T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 22-02-2011, n. 1676 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

all’esito dell’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 1836 del 13.12.2010 l’Amministrazione, in allegato alla relazione del 26.1.2011, depositata il 1°.2.2011, ha prodotto in giudizio gli atti (che la P.A. soggiunge essere stati anche trasmessi all’interessato) cui il ricorrente aveva chiesto di poter accedere;

Ritenuto, ciò stante ed in assenza di contestazioni o opposizioni da parte del ricorrente, che quest’ultimo non abbia alcun ulteriore persistente interesse a coltivare il giudizio, con conseguente improcedibilità del proposto ricorso;

Ritenuto, infine, quanto alle spese, che le stesse possano essere compensate, in considerazione dello svolgimento complessivo della vicenda e ricorrendo giusti motivi per disporre in tal senso.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 09-03-2011, n. 9391 Responsabilità del medico e dell’esercente professioni sanitarie

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 26.1.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 13.3.2008, appellata dagli imputati C.G. e B. F. e dal PG, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminava la pena in mesi due di reclusione per ciascun imputato; la Corte territoriale concedeva ad entrambi gli imputati il beneficio della sospensione condizionale e confermava nel resto la sentenza impugnata.

La Corte di Appello riferiva che il primo giudice aveva condannato entrambi gli imputati alla pena di Euro 100 ciascuno per il reato ex art. 590 cod. pen. perchè, in qualità di medici chirurghi componenti dell’equipe operatoria, procedevano ad intervento di miomectomia con appendicectomia sulla paziente Cr.Vi., dimenticando in addome una garza laparotomica, così determinando la formazione di aderenze tra le anse intestinali, con conseguente indebolimento permanente dell’organo; e la necessità di effettuazione di un secondo intervento chirurgico per la rimozione della predetta garza. La Corte territoriale si soffermava sui motivi di censura dedotti dagli appellanti. La Corte di Appello richiamava, poi, l’orientamento espresso dalla Suprema Corte in materia di responsabilità medica, in base al quale il controllo della rimozione dei ferri, ovvero delle garze, spetta all’intera equipe operatoria, cioè ai medici, che hanno la responsabilità del buon esito dell’operazione, anche con riferimento a tutti gli adempimenti connessi, non delegabili al personale paramedico, che svolge funzioni di assistenza ma non di verifica.

La Corte di Appello rilevava che le attenuanti generiche potevano essere concesse solo in rapporto di equivalenza sull’aggravante contestata, non emergendo la particolare meritevolezza nel comportamento degli imputati e tenuto conto del grado della colpa. La Corte rideterminava il trattamento sanzionatorio, applicando la pena detentiva.

Avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione C.G. a mezzo del difensore; la parte assume che nel caso di specie il profilo di colpa non possa qualificarsi come grave, ai sensi dell’art. 2236 cod. civ.;

ed assume che, conseguentemente, sfuggano i presupposti per il riconoscimento della responsabilità penale ex art. 590 cod. pen.. La parte ribadisce che il conteggio delle garze spettava allo strumentista e che l’intervento era risultato di difficile esecuzione. Sotto altro aspetto, il ricorrente assume di avere confidato nella abilità degli altri colleghi impegnati nell’operazione, con specifico riferimento al terzo chirurgo membro dell’equipe, inopinatamente assolto.

Il ricorso è inammissibile.

Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità, nelle sue varie e concrete espressioni – mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità – deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Cass. Sez. 3, n. 4115/1996, Rv. 203272). Esula, cioè, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Nel caso di specie il ricorrente si limita a reiterare censure già – compiutamente esaminate dalla Corte di Appello. E’ allora appena il caso di osservare che la Corte territoriale, richiamate le conclusioni alle quali era pervenuto il primo giudice, ha del tutto coerentemente evidenziato, con specifico riguardo alla posizione del C., che nessun rilievo assume, nell’accertamento della penale; responsabilità dell’imputato, la mancata individuazione dell’infermiere che nel corso dell’intervento avrebbe svolto le funzioni di ferrista, nè l’intervenuta assoluzione del terzo componente dell’equipe chirurgica. La Corte territoriale ha considerato che C., che dirigeva l’equipe chirurgica, svolgendovi funzioni di primo operatore, non poteva andare esente da colpa per la dimenticanza della garza all’interno del corpo della paziente, in ragione del riferito utilizzo di un numero superiore di garze rispetto a quello preventivato, ovvero a causa della asserita specifica difficoltà dell’operazione. La Corte di Appello ha poi escluso che nel caso venisse in rilievo la pretesa condotta negligente della parte offesa, la quale dopo l’intervento aveva omesso di sottoporsi al controllo postoperatorio: ciò in quanto un più tempestivo accertamento dell’esistenza della garza avrebbe potuto ridurre l’entità del danno, senza però eliminarlo in radice.

Deve poi considerarsi che da tempo la giurisprudenza di questa Suprema Corte risulta consolidata nel ritenere che la colpa debba essere valutata, nell’ambito penale, alla stregua dei principi enunciati dall’art. 43 cod. pen.; e che non trovi applicazione il principio civilistico, espresso dall’art. 2236 cod. civ., secondo cui nell’ambito considerato rileva la sola colpa grave. Tale indirizzo, formatosi già a partire dagli anni ottanta dello scorso secolo, afferma, condivisibilmente, che la richiamata disciplina civile riguarda il risarcimento del danno quando la prestazione professionale comporta la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà e non può essere applicata all’ambito penale nè in via estensiva, data la completezza e l’omogeneità della disciplina penale della colpa, nè in via analogica, vietata per il carattere eccezionale della disposizione (Cass. sez. 4, sentenza n. 46412 del 28/10/2008, dep. 17/12/2008, rv 242251). Si osserva, infine, che il reato non risultava prescritto alla data di adozione della sentenza impugnata, tenuto conto del periodo di sospensione pari ad anni uno mesi sei e giorni sette per impedimenti delle parti e dei difensori; e che, comunque, l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per prescrizione, quand’anche maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata nel giudizio di merito (Cass. sent. 3, sentenza n. 42839 in data 08/10/2009, dep. 10/11/2009, rv 244999).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-03-2011, n. 11803 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

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del PG di a.c.r..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La procura generale presso la corte di appello di Napoli ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa, il 6.4.09 dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ex artt. 129 e 549 c.p.p., in sede di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di G.C., perchè il fatto non sussiste.

Nei confronti dell’indagato è stata formulata la contestazione del reato ex art. 483 c.p., in quanto, nella domanda diretta ad ottenere l’inserimento tra i volontari di ferma breve dell’esercito italiano, aveva dichiarato di aver conseguito il diploma di licenza media con il giudizio buono, mentre aveva riportato il giudizio sufficiente.

Il ricorrente rileva che il giudice ha ritenuto la insussistenza del fatto in quanto la falsa attestazione sulla valutazione, in sede di conseguimento del diploma di istruzione, non rientra in specifica previsione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, lett. m), che fa riferimento al solo titolo di studio e agli esami sostenuti. Questa valutazione è errata, in quanto la falsa dichiarazione sul giudizio riportato è da ritenere inscindibilmente correlata alla dichiarazione concernente il titolo di studio e forma un quid unicum con la stessa, essendo entrambe finalizzate non solo a consentire l’accoglimento della domanda, ma anche, sulla base della votazione, a determinare un criterio preferenziale nella scelta degli aspiranti, così come prevede il bando di arruolamento.

Il ricorso merita accoglimento.

La motivazione della sentenza del Gip del tribunale di Santa Maria Vetere muove da un’esatta premessa sulla natura di norma in bianco riconosciuta a quella contenuta nell’art. 483 c.p., che quindi richiede, per la definizione del suo contenuto precettivo, il collegamento con una diversa norma – eventualmente di carattere extrapenale- che conferisca attitudine probatoria all’atto in cui confluisce la dichiarazione non veritiera, così dando luogo all’obbligo per il dichiarante di attenersi alla verità. In tal senso si è costantemente espressa la giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite (v. S.U. n. 6 del 13.2.1999; nonchè n. 28 del 15.12 1999; sez. 5 n. 19361 del 13.2.2006; sez. 5 n. 5365 del 4.12.2007).

Ugualmente è condivisibile l’individuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46 quale norma integratrice del precetto penale nella fattispecie in esame: la citata disposizione, attraverso l’indicazione di cui alla lett. m), attribuisce efficacia probatoria ai fini amministrativi, alla dichiarazione del privato riguardante il titolo di studio e gli esami sostenuti.

Non ha invece fondamento l’interpretazione restrittiva data al testo della norma in esame, il cui tenore letterale è il seguente: "Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati qualità personali e fatti:

omissis…,m) titolo di studio, esame sostenuti".

Nell’ottica della sentenza impugnata, l’attestazione resa dal privato nella dichiarazione sostitutiva varrebbe a provare soltanto il superamento dell’esame ivi enunciato, mentre sarebbe giuridicamente irrilevante l’indicazione – veritiera o mendace- del giudizio riportato, in quanto non richiesta dalla norma e, perciò, priva di valenza probatoria. Ciò dovrebbe dedursi dalla lettera della disposizione, da ritenersi insuperabile se non si voglia accedere ad un’interpretazione estensiva in malam partem, da ritenere illegittima.

Al contrario, va rilevato che l’interpretazione estensiva della norma, lungi dall’essere vietata, è lecita e doverosa quando sia dato stabilire – attraverso la logica e la tecnica giuridica – che il precetto legislativo abbia un contenuto più ampio di quello che appare dalle espressioni letterali adottate dal legislatore; in tal caso non si da luogo alla violazione dell’art. 14 disp. gen. (che vieta, invece, l’applicazione analogica di una norma al di fuori dell’area di operatività che le è propria), in quanto non ne risulta ampliato il contenuto effettivo della disposizione, ma si impedisce che fattispecie ad essa soggetta si sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto di manchevole espressioni letterali.

Il suddetto principio, che nella giurisprudenza di legittimità è stato enunciato da Cass. 29 aprile 1974 n. 1041/75, risponde a insopprimibili esigenze di logica giuridica, ignorando le quali si perverrebbe a irrazionali risultati interpretativi.

Nel caso specifico in esame, il ricorso all’interpretazione estensiva è reso necessario dalla formula eccessivamente contratta utilizzata dal legislatore nell’indicare l’oggetto della dichiarazione sostitutiva: qualora si ritenesse sufficiente l’indicazione degli esami "sostenuti", come dovrebbe trarsi dal tenore letterale della norma, il dichiarante sarebbe legittimato ad elencare, senza alcuna specificazione (o perfino con indicazione di esito positivo, secondo la logica della sentenza impugnata), anche gli esami sostenuti con esito negativo. Tale considerazione basta ad evidenziare la necessità di una lettura della disposizione che sia consona alla sua finalità, sicchè, avuto riguardo alla ratio della legge, appare chiaro come nell’ambito di una procedura amministrativa nella quale non solo il titolo di studio, ma anche l’esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti, debba riconoscersi all’autocertificazione valenza probatoria anche riguardo al giudizio riportato: con ogni conseguenza in ordine all’obbligo di attestare il vero e all’applicabilità della sanzione penale in caso di inottemperanza.

La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-06-2011, n. 14413 Previdenza integrativa

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20 maggio 2006, la Corte d’Appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame svolto da R.O. contro la sentenza di primo grado che aveva denegato il diritto alla riliquidazione e al ricalcolo del trattamento integrativo pensionistico in godimento in qualità di dirigente superiore a riposo dell’ENASARCO, con inclusione della voce stipendiale "retribuzione di posizione". 2. La Corte territoriale riteneva:

– oggetto di gravame l’inclusione della "retribuzione di posizione" nel trattamento pensionistico integrativo erogato dalla Fondazione ENASARCO;

– la retribuzione di posizione destinata a differenziare il trattamento economico dei dirigenti in considerazione delle rilevanti funzioni e responsabilità insite nella posizione dirigenziale;

– il miglioramento contrattuale in questione attribuito ai dirigenti ENASARCO con Delib. 23 marzo 1998, n. 23 con effetti retributivi per tutto il 1997, con conseguente adeguamento delle pensioni per effetto dell’art. 30 del regolamento ENASARCO;

– fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale, trattandosi di prestazione da pagarsi periodicamente, onde tenuto conto dell’atto interruttivo del 22 aprile 2002, ricevuto dall’ente il 26 aprile 2002, e in considerazione dell’incontestata misura della riliquidazione da parte dell’ENASARCO, andava affermato il diritto alla riliquidazione e prescritto ogni rateo antecedente al 26 aprile 1997. 3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Fondazione ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso, e proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo. L’intimata ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

4. Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4, in relazione alla Delib. Consiglio amministrazione ENASARCO 30 marzo 1998, n. 23 ( art. 360 c.p.c., n. 3). Si censura la sentenza impugnata per violazione dell’indicata disposizione della L. n. 449 cit. per aver ritenuto valida, dopo il 1 gennaio 1998, data dalla quale opera il blocco previsto dalla L. n. 449, le norme regolamentari che prevedevano adeguamenti pensionistici legati alle dinamiche retributive del personale in servizio (clausola oro), con riferimento a delibera del Consiglio di amministrazione dell’ENASARCO, di riconoscimento, in favore dei dirigenti in servizio, della retribuzione di posizione, adottata il 30 marzo 1998 e successiva al disposto blocco. Nè rileva, in senso contrario, per parte ricorrente, l’applicazione retroattiva dei miglioramenti, in base al rilievo che per i lavoratori già pensionati il divieto di adeguamento dei trattamenti pensionistici era già operante al momento in cui i miglioramenti retributivi e la loro applicazione retroattiva sono stati decisi. Si denuncia, inoltre, la contrarietà della sentenza impugnata ai principi generali di gerarchia delle fonti di diritto, per aver riconosciuto alla delibera di una fondazione di diritto privato la forza di disapplicare disposizioni inderogabili di legge, attribuendo retroattivamente benefici che il legislatore aveva inteso eliminare definitivamente. L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto, ex art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

6. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 30 del regolamento ENASARCO per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale, all’art. 38 e ss. del CCNL 11 ottobre 1996 per il personale con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, alla delibera della Fondazione ENASARCO n. 23 cit. ( art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5). Si censura la sentenza impugnata per violazione dei criteri ermeneutici dell’interpretazione letterale e dell’interpretazione complessiva delle clausole degli atti negoziali. L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

7. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione ai presupposti di fatto per l’applicabilità dell’art. 30 del regolamento ENASARCO per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale ( art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5). Si censura la sentenza impugnata sul rilievo che, nella denegata ipotesi della ritenuta rilevanza della retribuzione di posizione ai fini dell’applicazione dell’art. 30 del regolamento cit. il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che egli, all’atto della cessazione del rapporto, rivestiva una delle specifiche qualifiche e posizioni alle quali il contratto collettivo ha riconosciuto la retribuzione di risultato. L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto 8. Con P unico motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. per non aver la corte di merito fatto decorrere il termine prescrizionale dal 1 gennaio 1997, essendo stata la domanda di riliquidazione validamente presentata entro il quinquennio (il 26 aprile 2002) dalla data del riconoscimento (con Delib. 30 marzo 1998) del diritto alla variazione della retribuzione pensionabile decorrente dal 1 gennaio 1997. 9. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

10. Questa Corte (ex multis, Cass. 5415/2010) ha affermato che la disposizione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4, che comporta la soppressione, a decorrere dal 1 gennaio 1998, di meccanismi di adeguamento pensionistici diversi da quello previsto dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 11 anche se collegati all’evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio, impedisce, a partire dalla suddetta data, la riliquidazione automatica della pensione dei dipendenti degli enti del parastato ai sensi dell’art. 30 delle disposizioni regolamentari dei predetti enti (v. Cass. 5415/2010 con riferimento al Regolamento I.N.A.M.).

11. Con altre decisioni, v., ex multis, Cass., sez. lav., 28 ottobre 2003, n. 16221, e Cass., sez., lav., 11 maggio 2002, n. 6804, questa Corte ha parimenti ritenuto che la citata disposizione di cui alla L. n. 449 cit., art. 59, comma 4, comporta la soppressione di diversi meccanismi di adeguamento e trova applicazione anche nei confronti dei regimi aziendali integrativi, atteso che la disposizione si riferisce alle prestazioni pensionistiche previste dallo stesso art. 59, comma 3 che espressamente ricomprende le prestazioni pensionistiche complementari di cui ai D.Lgs. n. 563 del 1996, D.Lgs. n. 124 del 1993 e D.Lgs. n. 357 del 1990; nè tale estensione autorizza dubbi di legittimità costituzionale, atteso che essa si inquadra nella scelta del legislatore di armonizzare i regimi previdenziali complementari preesistenti al citato decreto legislativo n. 124 del 1993 con quelli di nuova costituzione.

12. Nella specie, la retribuzione di posizione, quale componente della retribuzione è stata prevista per i dirigenti dalla contrattazione collettiva del comparto del personale degli enti pubblici non economici, sottoscritto il 11 ottobre 1996 (artt. 38 e 42) che; introducendo l’emolumento ) ne ha subordinato l’operatività alle successive determinazioni dei singoli enti, sia quanto alla costituzione e finanziamento del relativo fondo, sia quanto ai criteri di distribuzione, correlando strettamente l’erogazione alle caratteristiche organizzative e alle scelte strategiche di ciascun ente.

13. L’emolumento è stato, pertanto, riconosciuto, in favore dei dirigenti in servizio, con delibera del Consiglio di Amministrazione ENASARCO del 30 marzo 1998, con riferimento all’anno 1997.

L’estensione ai dirigenti in pensione, come statuito dalla Corte territoriale, per i quali, dal 1 gennaio 1998, opera il divieto di perequazione secondo la cd. clausola oro, comporterebbe un’inammissibile disapplicazione, per atto unilaterale di natura privatistica, di disposizione inderogabile di legge e la surrettizia reintroduzione di benefici che il legislatore aveva inteso eliminare.

14. Gli altri motivi di impugnazione del ricorso principale e i motivi del ricorso incidentale sono assorbiti.

15. Ne consegue la cassazione della decisione impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da R.O.. Il difforme esito dei giudizi di merito induce a compensare per l’intero, per giusti motivi, le spese dei giudizi di merito e di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri motivi, nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da R.; spese compensate per l’intero processo.

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