviso l’assunto della difesa del ricorrente secondo cui, se era a lui conosciuta l’ordinanza del GIP di Venezia, la stessa cosa non poteva dirsi per l’ordinanza del Tribunale del riesame, che riguardava altri indagati, in quanto egli poteva facilmente, in virtù di quanto previsto dall’art. 116 c.p.p., ottenere il rilascio di copia dell’atto in questione.

Correttamente pertanto, nella fattispecie de qua, i Giudici del Tribunale del riesame di Venezia si sono riportati "per relationem" all’ordinanza del GIP di Venezia e a quella del Tribunale del riesame della stessa città.

Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono fondati. Il provvedimento impugnato rileva infatti, confutando la specifica e riproposta argomentazione difensiva, che, con riferimento al tentato furto in oggetto, l’integrazione di un tentativo punibile è stata ampiamente dimostrata sulla base degli atti di indagine e sulla base delle intercettazioni telefoniche di cui ai brogliacci contrassegnati con i numeri 306 e 307. Per quanto attiene poi alle esigenze cautelari, con particolare riferimento alla probabilità di reiterazione nel reato,il provvedimento impugnato correttamente evidenzia oltre alla personalità dell’indagato, altresì la gravità dei fatti, le specifiche modalità di realizzazione degli stessi e il suo inserimento in un circuito criminoso organizzato.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’Istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-04-2011) 29-04-2011, n. 16670 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 23/12/2010 il Gup del Tribunale di Velletri applicava, ex art. 444 c.p.p., a C.G. la pena di anni tre di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, ed a M.G. la pena di anni due, mesi due di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il reato di riciclaggio.

Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati personalmente deducendo violazione di legge per carenza di motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di non punibilità, ex art. 129 c.p.p. e dolendosi della mancata derubricazione del fatto nel reato di ricettazione.
Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili.

Le parti, una volta intervenuto l’accordo e la ratifica del giudice non possono più recedere dal patteggiamento e non possono proporre eccezioni o censure in ordine al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso, o ad eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, alla sussistenza ed alla soggettiva attribuzione del fatto, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 6898/1997 e n. 6545/1998).

L’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a fare valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Cass. 5^ 1.4.99 n. 7262). Le parti che sono pervenute all’applicazione della pena su loro richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dalla contestazione; l’accusa, come giuridicamente qualificata, non può essere rimessa in discussione (Cass. 6^ 2.3.99 n. 2815, ud. 21.1.99, rv. 213471).

L’obbligo di motivazione da parte del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti (Cass. 28.2.00, P.M. in proc. Cricchi) e quindi dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. conformemente ai criteri di legge. Inoltre è pacifico che: "in tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto esprimente la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5054 del 21/10/1999 Cc. (dep. 11/11/1999 ) Rv.

216373; Sez. 6, Sentenza n. 1705 del 06/05/1999 Cc. (dep. 16/06/1999) Rv. 214742).

Nella specie, il Tribunale ha adempiuto all’obbligo della motivazione, richiamando gli atti dell’istruzione preliminare idonei a comprovare la responsabilità dei prevenuti, in particolare gli atti relativi alla misura cautelare.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-05-2011) 13-05-2011, n. 19051 Misure cautelari

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vaggi E., che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo

1.- Con sentenza in data 05.04.2011 la Corte di appello di Caltanissetta accoglieva la richiesta di consegna di S.M. C., destinatario di mandato di arresto europeo dell’A.G. romena, emesso per l’esecuzione della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione inflitta per il reato di rapina dal Tribunale di Buhusi con sentenza definitiva del 15.03.2010, subordinando peraltro la consegna alla condizione del rinvio dello S. in Italia per l’espiazione della pena.

2.- Propone ricorso il consegnando, deducendo che:

a.- è erroneo il riferimento al reato di rapina;

b.- è erronea la ritenuta esclusione della sua stabile dimora in Italia;

c.- ha pendente in Italia un processo come imputato e parte lesa;

d.- il processo a suo carico si è svolto senza che egli ne abbia avuto conoscenza, in sua assenza, in violazione di quanto previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 18 (lett. g);

e.- la pena inflitta è sproporzionata.
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso di cui sopra sub 2.a. è infondato e inconferente, in quanto contesta la qualificazione del reato correttamente operata in sentenza sulla base del fatto commesso, richiamando la diversa qualificazione (furto aggravato) data dall’A.G. romena), comunque non ostativa alla consegna.

Il motivo di cui sopra sub 2.d. è meramente asserito e superato comunque dalle garanzie offerte al riguardo dall’ordinamento romeno (art. 522, comma 1 del codice di rito rumeno), a mente della L. 69 del 2005, art. 19, lett. a).

Il motivo di cui sopra sub 2.e. pretende una intromissione dello Stato richiesto nelle scelte legislative rimesse allo Stato di emissione (e che non appaiono comunque tali da violare i diritti fondamentali della persona).

Quanto al motivo di cui sopra sub 2.b., deve rilevarsi che la sentenza impugnata è incorsa in una palese contraddizione, in quanto, mentre, da un lato, premessa correttamente la natura esecutiva del MAE allegato dall’Autorità romena, esclude che lo S. abbia fornito la prova di un suo stabile radicamento in Italia, dall’altro fa riferimento all’art. 19 della L. 60 del 2005, relativo al MAE processuale, e, nel dispositivo, in applicazione di tale articolo, e sul presupposto, contrastante con quanto ritenuto in motivazione, della residenza dello S. in Italia, ne subordina la consegna alla condizione del rinvio nel nostro Stato per l’espiazione della pena.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, perchè sciolga le contraddizioni sopra evidenziate, tenendo presente la recente sentenza n. 227 del 24.06.2010 della Corte costituzionale (citata peraltro anche nella sentenza impugnata), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno.

Resta assorbito il motivo di ricorso di cui sopra sub 2.c.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.