Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-03-2011, n. 6027 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 2416 del 2005 il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso proposto da V.O. e per l’effetto condannava la S.r.l. LA SUPERVIGILE al pagamento della somma di Euro 11.850,50 a titolo di TFR e di Euro 10.000,00 per compenso di lavoro straordinario, indennità sostitutiva delle ferie e permessi non goduti, a fronte dell’importo complessivo di L. 160.443.241 (pari ad Euro 82.862,01) originariamente richiesto. Tale decisione, appellata in via principale dalla società ed in via incidentale dall’ A., è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 942 del 2006, che ha liquidato a favore dell’appellato la somma di Euro 5312,00 a titolo di TFR, in luogo di quella riconosciuta dal primo giudice, con esclusone degli importi richiesti per le altre voci di compenso.

La Corte ha osservato che la materia del contendere risultava limitata al periodo 1.5.1991/30.06.1994, in quanto la statuizione di primo grado sul punto non aveva formato oggetto di specifica contestazione e quindi era coperta da cosa giudicata.

La Corte ha aggiunto che anche coperta da giudicato era l’altra statuizione secondo la quale il percepito doveva essere ricavato dalle buste paga.

La stessa Corte ha ritenuto che dalle deposizioni dei testi V., D.R. e Z. non emergesse la prova del lavoro straordinario, delle ferie non godute e dei permessi retribuiti e che il trattamento di fine rapporto, riconosciuto nell’anzidetta misura, risultasse dalla buste paga prodotte.

L’ A. propone ricorso per cassazione articolato su due motivi.

La società intimata non si è costituita.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente, nel lamentare vizio di motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, sostiene che il giudice di appello ha erroneamente affermato che la materia del contendere dovesse essere limitata al periodo 1.05.1991/30.06.1994 per non essere stata specificamente contestata la statuizione resa dal primo giudice.

Al contrario, afferma il ricorrente, con l’appello incidentale era stata chiesta la condanna delle differenze retributive per Euro 94.253,34 giusta consulenza tecnica di ufficio, sicchè non avrebbero potuto sorgere dubbi sulla volontà dell’ A. di insistere sulla richiesta delle spettanze maturate dal 1982 al 1994.

La censura non coglie nel segno e va disattesa, giacchè il ricorrente avrebbe dovuto dedurre omessa pronuncia e non limitarsi a sollevare vizio di motivazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia palesi errori del giudice di appello nella valutazione delle risultanze istruttorie ed inadeguata, incongrua ed illogica motivazione su elementi decisivi, soprattutto con riguardo allo straordinario.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente si è limitato a dare un diverso apprezzamento alle deposizioni dei testi D.R., Z., T. e P., sulle quali, oltre che sulle dichiarazioni dei testi S. V. e S.G., il giudice di appello ha fondato il proprio motivato e logico convincimento in ordine all’insussistenza del dedotto espletamento del lavoro straordinario.

Trattasi di censure in fatto, le quali si risolvono in una diversa valutazione delle risultanze probatorie e come tali non sono ammissibili in sede di legittimità;

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituita l’intimata società.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-01-2011) 24-02-2011, n. 7139

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Massa, con provvedimento dell’1/2/2010. respingeva la richiesta, avanzata da N.B. e A. M., di revoca del sequestro preventivo, precedentemente disposto, in data 13-14/10/05. avente per oggetto il cantiere e l’area del (OMISSIS), sito in località (OMISSIS), area sulla quale doveva procedersi alla realizzazione di un parcheggio, per la cui realizzazione era stata indetta rituale gara di appalto. Il Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sull’appello ex art. 322 bis c.p.p. avanzato dagli interessati, con ordinanza del 18/3/2010, ha rigettato il gravame.

Propone ricorso per Cassazione la difesa dei prevenuti, con il seguente motivo:

-ha errato il Tribunale nel ritenere la configurabilità del reato ipotizzato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis. in quanto nel caso in esame, comunque non si tratterebbe di rifiuti pericolosi.

Gli accertamenti specifici, disposti durante le indagini preliminari, hanno permesso, infatti, di evidenziare che i materiali scaricati all’interno dell’area in questione sono idonei, sotto l’aspetto dimensionale e chimico, alla funzione per cui essi erano stati trasportati in tale sito, escludendo la presenza di materiali inquinanti, a conferma dei parametri di legge, come evidenziato nella perizia disposta in sede di incidente probatorio.

Ne consegue che non si ravvisano le esigenze cautelari che sottendevano al sequestro preventivo e non può ravvisarsi la necessità di mantenere il terreno de quo a disposizione dell’autorità giudiziaria al fine di evitare il protrarsi e l’aggravarsi delle conseguenze del reato, poichè nessuna attività illecita è stata dimostrata.

La difesa degli indagati ha inoltrato in atti memoria con cui specifica le ragioni poste a sostegno dei motivi di ricorso che, in ogni caso, il mantenimento della misura cautelare lede il legittimo interesse del Comune di Aulla ad avere la piena disponibilità del terreno de quo.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La argomentazione motivazionale adottata dal Tribunale si palesa del tutto logica e corretta.

La difesa del N. e dell’ A. eccepisce la erronea configurabilità da parte del decidente del reato ipotizzato, ex D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis, (oggi previsto e punito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260), osservando che, nel caso in esame, comunque non si tratterebbe di rifiuti pericolosi.

Orbene non si ravvisa alcun collegamento tra la fattispecie di reato, ipotizzata a carico dei prevenuti, e la natura dei rifiuti, in quanto le operazioni sanzionate, tassativamente elencate dalla norma, consistono nella cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione e in ogni caso, nella gestione abusiva dei rifiuti (pericolosi e non), abusività che riguarda non solo la ipotesi di gestione clandestina di rifiuti, ma anche quelle di gestioni eseguite in difformità alle disposizioni imposte dal titolo abilitativo (Cass. 2/7/07. n. 28158; Cass. 11/10/06. n. 40330).

A giusta ragione, pertanto, il Tribunale ha ritenuto di ravvisare il fumus del reato contestato ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, specificamente sotto il profilo del ricevimento, trasporto e gestione dei materiale, in assenza di specifica autorizzazione, nonchè del reato di tentata truffa ai danni del Comune di Aulla, visti i risultati degli accertamenti eseguiti dal N.O.E. di Firenze e dall’ing. I., che hanno permesso di accertare lo scarico di materiale difforme a quello consentito, sull’area antistante il Cimitero di (OMISSIS). attraverso il raggiro consistito nella redazione di documenti inerenti il deposito, a fine di riempimento, con codice identificativo non corrispondente.

Del pari, corretto e plausibile si rivela il discorso giustificativo sviluppato dal giudice di merito sulla sussistenza del periculum in mora poichè non avendosi certezza della revoca da parte dell’ente territoriale della aggiudicazione dei lavori in favore della A.T.I. S.A.N.A. – INERT. ECO, deve presumersi che, in caso di revoca del sequestro, si darebbe corso alla esecuzione del contratto di appalto e, così, al consolidamento degli effetti della condotta criminosa.

Privo di pregio risulta essere, anche, quanto dedotto nella memoria difensiva, inoltrata in atti, attinente all’interesse del Comune di Aulla di rientrare nella piena disponibilità dell’area sottoposta a cautela, in quanto la ritenuta sussistenza del fumus del reato contestato rende, in ogni caso, non pertinenti le ragioni poste a supporto dell’invocata revoca della misura cautelare reale, al fine di permettere all’ente territoriale di completare le opere oggetto di appalto.

Osservasi che in materia di misure cautelari reali, il giudizio di legittimità della Corte risulta circoscritto, poichè esso cade in un momento processuale, quello delle indagini preliminari, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni.

Non è, pertanto, consentito in tale sede di verificare la sussistenza del fatto reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato sia configurabile come fattispecie astratta di reato.

Ne consegue che la Corte deve operare un controllo sulla compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria della antigiuridicità penale del fatto (Cass. S.U. 4/5/2000, n. 7), antigiuridicità rinvenibile nel caso in esame.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186. della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il N. e l’ A. abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., devono, altresì, essere condannati, singolarmente, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-05-2011, n. 10453

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 7 febbraio 1995, il Convento di San Vigilio dei Reverendi Padri Francescani di (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Trento, il Comune di Cavalese e, assumendo di essere tavolarmente intestatario del diritto di usufrutto perpetuo sugli immobili p.f. 2221 e p. ed. 760 del Comune di (OMISSIS), in forza di iscrizione risalente al 1907, mentre nudo proprietario era il Comune convenuto, e che gli immobili erano sempre rimasti nella esclusiva disponibilità del Comune, chiedeva che venisse dichiarato l’intervenuto acquisto di entrambi i beni per usucapione ultraventennale.

Costituitosi il contraddittorio, il Comune chiedeva il rigetto della domanda osservando che, quand’anche si fosse ritenuto che il diritto di usufrutto intavolato fosse cessato da oltre venti anni per decorso del termine di cui all’art. 979 cod. civ., l’attore avrebbe potuto usucapire solo un analogo diritto di durata trentennale, non essendovi stato alcun atto di interversione del possesso.

Interveniva in giudizio F.F., il quale deduceva di essere affittuario del fondo nonchè promissario acquirente del fondo stesso in forza di preliminare stipulato in data 1 a-prile 1992 con la parte attrice.

Con sentenza in data 10 marzo 2003, l’adito Tribunale rigettava la domanda sul rilievo che il diritto di usufrutto perpetuo doveva ritenersi estinto, ex art. 252 disp. att. cod. civ., alla data del 28 ottobre 1971 e che parte attrice non aveva dato prova dell’intervenuta interversione del possesso.

Il Convento proponeva appello, cui resisteva il Comune; nel giudizio di appello si costituiva anche il F., il quale spiegava appello incidentale quanto alle spese.

La Corte d’appello di Trento, con sentenza depositata il 16 dicembre 2004, ha accolto l’appello e ha dichiarato il Convento di San Vigilio dei Reverendi Padri Francescani proprietario degli immobili tavolarmente individuati dalla p.f. 2221 e dalla p. ed. 760 in P.T. (OMISSIS) per maturata usucapione in forza di possesso ultraventennale, e ha compensato interamente tra le parti le spese del grado.

La Corte ha rilevato che il Convento aveva invocato la situazione di possesso animo domini delle particelle oggetto di causa, rapportandosi al momento della situazione creatasi quando, per le ragioni legate alla Regola di San Francesco, che imponeva di non possedere beni, la nuda proprietà venne intestata al Comune a seguito della cessione (nel 1793) della proprietà da parte di Fi.Gi., erede di chi era tenuto a somministrare annualmente e in perpetuo "carra cinque di vino"; ha rilevato altresì che, vigente la legislazione austriaca, a favore della Comunità si era dato vita, in analogia con il diritto di servitù, ad un usufrutto perpetuo; situazione, questa, che poi venne intavolata all’apertura del libro fondiario.

Erroneamente, quindi, il Tribunale aveva valutato la situazione rapportandosi al 1971 – data di cessazione dell’usufrutto perpetuo – in quanto, in considerazione della situazione reale il Convento aveva posseduto i beni per un periodo di gran lunga superiore a quello ventennale richiesto per l’acquisto per usucapione.

La Corte ha quindi osservato che vi era in atti la prova che il Convento si era sempre comportato come proprietario, mantenendo ed esternando una signoria di fatto sugli immobili in questione. In particolare, ciò emergeva dai verbali del Capitolo Provinciale dei Padri Francescani, non contestati dalla controparte, attestanti varie attività spettanti esclusivamente al dominus: fabbricazione di un casotto nel 1914 e suo successivo prolungamento nel 1927 e nel 1936.

Il Comune, del resto, mai aveva fatto valere il proprio diritto di nuda proprietà, essendosi sempre disinteressato della gestione dei beni, così tacitamente riconoscendo il possesso pieno ed esclusivo in capo ai Reverendi Padri; nè poteva attribuirsi alla documentazione invocata dal Comune (convenzione con l’ENEL;

rifacimento di un muro di sostegno) efficacia interruttiva del tempo dell’usucapione.

L’accertata situazione di possesso rendeva irrilevanti le discussioni sulla Delib. del Comune n. 9 del 1994 e sulla lettera del Sindaco del 1990, che denotavano la consapevolezza da parte del Comune della già intervenuta usucapione in favore del Convento. Non a caso, del resto, il F. aveva mantenuto i rapporti con il Convento, conosciuto come proprietario del fondo, mentre la riserva, contenuta nel preliminare in ordine al diritto di nuda proprietà, doveva ritenersi chiaramente collegata, dal punto di vista formale, al fatto che tavolarmente la proprietà era ancora intestata al Comune.

Da ultimo, la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’intervento del F., trovando il detto intervento fondamento nell’interesse del F. all’esecuzione del preliminare, la cui efficacia dipendeva dall’esito della lite.

Per la cassazione di questa sentenza, il Comune di Cavalese ha proposto ricorso sulla base di tre motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, il Convento di San Vigilio dei Reverendi Padri Francescani e F.F.; il Comune e il Convento hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Cavalese denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 252 disp. att. cod. civ., degli artt. 1158 e 1164 cod. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il ricorrente rileva che, in base al citato art. 252, il diritto di usufrutto perpetuo costituito a favore dei Padri Francescani era scaduto il 28 ottobre 1971 e tuttavia questi ultimi avevano continuato a fare uso dei beni con le stesse identiche modalità con le quali avevano goduto del fondo prima di tale data, riconoscendo all’Amministrazione comunale la nuda proprietà tavolarmente iscritta. Conseguentemente, decorsi venti anni di pacifico e non contestato utilizzo dei medesimi beni, alla data del 28 ottobre 1991 essi hanno acquistato per usucapione il diritto di usufrutto per usucapione, sicchè a decorrere dal 28 ottobre 1991 è iniziato a decorrere un nuovo termine di durata trentennale dell’usufrutto costituito a favore di persona giuridica.

Di tali dati di fatto la Corte d’appello non ha tenuto conto, avendo ritenuto che la controversia potesse essere decisa avendo riguardo soltanto alla situazione di possesso che si era venuta a creare allorquando la nuda proprietà era stata intestata al Comune. In tal modo, peraltro, la sentenza impugnata ha completamente omesso di considerare le risultanze tavolari, nonchè l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’usufruttuario è solo detentore del bene, mentre possessore ne è il nudo proprietario, sempre che non vengano posti in essere atti di interversione del possesso; e, nella specie, tali atti non erano stati posti in essere. A tale proposito il ricorrente osserva che gli interventi menzionati nella sentenza impugnata non possono essere in alcun modo considerati come atti di interversione, atteso che rientra nei poteri dell’usufruttuario concedere a terzi in affitto la coltivazione del fondo, fare propri i frutti civili della cosa, risultando peraltro irrilevante il mutamento dell’atteggiamento soggettivo del detentore, qualora tale mutamento non si manifesti nelle forme di cui all’art. 1164 cod. civ. 1.2. Con il secondo motivo, il Comune ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 981 e segg., dell’art. 1008 cod. civ., della L. n. 11 del 1971, artt. 10 e 16 e comunque vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione.

La Corte d’appello avrebbe errato nel considerare che i poteri esercitati dal Convento sui beni – poteri che sono stati ritenuti sintomatici dell’esercizio di una signoria di fatto sugli stessi – eccedessero l’ambito delle facoltà e dei poteri riconosciuti all’usufruttuario. L’unico limite che l’usufruttuario incontra nel godimento del bene, invero, è costituito dalla impossibilità di modificare la destinazione economica del bene, fermo restando in capo al nudo proprietario il diritto di disporre della cosa, come del resto riconosciuto dallo stesso Convento nel preliminare stipulato con il F.. Ritenendo che già prima del 1971 i Padri Francescani avessero utilizzato dei beni animo domini, la Corte d’appello ha completamente disconosciuto l’esistenza e il significato delle iscrizioni tavolari, dalle quali risultava la intestazione in capo al Convento di un diritto di usufrutto. Il Convento, del resto, non ha fornito la prova che a partire da un certo momento la relazione con il bene si sarebbe estrinsecata non più nelle facoltà inerenti l’usufrutto, ma nelle facoltà spettanti al proprietario ; e la Corte d’appello non ha in alcun modo motivato in ordine alle facoltà che spettano all’affittuario di un fondo rustico, con particolare riguardo ai miglioramenti, comparandole con ciò che il Convento ha dedotto di avere fatto.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta ancora il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, con particolare riferimento alla valutazione delle prove documentali in atti. Quanto ai verbali del capitolo provinciale, il ricorrente rileva che essi contengono un elenco di opere del tutto ininfluenti in quanto perfettamente coerenti con le facoltà dell’usufruttuario e comunque eseguite nella gran parte nel periodo in cui il Convento era titolare di un diritto perpetuo di usufrutto, in relazione alle quali la Corte d’appello si è limitata solo a rilevare che il Comune non avrebbe fatto valere il proprio diritto di nuda proprietà. Nè potrebbe valere a dare fondamento alla soluzione adottata dalla Corte d’appello la lettera del Sindaco di Cavalese del 1990, nella quale si ipotizzava, quale modo di acquisto della proprietà, nella impossibilità di procedere ad un trasferimento ad un qualsiasi titolo, la possibilità di far valere l’usucapione, non essendo dalla stessa desumibile un riconoscimento della esistenza di una situazione a monte di usucapione già acquisita. Cosi come non potrebbe essere utilizzata la delibera comunale del 1994, nella quale si affermava che il Comune riconosceva di non avere alcun titolo di proprietà sui beni, non foss’altro perchè tale delibera è stata revocata. Al contrario, la Corte d’appello avrebbe errato nel considerare ininfluente la documentazione prodotta da esso ricorrente, prevalentemente relativa al periodo successivo al 1971, dalla quale si desumeva come il Comune avesse esercitato le facoltà del proprietario (convenzione ENEL per la imposizione di una servitù di elettrodotto; rifacimento di muri di sostegno; nota della Conf- agricoltori e del F. relativa alla richiesta della conversione del contratto da mezzadria in affitto; sottoscrizione dei rilievi relativi al confine della particella 221; riconoscimento della qualità di proprietario da parte del Convento e del F. nel preliminare tra essi intercorso).

1.4. Con il quarto motivo, il Comune denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 105 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel riconoscere che il F. avesse un interesse giuridico a sostenere le ragioni del convenuto.

L’intervento avrebbe dovuto essere qualificato come dipendente, e il F. avrebbe dovuto essere ritenuto carente di interesse rispetto all’esito della lite, stante la irrilevanza, nei suoi confronti, dell’accertamento di chi fosse il titolare del diritto di proprietà. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

La Corte d’appello ha accolto il gravame proposto dal Convento di San Vigilio dei Reverendi Padri Francescani di Cavalese incorrendo nelle denunciate violazioni di legge.

In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto che, ai fini della qualificazione della relazione del Convento con il fondo oggetto della domanda di usucapione, dovesse aversi riguardo non alla intavolazione del diritto perpetuo di usufrutto, ma al fatto che il Convento stesso avesse esercitato sul bene una situazione riconducibile al possesso animo domini e che quindi l’usucapione del maso si fosse senz’altro verificata moltissimo tempo prima del 1971.

Così argomentando, peraltro, la Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione delle disposizioni rilevanti nel caso di specie.

2.1. E’ incontroverso tra le parti che in favore del Convento resistente fosse stato intavolato, nel 1907, un diritto di usufrutto perpetuo sui beni immobili oggetto del presente giudizio. Tale istituto non è più previsto dall’ordinamento vigente, in base al quale l’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trenta anni ( art. 979 c.c., comma 2).

La disciplina del passaggio dal vecchio ordinamento, che consentiva l’usufrutto perpetuo, al codice civile del 1942, si rinviene nell’art. 252 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, a norma del quale "quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l’usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1 luglio 1939 se esso è stabilito dal 1^ libro del codice, dal 21 aprile 1940 se è stabilito dal 2^ libro, dal 2 8 ottobre 1941 se è stabilito dal 3^ libro e dall’entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purchè, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore".

Per effetto di tale disciplina, dunque, deve ritenersi che la posizione di chi fosse titolare di usufrutto perpetuo, si sia trasformata, all’entrata in vigore del codice civile, in quella di titolare di un diritto di usufrutto temporaneo della durata di trenta anni, e quindi sino alla data del 28 ottobre 1971.

Da tale data, ove l’esercizio del diritto abbia continuato a manifestarsi con le medesime modalità, deve ritenersi sia iniziato a decorrere il termine ventennale per l’usucapione dell’anzidetto diritto di usufrutto temporaneo; acquisto che deve ritenersi perfezionato alla data del 28 ottobre 1991 in assenza di atti interruttivi.

2.2. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, risulta evidente l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello, la quale ha del tutto omesso di valutare la portata della disposizione di cui all’art. 252 disp. att. cod. civ., e ha presupposto esistente, in contrasto con le risultanze delle annotazioni tavolari, una situazione di possesso utile ai fini dell’acquisto della proprietà degli immobili posseduti.

In proposito, la Corte d’appello ha ritenuto che il Convento abbia esercitato un possesso per sua natura equivalente a quello del proprietario da un momento ampiamente antecedente al 1971, argomentando dalla natura dell’usufrutto perpetuo quale era configurato nel previgente ordinamento. Così opinando, la Corte d’appello, ha trasposto nel nuovo ordinamento dell’istituto dell’usufrutto le caratteristiche proprie di quello previsto dal codice civile del 1865 e, sul presupposto che il diritto del Convento sia stato esercitato animo domini, ha ritenuto che a tal fine non fosse necessaria l’interversione del possesso, in considerazione delle caratteristiche soggettive dell’esercizio del diritto.

Appare, peraltro, evidente che in tal modo la Corte d’appello ha violato le disposizioni puntualmente indicate dal Comune ricorrente.

In primo luogo, quella di cui all’art. 252 disp. att. cod. civ., la quale preclude la possibilità di ritenere che l’usufrutto come caratterizzato dal previgente ordinamento possieda una sorta di ultrattività e si possa protrarre con le medesime caratteristiche pur dopo l’entrata in vigore del c.c. del 1942. Per effetto di tale disposizione si deve quindi ritenere che l’istituto dell’usufrutto perpetuo abbia perso la caratteristica della perpetuità e sia diventato temporaneo, essendo sottoposto al limite di durata trentennale di cui all’art. 979 c.c., comma 2, nel caso in cui titolare del diritto sia una persona giuridica. In proposito, è appena il caso di rilevare che non è stato revocato in dubbio l’assoggettamento del Convento resistente alla disciplina propria delle persone giuridiche, ai fini della disciplina dell’usufrutto.

In secondo luogo, la Corte d’appello ha violato l’art. 1164 cod. civ., il quale dispone che "chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l’usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato". Invero, posto che non può essere revocato in dubbio che, nei rapporti con il proprietario, l’usufruttuario è mero detentore del bene a meno che abbia posto in essere interversione del possesso, la quale non può consistere in un atto di semplice volizione interna, ma deve esteriorizzarsi in modo da rendere inequivocabile e riconoscibile che il detentore, possessore in nome d’altri, ha iniziato a possedere in nome proprio (Cass. n. 762 del 1976; Cass. n. 346 del 1967; Cass. n. 1546 del 1963).

Nel caso di specie, la Corte d’appello non solo non ha evidenziato situazioni di fatto idonee a dimostrare la interversione del possesso, ma ha addirittura dato atto di una circostanza di per sè sola idonea ad escludere che detta interversione si sia verificata.

Non è infatti controverso tra le parti che il contratto preliminare intercorso tra il Convento e il F., avente ad oggetto i beni immobili di cui è causa, contenesse una riserva relativamente al diritto di nuda proprietà in capo al Comune. La semplice menzione della esistenza della nuda proprietà in capo al Comune di Cavalese – coerentemente, del resto, con le risultanze delle iscrizioni tavolari – vale, infatti, a qualificare la posizione dell’usufruttuario in termini di mero detentore e ad escludere che possa essersi verificata alcuna interversione del possesso.

Il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, con assorbimento del secondo e del terzo motivo.

3. E’ invece infondato il quarto motivo di ricorso.

La Corte d’appello ha correttamente ritenuto sussistente l’interesse del F., promissario acquirente dei beni immobili oggetto del presente giudizio, ad intervenire in causa per sostenere le ragioni del Convento, essendo chiaramente la possibilità di adempimento del preliminare da parte del Convento subordinata al riconoscimento della intervenuta usucapione in capo al Convento.

4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Il Collegio ritiene che, per quanto prima evidenziato, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, atteso che la decisione della Corte d’appello è scaturita dalla violazione delle disposizioni di cui all’art. 1164 cod. civ. e all’art. 252 disp. att. cod. civ. e che la richiamata circostanza di fatto della riserva apposta nel contratto preliminare della nuda proprietà in capo al Comune valga di per sè ad escludere che nei rapporti tra le parti sia configurabile l’interversione del possesso.

La causa può quindi essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. civ., con il rigetto della domanda di accertamento dell’usucapione proposta dal Convento resistente.

5. In considerazione della natura della presente controversia e del diverso esito delle precedenti fasi del giudizio, le spese dell’intero giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo;

rigetta il quarto; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del Convento di San Vigilio dei Reverendi Padri Francescani; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-06-2011, n. 12745 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto in data 11-26 novembre 2008 la Corte d’Appello di Lecce rigettava la domanda di equa riparazione proposta da M. G. per la non ragionevole durata del processo da lui promosso dinanzi al Tribunale di Trani con ricorso del 6 maggio 2003 per ottenere la differenza dovutagli a titolo di indennità di disoccupazione agricole e quanto già corrispostogli e definito con sentenza del 20 febbraio 2008. Osservava la Corte che i rinvii richiesti dalle parti erano stati determinati dall’esigenza comune di attendere la decisione della Corre di Cassazione, intervenuta il 19 maggio 2007 in tema di ricalcolo della prestazione agricola che aveva risolto un contrasto di giurisprudenza la cui composizione condizionava necessariamente l’esito del giudizio che per tale motivo si prospettava complesso nonostante la irrilevante entità economica della pretesa azionata.

Contro il decreto ricorre per cassazione M.G. con due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, che si articola in una triplice censura, si afferma che il decreto impugnato sarebbe incorso nella violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e art. 24 Cost., perchè avrebbe dichiarato al manifesta infondatezza della pretesa azionata in assenza di qualsiasi eccezione al riguardo da parte della convenuta Amministrazione che si sarebbe limitata a contestare l’importo richiesto dal ricorrente a titolo di equa riparazione.

La censura è destituita di fondamento sia in fatto che in diritto.

Va rilevato, innanzi tutto, che dal decreto impugnato risulta che il Ministero della Giustizia ha chiesto il rigetto della domanda che ha contestato nel merito deducendone l’infondatezza e non si è limitato – come sostiene il ricorrente – a contestare solo il quantum dell’equa riparazione richiesta in giudizio.

Nè vale al riguardo sostenere che il Ministero della Giustizia non avrebbe mai chiesto il rigetto del ricorso, ma avrebbe in realtà affermato "di non opporsi all’avversa pretesa" chiedendo inoltre l’integrale compensazione delle spese di lite, poichè la censura del ricorrente si risolve nel la denuncia di un errore di fatto non ricorribile per cassazione e rimuovibile, sussistendone gli estremi, solo attraverso l’impugnazione per revocazione.

Inoltre, va considerato in diritto che l’accoglimento della domanda non è condizionato dalla por tata delle difese e delle eccezioni sollevate dall’Amministrazione convenuta essendo compito del giudice accertare la fondatezza della pretesa azionata sulla base delle risultanze degli atti e delle prove ritualmente acquisite:

diversamente opinando, in fatti, si giungerebbe alla paradossale conclusione che la contumacia del convenuto comporterebbe necessariamente l’accoglimento della domanda.

Col secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione con riferimento ad una serie di affermazioni del giudice del merito.

La censura è inammissibile poichè il ricorrente è venuto meno al dettato dell’art. 366 bis cod. proc. civ., che impone, all’esito dello svolgimento della censura di vizio di motivazione, l’obbligo di indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro e sintetico, il fatto controverso rispetto al quale si lamenta l’insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato e le ragioni per le quali la motivazione non è idonea a sorreggere la decisione, indicando il percorso logico attraverso il quale si sarebbe dovuto pervenite ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione.

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida nella somma complessiva di Euro 800,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.