Cass. pen., sez. V 23-10-2008 (14-10-2008), n. 39839 Falso ideologico per induzione in permesso per costruire – Persona offesa – Proprietario del fondo frontista – Legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 4 marzo 2008 ha dichiarato n.d.p. nei confronti di M.G. e di N.A. perchè il fatto non costituisce reato in ordine alla seguente imputazione:
delitto p. e p. dagli artt. 48, 110 e 479 c.p. perchè, in concorso tra loro, inducevano l’U.T.C. di Pompei a rilasciare erroneamente il permesso a costruire n. (OMISSIS) – e, quindi, ad attestare falsamente la conformità del fabbricato erigendo alla vigente disciplina urbanistica – essendosi invece accertato che lo stesso non rispettava la distanza minima dalle costruzioni di m. 10 fissata dall’att. 17 NTA del P.R.G..
In particolare il M., nella qualità di tecnico incaricato dal N. di redigere i grafici allegati alla richiesta di permesso a costruire n. (OMISSIS), redigeva un elaborato in cui non dava atto della presenza nel fondo frontista – di proprietà di C.G. – di un manufatto, rispetto al quale il fabbricato erigendo non rispettava la citata distanza minima: il N. agendo quale proprietario e istigatore. In (OMISSIS).
Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – per mezzo del difensore – C.G. denunciando la nullità del provvedimento impugnato in quanto, pur essendo indicata nella richiesta di rinvio a giudizio come persona offesa, non ha ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Una volta appreso della nomina di un perito, la ricorrente ha presentato istanza al G.i.p. con la quale ha segnalato l’omissione dell’avviso ed il giudice, nell’udienza preliminare del 4.3.2008, ha ritenuto che l’avviso non dovesse essere notificato perchè la denunciante è persona danneggiata e non persona offesa.
La ricorrente invoca la giurisprudenza in proposito delle Sezioni unite.
Il difensore di N.A., il 29.9.2008, ha depositato memoria difensiva con la quale deduce che la ricorrente non è persona offesa alla luce del rilascio della concessione edilizia che ha legittimato quella traslazione dell’immobile che ha determinato la corretta distanza tra gli immobili. Inoltre, se anche fosse vero che dalla violazione delle disposizioni urbanistiche potrebbe derivare, ai sensi dell’art. 872 c.c., la possibilità di richiedere il risarcimento, era assolutamente necessario che il presunto danneggiato prospettasse quel pregiudizio patrimoniale risarcibile derivabile dalla violazione di specifiche norme di relazione in coincidenza con la condotta penale delle persone imputate. La denunciante, lungi dall’assumere la qualità di parte processuale, quale persona offesa, solo di riflesso poteva assumere la qualità di danneggiata, ma solo nell’ipotesi il permesso di costruire avesse assunto i connotati dell’illiceità e non della illegittimità, come prospettato dalla signora C..
Rileva, infine, come non vi sia stata alcuna violazione del diritto di difesa per sia per l’invio di quel telegramma che, ad abundatiam, il perito del Tribunale aveva inviato alla C. prima dell’inizio delle operazioni peritali, e dalla stessa ricevuto, sia per la successiva presenza del consulente della stessa denunciante, Dott. Ing. D.J., in data (OMISSIS) per le attività di rito e la conseguente possibilità di confutare, se eventualmente confutabili, le tesi del perito del Tribunale, con una propria consulenza.
Osserva la Corte che la questione giuridica posta dalla ricorrente è stata decisa dalle Sezioni unite nel senso che "i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione" (Sez. U, Sentenza n. 46982 del 2007).
Lo stesso principio è applicabile ai fini del rispetto dell’art. 419 c.p.p., commi 1 e 4. L’esistenza in concreto di un danno risarcibile è questione di fatto non rilevante in questa sede, alla luce dell’imputazione formulata, la quale prospetta una diretta incidenza dell’atto che si assume ideologicamente falso sul rilascio di permesso di costruire a distanza inferiore da quella prevista da norma integratrice della disciplina del codice civile in materia di distanze tra costruzioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Gip. del Tribunale di Torre Annunziata per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, Sez. IV, 28 giugno 2011 n. 25674 Stupefacenti. Non punibile e inoffensiva la coltivazione domestica di una piantina posta in un piccolo lo vaso sul terrazzo dì casa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22\l0\2009 il G.U.P. del Tribunale di Paola, in sede di udienza preliminare, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di (…) per il delitto di cui all’art. 73 DPR_309_1990, per la coltivazione di una piantina di canapa indiana (acc. in Scalea -CS- il 26\10\2008).

Osservava il giudice di merito che sebbene la giurisprudenza di legittimità avesse stabilito il principio della punibilità della coltivazione di sostanza stupefacente, anche se domestica, pur sempre la condotta tipica doveva essere connotata dalla offensività. Nel caso di specie, la coltivazione di una sola piantina non era idonea porre in pericolo il bene della salute pubblica o della sicurezza pubblica, con la conseguente non configurabilità del delitto contestato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale preso la Corte di Appello di Catanzaro, lamentando la erronea applicazione della legge penale, in quanto la inoffensività della condotta è delimitata alle sole ipotesi di inidoneità della sostanza a determinare un effetto stupefacente, nel caso di specie, invece, presente secondo quanto accertato attraverso analisi gas-cromotografiche.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. Va premesso che questa Corte di legittimità ha statuito di recente che la coltivazione di stupefacenti, sia essa svolta a livello industriale o domestico costituisce reato anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (cfr. Cass, Sez. U, Sentenza n. 28605 del 24/4/2008 Ud, Dep. 10/07/2008 Di Salvia, Rv. 239920).

Ciò premesso, la stessa giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che “Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l’offensività della condotta ovvero l’idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28605 del 24/04/2008 Ud. (dep. l0/07/2008) Di Salvia, Rv. 239921; Cass, Conforme, Sez. U. 24 aprile 2008, Valleua; Cass, Sez. 4, Sentenza n, 1222 del 28/10/2008 Ud. (dep. 14/01/2009), Nieoletti, Rv. 242371).

3.2. In tema di principio di offensività, va osservato che esso può essere riguardato da due punti di vista come criterio guida per il legislatore e come ausilio per l’interprete nella valutazione della tipicità di una determinata condotta.

Dal primo punto di vista, la necessaria “frammentarietà” del diritto penale comporta che il legislatore si determini a configurare come reato un fatto quale estrema ratio , e cioè solo quando per la tutela di interessi non contingenti ritenga “ragionevole” il sacrificio della libertà individuale immanente alla sanzione penale (principio di legalità sostanziale) . Nella selezione difatti costituenti reato il legislatore deve essere guidato dalla valutazione del valore del bene giuridico che si intende tutelare, ma anche da finalità immediate determinate dal contesto storico e sociale.

Tale potere del legislatore è discrezionale e quindi insindacabile , con l’unico limite, come detto, della manifesta irragionevolezza invero la violazione di tale limite potrebbe portare a configurare una illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione.

Ma l’aspetto che qui maggiormente interessa è il principio di necessaria offensività del reato, come criterio guida per l’interprete onde valutare la “tipicità” della condotta. Come è noto, si ha “tipicità” del fatto, quando questo corrisponde perfettamente alla fattispecie astratta prevista dalla norma incriminatrice.

Secondo la più attenta dottrina e giurisprudenza, la mera aderenza del fatto alla norma di per sé non integra il reato, essendo necessario anche che la condotta sia effettivamente lesiva del bene giuridico protetto dalla norma, non solo quindi “nullum crimen sine lege”, ma anche “nullum crimen sine iniuria” Secondo i sostenitori della “concezione realistica”, la previsione del reato non mira a punire la mera disobbedienza alla norma, ma la condotta effettivamente lesiva del bene protetto in tale ottica il reato non può che essere un “fatto tipico offensivo “, Il principio di offensività deve ritenersi essere stato costituzionalizzato nel nostro ordinamento. A riprova di ciò vi sono gli artt. 25 e 27 Cost, che distinguono tra pene e misure di sicurezza, le prime dirette a colpire fatti offensivi, le seconde, la mera pericolosità del soggetto. Ancora, significativo in tale ottica è l’art. 13 della Cost. che consente il sacrificio della libertà (connesso alla pena) solo in presenza della necessità di tutela di un concreto interesse.

La necessaria offensività del reato si desume, inoltre, dalla disposizione di cui all’art, 49, e. Il, c.p. che prevede la non punibilità del reato impossibile. Tale norma, lungi dall’essere un inutile duplicato dell’art, 56 c.p. (laddove non prevede la punibilità del tentativo inidoneo), ha una sua propria autonomia se interpretata nel senso di ritenere non punibili quelle condotte solo apparentemente consumate e quindi aderenti al tipo, ma in realtà totalmente deficitarie di lesività secondo una valutazione effettuata “ex post”.

Dell’esistenza del detto principio vi è traccia sia nella giurisprudenza costituzionale che in quella ordinaria.

Con la sentenza n. 62 del 26\3\1986 la Corte Costituzionale, dichiarando non fondata una questione relativa alla normativa sulle armi ed esplosivi , affrontò per la prima volta la problematica della offensività e della sua “costituzionalizzazione”.

Il giudice delle leggi ebbe ad osservare che spetta al giudice individuare il bene o i beni tutelati attraverso l’incriminazione d’una specie tipica, nonché determinare, in concreto, ciò che, non raggiungendo la soglia dell’offensività dei beni in discussione, è fuori del penalmente rilevante. Inoltre ribadendo che non era compito della Corte prendere posizione sul significato, nel sistema, del reato impossibile e se cioé esso, nella forma dell’idoneità dell’azione, costituisse il rovescio degli atti idonei di cui all’art. 56 c.p. fosse espressione di principio generale integratore del principio di tipicità formale di cui all’art. 1 del codice penale, sottolineava che l’art, 49, secondo comma, c.p. non poteva non giovare all’interprete al fine di determinare in concreto, la soglia del penalmente rilevante.

Con altra pronuncia, la Corte Costituzionale ha precisato che diversa dal principio della offensività, come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore penale ordinario, è la offensività specifica della singola condotta in concreto accertata. Ove questa sia assolutamente inidonea a pone a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest’ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell’agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art. 49 cod. pen. ). La mancanza dell’offensività in concreto della condotta dell’agente non radica però alcuna questione di costituzionalità, ma implica soltanto un giudizio di merito devoluto al giudice ordinario (Corte Cost, 360 del 14\5\1995).

La giurisprudenza di merito e di legittimità, sebbene timidamente, hanno fatto appello al difetto di offensività per ritenere non punibile, a titolo esemplificativo, il tentato omicidio attraverso colpi sparati alla vittima protetta da un vetro antiproiettile (Cass. E, 8527\1989 , rv, 181564) ; la cessione di stupefacente con un principio attivo di scarsa capacità drogante (Cass. IV, 601\1997, rv. 208011; Cass. IV, 1222\ 2008, Rv. 242371); l’abuso d’ufficio, nel caso in cui esso incideva su un rapporto di lavoro ormai estinto (Cass. VI 8406/1997); la violazione di norme tributarie determinata da irregolarità del tutto sporadica e casuale (Cass. III, 84/\1999 , rv. 212 di falso innocuo 7875\1987, rv. 176302); il furto di merce di modesto valore (Trib. Roma 2/5/2000).

Peraltro, con molta cautela, il principio di offensività si va facendo strada anche nel diritto positivo : l’art, 27 del processo penale minorile stabilisce che ” Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto o l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilcvanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenza educative del minorenne”.

Ancora, l’art. 34 del d.lgs. 274\2000 (Giudice di pace), prevede la possibilità dell’archiviazione del procedimento nei casi di particolare tenuità. Secondo la disposizione, il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato.

L’apertura mostrata dal legislatore verso la problematica dell’offensività appare destinata in futuro ad innovare tutto il sistema penale.

3.3 Ciò detto e venendo al caso di specie, è da ritenere che il giudice di merito abbia fatto buon governo dei principi illustrati, laddove ha riconosciuto a fronte delle oggettive circostanze del fatto e della modestia dell’attività posta in essere (coltivazione domestica di una piantina posta in un piccolo lo vaso sul terrazzo dì casa, contenete un principio attivo di mg.16), una condotta del tutto inoffensiva dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.

L’infondatezza del ricorso ne impone il rigetto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 17 febbraio 2011.

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-11-2010) 21-01-2011, n. 1921 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25.5.2009 il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli – Sez. Dist. di Pozzuoli, confermava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pozzuoli in data 6-6-2008, con la quale T.F. era stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai sensi degli artt. 81 cpv., 582, 594, e 612 c.p. commessi nei confronti di M.I., in data (OMISSIS).

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) ed il travisamento dei fatti, nonchè manifesta illogicità della motivazione.

Al riguardo il ricorrente rilevava che la motivazione resa dal giudice di appello doveva ritenersi meramente apparente, per non avere considerato, con rispetto dei criteri giurisprudenziali, le dichiarazioni della persona offesa.

1 In particolare si era evidenziato che la parte lesa non aveva indicato nella querela la persona presente ai fatti, e tale discrasia era stata trascurata, ad avviso del ricorrente, avendo la sentenza evidenziato come la denuncia fosse stata redatta frettolosamente e che comunque la presenza di altra persona era stata indicata dallo stesso imputato.

Inoltre la difesa riteneva che in sentenza non fossero state indicate le ragioni in fatto e in diritto per le quali il Tribunale aveva ritenuto di confermare la sentenza impugnata, senza valutare compiutamente l’attendibilità della parte lesa, che aveva fatto riferimento a particolari che non erano stati illustrati in sede di denunzia.

Per tali motivi il ricorrente chiedeva dunque l’annullamento della sentenza, anche per la carenza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di assolvere l’imputato dal reato di minaccia, per il quale non era emersa alcuna prova in giudizio.

2 In secondo luogo deduceva la illogicità della motivazione per il reato di ingiurie, evidenziando che le espressioni usate dall’imputato sarebbero state conseguenza della provocazione realizzata dalla parte offesa, (secondo deposizione testimoniale resa da To.Pa., che aveva asserito che la M. allontanava l’imputato dalla casa della madre, ove egli si recava assiduamente).

Sul punto la difesa rilevava la carenza della motivazione, non avendo il giudice di appello preso in considerazione tali circostanze.

3 Inoltre il ricorrente censurava la decisione per non avere il giudice pronunziato l’assoluzione dell’imputato dal reato di lesioni, che riteneva impossibile, ai sensi dell’art. 49 c.p. per l’inidoneità dell’azione a causare l’evento.

Per questi motivi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La Corte rileva che le deduzioni contenute nel primo e nell’ultimo motivo di ricorso – per l’applicazione dell’art. 49 c.p. al delitto di lesioni – risultano prive di fondamento.

Invero – premesso che all’imputato viene addebitata la condotta di ingiurie, unitamente al delitto di lesioni personali e minacce, avendo egli, secondo la rubrica, rivolto epiteti ingiuriosi a M.I., minacciandola di un danno ingiusto e lanciando contestualmente contro la donna un giubbino così cagionandole lesioni personali consistite in escoriazioni nasali e contusione ad una spalla, attestate da referto – deve osservarsi che la sentenza appare corretta nell’analisi della deposizione di parte lesa, rilevando che il primo giudice aveva effettuato una valutazione consona al criterio (stabilito da giurisprudenza di legittimità) per cui le dichiarazioni della persona offesa possono anche da sole costituire prova della penale responsabilità dell’imputato.

Sul punto nulla può essere rilevato in questa sede, avendo il giudice di appello dato atto di imprecisioni della versione della parte lesa, facendo riferimento a riscontri desunti da certificato medico inerente alle lesioni, giudicate compatibili con l’azione enunciata in epigrafe.

Appare dunque coerente con i canoni giurisprudenziali di legittimità la verifica della attendibilità della persona offesa (v. Cass. Sez. 4^, 9 aprile 2004, n. 16860, Verardi e altro-RV227901-).

D’altra parte si rileva che il riferimento alla sentenza di primo grado come specifica analisi della vicenda, resta legittimo, integrando sostanzialmente una adesione del giudice di appello al giudizio di penale responsabilità per i reati contestati.

Deve ritenersi, altresì, infondato il motivo di ricorso attinente al delitto di lesioni, che sarebbe escluso ai sensi dell’art. 49 c.p., non essendo stati evidenziati elementi fattuali tali da dimostrare che l’evento sarebbe stato impossibile, data l’esistenza di un referto medico, dal quale si desumeva una tipologia di lesioni riconducibili al caso di specie, come evidenziato in sentenza, e non potendosi escludere ex ante l’idoneità del gesto di sbandierare un giubbino nei confronti della persona offesa a causare tali lesioni.

Parimenti deve ritenersi desunta dal richiamo alla sentenza di primo grado, contenente esauriente analisi della attendibilità della parte lesa, anche la valutazione della condotta di cui all’art. 612 c.p. enunciata in rubrica, desumibile dalla frase riportata in epigrafe, nella quale tra l’altro, venne pronunziata l’espressione "o esci di casa da sola o ti butto fuori".

Alla stregua di tali rilievi deve escludersi la illogicità o carenza della motivazione.

Tuttavia resta fondata la censura del ricorrente che riguarda la omessa valutazione della richiesta di ritenere applicabile l’esimente della provocazione, menzionata nel motivo sub 2- del ricorso con riferimento alla condotta di ingiurie.

Sul punto vi è mancanza assoluta di motivazione, onde si impone l’annullamento della sentenza, limitatamente all’esame di tale esimente, con rinvio al giudice di appello per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, annulla la sentenza impugnata nel punto dell’omessa motivazione sulla richiesta esimente della provocazione e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-01-2011) 09-02-2011, n. 4708 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 25.5/8.6.2010 la corte di appello di Caltanissetta confermava la pregressa decisione del tribunale di Enna, datata 10.7.2007, che condannava alle pene di legge S.S. per il reato di inosservanza agli obblighi correlati alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2.

Ritenevano i giudici di appello che il dedotto stato di necessità dell’imputato di recarsi all’ospedale di Caltanissetta dal Comune di Barrafranca per farsi curare da ferite riportate in seguito alla caduta dal motorino, non ricorreva nella specie, perchè le ferite erano superficiali, perchè l’allontanamento dal luogo di domicilio era avvenuto a distanza di tre ore dall’incidente, perchè l’imputato avrebbe potuto recarsi presso la locale Guardia medica, per essere stato sorpreso, infine, l’imputato nel centro storico di (OMISSIS), che segnalava un tragitto superiore a quello necessario per raggiungere nel più breve tempo possibile l’Ospedale di (OMISSIS). Il coacervo di tutte queste circostanze determinava la conclusione giudiziale per una prospettazione difensiva di una mera scusa difensiva diretta a giustificare un allontanamento dal domicilio per scopi diversi da quelli l’appunto prospettati.

Ricorre l’imputato avverso la predetta decisione, denunciando una asserita incongruenza della motivazione giudiziale intesa ad escludere lo stato di necessità anche nella sua forma putativa.

Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza: invero il ricorrente svolge il tentativo di dedurre dalle circostanze tutte tenute presenti dal giudice del merito, attraverso regole inferenziali proprie, conclusioni opposte a quelle giudiziali, di cui peraltro non segnala alcuna incongruenza che si risolva in una manifesta illogicità del supporto motivazionale alla sentenza.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p. non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sentenza n. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso con condanna alle spese del procedimento ed alla somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.