Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-10-2011) 11-11-2011, n. 41361 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di M.S. propone ricorso avverso l’ordinanza del 28 aprile 2011 del Tribunale di Catania con la quale è stato respinto il riesame proposto avverso l’ordinanza di custodia cautelare emessa in relazione ai reati di cui al art. 74, commi 1 e 3 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 73 e 80, comma 2.

Si lamenta mancanza di motivazione riguardante i requisiti dell’associazione, nonchè l’ingente quantità della sostanza stupefacente che si assume ceduta a terzi dall’interessato.

In particolare la motivazione non attinge l’apporto causale del ricorrente in ordine agli episodi concreti a lui addebitabili, la coscienza e volontà di partecipare e rafforzare un gruppo criminale e finanche la conoscenza degli altri associati, nè il provvedimento impugnato valorizza episodi dai quali poter desumere la sua partecipazione alla spartizione degli utili o all’assunzione delle decisioni ed alle modalità di svolgimento dell’attività illecita da parte del gruppo.

A carico dell’odierno ricorrente il Tribunale del riesame individua le occasioni in cui l’indagato avrebbe avvertito tale L., agli arresti domiciliari, della presenza della polizia nei pressi della sua abitazione, situazione di fatto che potrebbe giustificare la contestazione del reato di favoreggiamento o del delitto fine, ma dalla quale non risulta possibile trarre elementi sulla sua partecipazione all’attività associativa.

Si assume che nessun elemento ulteriore possa ricavarsi dalle intercettazioni telefoniche citate nell’ordinanza, dalle quali non è dato desumere che il ricorrente abbia svolto attività di cessione di droga, nè si ritiene che tale valutazione possa trarsi dalla visione dei filmati acquisiti, tanto che il provvedimento impugnato fa testuale riferimento ad un’azione verosimilmente finalizzata spaccio.

La mancanza di indizi può desumersi anche dalla circostanza che i pochi collaboratori di giustizia non hanno mai fatto il nome di M..

I medesimi motivi di censura vengono sollevati in riferimento alla presenza di indizi in relazione ai reati scopo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Le allegazioni in esse contenute si fondano, in via principale, sulla svalutazione degli elementi di accusa, pur compiutamente riprodotti nell’ordinanza impugnata.

In particolare è importante rilevare come nel provvedimento viene ricostruita l’attività del gruppo organizzato, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, costretto a una nuova organizzazione e formazione a livello personale a seguito dell’arresto di L.G. S., intervenuto in data 8 marzo 2010. Grazie alle conversazioni telefoniche intercettate, il cui portato viene analiticamente ricostruito nell’ordinanza, gli inquirenti hanno potuto cogliere il collegamento dell’arrestato, L.G., con tale P. e di quest’ultimo con L.E., presso la cui abitazione sono scattati i controlli, anche con videoriprese, che hanno condotto ad accertare lo svolgimento di attività di spaccio organizzata in una maniera costante, che si svolgeva riproducendo un’analoga modalità attuativa, attraverso la partecipazione di più persone. In particolare, risulta evidenziata nel provvedimento la presenza di una struttura operativa con rigido riparto di ruoli e continuo presidio del territorio, grazie all’attività di coloro i quali si interessavano delle cessioni, che svolgevano il loro incarico assicurando turni di lavoro che coprivano l’arco dell’intera giornata, dietro corresponsione di un compenso fisso.

Gli elementi richiamati danno conto sia della presenza, a livello indiziario, dell’associazione finalizzata allo spaccio, sia dell’impossibilità di circoscrivere il contatto telefonico colto tra L. ed il ricorrente, nel cuore della notte ed in più occasioni, ad una mera ipotesi di favoreggiamento, in quanto le conversazioni citate nel provvedimento dimostrano una compartecipazione all’illecito, evidenziata dalla richiesta e ricerca della merce da cedere, dalla definizione del tempo lavorativo In ragione della sostanza ancora a disposizione, azione che rimanda ai turni orari richiamati, e della rigidità di tali previsioni, posto che M. risulta dare conto proprio a L. dei tempi in cui garantisce l’esecuzione del compito affidatogli, nel corso della sera durante la quale si registra la conversazione.

Tali elementi, unitamente all’impossibilità di ipotizzare un’estemporanea attività di spaccio svolta in autonomia, in territorio pacificamente presidiato da un gruppo organizzato, anche con strumenti fissi quali le telecamere, ricorrendo alle modalità di approvvigionamento garantite dal L., denota la partecipazione del ricorrente all’illecito associativo.

2. Analogamente insussistente risulta la contestazione relativa alla assenza di indizi della consumazione dei reati fine poichè, come si è già accennato, risultano ampiamente indicate nell’ordinanza specifiche conversazioni dalle quali è agevole trarre la sollecitazione rivolta dal ricorrente a L. di consentire la nuova fornitura per giustificare la sua ulteriore presenza temporale nel luogo pubblico ove veniva garantito lo smercio; l’accertato passaggio di L. verso il luogo ove la droga veniva custodita immediatamente a seguito della richiamata conversazione, nonchè, in ulteriore circostanza, le dichiarazioni rese dal ricorrente al suo referente sulla perdita della merce.

Gli elementi richiamati nell’ordinanza denotano la sussistenza dei gravi indizi nell’esecuzione dei reati fine inquadrati nell’ambito dell’attività associativa ed escludono quindi la fondatezza dell’eccezione di violazione di legge quanto alla valutazione degli indizi e di vizio di motivazione in riferimento alla contestazioni formulate.

3. L’eccezione relativa alla mancanza di motivazione sulla conferma dell’aggravante contestata con riferimento al reato fine, è inammissibile poichè per il principio devolutivo che caratterizza tutte le impugnazioni, perchè possa rilevare un difetto di motivazione questo deve riguardare elementi sottoposti a contestazione dinanzi al giudice del riesame, circostanza che deve essere dimostrata dal ricorrente (Sez. 1, Sentenza n. 1786 del 05/12/2003, dep. 21/01/2004, imp. Marchese, Rv. 227110). Tale condizione di fatto nella specie non si è verificata, non risultando nè dall’allegazione del ricorso proposto, nè dal verbale di udienza, nè dall’esposizione contenuta nel provvedimento, che sia stata contestata la ricorrenza dell’aggravante indicata.

In ragione di ciò non può valutarsi carente di motivazione dell’ordinanza impugnata, dovendo l’ampiezza della stessa essere giudicata in funzione degli elementi di contestazione sottoposti alla cognizione del giudice.

4. Ne consegue che debba giungersi al rigetto dell’istanza proposta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-01-2012, n. 43 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza in forma semplificata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

Sentite sul punto le parti costituite, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, né regolamento di competenza o di giurisdizione;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

1) I ricorrenti, in qualità di proprietari di appartamenti di un condominio sito in Via Manzoni 3, hanno impugnato con ricorso straordinario, trasposto ai sensi dell’art 48 cod. proc. amm., il permesso di costruire in sanatoria n. 8 del 14.4.2011 rilasciato a favore dei controinteressati, per la sopraelevazione di un immobile posto all’interno della proprietà condominiale, destinato in origine a magazzino.

Sostengono infatti che l’immobile insiste sul mappale n. 82 di proprietà condominiale; al pari di proprietà comune sarebbero i muri portanti, la facciata e la copertura della struttura.

L’intervento per cui è stato rilasciato il titolo in sanatoria consiste in una ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da deposito artigianale a residenza e sopraelevazione della costruzione, in forza della L.R. n. 13 del 2009.

Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata e i controinteressati, sollevando l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse: infatti uno dei ricorrenti, il sig. S.S., non è più proprietario, avendo alienato l’immobile nel 2003.

Rispetto agli altri due ricorrenti l’eccezione si fonda sull’assenza di danno, in quanto l’edificio de quo è di proprietà esclusiva dei Sigg. C. e C., interessando il mapp. 82 sub. 703.

Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione, ai sensi dell’art 60 cod. proc. amm.

2) L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso è fondata.

E’ provato in atti che il sig. S. ha alienato l’immobile di sua proprietà (doc. 8 della difesa Comunale).

L’intervento interessa l’immobile realizzato sul mapp. 82 sub. 703, di proprietà esclusiva C. e C., senza coinvolgere la parte comune sottostante dei box: l’edificio non presenta alcun collegamento con impianti e servizi con il condominio, come accertato anche in sede civile dal CTU.

Quindi non solo nessuno dei ricorrenti può vantare un titolo di proprietà dell’immobile, ma non si ravvisa neppure un profilo di danno alle parti comuni.

Per tale ragione, richiamando l’orientamento di questa Sezione, secondo cui la sola vicinitas non è sufficiente a sorreggere l’interesse a ricorrere (n. 2824/2011), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 4.000, 00 (quattromila,00), oltre oneri di legge, da ripartirsi in parti uguali tra il Comune e i controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-10-2012) 07-12-2012, n. 47638

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.L.V. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, l’ha condannata alla pena dell’ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui alla L. n. 1963 del 1965, art. 15, lett. c), artt. 24 25 per avere detenuto al fine di farne commercio nel suo ristorante kilogrammi 1,5 di novellarne di triglia. In motivazione il tribunale ha messo in evidenza come la misurazione a campione del novellarne custodito nelle celle frigorifere del ristorante, ha rivelato che la maggior parte di esso era inferiore ai 9 cm e che dovesse essere disapplicata la normativa italiana (D.P.R. n. 1639 del 1968, art. 89) che prevede la tolleranza del 10% sul novellarne pescato, in quanto incompatibile con la disciplina comunitaria e, specificamente, con il regolamento CE 17 giugno 1994 n. 1626 che non consente deroga alla pesca ed al commercio del novellarne. Deduce in questa sede la ricorrente:

1) la mancanza, contraddittorietà e manifeste illogicità della motivazione sostenendo che la motivazione della sentenza difetta palesemente dell’indicazione degli elementi di prova su cui il giudice ha fondato il convincimento per la condanna ed inoltre che il giudice si sarebbe basato unicamente sulle dichiarazioni dell’unico teste di accusa escusso – che aveva proceduto all’accertamento presso il ristorante – senza considerare tuttavia che lo stesso non era in possesso di una valida strumentazione all’atto dell’accertamento medesimo e che inizialmente non ricordava se aveva pesato il novellarne e che, per contro, non si era in alcun modo tenuto conto delle dichiarazioni di C.G., teste della difesa, nonchè della documentazione versata da quest’ultima nel fascicolo del dibattimento;

2) la violazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2;

3) la violazione di legge sulla determinazione della pena nonchè sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sottolineando che quest’ultimo non era stato mai richiesto.

Sulla entità della pena il rilievo consiste nel fatto che il giudice di merito sarebbe partito dalla pena massima per la detrazione relativa alle attenuanti generiche nonostante lo stato di incensuratezza dell’imputata.
Motivi della decisione

Devono ritenersi infondati ed ai limiti della inammissibilità i motivi incentrati sulla responsabilità dell’imputato e sulla entità del trattamento sanzionatorio.

Per quanto concerne la responsabilità, in particolare, cui si riferiscono i primi due motivi di ricorso, seppure deducendo violazioni di legge diverse, si osserva che si appalesa assolutamente infondato il rilievo della ricorrente circa l’omessa indicazione delle prove a carico dell’imputato, correttamente indicate nella motivazione del provvedimento impugnato nella testimonianza dell’accertatore e nel verbale di sequestro del pescato.

Eventuali titubanze nel racconto non possono formare oggetto di discussione in questa sede non interessando il nucleo centrale delle dichiarazioni.

In più la ricorrente nè indica gli elementi dai quali dedurre errori percettivi in fase di accertamento, nè spiega le ragioni della decisività del teste indicato dalla sua difesa nè quelle della produzione documentale cui fa, peraltro solo genericamente, cenno nei motivi.

Anche sulla pena, limitatamente alla quantificazione di essa, si rileva che vi è adeguata motivazione con riferimento alla necessità di valutare la gravità del fatto nel suo insieme.

In più si deve in questa sede rilevare che, sia per quanto concerne la responsabilità che l’entità della pena, le questioni dedotte, in quanto sostanzialmente articolate sulla richiesta di diversa valutazione degli elementi di prova, non tengono evidentemente nemmeno conto dei limiti propri del giudizio di legittimità.

Al riguardo le Sezioni Unite, come noto, hanno affermato, infatti, che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e1, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

(SU 1997 n. 6402, Rv 207944, Dessimone ed altri).

Appare invece fondato il motivo sulla sospensione condizionale della pena per le ragioni di seguito indicate.

La ricorrente si duole di non aver mai richiesto la sospensione condizionale della pena e peraltro non vi è nemmeno alcuna motivazione sulle ragioni sostanziali della concessione del beneficio motivata con mera clausola di stile ("ricorrono i presupposti per poter concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena").

Al riguardo questa Corte ha costantemente affermato che nell’ambito del potere discrezionale riconosciuto dall’art. 163 cod. pen., il giudice può, anche di ufficio, concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dell’ammenda, facendo prevalere, sul contrario interesse dell’imputato, l’utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione: di tale prevalente utilità il giudice è però tenuto a fornire concreta giustificazione (Sez. 1, n. 44602 del 11/11/2008 Rv. 241912).

Il problema, dunque, non è tanto quello della concedibilità d’ufficio del beneficio ma piuttosto quello della completa assenza di motivazione sulle ragioni della concessione d’ufficio.

Si ritiene pertanto nel contesto descritto di poter procedere all’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla statuizione sulla sospensione condizionale della pena provvedendo direttamente in questa sede alla caducazione di essa.

Il ricorso va invece rigettato nel resto.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 46

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 17.9.2003, tempestivamente depositato, gli istanti hanno impugnato l’ordinanza in epigrafe denunciandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Comune di Minturno non si è costituito in giudizio.

In occasione della camera di consiglio del 14.6.2002 il collegio accoglieva la proposta domanda incidentale di sospensione.

Successivamente alla udienza pubblica del 16.12.2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Osserva anzitutto il Collegio che, sulla scorta di consolidata giurisprudenza: "la presentazione dell’istanza di accertamento di condono edilizio ai sensi della L. 326/03 successivamente alla impugnazione delle misure edilizie connesse al presunto abuso – o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi – produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall’istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392; T.A.R. Toscana, sez. II, 25 ottobre 1994, n. 350; T.A.R. Campania, Sez. IV, 25 maggio 2001, n. 2340, 11 dicembre 2002, n. 7994, 30 giugno 2003, n. 7902).

Ne consegue che il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio proposto anteriormente all’istanza di condono edilizio, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, "spostandosi" l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato, all’eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 16 marzo 1991, n. 67, Palermo, Sez. II, 27 marzo 2002, n. 826; T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5559, 22 febbraio 2003, n. 1310).

Nel caso di specie, il ricorrente ha inoltrato in data 29.3.2004 – e, dunque, in epoca successiva al provvedimento sanzionatorio – domanda di concessione in sanatoria per le opere di cui di cui agli atti impugnati.

Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.