Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-01-2013) 07-03-2013, n. 10742

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 20 settembre 2011 il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata da A.M. di rateizzazione della pena pecuniaria di Euro 5600,00 di multa inflittagli dal GUP del Tribunale di Sassari con sentenza del 20.1.2011, passata in giudicato il giorno 8 marzo successivo.

A sostegno della decisione il giudice territoriale assume che l’istanza di rateizzazione risulta proposta irritualmente prima dell’avvio della procedura della conversione pecuniaria di cui all’art. 660 c.p.p., in tali termini dovendosi interpretare il disposto della norma detta ed il T.U. sulle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in particolare gli artt. 238, 237 e 299. A dette conclusioni il giudice territoriale perviene consapevolmente contrastando il contrario orientamento interpretativo di questo giudice di legittimità secondo cui l’istanza di rateizzazione delle pene pecuniarie non deve necessariamente inserirsi nella procedura di conversione (l’ordinanza cita Cass., sez. 1, 2548/2000 e 5098/2001).

2. Ricorre avverso detto provvedimento l’ A., assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l’illegittimità per violazione di legge, dappoichè la lettura dell’art. 660 c.p.p. distingue nettamente le ipotesi descritte ai commi 2 e 3, la prima delle quali richiede l’accertamento della "impossibilità di procedere alla esazione della pena pecuniaria" preclusivo della conversione della pena pecuniaria. L’ipotesi di cui al comma 3 della norma citata, viceversa, presuppone semplicemente la "presenza di situazioni di insolvenza", eventualmente anche di carattere temporaneo, per i quali, a differenza della fattispecie precedente, non occorre affatto che si proceda all’accertamento della effettiva insolvibilità del condannato e che si completi la procedura di recupero mediante conversione della pena pecuniaria.

3. Il ricorso è fondato.

Conformemente al costante insegnamento di questa Corte e diversamente da quanto erroneamente opinato e motivato dal giudice a quo, il quale commendevolmente reitera decisioni analoghe in contrasto con l’insegnamento di questa Corte, deve ribadirsi che la norma di riferimento, e cioè l’art. 660 c.p.p., distingue, nell’ambito della disciplina dettata in relazione all’esecuzione delle pene pecuniarie, due ipotesi distinte; da un parte l’ipotesi della loro conversione, per essa richiedendo il requisito della permanente impossibilità di adempiere, e, dall’altra, quella della semplice situazione di insolvenza, rappresentativa di un mero stato transitorio, al quale la norma connette la possibilità non già della conversione, bensì del differimento nel pagamento della sanzione pecuniaria ovvero della sua rateizzazione (Cass., Sez. 1A, 9.6.2005, n. 26358, rv. 232056; id.

12.6.2010, ric. Concas; 4.7.2012, rie. Zambrano).

Rispetto a siffatta doppia situazione procedimentale, appare utile rimarcarlo, la norma in commento (l’art. 660 c.p.p. commi 2 e 3) non distingue una duplice competenza giudiziaria, l’una, la prima, in favore del magistrato di sorveglianza e l’altra, la seconda, in favore del giudice dell’esecuzione, come pure erroneamente sostenuto dal Magistrato di sorveglianza di Sassari in altre decisioni, bensì un’unica competenza, senza incertezze indicata nel Magistrato di sorveglianza, (Cass., Sez. 1, 12/05/2009, n. 22780, in ipotesi di conflitto Gip Trib. Tempio Pausania C. Magistrato di Sorveglianza – Sassari; Cass., Sez. 1 Sent. 21/09/2001, n. 41398; Cass., Sez. 1, 03/04/2000, n. 2548).

4. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza impugnata deve essere irrimediabilmente cassata senza rinvio con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza per il corso ulteriore.

P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Sassari.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 28-10-2008 (03-10-2008), n. 40098 Ricorso per cassazione contenente affermazioni calunniose – Giudice competente

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FATTO E DIRITTO
Con sentenza 23/3/06 il Gup del Tribunale di Perugia dichiarava la propria incompetenza per territorio in ordine ai reati di calunnia e diffamazione aggravata imputati a D.B.G., parte lesa il magistrato G.A..
I reati erano stati ravvisati nel ricorso per cassazione interposto dal D.B. avverso la sentenza 3/6/03 della Corte di Appello di Perugia che lo condannava per calunnia nei confronti di G. A., fratello del nominato A. e magistrato anch’egli.
Poichè l’atto (contenente gravi affermazioni riguardanti G. A., componente del CSM) era stato materialmente depositato presso la cancelleria del Tribunale di Pesaro, il Gup di Perugia ravvisava in (OMISSIS) il locus commissi delicti.
Con ordinanza 7/5/08 il Tribunale monocratico di Pesaro, ricordato che precedente eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Pm era stata rigettata dal Gup del detto Tribunale il 27/11/07 in sede di udienza preliminare, sollevava conflitto di competenza ravvisando quella del Tribunale di Perugia e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la soluzione del conflitto.
All’udienza fissata per la discussione il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi la competenza del Tribunale di Perugia.
La competenza è del Tribunale di Perugia. E’ giurisprudenza pacifica che la calunnia sia un reato istantaneo la cui consumazione si esaurisce con la prima comunicazione (pervenuta) all’autorità giudiziaria (o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne come quella di polizia giudiziaria) della falsa incolpazione della persona innocente: da tale momento, infatti, si verifica la possibilità che l’autorità giudiziaria dia inizio a un procedimento penale e con ciò si determini un pericolo di danno per il normale funzionamento della giustizia (v., anche in caso di comunicazione ad autorità giudiziaria incompetente, Cass., 1^, c.c. 6/4/66, dep. 16/6/66, n. 389, Brusamonti). Ne consegue l’irrilevanza a tal fine che l’atto di contenuto calunnioso (e, nel caso, anche diffamatorio) sia depositato per l’inoltro in luogo diverso, per la possibilità prevista dall’art. 582 c.p.p., comma 2.
Gli argomenti in tal senso del giudice di Perugia non colgono nel segno, facendo leva su funzioni (certificative e di controllo) proprie del cancelliere che si riceve l’atto di impugnazione ma estranee al suo dovere primario di trasmettere l’atto medesimo all’ufficio giudiziario in indirizzo.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Gup del Tribunale di Perugia, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, Sez. II, 9 giugno 2009, n. 23857 Truffa e promessa di matrimonio

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso, in fatto, che l’imputato, a seguito di proposizione di denuncia – querela è stato accusato e tratto a giudizio per rispondere del delitto di truffa aggravata, perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel manifestare a […] la falsa intenzione di iniziare una relazione sentimentale a scopo di matrimonio con la stessa e di avere necessità di denari per preparare la futura casa coniugale e per sostenere le sue spese personali, procurava a sé un ingiusto profitto con pari danno per la parte offesa che gli consegnava la somma di 100.000.000 (cento milioni) tra contanti e assegni. Condannato in primo grado, l’imputato, appellando la sentenza eccepiva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto mandarlo assolto, quantomeno ai sensi del II comma dell’art. 530 cpp. avendo il giudice dubitato della credibilità oggettiva della parte offesa. Sul punto, la Corte d’Appello ha affermato che la ricostruzione dei farti fornita dalla parte offesa in ordine all’abile raggiro operato dall’imputato ai suoi danni, ha provato una serie di riscontri, oltreché apparire verosimile e dotata di intrinseca logicità. Infatti la Corte d’Appello, dopo avere rilevato che non è emersa alcuna ragione di astio, ovvero di altro tipo per la quale la […] avrebbe dovuto accusare ingiustamente il prevenuto, ha affermato che elementi di riscontro dovevano essere rinvenuti nelle dichiarazioni di […]e di […] oltre che da […]. Dal complesso del materiale probatorio, la Corte d’Appello, confermando sostanzialmente la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva altresì assolto l’imputato dal più grave delitto di estorsione (capo b della originaria rubrica della imputazione, ha dedotto, che il rapporto tra l’ imputato e la denunciante non era di semplice conoscenza, ma ben più profondo, costruito intorno ad un progetto comune con la prospettazione del quale, l’imputato ha risucchiato i risparmi della povera donna e non solo (pare che si si sia fatto consegnare 3 milioni dalla madre della parte offesa), senza dare corso alla realizzazione del progetto stesso.

Con il primo motivo di ricorso la difesa denuncia che i parametri adoperati dal giudice dell’Appello, nella valutazione della prova appaiono censurabili, perché non trovano riscontro e hanno solo valore di indizi. Il ricorrente inoltre si duole del fatto che la Corte d’Appello avrebbe valorizzato la deposizione della persona offesa, la cui credibilità è stata oggetto di censura non valutata in modo soddisfacente dai giudice del gravame.
Le censure mosse sono infondate, in termini corretti la Corte d’Appello (come peraltro il giudice di primo grado), prendendo sostanzialmente atto che la parte offesa denunciante era costituita anche parte civile (quindi titolare di pretese giuridiche verso l’imputato) ha valutato in modo particolarmente accurato le dichiarazioni di quest’ultima conformemente ai dettami della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. VI, 3.6.2004 Patella; Cass., sez VI, 4.U.2004 Zamberlan; Cass., sez. IV, 13.11.2003 Verardi), posto che, nell’ambito della vicenda processuale, assumevano un ruolo di assoluta centralità.

Dalla lettura della sentenza impugnata si evince infatti che la Corte territoriale ha sottoposto le dichiarazioni della parte offesa ad un vaglio di credibilità e coerenza intrinseca, sondando, fino ad escluderlo, se potessero sussistere ragioni recondite che potessero avere costituito da detonatore di una vendetta. La Corte inoltre ha dato conto di avere operato una verifica estrinseca delle dichiarazioni della stessa parte offesa, indicando ulteriori e diverse fonti di prova rappresentate da testimoni che, per la estraneità alla vicenda, sono stati considerati particolarmente attendibili. Poiché il giudice del merito ha dato pienamente conto dei criteri adottati e dei risultati acquisiti nella valutazione della credibilità e attendibilità della parte offesa, la valutazione del Giudice dell’appello non appare censurabile in questa sede, con la conseguenza che il motivo di ricorso, con il quale non sono denunciati specifici vizi della motivazione del provvedimento impugnato, deve essere rigettato. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza di condanna va censurata perché si fonderebbe su una prova assolutamente indiziaria, mancando elementi di certezza in ordine alla prova del fatto.

La censura è manifestamente infondata e deve essere dichiarata inammissibile. Il giudizio di penale responsabilità dell’imputato si fonda su una prova che è costituita dalla deposizione della parte offesa come nella dichiarazione testimoniale della parte offesa deve essere considerata, per il suo contenuto, una prova storico – rappresentativa dei fatti oggetto del giudizio e non può essere degradata, per il suo contenuto in mero indizio. Come già affermato, tale dichiarazione testimoniale è stata sottoposta al vaglio di credibilità e, superandolo, può essere considerata pienamente utilizzabile nei suoi risultati. Di qui consegue che il riferimento probatorio assunto dalla Corte d’Appello (come dal giudice di primo grado) appare del tutto esaustivo e il fatto ascritto appare sufficientemente provato senza che vi sia m necessita di acquisire ulteriori elementi indiziari che lo confermino ulteriormente. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado e che liquida in € 3.000.00 oltre Iva e Cpa e accessori di legge.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione alla parte civile di spese e compensi che liquida in € 3.000,00 oltre Iva. Cpa e accessori di legge.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 GIUGNO 2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-02-2011, n. 3719 Opposizione

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Svolgimento del processo

D.G.V. propose opposizione al decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare la somma di L. 4.418.447 alla s.n.c. Vetreria Sblano di G. e C. Siano per la fornitura di alcuni vetri, eccependo che non tutta la merce era stata consegnata e che parte della stessa era diversa da quella ordinata ed offrendo di versare, cosa che effettivamente faceva nel corso del giudizio, la minor somma di L. 2.248.613, che riconosceva come dovuta. Il giudice di pace di Modugno rigettò l’opposizione e, tenuto conto del pagamento parziale effettuato in corso di causa, confermò il decreto ingiuntivo limitatamente alla minor somma di L. 2.248.613, pari alla differenza tra l’importo originario e quanto versato dall’opponente, con condanna di quest’ultimo anche al pagamento delle spese di lite.

Interposto gravame da entrambe le parti, con sentenza n. 776 del 20 aprile 2004 il Tribunale di Bari riformò la sentenza impugnata per la parte in cui aveva disposto la conferma parziale del decreto ingiuntivo, che revocò disponendo la condanna dell’opponente al pagamento della somma di L. 2.248.613, oltre interessi e spese di giudizio, in accogliendo dell’appello incidentale della società Sblano, dichiarando invece inammissibile, per difetto di interesse, le censure rivolte sul medesimo punto dall’opponente – appellante principale. Con riferimento alle contestazioni svolte dal D. G. in merito al credito vantato dalla controparte, il giudice di secondo grado, premesso che esso nasceva da due diverse e successive consegne di merce, dichiarò l’infondatezza delle eccezioni sollevate al riguardo dall’opponente, osservando che le prove testimoniali escusse avevano dimostrato che tutta la merce era stata effettivamente consegnata al committente, mentre l’eccezione relativa all’esistenza di vizi dei beni era risultata smentita dalla dichiarazione della teste D.M., da reputarsi più attendibile rispetto agli altri testimoni per l’assenza di legame con le parti in causa, secondo cui la merce era stata nuovamente ordinata dal D.G. non perchè fosse difettosa, ma in quanto il cliente al quale doveva essere fornita aveva cambiato idea, con l’ulteriore precisazione del committente medesimo che egli l’avrebbe comunque utilizzata diversamente.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 4 giugno 2005, propone ricorso D.G.V., affidato a quattro motivi, illustrati anche con memoria. La società Vetreria Sblano di G. e C. Siano non si e costituita.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 276, 333, 339 e 343 cod. proc. civ., ed omessa, insufficiente, erronea, illogica e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, lamenta che il giudice di appello, senza seguire l’ordine logico delle questioni rilevanti ai fini della decisione, ha erroneamente, cadendo oltretutto nel vizio di ultrapetizione, dichiarato inammissibile l’appello dell’opponente sulla pronuncia di primo grado che aveva confermato solo in parte il decreto ingiuntivo ed accolto quello incidentale sul medesimo punto, qualificato, in modo del tutto irritale, adesivo. Ad avviso del ricorso, la pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale è vieppiù errata, considerato che solo l’opponente era rimasto soccombente e che egli aveva comunque interesse alla rimozione del decreto ingiuntivo quanto meno in relazione alle spese giudiziali con esso liquidate.

Il motivo e inammissibile per difetto di interesse.

A tale conclusione si perviene agevolmente osservando che la pronuncia di inammissibilità del motivo di appello avanzato dall’attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui essa, dando atto del pagamento parziale avvenuto in corso di causa, in luogo di revocare il decreto ingiuntivo, lo ha confermato per la parte del credito non corrisposta, non ha recato alcun svantaggio alla parte. La medesima sentenza, sia pure in accoglimento dell’appello incidentale della società opposta, ha infatti modificato la decisione di primo grado nel senso richiesto dallo stesso opponente, revocando il decreto ingiuntivo e travolgendo, per l’effetto, anche il provvedimento in esso contenuto di liquidazione delle spese della fase monitoria, alla cui revoca era sostanzialmente legato il suo interesse alla proposizione dell’appello sul punto. A nulla rileva, peraltro, l’eventuale riconoscimento, in questa sede, dell’interesse della parte alla proposizione del gravame, dovendosi comunque dare atto che il giudice di appello ha adottato sul punto una statuizione conforme alla richiesta della parte, sicchè il mezzo proposto appare, in definitiva, diretto a modificare la sola motivazione della sentenza, lasciandone intatto il dispositivo. Difetta, pertanto, un effettivo interesse in capo al ricorrente alla cassazione della statuizione impugnata, che appare altresì conforme, in punto di diritto, all’orientamento espresso da questa Corte circa l’inammissibilità di una conferma parziale del decreto ingiuntivo.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1476, 1470 cod. civ. e all’art. 115 e 116 cod. proc. civ., ed omessa, insufficiente, erronea, illogica e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, censurando al sentenza impugnata per avere disatteso le ragioni di opposizione sollevate dall’ingiunto nonostante che il creditore intimante non avesse mai fornito la prova dell’avvenuta consegna della merce, omettendo così di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello del ricorrente. Per tali ragioni si assume che l’affermazione della sentenza, secondo cui "non è in contestazione che la somma ingiunta si riferisca a merce commissionata dall’appellante" non corrisponde alla realtà processuale. Il ricorso contesta, inoltre, la decisione de qua nella parte in cui ha riferito che la consegna di tutta la merce indicata nelle fatture risulta confermata da tutti i testi escussi, risultando per contro che i testimoni T.P., D.G.G., R.A. e De.Gi.Gi. non abbiano fatto alcuna affermazione in tal senso. Il Tribunale non ha pertanto esaminato e tenuto conto delle testimonianze rese nel corso del giudizio ed ha altresì omesso di considerare che l’opponente, con deduzioni depositate in primo grado in data 11 aprile 1994, aveva espressamente contestato e disconosciuto la documentazione allegata dal ricorrente ai fini del l’ottenimento del decreto ingiuntivo. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1476, 1490 e 1494 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., ed omessa, insufficiente, erronea, illogica e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere affermato l’inesistenza dei vizi denunziati dall’opponente, fondando tale accertamento sulle dichiarazioni rese dal teste D., che invece non era credibile ed aveva reso una testimonianza contraddittoria, e sul disconoscimento, senza peraltro idonea motivazione, di altre testimonianze, favorevoli all’opponente. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione obiettiva, sono inammissibili.

La sentenza impugnata ha motivato la propria statuizione di rigetto dell’opposizione osservando che numerosi testi, specificatamente indicati, avevano confermato che tutta la merce commissionata era stata consegnata al committente e, sulla base della testimonianza resa da D.M., ritenuto, per la sua terzietà, teste più attendibile di altri, che la seconda commissione era stata determinata non già da difetti dei beni, ma da un ripensamento del cliente del D.G., che comunque aveva dichiarato di non voler modificare il primo ordinativo.

Tanto precisato, parte ricorrente fonda le sue critiche alla sentenza impugnata sull’assunto che il giudice territoriale ha mal valutato le prove raccolte in giudizio, sia con riferimento alla ritenuta integrale consegna della merce, che all’inesistenza dei difetti lamentati, tralasciando anche di considerare che la documentazione allegata dall’opposto a sostegno della richiesta di decreto ingiuntivo era stata espressamente disconosciuta.

Le censure così sollevate sono però inammissibili nella misura in cui tendono ad accreditare una ricostruzione dei fatti, attraverso una valutazione diretta da parte di questa Corte delle prove raccolte in giudizio, divergente da quello compiuta dal giudice di merito. E’ noto, per contro, che nel giudizio di legittimità, non essendo questa Corte giudice del fatto, non sono proponibili censure dirette a provocare un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali rispetto a quello espresso dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, potendo il ricorrente sindacare tale valutazione solo sotto il profilo della congruità e sufficienza della motivazione, che, se dedotto, conferisce alla Corte di legittimità il potere di controllare, sotto il profilo logico – formale, l’esame e la valutazione dei fatti compiuta dal giudice del merito posti a base del proprio convincimento, non già quello di effettuare un nuovo esame ed una nuova valutazione degli stessi (Cass. n. 14972 del 2006;

Cass. n. 4770 del 2006; Cass. n. 16034 del 2002).

A tale considerazione merita aggiungere che le censure sollevate dal ricorso non appaiono sostenute dal requisito di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 1791:5 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004). Costituisce diritto vivente di questa Corte infatti il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006). Nel caso di specie, in particolare, il ricorso non rispetta il suddetto principio di autosufficienza in quanto omette completamente di riprodurre il testo dei documenti e delle prove orali su cui ritiene di poter fondare le proprie censure, mancanza che impedisce a Collegio qualsiasi valutazione sul punto. Tale difetto investe anche la censura che contesta l’utilizzazione da parte del giudice di merito dei documenti che si assumono essere stati disconosciuti dall’opponente, dal momento che anche qui il ricorso non indica il tenore di tali atti nè la loro provenienza, considerato che il disconoscimento in senso tecnico, ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., può manifestarsi, con gli effetti suoi propri, solo per i documenti che provengono dalla parte stessa, mentre, in caso contrario, vale come mera contestazione della loro attendibilità, che non impedisce il loro ingresso tra il materiale probatorio utilizzabile per la decisione della causa.

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 92, 112 e 116 cod. proc. civ. e omessa, insufficiente, erronea, illogica e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, lamentando che il giudice di secondo grado abbia condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite e confermato altresì la pronuncia di primo grado sul punto, reputandolo erroneamente soccombente anche in relazione al motivo di appello che aveva investito la pronuncia di primo grado che aveva confermato solo in parte il decreto ingiuntivo. Il mezzo è infondato.

La statuizione che ha condannato la parte opponente al pagamento delle spese trova infatti ragione e fondamento del tutto idonei e sufficienti, come emerge chiaramente dalla lettura della decisione, che si sottrae anche per tale via al denunziato vizio di motivazione, nel criterio legale di soccombenza della parte in giudizio stabilito dall’art. 91 cod. proc. civ., ravvisabile nel caso concreto per essere state rigettate tutte le contestazioni di merito sollevate dall’appellante avverso il credito azionato dalla controparte in giudizio.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.