Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 27-07-2011, n. 29963 Circolazione stradale

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 7.01.2011, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Verbania, sezione distaccata di Domodossola, del 9.5.2007, con la quale era stata affermata la penale responsabilità di I.E., per aver cagionato colposamente, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il decesso di V.M., che si trovava trasportato sulla autoambulanza condotta da Z.C.; il Collegio, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla aggravante contestata, rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione e confermava nel resto.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione I.M., a mezzo del difensore. La parte deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione delle norme del codice della strada ed il vizio motivazionale. La ricorrente osserva che la Corte territoriale ha parzialmente accolto le ragioni di doglianza spiegate nell’atto di appello, riconoscendo la concorrente responsabilità dello Z. nella causazione del sinistro, il quale non ebbe a diminuire adeguatamente la velocità dopo avere avvistato la Punto che stava attraversando la S.P. n. (OMISSIS), percorsa dall’autoambulanza. L’esponente considera che erroneamente: la Corte di Appello non ha attribuito la responsabilità nella causazione dell’evento in via esclusiva allo Z.; ed ha ritenuto che la I. versasse in colpa per avere omesso di dare a precedenza, nell’impegnare la corsia di svolta a sinistra.

La parte rileva che la Corte di Appello ha considerato attendibile lo Z., il quale aveva affermato di avere proceduto ad una velocità di 60-70 Km/h, contrariamente a quanto indicato dal consulente tecnico di ufficio, che aveva stimato la velocità dell’ambulanza in 56 Km/h, al momento dell’impatto; e considera che la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro è da attribuire allo Z., il quale non rallentò la marcia – pur avendo avvistato con anticipo la vettura condotta dalla I., proveniente dalla S.S. n. (OMISSIS) – e decise di superare la Fiat Punto, quando l’auto già stava procedendo nella corsia per le auto dirette a sinistra in (OMISSIS). L’esponente osserva che l’omessa precedenza da parte della I., tenuto conto del descritto comportamento dello Z., non si pone quale antecedente causale dell’evento.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

3.1 La Corte di Appello, nel procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro e nel valutare le condotte dei conducenti coinvolti nell’incidente che occupa ha effettuato valutazioni in parte divergenti rispetto a quelle espresse dal primo giudice. La Corte territoriale, nel censire il compendio probatorio, ha ritenuto sussistente un profilo di colpa nella causazione del sinistro a carico dello Z. – assolto all’esito del giudizio di primo grado – consistente nell’aver tenuto una velocità inadeguata dopo avere avvistato la Fiat Punto, tenuto anche conto delle circostanze di fatto (tempo di notte); in particolare, il Collegio ha considerato che il conducente dell’ambulanza non aveva rallentato dopo avere avvistato la vettura; e ciò benchè il trasporto del paziente non fosse classificato come urgente (l’ambulanza non stava, infatti, impiegando dispositivi acustici o di segnalazione visiva).

La Corte territoriale ha, peraltro, sottolineato che detto profilo di colpa concorrente dello Z. non esonerava da responsabilità la I., la quale aveva violato l’obbligo di dare la precedenza alla ambulanza che procedeva sulla S.P. n. (OMISSIS). La Corte di appello ha pure precisato che, in mancanza di pretese civilistiche tra le parti, non vi era necessità di quantificare secondo precise percentuali il concorso di colpa dello Z.. Non di meno, sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Appello ha proceduto a rideterminare il trattamento sanzionatorio, riducendo la pena inflitta alla odierna ricorrente dal primo giudice.

Ebbene, il richiamato percorso argomentativo, afferente all’apprezzamento dei profili di ascrivibilità colposa della condotta, sviluppato dai giudici di merito sulla base delle risultanze istruttorie, appare intrinsecamente coerente e privo di fratture logiche, sindacabili in questa sede di legittimità. La Corte di Appello, infatti, ha effettuato una valutazione sulla prevedibilità ed evitabilità – in concreto – dell’evento, del tutto conforme all’orientamento interpretativo indicato dalla Suprema Corte in tema di colpa specifica, in relazione alle norme cautelari cd. elastiche; norme, cioè, che consentono di qualificare un comportamento colposo proprio sulla base delle circostanze contingenti (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 37606 del 6.07.2007, dep. 12.10.2007, Rv. 237050). Le effettuate valutazioni, in ordine alla velocità di marcia rispetto al concreto campo visivo a disposizione del guidatore, come pure in relazione all’omesso immediato arresto del veicolo, a fronte dell’avvistamento dell’ostacolo, risultano pertanto immuni dalle dedotte censure.

3.2 Deve poi rilevarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che, in tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo al fine di verificare la rilevanza della sua condotta rispetto al comportamento posto in essere dall’imputato;

e ciò in riferimento alla necessaria correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell’art. 133 cod. pen.;

e che deve escludersi l’esistenza di un generale obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell’evento, salvo il caso in cui il giudice debba pronunciare statuizioni civilistiche (Cass. Sezione 4, sentenza n. 26663 del 6.05.2009, dep. 30.06.2009, Rv. 244506). Orbene, applicando il principio di diritto ora richiamato al caso di specie, deve evidenziarsi che certamente non sussisteva a carico della Corte di Appello l’obbligo di quantificare percentualmente il concorso di colpa dello Z. e della I. rispetto alla causazione del sinistro, In assenza di pretese civilistiche da soddisfare e tenuto anche conto del fatto che avverso la pronuncia assolutoria dello Z., la parte pubblica non aveva Interposto appello. E deve anche considerarsi che la Corte territoriale, proprio In considerazione delle effettuate valutazioni sulla condotta di guida posta in essere dal conducente dell’ambulanza, benchè inidonee ad esonerare da responsabilità la I., ha conseguentemente proceduto ad un temperamento del trattamento sanzionatorio, come sopra evidenziato.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-12-2011, n. 29585 Dazi doganali

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Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 14.2.2007 è stato notificato alla "DIAMAS srl" un ricorso della all’Agenzia delle Dogane per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 25.10.2006), che ha accolto l’appello della società predetta contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 32/07/2004, che aveva integralmente disatteso il ricorso della stessa società avverso invito di pagamento per dazio.

La società contribuente si difesa con controricorso, poi illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 24.11.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con invito di pagamento di data 4.11.2002 l’Agenzia delle Dogane comunicava alla DIAMAS il rifiuto di applicazione del beneficio del trattamento preferenziale per merci importate dalla Lettonia – con conseguente assoggettamento delle stesse al pagamento del dazio previsto per i paesi terzi e correlato invito al pagamento della somma di Euro 173.376,37 – sul presupposto che i certificati che accompagnavano le merci non rispondessero alle prescrizioni di legge e sulla premessa che la DIAMAS avesse dichiarato all’importazione dette merci avvalendosi dello spedizioniere R.E..

La DIAMAS ha impugnato detto provvedimento avanti alla menzionata CTP eccependo di essere carente di rappresentanza e di legittimazione passiva, oltre che per l’illegittimità del provvedimento medesimo, e la pronuncia di rigetto di detto ricorso è stata poi impugnata dalla stessa parte contribuente avanti alla CTR Lombardia che ha accolto l’appello, annullando il provvedimento impositivo.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che le contrapposte tesi delle parti concernevano la posizione del R. con riferimento al potere di "rappresentanza" che secondo l’Agenzia doganale – quest’ultimo aveva esercitato in nome e per conto della DIAMAS, all’atto di importare le merci. Non avendo però nè l’una nè l’altra parte fornito la prova di quanto sostenuto a proposito del soggetto che aveva conferito al R. l’incarico di rappresentanza ai fini della dichiarazione doganale, e d’altra parte risultando chiaramente negli otto verbali di revisione dell’accertamento redatti in data 29.10.2002 ed allegati al provvedimento di rifiuto dell’applicazione del trattamento preferenziale che la bolletta (OMISSIS) è "rappresentata dal doganalista R.E. … per conto della ditta STANDOR TRADERS LTD (Rappr. Fiscale DIAMAS srl) (OMISSIS)", la pretesa tributaria di pagamento del dazio avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti della predetta Stador Traders e non nei confronti della Diamas che aveva la sola "rappresentanza fiscale ai fini IVA" … "come da atto di conferimento in data 27 gennaio 2000 allegato al ricorso introduttivo". 4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con tre distinti motivi d’impugnazione e (senza indicazione del valore della lite) si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, e con la condanna di parte avversaria al pagamento delle spese di lite.

Motivi della decisione

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione degli art. 4, 5, 64, 201 Reg. CEE 2913/92 istitutivo del Codice Doganale Comunitario, del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 34, 35, 38 e 56 e ss., T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale. Violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, comma 2, – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

La parte ricorrente – premesso che, ai sensi delle disposizioni dianzi menzionate della disciplina comunitaria, devono considerarsi responsabili per il pagamento del tributo non solo il dichiarante, ma anche la persona in nome della quale viene fatta la dichiarazione in dogana, ovvero la persona per conto della quale la medesima dichiarazione è presentata da un soggetto appositamente incaricato, e premesso che proprio quest’ultima ipotesi si è verificata nella specie qui in controversia – assume che del tutto legittimamente la DIAMAS è stata ritenuta debitrice per i diritti di confine correlati all’operazione di importazione, siccome la stessa DIAMAS è stata dichiarante doganale.

In diversa ipotesi, e quand’anche si volesse riconoscere una rilevanza alla qualifica di rappresentante fiscale ai fini IVA, quest’ultima qualifica sarebbe una conferma della responsabilità della DIAMAS, appunto perchè D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 2 prevede che gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA (ed in particolare l’IVA all’importazione, essa IVA ricompresa tra i diritti di confine, ai sensi degli artt. 34 e 35 del T.U. in rubrica menzionato) per operazioni coinvolgenti soggetti stranieri non residenti possono essere adempiuti tramite un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

E d’altronde, l’unico indirizzo indicato nella bolletta doganale era proprio quello della DIAMAS, ciò che conferma che era proprio quest’ultima ad essere "in prima linea".

Il motivo, nella sua complessa articolazione (da tenere qui in considerazione ai fini di una esame complessivo ed unitario) è fondato e da accogliere.

Ed invero, potendosi prescindere dall’aspetto di fatto che è riassunto nel paragrafo sub a) del quesito di diritto (concernente il conferimento allo spedizione dell’incarico di dichiarare le merci all’importazione, ciò che non è premessa imprescindibile della questione prospettata nel successivo paragrafo) appare determinante ai fini della, soluzione della lite la questione prospettata nei seguenti termini nel quesito di diritto che assiste il motivo di impugnazione: se "il rappresentante fiscale di un operatore, responsabile in solido con questi per gli obblighi di cui al titolo 2^ D.P.R. n. 633 del 1972, debba ritenersi rappresentante dell’operatore anche ai fini delle dichiarazioni di importazione, con beneficio di trattamento daziario preferenziale e sospensione del pagamento dell’IVA".

Sul punto questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi altre volte ed in procedure in alcune delle quali risulta essere stata parte la stessa odierna intimata Cass. 28.5.2008 n. 13890; Cass. 26.3.2009 n. 7261 e n. 7262), sicchè non pare necessario che la questione sia qui riproposta in maniera diffusa, potendosi richiamare la valenza nomofilattica dell’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato.

Ed invero occorre muovere dalla premessa ricavabile dalla sentenza impugnata, pacifica in fatto e qui apertamente riconosciuta dalla stessa parte intimata, che la Diamas "aveva la rappresentanza fiscale ai fini IVA" della Standor Traders Ltd, "conferita ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 2, come da atto di conferimento in data 27.1.2000 allegato al ricorso introduttivo", ed inoltre dalla premessa che nelle bollette doganali relative alle operazioni di cui qui si tratta la Diamas è stata indicata per la sua qualità, ed appunto quale rappresentante fiscale del soggetto d’imposta Standor Traders Ltd.

Ogni altra ulteriore considerazione in fatto (ed in specie sulla natura dell’incarico di "rappresentante leggero", per gli effetti di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 44, comma 3 secondo periodo che la Diamas avrebbe rivestito), tra quelle contenute nella memoria illustrativa di parte intimata, non può essere qui tenuta in alcuna considerazione, poichè estranea al thema decidendum concretizzatosi nei gradi di merito.

Ciò posto, anche questo collegio, conviene sul fatto che, a sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, il rappresentante fiscale in senso tecnico risponde in solido con il rappresentato solo relativamente agli obblighi e diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA, sicchè esso non diviene dunque punto di riferimento di tutte le operazioni effettuate dal mandante estero nel territorio dello Stato ma solo per quella tipologia di imposte, rimanendo per il resto il primo il destinatario diretto di ogni altra norma che non debba transitare dal secondo (in termini Cass. 8122/01, correttamente valorizzata dalla parte intimata ma riferita a fattispecie del tutto differente da quella qui in considerazione, sicchè le sue conclusioni non appaiono affatto in contraddizione, ma semmai perfettamente coerenti, con ciò che innanzi si dirà).

Non può però prescindersi dal considerare che – essendo equivalente il presupposto materiale dell’Iva all’importazione a quello dei dazi doganali (tanto è che il meccanismo applicativo resta disciplinato – a sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70 – dalle disposizioni relative alle leggi doganali sui diritti di confine rientranti nel novero dei diritti doganali) ed i tributi, ancorchè distinti e separatamente liquidati, facendo parte di unico prelievo effettuato sulla bolletta doganale quale condizione per il rilascio della merce – consegue inevitabilmente da ciò che obbligato al versamento dei dazi non è solo l’importatore (direttamente e/o quale soggetto per conto del quale è resa la dichiarazione) oltre al di lui rappresentante indiretto ma "anche qualsiasi altro soggetto che – pur partecipando alle formalità doganali – non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo ovvero dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del relativo potere di rappresentanza che giustifichi i suoi poteri in tal caso egli è considerato agire a suo nome e per proprio conto rispondendo conseguentemente dell’obbligazione doganale quale sottoscrittore della dichiarazione o comunque "cooperante" al perfezionamento dell’operazione" (così la menzionata Cass. n. 13890/2008).

Ed infatti l’art. 201 del Codice doganale comunitario, al comma 3, precisa che quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione – totale o parziale – dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano od avrebbero dovuto essere a conoscenza della erroneità possono essere parimenti considerati debitori conformemente alle vigenti disposizioni doganali.

D’altronde anche dall’art. 64 del predetto CDC si desume che per essere chiamati a rispondere del pagamento dei dazi doganali è necessario e sufficiente essere in grado di presentare al servizio doganale competente la relativa merce e tutti i documenti la cui presentazione sia necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale la merce è dichiarata, ai quali fini è indifferente presentarsi personalmente in dogana ovvero conferire l’incarico per la presentazione materiale della dichiarazione ad altro soggetto autorizzato.

Ora, in considerazione di siffatta disciplina, in cui l’IVA all’importazione si inserisce come diritto di confine a sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 34, comma 2 e art. 35, comma 1 (oggi art. 3, comma 2), avendo Diamas oggettivamente partecipato nella catena dell’introduzione della mercè nello Stato indicando la propria ragione sociale nell’apposito riquadro della bolletta doganale (sia pure come rappresentante fiscale e sia pure per gli obblighi che gliene derivano in principalità per l’adempimento dell’imposta sul valore aggiunto), non può essere disconosciuto il contributo della Diamas medesima al perfezionamento delle operazioni di importazione in discorso.

Insomma, alla luce della disciplina comunitaria, la responsabilità solidale ai fini dell’Iva all’importazione non esclude ma concorre con la responsabilità strettamente doganale, e cioè è coerente con la previsione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 38 secondo cui: "Al pagamento dell’imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce, a norma dell’art. 56, e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata".

Siffatta disciplina consente di concludere che il vincolo di solidarietà nel pagamento dell’imposta doganale coinvolge ogni soggetto che – legittimamente indicato nella dichiarazione doganale- si trovi collegato in termini vuoi fisici che giuridici che transitano per la linea doganale e partecipi – in qualsivoglia qualità – all’introduzione delle merci stesse sul territorio dello Stato.

Non resta che desumere da quanto fin qui si è detto (e considerato che i restanti motivi di censura non debbono essere esaminati, poichè assorbiti) che la sentenza impugnata, avendo pronunciato in contraddizione coi principi anzi menzionati, deve essere cassata.

A questa Corte peraltro non è dato decidere la controversia anche nel merito avendo la parte oggi intimata dato atto di avere contestato anche nei pregressi gradi di merito la premessa dell’accertamento fatto valere a suo carico, e cioè che la merce non potrebbe fruire del trattamento preferenziale applicato in quanto i certificati Eur 1 sarebbero risultati autentici ma non regolari all’esame della dogana lettone, e di avere effettuato detta contestazione sia ai sensi dell’art. 220 del CDC sia ai sensi dell’accordo europeo che ha istituito un’associazione di libero scambio tra CE e Lettonia. Le questioni sono rimaste assorbite per effetto dell’accoglimento della questione preliminare di cui dianzi si è detto e le medesime dovranno essere perciò rimesse all’esame del medesimo giudice del merito, identificato nella CTR Lombardia, cui spetterà anche la liquidazione delle spese del presente grado.

Resta in tal modo assorbito il "rilievo comunitario" formulato dalla parte intimata nella memoria illustrativa (con conseguente richiesta di trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del TFUE).

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 07-02-2012, n. 1747 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

I ricorrenti in epigrafe ricorrono separatamente per cassazione nei confronti dei decreti della Corte d’appello che hanno rigettato le loro domande di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR Emilia Romagna a far tempo dal 22.5.1996 e non ancora definito alla data di presentazione della domanda (30.12.2008).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Preliminarmente i ricorsi debbono essere tra loro riuniti benchè siano stati proposti avverso decisioni diverse. Premesso che sono principi già affermati quelli secondo cui "La riunione dei procedimenti, in applicazione della norma generale di cui all’art. 274 c.p.c., è ammessa anche nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che, tra i compiti di quest’ultima, oltre a quello istituzionale di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale, rientra anche l’altro di assicurare l’economia ed il minor costo dei giudizi, risultati cui mira la menzionata norma del codice di rito civile (Cassazione civile, sez. 3, 20/12/2005, n. 28227) e "La riunione delle impugnazioni, obbligatoria ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano la stessa sentenza, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesime parti, in relazione a ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia; ed invero dalle disposizioni del codice di rito prescriventi l’obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente ritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta ( art. 335 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c.), è desumibile un principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto" (Cassazione civile, sez. 2, 17/06/2008, n. 16405), non vi è dubbio che le ragioni che giustificano la trattazione congiunta nella fattispecie sussistano in quanto le pretese delle parti traggono origine dalla durata, ritenuta eccessiva, dello stesso giudizio a quale hanno partecipato con identiche posizioni e vicende e non sono stati evidenziati elementi che differenzino le diverse posizioni in questa fase.

Sempre in via preliminare deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione proposta dal Ministero di inammissibilità del ricorso di V.D. per nullità della procura speciale in quanto non "spillata" al ricorso stesso, posto che la materiale congiunzione tra i due atti richiesta dall’art. 83 c.p.c. può ritenersi sussistente anche quando questi, come nella fattispecie, siano contestualmente notificati; ugualmente infondato è il rilievo relativo all’illeggibilità della firma del difensore e alla sua apposizione in fotocopia sull’atto notificato, posto che non vi sono dubbi in ordine alla provenienza dell’atto ed è sufficiente che la firma sia apposta sull’originale.

Con i due motivi uguali in tutti i ricorsi, che per la loro complementarietà possono essere trattati congiuntamente, gli impugnati decreti vengono censurati in relazione alla ritenuta insussistenza del patema d’animo conseguente alla pendenza del giudizio a causa della consapevolezza della totale infondatezza della pretesa.

I motivi sono fondati.

La Corte ha già enunciato il principio secondo cui "In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la circostanza che la causa di merito sia configurabile come lite temeraria o che la parte abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il diritto all’equa riparazione, costituendo circostanze di abuso del processo e derogando alla regola secondo cui il diritto all’indennizzo è indipendente dall’esito dei processo presupposto (della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2), deve essere provata dall’Amministrazione resistente, anche con presunzioni, in modo che possa ritenersi accertata la assoluta consapevolezza dell’infondatezza della pretesa;

l’Amministrazione non è tuttavia tenuta a dedurre formalmente le predette circostanze, non trattandosi di eccezione in senso stretto, per la quale la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi; conseguentemente, se gli elementi rilevanti ai fini della prova di tali circostanze sono stati comunque ritualmente acquisiti al processo o attengono al notorio, gli stessi entrano a far parte del materiale probatorio che il giudice può liberamente valutarè (Sez. 1, Ordinanza n. 8513 del 9/04/2010).

Alla luce di tale principio non appare appagante la valutazione operata dal giudice del merito in quanto l’incertezza anche rilevante del giudizio non esclude di per sè i patema d’animo, ben potendosi confidare, ad esempio, in un mutamento della giurisprudenza, mentre è solo l’accesso al giudizio finalizzato a lucrare sulla sua durata che consente di escludere il diritto all’indennizzo.

I ricorsi devono dunque essere accolti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, non essendo seriamente contestabile l’eccessiva durata di una procedura ultra decennale, in applicazione del princìpio (sentenza n. 14753/2010) secondo cui, in fattispecie in cui non sia applicabile il disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 l’importo dell’indennizzo per giudizi, avanti al giudice amministrativo protrattisi per lungo tempo in assenza di iniziative sollecitatorie l’indennizzo può essere liquidato in via forfettaria e tenuto conto della giurisprudenza in materia della Corte, il Ministero della Economia e delle Finanze deve essere condannato a pagamento di Euro 6.500 a ciascun ricorrente a titolo di equo indennizzo.

Le spese seguono la soccombenza tenuto conto, quanto alla liquidazione, del principio affermato in tema di abuso del processo (Cass. civ., 3 maggio 2010, n. 10634).

P.Q.M.

la Corte riuniti i ricorsi, li accoglie; cassa i decreti impugnati e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 6.500, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.440, di cui Euro 800 per diritti, Euro 590 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.300, di cui Euro 1.200 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2012, n. 3716 Assicurazione obbligatoria Autoveicoli, ciclomotori, cicli e veicoli

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 29.9.1993 F.R., R.A., P. e F.M.G., i primi due quali genitori, gli altri due quali fratelli di F.D., nonchè G., Ga., G. e M., rispettivamente il primo, padre, gli altri, fratelli di F. M.R., convenivano in giudizio F.V., la Sida Spa in l.c.a., la Praevidentia Spa, cessionaria della Sida per conto del F.G.V.S., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della morte delle rispettive congiunte, avvenuta il (OMISSIS) a seguito di un incidente sulla (OMISSIS), determinato dal F. il quale con la propria vettura, una Mercedes 240, tamponava e spingeva fuori strada, provocandone l’incendio, la Fiat 126 condotta da F.D., a bordo della quale viaggiava altresì F.M.G.. In esito al giudizio in cui si costituiva la Nuova Tirrena Spa, già Praevidentia, il Tribunale adito condannava i convenuti in solido al pagamento di Euro 44.454,23, 9.296,22, 9.720,57 e 9.296,22 rispettivamente in favore di F.R. e di R. A.; di F.M.G.; di F.G.; nonchè di P., Ga., Gi. e F.M.. Avverso tale decisione la Nuova Tirrena proponeva appello principale mentre gli appellati F. – R. proponevano appello incidentale.

In esito al giudizio, in cui restavano contumaci il F. e la Sida in l.c.a., la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 3 novembre 2009, in riforma della decisione impugnata, dichiarava improponibile l’azione di risarcimento promossa dagli appellati F. – R..

Avverso la detta sentenza F.R., R.A., P. e F.M.G., G., Ga., Gi. e M. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrato da memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.. Resiste con controricorso la Groupama Assicurazioni Spa, già Nuova Tirrena Spa.

Motivi della decisione

La prima doglianza, svolta dai ricorrenti, articolata sotto il profilo della falsa applicazione della L. n. 738 del 1978, art. 8 nonchè sotto il profilo del vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha ritenuto l’applicabilità al caso di specie della previsione di legge citata, trascurando che la cessione del portafoglio della S.I.D.A. alla Nuova Tirrena avvenne dopo oltre un anno dall’inizio della causa nei confronti dell’allora Praevidentia, che era stata convenuta in giudizio solo quale rappresentante dell’Ina, gestione autonoma del FGVS. Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè sotto il profilo della motivazione erronea e della violazione dei principi fondamentali del giusto processo – la Corte territoriale, prendendo in considerazione l’eccezione di improponibilità proposta molti anni dopo il sinistro, avrebbe trascurato sia il fatto che la S.I.D.A. aveva comunque gestito la lite sin dal momento del ricevimento delle richieste L. n. 990, ex art. 22 sia il fatto che la Nuova Tirrena aveva, comunque, spontaneamente provveduto al pagamento delle provvisionali e delle spese liquidate in sede penale.

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente proponendo sostanzialmente la stessa questione o comunque profili di censura intimamente connessi tra loro, sono entrambi infondati.

All’uopo, corre l’obbligo di chiarire che il giudizio civile de quo, così come è stato opportunamente evidenziato nella sentenza impugnata, è stato introdotto ex novo nei confronti della Nuova Tirrena, quale cessionaria del portafoglio della Sida, posta in l.c.a. con decreto del 23 luglio 1993, con citazione introduttiva notificatale (nella diversa denominazione sociale di Praevidentia) in data 29 settembre 1993, vale a dire dopo che la Sida era già stata posta in liquidazione. Ed invero, non era stato instaurato in precedenza nessun altro giudizio civile nei confronti della Sida Spa in bonis nè alcuna richiesta di risarcimento danni era stata previamente rivolta alla cessionaria, non rilevando in senso contrario a tal fine il fatto che il F., conducente della vettura investitrice, fosse stato sottoposto a procedimento penale e ritenuto colpevole, in ordine al reato di omicidio colposo ascrittogli, dal Tribunale penale di Latina.

Sulla base della ricorrenza di tali circostanze di fatto, la Corte territoriale ha quindi ritenuto l’operatività della prescrizione normativa di cui al D.L. n. 576 del 1978, art. 8 – e l’irrilevanza della eventuale presentazione di richiesta di risarcimento nei confronti della Sida – con conseguente improponibilità dell’azione risarcitoria, promossa in mancanza di preventiva richiesta all’impresa cessionaria, in quanto secondo l’espresso dettato della norma in commento gli aventi diritto al risarcimento del danno che debbano essere liquidati dall’impresa cessionaria a norma dell’art. 4 del medesimo decreto "devono inviare all’impresa stessa richiesta di risarcimento con le modalità indicate dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, anche se sia stata precedentemente presentata all’impresa in liquidazione coatta…" senza poter proporre alcuna azione risarcitoria prima del decorso di sei mesi. Attesa l’inottemperanza a tale onere da parte degli appellanti, la Corte territoriale ha quindi ritenuto l’improponibilità della domanda. Tutto ciò premesso e considerato, mette conto di sottolineare che la soluzione data dai giudici di seconde cure alla questione di diritto de qua è stata assolutamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la quale ha già avuto modo di statuire a riguardo che "in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, la richiesta di risarcimento danni che gli aventi diritti devono inviare all’impresa cessionaria del patrimonio dell’impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, prevista dal D.L. n. 576 del 1978, art. 8, costituisce una condizione di proponibilità della domanda del tutto analoga a quella stabilita dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, il cui difetto è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità con il solo limite della formazione del giudicato interno. (Cass. n.21432 dell’11.11.2004).

Nè può revocarsi in dubbio la legittimità costituzionale della norma in questione, nel prevedere la necessità della previa richiesta di risarcimento alla impresa cessionaria escludendo la proponibilità della domanda giudiziaria prima che siano trascorsi sei mesi dalla comunicazione della richiesta medesima, in relazione all’art. 3 Cost., perchè il privilegio che la legge accorda con la predetta norma all’impresa cessionaria del portafoglio della società assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa è giustificato dalla esigenza di assicurare alla predetta società la possibilità di eseguire gli accertamenti necessari per promuovere l’amichevole composizione della controversia, realizzando, così, anche l’interesse pubblico di favorire, prima del processo, tale composizione (cfr Cass. n.12645 del 26.11.1991).

La premessa torna utile in quanto, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, per effetto dell’art. 47, comma 1, lett. a) della legge, è stato introdotto il nuovo art. 360 bis epe, novella applicabile ratione temporis alla fattispecie – essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 3 novembre 2009, ovvero dopo l’entrata in vigore della legge (4.7.2009) – la quale prevede testualmente che "il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo". Ciò posto, ritenuto che la decisione impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di questa Corte e che i ricorrenti nè hanno prospettato argomenti di diritto convincentemente idonei a determinare il superamento dell’orientamento contestato attraverso valutazioni critiche di tale indirizzo nè hanno saputo fornire ragioni utili a configurare alcuna violazione dei principi regolatori del giusto processo; considerato che secondo le Sezioni Unite, indipendentemente dalla lettera del testo normativo, il ricorso per cassazione deve essere rigettato perchè manifestamente infondato, e non dichiarato inammissibile, se al momento della sua pronuncia la decisione impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di legittimità ed il ricorso non prospetta argomenti per modificarla, in quanto il giudizio che sorregge la decisione della Corte è di manifesta fondatezza o di infondatezza dei motivi del ricorso, e di risulta, del ricorso medesimo, (cfr Sez.Un. ord. n.19051/2010 in motivazione); tutto ciò premesso e considerato, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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